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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 05/12/2025, n. 1933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1933 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE R.G. n. 2797/2017 Verbale di Udienza del giorno 5 dicembre 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa AI Casale all'esito dell'udienza cartolare del 05 dicembre 2025 ; vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte attrice con cui nel riportarsi alle difese in atti e alle deduzioni e conclusioni ivi formulate così conclude: “ fin da ora, impugnano le conclusioni rassegnate e da rassegnarsi da parte avversa e chiedono che la causa venga decisa”; Si rileva che parte convenuta ha depositato memoria conclusiva con cui chiede il rigetto della domanda principale e l'accoglimento della domanda riconvenzionale con vittoria di spese, ma non ha depositato note per la trattazione scritta dell'odierna udienza;
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa AI Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa AI Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 05 dicembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.2797 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto “appalto- altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa azione ex art. 1669 c.c.) e vertente
T R A
,C.F.: , nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
e , C.F.: ), nata ad [...] il 21 luglio Parte_2 CodiceFiscale_2
1965, rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall' avv. Roberto Savignano (C.F..:
) e dall'avv. Antonio Falcone (C.F.: ), CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliati, come in atti
ATTORI
E in persona del legale rappresentante p.t. arch. Parte_3 Pt_3
, P.I. rappresentata e difesa dall'Avv. Brigida Cesta (C.F.:
[...] P.IVA_1 [...]
) giusta procura resa in calce alla comparsa di costituzione e C.F._5
risposta, elettivamente domiciliati come in atti
CONVENUTO
Preliminarmente si evidenzia che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 15 gennaio 2025 previo scardinamento dal ruolo del dott. Valeria Villani nella fase di precisazione delle conclusioni.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate , decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e , Parte_1 Parte_2
convenivano dinanzi al Tribunale di Avellino la Parte_3
esponendo di aver acquistato in data 22 marzo 2011 , direttamente dalla società costruttrice, una porzione di una villetta sita in Aiello del Sabato (AV) posto al piano terra, con annessa corte della superficie di circa mq 350, di pertinenza esclusiva, riportata al catasto fabbricati del Comune di Aiello del Sabato, sezione urbana B, foglio
1, p.lla 1454 sub 3, c.da Valle s. Andrea snc, piano T, cat. A7, cl. U, vani 10, RC euro
697,22, giusta atto per NO , al prezzo di euro 249.600,00. Persona_1
La quale ditta costruttrice e venditrice, nel rogito Parte_3
prestava, come per legge, alla parte acquirente “ampie garanzie per l'evizione ed i vizi, garanzie estese anche a quanto previsto dall'art. 1669 e seguenti del codice civile” e dichiarava che l'immobile compravenduto era “a perfetta regola d'arte”. Nel corso del tempo gli attori riscontravano all'interno dell'abitazione il distacco di intonaci su tutti i balconi sui quali si verificava continuamente un ristagno d'acqua piovana che, in giornate ventilate ed a causa della scarsa pendenza, si riversava all'interno dell'appartamento che, per le ripetute infiltrazioni, presentava bollature sulle pareti danneggiando in alcuni punti il parquet impiantato. Con raccomandata ar. del 30/09/
2014 gli attori invitavano la alla sistemazione ma senza riscontro per cui veniva Pt_3
proprosto, dinanzi il Tribunale di Avellino, ricorso per consulenza tecnica preventiva
N.R.G 5040/2015 cui partecipava la convenuta. Il TU, all'esito dell'espletamento dell'incarico evidenziava che i detti danni erano tutti riconducibili a vizi/difetti di costruzione dell'opera realizzata dalla detta società Controparte_1
quest l'immobile, “non a perfetta regola d'arte” e stimando
[...] Controparte_2
quale somma ritenuta necessaria per il ripristino dell'appartamento € 19.792,26 oltre
IVA e C.N.P.A.I.A per i compensi professionali per redazione e la presentazione di tutta la documentazione necessaria ed inerente la richiesta della SCIA.
Alla luce dell'espletata ATP gli attori chiedevano che il Tribunale adito condannasse la convenuta al risarcimento di tutti i danni (primi tra tutti quelli per rovina o difetto di cose immobili ex articolo 1669 codice civile, identificabili nella spesa occorrente per il ripristino dell'immobile subiti dagli attori in virtù di quanto dedotto e prodotto in in citazione e solo in via subordinata rispetto alla domanda formulata, chiedeva di voler ridurre il prezzo di acquisto dell'immobile per cui è causa sopra indicato, quanto meno nella misura della somma (euro 19.792,26 oltre IVA e C.N.P.A.I.A per i compensi professionali per redazione e la presentazione di tutta la documentazione necessaria ed inerente la richiesta della SCIA oltre rivalutazione ed interessi) occorrente per il ripristino dello stesso. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva la contestando la domanda attorea e Pt_3
ritenendo nella fattispecie non applicabile l'art. 1669 c.c., come invocato dagli attori non vertendosi in tema di vizi gravi tali da compromettere la struttura, bensì nella fattispecie prevista dall' art.1667 c.c. trattandosi di vizi ordinari, come peraltro desumibile anche dalla stessa ATP.
Nella specie, deduce la convenuta, i vizi, denunciati in data 30/09/2014, dopo tre anni dall' acquisto, rientravano nell'ambito di cui all'art. 1667 c.c. che prevede termini ridotti sia per la denuncia dei vizi che per l'esperimento dell'azione.
La convenuta precisava inoltre che l'immobile era stato completato nel 2003 e di tanto gli acquirenti erano stati resi edotti con la scrittura privata integrativa del dicembre
2010. Specificava ancora di aver fornito agli attori un prefabbricato di mt 6,00 x 5,00, ancora presente nella proprietà degli attori che avrebbero dovuto corrispondere la somma di € 5.000,00 ripetutamente richiesta e non corrisposta per cui avanzavano domanda riconvenzionale, oltre a sollevare eccezione di compensazione delle reciproche pretese e così concludeva:
“-rigettare la domanda attorea, in quanto destituita di ogni fondamento giuridico, per tutte le argomentazioni dedotte in premessa;
- in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare gli attori al pagamento dell'importo complessivo di € 5.000,00 (cinquemila/00), dovuto per la fornitura della struttura prefabbricata descritta in premessa;
-in via meramente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento del diritto dei signori e a ricevere una qualsiasi somma Parte_1 Parte_2
di denaro, dichiarare l'intervenuta compensazione tra le rispettive pretese e, per l'effetto, condannare gli attori al pagamento in favore della Parte_3
della somma residua;
[...]
-condannare in ogni caso i signori e al pagamento delle Parte_1 Parte_2
spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario”.
Concessi i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c., all'esito del deposito delle memorie la causa veniva istruita mediante prova testimoniale come richiesta dalle parti.
Terminata l'istruttoria e ritenuto superfluo ogni ulteriore mezzo istruttorio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28/03/2022.
Nelle more del giudizio, il fascicolo veniva assegnato alla scrivente che con decreto del 03/10/2025 fissava l'odierna udienza per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. da tenersi in modalità cartolare.
DIRITTO
Va preliminarmente preso atto che parte attrice agisce espressamente invocando i rimedi dell'art. 1669 c.c., configurando la concerta fattispecie in termini di responsabilità per gravi difetti di cosa immobile.
E' noto, che la garanzia prevista dall'art. 1669 cc, cui è tenuto l'appaltatore di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata secondo quanto previsto dall'art. 1669 c.c., è norma applicabile, per consolidata giurisprudenza, anche nei confronti del costruttore che rivesta altresì la veste di venditore. Ha precisato la Suprema Corte, al riguardo, che “L'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall'art. 1669 cod. civ., può essere esercitata non solo dal committente contro l'appaltatore, ma anche dall'acquirente contro il venditore che abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, allorché lo stesso venditore abbia assunto, nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti, una posizione di diretta responsabilità nella costruzione dell'opera, e sempre che si tratti di gravi difetti, i quali, al di fuori dell'ipotesi di rovina o di evidente pericolo di rovina, pur senza influire sulla stabilità dell'edificio, pregiudichino o menomino in modo rilevante il normale godimento, la funzionalità o l'abitabilità del medesimo” (Cass. n. 2238/2012).
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la disciplina dell'art. 1669
c.c. trovi applicazione non solo in caso di rovina o pericolo di rovina, ma anche per i gravi difetti costruttivi che pregiudicano in modo sensibile il normale godimento e/o la funzionalità dell'immobile (Cass. S.U. n. 7756/2017).
Difetti come infiltrazioni e distacco di intonaco sono pacificamente ricondotti alla categoria dei gravi difetti ex art. 1669 c.c., in quanto incidenti sulla funzionalità e conservazione dell'immobile (Cass. ord. n. 24230/2018).
Si afferma altresì in giurisprudenza che in relazione alla possibilità che siano valutati come gravi i vizi riguardanti elementi accessori e secondari del fabbricato, i gravi difetti che legittimano il committente all'azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'appaltatore/costruttore possono consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata, incidono negativamente e in modo considerevole sul godimento (Cass. civ., sez. II, 13/12/2021, n. 39599).
L'azione ex art. 1669 c.c. ha natura extracontrattuale e tutela l'interesse generale alla stabilità e solidità delle costruzioni, ed è esperibile anche dall'acquirente nei confronti del costruttore-venditore.
Nel caso di specie, i difetti lamentati (infiltrazioni, anomale pendenze di pavimenti e davanzali che favoriscono il ristagno di acqua e distacco di intonaco) sono tipici gravi difetti e la convenuta ha espressamente fornito garanzia anche ex art. 1669 c.c. nel rogito, rafforzando l'applicabilità della norma.
L'art. 1669 c.c. prevede che la responsabilità sorga se il vizio si manifesta entro dieci anni dal compimento dell'opera.
La giurisprudenza ha chiarito che il termine decennale decorre dal "compimento dell'opera", che si identifica con l'ultimazione dei lavori, la quale può coincidere con la consegna all'acquirente o con la dichiarazione di fine lavori (Cass. n. 18289/2020).
Nel caso in esame, emerge dagli atti richiesti al Comune di Aiello del Sabato (Av) che con prot. N. 1732/01 del 27/01/2003, il Comune di Aiello del Sabato (Av) rilasciava al
Sig. , n.q. di socio accomandatario legale rappresentante della società Parte_3
, la Concessione Edilizia con contributo per costruire Parte_3
un fabbricato in c.a. sito in Valle S. Andrea nel piano di lottizzazione "Favati", sul mappale n. 1 particella 763, censuario di Tavernola S. Felice, da adibirsi ad uso di civile abitazione;
La " " comunicava all' Amministrazione Parte_3
Comunale la data di inizio lavori per il 03/03/2003 con prot. N, 335 del 25/03/2003 del
Comune di Aicllo del Sabato (Av); Con prot. N_5737 del 13/12/2010 l'Ufficio Tecnico
Comunale rilasciava alla_ditta a.s." il_ Permesso_di_ Parte_4
Costruire in Sanatoria _ per_aver costruito in parziale _ difformità il_ fabbricato _
e_non nei termini di validità della Concessione Edilizia n, 3/2003 del 27/01/2003 _ed il Permesso di Costruire per realizzare i lavori di arretramento dei cancelli e de duc passi carrabili;
Con prot. N. 5723 del 14/02/2012 l'Ufficio Tecnico Comunale rilasciava il Permesso di Costruire per l'ampliamento residenziale di parte del primo Per_2
piano e per il recupero "abitativo" dei due sottotetti del fabbricato;
I suddetti lavori di ampliamento residenziale e recupero dei sottotetti hanno avuto inizio in data
15/03/2012 con comunicazione protocollata al n. 1117; Il sig. Parte_3
presentava in data 04/05/2012 la denuncia di inizio attività (IA) per l'esecuzione delle opere interne in variante a quelle previste dal Permesso di Costruire n.1 del 14/02/2012. suddetti lavori venivano eseguiti dalle stessa ditta "" Parte_3
;con prot. N. 2550 del 13/06/2012, il Comune di Aiello del Sabato (Av)
[...] comunicava l'avvenuta registrazione della DIA e fissava termini d'inizio e ultimazione dei lavori;
La ditta " comunicava l'ultimazione dei Parte_3
lavori delle opere interne avvenute in data 11/06/2012, recepita con prot. N 4104 del
28/09/2012.
Esaminata quindi tutta la documentazione è palese che il fabbricato non poteva dirsi completato nell'anno 2003, che peraltro coincide con l'anno del rilascio del permesso a costruire, ma a mente di Cass. n. 18289/2020, l'immobile poteva desumersi completata o con la consegna all'acquirente avvenuta nel dicembre 2010 o con il verbale di fine lavori del 2012.
Né la prova testimoniale espletata ha consentito di giungere a diversa prospettiva avendo i testi di parte attrice confermato che alla data del 2010 l'immobile non era completato mentre il teste di parte convenuta dichiara che l'immobile in proprietà degli attori era ultimato nella sua consistenza esterna nel dicembre 2003, nulla aggiungendo circa il totale completamento dell'opera.
L'azione è stata intentata nei termini di legge così come previsti ex art. 1669 c.c..
Quanto alla tempestività della denuncia dei vizi al costruttore si osserva che l'art. 1669
c.c. fissa due termini brevi: l'uno di decadenza per il committente (o l'acquirente) che deve denunciare i difetti entro un anno dalla scoperta l'altro di prescrizione perché
l'azione si prescrive in un anno dalla denuncia. Detti termini sono interdipendenti, nel senso che, ove uno soltanto di essi non sia rispettato, la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente non può essere fatta valere. Premessa la corretta individuazione della domanda di parte attrice nel senso di ricondurla alla fattispecie dell'art. 1669 c.c., va preso atto che la società convenuta, rispetto alla predetta disposizione, ha invocato, eccependola espressamente, l'applicazione del primo comma, senza menzionare il termine di prescrizione previsto dal secondo comma.
In ogni caso si osserva che il termine annuale per la denuncia decorre dal momento in cui il danneggiato acquisisce un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera.
In presenza di vizi non immediatamente percepibili o complessi, tale piena conoscenza si raggiunge generalmente solo con l'ausilio di un accertamento tecnico (CTP o ATP), salvo prova contraria (Cass. n. 25667/2014; n. 29712/2017).
Va rilevato che gli attori, al momento del manifestarsi dei vizi dell'opera, hanno prontamente edotto la convenuta. Gli attori inoltre hanno avuto contezza della gravità dei vizi e dei danni soltanto nel momento in cui è stata redatta la relazione tecnica a firma dell'ing nel luglio 2015. Per tali motivi, pertanto, la denuncia deve essere Per_3
ritenuta tempestiva. Il termine di prescrizione in tema di azione prevista in tema di gravi vizi e difetti dell'immobile prevista dall'art. 1669 del codice civile, decorre dal momento dell'acquisizione di un apprezzabile grado di conoscenza del vizio lamentato.
Va di conseguenza attribuito valore determinante all'espletamento di una perizia, strumento che in assoluto parrebbe essere il mezzo per raggiungere quella conoscenza
“seria ed oggettiva” del vizio e difetto, presupposto per il decorso del termine annuale di decadenza prevista dall'art. 1669 cod. civ. per la denuncia. A seguito di tale perizia gli attori hanno scientemente richiesto ATP.
Alla luce dei princìpi richiamati va dunque valutata la concreta fattispecie.
Va innanzitutto rilevato che, nel caso di specie, i vizi di costruzione lamentati da parte attrice e riguardanti porzione di una villetta sita in Aiello del Sabato (AV) posto al piano terra, con annessa corte della superficie di circa mq 350, di pertinenza esclusiva, sono stati denunciati con raccomandata del 30/09/2014 , pervenuta il 24/10/2014 con cui gli attori aveva denunciato il manifestarsi di vizi dell'opera che provocavano continue infiltrazioni di acqua e sgretolamento dell'intonaco esterno di facciate e balconi.
Successivamente gli attori hanno redatto CTP a mezzo dell'ing. il quale Per_3
confermava quanto rilevato dagli attori, evidenziando ulteriori difetti dell'opera quale la scarsa pendenza della pavimentazione dei balconi, fessurazioni nell'intonaco ecc.. A seguito di tale perizia tecnica gli attori gli attori hanno scientemente richiesto ATP.A seguito di tale perizia e all'esito del deposito della TU del mese di giugno 2016, hanno citato in giudizio la . Pt_3
Pertanto alcuna decadenza è prescrizione è maturata in danno degli attori.
Ritenuto alla luce di quanto sopra motivato che non sussistono dubbi che nella specie i vizi lamentati debbano essere considerati come “gravi” ai sensi dell'art. 1669. cc. per la loro verifica e quantificazione il Tribunale si riporta integralmente a quanto relazionato nella TU espletata nel corso del procedimento ex art. 696 c.p.c. e dalle cui conclusioni non si ha motivo di dissentire in quanto ampiamente e logicamente motivate. Il C.T.U., all'esito del sopralluogo ha individuato i seguenti vizi e difetti:
“a)- il porticato e tutta la parete d'ingresso sono interessati da fenomeni di infiltrazioni d'acqua per capillarità, fino all'altezza di circa 50 cm., determinando il distacco dell'intonaco e dei battiscopa esterni in diversi punti;
b)- il balcone, al quale si e si accede dal soggiorno-ingresso, presentava un'inadeguata pendenza del pavimento e un gradino di soglia interno-esterno insufficiente. Ciò comporta ristagni di acqua piovana, che, non trovando un'adeguata pendenza e una soglia sufficiente, penetra nel muro causando danni alla parete interna dell'appartamento. Inoltre i parapetti in muratura presentano distacchi di intonaco in più punti con la comparsa di efflorescenze. Tale fenomeno è dovuto alle dimensioni inadeguate del passamano coprimuro in cotto che riveste i muri del balcone, non consentendo il corretto funzionamento del gocciolatoio sottostante il passamano coprimuro. Gli stessi fenomeni dovuti alle medesime cause interessano i muri e la soglia del balcone al quale si accedeva (e si accede) dalla camera da letto posta nell'angolo sud-ovest del fabbricato;
c)- le due finestre, presenti sul lato sud-ovest, hanno una pendenza dei davanzali verso l'interno e gocciolatoio assente. Ciò comporta ristagno di acqua piovana sui davanzali che, non trovando pendenza verso l'esterno, ristagna e penetra danneggiando le pareti interne circostanti le finestre.
I danni su descritti e indicati sono da ricondursi a vizi/difetti di costruzione da parte della società che ha realizzato l'immobile, “non a Parte_3
perfetta regola d'arte”. Si precisa inoltre che anche le facciate dell'immobile presentano danni”.
Il C.T.U. ha stimato per l'esecuzione dei lavori necessari al ripristino dell'appartamento di proprietà degli attori la somma di € 19.792,26 oltre IVA e C.N.P.A.I.A per i compensi professionali per redazione e la presentazione di tutta la documentazione necessaria ed inerente la richiesta della SCIA.
Tale somma riconosciuta in sede di accertamento tecnico imparziale va riconosciuta integralmente, oltre la rivalutazione monetaria dal deposito della TU (giugno 2016) alla presente decisione. Dalla data della sentenza, spettano gli interessi legali sulla somma totale liquidata (Cass. S.U. n. 1712/2012).
Il costruttore ha avanzato una domanda riconvenzionale per € 5.000,00 relativi Pt_3
alla realizzazione di un box prefabbricato nella proprietà attorea non corrisposti nonostante solleciti.
In base all'art. 2697 c.c., l'onere della prova in una domanda di pagamento (sia essa principale o riconvenzionale) spetta all'attore, in questo caso, il costruttore convenuto che deve dimostrare il titolo giuridico del suo credito (contratto d'opera, indebito arricchimento, ecc.), la quantificazione del valore o del prezzo pattuito, la mancanza di pagamento da parte degli attori.
Nella fattispecie la non ha prodotto l'accordo extra tra le parti né richiesta di Pt_3
pagamento, e non ha allegato fattura o altro documento contabile a supporto del suo credito.
Per Giurisprudenza costante "Il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento di un'obbligazione deve provare il titolo costitutivo del suo diritto. In assenza di prova documentale o testimoniale che attesti l'accordo, l'esecuzione del lavoro, e la somma pattuita, la domanda non può essere accolta" .
Orbene, la domanda riconvenzionale appare generica e priva di idoneo supporto probatorio, non consentendo al Tribunale di verificare né l'esistenza di un valido titolo negoziale (contratto di fornitura/appalto) né la fondatezza di un'eventuale azione di arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.). Inoltre dalla documentazione prodotta in atti dall'attrice emerge il pagamento a saldo di quanto dovuto alla convenuta.
Segue l'accoglimento della domanda attorea e il rigetto della domanda riconvenzionale di parte convenuta.
SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore di parte convenuta come in dispositivo secondo i parametri medi del D. M. 147/2022, valutati il valore della lite e le fasi effettivamente espletate -. privilegiando il valore al minimo per la fase decisoria ex art. 281 sexies c.p.c caratterizzata dall'estrema snellezza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dr.ssa AI Casale, definitivamente pronunciando nel procedimento contrassegnato da R.G. n. 2797/2017, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
ACCOGLIE la domanda principale avanzata da e . Parte_1 Parte_2
CONDANNA la società al pagamento in favore Parte_3
degli attori della somma di € 19.792,26 oltre IVA oltre alle documentate spese tecniche necessarie per la presentazione della pratica di ripristino.
DISPONE che sulla predetta somma di € 19.792,26 e sulle spese tecniche, siano calcolati la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data del deposito dell'ATP (giugno 2016) fino alla data della presente sentenza. Gli interessi legali sulla somma via via rivalutata, dalla stessa data (giugno 2016) fino al saldo effettivo.
RIGETTA la domanda riconvenzionale avanzata dalla società convenuta per carenza di prova.
CONDANNA la società a rifondere a Parte_3 Parte_1
e le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro Parte_2
4.227,00, oltre al rimborso spese generali al 15 per cento, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ove richiesto.
Così deciso in Avellino il 05 dicembre 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa AI Casale