Articolo 1 della Legge 11 gennaio 2018, n. 6
Articolo 2
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21 febbraio 2018
Art. 1. Ambito di applicazione 1. Ai testimoni di giustizia sono applicate, salvo dissenso, le speciali misure di protezione previste dal capo II.
2. Le speciali misure di protezione sono altresi' applicate, se ritenute necessarie, salvo dissenso, anche ai soggetti che risultano esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa del rapporto di stabile convivenza o delle relazioni intrattenute con i testimoni di giustizia. I soggetti di cui al presente comma sono denominati «altri protetti».
N O T E

Avvertenza:

- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Entrata in vigore il 21 febbraio 2018
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