Versione
21 febbraio 2018
21 febbraio 2018
Art. 1. Ambito di applicazione 1. Ai testimoni di giustizia sono applicate, salvo dissenso, le speciali misure di protezione previste dal capo II.
2. Le speciali misure di protezione sono altresi' applicate, se ritenute necessarie, salvo dissenso, anche ai soggetti che risultano esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa del rapporto di stabile convivenza o delle relazioni intrattenute con i testimoni di giustizia. I soggetti di cui al presente comma sono denominati «altri protetti».
N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
2. Le speciali misure di protezione sono altresi' applicate, se ritenute necessarie, salvo dissenso, anche ai soggetti che risultano esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa del rapporto di stabile convivenza o delle relazioni intrattenute con i testimoni di giustizia. I soggetti di cui al presente comma sono denominati «altri protetti».
N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Giurisprudenza • 10
- 1. TAR Milano, sez. V, sentenza 20/01/2025, n. 192Provvedimento: Pubblicato il 20/01/2025 N. 00192/2025 REG.PROV.COLL. N. 00910/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 910 del 2023, proposto da Como Lake AR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Bottinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Unione dei Comuni Lombarda Lario e Monti, in persona del legale rappresentante pro tempore , e Comune di Blevio, in persona del legale rappresentante pro tempore , …Leggi di più...
- giurisdizione esclusiva giudice amministrativo·
- concessione beni pubblici·
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- interesse pubblico·
- art. 11 L. 241/1990·
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- difetto di istruttoria