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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/06/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.n.2792/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Alessandro Longobardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. 2792/2024 promossa da
, con il patrocinio dell'Avv. Maurizio Terragni Parte_1
ATTRICE OPPONENTE contro già , con il patrocinio dell'Avv. Paolo Vitiello Controparte_1 CP_2
e dell'Avv. Stefania Sironi
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni
Per parte attrice opponente:
“Nel merito: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del soggetto intimante ed in ogni caso dichiarare che nulla è dovuto dalla attrice opponente a , la cui la pretesa creditoria, CP_2
nella peggiore delle evenienze, è decaduta per effetto del decorso del termine prescrizionale.
In ogni caso sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente processo in attesa della definizione della causa di RG n. 9795/2021 (Trib. Civile Monza) e RG N. 2792/2024 (Corte di Appello di Milano, sezione
Prima Civile), che è tuttora pendente avanti la Corte di Appello di Milano (doc. allegato sub. 1) in riferimento alla quale l'odierna attrice ha proposto domanda di nullità del mutuo oggetto del presente giudizio. A tal proposito si evidenzia che la Corte di Appello di Milano, con l'ordinanza qui prodotta del 22.1.2025 ha sospeso l'esecutività della sentenza del 29.4.2024 n. 1484 del Tribunale
Civile di Monza, in riferimento alla quale veniva, da questa difesa, censurata la nullità del mutuo, questo proprio al fine di scongiurare “possibili iniziative della banca creditrice”.
In estremo subordine, in ogni caso, accertare il credito residuo nell'eventualità ancora dovuto, dalla
Signora in forza del citato titolo esecutivo, questo alla luce della intervenuta Parte_1 prescrizione del credito azionato che, nell'eventualità in cui non dovesse riguardare l'importo intimato in sorte capitale (prescrizione decennale), come richiesto in principalità dalla attrice opponente Signora certamente interessa il supposto credito asseritamente Parte_1 dovuto per gli interessi (il termine prescrizione è quinquennale) che, nell'atto di precetto, sono stati quantificati in euro 30.042,89.
Con ogni e più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed articolare mezzi istruttori.
Con vittoria di spese”.
In via istruttoria: come in atti.
Per parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previ ogni opportuno accertamento e declaratoria, anche incidentale, se del caso, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti, risultando smentite in via documentale tutte le contestazioni formulate dall'opponente.
- Rigettare, altresì, l'istanza di sospensione formulata ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in quanto il giudizio
R.G. 9795/2021 del Tribunale di Monza si è concluso con il rigetto delle domande formulate dalla sig.ra ed in ogni caso, come esposto in atti, in quel giudizio la signora a formulato Pt_1 Pt_1
domande restitutorie/risarcitorie nei confronti della cedente e non domande Controparte_3
riferibili alla cessionaria (già che, in relazione a siffatte Controparte_1 CP_2
domande, è carente di legittimazione passiva per costante giurisprudenza.
- In ogni caso, stante la natura strumentale dell'opposizione esclusivamente finalizzata ad inibire le azioni esecutive ed in particolare il pignoramento presso terzi, autorizzare Controparte_1
(già ad agire esecutivamente nei confronti della signora in forza del titolo CP_2 Pt_1
esecutivo dedotto in giudizio.
NEL MERITO: rigettare tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento delle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., stante la natura temeraria della azione.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario, CPA ed IVA”.
In via istruttoria: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione si adegua ai canoni previsti dagli artt. 132 comma secondo n. 4) cod. proc. civ.
e 118 disp. att. cod. proc. civ., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi e su una motivazione succinta. ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ. avverso il Parte_1
precetto dd. 19 marzo 2024 con cui le ha intimato il pagamento di € 105.208,99, oltre CP_2
spese e interessi successivi, quale cessionaria - per effetto di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D.lgs. n. 385 del 1998 e artt. 1, 4 e 7.1 della L. 30 aprile 1999, n.130 (Legge sulla
Cartolarizzazione) - del credito originariamente in capo ad portato dal titolo Controparte_3
esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario del 22 luglio 2005 a rogito Notaio Dott.ssa
[...]
(rep 64493 – racc. 7444). Per_1
A fondamento dell'opposizione, ha eccepito Parte_1
- il difetto di titolarità del credito in capo a parte intimante;
- l'inesistenza di una parte del credito, in considerazione del fatto che, con precedente atto di precetto del 17 aprile 2014 fondato sul medesimo titolo esecutivo, ha Controparte_3 intimato il pagamento del minor importo di € 50.000,00 e che, in conseguenza del pignoramento del quinto dello stipendio eseguito nei confronti del coobbligato in solido
[...]
sono già stati corrisposti, da aprile 2014 a marzo 2024, € 34.527,03; Per_2
- l'estinzione del credito azionato per intervenuta prescrizione.
Sulla scorta di quanto dedotto, l'opponente ha eccepito l'inesistenza del diritto di di CP_2 procedere in via esecutiva per il soddisfacimento del credito indicato nell'atto di precetto del 19 marzo
2024 e, in via preliminare, ha formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ..
L'attrice ha, altresì, chiesto disporsi la sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ. in attesa della definizione di altro giudizio (R.G. 9795/2021 Trib. Monza) nell'ambito del quale ha domandato, tra l'altro, la declaratoria di nullità del contratto di mutuo fondiario del 22 luglio 2005 azionato da quale titolo esecutivo. CP_2
La convenuta si è costituita in giudizio contestando la domanda di parte attrice e ne ha CP_2
chiesto il rigetto.
L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo formulata dall'attrice opponente è stata rigettata con ordinanza in data 6 febbraio 2025.
Ritenuti non sussistenti i presupposti per la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. invocata da parte attrice e ritenuta la causa matura per la decisione, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 189 cod. proc. civ. ed è stata fissata udienza ex art. 281 quinquies cod. proc. civ..
Con la precisazione delle conclusioni parte convenuta ha dato atto dell'intervenuto perfezionamento della fusione con cui è stata incorporata in CP_2 Controparte_1
All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ..
*** ha eccepito il difetto di titolarità in capo a parte intimante del credito derivante Parte_1
dal contratto di mutuo fondiario del 22 luglio 2005 a rogito Notaio Dott.ssa (rep 64493 Persona_1 – racc. 7444) e ha esposto che, nel giudizio (R.G. 9795/2021 Trib. Monza) da ella precedentemente promosso nei confronti di per ottenere, tra l'altro, la declaratoria di nullità del Controparte_3
contratto di mutuo in esame, si è costituita, con atto di intervento volontario in data 3 febbraio 2022, la quale si è affermata cessionaria dei crediti di e ha chiesto Controparte_4 Controparte_3
l'estromissione di quest'ultima dal giudizio.
A fronte delle contestazioni di parte attrice, (già ha Controparte_1 CP_2
rappresentato che
- in data 25 giugno 2021, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della
Legge n. 130 del 30 aprile 1999, ha acquistato pro soluto da Controparte_5 [...]
i crediti vantati da questa nei confronti di terzi, come da avviso pubblicato Controparte_3
nella G.U. del 5 ottobre 2021, n. 118 e Foglio delle Inserzioni (doc. nn. 9 e 10);
- la pubblicazione sulla G.U. ha prodotto e produce, sempre ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla cartolarizzazione, gli effetti previsti dall'art. 1264 cod. civ.;
- tra i crediti oggetto di cessione rientra quello facente capo al rapporto identificato dalla sofferenza n. 01998/9511/00000487 come da elenco pubblicato su sito internet;
- con successive comunicazioni in data 24 febbraio 2022 ha Controparte_5
comunicato il proprio intervento a titolo particolare nel rapporto ed ha intimato il pagamento nei confronti di e del coobbligato in solido (doc. n. 11); Parte_1 Persona_2
- successivamente, in forza di contratto di scissione parziale di Controparte_5
concluso in data 21 dicembre 2022 avanti al Notaio n. 14657 Rep / 7926 Persona_3
Rac., il ramo di credito di è stato trasferito a come Controparte_5 CP_2
da avviso pubblicato nella G.U. del 17 gennaio 2023, n. 7 del Foglio delle Inserzioni nonché da pubblicità al registro delle imprese (doc. nn. 12-13);
- ha, pertanto, assunto tutti i diritti e obblighi di CP_2 Controparte_5
Cont afferenti al ramo proseguendo in tutti i suoi rapporti giuridici, attivi e passivi, anteriori alla scissione;
- tra i crediti interessati dalla scissione parziale di con attribuzione Controparte_5
Cont del ramo a rientra anche il rapporto a sofferenza n. CP_2
01998/9511/00000487 e precisamente il credito nei confronti di e di Parte_1
identificato con codice cliente n. 06610962 e n. 04159617 e codice pratica n. Persona_2
6625992;
- l'elenco dei crediti rientranti nel perimetro della scissione è consultabile su sito internet;
- in data 27 aprile 2023 (doc. n. 16) ha comunicato l'avvenuta cessione a CP_2 [...]
e al di lui datore di lavoro presso il quale aveva Per_2 Controparte_3
precedentemente eseguito il pignoramento del quinto dello stipendio;
- nel giudizio R.G. 9795/2021 Trib. Monza ha chiesto ex art. 2033 cod. Parte_1
civ. la ripetizione di somme versate, a suo dire indebitamente, anche in forza del mutuo azionato da la domanda di nullità del mutuo avanzata nel suddetto giudizio di CP_2
merito del 2021 è palesemente strumentale al solo ricalcolo del saldo del conto corrente contestato in quella sede, che proprio per effetto dell'accredito delle somme mutuate era stato estinto sicché l'azione promossa in seno al giudizio R.G. 9795/2021 del Tribunale di Monza
è dunque unicamente finalizzata alla restituzione di somme da parte di , che Controparte_3
controparte ritiene essere state addebitate in maniera illegittima sul conto e CP_6
con l'intervento nel giudizio, pur rappresentando la validità del mutuo Controparte_7
fondiario del 22 luglio 2005 a rogito Notaio Dott.ssa (rep 64493 – racc. 7444), Persona_1
non ha mai affermato di essere cessionaria del credito da questo derivante.
Va premesso che, come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. SU 16 febbraio
2016, n. 2951), la titolarità del diritto fatto valere in giudizio non riguarda “la prospettazione ma la fondatezza della domanda [in quanto] si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio ne sia effettivamente il titolare”; essa è, quindi, un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione. La richiamata pronuncia ha, inoltre, chiarito che, proprio perché la titolarità della posizione soggettiva rappresenta un fatto costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, incombe sul soggetto che la propone il relativo onere di allegazione e prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.
Di conseguenza, con riferimento alla fattispecie in esame, spetta a colui che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria ai sensi dell'art. 58 T.U.B., l'onere puntuale di dimostrare la titolarità del credito azionato in via esecutiva e, in particolare, di fornire allegazione e prova dei fatti posti a fondamento dell'acquisto della titolarità del credito azionato.
In particolare, come recentemente affermato dalla Corte di Cassazione, “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione
e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza
a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (Cass. 22 giugno 2023, n. 17944).
Ciò premesso, nel caso di specie, (già , a fronte delle Controparte_1 CP_2
contestazioni di parte opponente, non ha provato, come era suo onere in forza dei principi sopra esposti, di aver acquistato la titolarità del credito originariamente in capo a Controparte_3
Ed invero, la convenuta non ha depositato il contratto di cessione né ha dimostrato altri fatti (es. dichiarazione di avvenuta cessione del credito da parte del cedente) da cui desumere ex artt. 2727 cod. civ. l'effettiva esistenza della dedotta cessione da a Controparte_3 Controparte_5
[...]
L'avviso di cessione (docc. 9 e 10), che peraltro risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale su iniziativa della sola dedotta cessionaria, ha un contenuto non sufficientemente specifico facendo mero riferimento a crediti derivanti da contratti di finanziamento i cui debitori risultavano alla Data di Cut- off classificati e segnalati come “sofferenze” o “inadempienze probabili” nella Centrale dei Rischi di
Banca d'Italia da parte di Inoltre, in assenza della relativa documentazione, Controparte_3
non è provato il fatto che nell'elenco pubblicato dei crediti di cui si allega l'intervenuta cessione vi sia anche la posizione n. 01998/9511/00000487 che, peraltro, in assenza di riscontri che era onere della convenuta fornire, non appare in alcun modo riconducibile al credito in esame derivante dal contratto di mutuo fondiario del 22 luglio 2005 a rogito Notaio Dott.ssa (rep 64493 – Persona_1
racc. 7444).
In ogni caso, va rilevato che vi sono indici che appaiono collidere con il dedotto acquisto del credito in capo alla convenuta.
Ed invero, tenuto conto del tenore dalla comparsa di costituzione con cui è Controparte_4
intervenuta nel giudizio R.G. 9795/2021 Trib. Monza affermandosi cessionaria dei crediti di
[...]
(doc. 3 di parte attrice) e considerato il contenuto della sentenza con cui è stato Controparte_3
definito il medesimo giudizio (doc. 17 di parte convenuta), non si può inequivocabilmente escludere che si sia effettivamente affermata cessionaria anche del credito derivante dal Controparte_4
contratto di mutuo fondiario del 22 luglio 2005 a rogito Notaio Dott.ssa (rep 64493 – Persona_1
racc. 7444).
Pertanto, in difetto di prova della titolarità del credito in capo all'intimante, tenuto conto dei principi giurisprudenziali sopra esposti, va dichiarato che (già . non Controparte_1 CP_2
ha diritto di procedere in via esecutiva nei confronti di sulla base del precetto Parte_1
dd. 19 marzo 2024.
Quanto sopra esposto rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di opposizione.
Spese di lite.
In applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., la convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte attrice opponente, che si liquidano, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia (da € 52.000,01 ad € 260.000,00), secondo valori compresi tra i minimi e i medi, in complessivi € 9.353,00 (di cui € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ridotta del 50% non essendosi svolta attività istruttoria, € 3.000,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge.
p.q.m.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G.
2792/2024, ogni altra domanda, istanza, eccezione o deduzione disattesa e assorbita:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che già Controparte_1 CP_2
non ha diritto di procedere in via esecutiva nei confronti di
[...] Parte_1
sulla base del precetto dd. 19 marzo 2024;
- condanna già a rifondere a Controparte_1 CP_2 Parte_1
le spese del presente procedimento, che si liquidano in € 9.353,00 per compenso, oltre
[...] rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge;
Monza, 7 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Longobardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Alessandro Longobardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. 2792/2024 promossa da
, con il patrocinio dell'Avv. Maurizio Terragni Parte_1
ATTRICE OPPONENTE contro già , con il patrocinio dell'Avv. Paolo Vitiello Controparte_1 CP_2
e dell'Avv. Stefania Sironi
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni
Per parte attrice opponente:
“Nel merito: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del soggetto intimante ed in ogni caso dichiarare che nulla è dovuto dalla attrice opponente a , la cui la pretesa creditoria, CP_2
nella peggiore delle evenienze, è decaduta per effetto del decorso del termine prescrizionale.
In ogni caso sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente processo in attesa della definizione della causa di RG n. 9795/2021 (Trib. Civile Monza) e RG N. 2792/2024 (Corte di Appello di Milano, sezione
Prima Civile), che è tuttora pendente avanti la Corte di Appello di Milano (doc. allegato sub. 1) in riferimento alla quale l'odierna attrice ha proposto domanda di nullità del mutuo oggetto del presente giudizio. A tal proposito si evidenzia che la Corte di Appello di Milano, con l'ordinanza qui prodotta del 22.1.2025 ha sospeso l'esecutività della sentenza del 29.4.2024 n. 1484 del Tribunale
Civile di Monza, in riferimento alla quale veniva, da questa difesa, censurata la nullità del mutuo, questo proprio al fine di scongiurare “possibili iniziative della banca creditrice”.
In estremo subordine, in ogni caso, accertare il credito residuo nell'eventualità ancora dovuto, dalla
Signora in forza del citato titolo esecutivo, questo alla luce della intervenuta Parte_1 prescrizione del credito azionato che, nell'eventualità in cui non dovesse riguardare l'importo intimato in sorte capitale (prescrizione decennale), come richiesto in principalità dalla attrice opponente Signora certamente interessa il supposto credito asseritamente Parte_1 dovuto per gli interessi (il termine prescrizione è quinquennale) che, nell'atto di precetto, sono stati quantificati in euro 30.042,89.
Con ogni e più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed articolare mezzi istruttori.
Con vittoria di spese”.
In via istruttoria: come in atti.
Per parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previ ogni opportuno accertamento e declaratoria, anche incidentale, se del caso, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti, risultando smentite in via documentale tutte le contestazioni formulate dall'opponente.
- Rigettare, altresì, l'istanza di sospensione formulata ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in quanto il giudizio
R.G. 9795/2021 del Tribunale di Monza si è concluso con il rigetto delle domande formulate dalla sig.ra ed in ogni caso, come esposto in atti, in quel giudizio la signora a formulato Pt_1 Pt_1
domande restitutorie/risarcitorie nei confronti della cedente e non domande Controparte_3
riferibili alla cessionaria (già che, in relazione a siffatte Controparte_1 CP_2
domande, è carente di legittimazione passiva per costante giurisprudenza.
- In ogni caso, stante la natura strumentale dell'opposizione esclusivamente finalizzata ad inibire le azioni esecutive ed in particolare il pignoramento presso terzi, autorizzare Controparte_1
(già ad agire esecutivamente nei confronti della signora in forza del titolo CP_2 Pt_1
esecutivo dedotto in giudizio.
NEL MERITO: rigettare tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento delle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., stante la natura temeraria della azione.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario, CPA ed IVA”.
In via istruttoria: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione si adegua ai canoni previsti dagli artt. 132 comma secondo n. 4) cod. proc. civ.
e 118 disp. att. cod. proc. civ., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi e su una motivazione succinta. ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ. avverso il Parte_1
precetto dd. 19 marzo 2024 con cui le ha intimato il pagamento di € 105.208,99, oltre CP_2
spese e interessi successivi, quale cessionaria - per effetto di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D.lgs. n. 385 del 1998 e artt. 1, 4 e 7.1 della L. 30 aprile 1999, n.130 (Legge sulla
Cartolarizzazione) - del credito originariamente in capo ad portato dal titolo Controparte_3
esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario del 22 luglio 2005 a rogito Notaio Dott.ssa
[...]
(rep 64493 – racc. 7444). Per_1
A fondamento dell'opposizione, ha eccepito Parte_1
- il difetto di titolarità del credito in capo a parte intimante;
- l'inesistenza di una parte del credito, in considerazione del fatto che, con precedente atto di precetto del 17 aprile 2014 fondato sul medesimo titolo esecutivo, ha Controparte_3 intimato il pagamento del minor importo di € 50.000,00 e che, in conseguenza del pignoramento del quinto dello stipendio eseguito nei confronti del coobbligato in solido
[...]
sono già stati corrisposti, da aprile 2014 a marzo 2024, € 34.527,03; Per_2
- l'estinzione del credito azionato per intervenuta prescrizione.
Sulla scorta di quanto dedotto, l'opponente ha eccepito l'inesistenza del diritto di di CP_2 procedere in via esecutiva per il soddisfacimento del credito indicato nell'atto di precetto del 19 marzo
2024 e, in via preliminare, ha formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ..
L'attrice ha, altresì, chiesto disporsi la sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ. in attesa della definizione di altro giudizio (R.G. 9795/2021 Trib. Monza) nell'ambito del quale ha domandato, tra l'altro, la declaratoria di nullità del contratto di mutuo fondiario del 22 luglio 2005 azionato da quale titolo esecutivo. CP_2
La convenuta si è costituita in giudizio contestando la domanda di parte attrice e ne ha CP_2
chiesto il rigetto.
L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo formulata dall'attrice opponente è stata rigettata con ordinanza in data 6 febbraio 2025.
Ritenuti non sussistenti i presupposti per la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. invocata da parte attrice e ritenuta la causa matura per la decisione, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 189 cod. proc. civ. ed è stata fissata udienza ex art. 281 quinquies cod. proc. civ..
Con la precisazione delle conclusioni parte convenuta ha dato atto dell'intervenuto perfezionamento della fusione con cui è stata incorporata in CP_2 Controparte_1
All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ..
*** ha eccepito il difetto di titolarità in capo a parte intimante del credito derivante Parte_1
dal contratto di mutuo fondiario del 22 luglio 2005 a rogito Notaio Dott.ssa (rep 64493 Persona_1 – racc. 7444) e ha esposto che, nel giudizio (R.G. 9795/2021 Trib. Monza) da ella precedentemente promosso nei confronti di per ottenere, tra l'altro, la declaratoria di nullità del Controparte_3
contratto di mutuo in esame, si è costituita, con atto di intervento volontario in data 3 febbraio 2022, la quale si è affermata cessionaria dei crediti di e ha chiesto Controparte_4 Controparte_3
l'estromissione di quest'ultima dal giudizio.
A fronte delle contestazioni di parte attrice, (già ha Controparte_1 CP_2
rappresentato che
- in data 25 giugno 2021, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della
Legge n. 130 del 30 aprile 1999, ha acquistato pro soluto da Controparte_5 [...]
i crediti vantati da questa nei confronti di terzi, come da avviso pubblicato Controparte_3
nella G.U. del 5 ottobre 2021, n. 118 e Foglio delle Inserzioni (doc. nn. 9 e 10);
- la pubblicazione sulla G.U. ha prodotto e produce, sempre ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla cartolarizzazione, gli effetti previsti dall'art. 1264 cod. civ.;
- tra i crediti oggetto di cessione rientra quello facente capo al rapporto identificato dalla sofferenza n. 01998/9511/00000487 come da elenco pubblicato su sito internet;
- con successive comunicazioni in data 24 febbraio 2022 ha Controparte_5
comunicato il proprio intervento a titolo particolare nel rapporto ed ha intimato il pagamento nei confronti di e del coobbligato in solido (doc. n. 11); Parte_1 Persona_2
- successivamente, in forza di contratto di scissione parziale di Controparte_5
concluso in data 21 dicembre 2022 avanti al Notaio n. 14657 Rep / 7926 Persona_3
Rac., il ramo di credito di è stato trasferito a come Controparte_5 CP_2
da avviso pubblicato nella G.U. del 17 gennaio 2023, n. 7 del Foglio delle Inserzioni nonché da pubblicità al registro delle imprese (doc. nn. 12-13);
- ha, pertanto, assunto tutti i diritti e obblighi di CP_2 Controparte_5
Cont afferenti al ramo proseguendo in tutti i suoi rapporti giuridici, attivi e passivi, anteriori alla scissione;
- tra i crediti interessati dalla scissione parziale di con attribuzione Controparte_5
Cont del ramo a rientra anche il rapporto a sofferenza n. CP_2
01998/9511/00000487 e precisamente il credito nei confronti di e di Parte_1
identificato con codice cliente n. 06610962 e n. 04159617 e codice pratica n. Persona_2
6625992;
- l'elenco dei crediti rientranti nel perimetro della scissione è consultabile su sito internet;
- in data 27 aprile 2023 (doc. n. 16) ha comunicato l'avvenuta cessione a CP_2 [...]
e al di lui datore di lavoro presso il quale aveva Per_2 Controparte_3
precedentemente eseguito il pignoramento del quinto dello stipendio;
- nel giudizio R.G. 9795/2021 Trib. Monza ha chiesto ex art. 2033 cod. Parte_1
civ. la ripetizione di somme versate, a suo dire indebitamente, anche in forza del mutuo azionato da la domanda di nullità del mutuo avanzata nel suddetto giudizio di CP_2
merito del 2021 è palesemente strumentale al solo ricalcolo del saldo del conto corrente contestato in quella sede, che proprio per effetto dell'accredito delle somme mutuate era stato estinto sicché l'azione promossa in seno al giudizio R.G. 9795/2021 del Tribunale di Monza
è dunque unicamente finalizzata alla restituzione di somme da parte di , che Controparte_3
controparte ritiene essere state addebitate in maniera illegittima sul conto e CP_6
con l'intervento nel giudizio, pur rappresentando la validità del mutuo Controparte_7
fondiario del 22 luglio 2005 a rogito Notaio Dott.ssa (rep 64493 – racc. 7444), Persona_1
non ha mai affermato di essere cessionaria del credito da questo derivante.
Va premesso che, come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. SU 16 febbraio
2016, n. 2951), la titolarità del diritto fatto valere in giudizio non riguarda “la prospettazione ma la fondatezza della domanda [in quanto] si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio ne sia effettivamente il titolare”; essa è, quindi, un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione. La richiamata pronuncia ha, inoltre, chiarito che, proprio perché la titolarità della posizione soggettiva rappresenta un fatto costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, incombe sul soggetto che la propone il relativo onere di allegazione e prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.
Di conseguenza, con riferimento alla fattispecie in esame, spetta a colui che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria ai sensi dell'art. 58 T.U.B., l'onere puntuale di dimostrare la titolarità del credito azionato in via esecutiva e, in particolare, di fornire allegazione e prova dei fatti posti a fondamento dell'acquisto della titolarità del credito azionato.
In particolare, come recentemente affermato dalla Corte di Cassazione, “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione
e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza
a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (Cass. 22 giugno 2023, n. 17944).
Ciò premesso, nel caso di specie, (già , a fronte delle Controparte_1 CP_2
contestazioni di parte opponente, non ha provato, come era suo onere in forza dei principi sopra esposti, di aver acquistato la titolarità del credito originariamente in capo a Controparte_3
Ed invero, la convenuta non ha depositato il contratto di cessione né ha dimostrato altri fatti (es. dichiarazione di avvenuta cessione del credito da parte del cedente) da cui desumere ex artt. 2727 cod. civ. l'effettiva esistenza della dedotta cessione da a Controparte_3 Controparte_5
[...]
L'avviso di cessione (docc. 9 e 10), che peraltro risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale su iniziativa della sola dedotta cessionaria, ha un contenuto non sufficientemente specifico facendo mero riferimento a crediti derivanti da contratti di finanziamento i cui debitori risultavano alla Data di Cut- off classificati e segnalati come “sofferenze” o “inadempienze probabili” nella Centrale dei Rischi di
Banca d'Italia da parte di Inoltre, in assenza della relativa documentazione, Controparte_3
non è provato il fatto che nell'elenco pubblicato dei crediti di cui si allega l'intervenuta cessione vi sia anche la posizione n. 01998/9511/00000487 che, peraltro, in assenza di riscontri che era onere della convenuta fornire, non appare in alcun modo riconducibile al credito in esame derivante dal contratto di mutuo fondiario del 22 luglio 2005 a rogito Notaio Dott.ssa (rep 64493 – Persona_1
racc. 7444).
In ogni caso, va rilevato che vi sono indici che appaiono collidere con il dedotto acquisto del credito in capo alla convenuta.
Ed invero, tenuto conto del tenore dalla comparsa di costituzione con cui è Controparte_4
intervenuta nel giudizio R.G. 9795/2021 Trib. Monza affermandosi cessionaria dei crediti di
[...]
(doc. 3 di parte attrice) e considerato il contenuto della sentenza con cui è stato Controparte_3
definito il medesimo giudizio (doc. 17 di parte convenuta), non si può inequivocabilmente escludere che si sia effettivamente affermata cessionaria anche del credito derivante dal Controparte_4
contratto di mutuo fondiario del 22 luglio 2005 a rogito Notaio Dott.ssa (rep 64493 – Persona_1
racc. 7444).
Pertanto, in difetto di prova della titolarità del credito in capo all'intimante, tenuto conto dei principi giurisprudenziali sopra esposti, va dichiarato che (già . non Controparte_1 CP_2
ha diritto di procedere in via esecutiva nei confronti di sulla base del precetto Parte_1
dd. 19 marzo 2024.
Quanto sopra esposto rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di opposizione.
Spese di lite.
In applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., la convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte attrice opponente, che si liquidano, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia (da € 52.000,01 ad € 260.000,00), secondo valori compresi tra i minimi e i medi, in complessivi € 9.353,00 (di cui € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ridotta del 50% non essendosi svolta attività istruttoria, € 3.000,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge.
p.q.m.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G.
2792/2024, ogni altra domanda, istanza, eccezione o deduzione disattesa e assorbita:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che già Controparte_1 CP_2
non ha diritto di procedere in via esecutiva nei confronti di
[...] Parte_1
sulla base del precetto dd. 19 marzo 2024;
- condanna già a rifondere a Controparte_1 CP_2 Parte_1
le spese del presente procedimento, che si liquidano in € 9.353,00 per compenso, oltre
[...] rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge;
Monza, 7 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Longobardi