CA
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 3315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3315 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
n. 2334/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2334/2018 - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 143/2018 emessa in data 24/01/2018 dal Tribunale di Avellino nel procedimento RG n. 2789/2016 - vertente tra
( ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Rosa Parte_1 C.F._1
Tartaglia, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Bagnoli Irpino
(AV), Via A. Moro, n. 11;
appellante
e
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avvocati Luca Feo e Maria Grazia Cerrone, elettivamente domiciliata presso lo studio dei propri difensori in Salerno, Via Renato De Martino, n. 10; appellata
Per l'appellante: come da udienza del 13.3.2025;
Per l'appellata: come da udienza del 13.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.1 Con atto di opposizione all'esecuzione datato 27.2.2016 (cfr. produzione di parte appellata), allegava: a) in data 9.12.2015 la società in forza Parte_1 Controparte_1 di assegno bancario protestato (n. 0011067200-01) dell'8 maggio 2015 e dell'importo di €
8.000,00, tratto su Banca della Campania (poi Banca Popolare dell'Emilia Romagna), asseritamente emesso da in favore della società creditrice, a seguito di Parte_1 precetto notificato in data 22.9.2015, sottoponeva a pignoramento i seguenti beni: terreno pagina 1 di 12 sito in agro del Comune di Bagnoli Irpino, identificato al NCET del Comune al fol. 21 p.lla
182; terreno sito in agro del Comune di Bagnoli Irpino ed identificato al NCET del Comune al foglio 21 p.lla 183; terreno sito in agro del Comune di Bagnoli Irpino ed identificato al
NCET del Comune al foglio 4 p.lla 174; la procedura di esecuzione immobiliare veniva iscritta al n. 12/2016 R.G.E.I. presso il Tribunale di Avellino;
b) il titolo su cui si fondava l'esecuzione non era stato mai emesso e la Signora non aveva mai avuto rapporti Pt_1 commerciali con la c) veniva eccepita la nullità e l'inesistenza del titolo, CP_1 nonché disconosciuta la sottoscrizione apposta sull'assegno.
L'istanza di sospensione veniva rigettata con ordinanza del 18/19.4.2016.
, in data 5.5.2016, proponeva reclamo (RG. 2021/2016), sostenendo non Parte_1 solo la non genuinità della sottoscrizione, ma anche la nullità del titolo per carenza dei requisiti di cui all'art. 1, n. 5 del R.D. 1736/1933.
In quella fase, in data 3.6.2016, mediante deposito cartaceo in cancelleria, si costituiva il creditore procedente, e all'udienza del 5.7.2016 eccepiva l'inammissibilità Parte_1 della costituzione, stante la mancanza di deposito telematico.
Il Tribunale, con ordinanza del 12.7.2016, riteneva ammissibile la costituzione della e rigettava il reclamo. CP_1
Nelle more la Signora introduceva il giudizio di merito (RG 2789/2016), chiedendo Pt_1
l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, la pronuncia di nullità o inesistenza del titolo esecutivo azionato e, conseguentemente, di inefficacia del pignoramento del 9.12.2015.
L'opponente disconosceva ancora una vota la sottoscrizione apposta sull'assegno, nonché qualsiasi rapporto commerciale con la società Controparte_1
Deduceva nuovamente la nullità formale dell'assegno per carenza dei requisiti essenziali e in particolare data e luogo di emissione che - a suo dire - sarebbero stati apposti tramite timbro al momento dell'incasso e non dell'emissione, in violazione dell'art. 1 n. 5 e art. 2 c. 1 del
R.D. n. 1736/1933.
Si costituiva la contestando le deduzioni dell'opponente, chiedendo il rigetto Controparte_1 della domanda e avanzando istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.
La Società sosteneva che il titolo era stato compilato di pugno da , con Parte_2
l'indicazione della data mediante un timbro/datario perpetuo e lo stesso era stato sottoscritto da , in presenza di tale . Parte_1 Persona_1
1.2 All'esito di approfondimento istruttorio volto alla verifica della sottoscrizione, il
Tribunale con la sentenza impugnata, ha rigettato l'opposizione: “ritenuto che questo
Tribunale procedeva a svolgere una perizia calligrafica, a fronte della richiesta di verificazione di sulla firma apposta da sull'assegno Controparte_1 Parte_1 contestato;
ritenuto che
la consulenza, redatta in termini chiari ed esaustivi, nonché ampiamente motivata, concludeva per l'autografia della sottoscrizione e, pertanto, per l'attribuzione pagina 2 di 12 della firma a;
Parte_1 ritenuto che, con specifico riferimento alle doglianze relative alle dimensioni oggetto delle scritture di comparazione il consulente ha spiegato di aver sempre confrontato la firma in verifica con le comparative utilizzando i documenti in originale o comunque le copie in formato reale e che “eventuali modifiche dimensionali (espressamente indicate nella relazione) sono servite esclusivamente ai fini di un migliore impaginamento o per evidenziare alcune caratteristiche grafiche” ritenuto che, come già esposto nell'ordinanza di reclamo, ogni altra deduzione di presunta irregolarità formale del titolo appare superata dalla valenza sostanziale come promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c. del titolo in questione e che l'asserzione per cui
l'opponente non avrebbe mai avuto alcun rapporto con la società opposta appare sconfessata proprio dall'accertamento dell'autografia della firma…”.
1.3 Avverso la sentenza, indicata come notificata in data 21.3.2018, con atto notificato in data 20.4.2018, ha proposto appello, articolando tre motivi di Parte_1 impugnazione.
Con il primo motivo ha dedotto che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della CTU, data la rilevanza degli elementi discordanti tra la firma in esame e quelle di comparazione.
Secondo l'appellante il Consulente avrebbe operato “il confronto tra firma in esame nelle dimensioni reali e firme di comparazione ingrandite, incorrendo in un grave errore metodologico, tanto più che nel caso di specie tutte le firme di comparazione (il saggio grafico consta di ben 108 firme) sono più piccole della firma in esame e non di poco…Errato è quindi il convincimento del Giudice circa l'aver il CTU spiegato che il confronto tra firma in verifica con le comparative è avvenuto sempre utilizzando i documenti in originale o le copie in formato reale, perché la risposta sul punto, data dal
CTU a pagina 44 della Relazione definitiva (§ 13. Trasmissione della bozza di CTU alle parti e relative osservazioni- Brevi Repliche), è alquanto apodittica (“… è evidente che la scrivente …) atteso che non è affatto evidente che il confronto sia avvenuto a dimensioni reali perché l'iter argomentativo che si dispiega nell'elaborato peritale è su firme a dimensioni ingrandite. Ed ancora la risposta diventa paradossale quando si legge di necessità di “impaginamento…””.
Con il secondo motivo, ha dedotto la nullità del titolo con riferimento alla data e al luogo apposti con timbro, sostenendo “che sicuramente la data e il luogo sono stati apposti nel momento in cui in Montella il titolo è stato portato all'incasso”.
Sempre per l'appellante, l'argomentazione del Tribunale secondo cui l'assegno varrebbe come promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c. “non fa che confermare che
l'assegno de quo non è titolo di credito e che l'esecuzione non doveva essere né iniziata e né proseguita” (cfr. pag. 12 dell'impugnazione). pagina 3 di 12 In ogni caso, lo stesso non avrebbe potuto valere neppure come promessa di pagamento stante la mancanza di qualsivoglia rapporto con la società, desumibile dalla circostanza che alla data di emissione delle fatture prodotte dalla creditrice - la n. 6 dell'1.11.2012 e la n. 14 del 5/11/212 - la società non era attiva, come risulta da visura camerale in atti attestante la data di inizio di attività al 28/11/2012.
Infine, l'istante ha censurato la condanna alle spese nel procedimento di reclamo, sia per le ragioni già dette, sia perché la costituzione della società era avvenuta in via cartacea, in violazione dell'art. 16 bis DL 179/2012.
Sempre per tale motivo, per l'appellante non andava emesso il provvedimento ex art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
L'istante, che si è costituito in data 28.4.2018, ha chiesto: “1) Disporre la rinnovazione della CTU grafologica, se ritenuto necessario e accogliere l'opposizione all'esecuzione immobiliare (proc. n.12/2016 R.G.E.I.) ex art. 615 c. 2 c.p.c. proposta da Parte_1
e per l'effetto dichiarare nullo o inesistente il titolo esecutivo azionato dalla Controparte_1
(P.I.: ) con sede in Acerno alla via G. Fortunato s.n.c., in persona del legale P.IVA_1 rappresentante p.t., , assegno bancario, recante n. 0 011 067 200-01 e data 8 CP_2 maggio 2015, conto corrente n. 1285066 presso Banca della Campania attualmente Banca
Popolare dell'Emilia Romagna di € 8.000,00, con conseguente declaratoria di inefficacia del pignoramento del 9/12/2015 e con l'adozione di ogni conseguente provvedimento di legge;
2) Revocare la condanna di alle spese della fase del reclamo, in Parte_1 favore della nella misura di € 3.000,00 per compenso ed € 30,00 per esborsi Controparte_1 oltre accessori di legge, nonché il porre a carico di il pagamento Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, di cui all'Ordinanza collegiale del 12.7.2016 resa nella fase del Reclamo (proced. n. 2021/2016
R.G.)…”.
1.4 Con comparsa del 2.7.2018, si è costituita la contestando l'avverso Controparte_1 dedotto e sostenendo l'assoluta attendibilità della consulenza tecnica grafologica.
La società ha allegato la validità del titolo azionato, opponendosi alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, nonché alla rinnovazione della CTU.
Parte appellata ha chiesto l'ammissione di prova testimoniale sulle circostanze relative alla compilazione e sottoscrizione dell'assegno e ha concluso per il rigetto dell'appello e per la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria.
All'esito, acquisito il fascicolo di primo grado e mutata la composizione della Corte, stante lo scardinamento della causa da altra sezione (in data 301.2015), all'udienza del 13.3.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Il Merito
2.1 in via preliminare, va detto che, conformemente a quanto sostenuto dall'appellante, la circostanza che la procedura esecutiva sia stata chiusa non esclude l'interesse a coltivare la pagina 4 di 12 presente opposizione.
Ed infatti, in caso di sopravvenuta estinzione del processo esecutivo in pendenza di giudizi di opposizione, cessa la materia del contendere con riguardo ai giudizi di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avendo tali giudizi ad oggetto la regolarità degli atti dell'esecuzione (e, segnatamente, degli atti dello specifico processo esecutivo in atto, la cui estinzione, quindi, determina il venir meno dell'interesse delle parti all'accertamento della predetta regolarità), mentre altrettanto non avviene con riguardo ai giudizi di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., che hanno ad oggetto l'accertamento della sussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata (nell'an e nel quantum), i quali devono pertanto proseguire, sussistendo l'interesse delle parti al predetto accertamento, anche in funzione di eventuali nuove e successive procedure esecutive (Cass. civ., VI-3
8.11.2022, n. 32842)
Sempre in via preliminare va chiarito che ogni questione non oggetto di univoca impugnazione deve reputarsi coperta dal giudicato, tenuto conto delle rigide previsioni contenute nell'art 342 cpc.
2.2 Ciò posto, con il primo motivo l'appellante ha contestato la valutazione operata dal
Giudice di prime cure in merito alla consulenza tecnica d'ufficio, lamentando un errore metodologico consistente nel confronto tra firme di dimensioni diverse.
In ogni caso, ha contestato il complessivo operato del Tecnico nominato.
Il motivo non è condiviso dal Collegio.
Ed infatti, il Consulente, dopo aver riportato le firme autografe di non Parte_1 disconosciute dalla stessa (su questo punto, pure subito infra), dopo aver sottoposto la
Signora a saggio grafico ed esaminato quella apposta sul documento di identità, alle Pt_1 pagine 31 e seguenti ha analizzato la dimensione, la direzione, l'inclinazione, la continuità, la pressione, la forma e la velocità.
Il tecnico ha anche dato rilievo alle “caratteristiche particolari” del nome e del cognome
(pag. 37), per poi rendere riflessioni conclusive (pagine 40-42), condivise dal Collegio e concludere che “tutto quanto suesposto e documentato nella relazione tecnica ci permette di affermare che la firma in verifica ad apparente nome “ ” apposta Parte_1 sull'assegno n. 0011067200-01 tratto sulla Banca della Campania di € 8.000,00 in verifica dell'8/05/2015, rientra nell'ambito della variabilità della grafia analizzata della sig.ra
e pertanto deve ritenersi autografa”. Parte_1
Anche con riguardo alle contestazioni mosse, il Consulente ha avuto cura di chiarire “che proprio nel corso dell'elaborato è stato espressamente indicato se le immagini riportate nelle tavole illustrative erano o meno a dimensione reale, proprio al fine di non generare nel lettore alcun tipo di confusione. Inoltre unitamente all'invio della bozza la CTU ha trasmesso alle parti (sempre a mezzo pec) tutti gli allegati in dimensione reale. Infine è evidente che la scrivente nell'analizzare e confrontare la firma in verifica con le pagina 5 di 12 comparative ha utilizzato i documenti in originale o comunque le copie in formato reale e che eventuali modifiche dimensionali (espressamente indicate nella relazione) sono servite esclusivamente ai fini di un migliore impaginamento o per evidenziare alcune singole caratteristiche grafiche…. Sempre nel proprio contributo l'avv. Tartaglia (pagina numero
4) ha evidenziato che “in ogni caso, pur porspettando le autografe nelle loro dimensioni effettive, è più che evidente che queste, sia nella sezione orizzontale che in quella verticale, tendono ad una sensibile minore occupazione dello spazio. Non si tratta di una diversità di scarso interesse dato che le maggiori dimensioni di uno scritto o firma rispetto ad un altro ineriscono alla sensazione dello scrivente (di ogni scrivente) nella relatà rappresentata dal piano grafico su cui scrive: maggiore è la sensazione del sé, maggiori di conseguenza le ampiezze”. A tale riguardo si precisa che alla pagina numero 31 della bozza di ctu la scrivente, nel trattare il genere “dimensione”, aveva per l'appunto espressamente affermato che: “sia nella firma in verifica che nella comparativa apposta in calce alla scrittura privata del 10.01.2012 (riconosciuta come propria dalla medesima sig.ra in Pt_1 occasione dell'apertura delle operazioni peritali) la dimensione delle lettere è leggermente maggiore di quella invece presente nelle firme apposte dalla sig.ra in occasione del Pt_1 saggio grafico”; per cui la minore dimensione della maggior parte delle firme autografe
(quelle per l'appunto apposte in occasione del saggio grafico) è stata invero tenuta ampiamente in considerazione dalla consulente unitamente alle altre corrispondenze dimensionali (come ad esempio la circostanza che sia nella V (verifica) che nelle C
(comparazione) il nome “ ” tende ad allargarsi leggermente sul rigo di base e, Parte_1 sempre in entrambi i casi, le lettere “t” del cognome si prolungano verso l'alto e le lettere
“p” del nome si prolungano verso il basso e si sopraelevano) che invece l'avv. Tartaglia ha completamento omesso di considerare. In ogni caso la differenza dimensionale rilevata è ampiamente giustificabile con la normale variabilità della scrittura non essendo invero così rilevante e macroscopica da far ipotizzare, come ha erroneamente supposto la Tartaglia, una diversa personalità dell'autore …” (pag. 46).
Dunque, ad avviso del CTU, le differenze dimensionali rientravano nella normale variabilità della grafia mentre le riportate modifiche rilevabili nella relazione erano dovute esclusivamente a esigenze di impaginazione e di evidenziazione grafica, posto che il confronto era avvenuto utilizzando gli originali o copie in formato reale.
Questo Collegio condivide la valutazione operata dal Giudice di primo grado in ordine alla relazione.
La Consulente, infatti, dal confronto tra le firme in verifica e quelle in comparazione ha rilevato “la presenza di forti similitudini (se non vere e proprie corrispondenze) non solo di forma e dimensione ma soprattutto di gestualità di base, di livello grafico, di movimento, di pressione, d'inclinazione, di direzione nonché per l'identità di segni fortemente caratterizzanti” (pag. 42 della relazione). pagina 6 di 12 Questi elementi assumono rilevanza preponderante, rispetto a ogni altra contestazione, nella valutazione della genuinità della sottoscrizione.
Ancora, in maniera condivisibile, il Consulente ha evidenziato che “la circostanza che alcune delle firme apposte dalla sig.ra in occasione del saggio grafico presentino Pt_1 come dice l'avvocatessa “perfino i grovigli” o dei tremori rientra nella normale variabilità della scrittura che oltretutto, proprio in occasione di un saggio grafico, viene altamente condizionata dal fattore emotivo. Qualsiasi scrittura è infatti frutto di variabilità grafica
(cioè della capacità espressiva grafica di una determinata mano) e molte ne sono le cause, influendo sulla stessa le condizioni soggettive e oggettive, le emozioni e gli stati d'animo”.
Va aggiunto che nel verbale di apertura delle operazioni peritali del 7.6.2017, si legge che
“riconosce come propria solamente la firma posta in calce alla scrittura Parte_1 privata datata 10/01/2012 disconoscendo le altre apposte in calce alle predette fatture”.
La scrittura in esame, dunque, correttamente è stata valutata dal Tecnico.
Non solo, sul punto, ad avviso del Collegio, non è stato sollevato analitico motivo di impugnazione, non solo il documento è stato indicato quale scrittura di comparazione (cfr. comparsa di costituzione del 15.7.2016), non solo la contestazione all'udienza del 13.9.2016 si reputa eccessivamente generica (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 07/01/2025, n. 260; Cass. civ., Sez. V, 23/05/2022, n. 16476; Cass. civ., Sez. III, 21/11/2011, n. 24456), ma si è già detto del comportamento della stessa parte.
Pertanto, per tutte le riferite ragioni e tenuto conto della condivisione della relazione di
CTU, ad avviso del Collegio la relazione grafologica di parte, prodotta dall'appellante in questo grado di giudizio, non introduce elementi idonei a sovvertire le conclusioni peritali.
E la conferma dell'autenticità della sottoscrizione apposta da sul titolo Parte_1 assorbe ogni altra eccezione, compreso il rilievo che le fatture sottostanti il rapporto commerciale tra le parti, anche contestate, rechino data antecedente, seppur di poco, rispetto all'inizio formale dell'attività della società come indicato nella visura camerale agli atti.
Il primo motivo di appello, pertanto, deve essere rigettato.
2.2 Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato la decisione del Tribunale di non considerare la nullità del titolo per carenza dei requisiti essenziali, in particolare data e luogo di emissione, e che sarebbero stati apposti tramite timbro al momento dell'incasso e non dell'emissione.
Il motivo sconta diversi profili di reiezione, anche se occorre integrare la motivazione resa dal Giudice di prime cure: “in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica, diverse da quelle invocate dall'istante. Inoltre, non incorre nella violazione del principio pagina 7 di 12 della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice” (in tal senso Cass. Sez. 3, n.
20652 del 25/09/2009; Cass. civ., III, 12/03/2024, n. 6533).
Ciò posto, va detto che la Suprema Corte ha in più occasioni affermato l'articolazione bifasica dei giudizi di opposizione: la prima, di carattere necessario, introdotta da un ricorso diretto al giudice dell'esecuzione e svolta nelle forme del rito camerale conclusa da un'ordinanza - avente natura e contenuto cautelare - che decide sull'istanza di sospensione della procedura;
la seconda, meramente eventuale, svolta secondo le modalità del processo ordinario di cognizione, avente ad oggetto il merito della lite e definita con sentenza idonea al giudicato.
L'anello di congiunzione tra i due descritti segmenti è rappresentato dal termine perentorio, stabilito nella ordinanza conclusiva della prima fase, per la introduzione (o per la riassunzione) della causa di merito innanzi al giudice competente;
la cesura che così si configura è tuttavia unicamente funzionale all'attribuzione della cognizione sul merito dell'opposizione ad un giudice diverso da quello che ha trattato la fase sommaria, ma non esclude − in ragione dello stretto ed ineludibile collegamento tra le due fasi − il carattere unitario del processo di opposizione.
La ricaduta della qualificazione del giudizio di opposizione come unico, impone che i motivi (e, conseguenzialmente, le sottese argomentazioni) su cui il giudice della fase di merito è chiamato a pronunciarsi debbano essere i medesimi di quelli spiegati, con conseguente inammissibilità dei motivi ulteriormente dedotti rispetto a quelli di cui all'atto introduttivo.
Corollario della immutabilità del thema decidendum tra fase sommaria e quella di merito è che ogni motivo di opposizione diverso da quelli originariamente sottoposti al vaglio del giudice dell'esecuzione, non è utilmente spendibile, integrando una inammissibile mutatio libelli.
Ed infatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata (Cass. civ. Sez. III Ord., 22/03/2022, n. 9226).
In motivazione si legge: “… la corte territoriale ha puntualizzato che, con la loro originaria opposizione al precetto, gli S. si erano limitati unicamente a contestare una pretesa
"confusione" tra il soggetto intimante (...) e quello legittimato ad incassare le somme dovute
(…), motivo di opposizione che non solo non poteva essere interpretato come una pagina 8 di 12 contestazione della dedotta cessione dei crediti oggetto dell'intimazione in favore di quest'ultima, ma anzi presupponeva, implicitamente ma inequivocabilmente, tale cessione.
Di conseguenza, la contestazione della sussistenza di adeguata prova della suddetta cessione …oggetto del secondo motivo dell'appello, non costituendo uno dei motivi originariamente posti a base dell'opposizione, non rientrava nell'oggetto del giudizio e non poteva essere avanzato in un secondo momento, nel corso del giudizio stesso né, tanto meno, posto di ufficio a fondamento della sua decisione dal giudice dell'opposizione. Sotto questo aspetto, la decisione impugnata è del tutto conforme ai principi costantemente affermati da questa Corte, che vanno anche in questa sede confermati e ribaditi, secondo cui non sono ammesse, nelle opposizioni esecutive, domande nuove ed ulteriori rispetto a quelle avanzate con l'atto introduttivo e, del pari, deve escludersi che l'opposizione all'esecuzione possa essere accolta sulla base di motivi diversi da quelli posti alla sua base
e rilevati di ufficio dal giudice dell'opposizione stessa, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata (cfr., in motivazione, Cass., Sez. U, Sentenza n. 19889 del
23/07/2019, Rv. 654839 - 01 e Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 - 01)”.
Ancora: “In tema di esecuzione forzata, il principio per cui spetta al giudice dell'esecuzione verificare la sussistenza originaria e la permanenza del titolo esecutivo per tutto il corso del processo esecutivo deve essere coordinato, in sede di opposizione all'esecuzione, con i principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui agli artt. 99
e 112 cod. proc. civ.. Ne consegue che, allorquando nel giudizio di opposizione si controverta della illegittimità del titolo esecutivo, costituisce domanda nuova - come tale inammissibile, secondo il regime preclusivo di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, applicabile nella specie "ratione temporis" - la proposizione, nel corso del giudizio di primo grado o per la prima volta in appello, della richiesta di accertamento della carenza originaria del titolo per un motivo diverso da quello dedotto con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione” (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che, in sede di giudizio di opposizione all'esecuzione, il giudice dovesse occuparsi d'ufficio del motivo, dedotto solo in un momento successivo all'introduzione del giudizio stesso, della carenza originaria del titolo esecutivo, attinente all'asserita mancanza di prova circa l'avveramento della condizione apposta ad un contratto di mutuo fondiario, essendo stata ammessa, al momento della proposizione dell'opposizione, la validità ed efficacia del titolo e contestata soltanto la pretesa esecutiva concernente gli interessi) (Cass. civ. III,
28/07/2011, n. 16541).
Ebbene, almeno per quanto si desume dalla produzione offerta da parte appellata, nel giudizio di primo grado, con l'atto di introduttivo di opposizione, l'attrice ha fatto valere la natura apocrifa della sottoscrizione e solo in sede di reclamo ha articolato ulteriori censure.
Ai principi appena riportati segue con evidenza la reiezione del secondo motivo. pagina 9 di 12 In ogni caso, anche per completezza, il motivo si reputa comunque infondato: va detto come l'assunto dell'appellante secondo cui la data e il luogo di emissione sarebbero stati apposti tramite timbro (come effettivamente si è verificato) ma successivamente, è rimasta mera affermazione, basata su inammissibili presunzioni, prive dei requisiti richiesti dall'art. 2729 cc.
Ed infatti, la circostanza che l'assegno in esame rechi il luogo (Montella) e la data
(8.5.2008) mediante timbro non esclude che questi siano stati apposti al momento dell'emissione.
Spettava all'istante fornire prova univoca del contrario rispetto a quanto emerge dall'assegno e cioè una prova sufficiente a superare la presunzione risultante dal documento, per cui neppure si reputa necessario vagliare la prova testimoniale articolata da parte appellata (per vero, leggermente modificata nei capitoli di prova).
Alla luce di quanto fin qui detto, neppure può assumere rilevanza, ai fini voluti dall'appellante, la contestazione del richiamo operato Tribunale all'art. 1988 cc o la negazione dell'esistenza di rapporto tra le parti (ad esempio, fondata sulla circostanza che le fatture prodotte dalla società fossero state emesse quando questa non era ancora attiva, secondo quanto previsto nella visura camerale, e non risultassero annotate nei registri dell'appellante), stante, appunto, la rilevanza preponderante di quanto detto a proposito del primo motivo.
Pertanto, anche questa censura va complessivamente disattesa.
3.3 Con il terzo motivo, l'appellante ha contestato la mancata revoca della condanna alle spese della fase del reclamo, conseguenziale, a suo dire, alla fondatezza dei motivi di opposizione, riaffermando che la costituzione della nella detta fase, andava Controparte_1 dichiarata inammissibile perché avvenuta in maniera cartacea.
In via preliminare, vale richiamare il principio a tenore del quale, l'ordinanza di rigetto del reclamo cautelare non è ricorribile per cassazione, neppure in ordine alle sole spese, perché
è un provvedimento inidoneo a divenire cosa giudicata, formale e sostanziale, conservando i caratteri della provvisorietà e non decisorietà Pertanto, dopo la novella dell'art. 669 septies c.p.c. da parte della l. n. 69 del 2009, la contestazione delle spese - ove il soccombente abbia agito "ante causam" e non intenda iniziare il giudizio di merito - va effettuata in sede di opposizione al precetto ovvero all'esecuzione, se iniziata, trattandosi di giudizio a cognizione piena in cui la condanna alle spese può essere ridiscussa senza limiti, come se l'ordinanza sul reclamo fosse, sul punto, titolo esecutivo stragiudiziale;
qualora, invece, il giudizio di merito sia instaurato, resta, comunque, sempre impregiudicato il potere del giudice di rivalutare, all'esito, la pronuncia sulle spese adottata nella fase cautelare, in conseguenza della strumentalità, mantenuta dalla l. n. 80 del 2005, tra tutela cautelare e merito (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 01/03/2019, n. 6180).
Ebbene, la censura non può essere accolta, in primo luogo, in ragione del rigetto delle prime pagina 10 di 12 due.
Infatti, il rigetto dell'opposizione all'esecuzione nella fase di merito ha confermato il presupposto della soccombenza anche in quella di reclamo.
Quanto poi alla reiterata eccezione di inammissibilità della memoria difensiva della CP_1
il Collegio condivide l'impostazione del Giudice dell'impugnazione cautelare, atteso
[...] che il reclamo ha natura di atto introduttivo di un nuovo giudizio e non è espressione di mera prosecuzione.
E ciò si dice in base alle previsioni contenute nell'art. 16 bis, comma 1, D.L. n. 179/2012
(convertito in legge 221/2012), all'epoca in vigore, a norma del quale: «…a decorrere dal
30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al
Tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche…”.
Infatti, il reclamo ex 669-terdecies c.p.c. ha natura lato sensu impugnatoria in quanto consiste nella censura di un provvedimento e nella richiesta ad un giudice diverso da quello che l'ha emanato, nonché di una nuova pronuncia idonea a sostituirsi alla prima.
Conseguentemente, la memoria di costituzione nel procedimento per reclamo non può avere natura di atto endoprocessuale.
Seppure per regolare la fattispecie del reclamo ex art. 630 cpc, le Sezioni Unite della
Suprema Corte hanno evidenziato che “per effetto del reclamo, si instaura una nuova relazione parti-giudice, tale ricondurre il reclamo medesimo al novero degli atti introduttivi sottratti alla disciplina dell'obbligatorio deposito telematico.
Val quanto dire che, al momento del reclamo, il rapporto tra le parti ed il giudice chiamato
a decidere su di esso non si è ancora instaurato, atteso che lo stesso, pur rivolto al giudice dell'esecuzione, è tuttavia deciso dal collegio ai sensi dell'art. 630, comma 3 (Cass. 19 febbraio 2003, n. 2500): è solo col reclamo, dunque, che il reclamante entra per la prima volta in contatto col collegio” (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 10/03/2022, n. 7877).
La natura di autonoma impugnazione del rimedio del reclamo consente di superare l'ulteriore censura circa la violazione dell'art. 13, comma 1 quater del dpr 115/2002, tenuto conto del motivo di impugnazione (valutabile in applicazione e nei limiti di giurisdizione stabiliti da Cass. civ., Sez. VI – 1 22/02/2021, n. 4731).
3. Considerazioni conclusive e spese di lite
3.1 L'impugnazione va quindi integralmente rigettata ed a tanto segue anche la reiezione della richiesta ex art. 96 cpc avanzata da parte appellante.
3.2 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in ragione dei criteri previsti dal DM 55/14 e successive modifiche, con la decurtazione massima, tenuto conto della minima complessità della causa.
Le spese vanno distratte in favore dei difensori, così come richiesto.
Va invece rigettata la domanda di responsabilità aggravata promossa da parte appellata, non pagina 11 di 12 emergendo dagli atti il carattere temerario della lite, che va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (Cassazione civile, III, 6 giugno 2003, n. 9060).
Peraltro, la richiesta richiede pur sempre la prova incombente alla parte istante sia dell'"an", sia del "quantum debeatur" o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. civ., Sez. III, 08/06/2007,
n.13395).
Inoltre, la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 30-11-2012, n. 21570).
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza n. 143/2018 emessa in data 24/01/2018 dal Tribunale di Avellino nel procedimento
RG n. 2789/2016, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio sostenute da parte appellata, che liquida in euro 2.904,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge, con distrazione delle spese, ex art. 93 cpc, in favore dei difensori;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 19.6.2025.
Il Consigliere estensore
dott. Fabio Magistro
La Presidente
dott.ssa Assunta d'Amore pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2334/2018 - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 143/2018 emessa in data 24/01/2018 dal Tribunale di Avellino nel procedimento RG n. 2789/2016 - vertente tra
( ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Rosa Parte_1 C.F._1
Tartaglia, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Bagnoli Irpino
(AV), Via A. Moro, n. 11;
appellante
e
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avvocati Luca Feo e Maria Grazia Cerrone, elettivamente domiciliata presso lo studio dei propri difensori in Salerno, Via Renato De Martino, n. 10; appellata
Per l'appellante: come da udienza del 13.3.2025;
Per l'appellata: come da udienza del 13.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.1 Con atto di opposizione all'esecuzione datato 27.2.2016 (cfr. produzione di parte appellata), allegava: a) in data 9.12.2015 la società in forza Parte_1 Controparte_1 di assegno bancario protestato (n. 0011067200-01) dell'8 maggio 2015 e dell'importo di €
8.000,00, tratto su Banca della Campania (poi Banca Popolare dell'Emilia Romagna), asseritamente emesso da in favore della società creditrice, a seguito di Parte_1 precetto notificato in data 22.9.2015, sottoponeva a pignoramento i seguenti beni: terreno pagina 1 di 12 sito in agro del Comune di Bagnoli Irpino, identificato al NCET del Comune al fol. 21 p.lla
182; terreno sito in agro del Comune di Bagnoli Irpino ed identificato al NCET del Comune al foglio 21 p.lla 183; terreno sito in agro del Comune di Bagnoli Irpino ed identificato al
NCET del Comune al foglio 4 p.lla 174; la procedura di esecuzione immobiliare veniva iscritta al n. 12/2016 R.G.E.I. presso il Tribunale di Avellino;
b) il titolo su cui si fondava l'esecuzione non era stato mai emesso e la Signora non aveva mai avuto rapporti Pt_1 commerciali con la c) veniva eccepita la nullità e l'inesistenza del titolo, CP_1 nonché disconosciuta la sottoscrizione apposta sull'assegno.
L'istanza di sospensione veniva rigettata con ordinanza del 18/19.4.2016.
, in data 5.5.2016, proponeva reclamo (RG. 2021/2016), sostenendo non Parte_1 solo la non genuinità della sottoscrizione, ma anche la nullità del titolo per carenza dei requisiti di cui all'art. 1, n. 5 del R.D. 1736/1933.
In quella fase, in data 3.6.2016, mediante deposito cartaceo in cancelleria, si costituiva il creditore procedente, e all'udienza del 5.7.2016 eccepiva l'inammissibilità Parte_1 della costituzione, stante la mancanza di deposito telematico.
Il Tribunale, con ordinanza del 12.7.2016, riteneva ammissibile la costituzione della e rigettava il reclamo. CP_1
Nelle more la Signora introduceva il giudizio di merito (RG 2789/2016), chiedendo Pt_1
l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, la pronuncia di nullità o inesistenza del titolo esecutivo azionato e, conseguentemente, di inefficacia del pignoramento del 9.12.2015.
L'opponente disconosceva ancora una vota la sottoscrizione apposta sull'assegno, nonché qualsiasi rapporto commerciale con la società Controparte_1
Deduceva nuovamente la nullità formale dell'assegno per carenza dei requisiti essenziali e in particolare data e luogo di emissione che - a suo dire - sarebbero stati apposti tramite timbro al momento dell'incasso e non dell'emissione, in violazione dell'art. 1 n. 5 e art. 2 c. 1 del
R.D. n. 1736/1933.
Si costituiva la contestando le deduzioni dell'opponente, chiedendo il rigetto Controparte_1 della domanda e avanzando istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.
La Società sosteneva che il titolo era stato compilato di pugno da , con Parte_2
l'indicazione della data mediante un timbro/datario perpetuo e lo stesso era stato sottoscritto da , in presenza di tale . Parte_1 Persona_1
1.2 All'esito di approfondimento istruttorio volto alla verifica della sottoscrizione, il
Tribunale con la sentenza impugnata, ha rigettato l'opposizione: “ritenuto che questo
Tribunale procedeva a svolgere una perizia calligrafica, a fronte della richiesta di verificazione di sulla firma apposta da sull'assegno Controparte_1 Parte_1 contestato;
ritenuto che
la consulenza, redatta in termini chiari ed esaustivi, nonché ampiamente motivata, concludeva per l'autografia della sottoscrizione e, pertanto, per l'attribuzione pagina 2 di 12 della firma a;
Parte_1 ritenuto che, con specifico riferimento alle doglianze relative alle dimensioni oggetto delle scritture di comparazione il consulente ha spiegato di aver sempre confrontato la firma in verifica con le comparative utilizzando i documenti in originale o comunque le copie in formato reale e che “eventuali modifiche dimensionali (espressamente indicate nella relazione) sono servite esclusivamente ai fini di un migliore impaginamento o per evidenziare alcune caratteristiche grafiche” ritenuto che, come già esposto nell'ordinanza di reclamo, ogni altra deduzione di presunta irregolarità formale del titolo appare superata dalla valenza sostanziale come promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c. del titolo in questione e che l'asserzione per cui
l'opponente non avrebbe mai avuto alcun rapporto con la società opposta appare sconfessata proprio dall'accertamento dell'autografia della firma…”.
1.3 Avverso la sentenza, indicata come notificata in data 21.3.2018, con atto notificato in data 20.4.2018, ha proposto appello, articolando tre motivi di Parte_1 impugnazione.
Con il primo motivo ha dedotto che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della CTU, data la rilevanza degli elementi discordanti tra la firma in esame e quelle di comparazione.
Secondo l'appellante il Consulente avrebbe operato “il confronto tra firma in esame nelle dimensioni reali e firme di comparazione ingrandite, incorrendo in un grave errore metodologico, tanto più che nel caso di specie tutte le firme di comparazione (il saggio grafico consta di ben 108 firme) sono più piccole della firma in esame e non di poco…Errato è quindi il convincimento del Giudice circa l'aver il CTU spiegato che il confronto tra firma in verifica con le comparative è avvenuto sempre utilizzando i documenti in originale o le copie in formato reale, perché la risposta sul punto, data dal
CTU a pagina 44 della Relazione definitiva (§ 13. Trasmissione della bozza di CTU alle parti e relative osservazioni- Brevi Repliche), è alquanto apodittica (“… è evidente che la scrivente …) atteso che non è affatto evidente che il confronto sia avvenuto a dimensioni reali perché l'iter argomentativo che si dispiega nell'elaborato peritale è su firme a dimensioni ingrandite. Ed ancora la risposta diventa paradossale quando si legge di necessità di “impaginamento…””.
Con il secondo motivo, ha dedotto la nullità del titolo con riferimento alla data e al luogo apposti con timbro, sostenendo “che sicuramente la data e il luogo sono stati apposti nel momento in cui in Montella il titolo è stato portato all'incasso”.
Sempre per l'appellante, l'argomentazione del Tribunale secondo cui l'assegno varrebbe come promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c. “non fa che confermare che
l'assegno de quo non è titolo di credito e che l'esecuzione non doveva essere né iniziata e né proseguita” (cfr. pag. 12 dell'impugnazione). pagina 3 di 12 In ogni caso, lo stesso non avrebbe potuto valere neppure come promessa di pagamento stante la mancanza di qualsivoglia rapporto con la società, desumibile dalla circostanza che alla data di emissione delle fatture prodotte dalla creditrice - la n. 6 dell'1.11.2012 e la n. 14 del 5/11/212 - la società non era attiva, come risulta da visura camerale in atti attestante la data di inizio di attività al 28/11/2012.
Infine, l'istante ha censurato la condanna alle spese nel procedimento di reclamo, sia per le ragioni già dette, sia perché la costituzione della società era avvenuta in via cartacea, in violazione dell'art. 16 bis DL 179/2012.
Sempre per tale motivo, per l'appellante non andava emesso il provvedimento ex art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
L'istante, che si è costituito in data 28.4.2018, ha chiesto: “1) Disporre la rinnovazione della CTU grafologica, se ritenuto necessario e accogliere l'opposizione all'esecuzione immobiliare (proc. n.12/2016 R.G.E.I.) ex art. 615 c. 2 c.p.c. proposta da Parte_1
e per l'effetto dichiarare nullo o inesistente il titolo esecutivo azionato dalla Controparte_1
(P.I.: ) con sede in Acerno alla via G. Fortunato s.n.c., in persona del legale P.IVA_1 rappresentante p.t., , assegno bancario, recante n. 0 011 067 200-01 e data 8 CP_2 maggio 2015, conto corrente n. 1285066 presso Banca della Campania attualmente Banca
Popolare dell'Emilia Romagna di € 8.000,00, con conseguente declaratoria di inefficacia del pignoramento del 9/12/2015 e con l'adozione di ogni conseguente provvedimento di legge;
2) Revocare la condanna di alle spese della fase del reclamo, in Parte_1 favore della nella misura di € 3.000,00 per compenso ed € 30,00 per esborsi Controparte_1 oltre accessori di legge, nonché il porre a carico di il pagamento Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, di cui all'Ordinanza collegiale del 12.7.2016 resa nella fase del Reclamo (proced. n. 2021/2016
R.G.)…”.
1.4 Con comparsa del 2.7.2018, si è costituita la contestando l'avverso Controparte_1 dedotto e sostenendo l'assoluta attendibilità della consulenza tecnica grafologica.
La società ha allegato la validità del titolo azionato, opponendosi alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, nonché alla rinnovazione della CTU.
Parte appellata ha chiesto l'ammissione di prova testimoniale sulle circostanze relative alla compilazione e sottoscrizione dell'assegno e ha concluso per il rigetto dell'appello e per la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria.
All'esito, acquisito il fascicolo di primo grado e mutata la composizione della Corte, stante lo scardinamento della causa da altra sezione (in data 301.2015), all'udienza del 13.3.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Il Merito
2.1 in via preliminare, va detto che, conformemente a quanto sostenuto dall'appellante, la circostanza che la procedura esecutiva sia stata chiusa non esclude l'interesse a coltivare la pagina 4 di 12 presente opposizione.
Ed infatti, in caso di sopravvenuta estinzione del processo esecutivo in pendenza di giudizi di opposizione, cessa la materia del contendere con riguardo ai giudizi di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avendo tali giudizi ad oggetto la regolarità degli atti dell'esecuzione (e, segnatamente, degli atti dello specifico processo esecutivo in atto, la cui estinzione, quindi, determina il venir meno dell'interesse delle parti all'accertamento della predetta regolarità), mentre altrettanto non avviene con riguardo ai giudizi di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., che hanno ad oggetto l'accertamento della sussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata (nell'an e nel quantum), i quali devono pertanto proseguire, sussistendo l'interesse delle parti al predetto accertamento, anche in funzione di eventuali nuove e successive procedure esecutive (Cass. civ., VI-3
8.11.2022, n. 32842)
Sempre in via preliminare va chiarito che ogni questione non oggetto di univoca impugnazione deve reputarsi coperta dal giudicato, tenuto conto delle rigide previsioni contenute nell'art 342 cpc.
2.2 Ciò posto, con il primo motivo l'appellante ha contestato la valutazione operata dal
Giudice di prime cure in merito alla consulenza tecnica d'ufficio, lamentando un errore metodologico consistente nel confronto tra firme di dimensioni diverse.
In ogni caso, ha contestato il complessivo operato del Tecnico nominato.
Il motivo non è condiviso dal Collegio.
Ed infatti, il Consulente, dopo aver riportato le firme autografe di non Parte_1 disconosciute dalla stessa (su questo punto, pure subito infra), dopo aver sottoposto la
Signora a saggio grafico ed esaminato quella apposta sul documento di identità, alle Pt_1 pagine 31 e seguenti ha analizzato la dimensione, la direzione, l'inclinazione, la continuità, la pressione, la forma e la velocità.
Il tecnico ha anche dato rilievo alle “caratteristiche particolari” del nome e del cognome
(pag. 37), per poi rendere riflessioni conclusive (pagine 40-42), condivise dal Collegio e concludere che “tutto quanto suesposto e documentato nella relazione tecnica ci permette di affermare che la firma in verifica ad apparente nome “ ” apposta Parte_1 sull'assegno n. 0011067200-01 tratto sulla Banca della Campania di € 8.000,00 in verifica dell'8/05/2015, rientra nell'ambito della variabilità della grafia analizzata della sig.ra
e pertanto deve ritenersi autografa”. Parte_1
Anche con riguardo alle contestazioni mosse, il Consulente ha avuto cura di chiarire “che proprio nel corso dell'elaborato è stato espressamente indicato se le immagini riportate nelle tavole illustrative erano o meno a dimensione reale, proprio al fine di non generare nel lettore alcun tipo di confusione. Inoltre unitamente all'invio della bozza la CTU ha trasmesso alle parti (sempre a mezzo pec) tutti gli allegati in dimensione reale. Infine è evidente che la scrivente nell'analizzare e confrontare la firma in verifica con le pagina 5 di 12 comparative ha utilizzato i documenti in originale o comunque le copie in formato reale e che eventuali modifiche dimensionali (espressamente indicate nella relazione) sono servite esclusivamente ai fini di un migliore impaginamento o per evidenziare alcune singole caratteristiche grafiche…. Sempre nel proprio contributo l'avv. Tartaglia (pagina numero
4) ha evidenziato che “in ogni caso, pur porspettando le autografe nelle loro dimensioni effettive, è più che evidente che queste, sia nella sezione orizzontale che in quella verticale, tendono ad una sensibile minore occupazione dello spazio. Non si tratta di una diversità di scarso interesse dato che le maggiori dimensioni di uno scritto o firma rispetto ad un altro ineriscono alla sensazione dello scrivente (di ogni scrivente) nella relatà rappresentata dal piano grafico su cui scrive: maggiore è la sensazione del sé, maggiori di conseguenza le ampiezze”. A tale riguardo si precisa che alla pagina numero 31 della bozza di ctu la scrivente, nel trattare il genere “dimensione”, aveva per l'appunto espressamente affermato che: “sia nella firma in verifica che nella comparativa apposta in calce alla scrittura privata del 10.01.2012 (riconosciuta come propria dalla medesima sig.ra in Pt_1 occasione dell'apertura delle operazioni peritali) la dimensione delle lettere è leggermente maggiore di quella invece presente nelle firme apposte dalla sig.ra in occasione del Pt_1 saggio grafico”; per cui la minore dimensione della maggior parte delle firme autografe
(quelle per l'appunto apposte in occasione del saggio grafico) è stata invero tenuta ampiamente in considerazione dalla consulente unitamente alle altre corrispondenze dimensionali (come ad esempio la circostanza che sia nella V (verifica) che nelle C
(comparazione) il nome “ ” tende ad allargarsi leggermente sul rigo di base e, Parte_1 sempre in entrambi i casi, le lettere “t” del cognome si prolungano verso l'alto e le lettere
“p” del nome si prolungano verso il basso e si sopraelevano) che invece l'avv. Tartaglia ha completamento omesso di considerare. In ogni caso la differenza dimensionale rilevata è ampiamente giustificabile con la normale variabilità della scrittura non essendo invero così rilevante e macroscopica da far ipotizzare, come ha erroneamente supposto la Tartaglia, una diversa personalità dell'autore …” (pag. 46).
Dunque, ad avviso del CTU, le differenze dimensionali rientravano nella normale variabilità della grafia mentre le riportate modifiche rilevabili nella relazione erano dovute esclusivamente a esigenze di impaginazione e di evidenziazione grafica, posto che il confronto era avvenuto utilizzando gli originali o copie in formato reale.
Questo Collegio condivide la valutazione operata dal Giudice di primo grado in ordine alla relazione.
La Consulente, infatti, dal confronto tra le firme in verifica e quelle in comparazione ha rilevato “la presenza di forti similitudini (se non vere e proprie corrispondenze) non solo di forma e dimensione ma soprattutto di gestualità di base, di livello grafico, di movimento, di pressione, d'inclinazione, di direzione nonché per l'identità di segni fortemente caratterizzanti” (pag. 42 della relazione). pagina 6 di 12 Questi elementi assumono rilevanza preponderante, rispetto a ogni altra contestazione, nella valutazione della genuinità della sottoscrizione.
Ancora, in maniera condivisibile, il Consulente ha evidenziato che “la circostanza che alcune delle firme apposte dalla sig.ra in occasione del saggio grafico presentino Pt_1 come dice l'avvocatessa “perfino i grovigli” o dei tremori rientra nella normale variabilità della scrittura che oltretutto, proprio in occasione di un saggio grafico, viene altamente condizionata dal fattore emotivo. Qualsiasi scrittura è infatti frutto di variabilità grafica
(cioè della capacità espressiva grafica di una determinata mano) e molte ne sono le cause, influendo sulla stessa le condizioni soggettive e oggettive, le emozioni e gli stati d'animo”.
Va aggiunto che nel verbale di apertura delle operazioni peritali del 7.6.2017, si legge che
“riconosce come propria solamente la firma posta in calce alla scrittura Parte_1 privata datata 10/01/2012 disconoscendo le altre apposte in calce alle predette fatture”.
La scrittura in esame, dunque, correttamente è stata valutata dal Tecnico.
Non solo, sul punto, ad avviso del Collegio, non è stato sollevato analitico motivo di impugnazione, non solo il documento è stato indicato quale scrittura di comparazione (cfr. comparsa di costituzione del 15.7.2016), non solo la contestazione all'udienza del 13.9.2016 si reputa eccessivamente generica (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 07/01/2025, n. 260; Cass. civ., Sez. V, 23/05/2022, n. 16476; Cass. civ., Sez. III, 21/11/2011, n. 24456), ma si è già detto del comportamento della stessa parte.
Pertanto, per tutte le riferite ragioni e tenuto conto della condivisione della relazione di
CTU, ad avviso del Collegio la relazione grafologica di parte, prodotta dall'appellante in questo grado di giudizio, non introduce elementi idonei a sovvertire le conclusioni peritali.
E la conferma dell'autenticità della sottoscrizione apposta da sul titolo Parte_1 assorbe ogni altra eccezione, compreso il rilievo che le fatture sottostanti il rapporto commerciale tra le parti, anche contestate, rechino data antecedente, seppur di poco, rispetto all'inizio formale dell'attività della società come indicato nella visura camerale agli atti.
Il primo motivo di appello, pertanto, deve essere rigettato.
2.2 Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato la decisione del Tribunale di non considerare la nullità del titolo per carenza dei requisiti essenziali, in particolare data e luogo di emissione, e che sarebbero stati apposti tramite timbro al momento dell'incasso e non dell'emissione.
Il motivo sconta diversi profili di reiezione, anche se occorre integrare la motivazione resa dal Giudice di prime cure: “in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica, diverse da quelle invocate dall'istante. Inoltre, non incorre nella violazione del principio pagina 7 di 12 della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice” (in tal senso Cass. Sez. 3, n.
20652 del 25/09/2009; Cass. civ., III, 12/03/2024, n. 6533).
Ciò posto, va detto che la Suprema Corte ha in più occasioni affermato l'articolazione bifasica dei giudizi di opposizione: la prima, di carattere necessario, introdotta da un ricorso diretto al giudice dell'esecuzione e svolta nelle forme del rito camerale conclusa da un'ordinanza - avente natura e contenuto cautelare - che decide sull'istanza di sospensione della procedura;
la seconda, meramente eventuale, svolta secondo le modalità del processo ordinario di cognizione, avente ad oggetto il merito della lite e definita con sentenza idonea al giudicato.
L'anello di congiunzione tra i due descritti segmenti è rappresentato dal termine perentorio, stabilito nella ordinanza conclusiva della prima fase, per la introduzione (o per la riassunzione) della causa di merito innanzi al giudice competente;
la cesura che così si configura è tuttavia unicamente funzionale all'attribuzione della cognizione sul merito dell'opposizione ad un giudice diverso da quello che ha trattato la fase sommaria, ma non esclude − in ragione dello stretto ed ineludibile collegamento tra le due fasi − il carattere unitario del processo di opposizione.
La ricaduta della qualificazione del giudizio di opposizione come unico, impone che i motivi (e, conseguenzialmente, le sottese argomentazioni) su cui il giudice della fase di merito è chiamato a pronunciarsi debbano essere i medesimi di quelli spiegati, con conseguente inammissibilità dei motivi ulteriormente dedotti rispetto a quelli di cui all'atto introduttivo.
Corollario della immutabilità del thema decidendum tra fase sommaria e quella di merito è che ogni motivo di opposizione diverso da quelli originariamente sottoposti al vaglio del giudice dell'esecuzione, non è utilmente spendibile, integrando una inammissibile mutatio libelli.
Ed infatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata (Cass. civ. Sez. III Ord., 22/03/2022, n. 9226).
In motivazione si legge: “… la corte territoriale ha puntualizzato che, con la loro originaria opposizione al precetto, gli S. si erano limitati unicamente a contestare una pretesa
"confusione" tra il soggetto intimante (...) e quello legittimato ad incassare le somme dovute
(…), motivo di opposizione che non solo non poteva essere interpretato come una pagina 8 di 12 contestazione della dedotta cessione dei crediti oggetto dell'intimazione in favore di quest'ultima, ma anzi presupponeva, implicitamente ma inequivocabilmente, tale cessione.
Di conseguenza, la contestazione della sussistenza di adeguata prova della suddetta cessione …oggetto del secondo motivo dell'appello, non costituendo uno dei motivi originariamente posti a base dell'opposizione, non rientrava nell'oggetto del giudizio e non poteva essere avanzato in un secondo momento, nel corso del giudizio stesso né, tanto meno, posto di ufficio a fondamento della sua decisione dal giudice dell'opposizione. Sotto questo aspetto, la decisione impugnata è del tutto conforme ai principi costantemente affermati da questa Corte, che vanno anche in questa sede confermati e ribaditi, secondo cui non sono ammesse, nelle opposizioni esecutive, domande nuove ed ulteriori rispetto a quelle avanzate con l'atto introduttivo e, del pari, deve escludersi che l'opposizione all'esecuzione possa essere accolta sulla base di motivi diversi da quelli posti alla sua base
e rilevati di ufficio dal giudice dell'opposizione stessa, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata (cfr., in motivazione, Cass., Sez. U, Sentenza n. 19889 del
23/07/2019, Rv. 654839 - 01 e Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 - 01)”.
Ancora: “In tema di esecuzione forzata, il principio per cui spetta al giudice dell'esecuzione verificare la sussistenza originaria e la permanenza del titolo esecutivo per tutto il corso del processo esecutivo deve essere coordinato, in sede di opposizione all'esecuzione, con i principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui agli artt. 99
e 112 cod. proc. civ.. Ne consegue che, allorquando nel giudizio di opposizione si controverta della illegittimità del titolo esecutivo, costituisce domanda nuova - come tale inammissibile, secondo il regime preclusivo di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, applicabile nella specie "ratione temporis" - la proposizione, nel corso del giudizio di primo grado o per la prima volta in appello, della richiesta di accertamento della carenza originaria del titolo per un motivo diverso da quello dedotto con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione” (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che, in sede di giudizio di opposizione all'esecuzione, il giudice dovesse occuparsi d'ufficio del motivo, dedotto solo in un momento successivo all'introduzione del giudizio stesso, della carenza originaria del titolo esecutivo, attinente all'asserita mancanza di prova circa l'avveramento della condizione apposta ad un contratto di mutuo fondiario, essendo stata ammessa, al momento della proposizione dell'opposizione, la validità ed efficacia del titolo e contestata soltanto la pretesa esecutiva concernente gli interessi) (Cass. civ. III,
28/07/2011, n. 16541).
Ebbene, almeno per quanto si desume dalla produzione offerta da parte appellata, nel giudizio di primo grado, con l'atto di introduttivo di opposizione, l'attrice ha fatto valere la natura apocrifa della sottoscrizione e solo in sede di reclamo ha articolato ulteriori censure.
Ai principi appena riportati segue con evidenza la reiezione del secondo motivo. pagina 9 di 12 In ogni caso, anche per completezza, il motivo si reputa comunque infondato: va detto come l'assunto dell'appellante secondo cui la data e il luogo di emissione sarebbero stati apposti tramite timbro (come effettivamente si è verificato) ma successivamente, è rimasta mera affermazione, basata su inammissibili presunzioni, prive dei requisiti richiesti dall'art. 2729 cc.
Ed infatti, la circostanza che l'assegno in esame rechi il luogo (Montella) e la data
(8.5.2008) mediante timbro non esclude che questi siano stati apposti al momento dell'emissione.
Spettava all'istante fornire prova univoca del contrario rispetto a quanto emerge dall'assegno e cioè una prova sufficiente a superare la presunzione risultante dal documento, per cui neppure si reputa necessario vagliare la prova testimoniale articolata da parte appellata (per vero, leggermente modificata nei capitoli di prova).
Alla luce di quanto fin qui detto, neppure può assumere rilevanza, ai fini voluti dall'appellante, la contestazione del richiamo operato Tribunale all'art. 1988 cc o la negazione dell'esistenza di rapporto tra le parti (ad esempio, fondata sulla circostanza che le fatture prodotte dalla società fossero state emesse quando questa non era ancora attiva, secondo quanto previsto nella visura camerale, e non risultassero annotate nei registri dell'appellante), stante, appunto, la rilevanza preponderante di quanto detto a proposito del primo motivo.
Pertanto, anche questa censura va complessivamente disattesa.
3.3 Con il terzo motivo, l'appellante ha contestato la mancata revoca della condanna alle spese della fase del reclamo, conseguenziale, a suo dire, alla fondatezza dei motivi di opposizione, riaffermando che la costituzione della nella detta fase, andava Controparte_1 dichiarata inammissibile perché avvenuta in maniera cartacea.
In via preliminare, vale richiamare il principio a tenore del quale, l'ordinanza di rigetto del reclamo cautelare non è ricorribile per cassazione, neppure in ordine alle sole spese, perché
è un provvedimento inidoneo a divenire cosa giudicata, formale e sostanziale, conservando i caratteri della provvisorietà e non decisorietà Pertanto, dopo la novella dell'art. 669 septies c.p.c. da parte della l. n. 69 del 2009, la contestazione delle spese - ove il soccombente abbia agito "ante causam" e non intenda iniziare il giudizio di merito - va effettuata in sede di opposizione al precetto ovvero all'esecuzione, se iniziata, trattandosi di giudizio a cognizione piena in cui la condanna alle spese può essere ridiscussa senza limiti, come se l'ordinanza sul reclamo fosse, sul punto, titolo esecutivo stragiudiziale;
qualora, invece, il giudizio di merito sia instaurato, resta, comunque, sempre impregiudicato il potere del giudice di rivalutare, all'esito, la pronuncia sulle spese adottata nella fase cautelare, in conseguenza della strumentalità, mantenuta dalla l. n. 80 del 2005, tra tutela cautelare e merito (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 01/03/2019, n. 6180).
Ebbene, la censura non può essere accolta, in primo luogo, in ragione del rigetto delle prime pagina 10 di 12 due.
Infatti, il rigetto dell'opposizione all'esecuzione nella fase di merito ha confermato il presupposto della soccombenza anche in quella di reclamo.
Quanto poi alla reiterata eccezione di inammissibilità della memoria difensiva della CP_1
il Collegio condivide l'impostazione del Giudice dell'impugnazione cautelare, atteso
[...] che il reclamo ha natura di atto introduttivo di un nuovo giudizio e non è espressione di mera prosecuzione.
E ciò si dice in base alle previsioni contenute nell'art. 16 bis, comma 1, D.L. n. 179/2012
(convertito in legge 221/2012), all'epoca in vigore, a norma del quale: «…a decorrere dal
30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al
Tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche…”.
Infatti, il reclamo ex 669-terdecies c.p.c. ha natura lato sensu impugnatoria in quanto consiste nella censura di un provvedimento e nella richiesta ad un giudice diverso da quello che l'ha emanato, nonché di una nuova pronuncia idonea a sostituirsi alla prima.
Conseguentemente, la memoria di costituzione nel procedimento per reclamo non può avere natura di atto endoprocessuale.
Seppure per regolare la fattispecie del reclamo ex art. 630 cpc, le Sezioni Unite della
Suprema Corte hanno evidenziato che “per effetto del reclamo, si instaura una nuova relazione parti-giudice, tale ricondurre il reclamo medesimo al novero degli atti introduttivi sottratti alla disciplina dell'obbligatorio deposito telematico.
Val quanto dire che, al momento del reclamo, il rapporto tra le parti ed il giudice chiamato
a decidere su di esso non si è ancora instaurato, atteso che lo stesso, pur rivolto al giudice dell'esecuzione, è tuttavia deciso dal collegio ai sensi dell'art. 630, comma 3 (Cass. 19 febbraio 2003, n. 2500): è solo col reclamo, dunque, che il reclamante entra per la prima volta in contatto col collegio” (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 10/03/2022, n. 7877).
La natura di autonoma impugnazione del rimedio del reclamo consente di superare l'ulteriore censura circa la violazione dell'art. 13, comma 1 quater del dpr 115/2002, tenuto conto del motivo di impugnazione (valutabile in applicazione e nei limiti di giurisdizione stabiliti da Cass. civ., Sez. VI – 1 22/02/2021, n. 4731).
3. Considerazioni conclusive e spese di lite
3.1 L'impugnazione va quindi integralmente rigettata ed a tanto segue anche la reiezione della richiesta ex art. 96 cpc avanzata da parte appellante.
3.2 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in ragione dei criteri previsti dal DM 55/14 e successive modifiche, con la decurtazione massima, tenuto conto della minima complessità della causa.
Le spese vanno distratte in favore dei difensori, così come richiesto.
Va invece rigettata la domanda di responsabilità aggravata promossa da parte appellata, non pagina 11 di 12 emergendo dagli atti il carattere temerario della lite, che va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (Cassazione civile, III, 6 giugno 2003, n. 9060).
Peraltro, la richiesta richiede pur sempre la prova incombente alla parte istante sia dell'"an", sia del "quantum debeatur" o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. civ., Sez. III, 08/06/2007,
n.13395).
Inoltre, la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 30-11-2012, n. 21570).
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza n. 143/2018 emessa in data 24/01/2018 dal Tribunale di Avellino nel procedimento
RG n. 2789/2016, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio sostenute da parte appellata, che liquida in euro 2.904,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge, con distrazione delle spese, ex art. 93 cpc, in favore dei difensori;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 19.6.2025.
Il Consigliere estensore
dott. Fabio Magistro
La Presidente
dott.ssa Assunta d'Amore pagina 12 di 12