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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 11/08/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3637/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione Civile Il Tribunale composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Stefania Frojo PRESIDENTE
Dott.ssa Federica Lorenzatti GIUDICE Dott. Alberto Angelo Balzani GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3637/2023 R.G./F avente per oggetto lo scioglimento del matrimonio civile promossa da:
Parte_1 (Cf. ) nato a [...] il [...] e residente in [...] 52, elettivamente domiciliato in Monopoli alla Via Fratelli Bandiera n. 24 presso lo studio dell'avv. Annamaria Mavilio del Foro di Bari (Cf. ) che lo rappresenta e difende giusta C.F._2 procura in atti
Parte Ricorrente Contro
, CP_1
(Cf. ) nata a [...] il [...] e residente in [...] Superiore n. 5/C, elettivamente domiciliata in Torino, corso Galileo Ferraris n. 146, presso lo studio dell'avv. Cristiano Felisio (Cf. ), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._4
Parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 916 del 21/05/2024 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea. Parte Resistente Con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio del 8.8.2025
Conclusioni Consensualizzate delle Parti
A seguito dell'introduzione del giudizio e dopo lo svolgimento della prima udienza del 17.9.2024, i coniugi hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, presentando le seguenti conclusioni congiunte con richiesta di pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 3 pagina 2 di 3 3) Il Sig. fino al mese antecedente a quello di trasferimento della proprietà della sua quota Pt_1 dell'immobile alla sig.ra verserà alla stessa la somma di € 350,00 mensili. Nessun assegno CP_1 mensili dovrà esser versato dal sig. dalla data successiva al rogito notarile di trasferimento ed Pt_1 all'uopo la sig.ra dichiara di rinunciare ora per allora all'assegno divorzile avendo CP_1 ricevuto in luogo dell'assegno una tantum quanto corrispondente al valore della quota di mutuo e della quota della casa familiare. A far data dal momento in cui il sig. adempirà alle obbligazioni di Pt_1 cui alla clausola 2 dell'accordo (accollo del mutuo e trasferimento della quota di comproprietà dell'immobile), la sig.ra rinuncerà ad ogni diritto di cui all'art. 12 bis L 898/1970 e CP_1 ss.mm.ii. e, quindi, rinuncerà alla domanda e pretesa relativa alla quota di sua potenziale spettanza del
TFR a percepirsi da parte del sig alla cessazione del rapporto di lavoro. Il Sig. Parte_1 Pt_1 accetta la rinuncia.
[...] 4) Le parti si danno atto e dichiarano che a seguito dell'adempimento delle condizioni del presente accordo avranno risolto ogni questione patrimoniale e non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altra in quanto tutte le altre questioni patrimoniali e non sono state regolate con le presenti condizioni di divorzio.
5) Spese legali compensate tra le parti.
Per il PM:
V° Il PM conclude per
l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti
08/08/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda consensualizzata di scioglimento del matrimonio appare accoglibile, posto che Pt_1
e hanno contratto matrimonio civile ad RR (Na) in data 4/10/2001, atto
[...] CP_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 21 Parte I, Anno 2001), optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni. Dalla loro unione non sono nati figli. I coniugi decisero congiuntamente di addivenire a separazione, omologata dal Tribunale di Ivrea con
Decreto n. 3386/2017 del 09/08/2017. Da allora, come riportato, i coniugi non si sono più riconciliati e lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per gli anni a seguire, essendo ormai da lungo tempo venuta meno ogni possibilità di ricostruire una comunione spirituale e materiale tra gli stessi.
Ha agito parte ricorrente chiedendo la pronuncia divorzile. Si è costituita in giudizio parte resistente. A seguito dell'introduzione del giudizio e della prima udienza del 17/09/2024, i coniugi hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio inerenti ai loro rapporti economici e patrimoniali. Pertanto, le
Parti hanno presentato conclusioni congiunte che il collegio ritiene accoglibili nella sopra vista formulazione ritenuta equa la dazione una tantum ed anche visto il parere favorevole del PM. Le spese di lite vengono compensate tra le Parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e , Parte_1 CP_1
Dispone che l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RR (Na) esegua le formalità di legge.
Prende atto ex art 473 bis.51 cpc delle condizioni divorzili indicate dalle Parti sopra riportate e dispone in conformità.
Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 8.8.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Stefania Frojo
IL GIUDICE EST.
Dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione Civile Il Tribunale composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Stefania Frojo PRESIDENTE
Dott.ssa Federica Lorenzatti GIUDICE Dott. Alberto Angelo Balzani GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3637/2023 R.G./F avente per oggetto lo scioglimento del matrimonio civile promossa da:
Parte_1 (Cf. ) nato a [...] il [...] e residente in [...] 52, elettivamente domiciliato in Monopoli alla Via Fratelli Bandiera n. 24 presso lo studio dell'avv. Annamaria Mavilio del Foro di Bari (Cf. ) che lo rappresenta e difende giusta C.F._2 procura in atti
Parte Ricorrente Contro
, CP_1
(Cf. ) nata a [...] il [...] e residente in [...] Superiore n. 5/C, elettivamente domiciliata in Torino, corso Galileo Ferraris n. 146, presso lo studio dell'avv. Cristiano Felisio (Cf. ), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._4
Parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 916 del 21/05/2024 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea. Parte Resistente Con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio del 8.8.2025
Conclusioni Consensualizzate delle Parti
A seguito dell'introduzione del giudizio e dopo lo svolgimento della prima udienza del 17.9.2024, i coniugi hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, presentando le seguenti conclusioni congiunte con richiesta di pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 3 pagina 2 di 3 3) Il Sig. fino al mese antecedente a quello di trasferimento della proprietà della sua quota Pt_1 dell'immobile alla sig.ra verserà alla stessa la somma di € 350,00 mensili. Nessun assegno CP_1 mensili dovrà esser versato dal sig. dalla data successiva al rogito notarile di trasferimento ed Pt_1 all'uopo la sig.ra dichiara di rinunciare ora per allora all'assegno divorzile avendo CP_1 ricevuto in luogo dell'assegno una tantum quanto corrispondente al valore della quota di mutuo e della quota della casa familiare. A far data dal momento in cui il sig. adempirà alle obbligazioni di Pt_1 cui alla clausola 2 dell'accordo (accollo del mutuo e trasferimento della quota di comproprietà dell'immobile), la sig.ra rinuncerà ad ogni diritto di cui all'art. 12 bis L 898/1970 e CP_1 ss.mm.ii. e, quindi, rinuncerà alla domanda e pretesa relativa alla quota di sua potenziale spettanza del
TFR a percepirsi da parte del sig alla cessazione del rapporto di lavoro. Il Sig. Parte_1 Pt_1 accetta la rinuncia.
[...] 4) Le parti si danno atto e dichiarano che a seguito dell'adempimento delle condizioni del presente accordo avranno risolto ogni questione patrimoniale e non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altra in quanto tutte le altre questioni patrimoniali e non sono state regolate con le presenti condizioni di divorzio.
5) Spese legali compensate tra le parti.
Per il PM:
V° Il PM conclude per
l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti
08/08/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda consensualizzata di scioglimento del matrimonio appare accoglibile, posto che Pt_1
e hanno contratto matrimonio civile ad RR (Na) in data 4/10/2001, atto
[...] CP_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 21 Parte I, Anno 2001), optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni. Dalla loro unione non sono nati figli. I coniugi decisero congiuntamente di addivenire a separazione, omologata dal Tribunale di Ivrea con
Decreto n. 3386/2017 del 09/08/2017. Da allora, come riportato, i coniugi non si sono più riconciliati e lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per gli anni a seguire, essendo ormai da lungo tempo venuta meno ogni possibilità di ricostruire una comunione spirituale e materiale tra gli stessi.
Ha agito parte ricorrente chiedendo la pronuncia divorzile. Si è costituita in giudizio parte resistente. A seguito dell'introduzione del giudizio e della prima udienza del 17/09/2024, i coniugi hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio inerenti ai loro rapporti economici e patrimoniali. Pertanto, le
Parti hanno presentato conclusioni congiunte che il collegio ritiene accoglibili nella sopra vista formulazione ritenuta equa la dazione una tantum ed anche visto il parere favorevole del PM. Le spese di lite vengono compensate tra le Parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e , Parte_1 CP_1
Dispone che l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RR (Na) esegua le formalità di legge.
Prende atto ex art 473 bis.51 cpc delle condizioni divorzili indicate dalle Parti sopra riportate e dispone in conformità.
Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 8.8.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Stefania Frojo
IL GIUDICE EST.
Dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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