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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 29/10/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1383/2022
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 29.10.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. ARISTONE Lola, P.zza E.Troilo 11 - Pescara
CONTRO
Controparte_1 avv. RIZZI Maria Grazia, Via dei Marrucini 11 - Pescara
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 23.11.2022 , Parte_1 dipendente della Controparte_1 educatore professionale, inquadrato al livello F CCNL ARIS (Sanità Privata Istituti Religiosi), conveniva in giudizio detta contestando la CP_1 legittimità del provvedimento in data 7.5.2021 di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per il periodo da maggio 2021 ad aprile 2022 per l'inadempimento del ricorrente all'obbligo vaccinale previsto dall'art.4 D.L.44/2021, domandando le retribuzioni medio tempore maturate per 11 mesi, quantificate in €12.672,00, con conseguente “ricostruzione di ogni diritto relativo anche nella maturazione delle ferie (come da prospetto allegato), scatti di anzianità ecc.”, nonché il risarcimento del danno patito per essere stato costretto a ricorrere a prestito finanziario, quantificato in €10.000,00; in via subordinata domandava la concessione di un
“assegno alimentare di importo pari alla metà dello stipendio e degli altri eventuali emolumenti oltre gli assegni per carichi di famiglia”.
La si costituiva in giudizio resistendo alla Controparte_1 domanda;
in via riconvenzionale domandava condannarsi il ricorrente a restituire la somma di €895,38 erroneamente corrisposta a titolo di “quote di cessione e pignoramento” come da busta paga di giugno 2021.
In sede di memoria di replica alla domanda riconvenzionale il ricorrente precisava che la sospensione doveva ritenersi “(…) illegittima dal 12.05.2021 – illegittimo comunque l'intero periodo della sospensione fino a dicembre 2021” ed in prima udienza rettificava il periodo contestato “fino al dicembre 2021, dunque per un periodo totale di 7 mesi ed una settimana per un l'importo di €11.252,00”.
Assunte le prove testimoniali, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Deve innanzitutto ritenersi l'infondatezza delle argomentazioni della parte ricorrente in ordine alla normativa sull'obbligo vaccinale ovvero relativamente ad un asserito “(…) fatto notorio ai sensi dell'art.115 c.p.c.” sulla “contagiosità dei vaccinati come dei non vaccinati” (con conseguente inidoneità dei vaccini autorizzati nella campagna vaccinale ad assolvere alla funzione della prevenzione del virus di Sars-Cov-2).
Devono invece richiamarsi i principi espressi (anche) dalla Corte Costituzionale, nella Sentenza n.15/2023, pubbl. in G. U. 15.2.2023 n. 7 (anche se invero successiva all'introduzione del presente giudizio in data 23.11.2022), resa proprio con riferimento agli esercenti le professioni sanitarie ed operatori di interesse sanitario, che solo sommariamente pare opportuno di seguito richiamare (e che ha altresì confermato che la sospensione dall'esercizio della
2 professione in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale non ha natura sanzionatoria).
La cit. Corte Costituzionale n.15/2023 ha premesso in via generale il richiamo ai doveri di solidarietà imposti dall'art.2 Cost., affermando che “10.3.- Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il contemperamento del diritto alla salute del singolo (comprensivo del profilo negativo di non essere assoggettato a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con l'interesse della collettività costituisce il contenuto proprio dell'art. 32 Cost. (sentenze n. 5 del 2018, n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990) e rappresenta una specifica concretizzazione dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., nella quale si manifesta «la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 75 del 1992)”; ha quindi statuito nei seguenti termini:
• “È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in riferimento all'art. 32 Cost., dell'art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, che introduce l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006 e la sospensione dall'esercizio della professione in caso di inadempimento. Il legislatore ha operato un bilanciamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute non irragionevole e non sproporzionato, a fronte di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque, caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio. Da un lato, infatti, le condizioni epidemiologiche esistenti al momento dell'introduzione dell'obbligo vaccinale (attestate dalla dichiarazione dell'OMS dell'11 marzo 2020) erano gravi e imprevedibili; dall'altro, la scelta del legislatore di introdurre il suddetto obbligo vaccinale appare suffragata e coerente rispetto alle conoscenze medico-scientifiche del momento, tenendo anche conto che la tempestività della risposta all'evoluzione della curva epidemiologica è fattore decisivo ai fini della sua efficacia e che tutte le volte che una decisione implichi valutazioni tecnico-scientifiche, la scelta tra le possibili opzioni che la scienza offre in quel momento storico è esercizio di discrezionalità politica che, nei limiti della sua ragionevolezza e proporzionalità, non può essere sostituita. Tale valutazione di non irragionevolezza e idoneità allo scopo vale con particolare riferimento agli esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006, nei cui confronti l'obbligo vaccinale consente di perseguire, oltre che la tutela della salute di una delle categorie più esposte al contagio, il duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività. La misura deve ritenersi anche non sproporzionata, in primo luogo, perché non risultavano, a quel tempo, misure altrettanto adeguate, dal momento che l'effettuazione periodica di test diagnostici avrebbe avuto costi insostenibili e avrebbe comportato un intollerabile sforzo per il sistema sanitario, senza che l'esito del test sia immediatamente disponibile rispetto al momento della sua effettuazione. Va altresì rilevato che la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo è rappresentata dalla sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, con reintegro al venir meno dell'inadempimento e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica. La scelta del legislatore - che non riveste natura sanzionatoria - risulta quindi calibrata; né può sostenersi la mancata adozione di misure di mitigazione e di precauzione ad accompagnamento dell'obbligo vaccinale. Tali doglianze - che, peraltro, meritano attenta considerazione anche in sede legislativa - non tengono conto, quanto al primo profilo, che di norma la pratica vaccinale in Italia compete ai medici vaccinatori, adeguatamente formati e che assumono la decisione di procedere o meno con la vaccinazione dell'interessato. Quanto al secondo, nella pratica l'anamnesi pre- vaccinale è possibile stabilire la presenza di eventuali controindicazioni o di precauzioni rispetto alla vaccinazione, impregiudicato il diritto a un indennizzo in caso di eventi avversi comunque riconducibili al vaccino, e ferma la responsabilità civile di cui all'art. 2043 cod. civ. per l'ipotesi in cui il danno ulteriore sia imputabile a comportamenti colposi
3 attinenti alle concrete misure di attuazione o addirittura alla materiale esecuzione del trattamento stesso. (Precedenti: S. 171/2022 - mass. 44917; S. 37/20214 - mass. 3651; S. 137/2019 - mass. 41748; S. 268/2017 - mass. 40636 )”.
La parte ricorrente ha invece richiamato, nelle note difensive conclusive in data 30.6.2025, il precedente del Tribunale di L'Aquila, Sentenza n.136/2023 pubbl. in data 13.9.2023, R.G. 287/2022, che ha così disposto:
• “- Dichiara illegittima la sospensione dal lavoro del ricorrente a decorrere dal 15.2.22 al 31.3.22 con ogni conseguenza normativa ed economica;
- Condanna parte resistente al pagamento a titolo di differenze retributive della somma di € 3.180,58, oltre interessi e rivalutazione;
- Condanna parte resistente al pagamento a titolo di danno biologico della somma di € 2.042,07, oltre interessi (…)”.
Detta Sentenza risulta tuttavia essere stata riformata dalla Corte di Appello di L'Aquila, con Sentenza n.226/2024 in data 27.5.2024, R.G.417/2023, la quale ha così disposto:
• “In riforma della sentenza impugnata,
- Dichiara illegittima la sospensione del ricorrente dal servizio e dalla retribuzione per il periodo dal 18 febbraio 2022 al 31 marzo 2022;
- Rigetta la domanda di risarcimento del danno biologico”,
in motivazione rendendo le seguenti precisazioni:
“(…) Come innanzi illustrato, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, è stata disposta dall'amministrazione a carico del dr. a far data dal 15 febbraio 2022, da quando cioè Pt_2 l'obbligo vaccinale era certamente applicabile anche all'appellato, perché legittimamente imposto dal legislatore, per categorie di lavoratori e con previsione da un lato di cause di esenzione tassative e dall'altro della sospensione dall'attività lavorativa quale conseguenza dell'inottemperanza all'obbligo, senza diritto ad emolumenti. Dunque, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione è stata legittimamente adottata dall'amministrazione ed è proseguita finchè non è intervenuta un'altra causa legale di sospensione del rapporto di lavoro e cioè la malattia, a far data dal 18 febbraio 2022 e solo per effetto di quest'ultima si è interrotta la prima, che, diversamente, ove il dipendente non fosse stato assente giustificato per malattia, sarebbe proseguita legittimamente fino al 31 marzo 2022. Non si profila pertanto alcun inadempimento da parte dell'amministrazione datrice di lavoro che ha agito in presenza di obblighi di legge che imponevano al datore di lavoro di vietare al lavoratore ultracinquantenne non vaccinato di accedere sul posto di lavoro, di svolgere l'attività lavorativa e di percepire la retribuzione”.
***
Ad ogni modo le questioni di costituzionalità e di conformità ai principi del diritto dell'Unione Europea della disciplina applicabile alla fattispecie all'esame devono ritenersi infondate per le motivazioni da questo Tribunale espresse, già prima della sopravvenuta suddetta pronuncia della Corte Costituzionale.
Deve infatti evidenziarsi che le specifiche previsioni dei DD.LL. emanati in epoca emergenziale non hanno inciso sulle previsioni del D.Lgs. 81/2008 (recante Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e sui correlati obblighi di sicurezza gravanti sul datore di lavoro.
4 Ciò sia in linea generale ex art.2087 c.c. sia con specifico riferimento al virus Sars-CoV-2 il quale è espressamente classificato come agente biologico dall'art.268 (Classificazione degli agenti biologici) del D.Lgs. 81/2008 (norma collocata nel TITOLO X-ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI), che rinvia all'ALLEGATO XLVI (Elenco degli agenti biologici classificati).
Detto allegato n.46 è stato modificato dall'art.4 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, concernente l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui e' noto che possono causare malattie infettive nell'uomo) del D.L.125/2020 conv. in L.159/2020, che ha stabilito che “
1. All'allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella sezione VIRUS, dopo la voce: «Coronaviridae - 2» e' inserita la seguente: «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)(0a) - 3»; la nota 0a) e' cosi' formulata: «0a) In linea con l'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2. Il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell'aria inferiore a quella atmosferica.».”.
Il COVID-19 era infatti già incluso dalla Direttiva UE 2020/739 del 3.6.2020 tra gli agenti biologici.
Il virus di cui si discute è stato dunque ricondotto ad un agente biologico del gruppo 3 così definito dall'art.268 D.Lgs. 81/2008: “c) agente biologico del gruppo 3: un agente che puo' causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori;
l'agente biologico puo' propagarsi nella comunita', ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche”.
Pertanto, i datori di lavoro operanti nei settori di attività che possono comportare la presenza di agenti biologici sono obbligati, ex art.271 D.Lgs. 81/2008, ad effettuare una specifica “Valutazione del rischio” da contagio Sars-Cov-2 e, in caso di verifica positiva, ad adottare nei confronti dei lavoratori sia le misure protettive e preventive previste dal t.u. stesso sia, ex art. 2087 c.c., tutte quelle prospettabili in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento.
Tra tali misure va dunque ricompresa anche la vaccinazione, in quanto espressamente qualificata come idonea alla prevenzione del contagio e della diffusione della pandemia dall'art.1 comma 457 L.178/2020 (che dispone che
“457. Per garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus SARS- CoV-2, il Ministro della salute adotta con proprio decreto avente natura non regolamentare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale”), nonché dallo stesso D.L.44/2021 conv. in L.76/2021.
Si tratta di misura speciale di protezione per motivi sanitari già prevista dall'art.279 D.Lgs. 81/2008, che dispone, ai commi 1 e 2, che “
1. Qualora l'esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti
5 biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41. 2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali: a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono gia' immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;
b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42”.
Peraltro un obbligo di prevenzione e sicurezza grava sugli stessi lavoratori, come espressamente previsto dall'art.20 (Obblighi dei lavoratori) D.Lgs.81/2008, nella parte in cui in particolare dispone che “1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) (…)”.
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Devono altresì richiamarsi le ulteriori motivazioni già esposte in altri precedenti resi da questo Tribunale.
Infatti, in un periodo di elevatissima diffusione del contagio da SarsCov2 e di notoria altissima letalità della conseguente malattia, a fronte del riscontro del mancato possesso da parte di un lavoratore della certificazione verde e dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, sorgeva in ogni caso in capo al datore di lavoro l'obbligo di adottare tutte le misure per la tutela dell'integrità fisica del lavoratore, degli altri propri dipendenti e di tutti gli utenti del settore.
La sospensione dal lavoro di un lavoratore privo di qualsiasi protezione contro il rischio di contrarre o diffondere un agente patogeno gravemente pericoloso quale il virus Sars-Cov-2 doveva pertanto ritenersi comunque legittima e giustificata quale adeguata misura di protezione e prevenzione contro i rischi di contrazione dell'infezione e di diffusione del contagio virale nell'ambiente di lavoro.
Detti rischi sono peraltro notoriamente elevatissimi nel settore scolastico a causa della stabile presenza e concentrazione, nel medesimo ambiente, di un numero elevato di soggetti (personale, studenti e loro familiari) di differenti fasce di età.
In secondo luogo, con specifico riferimento alla normativa emergenziale di cui ai DD.LL. sopra richiamati, il convincimento decisorio in sede giudiziale non può essere fondato su singole opinioni o qualsivoglia fonti informative, ma esclusivamente su informazioni ufficiali ed evidenze scientifiche.
In base a tali informazioni, ed in particolare in considerazione dell'elevata mortalità del virus Sars-Cov-2, deve ritenersi che la compressione temporanea del
6 diritto a svolgere attività lavorativa ed a percepire la relativa retribuzione, mediante la previsione di condizioni di accesso al luogo di lavoro quali il possesso della certificazione verde, fossero pienamente giustificate, nel quadro del bilanciamento dei diritti di rango costituzionale coinvolti, dalla necessità di tutelare gli altri fondamentali, essenziali e poziori diritti ed interessi pubblici, quali quello alla salute pubblica ed alla conseguente necessità di circoscrivere l'estendersi della pandemia nonché, in settori di particolare rilievo pubblico, alla conseguente necessità di assicurare lo svolgimento dei servizi pubblici in condizioni di salubrità e sicurezza.
Ciò sia verso il personale, sia verso gli utenti (ovvero, nel settore scolastico, verso gli studenti).
Inoltre, va considerato che per il periodo iniziale il lavoratore non era neppure obbligato, per poter accedere al posto di lavoro, a vaccinarsi, essendogli sufficiente ottenere la certificazione verde secondo una delle altre modalità (periodica effettuazione di tampone di rilevamento) previste dalla disciplina emergenziale, sopportando così un mero pregiudizio economico, di rilevanza -in quanto tale- recessiva rispetto agli altri pubblici diritti ed interessi da tutelare.
Relativamente all'imposizione dell'obbligo vaccinale, va considerato che a fronte della richiamata elevata mortalità del virus, dai dati forniti dall'AIFA e dall'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ si evince che tra i soggetti vaccinati il rischio di contrarre l'infezione si riduce notevolmente rispetto ai soggetti non vaccinati sicchè, essendo le varianti dovute al fatto che il virus, quando si replica, tende a sviluppare nuove mutazioni, il vaccino, contribuendo a ridurre la circolazione del virus, riduce anche la possibilità che questo muti.
Inoltre, i vaccini in commercio ed offerti per la vaccinazione gratuita da parte del Servizio Sanitario Nazionale per la prevenzione della malattia Covid–19 sono farmaci non sperimentali (sicché non può in alcun modo parlarsi di sperimentazione vietata su esseri umani), ma autorizzati dalle Autorità competenti, EMA ed AIFA, le quali -nell'esercizio della loro discrezionalità tecnica esclusiva- ne hanno valutato l'adeguatezza e l'efficacia ai fini della prevenzione e riduzione del rischio di infezione da Covid-19.
Si tratta infatti di vaccini autorizzati attraverso lo strumento della autorizzazione condizionata, prevista e regolata dai Regolamenti Europei n. 726/2004 e n. 507/2006 per le situazioni di emergenza in risposta a minacce per la salute pubblica riconosciute dall'Organizzazione mondiale della sanità, già concretamente applicata negli anni passati, anche recenti, soprattutto in campo oncologico ed anche al di fuori di situazioni pandemiche, a fronte di necessità contingenti, sicché non può in alcun modo ritenersi che i vaccini siano insicuri, inefficaci o inadeguati. Tutte le componenti dei vaccini, inoltre, sono ben note in quanto riportate nei relativi fogli illustrativi di legge, come per tutti i farmaci.
Devono inoltre ritenersi rispettati i presupposti individuati dalla Corte Costituzionale (cfr. Sentenze nn. 5/2018, 218/1994, 258/1994 e 307/1990) per la valutazione di compatibilità con l'art.32 Cost. dell'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio ed in particolare di un obbligo vaccinale, e
7 consistenti nella finalizzazione del trattamento non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri;
nella prevedibilità di assenza di influenza negativa sullo stato di salute dell'obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili;
nella previsione, nell'ipotesi di danno ulteriore, della corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria.
Al riguardo va in particolare considerato che, per quanto già in precedenza statuito dalla Corte Costituzionale, il contemperamento dei molteplici valori costituzionali interessati lascia spazio alla discrezionalità del Legislatore nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, potendo adoperarsi la tecnica legislativa della raccomandazione o quella dell'obbligo, nonché calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire l'effettività dell'obbligo.
Questa discrezionalità deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte (Sentenza n. 268 del 2017), e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell'esercizio delle sue scelte in materia (cfr. Corte Cost. Sentt. nn. 2685/2017 e 282/2002).
In base a tali principi, va osservato che le informazioni ufficiali ad oggi disponibili, notoriamente diffuse dall'AIFA, elaborate dopo un lungo periodo di campagna vaccinale, confermano l'idoneità dei vaccini all'efficace prevenzione della diffusione del contagio tra la generalità dei consociati.
Tale idoneità preventiva rileva tanto più laddove i soggetti da immunizzare sono quelli che, come per la parte ricorrente, svolgono attività lavorativa a contatto con una elevata platea di persone in ambiente scolastico, con conseguente rischio rafforzato di diffusione del contagio.
Inoltre, secondo quanto riportato dall'AIFA, su tutti i vaccinati sussiste solo un basso tasso di “segnalazioni” (non di accertamenti della relazione di causalità con i vaccini) di eventi avversi definibili come gravi, e di questi solo una bassissima percentuale riguarda l'evento morte o lo stato di invalidità o il pericolo di vita.
Va altresì riscontrato che solo una parte di tali “segnalazioni” è stata ritenuta correlabile ai vaccini, la correlazione che non costituisce comunque un accertamento certo di un nesso di causalità tra vaccino e manifestazione avversa, ma solo un giudizio di plausibilità di tale nesso.
Dunque, il rapporto rischi/benefici dei vaccini anti Sars-Cov-2 è, per quanto noto sino ad oggi, non dissimile da quello rilevato in seguito alla somministrazione dei vaccini tradizionali.
In proposito, l'art.1 comma 4 L.210/1992 già prevedeva tutela indennitaria per coloro che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposti a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie.
8 Ad ogni modo il Legislatore, con l'art. 20 comma 1 D.L. 4/2022, ha introdotto nell'art.1 L.210/1992 cit. il comma 1-bis, che prevede espressamente indennizzo in favore a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti SarsCoV-2 raccomandata dall'autorità sanitaria italiana.
Inoltre, le prospettate lesioni al diritto alla salute individuale risultano adeguatamente tutelate dalle esenzioni o dal differimento dell'obbligo vaccinale ex art.4 comma 2 D.L.44/2021 in presenza di condizioni cliniche documentate attestate dal medico di medicina generale.
Neppure sono prospettabili violazioni degli artt. 1, 2, 3, 4 e 36 Cost. e dell'art. 117 Cost. in relazione agli artt. 1, 3 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
Quanto agli artt. 1, 2, 3, 4, 36 e 117 Cost. in relazione agli artt. 1 e 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, la normativa contestata non prevede alcuna violazione della possibilità di prestare o meno, in modo libero, il proprio consenso alla vaccinazione, in quanto il mancato consenso comporta solo la sospensione, necessaria e conseguente, della possibilità di offrire la prestazione lavorativa.
Quanto all'art. 117 Cost. in relazione agli artt. 1 e 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, la Grand Chambre della Corte di Strasburgo si è già espressa, con Sentenza in data 8.4.2021, in senso favorevole alla compatibilità con la Convenzione di una normativa nazionale di uno stato membro del sistema CEDU che imponga una vaccinazione, purché tale normativa persegua uno scopo legittimo, corrisponda alla necessità avvertita in uno stato democratico, sia emanata per rilevanti e sufficienti ragioni e rispetti il principio di proporzionalità, condizioni, queste, che tutte sussistono nel caso della normativa in esame, in base a quanto sopra osservato, essendo l'imposizione di obbligo vaccinale un mezzo di contenimento della diffusione del virus proporzionale, legittimo ed addirittura necessitato dall'evoluzione della pandemia.
In base a tutti tali principi, nel doveroso bilanciamento degli interessi di rango costituzionale contrapposti appare in ogni caso prevalente, rispetto all'interesse dei singoli che non intendano sottoporsi a vaccinazione, quello pubblico finalizzato al contenimento della circolazione del virus in vista della tutela della salute collettiva, in particolare dei soggetti fragili, compromesso dall'emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da Covid-19.
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Quanto al merito della sospensione dal servizio e dalla retribuzione contestata nel presente giudizio, deve premettersi la normativa che viene in rilievo, che in periodo di pandemia da virus Sars-Cov-2 aveva imposto agli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario l'obbligo di sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da detto virus:
9 • il testo originario dell'art.4 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario) D.L.44/2021 in data 1.4.2021 (pubbl. in Gazz. Uff., 1.4.2021 n. 79) conv. in L.76/2021 in data 28.5.2021 (pubbl. in Gazz. Uff., 31.5.2021 n. 128) recante Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici – cd. Decreto Covid, disponeva infatti al comma 1, nel testo introdotto dalla Legge di conversione, che “(…) al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati”;
il termine finale di validità è stato poi fissato “Fino al 31 dicembre 2022” dal D.L.24/2022 conv. in L.52/2022, e “Fino al 1° novembre 2022” dal D.L.162/2022 conv. in L.199/2022;
• l'art.4-bis (Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie) del cit. D.L.44/2021 dispone al comma 1, nel testo vigente, che “
1. Dal 10 ottobre 2021 e fino al 1° novembre 2022 [al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza], l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresì a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità” (laddove l'art.1-bis si riferisce, come recita la sua rubrica, a Art. 1 bis - (Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice).
Deve dunque considerarsi la evidente ratio della norma, espressamente indicata nella stessa disposizione nella finalità di “tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”, allo scopo di conseguire la “prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2”, imponendo la vaccinazione quale requisito essenziale al fine di consentire “l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative”.
Inoltre, come affermato dalla Corte Costituzionale nella cit. Sentenza n.14/2023,
“(…) l'obbligo vaccinale consente di perseguire, oltre che la tutela della salute di una delle categorie più esposte al contagio, il duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività”.
Pertanto, la sospensione dal servizio della parte ricorrente, adottata dal datore di lavoro conformemente alla disciplina emergenziale sopra richiamata, deve ritenersi pienamente legittima.
Parimenti legittima è la correlata sospensione dell'obbligo retributivo datoriale, stante la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro, dovendo richiamarsi il principio generale per il quale la prestazione lavorativa e la retribuzione possono essere sospesi nei casi eccezionali di impossibilità sopravvenuta della prestazione;
ed infatti l'art.1463 (Impossibilita' totale) c.c. prevede in generale che “Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata
10 per la sopravvenuta impossibilita' della prestazione dovuta non puo' chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia gia' ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito”:
• “In base agli artt. 1218 e 1256 cod. civ., la sospensione unilaterale del rapporto da parte del datore di lavoro è giustificata, ed esonera il medesimo datore dall'obbligazione retributiva, soltanto quando non sia imputabile a fatto dello stesso, non sia prevedibile ed evitabile e non sia riferibile a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale ovvero a contingenti difficoltà di mercato. La legittimità della sospensione va verificata in riferimento all'allegata situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa: solo ricorrendo il duplice profilo dell'impossibilità della prestazione lavorativa svolta dal lavoratore e dell'impossibilità di ogni altra prestazione lavorativa in mansioni equivalenti, è giustificato il rifiuto del datore di lavoro di riceverla” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 15372 del 09/08/2004, Rv. 577579 - 01).
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Né può equipararsi la fattispecie del lavoratore sospeso per inottemperanza all'obbligo di ottenimento di certificazione verde o all'obbligo vaccinale a quella del lavoratore sospeso in pendenza di procedimento disciplinare.
Il lavoratore colpito da addebito disciplinare implicante la sospensione dal lavoro, difatti, viene sospeso in attesa dell'accertamento dell'effettiva sussistenza dei fatti ascrittigli, che, all'esito del procedimento disciplinare, potrebbero rivelarsi del tutto infondati, ciò che giustifica l'attribuzione in suo favore, a tutela delle sue fondamentali esigenze di vita, di un assegno alimentare.
Al contrario, il lavoratore sospeso per inottemperanza agli obblighi di cui trattasi subisce sospensione all'esito del pieno accertamento della volontaria inosservanza degli oneri ed obblighi impostigli, attinenti al doveroso ottenimento di un requisito ritenuto dal Legislatore (legittimamente, per quanto sopra osservato) essenziale ai fini dell'idoneità alla prestazione dell'attività lavorativa in periodo di emergenza pandemica.
Non si tratta infatti di sanzione disciplinare, come espressamente riconosciuto dalla normativa all'esame, che fa testuale riferimento all'assenza di conseguenze disciplinari ed al diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
La sospensione non ha quindi natura di sanzione per inottemperanza agli obblighi, ma costituisce legittimo motivo di rifiuto della prestazione lavorativa da parte del datore di lavoro, normativamente tipizzato e come tale di natura oggettiva, integrante temporanea impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa per inidoneità alla mansione del lavoratore ex art. 1464 c.c., con conseguente sospensione del sinallagma contrattuale e della correlativa corresponsione della retribuzione.
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Con riferimento alle dedotte violazioni del procedimento amministrativo pur previsto dai commi 3-7 del cit. art.4 D.L.44/2021 conv. in L.76/2021, deve evidenziarsi che, in relazione alla grave emergenza sanitaria che era conseguita alla pandemia, sarebbe risultato tutto irragionevole, e contrastante con la ratio
11 della normativa emergenziale e con le esigenze insopprimibili di tutela della salute dei cittadini ex art.32 Cost. e dei lavoratori ex art.2087 c.c. e art. 41 comma 2 Cost, poter operare la sospensione solo all'esito dello svolgimento del laborioso procedimento, se risultato di fatto ostacolato dai ritardi delle Amministrazioni coinvolte, trovatesi inevitabilmente ad operare, in emergenza, in grandi difficoltà operative, come del resto affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità:
• “(…) è bene precisare che dal complesso delle disposizioni dettate dal legislatore, che si è cercato di riassumere negli aspetti essenziali, si evince che, sorto l'obbligo di legge a partire dalla data sopra indicata, l'attività imposta ai datori di lavoro aveva solo finalità accertativa dell'avvenuto rispetto dell'obbligo medesimo, sicché anche l'eventuale omissione da parte del datore di lavoro della procedura indicata dal comma 3 (omissione passibile di sanzione amministrativa) non rende possibile e lecita una prestazione ormai vietata dal chiaro disposto della legge (…)” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 12211 del 06/05/2024, Rv. 670986 - 01; conforme, Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud. 25/09/2024) 16/10/2024, n. 26896, in motivazione).
Come già osservato è infatti in via generale lo stesso art.2087 c.c. ad imporre al datore di lavoro di adottare tutte le “(…) misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”, nel caso in cui vengano in rilievo non solo regole di esperienza o di regole tecniche già conosciute e preesistenti, ma anche qualsiasi altra cautela debba ritenersi necessaria in ragione della specifica situazione di pericolosità:
• “La responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., pur non configurando un'ipotesi di responsabilità oggettiva, sorge non soltanto in caso di violazione di regole di esperienza o di regole tecniche già conosciute e preesistenti, ma sanziona anche la omessa predisposizione, da parte del datore di lavoro, di tutte le misure e cautele idonee a preservare l'integrità psico-fisica del lavoratore in relazione alla specifica situazione di pericolosità, inclusa la mancata adozione di direttive inibitorie nei confronti del lavoratore medesimo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in un caso in cui il lavoratore aveva subito danni a seguito dell'impiego di una scala a pioli per movimentare pesi e non per l'innalzamento verso l'alto, aveva escluso la responsabilità datoriale senza indagare se l'uso non conforme a quello ordinario potesse essere evitato con cautele più incisive, incluso il divieto di utilizzo)” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 15112 del 15/07/2020, Rv. 658187 - 01).
Inoltre, a fronte dei rischi connessi allo svolgimento della prestazione lavorativa, svolta in ambito sanitario, assumevano, come detto, primario rilievo i principi di prevenzione e sicurezza previsti anche a carico del lavoratore dal cit.art.20 (Obblighi dei lavoratori) D.Lgs.81/2008.
Pertanto, a fronte dei richiamati assorbenti principi ed esigenze di rilievo costituzionale, risulta irrilevante il “giudizio di idoneità alla mansione” reso in data 10.6.2021 dalla Commissione Medica della Asl . Parte_3
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Le generiche deduzioni contenute in ricorso con riferimento all'obbligo di repechage renderebbero superfluo l'esame del relativo profilo giuridico, ad ogni modo limitato solo ad un iniziale periodo di vigenza della normativa emergenziale di cui al D.L.44/2021 in data 1.4.2021, prima della emanazione del D.L.172/2021 in data 26.11.2021, conv. in L.3/2022, come ben evidenziato
12 dalla Corte Costituzionale, cit. Sentenza n.15/2023:
• “(…) "13.4.– A fronte dell'iniziale soluzione prescelta nella versione originaria dell'art.4, comma 8, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, che onerava il datore di lavoro ad adibire, «ove possibile, a mansioni, anche inferiori», purché diverse da quelle che implicassero contatti interpersonali o comportassero il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, a seguito della modifica introdotta dal d.l. n. 172 del 2021, come convertito, Pa sulla base dei dati prodotti dall' nel novembre 2021, il legislatore ha scelto di non esigere più dal datore di lavoro, nei rapporti riguardanti lavoratori esercenti le professioni sanitarie o operatori di interesse sanitario, o impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (a differenza di quanto stabilito per il personale docente ed educativo della scuola), uno sforzo di cooperazione volto alla utilizzazione del personale inadempiente in altre mansioni, mediante adozione di diverse modalità di esecuzione delle rispettive prestazioni lavorative. La disciplina censurata poggia, quindi, sull'evidente presupposto che per i menzionati comparti lavorativi, con riferimento ai quali la legge ha avvertito la speciale esigenza di mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, ovvero di servizi svolti a contatto con persone in situazione di fragilità, non poteva obbligarsi il datore di lavoro ad adibire i soggetti che non avessero inteso vaccinarsi a mansioni comunque idonee ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, come è invece richiesto dall'art. 4, comma 7, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, per i soggetti che avessero dovuto omettere o differire la vaccinazione in ragione di un accertato pericolo per la salute. La disposizione censurata si fonda sul rilievo che un più ampio dovere datoriale di cosiddetto repêchage, quale quello auspicato dai rimettenti, non fosse compatibile con le specificità di tali organizzazioni aziendali, se non al rischio di mettere in pericolo la salute del lavoratore stesso, degli altri lavoratori e dei terzi, portatori di interessi costituzionali prevalenti sull'interesse del dipendente di adempiere per poter ricevere la retribuzione. Le disposizioni censurate hanno escluso, cioè, l'opportunità di addossare al datore un obbligo generalizzato di adottare accomodamenti organizzativi, non ravvisando, in rapporto alle categorie professionali in esame, le condizioni della fungibilità e della sia pur parziale idoneità lavorativa residua del dipendente non vaccinato, condizioni sempre necessarie, in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione, per giustificare la permanenza di un apprezzabile interesse datoriale a una diversa prestazione lavorativa. 13.5 (...)” (Corte Costituzionale, Sentenza n.15/2023, in motivazione).
Inoltre, alla luce della repentina modifica legislativa, espressione evidente della ratio di garantire una tutela accentuata della tutela di persone in situazione di fragilità, l'obbligo di repechage, pur operativo nei soli mesi iniziali della pandemia, va pertanto interpretato in senso particolarmente rigoroso.
Ad ogni modo, la prova testimoniale espletata ha confermato (oltre ai rischi di contagio, viste le specifiche mansioni del ricorrente, che operava a stretto contatto con i pazienti), che nel caso di specie non vi era possibilità, per la CP_1 resistente, di ricollocare il ricorrente (limitatamente al suddetto breve periodo) in altra posizione lavorativa, considerata la natura dell'attività esercitata dalla e risultando impossibile rinvenire attività e mansioni che non CP_1 presentassero fattori di rischio di contagio, in particolare considerazione degli utenti della struttura (pazienti bisognosi di assistenza e come tali soggetti fragili):
• “(…) il era un educatore professionale e pertanto si occupava dei ragazzi e di Parte_1 programmi occupazionali, ossia attività di assistenza ed attività manuale, attività che comportano vicinanza e assistenza ai pazienti (…) è vero gli operatori sono in contatto costante con i pazienti per ogni attività che viene svolta dal centro, si precisa però che i pazienti fragili erano esonerati dall'uso delle mascherine in quanto non l'avrebbero tollerata mentre gli operatori erano obbligati ad indossarla nel periodo covid oltre che obbligati alla vaccinazione, mentre ora è solo consigliata. (…) è vero che tutte le posizioni lavorative della sede Centrale sono occupate e che il personale copre il fabbisogno lavorativo della
13 sede, in particolare il personale amministrativo è in sovrannumero e ha subito una riduzione dell'orario. E' stato ricollocato anche il personale sanitario del (…) nella Per_1 mia qualità di risck manager posso riferire che i era ad alto i contagio Parte_5 nel periodo di pandemia (…)” (teste Tes_1
• “(…) il ricorrente era assegnato al ruolo di educatore professionale sanitario e quindi svolgeva e svolge attività riabilitative cognitivo comportamentali sia per il contenimento di problematiche comportamentali che all'acquisizione di abilità cognitive ed autonomia personali (…) La sua attività di riabilitazione comprende anche attività manuali a tavolino oltre che altre attività di recupero comportamentale (…) confermo che anche il personale amministrativo, stando alla reception viene a contatto con ospiti, pazienti ed operatori sanitari ed anche in quanto sono assegnati al controllo dell'assenza delle condizioni ostative all'ingresso nelle strutture (…) mi risulta che tutte le posizioni lavorative all'interno della sede centrale sono occupate, nella sede centrale vi è il personale amministrativo che si occupa di compiti amministrativi e gestionali, tipo buste paga ed ufficio acquisti (…) mi risulta che in fondazione vi sia un esubero di personale amministrativo anche in conseguenza della chiusura del (…)” (teste ). Per_1 Tes_2
Né può sostenersi che gli Enti e le strutture interessate, durante la pandemia, fossero soggetti ad un obbligo incondizionato di attivare forme di smart working per venire incontro alle esigenze di dipendenti che, rifiutando l'obbligo vaccinale, si mostrassero del tutto noncuranti dei doveri di solidarietà imposti dalla Costituzione (art.2 Cost.), ed anche considerato che “Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non costituisce un diritto pieno del lavoratore essendo in ogni caso subordinato all'autorizzazione da parte del datore di lavoro ed alla sottoscrizione di specifico patto di lavoro agile” (Tribunale Ragusa sez. lav., 11/07/2025).
***
Il ricorso va pertanto integralmente rigettato.
Anche la domanda riconvenzionale avanzata da parte resistente va rigettata, in considerazione della genericità della sua formulazione e della carenza di circostanziate allegazioni (a fronte della contestazione della parte ricorrente).
Le spese possono essere integralmente compensate, in ragione dei contrasti giurisprudenziali rinvenibili all'epoca della introduzione del ricorso e dei caratteri peculiari della fattispecie concreta esaminata (oltre che in considerazione della soccombenza reciproca).
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- rigetta il ricorso;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- compensa le spese.
Così deciso in Pescara in data 29.10.2025. IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
14
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 29.10.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. ARISTONE Lola, P.zza E.Troilo 11 - Pescara
CONTRO
Controparte_1 avv. RIZZI Maria Grazia, Via dei Marrucini 11 - Pescara
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 23.11.2022 , Parte_1 dipendente della Controparte_1 educatore professionale, inquadrato al livello F CCNL ARIS (Sanità Privata Istituti Religiosi), conveniva in giudizio detta contestando la CP_1 legittimità del provvedimento in data 7.5.2021 di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per il periodo da maggio 2021 ad aprile 2022 per l'inadempimento del ricorrente all'obbligo vaccinale previsto dall'art.4 D.L.44/2021, domandando le retribuzioni medio tempore maturate per 11 mesi, quantificate in €12.672,00, con conseguente “ricostruzione di ogni diritto relativo anche nella maturazione delle ferie (come da prospetto allegato), scatti di anzianità ecc.”, nonché il risarcimento del danno patito per essere stato costretto a ricorrere a prestito finanziario, quantificato in €10.000,00; in via subordinata domandava la concessione di un
“assegno alimentare di importo pari alla metà dello stipendio e degli altri eventuali emolumenti oltre gli assegni per carichi di famiglia”.
La si costituiva in giudizio resistendo alla Controparte_1 domanda;
in via riconvenzionale domandava condannarsi il ricorrente a restituire la somma di €895,38 erroneamente corrisposta a titolo di “quote di cessione e pignoramento” come da busta paga di giugno 2021.
In sede di memoria di replica alla domanda riconvenzionale il ricorrente precisava che la sospensione doveva ritenersi “(…) illegittima dal 12.05.2021 – illegittimo comunque l'intero periodo della sospensione fino a dicembre 2021” ed in prima udienza rettificava il periodo contestato “fino al dicembre 2021, dunque per un periodo totale di 7 mesi ed una settimana per un l'importo di €11.252,00”.
Assunte le prove testimoniali, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
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Deve innanzitutto ritenersi l'infondatezza delle argomentazioni della parte ricorrente in ordine alla normativa sull'obbligo vaccinale ovvero relativamente ad un asserito “(…) fatto notorio ai sensi dell'art.115 c.p.c.” sulla “contagiosità dei vaccinati come dei non vaccinati” (con conseguente inidoneità dei vaccini autorizzati nella campagna vaccinale ad assolvere alla funzione della prevenzione del virus di Sars-Cov-2).
Devono invece richiamarsi i principi espressi (anche) dalla Corte Costituzionale, nella Sentenza n.15/2023, pubbl. in G. U. 15.2.2023 n. 7 (anche se invero successiva all'introduzione del presente giudizio in data 23.11.2022), resa proprio con riferimento agli esercenti le professioni sanitarie ed operatori di interesse sanitario, che solo sommariamente pare opportuno di seguito richiamare (e che ha altresì confermato che la sospensione dall'esercizio della
2 professione in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale non ha natura sanzionatoria).
La cit. Corte Costituzionale n.15/2023 ha premesso in via generale il richiamo ai doveri di solidarietà imposti dall'art.2 Cost., affermando che “10.3.- Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il contemperamento del diritto alla salute del singolo (comprensivo del profilo negativo di non essere assoggettato a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con l'interesse della collettività costituisce il contenuto proprio dell'art. 32 Cost. (sentenze n. 5 del 2018, n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990) e rappresenta una specifica concretizzazione dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., nella quale si manifesta «la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 75 del 1992)”; ha quindi statuito nei seguenti termini:
• “È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in riferimento all'art. 32 Cost., dell'art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, che introduce l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006 e la sospensione dall'esercizio della professione in caso di inadempimento. Il legislatore ha operato un bilanciamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute non irragionevole e non sproporzionato, a fronte di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque, caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio. Da un lato, infatti, le condizioni epidemiologiche esistenti al momento dell'introduzione dell'obbligo vaccinale (attestate dalla dichiarazione dell'OMS dell'11 marzo 2020) erano gravi e imprevedibili; dall'altro, la scelta del legislatore di introdurre il suddetto obbligo vaccinale appare suffragata e coerente rispetto alle conoscenze medico-scientifiche del momento, tenendo anche conto che la tempestività della risposta all'evoluzione della curva epidemiologica è fattore decisivo ai fini della sua efficacia e che tutte le volte che una decisione implichi valutazioni tecnico-scientifiche, la scelta tra le possibili opzioni che la scienza offre in quel momento storico è esercizio di discrezionalità politica che, nei limiti della sua ragionevolezza e proporzionalità, non può essere sostituita. Tale valutazione di non irragionevolezza e idoneità allo scopo vale con particolare riferimento agli esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006, nei cui confronti l'obbligo vaccinale consente di perseguire, oltre che la tutela della salute di una delle categorie più esposte al contagio, il duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività. La misura deve ritenersi anche non sproporzionata, in primo luogo, perché non risultavano, a quel tempo, misure altrettanto adeguate, dal momento che l'effettuazione periodica di test diagnostici avrebbe avuto costi insostenibili e avrebbe comportato un intollerabile sforzo per il sistema sanitario, senza che l'esito del test sia immediatamente disponibile rispetto al momento della sua effettuazione. Va altresì rilevato che la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo è rappresentata dalla sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, con reintegro al venir meno dell'inadempimento e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica. La scelta del legislatore - che non riveste natura sanzionatoria - risulta quindi calibrata; né può sostenersi la mancata adozione di misure di mitigazione e di precauzione ad accompagnamento dell'obbligo vaccinale. Tali doglianze - che, peraltro, meritano attenta considerazione anche in sede legislativa - non tengono conto, quanto al primo profilo, che di norma la pratica vaccinale in Italia compete ai medici vaccinatori, adeguatamente formati e che assumono la decisione di procedere o meno con la vaccinazione dell'interessato. Quanto al secondo, nella pratica l'anamnesi pre- vaccinale è possibile stabilire la presenza di eventuali controindicazioni o di precauzioni rispetto alla vaccinazione, impregiudicato il diritto a un indennizzo in caso di eventi avversi comunque riconducibili al vaccino, e ferma la responsabilità civile di cui all'art. 2043 cod. civ. per l'ipotesi in cui il danno ulteriore sia imputabile a comportamenti colposi
3 attinenti alle concrete misure di attuazione o addirittura alla materiale esecuzione del trattamento stesso. (Precedenti: S. 171/2022 - mass. 44917; S. 37/20214 - mass. 3651; S. 137/2019 - mass. 41748; S. 268/2017 - mass. 40636 )”.
La parte ricorrente ha invece richiamato, nelle note difensive conclusive in data 30.6.2025, il precedente del Tribunale di L'Aquila, Sentenza n.136/2023 pubbl. in data 13.9.2023, R.G. 287/2022, che ha così disposto:
• “- Dichiara illegittima la sospensione dal lavoro del ricorrente a decorrere dal 15.2.22 al 31.3.22 con ogni conseguenza normativa ed economica;
- Condanna parte resistente al pagamento a titolo di differenze retributive della somma di € 3.180,58, oltre interessi e rivalutazione;
- Condanna parte resistente al pagamento a titolo di danno biologico della somma di € 2.042,07, oltre interessi (…)”.
Detta Sentenza risulta tuttavia essere stata riformata dalla Corte di Appello di L'Aquila, con Sentenza n.226/2024 in data 27.5.2024, R.G.417/2023, la quale ha così disposto:
• “In riforma della sentenza impugnata,
- Dichiara illegittima la sospensione del ricorrente dal servizio e dalla retribuzione per il periodo dal 18 febbraio 2022 al 31 marzo 2022;
- Rigetta la domanda di risarcimento del danno biologico”,
in motivazione rendendo le seguenti precisazioni:
“(…) Come innanzi illustrato, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, è stata disposta dall'amministrazione a carico del dr. a far data dal 15 febbraio 2022, da quando cioè Pt_2 l'obbligo vaccinale era certamente applicabile anche all'appellato, perché legittimamente imposto dal legislatore, per categorie di lavoratori e con previsione da un lato di cause di esenzione tassative e dall'altro della sospensione dall'attività lavorativa quale conseguenza dell'inottemperanza all'obbligo, senza diritto ad emolumenti. Dunque, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione è stata legittimamente adottata dall'amministrazione ed è proseguita finchè non è intervenuta un'altra causa legale di sospensione del rapporto di lavoro e cioè la malattia, a far data dal 18 febbraio 2022 e solo per effetto di quest'ultima si è interrotta la prima, che, diversamente, ove il dipendente non fosse stato assente giustificato per malattia, sarebbe proseguita legittimamente fino al 31 marzo 2022. Non si profila pertanto alcun inadempimento da parte dell'amministrazione datrice di lavoro che ha agito in presenza di obblighi di legge che imponevano al datore di lavoro di vietare al lavoratore ultracinquantenne non vaccinato di accedere sul posto di lavoro, di svolgere l'attività lavorativa e di percepire la retribuzione”.
***
Ad ogni modo le questioni di costituzionalità e di conformità ai principi del diritto dell'Unione Europea della disciplina applicabile alla fattispecie all'esame devono ritenersi infondate per le motivazioni da questo Tribunale espresse, già prima della sopravvenuta suddetta pronuncia della Corte Costituzionale.
Deve infatti evidenziarsi che le specifiche previsioni dei DD.LL. emanati in epoca emergenziale non hanno inciso sulle previsioni del D.Lgs. 81/2008 (recante Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e sui correlati obblighi di sicurezza gravanti sul datore di lavoro.
4 Ciò sia in linea generale ex art.2087 c.c. sia con specifico riferimento al virus Sars-CoV-2 il quale è espressamente classificato come agente biologico dall'art.268 (Classificazione degli agenti biologici) del D.Lgs. 81/2008 (norma collocata nel TITOLO X-ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI), che rinvia all'ALLEGATO XLVI (Elenco degli agenti biologici classificati).
Detto allegato n.46 è stato modificato dall'art.4 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, concernente l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui e' noto che possono causare malattie infettive nell'uomo) del D.L.125/2020 conv. in L.159/2020, che ha stabilito che “
1. All'allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella sezione VIRUS, dopo la voce: «Coronaviridae - 2» e' inserita la seguente: «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)(0a) - 3»; la nota 0a) e' cosi' formulata: «0a) In linea con l'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2. Il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell'aria inferiore a quella atmosferica.».”.
Il COVID-19 era infatti già incluso dalla Direttiva UE 2020/739 del 3.6.2020 tra gli agenti biologici.
Il virus di cui si discute è stato dunque ricondotto ad un agente biologico del gruppo 3 così definito dall'art.268 D.Lgs. 81/2008: “c) agente biologico del gruppo 3: un agente che puo' causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori;
l'agente biologico puo' propagarsi nella comunita', ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche”.
Pertanto, i datori di lavoro operanti nei settori di attività che possono comportare la presenza di agenti biologici sono obbligati, ex art.271 D.Lgs. 81/2008, ad effettuare una specifica “Valutazione del rischio” da contagio Sars-Cov-2 e, in caso di verifica positiva, ad adottare nei confronti dei lavoratori sia le misure protettive e preventive previste dal t.u. stesso sia, ex art. 2087 c.c., tutte quelle prospettabili in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento.
Tra tali misure va dunque ricompresa anche la vaccinazione, in quanto espressamente qualificata come idonea alla prevenzione del contagio e della diffusione della pandemia dall'art.1 comma 457 L.178/2020 (che dispone che
“457. Per garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus SARS- CoV-2, il Ministro della salute adotta con proprio decreto avente natura non regolamentare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale”), nonché dallo stesso D.L.44/2021 conv. in L.76/2021.
Si tratta di misura speciale di protezione per motivi sanitari già prevista dall'art.279 D.Lgs. 81/2008, che dispone, ai commi 1 e 2, che “
1. Qualora l'esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti
5 biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41. 2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali: a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono gia' immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;
b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42”.
Peraltro un obbligo di prevenzione e sicurezza grava sugli stessi lavoratori, come espressamente previsto dall'art.20 (Obblighi dei lavoratori) D.Lgs.81/2008, nella parte in cui in particolare dispone che “1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) (…)”.
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Devono altresì richiamarsi le ulteriori motivazioni già esposte in altri precedenti resi da questo Tribunale.
Infatti, in un periodo di elevatissima diffusione del contagio da SarsCov2 e di notoria altissima letalità della conseguente malattia, a fronte del riscontro del mancato possesso da parte di un lavoratore della certificazione verde e dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, sorgeva in ogni caso in capo al datore di lavoro l'obbligo di adottare tutte le misure per la tutela dell'integrità fisica del lavoratore, degli altri propri dipendenti e di tutti gli utenti del settore.
La sospensione dal lavoro di un lavoratore privo di qualsiasi protezione contro il rischio di contrarre o diffondere un agente patogeno gravemente pericoloso quale il virus Sars-Cov-2 doveva pertanto ritenersi comunque legittima e giustificata quale adeguata misura di protezione e prevenzione contro i rischi di contrazione dell'infezione e di diffusione del contagio virale nell'ambiente di lavoro.
Detti rischi sono peraltro notoriamente elevatissimi nel settore scolastico a causa della stabile presenza e concentrazione, nel medesimo ambiente, di un numero elevato di soggetti (personale, studenti e loro familiari) di differenti fasce di età.
In secondo luogo, con specifico riferimento alla normativa emergenziale di cui ai DD.LL. sopra richiamati, il convincimento decisorio in sede giudiziale non può essere fondato su singole opinioni o qualsivoglia fonti informative, ma esclusivamente su informazioni ufficiali ed evidenze scientifiche.
In base a tali informazioni, ed in particolare in considerazione dell'elevata mortalità del virus Sars-Cov-2, deve ritenersi che la compressione temporanea del
6 diritto a svolgere attività lavorativa ed a percepire la relativa retribuzione, mediante la previsione di condizioni di accesso al luogo di lavoro quali il possesso della certificazione verde, fossero pienamente giustificate, nel quadro del bilanciamento dei diritti di rango costituzionale coinvolti, dalla necessità di tutelare gli altri fondamentali, essenziali e poziori diritti ed interessi pubblici, quali quello alla salute pubblica ed alla conseguente necessità di circoscrivere l'estendersi della pandemia nonché, in settori di particolare rilievo pubblico, alla conseguente necessità di assicurare lo svolgimento dei servizi pubblici in condizioni di salubrità e sicurezza.
Ciò sia verso il personale, sia verso gli utenti (ovvero, nel settore scolastico, verso gli studenti).
Inoltre, va considerato che per il periodo iniziale il lavoratore non era neppure obbligato, per poter accedere al posto di lavoro, a vaccinarsi, essendogli sufficiente ottenere la certificazione verde secondo una delle altre modalità (periodica effettuazione di tampone di rilevamento) previste dalla disciplina emergenziale, sopportando così un mero pregiudizio economico, di rilevanza -in quanto tale- recessiva rispetto agli altri pubblici diritti ed interessi da tutelare.
Relativamente all'imposizione dell'obbligo vaccinale, va considerato che a fronte della richiamata elevata mortalità del virus, dai dati forniti dall'AIFA e dall'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ si evince che tra i soggetti vaccinati il rischio di contrarre l'infezione si riduce notevolmente rispetto ai soggetti non vaccinati sicchè, essendo le varianti dovute al fatto che il virus, quando si replica, tende a sviluppare nuove mutazioni, il vaccino, contribuendo a ridurre la circolazione del virus, riduce anche la possibilità che questo muti.
Inoltre, i vaccini in commercio ed offerti per la vaccinazione gratuita da parte del Servizio Sanitario Nazionale per la prevenzione della malattia Covid–19 sono farmaci non sperimentali (sicché non può in alcun modo parlarsi di sperimentazione vietata su esseri umani), ma autorizzati dalle Autorità competenti, EMA ed AIFA, le quali -nell'esercizio della loro discrezionalità tecnica esclusiva- ne hanno valutato l'adeguatezza e l'efficacia ai fini della prevenzione e riduzione del rischio di infezione da Covid-19.
Si tratta infatti di vaccini autorizzati attraverso lo strumento della autorizzazione condizionata, prevista e regolata dai Regolamenti Europei n. 726/2004 e n. 507/2006 per le situazioni di emergenza in risposta a minacce per la salute pubblica riconosciute dall'Organizzazione mondiale della sanità, già concretamente applicata negli anni passati, anche recenti, soprattutto in campo oncologico ed anche al di fuori di situazioni pandemiche, a fronte di necessità contingenti, sicché non può in alcun modo ritenersi che i vaccini siano insicuri, inefficaci o inadeguati. Tutte le componenti dei vaccini, inoltre, sono ben note in quanto riportate nei relativi fogli illustrativi di legge, come per tutti i farmaci.
Devono inoltre ritenersi rispettati i presupposti individuati dalla Corte Costituzionale (cfr. Sentenze nn. 5/2018, 218/1994, 258/1994 e 307/1990) per la valutazione di compatibilità con l'art.32 Cost. dell'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio ed in particolare di un obbligo vaccinale, e
7 consistenti nella finalizzazione del trattamento non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri;
nella prevedibilità di assenza di influenza negativa sullo stato di salute dell'obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili;
nella previsione, nell'ipotesi di danno ulteriore, della corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria.
Al riguardo va in particolare considerato che, per quanto già in precedenza statuito dalla Corte Costituzionale, il contemperamento dei molteplici valori costituzionali interessati lascia spazio alla discrezionalità del Legislatore nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, potendo adoperarsi la tecnica legislativa della raccomandazione o quella dell'obbligo, nonché calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire l'effettività dell'obbligo.
Questa discrezionalità deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte (Sentenza n. 268 del 2017), e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell'esercizio delle sue scelte in materia (cfr. Corte Cost. Sentt. nn. 2685/2017 e 282/2002).
In base a tali principi, va osservato che le informazioni ufficiali ad oggi disponibili, notoriamente diffuse dall'AIFA, elaborate dopo un lungo periodo di campagna vaccinale, confermano l'idoneità dei vaccini all'efficace prevenzione della diffusione del contagio tra la generalità dei consociati.
Tale idoneità preventiva rileva tanto più laddove i soggetti da immunizzare sono quelli che, come per la parte ricorrente, svolgono attività lavorativa a contatto con una elevata platea di persone in ambiente scolastico, con conseguente rischio rafforzato di diffusione del contagio.
Inoltre, secondo quanto riportato dall'AIFA, su tutti i vaccinati sussiste solo un basso tasso di “segnalazioni” (non di accertamenti della relazione di causalità con i vaccini) di eventi avversi definibili come gravi, e di questi solo una bassissima percentuale riguarda l'evento morte o lo stato di invalidità o il pericolo di vita.
Va altresì riscontrato che solo una parte di tali “segnalazioni” è stata ritenuta correlabile ai vaccini, la correlazione che non costituisce comunque un accertamento certo di un nesso di causalità tra vaccino e manifestazione avversa, ma solo un giudizio di plausibilità di tale nesso.
Dunque, il rapporto rischi/benefici dei vaccini anti Sars-Cov-2 è, per quanto noto sino ad oggi, non dissimile da quello rilevato in seguito alla somministrazione dei vaccini tradizionali.
In proposito, l'art.1 comma 4 L.210/1992 già prevedeva tutela indennitaria per coloro che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposti a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie.
8 Ad ogni modo il Legislatore, con l'art. 20 comma 1 D.L. 4/2022, ha introdotto nell'art.1 L.210/1992 cit. il comma 1-bis, che prevede espressamente indennizzo in favore a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti SarsCoV-2 raccomandata dall'autorità sanitaria italiana.
Inoltre, le prospettate lesioni al diritto alla salute individuale risultano adeguatamente tutelate dalle esenzioni o dal differimento dell'obbligo vaccinale ex art.4 comma 2 D.L.44/2021 in presenza di condizioni cliniche documentate attestate dal medico di medicina generale.
Neppure sono prospettabili violazioni degli artt. 1, 2, 3, 4 e 36 Cost. e dell'art. 117 Cost. in relazione agli artt. 1, 3 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
Quanto agli artt. 1, 2, 3, 4, 36 e 117 Cost. in relazione agli artt. 1 e 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, la normativa contestata non prevede alcuna violazione della possibilità di prestare o meno, in modo libero, il proprio consenso alla vaccinazione, in quanto il mancato consenso comporta solo la sospensione, necessaria e conseguente, della possibilità di offrire la prestazione lavorativa.
Quanto all'art. 117 Cost. in relazione agli artt. 1 e 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, la Grand Chambre della Corte di Strasburgo si è già espressa, con Sentenza in data 8.4.2021, in senso favorevole alla compatibilità con la Convenzione di una normativa nazionale di uno stato membro del sistema CEDU che imponga una vaccinazione, purché tale normativa persegua uno scopo legittimo, corrisponda alla necessità avvertita in uno stato democratico, sia emanata per rilevanti e sufficienti ragioni e rispetti il principio di proporzionalità, condizioni, queste, che tutte sussistono nel caso della normativa in esame, in base a quanto sopra osservato, essendo l'imposizione di obbligo vaccinale un mezzo di contenimento della diffusione del virus proporzionale, legittimo ed addirittura necessitato dall'evoluzione della pandemia.
In base a tutti tali principi, nel doveroso bilanciamento degli interessi di rango costituzionale contrapposti appare in ogni caso prevalente, rispetto all'interesse dei singoli che non intendano sottoporsi a vaccinazione, quello pubblico finalizzato al contenimento della circolazione del virus in vista della tutela della salute collettiva, in particolare dei soggetti fragili, compromesso dall'emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da Covid-19.
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Quanto al merito della sospensione dal servizio e dalla retribuzione contestata nel presente giudizio, deve premettersi la normativa che viene in rilievo, che in periodo di pandemia da virus Sars-Cov-2 aveva imposto agli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario l'obbligo di sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da detto virus:
9 • il testo originario dell'art.4 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario) D.L.44/2021 in data 1.4.2021 (pubbl. in Gazz. Uff., 1.4.2021 n. 79) conv. in L.76/2021 in data 28.5.2021 (pubbl. in Gazz. Uff., 31.5.2021 n. 128) recante Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici – cd. Decreto Covid, disponeva infatti al comma 1, nel testo introdotto dalla Legge di conversione, che “(…) al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati”;
il termine finale di validità è stato poi fissato “Fino al 31 dicembre 2022” dal D.L.24/2022 conv. in L.52/2022, e “Fino al 1° novembre 2022” dal D.L.162/2022 conv. in L.199/2022;
• l'art.4-bis (Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie) del cit. D.L.44/2021 dispone al comma 1, nel testo vigente, che “
1. Dal 10 ottobre 2021 e fino al 1° novembre 2022 [al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza], l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresì a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità” (laddove l'art.1-bis si riferisce, come recita la sua rubrica, a Art. 1 bis - (Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice).
Deve dunque considerarsi la evidente ratio della norma, espressamente indicata nella stessa disposizione nella finalità di “tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”, allo scopo di conseguire la “prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2”, imponendo la vaccinazione quale requisito essenziale al fine di consentire “l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative”.
Inoltre, come affermato dalla Corte Costituzionale nella cit. Sentenza n.14/2023,
“(…) l'obbligo vaccinale consente di perseguire, oltre che la tutela della salute di una delle categorie più esposte al contagio, il duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività”.
Pertanto, la sospensione dal servizio della parte ricorrente, adottata dal datore di lavoro conformemente alla disciplina emergenziale sopra richiamata, deve ritenersi pienamente legittima.
Parimenti legittima è la correlata sospensione dell'obbligo retributivo datoriale, stante la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro, dovendo richiamarsi il principio generale per il quale la prestazione lavorativa e la retribuzione possono essere sospesi nei casi eccezionali di impossibilità sopravvenuta della prestazione;
ed infatti l'art.1463 (Impossibilita' totale) c.c. prevede in generale che “Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata
10 per la sopravvenuta impossibilita' della prestazione dovuta non puo' chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia gia' ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito”:
• “In base agli artt. 1218 e 1256 cod. civ., la sospensione unilaterale del rapporto da parte del datore di lavoro è giustificata, ed esonera il medesimo datore dall'obbligazione retributiva, soltanto quando non sia imputabile a fatto dello stesso, non sia prevedibile ed evitabile e non sia riferibile a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale ovvero a contingenti difficoltà di mercato. La legittimità della sospensione va verificata in riferimento all'allegata situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa: solo ricorrendo il duplice profilo dell'impossibilità della prestazione lavorativa svolta dal lavoratore e dell'impossibilità di ogni altra prestazione lavorativa in mansioni equivalenti, è giustificato il rifiuto del datore di lavoro di riceverla” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 15372 del 09/08/2004, Rv. 577579 - 01).
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Né può equipararsi la fattispecie del lavoratore sospeso per inottemperanza all'obbligo di ottenimento di certificazione verde o all'obbligo vaccinale a quella del lavoratore sospeso in pendenza di procedimento disciplinare.
Il lavoratore colpito da addebito disciplinare implicante la sospensione dal lavoro, difatti, viene sospeso in attesa dell'accertamento dell'effettiva sussistenza dei fatti ascrittigli, che, all'esito del procedimento disciplinare, potrebbero rivelarsi del tutto infondati, ciò che giustifica l'attribuzione in suo favore, a tutela delle sue fondamentali esigenze di vita, di un assegno alimentare.
Al contrario, il lavoratore sospeso per inottemperanza agli obblighi di cui trattasi subisce sospensione all'esito del pieno accertamento della volontaria inosservanza degli oneri ed obblighi impostigli, attinenti al doveroso ottenimento di un requisito ritenuto dal Legislatore (legittimamente, per quanto sopra osservato) essenziale ai fini dell'idoneità alla prestazione dell'attività lavorativa in periodo di emergenza pandemica.
Non si tratta infatti di sanzione disciplinare, come espressamente riconosciuto dalla normativa all'esame, che fa testuale riferimento all'assenza di conseguenze disciplinari ed al diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
La sospensione non ha quindi natura di sanzione per inottemperanza agli obblighi, ma costituisce legittimo motivo di rifiuto della prestazione lavorativa da parte del datore di lavoro, normativamente tipizzato e come tale di natura oggettiva, integrante temporanea impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa per inidoneità alla mansione del lavoratore ex art. 1464 c.c., con conseguente sospensione del sinallagma contrattuale e della correlativa corresponsione della retribuzione.
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Con riferimento alle dedotte violazioni del procedimento amministrativo pur previsto dai commi 3-7 del cit. art.4 D.L.44/2021 conv. in L.76/2021, deve evidenziarsi che, in relazione alla grave emergenza sanitaria che era conseguita alla pandemia, sarebbe risultato tutto irragionevole, e contrastante con la ratio
11 della normativa emergenziale e con le esigenze insopprimibili di tutela della salute dei cittadini ex art.32 Cost. e dei lavoratori ex art.2087 c.c. e art. 41 comma 2 Cost, poter operare la sospensione solo all'esito dello svolgimento del laborioso procedimento, se risultato di fatto ostacolato dai ritardi delle Amministrazioni coinvolte, trovatesi inevitabilmente ad operare, in emergenza, in grandi difficoltà operative, come del resto affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità:
• “(…) è bene precisare che dal complesso delle disposizioni dettate dal legislatore, che si è cercato di riassumere negli aspetti essenziali, si evince che, sorto l'obbligo di legge a partire dalla data sopra indicata, l'attività imposta ai datori di lavoro aveva solo finalità accertativa dell'avvenuto rispetto dell'obbligo medesimo, sicché anche l'eventuale omissione da parte del datore di lavoro della procedura indicata dal comma 3 (omissione passibile di sanzione amministrativa) non rende possibile e lecita una prestazione ormai vietata dal chiaro disposto della legge (…)” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 12211 del 06/05/2024, Rv. 670986 - 01; conforme, Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud. 25/09/2024) 16/10/2024, n. 26896, in motivazione).
Come già osservato è infatti in via generale lo stesso art.2087 c.c. ad imporre al datore di lavoro di adottare tutte le “(…) misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”, nel caso in cui vengano in rilievo non solo regole di esperienza o di regole tecniche già conosciute e preesistenti, ma anche qualsiasi altra cautela debba ritenersi necessaria in ragione della specifica situazione di pericolosità:
• “La responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., pur non configurando un'ipotesi di responsabilità oggettiva, sorge non soltanto in caso di violazione di regole di esperienza o di regole tecniche già conosciute e preesistenti, ma sanziona anche la omessa predisposizione, da parte del datore di lavoro, di tutte le misure e cautele idonee a preservare l'integrità psico-fisica del lavoratore in relazione alla specifica situazione di pericolosità, inclusa la mancata adozione di direttive inibitorie nei confronti del lavoratore medesimo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in un caso in cui il lavoratore aveva subito danni a seguito dell'impiego di una scala a pioli per movimentare pesi e non per l'innalzamento verso l'alto, aveva escluso la responsabilità datoriale senza indagare se l'uso non conforme a quello ordinario potesse essere evitato con cautele più incisive, incluso il divieto di utilizzo)” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 15112 del 15/07/2020, Rv. 658187 - 01).
Inoltre, a fronte dei rischi connessi allo svolgimento della prestazione lavorativa, svolta in ambito sanitario, assumevano, come detto, primario rilievo i principi di prevenzione e sicurezza previsti anche a carico del lavoratore dal cit.art.20 (Obblighi dei lavoratori) D.Lgs.81/2008.
Pertanto, a fronte dei richiamati assorbenti principi ed esigenze di rilievo costituzionale, risulta irrilevante il “giudizio di idoneità alla mansione” reso in data 10.6.2021 dalla Commissione Medica della Asl . Parte_3
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Le generiche deduzioni contenute in ricorso con riferimento all'obbligo di repechage renderebbero superfluo l'esame del relativo profilo giuridico, ad ogni modo limitato solo ad un iniziale periodo di vigenza della normativa emergenziale di cui al D.L.44/2021 in data 1.4.2021, prima della emanazione del D.L.172/2021 in data 26.11.2021, conv. in L.3/2022, come ben evidenziato
12 dalla Corte Costituzionale, cit. Sentenza n.15/2023:
• “(…) "13.4.– A fronte dell'iniziale soluzione prescelta nella versione originaria dell'art.4, comma 8, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, che onerava il datore di lavoro ad adibire, «ove possibile, a mansioni, anche inferiori», purché diverse da quelle che implicassero contatti interpersonali o comportassero il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, a seguito della modifica introdotta dal d.l. n. 172 del 2021, come convertito, Pa sulla base dei dati prodotti dall' nel novembre 2021, il legislatore ha scelto di non esigere più dal datore di lavoro, nei rapporti riguardanti lavoratori esercenti le professioni sanitarie o operatori di interesse sanitario, o impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (a differenza di quanto stabilito per il personale docente ed educativo della scuola), uno sforzo di cooperazione volto alla utilizzazione del personale inadempiente in altre mansioni, mediante adozione di diverse modalità di esecuzione delle rispettive prestazioni lavorative. La disciplina censurata poggia, quindi, sull'evidente presupposto che per i menzionati comparti lavorativi, con riferimento ai quali la legge ha avvertito la speciale esigenza di mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, ovvero di servizi svolti a contatto con persone in situazione di fragilità, non poteva obbligarsi il datore di lavoro ad adibire i soggetti che non avessero inteso vaccinarsi a mansioni comunque idonee ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, come è invece richiesto dall'art. 4, comma 7, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, per i soggetti che avessero dovuto omettere o differire la vaccinazione in ragione di un accertato pericolo per la salute. La disposizione censurata si fonda sul rilievo che un più ampio dovere datoriale di cosiddetto repêchage, quale quello auspicato dai rimettenti, non fosse compatibile con le specificità di tali organizzazioni aziendali, se non al rischio di mettere in pericolo la salute del lavoratore stesso, degli altri lavoratori e dei terzi, portatori di interessi costituzionali prevalenti sull'interesse del dipendente di adempiere per poter ricevere la retribuzione. Le disposizioni censurate hanno escluso, cioè, l'opportunità di addossare al datore un obbligo generalizzato di adottare accomodamenti organizzativi, non ravvisando, in rapporto alle categorie professionali in esame, le condizioni della fungibilità e della sia pur parziale idoneità lavorativa residua del dipendente non vaccinato, condizioni sempre necessarie, in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione, per giustificare la permanenza di un apprezzabile interesse datoriale a una diversa prestazione lavorativa. 13.5 (...)” (Corte Costituzionale, Sentenza n.15/2023, in motivazione).
Inoltre, alla luce della repentina modifica legislativa, espressione evidente della ratio di garantire una tutela accentuata della tutela di persone in situazione di fragilità, l'obbligo di repechage, pur operativo nei soli mesi iniziali della pandemia, va pertanto interpretato in senso particolarmente rigoroso.
Ad ogni modo, la prova testimoniale espletata ha confermato (oltre ai rischi di contagio, viste le specifiche mansioni del ricorrente, che operava a stretto contatto con i pazienti), che nel caso di specie non vi era possibilità, per la CP_1 resistente, di ricollocare il ricorrente (limitatamente al suddetto breve periodo) in altra posizione lavorativa, considerata la natura dell'attività esercitata dalla e risultando impossibile rinvenire attività e mansioni che non CP_1 presentassero fattori di rischio di contagio, in particolare considerazione degli utenti della struttura (pazienti bisognosi di assistenza e come tali soggetti fragili):
• “(…) il era un educatore professionale e pertanto si occupava dei ragazzi e di Parte_1 programmi occupazionali, ossia attività di assistenza ed attività manuale, attività che comportano vicinanza e assistenza ai pazienti (…) è vero gli operatori sono in contatto costante con i pazienti per ogni attività che viene svolta dal centro, si precisa però che i pazienti fragili erano esonerati dall'uso delle mascherine in quanto non l'avrebbero tollerata mentre gli operatori erano obbligati ad indossarla nel periodo covid oltre che obbligati alla vaccinazione, mentre ora è solo consigliata. (…) è vero che tutte le posizioni lavorative della sede Centrale sono occupate e che il personale copre il fabbisogno lavorativo della
13 sede, in particolare il personale amministrativo è in sovrannumero e ha subito una riduzione dell'orario. E' stato ricollocato anche il personale sanitario del (…) nella Per_1 mia qualità di risck manager posso riferire che i era ad alto i contagio Parte_5 nel periodo di pandemia (…)” (teste Tes_1
• “(…) il ricorrente era assegnato al ruolo di educatore professionale sanitario e quindi svolgeva e svolge attività riabilitative cognitivo comportamentali sia per il contenimento di problematiche comportamentali che all'acquisizione di abilità cognitive ed autonomia personali (…) La sua attività di riabilitazione comprende anche attività manuali a tavolino oltre che altre attività di recupero comportamentale (…) confermo che anche il personale amministrativo, stando alla reception viene a contatto con ospiti, pazienti ed operatori sanitari ed anche in quanto sono assegnati al controllo dell'assenza delle condizioni ostative all'ingresso nelle strutture (…) mi risulta che tutte le posizioni lavorative all'interno della sede centrale sono occupate, nella sede centrale vi è il personale amministrativo che si occupa di compiti amministrativi e gestionali, tipo buste paga ed ufficio acquisti (…) mi risulta che in fondazione vi sia un esubero di personale amministrativo anche in conseguenza della chiusura del (…)” (teste ). Per_1 Tes_2
Né può sostenersi che gli Enti e le strutture interessate, durante la pandemia, fossero soggetti ad un obbligo incondizionato di attivare forme di smart working per venire incontro alle esigenze di dipendenti che, rifiutando l'obbligo vaccinale, si mostrassero del tutto noncuranti dei doveri di solidarietà imposti dalla Costituzione (art.2 Cost.), ed anche considerato che “Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non costituisce un diritto pieno del lavoratore essendo in ogni caso subordinato all'autorizzazione da parte del datore di lavoro ed alla sottoscrizione di specifico patto di lavoro agile” (Tribunale Ragusa sez. lav., 11/07/2025).
***
Il ricorso va pertanto integralmente rigettato.
Anche la domanda riconvenzionale avanzata da parte resistente va rigettata, in considerazione della genericità della sua formulazione e della carenza di circostanziate allegazioni (a fronte della contestazione della parte ricorrente).
Le spese possono essere integralmente compensate, in ragione dei contrasti giurisprudenziali rinvenibili all'epoca della introduzione del ricorso e dei caratteri peculiari della fattispecie concreta esaminata (oltre che in considerazione della soccombenza reciproca).
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- rigetta il ricorso;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- compensa le spese.
Così deciso in Pescara in data 29.10.2025. IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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