Trib. Monza, sentenza 07/06/2025, n. 1144
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Sentenza 7 giugno 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice Dott. Alessandro Longobardi del Tribunale Ordinario di Monza, riguarda un'opposizione a precetto. L'attrice, opponente, ha richiesto di accertare il difetto di legittimazione attiva della parte intimante e di dichiarare nulla la pretesa creditoria, sostenendo che il credito fosse prescritto. Ha inoltre chiesto la sospensione del processo in attesa della definizione di un altro giudizio pendente, nel quale contestava la validità del contratto di mutuo. La convenuta, al contrario, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, sostenendo la validità del titolo esecutivo e la legittimità della sua azione.

Il Giudice ha accolto l'opposizione, dichiarando che la parte intimante non aveva dimostrato la titolarità del credito azionato. Ha argomentato che incombeva sulla parte che si dichiarava cessionaria l'onere di provare l'acquisto del credito, evidenziando che la documentazione presentata non era sufficiente a dimostrare la legittimazione. Pertanto, ha ritenuto infondata la pretesa esecutiva e ha condannato la parte convenuta al pagamento delle spese legali, liquidate in € 9.353,00.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Monza, sentenza 07/06/2025, n. 1144
    Giurisdizione : Trib. Monza
    Numero : 1144
    Data del deposito : 7 giugno 2025

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