Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 29/05/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 493/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BIELLA nella persona del Giudice dott. Emanuele Migliore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile avente a oggetto opposizione ex art. 645 c.p.c. e domanda di risarcimento danni da inadempimento contrattuale – contratto di compravendita di bene mobile promossa da:
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, con sede in Cossato (BI), via Spolina n. 83, p. iva rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Stefano Garbaccio Zanat del foro di Biella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura telematica in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo Parte attrice opponente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 sede in Gaglianico (BI), via Cavour n. 114, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Luca P.IVA_2
Zani del foro di Biella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura telematica in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Parte convenuta opposta nonché in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_2 in Gaglianico (BI), via Cavour n. 114, c.f. p. iva , rappresentata e difesa dall'avv. Elena P.IVA_3
Maria Balestrini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura telematica in calce alla comparsa di costituzione e risposta del terzo chiamato
Parte terza chiamata e in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_3 Castelfiorentino (FI), via Mendel n. 12, c.f. e p. iva , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_4
Massimiliano Bruno ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura telematica in calce alla comparsa di costituzione
Parte terza chiamata
***
CONCLUSIONI pagina 1 di 16
Per parte attrice opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis Nel merito, in via principale Previo accertamento dell'inadempimento contrattuale della convenuta opposta, revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché infondato in fatto ed in diritto.
In via riconvenzionale:
Dichiarare tenuta la convenuta opposta in persona del l.r.p.t. e quindi condannarla al pagamento della somma complessiva di € 214.981,23 (o diversa somma accertanda in corso di causa) così dettagliata:
€ 46.896,75 (per restituzione fatture già pagate)
€ 11.384,00 + IVA 22% = € 13.888,48 (per costi sostenuti)
€ 96.800,00 + IVA 22% = € 118.096,00 (per costi di sostituzione);
€ 36.100,00 (per recesso cliente insoddisfatto). Il tutto oltre interessi di legge.
In subordine
Nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso de quo, porre in compensazione la somma riconosciuta all'attrice opponente a titolo di risarcimento del danno (così come accertata in corso di causa), con quella richiesta con procedimento monitorio;
con conseguente condanna della convenuta opposta a corrispondere l'eccedenza risultante da tale compensazione. In estremo subordine
Limitarsi al giusto e provato le richieste avanzate dalla convenuta opposta, ponendo in compensazione quanto riconosciuto alla medesima con quanto dovuto all'attrice opponente a titolo di risarcimento del danno e condannando la convenuta opposta a corrispondere l'eccedenza risultante da tale compensazione. In via istruttoria
Ammettere integrazione di C.T.U. avente ad oggetto gli esperimenti sulla sottostazione non modificata.
In ogni caso
Dichiarare non ripetibili le spese del procedimento monitorio e condannare la convenuta opposta alla refusione di spese e competenze di causa”.
Per parte convenuta opposta:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Previe le declaratorie del caso e segnatamente di decadenza e di prescrizione dell'opponente dal diritto alla garanzia.
Nel merito
Nei confronti di parte attrice opponente Parte_1
Respingersi la proposta opposizione e rigettarsi ogni avversaria domanda ed eccezione, anche proposta in via riconvenzionale, poichè infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo del Tribunale di Biella n.ro RG 210/2021 del 10/3/2021.
In subordine
Condannarsi in ogni caso la in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pronto pagamento in favore di per le Parte_2 causali di cui in narrativa e anche di ricorso per decreto ingiuntivo, della complessiva somma di € 20.000,00 oltre agli interessi al saggio previsto dal D.Lgs. n. 231/02 dalla data di scadenza della fattura al saldo.
pagina 2 di 16 Nei confronti del terzo chiamato Nella denegata ipotesi di accoglimento, Controparte_2 anche parziale, delle domande formulate contro dichiararsi Parte_2 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare e garantire Controparte_2 la conchiudente da tutte le domande promosse nei suoi confronti per tutto quanto dovesse essere condannata a pagare a parte opponente in dipendenza dei fatti per i quali è causa, per quanto riconducibile a sua colpa.
In ogni caso Col favore delle spese”.
Per parte terza chiamata Controparte_2
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Previe le declaratorie di legge;
Disporre la chiamata in causa ex artt. 106 e 269, 3° co., c.p.c. del produttore dei beni oggetti di causa
, (C.F. ), corr. in Castelfiorentino, via Mendel 12, Controparte_3 P.IVA_4
Nel merito: In principalità Rigettarsi ogni domanda giudiziale ex adverso, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui agli atti difensivi;
In subordine : Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate contro dirsi tenuta e Controparte_2 condannarsi in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare e Controparte_3 garantire la conchiudente da tutte le domande promosse nei suoi confronti per tutto quanto dovesse essere condannata a pagare a parte opponente o opposta in dipendenza dei fatti per cui è causa.
In via Istruttoria: ammettersi le prove richieste in atti qui richiamate, opporsi all'ammissione delle prove tutte ex adverso richieste per i motivi già dedotti nella memorie ex art. 183 cpc, in subordine, ammettersi i testi in materia contraria indicati in suddette memorie.
Col favore delle spese ed onorati tutti di giudizio maggiorati ex art. 4 D.M. n. 55/2014 e ss, rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge per Cassa ed Iva”.
Per parte terza chiamata A + Controparte_3
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così decidere:
– nel merito, rigettare la domanda di manleva spiegata da con l'atto di Controparte_4 chiamata in causa di terzo in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui in premessa e per quelle che emergeranno nel corso del giudizio;
– sempre nel merito, rigettarsi ogni avversaria domanda ed eccezione, anche proposta in via riconvenzionale, poichè infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa e per quelle che emergeranno nel corso del giudizio.
Con vittoria di spese e compensi legali anche relativi al procedimento per A.T.P rubricato al n. 249/2021 R.G. innanzi al Tribunale di Biella” e CHIEDE che la causa venga trattenuta in decisione con concessione di termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.”.
Con provvedimento in data 13.12.2024 è stata trattenuta la causa in decisione con concessione dei termini per le difese finali ex art. 190 c.p.c.
*** Premesso che pagina 3 di 16 - la presente controversia ha ad oggetto un'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il D.I. n. 105/2021 emesso dal Tribunale di Biella, per un importo di € 20.000,00 oltre oneri e spese, in favore della soc. quale corrispettivo per la compravendita di materiale Parte_2 Parte_2 elettrico in precedenza consegnato all'odierna opponente;
- parte attrice opponente, a sostegno dell'opposizione ex art. 645 c.p.c.1, ha allegato, in sintesi, il cattivo funzionamento del materiale compravenduto per essere, nello specifico, “le sottostazioni, vale a dire apposite apparecchiature che gestiscono il trasferimento del calore dalle tubazioni del teleriscaldamento alle case (utenze), necessarie alla generazione di calore ad uso riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria” risultate affette da “anomalie di funzionamento”, come evincibile dalle comunicazioni intercorse anche con l'opposta in data antecedente al presente giudizio e
“contenenti le specifiche lamentele sul mancato e/o difettoso funzionamento delle sottostazioni”, dalla lettera di recesso dal contratto di fornitura di teleriscaldamento già comunicata da un utente proprio in conseguenza di tali malfunzionamenti e dalla relazione di consulenza prodotta, dando altresì atto della pendenza di procedimento ex art. 696 e 696 bis c.p.c. per l'accertamento delle difettosità delle sottostazioni, nonché proposto, in via riconvenzionale, domanda di risarcimento del danno conseguente all'allegato inadempimento, come si vedrà infra;
- parte convenuta-opposta, tempestivamente costituitasi, ha invece chiesto il rigetto dell'opposizione proposta e la concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, e contestato in ogni caso “l'esistenza di vizi nel cablaggio e nel serraggio dei morsetti poiché le sottostazioni sono state vendute montate e preventivamente collaudate dal fornitore” e per avere “le modifiche apposte da determinato “malfunzionamenti tra le sottostazioni e la centrale”, comunque segnalate alla Pt_1 propria fornitrice e alla società produttrice, ossia alle soc. “ e , della prima CP_2 CP_3
delle quali ha chiesto peraltro la chiamata in causa nel presente procedimento al fine di essere manlevata e garantita “nell'ipotesi di soccombenza in giudizio”;
- con provvedimento in data 12.10.2021, è stata rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. e, in accoglimento della richiesta di parte convenuta opposta, è stata autorizzata la chiamata in causa della parte terza pagina 4 di 16 chiamata quale “soggetto che ha fornito il prodotto poi ceduto dalla convenuta CP_2 opposta all'odierna opponente”;
- nel giudizio si è tempestivamente costituita la parte terza chiamata che ha Controparte_2 chiesto il rigetto dell'opposizione proposta per l'assenza dei lamentati difetti di funzionamento, in particolare contestando che “vi siano difetti di funzionamento per la regolazione dell'acqua e per il telecontrollo che dipendano dal materiale dalla medesima fornito nell'ambito di una vendita a catena”,
e la chiamata in causa della parte terza chiamata in qualità di produttore e Controparte_3 venditore delle sottostazioni”;
- con provvedimento in data 29.3.2022, è stata autorizzata la chiamata in causa della soc.
[...]
Controparte_3
- nel giudizio si è quindi tempestivamente costituita anche la parte terza chiamata
[...]
che ha chiesto il rigetto della domanda di manleva e, comunque, di tutte le Controparte_3 domande svolte dalla parte attrice opponente per “l'assenza di qualsivoglia responsabilità della
[...] in ordine ai lamentati vizi / all'asserito malfunzionamento delle sottostazioni”, che CP_3
Cont invece sono risultate “sin dall'installazione in grado di servire allo scopo di produrre , come accertato dal CTU nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, nelle more conclusosi con il deposito della relazione di stima;
- la causa è stata istruita con l'acquisizione della relazione resa nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo (RG. n. 249/2021), stante la riconosciuta ammissibilità ex art. 698, terzo comma, c.p.c., nonché mediante l'espletamento di un'integrazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio con nomina di un ulteriore CTU esperto in elettronica e, con provvedimento in data 13.12.2024, è stata infine trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per le difese finali ex art. 190 c.p.c.; considerato che
- la controversia può essere decisa sulla base del compendio probatorio in atti, dovendo in questa sede integralmente confermarsi i provvedimenti istruttori datati 18.2.2023, 18.11.2023 e 5.10.2024;
- si osserva innanzitutto che, come affermato dalla Suprema Corte, “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non consiste in un mero accertamento della validità del decreto stesso, ma è un ordinario processo di cognizione sulla domanda che il creditore ha proposto con il ricorso per ingiunzione.
Quindi il giudice dell'opposizione è tenuto ad esaminare e decidere il merito della pretesa del creditore, accertandone sia l'an che il quantum. Tale potere del giudice dell'opposizione non viene meno per il fatto che il creditore chieda la conferma del decreto ingiuntivo e cioè l'accoglimento totale pagina 5 di 16 della pretesa creditoria esercitata con il ricorso per ingiunzione. Tale domanda normalmente contiene in sé in modo implicito (fatta salva, cioè, un'espressa determinazione della parte in senso contrario) quella di un riconoscimento parziale del credito vantato dalla parte, onde il giudice dell'opposizione che riconosca un credito di ammontare inferiore a quello per cui è stato emesso il decreto ingiuntivo non emana una pronuncia che va oltre i limiti della domanda della parte che ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo, e quindi non viola l'art. 112 c.p.c.”2;
- in particolare, è stato altresì precisato dalla giurisprudenza di legittimità che “in tema di procedimento monitorio, nel caso in cui la parte abbia ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma, a titolo di corrispettivo contrattuale, e la parte ingiunta proponga opposizione, chiedendo la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, la pronuncia di risoluzione del contratto per l'altrui inadempimento, non si versa in tema di risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c., ma di eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., con la conseguenza che grava sull'opposto l'onere di provare il proprio esatto adempimento”3;
- proprio in relazione all'eccezione di inadempimento, costituisce regola giurisprudenziale consolidata che essa “funziona quale fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore. La parte evocata in giudizio per il pagamento di una prestazione rientrante in un contratto sinallagmatico può, pertanto, non solo formulare domande ad essa consentite dall'ordinamento in relazione al particolare negozio stipulato, ma anche limitarsi ad eccepire – nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l'art. 1460 c.c. espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto – l'inadempimento o l'imperfetto adempimento dell'obbligazione assunta da controparte, in qualunque delle configurazioni che questo può assumere, in esse compreso, quindi il fatto che il bene consegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o mancante di qualità essenziali (Cass.
Sez. 2, 22/11/2016, n. 23759; Cass. Sez. 2, 04/11/2009, n. 23345; Cass. Sez. 2, 01/07/2002, n. 9517)”4;
- ciò posto, nel caso che ci occupa, come sopra anticipato, parte attrice opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed eccepito l'inadempimento della parte convenuta opposta per avere pagina 6 di 16 venduto beni (sottostazioni) affetti da vizi, nella specie consistenti nella “notevole difficoltà delle sottostazioni a gestire la produzione di acqua calda in modo corretto e adeguato alle necessità degli utenti”, nelle “perdite di acqua tali da danneggiare numerosi servomotori delle valvole modulanti di regolazione”, nella “non corretta modalità di cablaggio elettrico ovvero l'incompleto serraggio dei morsetti”, nella “mancata funzionalità della rete di trasmissione dati” e nella “frequente cancellazione delle impostazioni effettuate”5;
- nel corso del procedimento, come sopra anticipato, è stata acquisita ex art. 698, terzo comma, c.p.c. la relazione depositata dal CTU all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo (RG n.
249/2021 Trib. Biella), proposto dall'odierna parte attrice opponente6;
- dall'esame della relazione è emerso che le sottostazioni, vendute dall'odierna convenuta opposta, sono state inserite in un impianto di teleriscaldamento, realizzato dall'attrice opponente nell'anno 2019 nel comune di Cossato, località Cascine Ronco, “per la produzione di calore e la linea di trasporto dell'acqua calda primaria a 25 utenti residenti nelle case del borgo. Sono poi state installate presso le abitazioni le sottostazioni per lo scambio energetico agli impianti interni di riscaldamento e ACS” e che tale impianto “si completa con le unità sottostazioni di scambio termico marca CP_3
di Castelfiorentino mod. AHW – P 40-35 Kw che sono l'oggetto della controversia. Le sottostazioni
[...]
sono installate presso gli immobili degli utenti finali ed hanno il compito, tramite opportuni scambiatori di calore, di produrre sia l'acqua calda per l'impianto di riscaldamento a termosifoni e radianti sia per l'acqua calda sanitaria necessarie alle abitazioni civili. Le sottostazioni sono state acquistate dal ricorrente ( tramite il Controparte_6 rivenditore di zona Verrone (BI)” 7; Parte_2 5 Cfr. le argomentazioni svolte alle pag. 3 e 4 dell'atto di citazione in opposizione e la relazione tecnica dep. sub. doc. n. 6 di parte attrice opponente. 6 Cfr. ordinanza in data 18.2.2023. 7 Cfr. in particolare pag. 4 e 5 della relazione del CTU ove è altresì indicato che “l'impianto di teleriscaldamento si sviluppa nel borgo di Cascine Ronco – Cossato, presenta le tubazioni interrate coibentate di diversi diametri calcolati in base alle utenze da servire. Le tubazioni alimentano i n. 7 collettori principali che alimentano dalle
3 alle 7 utenze ciascuno. Essendo le tubazioni interrate non si è potuto verificarle ma dalle tracce a terra dei rattoppi nelle strade e dai chiusini sopra i collettori, si può ritenere attendibile il disegno della rete dello Studio
IN di Biella datato marzo 2019”. pagina 7 di 16 - all'esito degli accertamenti, svoltisi nel contraddittorio con le parti del presente procedimento, ad eccezione dell'odierna terza chiamata che non ha invero proposto specifiche Controparte_2
contestazioni sul punto, l'ausiliario ha riconosciuto che “si può concludere che le sottostazioni così
Cont come costruite e montate sono sin dall'installazione in grado di servire allo scopo di produrre;
- per quanto concerne in particolare la lamentata difficoltà delle sottostazioni a gestire la produzione di
Contr acqua calda sanitaria l'ausiliario ha innanzitutto dato atto che “la lamentela di parte ricorrente Cont non è sulla capacità delle apparecchiature di produrre … ma sulle capacità di gestirne correttamente la temperatura. Rilevo che le lamentele che parte ricorrente dice di avere avuto da molti utenti del servizio di teleriscaldamento, sono state evidenziate molto genericamente, senza documentazione specifica negli atti di causa. Per dare certezza alle lamentele degli utenti è assolutamente necessario esporle sulla base di precise misurazioni in cui si esprimano tempi e
Cont temperature progressive dal momento di inizio richiesta di svolte a diverse quantità di richiesta di acqua e con diverse condizioni di contorno” e poi precisato che “procedere oggi con tali verifiche non è possibile sia per le tempistiche deducibili dalle modalità sopra esposte che per la necessità sempre di un contraddittorio alla presenza dei CTP e inoltre non sarebbe conclusivo per univoche determinazioni. Questo in quanto all'inizio del 2020 sono stati consegnati alla da Parte_1
parte di i parametri di taratura dei controlli PID della regolazione ACS (i prima citati CP_3
parametri imposti dal costruttore) e quindi la ha potuto autonomamente Parte_1
modificare i parametri che governano le sottostazioni. Sarebbe quindi necessario prima riportare i parametri PID agli originali di fabbrica, poi dare la possibilità al costruttore di fare gli aggiustamenti se ritenuti necessari, personalizzarli sui vari utenti, ed infine procedere con le misurazioni”;
- a questo proposito si osserva che, quanto alle necessità degli ulteriori accertamenti, come suggerito nella relazione acquisita ex art. 698, terzo comma, c.p.c. e confermato dallo stesso ausiliario, sentito a chiarimenti all'udienza in data 18.10.20238, nel presente procedimento si è proceduto, su istanza di pagina 8 di 16 parte attrice opponente, a un'integrazione delle attività di consulenza, mediante la nomina anche di un professionista esperto in materia di elettrotecnica9;
- tali ulteriori accertamenti non hanno però dato alcun esito, per avere infatti i CTU evidenziato che “i regolatori elettromeccanici di tutte le sottostazioni in essere (25) sono stati sostituiti con apparecchi di costruzione Quelli originali erano di produzione e “pertanto, sotto il profilo CP_7 CP_3 funzionale, l'apparecchio è un'altra sottostazione”, con conseguente impossibilità di proseguire nelle operazioni peritali;
- come sempre precisato dagli ausiliari, per avere una qualche valenza probatoria, le indagini avrebbero infatti dovuto interessare tutte le sottostazioni, non potendosi le stesse concentrare sull'unica sottostazione, non modificata, che è attività che “non può condurre ad alcuna conclusione relativa alle prestazioni dell'intero sistema”10;
- ne consegue che, sotto tale profilo, può ritenersi pertanto processualmente emersa, secondo quanto sopra anticipato, l'idoneità delle sottostazioni compravendute alla loro funzione, nella specie “allo Cont scopo di produrre;
- ancora dagli accertamenti tecnici svolti nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, è invero emerso che, in relazione alle lamentate “perdite di acqua, tali da danneggiare numerosi servomotori delle valvole modulanti di regolazione”, tale problema si è verificato “solo su un certo numero di sottostazioni (non precisate da ricorrente mentre parte convenuta parla di 5 sottostazioni) e che è stato risolto con la sostituzione degli attuali bruciatori e la sostituzione delle valvole che perdevano”, potendo imputarsi tale causa “al costruttore della sottostazione” e a fronte di una spesa, quantificata dal CTU nella misura di € 2.000,00 oltre IVA, somma da ritenersi congrua e corrispondente a “quella dei ricambi necessari degli attuatori bruciati e delle valvole difettose e dei costi di intervento”;
- per quanto concerne poi la dedotta “non corretta modalità di cablaggio elettrico, ovvero l'incompleto serraggio dei morsetti a cui sono attestati i cavi di collegamento”, il CTU ha indicato di non avere reperito “negli atti di causa una particolareggiata documentazione che specificasse nel dettaglio su quante sottostazioni, quali morsetti ed in che occasione (date) si sono riscontrate le anomalie”, pur consulenti per più giorni e più volte nelle abitazioni degli utenti;
bisognerebbe altresì individuare un protocollo su come effettuare le misurazioni” – cfr. verbale udienza del 18.10.2023. 9 Cfr. ordinanza in data 18.11.2023. 10 Cfr. relazione resa dai CTU nell'ambito del presente procedimento e dep. in data 15.7.2024. pagina 9 di 16 ritenendo che “il difetto si è riscontrato in due sottostazioni” e che si tratta di “un'anomalia facile da ovviare con un controllo delle morsettiere di tutte le sottostazioni” il cui “costo si può considerare compreso in quello specificato per l'anomalia delle valvole”;
- per quanto concerne la “mancata fruizione della rete di trasmissione dati … annullamento indirizzo di comunicazione”, il CTU ha indicato che “inizialmente c'erano stati problemi di comunicazione che come quasi sempre accade sono stati risolti o parzialmente risolti da un lavoro comune dei tecnici – poi in seguito sono state evidenziate altre problematiche che hanno portato a soluzioni non ortodosse
(indirizzi IP delle sottostazioni solo pari in quanto le sottostazioni a detta dei CTP parte ricorrente non sono in grado di gestire gli indirizzi dispari)” e che tale problematica “in linea generale si può paventare che si debba all'elettronica e alla programmazione del termoregolatore a bordo delle sottostazioni la probabile causa del disservizio ma è da tenere presente il fatto, come confermato da parte ricorrente, che inizialmente il sistema funzionava e poi solo in seguito in modo incomprensibile si sono verificati i problemi”, concludendo pertanto nel senso che “definire le responsabilità non è possibile nella situazione attuale se non ricorrendo ad uno studio specialistico approfondito a cui devono per forza collaborare le due parti che hanno progettato e realizzato le componenti. Le sottostazioni stanno lavorando e per alcune il reperimento centralizzato dei dati avviene, per altre no
[…] quello che serve è uno studio di tecnici specialistici informatici per capire il problema e risolverlo”;
- per quanto concerne la problematica relativa alla “frequente cancellazione delle impostazioni effettuate”, il CTU ha accertato che “è indubbio che è capitato (non risulta su tutte le centraline e non è stata chiarita con specifica motivazione) che le impostazioni dell'utente e dei programmi di lavoro inseriti all'interno delle schede elettroniche del pannello di comando si sono azzerate a volte sono ripartite senza problemi”, che “durante i sopralluoghi parte ricorrente non ha evidenziato sottostazioni ferme in avaria e non funzionanti ma dalla videata sul sinottico della centralizzazione risultavano circa la metà delle utenze non connesse, cioè centraline delle sottostazioni non restituivano i dati al sistema centralizzato. Quindi se ne deduce che le sottostazioni erano attive”, non potendo tuttavia individuarsi con univocità la causa di tale malfunzionamento (“ho già detto che la causa di questi eventi non è univoca e un certo numero di interruzioni all'anno sulle 25 sottostazioni installate sono fisiologiche)”;
- il CTU ha quindi concluso sul punto riconoscendo l'idoneità delle sottostazioni “allo scopo di
Cont permettere il riscaldamento e la produzione di agli utenti, si rileva semmai un problema di un pagina 10 di 16 numero di interventi presso gli utenti più numeroso del normale” e che “non avendo dati precisi sul numero di guasti al sistema di interconnessione e sulle cause delle interruzioni, stimerei la responsabilità come condivisa tra le parti”, posto che “dalle spiegazioni tecniche dei CTU durante i sopralluoghi posso ritenere che è possibile che il programma installato alla consegna delle sottostazioni abbia difficoltà a supportare le interconnessioni nel recupero dati e soprattutto nell'inserimento di nuovi parametri o dati nelle centraline di regolazione delle sottostazioni messe in atto dal sistema di reperimento e centralizzazione realizzato dalla . E che l'attuale Parte_1 programma installato (quello installato all'avviamento) abbia avuto delle criticità”, trattandosi peraltro di problematiche elettroniche, “non si ha mai la certezza degli interventi da adottare ma è ragionevole supporre che un firmware più evoluto possa o risolvere o almeno mitigare la problematica” e che “solo la ditta costruttrice può intervenire sulle sottostazioni essendo la tenutaria Cont dei firmware (e dei PID per il problema prima trattato sulla e quindi ritengo che la spesa sia: 1) il costo del nuovo firmware da installare sulle sottostazioni che evidenziano i problemi e qui lo porrei pari a zero visto che è di proprietà del costruttore e messo a punto per le sottostazioni in vendita attualmente;
2) il costo di un tecnico elettronico ed un tecnico installatore di 4 ore per ciascuna apparecchiatura”, per complessivi € 7.000,00;
- per quanto concerne infine la problematica relativa all'intervento intempestivo dei fusibili, il CTU ha dato atto che “questa problematica è descritta nella relazione tecnica allegata al fascicolo presentata da parte ricorrente. Generalmente non è un problema generato dalle sottostazioni ma generato invece da sbalzi di tensione della linea di alimentazione della corrente” e che, avendo “il tecnico di parte ricorrente … preferito montare fusibili oltre che meno sensibili anche di tipo ritardati che sicuramente bruciano di meno ma che danno per contro meno protezione delle sottostazioni”, i possibili interventi da adottare “sono di una maggiore protezione sulle linee di alimentazione e quindi con controlli approfonditi sugli impianti di alimentazione delle sottostazioni in cui si sono rivelati i problemi”, non esclusa peraltro anche la necessità di “rivedere la progettazione della parte elettrica” dell'impianto, incombente tuttavia verosimilmente non ascrivibile in capo al venditore, odierna parte convenuta opposta;
- ritiene questo Tribunale che gli esiti delle indagini demandate al CTU, appena trascritti, possano essere integralmente recepiti nella presente decisione, in quanto logicamente argomentati e sottoposti al contraddittorio delle parti e dei rispettivi consulenti, risultando peraltro accertata la materiale impossibilità di esecuzione di ulteriori approfondimenti, invero già disposti con ordinanza in data pagina 11 di 16 18.11.2023, per essere ormai pressoché integralmente modificato l'impianto, secondo quanto riportato dagli ausiliari nella relazione depositata in data 29.5.2024 nel presente procedimento;
- neppure appare di qualche utilità l'eventuale verifica peritale sull'unica sottostazione originale ancora presente, incombente richiesto dalla parte attrice opponente ancora nelle conclusioni definitivamente rassegnate, dovendo anche in questa sede richiamarsi le motivazioni riportate nel provvedimento in data 5.10.2024, in particolare per “l'accertata non utilità, sotto il profilo tecnico … di un accertamento relativo alla sola sottostazione, che potrebbe al più essere indicativo della sola sottostazione non modificata e non dell'intero impianto, cui è invece riferibile il vizio lamentato dall'opponente”;
- ritiene pertanto questo Tribunale che, proprio sulla base di tali accertamenti, sussistano elementi atti a comprovare l'idoneità delle sottostazioni all'impiego ad esse connaturato, dovendosi pertanto escludere la sussistenza di un vizio di tipo redibitorio che, come noto, può invece ravvisarsi allorché “nella cosa venduta sussistano imperfezioni concernenti il processo di produzione, di fabbricazione e di formazione, che rendano la cosa inidonea all'uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”11;
- in continuità poi con il principio sopra esposto secondo cui “il giudice dell'opposizione ove riconosca un credito di ammontare inferiore a quello per cui è stato emesso il decreto ingiuntivo non emana una pronuncia che va oltre i limiti della domanda della parte che ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo e quindi non viola l'art. 112 c.p.c.”12, può invece essere riconosciuto un minor valore del bene compravenduto, oggetto della pretesa monitoria, nella misura di € 13.844,48, corrispondente ai costi sostenuti dalla parte attrice opponente per eliminare le criticità delle sottostazioni, imputabili alla società venditrice e comunque al produttore delle stesse, dei quali è stato fornito riscontro documentale, in linea peraltro con le stime effettuate sul punto dal CTU13;
- deve pertanto disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della parte attrice opponente al pagamento in favore dell'odierna parte convenuta opposta dell'importo di € 6.155,52, pari alla differenza tra la somma oggetto di ingiunzione e il minore valore del bene compravenduto, oltre interessi al saggio previsto dal D. Lgs. n. 231/2022 dalla data della domanda monitoria al saldo;
- né comunque può essere di ostacolo al riconoscimento di tale minore importo l'eccepita decadenza ex art. 1495 c.c. della parte attrice opponente dalla denuncia dei vizi, evincendosi infatti dalla corrispondenza intercorsa tra le parti le difficoltà di individuazione dei problemi alle sottostazioni, quantomeno ancora non compiutamente noti al mese di gennaio del 202014;
- come noto infatti, “in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art. 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui detta scoperta si sia completata”15;
- l'acquisizione, in capo all'odierna attrice opponente, di una certezza “obiettiva e completa” del vizio può nella specie intendersi sorta al momento del deposito della relazione, a firma del proprio tecnico e datata 23.1.2020, che ha riscontrato i possibili vizi dei beni compravenduti, risultando peraltro già ampiamente nota alle parti contrattuali l'esistenza di problematiche delle sottostazioni, come documentalmente sempre evincibile dalla corrispondenza intercorsa;
- non possono essere invece riconosciute le ulteriori voci di danno richieste dalla parte attrice opponente, in particolare per quanto concerne la restituzione delle somme versate, non essendo in presenza di vizi redibitori e quindi per l'insussistenza dei presupposti per pronunciare la risoluzione del contratto di compravendita, e per i costi di sostituzione delle sottostazioni, avendo infatti il CTU accertato l'idoneità di quelle compravendute all'utilizzo ad esse connaturato;
- né infine può intendersi provato il danno per il “recesso di cliente insoddisfatto”, nulla infatti evincendosi sulle ragioni del recesso, che potrebbero essere riferite a giustificazioni esulanti dai fatti di causa, e in assenza comunque di elementi atti a determinare il corrispettivo percepito per tale utenza, invero genericamente allegato dalla parte attrice opponente, come del resto evidenziato dalle odierne parti convenuta opposta e terze chiamate;
pagina 13 di 16 - a questo punto si osserva che parte convenuta opposta ha proposto domanda di manleva nei confronti della parte terza chiamata quale proprio venditore delle sottostazioni oggetto Controparte_2
di causa;
- secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “nelle cosiddette vendite a catena spettano all'acquirente due azioni: quella contrattuale, che sorge nei confronti del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio); quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica”16;
- tale domanda può essere accolta, essendo emersa la sussistenza di criticità, apprezzate nel presente giudizio sotto il profilo di un minor valore del prezzo della compravendita, oggetto della domanda monitoria, e tuttavia addebitabili al costruttore delle sottostazioni per le ragioni sopra esposte e potendo, come appena visto, il rivenditore proporre azione di rivalsa nei confronti del venditore intermedio;
- né comunque risulta eccepita alcuna decadenza nei rapporti tra le predette parti terze chiamate17; 16 Cfr. ad es. Cass., n. 26514/2009. Come anche precisato dalla giurisprudenza di merito, “nelle cd. vendite a catena, il principio dell'autonomia di ciascuna vendita non impedisce al rivenditore di proporre, nei confronti del proprio venditore, domanda di rivalsa di quanto versato all'acquirente a titolo di risarcimento del danno, quando l'inadempimento del rivenditore sia direttamente connesso e consequenziale alla violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore” – cfr. Trib. Benevento, 6.10.2023, n. 1993, rep. su
De iure, banca dati on line.
pagina 14 di 16 - la domanda di manleva può essere accolta anche nei rapporti tra le parti terze chiamate, CP_2
e essendo quest'ultima l'impresa costruttrice delle sottostazioni e
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alla quale sono pertanto addebitabili le criticità riscontrate dal CTU, sempre in assenza di eccezioni di decadenza nei rapporti diretti tra le parti terze chiamate;
- deve infine essere rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte terza chiamata Parte_1
nei confronti dell'odierna attrice opponente, risultando comunque parzialmente accolta
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l'opposizione proposta;
- stante la soccombenza reciproca, per essere infatti solo parzialmente stata accolta l'opposizione e per essere le difese delle parti terze chiamate essenzialmente rivolte alla contestazione dei vizi dedotti dall'attrice opponente, le spese di lite, anche per quanto concerne il procedimento di accertamento tecnico preventivo, e di CTU possono essere integralmente compensate tra tutte le parti;
- si dà atto che i CTU non hanno richiesto la liquidazione dei compensi per l'attività prestata nell'ambito del presente procedimento, non essendosi del resto svolte indagini per tutte le ragioni sopra indicate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione rigettata, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 105/2021
e condanna parte attrice opponente al pagamento in favore dell'odierna convenuta opposta dell'importo di € 6.155,52, oltre interessi al saggio previsto dal D. Lgs. n. 231/2022 dalla data della domanda monitoria al saldo;
- condanna parte terza chiamata a manlevare e tenere indenne parte Controparte_2 convenuta opposta di quanto quest'ultima sarà tenuta a corrispondere in attuazione della presente decisione;
- condanna parte terza chiamata a manlevare e tenere indenne parte terza Controparte_3 chiamata di quanto quest'ultima sarà tenuta a corrispondere in attuazione Controparte_2
della presente decisione;
- compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite, anche per quanto concerne il procedimento di accertamento tecnico preventivo, e di CTU;
pagina 15 di 16 - dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate ex art. 52 D. Lgs. 196/2003.
Biella, 28 maggio 2025
Il Giudice
Emanuele Migliore
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nella ricostruzione delle difese delle parti si terrà conto delle allegazioni in fatto dedotte entro il termine del maturare delle preclusioni assertive, come noto da individuarsi nella memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1
c.p.c. 2 Cfr. Cass., SU n. 7448/1993 e, più di recente, in sede di merito, ad es. Corte Appello Messina, 31.3.2022, n.
201, rep. su De Iure, banca dati on line. 3 Cfr. Cass., n. 22666/2009, in riferimento a contratto di somministrazione ma con principio estendibile anche al caso in esame, il cui titolo è costituito da un contratto di compravendita di bene mobile. 4 Cfr. più di recente, in termini, Cass., n. 24743/2022 e Cass., n. 14986/2021. 8 Per quanto concerne infatti la necessità di ulteriori indagini al fine di verificare l'effettiva mancata erogazione stabile di acqua calda, il CTU ha infatti evidenziato che “l'acqua calda mediante centraline istantanee hanno insite nel sistema una pendolazione delle temperature, che può dipendere da molti fattori, come indicato in perizia, anche per esempio per le caratteristiche costruttive dell'immobile e dalla sollecitazione degli utenti;
non
è previsto una normativa specifica sulle centraline che consenta di determinare il calore producibile dalle stesse” e che “bisognerebbe effettuare una serie di misurazioni, anche su sottostazioni a campione, per più volte al giorno e in tempi diversi;
io non ho svolto tali accertamenti perché si sarebbe dovuto andare con tutti i 11 Cfr. tra le tante, Cass., n. 25747/2024 e Cass., n. 26402/2023. 12 Cfr. ancora Cass. SU n. 7448/1993 e Corte Appello Messina, 31.3.2022, n. 201. 13 Come esposto nella parte motiva, il CTU ha determinato in € 2.000,00, oltre IVA, la spesa da ritenersi congrua e corrispondente a “quella dei ricambi necessari degli attuatori bruciati e delle valvole difettose e dei costi di intervento” e in € 7.000,00 per “costo del nuovo firmware da installare sulle sottostazioni” e per la manodopera
(“costo di un tecnico elettronico e di un tecnico installatore di 4 ore per ciascuna apparecchiatura”). pagina 12 di 16 14 Cfr. doc. n. 3 di parte attrice opponente e, in particolare la corrispondenza inviata dall'amministratore delegato dell'attrice opponente nelle date 19.11.2019 e 9.1.2020, ove si legge, in particolare nella prima comunicazione, che “in questo momento io non riesco a capire cosa sta accadendo e abbiamo problemi nel gestire le attività
(perché non so cosa sta capitando nelle sottostazioni)”. 15 Cfr. tra le tante, Cass., n. 40814/2021 e Cass., n. 11046/2016. 17 È stato infatti riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che “in ipotesi di vendita a catena, a prescindere o meno dalla applicabilità della disciplina consumeristica, il primo venditore (o un suo incaricato) è tenuto a denunciare tempestivamente al secondo venditore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal primo compratore senza che tale denuncia possa provenire aliunde come, ad esempio, dal medesimo primo compratore, poiché i rapporti di compravendita sono autonomi e la detta comunicazione ha natura comunicativa o partecipativa, imponendo che la fonte della dichiarazione – così come il destinatario – si identifichino con il soggetto sulle cui sfere giuridiche gli effetti legali, impeditivi della decadenza, sono destinati a prodursi” – cfr. Cass., n. 13782/2024.