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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/04/2025, n. 2411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2411 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1301/2021 vertente
TRA
(C.F.: ), con gli avv.ti ORFEO Parte_1 C.F._1
PALMACCI e ANDREA RENZELLI.
Appellante
E
(C.F.: ), con l'avv. UGO PRIMICERJ. Controparte_1 C.F._2
(C.F.: ) e per essa quale Controparte_2 P.IVA_1 mandataria C.F.: , in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_2 tempore, con l'avv. GIULIANA STELLATO.
Appellati
, RT CP_4
, e (ora
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
[...]
Appellati Contumaci
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 19 febbraio 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato ha impugnato la Parte_1 sentenza n.2436/2020 con cui il Tribunale ordinario di Latina ha accolto la domanda di parte attrice e disposto lo scioglimento della comunione sui beni immobili siti in Terracina (LT) località Borgo Hermada strada Macchia di Piano, censiti al foglio 172 particelle 290 e 291; ha ordinato la vendita dei beni come da separata ordinanza ed ha liquidato le spese di lite di parte
1 attrice in euro 12.000,00 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA, ed euro 545,00 per spese documentate;
ha condannato a rifondere per Controparte_1 intero al predetto creditore attore le spese di lite come sopra liquidate, in solido con Parte_1
e , questi ultimi per le quote di proprietà di cui in motivazione;
ha posto
[...] Controparte_5 le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, definitivamente per l'intero a carico di in solido con e , questi ultimi per le quote Controparte_1 Parte_1 Controparte_5 di proprietà di cui in motivazione;
ha liquidato le spese di lite in favore del creditore convenuto costituito, Finanza in amministrazione , in euro CP_3 RT CP_8
7.700,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa;
ha condannato a Controparte_1 rifondere al predetto convenuto le spese di lite come sopra liquidate, in solido con Parte_1
e , questi ultimi per le quote di proprietà di cui in motivazione.
[...] Controparte_5
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza:
“Il presente giudizio è stato promosso dalla Parte_3 successivamente cedente a e per essa mandataria, Controparte_2 Parte_2 creditore procedente nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 20034/2008, incardinata nei confronti del debitore , sulla quota indivisa della proprietà degli immobili siti Controparte_1 in Terracina, località Borgo Hermada, strada Macchia di Piano, censiti al foglio 172 particelle 290 e 291.
Comproprietari delle restanti quote sono e . Parte_1 Controparte_5
La creditrice ha introdotto il presente giudizio per ottenere lo scioglimento della comunione al fine di realizzare il proprio credito.
Nella procedura esecutiva risultano intervenuti i creditori e RT
, , e EU IN Spa. CP_3 Controparte_9 Controparte_10
Si sono costituiti i comproprietari e , nonché il creditore Parte_1 Controparte_1 intervenuto Commercio e Finanza Leasing e in amministrazione . I CP_11 CP_8 comproprietari hanno chiesto procedersi alla divisione in natura. E' stata espletata una CTU da parte dell'architetto , il quale ha redatto un Persona_1 progetto divisionale, depositato in data 24.04.2017. A seguito di contestazioni, è stata depositata, in data 23.04.2020, un'integrazione di perizia, nella quale è stata prospettata una diversa ipotesi divisionale. All'esito della discussione, permanendo il contrasto in ordine alla comoda divisibilità del compendio immobiliare, le parti hanno precisato le conclusioni, chiedendo la decisione della causa. Con vittoria delle spese di lite.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato:
“Osserva il Tribunale che dalla lettura dell'art. 600 c.p.c., in combinato con l'art. 1114 c.c. e 720 c.c., si trae il principio che le operazioni di divisione in natura possono avere luogo, “se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti”. Circa il concetto di comoda divisibilità si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha più volte indicato come esso vada inteso, affermando che la comoda divisibilità di un immobile,
“presupposto dall'art. 720 cod. civ., postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso”. (cfr. Cass. n. 12498/2007; n. 14577/2012; 407/2014). Dunque, tra i vari argomenti che escludono la comoda divisibilità, sta la necessità che l'apporzionamento tra i condividenti non ponga problemi tecnici eccessivamente costosi.
2 Orbene, nel caso di specie, il CTU ha prospettato due possibili soluzioni divisorie finalizzate a che , debitore esecutato, ottenga una porzione immobiliare in proprietà Controparte_1 esclusiva, da porre in vendita per il soddisfacimento delle ragioni creditorie. Secondo dette proposte divisionali, i comproprietari e resterebbero in Parte_1 Controparte_5 comunione sull'altra porzione immobiliare. La prima soluzione, al fine di rispettare la corrispondenza tra il valore delle porzioni e il valore della quota di diritto, prevede la realizzazione di opere dirette a ridurre la grandezza della porzione immobiliare che andrebbe assegnata al debitore esecutato , a vantaggio dell'altra porzione, mediante Controparte_1 distacco di vani e servizi, sia sul primo che sul secondo piano. Evidenzia il CTU a pagina 16 della relazione depositata il 24.04.2017 che l'ipotesi prospettata “consiste nel distacco, dall'appartamento distinto al n. 291, a vantaggio del confinante appartamento distinto al n. 290, di una camera con attiguo ripostiglio, al piano terreno, e di un'altra camera con attiguo bagno, al piano primo. Consiste, altresì, nell'accorpamento alle superfici esterne a giardino di parte della pertinenza dell'appartamento distinto al n. 291, sempre a vantaggio di quella dell'appartamento distinto al n. 290. Le ipotesi divisionali non comportano significativi interventi strutturali (corrispondendo i nuovi varchi murari previsti perlopiù a preesistenti porte tamponate) e non incidono pertanto sulla statica del fabbricato. Stesso dicasi per le componenti tecnologiche afferenti impianto elettrico e di riscaldamento, per le quali potrebbero risultare sufficienti interventi di adattamento in corrispondenza di scatole di derivazione e centraline di distribuzione. Più complesso appare invece l'allacciamento della rete idrica di adduzione del bagno del primo piano a quella relativa all'appartamento distinto al n. 290, previo ovvio distacco da quella relativa all'appartamento distinto al n. 291. Il costo delle sopra elencate operazioni tecniche necessarie per il perfezionamento funzionale del progetto di divisione può essere presuntivamente stimato, a corpo, in circa € 5.000,00”. La seconda soluzione prevede che le due unità immobiliari mantengano la loro dimensione attuale, con obbligo a carico di (al quale verrebbe assegnata la porzione di Controparte_1 valore maggiore rispetto alla quota di diritto), di corrispondere agli altri condividenti, a titolo di conguaglio, la somma pari alla differenza di valore. Evidenzia il CTU che “considerando la richiesta del Giudice di prospettare un apporzionamento delle unità immobiliari tenendo conto delle quote di diritto dei comproprietari indicando i conguagli che verrebbero a crearsi ove la divisione si realizzasse mantenendo l'attuale stato di fatto”, dovrebbe essere risolto il problema degli impianti, atteso che “l'ipotesi divisionale prevede la dismissione dell'impianto di subirrigazione esistente (comunque non regolarmente autorizzato) ed attualmente in comune tra i due immobili. Conseguentemente, l'ipotesi divisionale contempla il distacco della rete reflui di pertinenza dell'appartamento di cui alla Quota n. 2, distinto foglio 172, particella n. 291 (Lotto 3-B della procedura esecutiva) dall'impianto di subirrigazione esistente oggetto di dismissione, e la contestuale realizzazione di nuova rete e impianto di smaltimento (subirrigazione o depuratore) in conformità della vigente normativa edilizia ed igienico- sanitaria, ovvero secondo le caratteristiche tecniche di cui alla Delibera di Giunta Regionale Lazio n. 219/2013, autonomo e da ubicare negli spazi esterni di pertinenza dell'immobile stesso così come indicativamente rappresentato nella allegata Tavola 1bis del Progetto divisionale alternativo. Alla dismissione dell'impianto di subirrigazione esistente consegue altresì, costituendo presupposto attuativo dell'ipotesi divisionale alternativa di cui alla presente relazione, anche il necessario distacco dall'impianto esistente e realizzazione di nuova rete e impianto di smaltimento reflui autonomo e nell'ambito della corte pertinenziale dell'appartamento di cui alla Quota n. 1, distinto foglio 172, particella n. 290 (Lotto 3-A della procedura esecutiva). Operazioni queste ultime sopra indicate da considerarsi a carico degli eventuali assegnatari dell'immobile di cui alla suddetta Quota n.
1. Per quanto concerne i costi di distacco e realizzazione ex novo della rete e dell'impianto di smaltimento reflui a servizio dell'appartamento di cui alla Quota n. 2, distinto foglio 172, particella n. 291 (Lotto 3-B della procedura esecutiva), a parere dello scrivente possono ritenersi compendiati nella somma
3 presuntiva di € 20.000,00, ovvero pari al 50% di quella indicata pari ad € 40.000,00 (comprensiva anche dei costi di regolarizzazione urbanisticoedilizia) nella Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in data 21.04.2017 per entrambi gli immobili oggetto della divisione” (cfr. pagina 4 della relazione depositata il 23.04.2020). Orbene, l'attuazione della divisione in natura, presuppone una serie di attività, le quali, da un lato, necessitano di preventiva acquisizione di autorizzazioni amministrative e, dall'altro prevedono esborsi di non trascurabile entità, oltre che di tempi di realizzazione, allo stato non prevedibili. Inoltre, pur volendo rinviare l'esecuzione di dette opere, ponendole a carico dell'eventuale aggiudicatario, non può escludersi che ciò costituisca un deterrente ai fini di un'utile collocazione del bene sul mercato. La vendita, infatti, potrebbe risultare più difficoltosa, con pregiudizio delle ragioni dei creditori.
Ne consegue che, nonostante prima facie il compendio pignorato appaia divisibile in due porzioni, tale divisione, ad un più approfondito esame, risulta non comoda. Va pertanto disposta la vendita dell'intero compendio, la quale determina comunque la cessazione dello stato di comunione. La somma ricavata dalla vendita dovrà essere suddivisa tra i condividenti non esecutati, e , in relazione alla quota di Parte_1 Controparte_5 comproprietà, ed i creditori del condividente esecutato , in relazione alla quota Controparte_1 di comproprietà di quest'ultimo. Sul punto, la ricostruzione delle provenienze in base ai titoli in atti (cfr. CTU del 21.04.2017 pagina 9), ha evidenziato che i beni (particelle 290 e 291 del foglio 172, inizialmente al catasto terreni al foglio 172 particelle 35, 36 e 37), sono pervenute, per la nuda proprietà ai tre germani in forza di atto di donazione notaio CP_1 Per_2
del 29.05.1980, nonché di successivo atto di donazione notaio del
[...] Persona_3
19.10.1998, per le seguenti quote: a , i 2/6 dei mappali 35 e 37; a Controparte_5 CP_1
i 10/24 del mappale n. 36 e i 2/6 dei mappali 35 e 37; a , i 10/24 del
[...] Parte_1 mappale n. 36 e i 2/6 dei mappali 35 e 37. Inoltre, come risulta dai certificati di morte, sono venuti meno gli usufrutti vitalizi riservati a e di Controparte_12 CP_13 Persona_4 cui all'Atto di Donazione per Notaio rep. 24182 del 29.05.1980, ed a Per_2 Controparte_14 di cui all'Atto di Donazione per Notaio rep. 50307 del 19.10.1998. Per_3
Il CTU ha precisato che, “Benché soppresse a seguito del citato frazionamento di cui al Tipo mappale n. 3865.1/2001 del 30.08.2001, prot. n. 169740, le quote di comproprietà come sopra indicate in capo a , e delle particelle originariamente distinte Controparte_5 CP_1 Pt_1 in catasto terreni al fg. 172 nn. 35, 36 e 37 devono intendersi, in mancanza di passaggi intermedi, trasferite anche sui beni oggetto del presente giudizio di divisione originatisi a seguito del suddetto frazionamento nonché successivo accatastamento all'urbano n. 4687.1/2004 del 29.07.2004, prot. LT 0154886. […] Pertanto, ai fini della attribuzione delle quote di comproprietà per gli scopi del presente giudizio, il sottoscritto tecnico incaricato ritiene di dover mutuare il metodo già adottato in sede di Rapporto di stima del compendio immobiliare di cui al procedimento n. 34/2008 R.Es.Imm. Tribunale di Latina, fondato sull'applicazione delle quote indicate negli Atti di Donazione alle rispettive superfici dei beni soppressi per ricalcolare con buona approssimazione una corrispondente percentuale della quota in capo al debitore sul monte complessivo dei valori delle nuove particelle originate. […]. Poiché, come già evidenziato, dalle particelle soppresse nn. 35, 36 e 37 si sono originate le nuove nn. 290 e 291 del catasto urbano, è dunque possibile assumere in via approssimata la quota del 38,26% circa della proprietà indivisa delle sopra elencate nuove particelle in capo al debitore. In armonia con il metodo sopra adottato, la proprietà dei beni attualmente identificati in catasto del Comune di Terracina al foglio 172, particelle n. 290 e n. 291, può essere considerata in quota pro indiviso di , per il 38,26%, di , per il 38,26%, e di Controparte_1 Parte_1
, per il 23,48%”. Controparte_5
Orbene, le conclusioni del CTU risultano condivisibili in quanto risultanti da un percorso logico immune da vizi e non contestato dalle parti e vanno poste alla base della presente decisione, con la conseguenza che, all'esito della vendita dell'intera piena proprietà degli
4 immobili indicati con le particelle 290 (descritta a pagina 11 della relazione dell'aprile 2017) e 291 (descritta nella medesima relazione, alla pagina 12), si procederà alla distribuzione della somma ricavata secondo le quote sopra indicate.
Quanto alle spese di lite, va richiamato il costante orientamento della Suprema Corte (Cass.
22.11.1999 n.12949, Cass. 18.6.1986, 4080, Cass. 24.2.1986, 1441, Cass. 14.10.1978, 4621), secondo il quale le spese del giudizio di divisione, ove non risultino superflue o cagionate da infondate contestazioni di qualche condividente, non sono regolate dal generale principio della soccombenza, ma devono gravare a carico della massa, in considerazione del fatto che gli atti cui esse si riferiscono sono sempre compiuti nell'interesse comune dei condividenti. Con l'espressione “gravare sulla massa” si intende che ciascun condividente dovrà rimborsare a ciascuno degli altri una quota delle loro spese (ad eccezione di quelle - di cui si è appena detto - riconosciute superflue o causate da infondate contestazioni), pari alla propria quota nella comunione, analogamente vedendosi rimborsare dagli altri comunisti le proprie spese in proporzione alle rispettive quote.
Vige, tuttavia, la regola generale della soccombenza, quando si tratti di giudizio di divisione instaurato ex art. 601 c.p.c. da uno dei creditori e reso necessario dall'essere stato eseguito un pignoramento su quota indivisa dell'esecutato. E' infatti evidente che il creditore procedente, attore nel giudizio divisorio, non deve essere gravato, neppure in parte, delle spese di quest'ultimo, avendo egli non già un interesse alla divisione analogo a quello dei condividenti, ma risiedendo il suo interesse nell'attuare il pignoramento sulla quota per il soddisfacimento del proprio credito.
Sembra perciò potersi affermare che, nei rapporti tra il creditore procedente e il condividente esecutato, quest'ultimo vada ritenuto parte soccombente, con la conseguenza che il procedente ha diritto ad ottenere la rifusione integrale da parte di detto condividente, delle spese di lite sostenute per la divisione.
Quanto invece al condividente non debitore, non può pronunciarsi condanna solidale con l'esecutato per l'intero, bensì limitatamente alla sua quota di comproprietà, posto che per il comproprietario vi è differenza tra la divisione promossa da lui o da altro condividente e quella nascente da esecuzione.
Nel caso di specie, parte attrice ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute, avendo instaurato il giudizio solo per realizzare il proprio credito azionato in sede esecutiva. Poiché l'esecuzione immobiliare è iniziata nei confronti di , quest'ultimo Controparte_1 dovrà rimborsare a parte attrice tutte le spese processuali da essa sostenute, liquidate come da dispositivo, in solido con i comproprietari e questi ultimi, tuttavia, in Controparte_5 Pt_1 ragione della loro quota di partecipazione alla comunione, poiché nei confronti dell'attore non ricorre una vera e propria soccombenza.
Nei confronti del creditore intervenuto costituito, i comproprietari vanno condannati al pagamento delle spese in solido con il debitore, ma soltanto per la loro quota di partecipazione alla comunione. Le spese di C.T.U., già liquidate con separato provvedimento, vanno poste per intero a carico di , in solido con i comproprietari, questi ultimi nella misura Controparte_1 sopra indicata.”
3.- ha proposto appello per i motivi di seguito enunciati. Parte_1
ERRORE in IUDICANDO – ERRATA MOTIVAZIONE
Il Giudice avrebbe erroneamente deciso per la vendita dell'unità oggetto di causa considerando non comoda la divisione. L'appellante sostiene che in corso di causa sono stati prodotti due differenti progetti divisionali uno depositato in data 24.04.2017 e l'altro in data 23.04.2023. Assume che il Giudice avrebbe equiparato i due progetti del CTU nel momento in cui li avrebbe respinti adducendo comuni giustificazioni senza esaminarne le differenze in
5 termini di lavori, tempistiche e costi. Secondo quanto affermato dalla Cassazione n.9979 del
2018 la non comoda divisibilità potrebbe ritenersi praticabile solo quando ne sia accertata la ricorrenza dei presupposti, quali la irrealizzabilità del frazionamento, la realizzazione a pena di notevole deprezzamento, l'impossibilità di formare porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento. Tutti presupposti assolutamente mancanti secondo l'appellante nel caso di specie, come precisato dal CTU.
4.- ha aderito alla domanda formulata dall'appellante chiedendo Controparte_1
l'accoglimento dell'appello dalla stessa formulato e chiedendo pertanto che venisse disposta la divisione del compendio pignorato secondo l'ipotesi formulata dal C.T.U. nel progetto divisionale alternativo ad integrazione della relazione tecnica del 23/04/2020.
5.- La per essa quale mandataria Controparte_2 Pt_2 hiede rigettarsi l'appello con conferma integrale della sentenza impugnata e con vittoria
[...] di spese e compensi del grado.
6.- All'udienza di precisazione delle conclusioni e hanno chiesto Pt_1 Controparte_1 dichiararsi la cessazione della materia del contendere dal momento che «nelle more del presente appello avverso la Sent. n. 2436/2020, R.G. n. 2730//2015 avente ad oggetto “giudizio di divisione ex art. 600 c.p.c.”, l'immobile di cui all'impugnata divisione risulta essere stato venduto per l'intero; il Giudice dell'esecuzione R.G.E. n. 20034/2008 ha dichiarato l'esecutività del progetto di distribuzione precedentemente approvato dalle parti in causa e che sono stati, altresì, eseguiti dal delegato i relativi pagamenti in favore dei creditori. Alla luce di quanto esposto ed evidenziato la IG.ra , chiede che sia dichiarata cessata la materia Parte_1 del contendere con compensazione delle spese di lite tra le parti costituite nel presente giudizio di appello essendo, con la vendita per intero del compendio pignorato e con la distribuzione del suo ricavato ai creditori, decadute tutte le domande poste dall'appellante in sede di riforma dell'impugnata Sent. n. 2436/2020 ossia: • divisione del compendio pignorato, previa dichiarazione di comoda divisibilità, secondo il progetto divisionale alternativo del 23.04.2020;
• in via subordinata, divisione del compendio pignorato, previa dichiarazione di comoda divisibilità, secondo il progetto divisionale del 24.04.2017». ha insistito nel rigetto dell'appello e nella condanna alle spese di lite in base Parte_2 al principio della soccombenza virtuale.
7.- Ritiene questa Corte che, alla luce delle sopravvenienze intervenute nel presente giudizio e, in particolare, della vendita del bene oggetto di divisione e dell'approvazione del progetto di divisione, manchi un interesse sostanziale a una pronuncia diversa da quella richiesta di cessazione della materia del contendere, se non limitatamente alla regolamentazione delle spese di lite in appello. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità difatti «La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal
6 genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese» (Cass. Ordinanza n. 30251 /2023).
Si deve, dunque, esaminare l'appello ai soli fini della cd. soccombenza virtuale.
I motivi addotti dall'appellante non sono fondati, dal momento che la sentenza di primo grado si è uniformata all'orientamento della corte di legittimità in ordine alla comoda divisibilità del bene, in base al quale «il concetto di comoda divisibilità di un immobile (anche quando, come nella specie, sia formato da più appartamenti materialmente uniti) postula, sotto il profilo strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economicofunzionale, che la divisione non incida sulla originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso (Cass. n. 407 del 2014, in motiv.), e l'ha esclusa in base a considerazioni e argomentazioni che si condividono e che si intendono qui riprodotte. Alla infondatezza dei motivi addotti consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite nei confronti della mandataria secondo il principio della Parte_2 soccombenza virtuale, mentre le spese nei confronti di possono essere Controparte_1 compensate in considerazione del fatto che questi ha assunto la medesima posizione e speso i medesimi argomenti dell'appellante.
PQM
La Corte di Appello di Roma, sez. VII, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.2436/2020 del Tribunale ordinario di Latina:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna alla rifusione delle spese di questo giudizio nei Parte_1 confronti della e per essa quale mandataria di Controparte_2 oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge;
Parte_2
- compensa le spese del presente grado di giudizio tra e Parte_1
; Controparte_1
Roma, 15 aprile 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1301/2021 vertente
TRA
(C.F.: ), con gli avv.ti ORFEO Parte_1 C.F._1
PALMACCI e ANDREA RENZELLI.
Appellante
E
(C.F.: ), con l'avv. UGO PRIMICERJ. Controparte_1 C.F._2
(C.F.: ) e per essa quale Controparte_2 P.IVA_1 mandataria C.F.: , in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_2 tempore, con l'avv. GIULIANA STELLATO.
Appellati
, RT CP_4
, e (ora
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
[...]
Appellati Contumaci
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 19 febbraio 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato ha impugnato la Parte_1 sentenza n.2436/2020 con cui il Tribunale ordinario di Latina ha accolto la domanda di parte attrice e disposto lo scioglimento della comunione sui beni immobili siti in Terracina (LT) località Borgo Hermada strada Macchia di Piano, censiti al foglio 172 particelle 290 e 291; ha ordinato la vendita dei beni come da separata ordinanza ed ha liquidato le spese di lite di parte
1 attrice in euro 12.000,00 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA, ed euro 545,00 per spese documentate;
ha condannato a rifondere per Controparte_1 intero al predetto creditore attore le spese di lite come sopra liquidate, in solido con Parte_1
e , questi ultimi per le quote di proprietà di cui in motivazione;
ha posto
[...] Controparte_5 le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, definitivamente per l'intero a carico di in solido con e , questi ultimi per le quote Controparte_1 Parte_1 Controparte_5 di proprietà di cui in motivazione;
ha liquidato le spese di lite in favore del creditore convenuto costituito, Finanza in amministrazione , in euro CP_3 RT CP_8
7.700,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa;
ha condannato a Controparte_1 rifondere al predetto convenuto le spese di lite come sopra liquidate, in solido con Parte_1
e , questi ultimi per le quote di proprietà di cui in motivazione.
[...] Controparte_5
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza:
“Il presente giudizio è stato promosso dalla Parte_3 successivamente cedente a e per essa mandataria, Controparte_2 Parte_2 creditore procedente nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 20034/2008, incardinata nei confronti del debitore , sulla quota indivisa della proprietà degli immobili siti Controparte_1 in Terracina, località Borgo Hermada, strada Macchia di Piano, censiti al foglio 172 particelle 290 e 291.
Comproprietari delle restanti quote sono e . Parte_1 Controparte_5
La creditrice ha introdotto il presente giudizio per ottenere lo scioglimento della comunione al fine di realizzare il proprio credito.
Nella procedura esecutiva risultano intervenuti i creditori e RT
, , e EU IN Spa. CP_3 Controparte_9 Controparte_10
Si sono costituiti i comproprietari e , nonché il creditore Parte_1 Controparte_1 intervenuto Commercio e Finanza Leasing e in amministrazione . I CP_11 CP_8 comproprietari hanno chiesto procedersi alla divisione in natura. E' stata espletata una CTU da parte dell'architetto , il quale ha redatto un Persona_1 progetto divisionale, depositato in data 24.04.2017. A seguito di contestazioni, è stata depositata, in data 23.04.2020, un'integrazione di perizia, nella quale è stata prospettata una diversa ipotesi divisionale. All'esito della discussione, permanendo il contrasto in ordine alla comoda divisibilità del compendio immobiliare, le parti hanno precisato le conclusioni, chiedendo la decisione della causa. Con vittoria delle spese di lite.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato:
“Osserva il Tribunale che dalla lettura dell'art. 600 c.p.c., in combinato con l'art. 1114 c.c. e 720 c.c., si trae il principio che le operazioni di divisione in natura possono avere luogo, “se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti”. Circa il concetto di comoda divisibilità si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha più volte indicato come esso vada inteso, affermando che la comoda divisibilità di un immobile,
“presupposto dall'art. 720 cod. civ., postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso”. (cfr. Cass. n. 12498/2007; n. 14577/2012; 407/2014). Dunque, tra i vari argomenti che escludono la comoda divisibilità, sta la necessità che l'apporzionamento tra i condividenti non ponga problemi tecnici eccessivamente costosi.
2 Orbene, nel caso di specie, il CTU ha prospettato due possibili soluzioni divisorie finalizzate a che , debitore esecutato, ottenga una porzione immobiliare in proprietà Controparte_1 esclusiva, da porre in vendita per il soddisfacimento delle ragioni creditorie. Secondo dette proposte divisionali, i comproprietari e resterebbero in Parte_1 Controparte_5 comunione sull'altra porzione immobiliare. La prima soluzione, al fine di rispettare la corrispondenza tra il valore delle porzioni e il valore della quota di diritto, prevede la realizzazione di opere dirette a ridurre la grandezza della porzione immobiliare che andrebbe assegnata al debitore esecutato , a vantaggio dell'altra porzione, mediante Controparte_1 distacco di vani e servizi, sia sul primo che sul secondo piano. Evidenzia il CTU a pagina 16 della relazione depositata il 24.04.2017 che l'ipotesi prospettata “consiste nel distacco, dall'appartamento distinto al n. 291, a vantaggio del confinante appartamento distinto al n. 290, di una camera con attiguo ripostiglio, al piano terreno, e di un'altra camera con attiguo bagno, al piano primo. Consiste, altresì, nell'accorpamento alle superfici esterne a giardino di parte della pertinenza dell'appartamento distinto al n. 291, sempre a vantaggio di quella dell'appartamento distinto al n. 290. Le ipotesi divisionali non comportano significativi interventi strutturali (corrispondendo i nuovi varchi murari previsti perlopiù a preesistenti porte tamponate) e non incidono pertanto sulla statica del fabbricato. Stesso dicasi per le componenti tecnologiche afferenti impianto elettrico e di riscaldamento, per le quali potrebbero risultare sufficienti interventi di adattamento in corrispondenza di scatole di derivazione e centraline di distribuzione. Più complesso appare invece l'allacciamento della rete idrica di adduzione del bagno del primo piano a quella relativa all'appartamento distinto al n. 290, previo ovvio distacco da quella relativa all'appartamento distinto al n. 291. Il costo delle sopra elencate operazioni tecniche necessarie per il perfezionamento funzionale del progetto di divisione può essere presuntivamente stimato, a corpo, in circa € 5.000,00”. La seconda soluzione prevede che le due unità immobiliari mantengano la loro dimensione attuale, con obbligo a carico di (al quale verrebbe assegnata la porzione di Controparte_1 valore maggiore rispetto alla quota di diritto), di corrispondere agli altri condividenti, a titolo di conguaglio, la somma pari alla differenza di valore. Evidenzia il CTU che “considerando la richiesta del Giudice di prospettare un apporzionamento delle unità immobiliari tenendo conto delle quote di diritto dei comproprietari indicando i conguagli che verrebbero a crearsi ove la divisione si realizzasse mantenendo l'attuale stato di fatto”, dovrebbe essere risolto il problema degli impianti, atteso che “l'ipotesi divisionale prevede la dismissione dell'impianto di subirrigazione esistente (comunque non regolarmente autorizzato) ed attualmente in comune tra i due immobili. Conseguentemente, l'ipotesi divisionale contempla il distacco della rete reflui di pertinenza dell'appartamento di cui alla Quota n. 2, distinto foglio 172, particella n. 291 (Lotto 3-B della procedura esecutiva) dall'impianto di subirrigazione esistente oggetto di dismissione, e la contestuale realizzazione di nuova rete e impianto di smaltimento (subirrigazione o depuratore) in conformità della vigente normativa edilizia ed igienico- sanitaria, ovvero secondo le caratteristiche tecniche di cui alla Delibera di Giunta Regionale Lazio n. 219/2013, autonomo e da ubicare negli spazi esterni di pertinenza dell'immobile stesso così come indicativamente rappresentato nella allegata Tavola 1bis del Progetto divisionale alternativo. Alla dismissione dell'impianto di subirrigazione esistente consegue altresì, costituendo presupposto attuativo dell'ipotesi divisionale alternativa di cui alla presente relazione, anche il necessario distacco dall'impianto esistente e realizzazione di nuova rete e impianto di smaltimento reflui autonomo e nell'ambito della corte pertinenziale dell'appartamento di cui alla Quota n. 1, distinto foglio 172, particella n. 290 (Lotto 3-A della procedura esecutiva). Operazioni queste ultime sopra indicate da considerarsi a carico degli eventuali assegnatari dell'immobile di cui alla suddetta Quota n.
1. Per quanto concerne i costi di distacco e realizzazione ex novo della rete e dell'impianto di smaltimento reflui a servizio dell'appartamento di cui alla Quota n. 2, distinto foglio 172, particella n. 291 (Lotto 3-B della procedura esecutiva), a parere dello scrivente possono ritenersi compendiati nella somma
3 presuntiva di € 20.000,00, ovvero pari al 50% di quella indicata pari ad € 40.000,00 (comprensiva anche dei costi di regolarizzazione urbanisticoedilizia) nella Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in data 21.04.2017 per entrambi gli immobili oggetto della divisione” (cfr. pagina 4 della relazione depositata il 23.04.2020). Orbene, l'attuazione della divisione in natura, presuppone una serie di attività, le quali, da un lato, necessitano di preventiva acquisizione di autorizzazioni amministrative e, dall'altro prevedono esborsi di non trascurabile entità, oltre che di tempi di realizzazione, allo stato non prevedibili. Inoltre, pur volendo rinviare l'esecuzione di dette opere, ponendole a carico dell'eventuale aggiudicatario, non può escludersi che ciò costituisca un deterrente ai fini di un'utile collocazione del bene sul mercato. La vendita, infatti, potrebbe risultare più difficoltosa, con pregiudizio delle ragioni dei creditori.
Ne consegue che, nonostante prima facie il compendio pignorato appaia divisibile in due porzioni, tale divisione, ad un più approfondito esame, risulta non comoda. Va pertanto disposta la vendita dell'intero compendio, la quale determina comunque la cessazione dello stato di comunione. La somma ricavata dalla vendita dovrà essere suddivisa tra i condividenti non esecutati, e , in relazione alla quota di Parte_1 Controparte_5 comproprietà, ed i creditori del condividente esecutato , in relazione alla quota Controparte_1 di comproprietà di quest'ultimo. Sul punto, la ricostruzione delle provenienze in base ai titoli in atti (cfr. CTU del 21.04.2017 pagina 9), ha evidenziato che i beni (particelle 290 e 291 del foglio 172, inizialmente al catasto terreni al foglio 172 particelle 35, 36 e 37), sono pervenute, per la nuda proprietà ai tre germani in forza di atto di donazione notaio CP_1 Per_2
del 29.05.1980, nonché di successivo atto di donazione notaio del
[...] Persona_3
19.10.1998, per le seguenti quote: a , i 2/6 dei mappali 35 e 37; a Controparte_5 CP_1
i 10/24 del mappale n. 36 e i 2/6 dei mappali 35 e 37; a , i 10/24 del
[...] Parte_1 mappale n. 36 e i 2/6 dei mappali 35 e 37. Inoltre, come risulta dai certificati di morte, sono venuti meno gli usufrutti vitalizi riservati a e di Controparte_12 CP_13 Persona_4 cui all'Atto di Donazione per Notaio rep. 24182 del 29.05.1980, ed a Per_2 Controparte_14 di cui all'Atto di Donazione per Notaio rep. 50307 del 19.10.1998. Per_3
Il CTU ha precisato che, “Benché soppresse a seguito del citato frazionamento di cui al Tipo mappale n. 3865.1/2001 del 30.08.2001, prot. n. 169740, le quote di comproprietà come sopra indicate in capo a , e delle particelle originariamente distinte Controparte_5 CP_1 Pt_1 in catasto terreni al fg. 172 nn. 35, 36 e 37 devono intendersi, in mancanza di passaggi intermedi, trasferite anche sui beni oggetto del presente giudizio di divisione originatisi a seguito del suddetto frazionamento nonché successivo accatastamento all'urbano n. 4687.1/2004 del 29.07.2004, prot. LT 0154886. […] Pertanto, ai fini della attribuzione delle quote di comproprietà per gli scopi del presente giudizio, il sottoscritto tecnico incaricato ritiene di dover mutuare il metodo già adottato in sede di Rapporto di stima del compendio immobiliare di cui al procedimento n. 34/2008 R.Es.Imm. Tribunale di Latina, fondato sull'applicazione delle quote indicate negli Atti di Donazione alle rispettive superfici dei beni soppressi per ricalcolare con buona approssimazione una corrispondente percentuale della quota in capo al debitore sul monte complessivo dei valori delle nuove particelle originate. […]. Poiché, come già evidenziato, dalle particelle soppresse nn. 35, 36 e 37 si sono originate le nuove nn. 290 e 291 del catasto urbano, è dunque possibile assumere in via approssimata la quota del 38,26% circa della proprietà indivisa delle sopra elencate nuove particelle in capo al debitore. In armonia con il metodo sopra adottato, la proprietà dei beni attualmente identificati in catasto del Comune di Terracina al foglio 172, particelle n. 290 e n. 291, può essere considerata in quota pro indiviso di , per il 38,26%, di , per il 38,26%, e di Controparte_1 Parte_1
, per il 23,48%”. Controparte_5
Orbene, le conclusioni del CTU risultano condivisibili in quanto risultanti da un percorso logico immune da vizi e non contestato dalle parti e vanno poste alla base della presente decisione, con la conseguenza che, all'esito della vendita dell'intera piena proprietà degli
4 immobili indicati con le particelle 290 (descritta a pagina 11 della relazione dell'aprile 2017) e 291 (descritta nella medesima relazione, alla pagina 12), si procederà alla distribuzione della somma ricavata secondo le quote sopra indicate.
Quanto alle spese di lite, va richiamato il costante orientamento della Suprema Corte (Cass.
22.11.1999 n.12949, Cass. 18.6.1986, 4080, Cass. 24.2.1986, 1441, Cass. 14.10.1978, 4621), secondo il quale le spese del giudizio di divisione, ove non risultino superflue o cagionate da infondate contestazioni di qualche condividente, non sono regolate dal generale principio della soccombenza, ma devono gravare a carico della massa, in considerazione del fatto che gli atti cui esse si riferiscono sono sempre compiuti nell'interesse comune dei condividenti. Con l'espressione “gravare sulla massa” si intende che ciascun condividente dovrà rimborsare a ciascuno degli altri una quota delle loro spese (ad eccezione di quelle - di cui si è appena detto - riconosciute superflue o causate da infondate contestazioni), pari alla propria quota nella comunione, analogamente vedendosi rimborsare dagli altri comunisti le proprie spese in proporzione alle rispettive quote.
Vige, tuttavia, la regola generale della soccombenza, quando si tratti di giudizio di divisione instaurato ex art. 601 c.p.c. da uno dei creditori e reso necessario dall'essere stato eseguito un pignoramento su quota indivisa dell'esecutato. E' infatti evidente che il creditore procedente, attore nel giudizio divisorio, non deve essere gravato, neppure in parte, delle spese di quest'ultimo, avendo egli non già un interesse alla divisione analogo a quello dei condividenti, ma risiedendo il suo interesse nell'attuare il pignoramento sulla quota per il soddisfacimento del proprio credito.
Sembra perciò potersi affermare che, nei rapporti tra il creditore procedente e il condividente esecutato, quest'ultimo vada ritenuto parte soccombente, con la conseguenza che il procedente ha diritto ad ottenere la rifusione integrale da parte di detto condividente, delle spese di lite sostenute per la divisione.
Quanto invece al condividente non debitore, non può pronunciarsi condanna solidale con l'esecutato per l'intero, bensì limitatamente alla sua quota di comproprietà, posto che per il comproprietario vi è differenza tra la divisione promossa da lui o da altro condividente e quella nascente da esecuzione.
Nel caso di specie, parte attrice ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute, avendo instaurato il giudizio solo per realizzare il proprio credito azionato in sede esecutiva. Poiché l'esecuzione immobiliare è iniziata nei confronti di , quest'ultimo Controparte_1 dovrà rimborsare a parte attrice tutte le spese processuali da essa sostenute, liquidate come da dispositivo, in solido con i comproprietari e questi ultimi, tuttavia, in Controparte_5 Pt_1 ragione della loro quota di partecipazione alla comunione, poiché nei confronti dell'attore non ricorre una vera e propria soccombenza.
Nei confronti del creditore intervenuto costituito, i comproprietari vanno condannati al pagamento delle spese in solido con il debitore, ma soltanto per la loro quota di partecipazione alla comunione. Le spese di C.T.U., già liquidate con separato provvedimento, vanno poste per intero a carico di , in solido con i comproprietari, questi ultimi nella misura Controparte_1 sopra indicata.”
3.- ha proposto appello per i motivi di seguito enunciati. Parte_1
ERRORE in IUDICANDO – ERRATA MOTIVAZIONE
Il Giudice avrebbe erroneamente deciso per la vendita dell'unità oggetto di causa considerando non comoda la divisione. L'appellante sostiene che in corso di causa sono stati prodotti due differenti progetti divisionali uno depositato in data 24.04.2017 e l'altro in data 23.04.2023. Assume che il Giudice avrebbe equiparato i due progetti del CTU nel momento in cui li avrebbe respinti adducendo comuni giustificazioni senza esaminarne le differenze in
5 termini di lavori, tempistiche e costi. Secondo quanto affermato dalla Cassazione n.9979 del
2018 la non comoda divisibilità potrebbe ritenersi praticabile solo quando ne sia accertata la ricorrenza dei presupposti, quali la irrealizzabilità del frazionamento, la realizzazione a pena di notevole deprezzamento, l'impossibilità di formare porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento. Tutti presupposti assolutamente mancanti secondo l'appellante nel caso di specie, come precisato dal CTU.
4.- ha aderito alla domanda formulata dall'appellante chiedendo Controparte_1
l'accoglimento dell'appello dalla stessa formulato e chiedendo pertanto che venisse disposta la divisione del compendio pignorato secondo l'ipotesi formulata dal C.T.U. nel progetto divisionale alternativo ad integrazione della relazione tecnica del 23/04/2020.
5.- La per essa quale mandataria Controparte_2 Pt_2 hiede rigettarsi l'appello con conferma integrale della sentenza impugnata e con vittoria
[...] di spese e compensi del grado.
6.- All'udienza di precisazione delle conclusioni e hanno chiesto Pt_1 Controparte_1 dichiararsi la cessazione della materia del contendere dal momento che «nelle more del presente appello avverso la Sent. n. 2436/2020, R.G. n. 2730//2015 avente ad oggetto “giudizio di divisione ex art. 600 c.p.c.”, l'immobile di cui all'impugnata divisione risulta essere stato venduto per l'intero; il Giudice dell'esecuzione R.G.E. n. 20034/2008 ha dichiarato l'esecutività del progetto di distribuzione precedentemente approvato dalle parti in causa e che sono stati, altresì, eseguiti dal delegato i relativi pagamenti in favore dei creditori. Alla luce di quanto esposto ed evidenziato la IG.ra , chiede che sia dichiarata cessata la materia Parte_1 del contendere con compensazione delle spese di lite tra le parti costituite nel presente giudizio di appello essendo, con la vendita per intero del compendio pignorato e con la distribuzione del suo ricavato ai creditori, decadute tutte le domande poste dall'appellante in sede di riforma dell'impugnata Sent. n. 2436/2020 ossia: • divisione del compendio pignorato, previa dichiarazione di comoda divisibilità, secondo il progetto divisionale alternativo del 23.04.2020;
• in via subordinata, divisione del compendio pignorato, previa dichiarazione di comoda divisibilità, secondo il progetto divisionale del 24.04.2017». ha insistito nel rigetto dell'appello e nella condanna alle spese di lite in base Parte_2 al principio della soccombenza virtuale.
7.- Ritiene questa Corte che, alla luce delle sopravvenienze intervenute nel presente giudizio e, in particolare, della vendita del bene oggetto di divisione e dell'approvazione del progetto di divisione, manchi un interesse sostanziale a una pronuncia diversa da quella richiesta di cessazione della materia del contendere, se non limitatamente alla regolamentazione delle spese di lite in appello. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità difatti «La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal
6 genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese» (Cass. Ordinanza n. 30251 /2023).
Si deve, dunque, esaminare l'appello ai soli fini della cd. soccombenza virtuale.
I motivi addotti dall'appellante non sono fondati, dal momento che la sentenza di primo grado si è uniformata all'orientamento della corte di legittimità in ordine alla comoda divisibilità del bene, in base al quale «il concetto di comoda divisibilità di un immobile (anche quando, come nella specie, sia formato da più appartamenti materialmente uniti) postula, sotto il profilo strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economicofunzionale, che la divisione non incida sulla originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso (Cass. n. 407 del 2014, in motiv.), e l'ha esclusa in base a considerazioni e argomentazioni che si condividono e che si intendono qui riprodotte. Alla infondatezza dei motivi addotti consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite nei confronti della mandataria secondo il principio della Parte_2 soccombenza virtuale, mentre le spese nei confronti di possono essere Controparte_1 compensate in considerazione del fatto che questi ha assunto la medesima posizione e speso i medesimi argomenti dell'appellante.
PQM
La Corte di Appello di Roma, sez. VII, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.2436/2020 del Tribunale ordinario di Latina:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna alla rifusione delle spese di questo giudizio nei Parte_1 confronti della e per essa quale mandataria di Controparte_2 oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge;
Parte_2
- compensa le spese del presente grado di giudizio tra e Parte_1
; Controparte_1
Roma, 15 aprile 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
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