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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 3045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3045 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Chiara Di Benedetto Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4417 dell'anno 2019
TRA già in persona dell'Amministratore Unico – Parte_1 Parte_2 Parte_3
- legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di mandato
[...] depositato nel fascicolo telematico, dall'avv. Alfredo Scialò presso lo studio del quale, in
Napoli, alla via B. Cavallino n. 93, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente Controparte_1 domiciliata presso l'avv. E. Addivinola dell'Avvocatura Regionale
APPELLATA – NON COSTITUITA
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 14 ottobre 2019, la ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 474 pronunziata dal Tribunale Civile di Avellino in data 11 marzo
2019 con la quale era stata rigettata la opposizione proposta avverso il decreto dirigenziale di ingiunzione emesso il 28.2.2016 dalla Controparte_1
Ha dedotto che, con il ricorso introduttivo del giudizio, essa appellante aveva chiesto in via subordinata la riduzione della sanzione inflitta in applicazione del Decreto dirigenziale n. 242/2011 della attuativo dell'art. 140 del TUA. Controparte_1 Il primo Giudice aveva respinto la domanda sul rilievo che non risultava sufficientemente provata la rimozione dell'antigiuridicità dello scarico poiché attestata unicamente da analisi compiute in autocontrollo da esso gestore.
Detta motivazione, tuttavia, non valutava che le analisi degli scarichi idrici era stata effettuata, conformemente alle disposizioni di legge, da un ente terzo certificato.
Ha concluso, pertanto, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, la sanzione fosse ridotta al minimo edittale, vinte le spese del doppio grado.
2. La non si è costituita. CP_1
3. Con Decreto n. 402 del 12.12.2024 la Presidente della Corte di Appello di Napoli ha disposto la assegnazione alla Sezione Lavoro della Corte di Appello dei giudizi in materia di Opposizione ad Ingiunzione Amministrativa pendenti innanzi alle Sezioni civili.
3.1 Alla udienza del 28 marzo 2025, celebrata in presenza innanzi a questo Collegio, la difesa dell ha dichiarato che intendeva rinunziare all'appello. Pt_1
Disposta la trattazione scritta, le parti non hanno depositato note ex art. 127 ter c.p.c..
4. L'appello è improcedibile.
Invero, nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione d'udienza non sia avvenuta non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 11, comma 2, Cost.) - al giudice di assegnare ex art. 421 cod. proc.civ. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. Civ. (Cass., SS.UU., 30.7.2008, n. 20604; Cass. n. 8752 del 2010; Cass. n.
20613 del 2013).
Il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel 2008, cui va dato continuità, risulta ribadito anche di recente da Cass.n. 6159 del 2018, oltre che da
Cass. n. 13162 del 2018, che ha ricordato come attraverso il rigoroso rispetto del principio in parola imposto all'appellante, si tuteli la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un confine temporale rigorosamente predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso (cosi, in termini, Cass. S.U. n. 5700 del 2014).
Corollario di tale consolidato principio non può che essere la regola secondo cui la disciplina contenuta nell'art. 348 cod. proc. civ., che presuppone la regolare vocatio in ius delle parti, non possa concretamente operare laddove il giudice debba pronunciare, d'ufficio, l'improcedibilità dell'appello non essendo tale improcedibilità disponibile dalle parti.
Dunque, nel caso come quello che qui ne occupa in cui l'appellante, sul quale incombe il relativo onere, non ha fornito prova della notificazione deve dichiararsi la improcedibilità dell'appello senza disporsi alcun ulteriore rinvio (in tal senso già Cass. n.
385 del 1988).
Nulla per le spese del grado attesa la mancata costituzione dell'appellata.
Ricorrono, per quanto di competenza di questo Collegio, i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello;
- nulla per le spese del grado;
- dà atto – ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio – della sussistenza per parte appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002
In Napoli, 11 giugno 2025
Il Presidente estensore
Mariavittoria Papa
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Chiara Di Benedetto Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4417 dell'anno 2019
TRA già in persona dell'Amministratore Unico – Parte_1 Parte_2 Parte_3
- legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di mandato
[...] depositato nel fascicolo telematico, dall'avv. Alfredo Scialò presso lo studio del quale, in
Napoli, alla via B. Cavallino n. 93, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente Controparte_1 domiciliata presso l'avv. E. Addivinola dell'Avvocatura Regionale
APPELLATA – NON COSTITUITA
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 14 ottobre 2019, la ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 474 pronunziata dal Tribunale Civile di Avellino in data 11 marzo
2019 con la quale era stata rigettata la opposizione proposta avverso il decreto dirigenziale di ingiunzione emesso il 28.2.2016 dalla Controparte_1
Ha dedotto che, con il ricorso introduttivo del giudizio, essa appellante aveva chiesto in via subordinata la riduzione della sanzione inflitta in applicazione del Decreto dirigenziale n. 242/2011 della attuativo dell'art. 140 del TUA. Controparte_1 Il primo Giudice aveva respinto la domanda sul rilievo che non risultava sufficientemente provata la rimozione dell'antigiuridicità dello scarico poiché attestata unicamente da analisi compiute in autocontrollo da esso gestore.
Detta motivazione, tuttavia, non valutava che le analisi degli scarichi idrici era stata effettuata, conformemente alle disposizioni di legge, da un ente terzo certificato.
Ha concluso, pertanto, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, la sanzione fosse ridotta al minimo edittale, vinte le spese del doppio grado.
2. La non si è costituita. CP_1
3. Con Decreto n. 402 del 12.12.2024 la Presidente della Corte di Appello di Napoli ha disposto la assegnazione alla Sezione Lavoro della Corte di Appello dei giudizi in materia di Opposizione ad Ingiunzione Amministrativa pendenti innanzi alle Sezioni civili.
3.1 Alla udienza del 28 marzo 2025, celebrata in presenza innanzi a questo Collegio, la difesa dell ha dichiarato che intendeva rinunziare all'appello. Pt_1
Disposta la trattazione scritta, le parti non hanno depositato note ex art. 127 ter c.p.c..
4. L'appello è improcedibile.
Invero, nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione d'udienza non sia avvenuta non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 11, comma 2, Cost.) - al giudice di assegnare ex art. 421 cod. proc.civ. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. Civ. (Cass., SS.UU., 30.7.2008, n. 20604; Cass. n. 8752 del 2010; Cass. n.
20613 del 2013).
Il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel 2008, cui va dato continuità, risulta ribadito anche di recente da Cass.n. 6159 del 2018, oltre che da
Cass. n. 13162 del 2018, che ha ricordato come attraverso il rigoroso rispetto del principio in parola imposto all'appellante, si tuteli la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un confine temporale rigorosamente predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso (cosi, in termini, Cass. S.U. n. 5700 del 2014).
Corollario di tale consolidato principio non può che essere la regola secondo cui la disciplina contenuta nell'art. 348 cod. proc. civ., che presuppone la regolare vocatio in ius delle parti, non possa concretamente operare laddove il giudice debba pronunciare, d'ufficio, l'improcedibilità dell'appello non essendo tale improcedibilità disponibile dalle parti.
Dunque, nel caso come quello che qui ne occupa in cui l'appellante, sul quale incombe il relativo onere, non ha fornito prova della notificazione deve dichiararsi la improcedibilità dell'appello senza disporsi alcun ulteriore rinvio (in tal senso già Cass. n.
385 del 1988).
Nulla per le spese del grado attesa la mancata costituzione dell'appellata.
Ricorrono, per quanto di competenza di questo Collegio, i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello;
- nulla per le spese del grado;
- dà atto – ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio – della sussistenza per parte appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002
In Napoli, 11 giugno 2025
Il Presidente estensore
Mariavittoria Papa