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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3567/2015
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3567/2015 promossa da:
Parte_1
C.F. C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PICCHI MARCO
ATTORE
Contro
Controparte_1
C.F. C.F._2
CONVENUTO/CONTUMACE
₪₪₪
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 2.7.2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato nella propria qualità Parte_1
di socia accomandataria e legale rappresentante della società in accomandita
1 semplice “ (d'ora in poi per semplicità Parte_2
“ ”), premettendo che la socia accomandante Parte_2 Controparte_1
avrebbe di fatto ricoperto il ruolo di socia accomandataria, per essersi ingerita nell'attività gestoria e amministrativa della società, ne ha chiesto la condanna al pagamento della somma di euro 13.212,55 in linea capitale quale quota parte ( in ragione del 50%), dei debiti sociali pagati interamente dalla stessa attrice o, comunque, della diversa somma che dovesse risultare all'esito dell'espletanda istruttoria.
Ed in particolare, a fondamento del proprio assunto l'attrice ha dedotto come la convenuta, durante tutto il periodo di attività della già menzionata società, avesse compiuto numerosi atti di gestione, tenendo rapporti con i fornitori e con la clientela, definendo il calendario delle attività organizzate ed occupandosi della promozione e della pubblicità degli eventi, come confermato dalle fatture e dai documenti in atti, recanti la sottoscrizione della stessa convenuta.
Ed inoltre, quanto ai debiti societari esistenti al tempo della cessazione dell'attività ( quanto a quello nei confronti di Banca di Credito Cooperativo della Maremma pari ad euro 17.000,00), gli stessi sarebbero stati interamente saldati da padre della stessa attrice, al quale, poi, i soldi Persona_1
sarebbero stati interamente restituiti dalla figlia secondo quanto previsto nella scrittura privata inter-partes in atti, con conseguente diritto dell'attrice di ripetere dalla convenuta (di fatto da considerarsi socia accomandataria come si
è già detto), la metà di quanto pagato per estinguere i debiti sociali a titolo di regresso.
Ciò premesso il Tribunale osserva quanto segue.
2 Come è noto, la società in accomandita semplice è caratterizzata dal diverso regime di responsabilità verso i terzi previsto per le distinte categorie dei soci
(art.2313 c.c.) ed in particolare: gli accomandatari, cui è riservato il potere di amministrare la società, i quali rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali;
gli accomandanti, che sono invece esclusi dalla amministrazione, che rispondono invece nei limiti della quota conferita.
L'alterazione di questo riparto (che spezzi il binomio potere-rischio), pregiudica la qualificabilità della partecipazione in conformità della designazione.
L'art.2320 c.c. disciplina, dunque, le attività delle quali è fatto divieto al socio accomandante, individuati nel compimento di atti di amministrazione, trattazione o conclusione di affari in nome della società se non in forza di procura speciale per singoli affari.
Orbene, secondo il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità dal quale non vi è ragione di discostarsi, per aversi ingerenza dell'accomandante nella amministrazione della s.a.s. vietata dal citato art.2320 c.c., deve essere posta in essere una vera propria attività gestoria che può avere ad oggetto operazioni destinate ad avere efficacia interna alla società o a riflettersi all'esterno e che sia altresì, espressione del potere di direzione degli affari sociali in quanto implicante una scelta che è propria del titolare dell'impresa (cfr. in tali sensi Cass. 26 giugno 1979
n.3563).
In tale contesto - e con riferimento ai rapporti obbligatori con i terzi estranei alla società – si ritiene che l'attività amministrativa vietata al socio accomandante riguarda il momento genetico del rapporto in cui si manifesta la scelta operata dall'imprenditore, mentre tutto quanto attiene al momento
3 esecutivo dell'adempimento delle obbligazioni che da quel rapporto derivano non esclude di per sé la qualità di terzo dell'accomandante rispetto alla gestione della società alla quale, pertanto, rimane estraneo.
Dunque, l'attività gestoria richiesta ai fini dell'estensione della responsabilità deve concretarsi nella direzione degli affari sociali ed implicare una scelta che
è propria del titolare dell'impresa.
Può dunque conclusivamente affermarsi che il socio accomandante assume responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2320 cod. civ., solo ove contravvenga al divieto di compiere atti di amministrazione - intesi questi ultimi quali atti di gestione, aventi influenza decisiva o almeno rilevante sull'amministrazione della società, non già di atti di mero ordine o esecutivi - o di trattare o concludere affari in nome della società.
In quest'ottica, ad esempio, la mera presenza nella rivendita commerciale della socia accomandante non può ritenersi di per sé finalizzata alla
"cogestione della amministrazione sociale", senza procedere all' accurata disamina della natura dell' attività espletata, con riferimento al descritto parametro dell' attinenza della stessa, in termini di decisività, all'amministrazione della società ed all' idoneità ad esprimere i propri effetti all'interno o a riflettersi anche all'esterno della compagine sociale (cfr. sul punto tra le altre Cass n. 11250/2016., Cass. n. 4498/2018 che richiamano precedenti conformi).
Ciò premesso in generale e venendo al caso di specie, ritiene il Tribunale che dall'istruttoria espletata in corso di causa non sia emersa, in concreto, la prova dell'ingerenza della socia accomandante nell'attività amministrativa e gestoria dell'impresa.
4 Del tutto generiche e non circostanziate sono infatti le deduzioni attore sul punto, non essendo stati infatti individuati nè specificati i singoli atti di gestione che la convenuta avrebbe compiuto spendendo il nome della società, del tutto astrattamente indicati in atti. Anche le testimonianze rese sul punto scontano lo stesso difetto di genericità delle corrispondenti allegazioni.
Ed in particolare, il teste si è limitato a dichiarare, del Testimone_1
tutto genericamente, con affermazioni apodittiche e prive di più circostanziati riferimenti, che la convenuta si sarebbe sempre occupata personalmente dell'amministrazione e della gestione della società, che avrebbe firmato assegni, ricevuto merci e pagato fornitori e fatture e che, anche se priva di apposita procura, autorizzazione e atto di delega da parte della socia accomandante avrebbe gestito i rapporti con la clientela , fissato appuntamenti, ricevuto prenotazioni etc., essendo a conoscenza di dette circostanze in quanto frequentatore abituale del bar ( cfr. testimonianza del
18.6.2019).
La genericità dei fatti riferiti (privi di dettagli, contenuti descrittivi e riferimenti temporali), l'assenza di qualsivoglia riferimento alle circostanze per cui il teste sarebbe venuto a conoscenza dei fatti riferiti (essendo infatti del tutto inverosimile, in assenza di elementi che conducano ad una diversa conclusione, che un mero frequentatore del bar, quale ha riferito di essere il teste, conosca di atti di amministrazione e di gestione della società), la stessa qualità soggettiva dello stesso teste (padre della bambina nata dall'unione di fatto con l' attrice), non consentono di ritenere superato il rigoroso vaglio di attendibilità al quale deve essere sottoposta la testimonianza resa, anche in ragione dei rapporti qualificati con la parte.
5 A medesime conclusioni deve giungersi per la testimonianza resa da Tes_2
fratello dell'attrice, parimenti del tutto generica e di contenuto analogo
[...]
alla precedente (cfr. verbale di udienza del 3.3.2020).
Gli altri testimoni escussi, invece, hanno riferito di nulla sapere in merito ai fatti di causa.
Né la prova delle allegazioni attoree può desumersi dalla documentazione in atti, costituita per lo più da fatture riportanti una sottoscrizione non intellegibile e, perciò, non riferibile con certezza alla convenuta. In ogni caso si tratta per lo più di fatture attestanti la consegna di merce, attività materiale e meramente esecutiva che di per sé non denota, anche allorché dovesse essere ritenuta riferibile alla convenuta, il compimento di alcuna attività gestoria da parte della stessa, in assenza di ulteriori elementi caratterizzanti la condotta descritta.
In un tale contesto, infine, la mancata comparizione della stessa convenuta all'interrogatorio formale deferitole (che non equivale, come noto, a confessione), non può costituire prova di fatti dedotti del tutto genericamente e non suffragati da sufficienti elementi di riscontro per la genericità che, come si
è già detto, caratterizza le deduzioni attoree ab origine.
Fermi restando i suindicati ed assorbenti rilievi giova infine osservare, ad abundantiam, che difetta in ogni caso -in radice- il presupposto per l'accoglimento della domanda di regresso, non avendo infatti parte attrice provato di avere pagato i debiti societari che ne legittimerebbero la ripetizione dalla convenuta in ragione della metà.
Come noto, infatti, il presupposto indefettibile dell'azione di regresso è costituito proprio dalla prova del pagamento del debito da parte del debitore solidale, secondo il chiaro disposto di cui all'articolo 1299 c.c. che, appunto,
6 prevede che “Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi”.
Ma di un tale pagamento da parte dell'attrice nella specie non vi è prova, come si è già anticipato.
Ed in particolare, sul punto l'attrice ha dedotto che la somma di 17.000,00 euro necessaria per coprire il debito con la banca di Credito Cooperativo della
Maremma le sarebbe stata anticipata dal proprio padre in base alla scrittura inter-partes del 2.3.2009 in atti, scrittura nella quale quest'ultimo si è impegnato ad estinguere il predetto debito, con impegno della società e per essa, della stessa accomandataria e legale rappresentante alla Parte_1
restituzione della somma (cfr. doc. n 5 di parte attrice).
Ma il padre dell'attrice sentito sul punto come testimone Persona_1
(peraltro a seguito di accompagnamento coattivo a causa della reiterata assenza ingiustificata), ha dichiarato di sapere che la figlia aveva dei debiti nei confronti della banca di importo “più o meno” di quello indicato e di avere pagato la somma di 17.000,00 euro alla banca, ma di non ricordare se detta somma gli sia stata poi restituita dalla figlia (cfr. verbale di udienza del
11.10.2019 in cui il teste ha dichiarato : “riconosco la firma apposta sulla scrittura che mi viene mostrata, non ricordo della scrittura, ricordo di aver corrisposto alla banca 17.000,00 per coprire il debito di mia figlia, ma non ricordo se la stessa me li ha restituiti, immagino di si ma non ne sono sicuro”).
Tali dichiarazioni, di per sé inattendibili (essendo infatti del tutto inverosimile che il teste non ricordi di avere ricevuto dalla figlia il pagamento di un così rilevante importo), non hanno peraltro alcun riscontro documentale, non essendovi dunque prova del pagamento del debito sociale da parte dell'attrice
7 che legittimerebbe l'azione di regresso nei confronti della convenuta, della quale non può ritenersi in ogni caso provata la qualifica di socia accomandataria, per le già evidenziate ragioni.
Conclusivamente la domanda deve essere respinta.
Nulla sulle spese in ragione della contumacia della convenuta.
P.Q.M
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nella causa n.
3567/2015, ogni diversa istanza od eccezione disattesa, così decide: respinge le domande attoree;
nulla sulle spese.
Grosseto lì 30.12.2024
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Frosini
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3567/2015 promossa da:
Parte_1
C.F. C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PICCHI MARCO
ATTORE
Contro
Controparte_1
C.F. C.F._2
CONVENUTO/CONTUMACE
₪₪₪
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 2.7.2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato nella propria qualità Parte_1
di socia accomandataria e legale rappresentante della società in accomandita
1 semplice “ (d'ora in poi per semplicità Parte_2
“ ”), premettendo che la socia accomandante Parte_2 Controparte_1
avrebbe di fatto ricoperto il ruolo di socia accomandataria, per essersi ingerita nell'attività gestoria e amministrativa della società, ne ha chiesto la condanna al pagamento della somma di euro 13.212,55 in linea capitale quale quota parte ( in ragione del 50%), dei debiti sociali pagati interamente dalla stessa attrice o, comunque, della diversa somma che dovesse risultare all'esito dell'espletanda istruttoria.
Ed in particolare, a fondamento del proprio assunto l'attrice ha dedotto come la convenuta, durante tutto il periodo di attività della già menzionata società, avesse compiuto numerosi atti di gestione, tenendo rapporti con i fornitori e con la clientela, definendo il calendario delle attività organizzate ed occupandosi della promozione e della pubblicità degli eventi, come confermato dalle fatture e dai documenti in atti, recanti la sottoscrizione della stessa convenuta.
Ed inoltre, quanto ai debiti societari esistenti al tempo della cessazione dell'attività ( quanto a quello nei confronti di Banca di Credito Cooperativo della Maremma pari ad euro 17.000,00), gli stessi sarebbero stati interamente saldati da padre della stessa attrice, al quale, poi, i soldi Persona_1
sarebbero stati interamente restituiti dalla figlia secondo quanto previsto nella scrittura privata inter-partes in atti, con conseguente diritto dell'attrice di ripetere dalla convenuta (di fatto da considerarsi socia accomandataria come si
è già detto), la metà di quanto pagato per estinguere i debiti sociali a titolo di regresso.
Ciò premesso il Tribunale osserva quanto segue.
2 Come è noto, la società in accomandita semplice è caratterizzata dal diverso regime di responsabilità verso i terzi previsto per le distinte categorie dei soci
(art.2313 c.c.) ed in particolare: gli accomandatari, cui è riservato il potere di amministrare la società, i quali rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali;
gli accomandanti, che sono invece esclusi dalla amministrazione, che rispondono invece nei limiti della quota conferita.
L'alterazione di questo riparto (che spezzi il binomio potere-rischio), pregiudica la qualificabilità della partecipazione in conformità della designazione.
L'art.2320 c.c. disciplina, dunque, le attività delle quali è fatto divieto al socio accomandante, individuati nel compimento di atti di amministrazione, trattazione o conclusione di affari in nome della società se non in forza di procura speciale per singoli affari.
Orbene, secondo il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità dal quale non vi è ragione di discostarsi, per aversi ingerenza dell'accomandante nella amministrazione della s.a.s. vietata dal citato art.2320 c.c., deve essere posta in essere una vera propria attività gestoria che può avere ad oggetto operazioni destinate ad avere efficacia interna alla società o a riflettersi all'esterno e che sia altresì, espressione del potere di direzione degli affari sociali in quanto implicante una scelta che è propria del titolare dell'impresa (cfr. in tali sensi Cass. 26 giugno 1979
n.3563).
In tale contesto - e con riferimento ai rapporti obbligatori con i terzi estranei alla società – si ritiene che l'attività amministrativa vietata al socio accomandante riguarda il momento genetico del rapporto in cui si manifesta la scelta operata dall'imprenditore, mentre tutto quanto attiene al momento
3 esecutivo dell'adempimento delle obbligazioni che da quel rapporto derivano non esclude di per sé la qualità di terzo dell'accomandante rispetto alla gestione della società alla quale, pertanto, rimane estraneo.
Dunque, l'attività gestoria richiesta ai fini dell'estensione della responsabilità deve concretarsi nella direzione degli affari sociali ed implicare una scelta che
è propria del titolare dell'impresa.
Può dunque conclusivamente affermarsi che il socio accomandante assume responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2320 cod. civ., solo ove contravvenga al divieto di compiere atti di amministrazione - intesi questi ultimi quali atti di gestione, aventi influenza decisiva o almeno rilevante sull'amministrazione della società, non già di atti di mero ordine o esecutivi - o di trattare o concludere affari in nome della società.
In quest'ottica, ad esempio, la mera presenza nella rivendita commerciale della socia accomandante non può ritenersi di per sé finalizzata alla
"cogestione della amministrazione sociale", senza procedere all' accurata disamina della natura dell' attività espletata, con riferimento al descritto parametro dell' attinenza della stessa, in termini di decisività, all'amministrazione della società ed all' idoneità ad esprimere i propri effetti all'interno o a riflettersi anche all'esterno della compagine sociale (cfr. sul punto tra le altre Cass n. 11250/2016., Cass. n. 4498/2018 che richiamano precedenti conformi).
Ciò premesso in generale e venendo al caso di specie, ritiene il Tribunale che dall'istruttoria espletata in corso di causa non sia emersa, in concreto, la prova dell'ingerenza della socia accomandante nell'attività amministrativa e gestoria dell'impresa.
4 Del tutto generiche e non circostanziate sono infatti le deduzioni attore sul punto, non essendo stati infatti individuati nè specificati i singoli atti di gestione che la convenuta avrebbe compiuto spendendo il nome della società, del tutto astrattamente indicati in atti. Anche le testimonianze rese sul punto scontano lo stesso difetto di genericità delle corrispondenti allegazioni.
Ed in particolare, il teste si è limitato a dichiarare, del Testimone_1
tutto genericamente, con affermazioni apodittiche e prive di più circostanziati riferimenti, che la convenuta si sarebbe sempre occupata personalmente dell'amministrazione e della gestione della società, che avrebbe firmato assegni, ricevuto merci e pagato fornitori e fatture e che, anche se priva di apposita procura, autorizzazione e atto di delega da parte della socia accomandante avrebbe gestito i rapporti con la clientela , fissato appuntamenti, ricevuto prenotazioni etc., essendo a conoscenza di dette circostanze in quanto frequentatore abituale del bar ( cfr. testimonianza del
18.6.2019).
La genericità dei fatti riferiti (privi di dettagli, contenuti descrittivi e riferimenti temporali), l'assenza di qualsivoglia riferimento alle circostanze per cui il teste sarebbe venuto a conoscenza dei fatti riferiti (essendo infatti del tutto inverosimile, in assenza di elementi che conducano ad una diversa conclusione, che un mero frequentatore del bar, quale ha riferito di essere il teste, conosca di atti di amministrazione e di gestione della società), la stessa qualità soggettiva dello stesso teste (padre della bambina nata dall'unione di fatto con l' attrice), non consentono di ritenere superato il rigoroso vaglio di attendibilità al quale deve essere sottoposta la testimonianza resa, anche in ragione dei rapporti qualificati con la parte.
5 A medesime conclusioni deve giungersi per la testimonianza resa da Tes_2
fratello dell'attrice, parimenti del tutto generica e di contenuto analogo
[...]
alla precedente (cfr. verbale di udienza del 3.3.2020).
Gli altri testimoni escussi, invece, hanno riferito di nulla sapere in merito ai fatti di causa.
Né la prova delle allegazioni attoree può desumersi dalla documentazione in atti, costituita per lo più da fatture riportanti una sottoscrizione non intellegibile e, perciò, non riferibile con certezza alla convenuta. In ogni caso si tratta per lo più di fatture attestanti la consegna di merce, attività materiale e meramente esecutiva che di per sé non denota, anche allorché dovesse essere ritenuta riferibile alla convenuta, il compimento di alcuna attività gestoria da parte della stessa, in assenza di ulteriori elementi caratterizzanti la condotta descritta.
In un tale contesto, infine, la mancata comparizione della stessa convenuta all'interrogatorio formale deferitole (che non equivale, come noto, a confessione), non può costituire prova di fatti dedotti del tutto genericamente e non suffragati da sufficienti elementi di riscontro per la genericità che, come si
è già detto, caratterizza le deduzioni attoree ab origine.
Fermi restando i suindicati ed assorbenti rilievi giova infine osservare, ad abundantiam, che difetta in ogni caso -in radice- il presupposto per l'accoglimento della domanda di regresso, non avendo infatti parte attrice provato di avere pagato i debiti societari che ne legittimerebbero la ripetizione dalla convenuta in ragione della metà.
Come noto, infatti, il presupposto indefettibile dell'azione di regresso è costituito proprio dalla prova del pagamento del debito da parte del debitore solidale, secondo il chiaro disposto di cui all'articolo 1299 c.c. che, appunto,
6 prevede che “Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi”.
Ma di un tale pagamento da parte dell'attrice nella specie non vi è prova, come si è già anticipato.
Ed in particolare, sul punto l'attrice ha dedotto che la somma di 17.000,00 euro necessaria per coprire il debito con la banca di Credito Cooperativo della
Maremma le sarebbe stata anticipata dal proprio padre in base alla scrittura inter-partes del 2.3.2009 in atti, scrittura nella quale quest'ultimo si è impegnato ad estinguere il predetto debito, con impegno della società e per essa, della stessa accomandataria e legale rappresentante alla Parte_1
restituzione della somma (cfr. doc. n 5 di parte attrice).
Ma il padre dell'attrice sentito sul punto come testimone Persona_1
(peraltro a seguito di accompagnamento coattivo a causa della reiterata assenza ingiustificata), ha dichiarato di sapere che la figlia aveva dei debiti nei confronti della banca di importo “più o meno” di quello indicato e di avere pagato la somma di 17.000,00 euro alla banca, ma di non ricordare se detta somma gli sia stata poi restituita dalla figlia (cfr. verbale di udienza del
11.10.2019 in cui il teste ha dichiarato : “riconosco la firma apposta sulla scrittura che mi viene mostrata, non ricordo della scrittura, ricordo di aver corrisposto alla banca 17.000,00 per coprire il debito di mia figlia, ma non ricordo se la stessa me li ha restituiti, immagino di si ma non ne sono sicuro”).
Tali dichiarazioni, di per sé inattendibili (essendo infatti del tutto inverosimile che il teste non ricordi di avere ricevuto dalla figlia il pagamento di un così rilevante importo), non hanno peraltro alcun riscontro documentale, non essendovi dunque prova del pagamento del debito sociale da parte dell'attrice
7 che legittimerebbe l'azione di regresso nei confronti della convenuta, della quale non può ritenersi in ogni caso provata la qualifica di socia accomandataria, per le già evidenziate ragioni.
Conclusivamente la domanda deve essere respinta.
Nulla sulle spese in ragione della contumacia della convenuta.
P.Q.M
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nella causa n.
3567/2015, ogni diversa istanza od eccezione disattesa, così decide: respinge le domande attoree;
nulla sulle spese.
Grosseto lì 30.12.2024
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Frosini
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