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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/05/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Comunicazione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha di iscrizione ipotecaria pronunciato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 4797/24 R.G. Affari Registro Generale
Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 N. 4797/24 ter cpc nel termine fissato del giorno 20.05.2025, avente ad oggetto:
“Comunicazione di iscrizione ipotecaria”;
[...]
Controparte_1 e vertente
tra
[...]
in persona del legale rappr. p.t., rappresentato e Parte_1 Controparte_1
P.IVA_ n. R.B. Prev. difeso dall'avv. L. Montera del Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno, Via A. Diaz, n. 12; Discusso nel termine del 20.05.2025
Ricorrente con scambio di note scritte e ex art. 127 ter cpc
, in persona Controparte_2
del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V. Bevilacqua in
Deposito minuta virtù di procura generale in data 22.03.2024 per notar di Per_1
_________________
Roma, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura
Distrettuale in Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38;
Pubblicazione in data
Resistente
__________________
Giudizio n. 4797/24 c/o + 1 pag. 1 Pt_2 Parte_1 CP_3
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_4
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. G. Bevilacqua del Foro di Napoli in virtù di procura allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli, Via D. De
Dominicis, n. 14;
Resistente
§§§
Nel termine fissato del giorno 20.05.2025, le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 21.09.2024, la società Parte_1
adiva il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed impugnava la
[...]
comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 100 2019 1460000067001, notificata a mezzo pec dall' , relativamente a Controparte_4
n. 1 cartella di pagamento e a n. 28 avvisi di addebito per contributi previdenziali non versati, e ne chiedeva l'annullamento, con condanna dei resistenti al rimborso delle spese di lite, eccependo: 1) l'omessa notifica degli atti prodromici;
2) l'intervenuta decadenza del credito;
3)
l'omessa notifica della comunicazione preventiva.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituivano in giudizio i resistenti, i quali impugnavano l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Giudizio n. 4797/24 R.G. c/o + 1 pag. 2 Parte_1 CP_3 Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 20.05.2025 le parti costituite hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto dalla società è infondato e, Parte_1
pertanto, va rigettato.
Innanzitutto è destituita di fondamento l'eccezione di omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77 del Dpr. n. 602/1973. Invero, tale comunicazione preventiva risulta ritualmente notificata alla società ricorrente, a mezzo pec, in data
12.03.2019, come si evince dalla documentazione allegata dalla resistente (cfr. fascicolo della resistente . CP_4 CP_4
Egualmente è infondata l'eccezione di omessa notifica degli atti prodromici. Invero, tali atti prodromici alla comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata sono stati regolarmente notificati: la cartella di pagamento e gli avvisi di addebito risultano notificati, a mezzo pec o raccomandata a/r, dal 2013 al 2024, come comprovato dalla documentazione allegata dalle parti resistenti, non oggetto di specifiche contestazioni da parte della società ricorrente nemmeno nelle note scritte in data 06.05.2025 (cfr. all. n. 4 del fascicolo telematico della resistente e cartella zip allegata al fascicolo telematico del resistente . CP_4 CP_2
In proposito, si ritiene di dare continuità all'indirizzo espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di prova documentale, 1'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, la quale consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria,
Giudizio n. 4797/24 R.G. c/o + 1 pag. 3 Parte_1 CP_3 contestazioni generiche o onnicomprensive (cfr. Cass. n. 28096/09; Cass.
n. 14416/13). Peraltro, va esclusa in generale, ai fini del disconoscimento della genuinità delle fotocopie delle relazioni di notificazione delle cartelle di pagamento prodotte dall , l'efficacia Controparte_5
di una contestazione formulata dalla parte ricorrente, come nel caso di specie, in maniera vaga e generica, trattandosi di dichiarazione inidonea a concretizzare un reale disconoscimento di conformità delle fotocopie agli originali.
Inoltre, non va trascurata la circostanza che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, di cui all'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 1,
n. 2), cod. proc. civ., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, viceversa la contestazione ai sensi dell'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. n. 2419/06; Cass. n.
11269/04; Cass. n. 9439/10).
Pertanto, nella fattispecie in esame, alla stregua della valutazione comparativa del tenore delle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento prodotte in giudizio dai resistenti si può fondatamente ritenere che la parte resistente abbia fornito idonea prova della notificazione dell'avviso in oggetto.
Inoltre, è appena il caso di evidenziare che l'onere probatorio incombente sulla parte opposta concerne esclusivamente l'attività di notificazione dell'atto impositivo;
pertanto, dimostrata la regolarità delle notificazioni, risulta affatto preclusa la deduzione di vizi propri dell'atto impositivo, che avrebbero dovuto essere fatti valere tempestivamente impugnando quest'ultimo; correlativamente, non sussiste alcun onere probatorio dell'Agente o dell'Ente impositore avente ad oggetto l'esibizione in giudizio della copia delle cartelle nel loro contenuto integrale, nemmeno
Giudizio n. 4797/24 R.G. c/o + 1 pag. 4 Parte_1 CP_3 ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, che ne prevede la conservazione in alternativa alla "matrice" (la quale è l'unico documento che resta nella disponibilità dell'Agente nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie ovvero, comunque, con messo notificatore anziché con raccomandata con avviso di ricevimento (cfr. Cass., Sez. III, sentenza n. 10326 in data
13.05.2014).
Infine, è infondata l'eccezione di prescrizione del credito contributivo sollevata dalla parte ricorrente. Invero, in proposito, come già detto, la cartella di pagamento e gli avvisi di addebito risultano notificati, a mezzo pec o raccomandata a/r, dal 2013 al 2024, come comprovato dalla documentazione allegata dalle parti resistenti, non oggetto di specifiche contestazioni da parte della società ricorrente nemmeno nelle note scritte in data 06.05.2025 (cfr. all. n. 4 del fascicolo telematico della resistente e cartella zip allegata al fascicolo CP_4
telematico del resistente . CP_2
Successivamente sono stati notificati, a mezzo pec, alla società ricorrente ben 3 atti interruttivi della prescrizione, in particolare il PPT notificato in data 02.10.2017, il PPT notificato in data 10.07.2018 e il PPT notificato in data 22.05.2024 (cfr. all. n. 5 del fascicolo telematico della resistente
. CP_4
Di conseguenza, non risulta decorso, nel caso in esame, in riferimento al credito portato dal suddetto atto impositivo, il termine di prescrizione quinquennale applicabile alla fattispecie, così come stabilito di recente dalla Suprema Corte (cfr., tra le altre, Cass.
1799/2016).
D'altra parte, se l'odierna parte ricorrente non ha provveduto ad impugnare i precedenti atti notificati (cartella di pagamento, avvisi di addebito, intimazioni di pagamento, comunicazioni preventive, pignoramenti), in questa sede alla stessa è oramai definitivamente preclusa l'impugnazione dei successivi atti notificati dalla società di
Giudizio n. 4797/24 R.G. c/o + 1 pag. 5 Parte_1 CP_3 riscossione, in particolare nel caso in cui (come nel caso in esame) vengano addotte eccezioni non afferenti l'atto impugnato in sé (vizi di forma, ecc.), ma eccezioni (quale l'intervenuta prescrizione del credito,
l'omessa notifica degli atti prodromici ovvero inerenti il merito della controversia, ecc.) che il contribuente ben avrebbe potuto (e dovuto) sollevare nei confronti degli atti precedentemente ricevuti (tra le altre,
Cass. n. 3231/2005).
Inoltre, nel caso in esame va tenuto in conto che i termini prescrizionali sono stati interrotti con vari interventi legislativi.
Innanzitutto l'art. 1, comma 623, della legge n. 147/2013 (legge stabilità
2014) ha previsto la sospensione della riscossione dal giorno 01.01.2014 al giorno 30.06.2014, con contestuale sospensione del termine di prescrizione per detto periodo di tempo.
Inoltre, va richiamata la disciplina emergenziale per l'epidemia Covid-
19. Infatti, l'art. 68 del D.L. n. 18/2020 ha sancito che: “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3- bis a 3-sexies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Giudizio n. 4797/24 R.G. c/o + 1 pag. 6 Parte_1 CP_3 2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio
2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio
2020”.
Altresì il comma 4-bis, lett. b) del citato articolo 68 ha disciplinato i termini di decadenza e di prescrizione aventi originaria scadenza nel
2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle e ha stabilito: “
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis, sono prorogati di dodici mesi: a)
…………………; b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento.
Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Tali disposizioni, poi, vanno coordinate con le disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, così come richiamato dallo stesso art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020. Il suddetto art. 12 dispone che: “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei
Giudizio n. 4797/24 R.G. c/o + 1 pag. 7 Parte_1 CP_3 termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione….”.
Di conseguenza, nel periodo intercorrente tra il giorno 08.03.2020
(ovvero il giorno 21.02.2020 per i soggetti indicati al comma 2 bis dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020) e il giorno 28.02.2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, quindi, le attività di recupero, anche coattivo, relativi, tra l'altro, a carichi affidati agli Agenti della riscossione derivanti dagli avvisi esecutivi dell' , Controparte_4
dell e dell' e dagli atti Controparte_6 CP_2
esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019, ovvero da in scadenza nello stesso periodo o già scaduti. Parte_3
Per quanto riguarda, poi, il decorso del termine di prescrizione, la suddetta sospensione si coordina con il più generale principio sancito dall'art. 2935 c.c., in forza del quale il decorso della prescrizione è condizionato dalla possibilità di far valere il diritto di cui trattasi (cfr.
Cass. 2387/2004; Cass. 7645/1994).
In conclusione, quindi, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della società ricorrente al rimborso delle stesse in favore dei resistenti, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla società
Giudizio n. 4797/24 R.G. c/o + 1 pag. 8 Parte_1 CP_3 nei confronti dell' e dell Parte_1 CP_2 Controparte_4
, con ricorso depositato in data 21.09.2024 e ritualmente
[...]
notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna la società ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti delle spese di lite, che vengono liquidate, per ciascuna di esse parti resistenti, in euro 7.250,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali 15%.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 4797/24 R.G. c/o + 1 pag. 9 Parte_1 CP_3