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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/04/2025, n. 1869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1869 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott. Francesco Micela Presidente
2) dott.ssa Angela Lo Piparo Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 5626/2024 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Gabriele Lipani, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Questore pro tempore, Controparte_1
Controparte_2
, in persona del Presidente pro
[...]
tempore
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_3
difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
RESISTENTE
1 OGGETTO: diniego rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente da parte ricorrente 25 marzo 2025 e memoria difensiva del depositata Controparte_3 telematicamente il 30 gennaio 2025
*******
1.Con il ricorso in esame, depositato telematicamente il 3 maggio 2024, l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento CAT.A. 12/feb-2024/prot. 13005/ 4^
SEZ., emesso il 15 marzo 2024 e notificato il 4 aprile 2024, con cui il Questore della
Provincia di Palermo ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dallo stesso presentata in data 11 aprile 2023 nonché il parere negativo della Controparte_2
di del 6 dicembre 2023 in esso citato.
[...] CP_1
Si osserva, al riguardo, che la Questura ha rigettato la richiesta di dell'odierno ricorrente ritenendo nel caso di specie non sussistenti, in conformità al predetto parere, i requisiti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1., del d.lgs. 286/98 né ravvisabili i presupposti per ritenere che la sua espulsione comporti una violazione dell'art. 8
CEDU.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato alla luce dell'art. 19 comma 1.1, del D. Lgs. 286/1998 in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata stante il percorso di integrazione da tempo avviato in Italia e della situazione socio-politica del proprio Paese di origine.
Ha, quindi, chiesto l'annullamento degli atti impugnati ed il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale o di altro permesso di soggiorno idoneo a tutelare il ricorrente dal pregiudizio subito e subendo.
Il - soggetto munito di legittimazione passiva in luogo della Controparte_3
Questura e della Controparte_2
, che ne costituiscono mere articolazioni - si è costituito nel corso del
[...]
giudizio deducendo l'infondatezza del ricorso.
2 In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, solo parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nelle conclusioni formulate in ricorso.
*****
2. Venendo al merito, è fondata la richiesta del ricorrente di riconoscimento della protezione speciale la quale, sulla scorta delle considerazioni di seguito esposte, va accolta.
Si ritiene, in particolare, che l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata dello stesso, esigenza espressamente tutelata dall'art. 8 CEDU il quale trova diretta applicazione nel caso di specie in virtù del richiamo contenuto nell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98 (cui fa espresso rinvio l'art. 19, comma 1.1, del medesimo testo normativo, citato nel provvedimento di diniego impugnato) in base a quale “è fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano”.
Come già rilevato dalla Suprema Corte, invero, il diritto al rispetto della vita privata e familiare - pur a seguito dell'abrogazione del terzo e quarto periodo del citato art. 19, comma 1.1 disposto dal DL n. 20/2023 conv. dalla L. n. 50/2023 – continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” di diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria (cfr. Cass. Civ. n. 28161/203, n. 28162/2023).
Orbene, in considerazione di quanto documentato nel corso del presente giudizio,
è evidente che nel caso di specie l'allontanamento del ricorrente dall'Italia comporterebbe una violazione della vita privata dello stesso.
Dalla documentazione prodotta in atti, invero, emerge che il ricorrente, giunto in
Italia nel 2010, ha nel corso del tempo avviato un proficuo percorso di integrazione nel territorio nazionale.
Il ricorrente, in particolare, ha documentato di svolgere attività lavorativa come autolavaggista alle dipendenze dell'impresa “Autolavaggio di Rubino Lucrezia” con
3 decorrenza dal 28 luglio 2023 in forza di un contratto a tempo determinato più volte prorogato, da ultimo fino al 30 giugno 2025 (cfr. dichiarazioni Unilav, Certificazione
Unica 2024 e buste paga in atti).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese da più di 15 anni, con conseguente evidente affievolimento dei legami sociali e culturali con detto Paese e presumibile difficoltà di inserirsi, dopo tanti anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio in Ghana.
Alla luce delle argomentazioni esposte, pertanto, si ritiene che l'allontanamento dall'Italia del ricorrente determinerebbe allo stato una violazione della sua vita privata con la conseguenza che - non essendo emerse ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute che rendano necessario il suo allontanamento - va riconosciuto il diritto dello stesso ad ottenere il chiesto rinnovo essendo sussistenti, alla luce della normativa ratione temporis applicabile, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
3. Quanto alle spese, tenuto conto dell'integrazione documentale prodotta in questa sede ai fini della dimostrazione dell'integrazione del ricorrente, si ravvisano eccezionali motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli artt.32 co.3 del D.Lgs.
n.25/2008, e 19 co.
1.2 del D.Lgs. n.286/98;
1) dispone l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso il 23 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott. Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott. Francesco Micela Presidente
2) dott.ssa Angela Lo Piparo Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 5626/2024 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Gabriele Lipani, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Questore pro tempore, Controparte_1
Controparte_2
, in persona del Presidente pro
[...]
tempore
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_3
difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
RESISTENTE
1 OGGETTO: diniego rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente da parte ricorrente 25 marzo 2025 e memoria difensiva del depositata Controparte_3 telematicamente il 30 gennaio 2025
*******
1.Con il ricorso in esame, depositato telematicamente il 3 maggio 2024, l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento CAT.A. 12/feb-2024/prot. 13005/ 4^
SEZ., emesso il 15 marzo 2024 e notificato il 4 aprile 2024, con cui il Questore della
Provincia di Palermo ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dallo stesso presentata in data 11 aprile 2023 nonché il parere negativo della Controparte_2
di del 6 dicembre 2023 in esso citato.
[...] CP_1
Si osserva, al riguardo, che la Questura ha rigettato la richiesta di dell'odierno ricorrente ritenendo nel caso di specie non sussistenti, in conformità al predetto parere, i requisiti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1., del d.lgs. 286/98 né ravvisabili i presupposti per ritenere che la sua espulsione comporti una violazione dell'art. 8
CEDU.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato alla luce dell'art. 19 comma 1.1, del D. Lgs. 286/1998 in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata stante il percorso di integrazione da tempo avviato in Italia e della situazione socio-politica del proprio Paese di origine.
Ha, quindi, chiesto l'annullamento degli atti impugnati ed il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale o di altro permesso di soggiorno idoneo a tutelare il ricorrente dal pregiudizio subito e subendo.
Il - soggetto munito di legittimazione passiva in luogo della Controparte_3
Questura e della Controparte_2
, che ne costituiscono mere articolazioni - si è costituito nel corso del
[...]
giudizio deducendo l'infondatezza del ricorso.
2 In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, solo parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nelle conclusioni formulate in ricorso.
*****
2. Venendo al merito, è fondata la richiesta del ricorrente di riconoscimento della protezione speciale la quale, sulla scorta delle considerazioni di seguito esposte, va accolta.
Si ritiene, in particolare, che l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata dello stesso, esigenza espressamente tutelata dall'art. 8 CEDU il quale trova diretta applicazione nel caso di specie in virtù del richiamo contenuto nell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98 (cui fa espresso rinvio l'art. 19, comma 1.1, del medesimo testo normativo, citato nel provvedimento di diniego impugnato) in base a quale “è fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano”.
Come già rilevato dalla Suprema Corte, invero, il diritto al rispetto della vita privata e familiare - pur a seguito dell'abrogazione del terzo e quarto periodo del citato art. 19, comma 1.1 disposto dal DL n. 20/2023 conv. dalla L. n. 50/2023 – continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” di diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria (cfr. Cass. Civ. n. 28161/203, n. 28162/2023).
Orbene, in considerazione di quanto documentato nel corso del presente giudizio,
è evidente che nel caso di specie l'allontanamento del ricorrente dall'Italia comporterebbe una violazione della vita privata dello stesso.
Dalla documentazione prodotta in atti, invero, emerge che il ricorrente, giunto in
Italia nel 2010, ha nel corso del tempo avviato un proficuo percorso di integrazione nel territorio nazionale.
Il ricorrente, in particolare, ha documentato di svolgere attività lavorativa come autolavaggista alle dipendenze dell'impresa “Autolavaggio di Rubino Lucrezia” con
3 decorrenza dal 28 luglio 2023 in forza di un contratto a tempo determinato più volte prorogato, da ultimo fino al 30 giugno 2025 (cfr. dichiarazioni Unilav, Certificazione
Unica 2024 e buste paga in atti).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese da più di 15 anni, con conseguente evidente affievolimento dei legami sociali e culturali con detto Paese e presumibile difficoltà di inserirsi, dopo tanti anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio in Ghana.
Alla luce delle argomentazioni esposte, pertanto, si ritiene che l'allontanamento dall'Italia del ricorrente determinerebbe allo stato una violazione della sua vita privata con la conseguenza che - non essendo emerse ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute che rendano necessario il suo allontanamento - va riconosciuto il diritto dello stesso ad ottenere il chiesto rinnovo essendo sussistenti, alla luce della normativa ratione temporis applicabile, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
3. Quanto alle spese, tenuto conto dell'integrazione documentale prodotta in questa sede ai fini della dimostrazione dell'integrazione del ricorrente, si ravvisano eccezionali motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli artt.32 co.3 del D.Lgs.
n.25/2008, e 19 co.
1.2 del D.Lgs. n.286/98;
1) dispone l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso il 23 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott. Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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