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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 02/12/2024, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
V.G. n. 1557/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1557/2024, in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
CARPIGNANO IRENE
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. CARPIGNANO IRENE
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] Voglia l'Onorevole Tribunale di Alessandria disciplinare le modalità di affidamento della figlia minore, i rapporti con ciascun genitore e i correlati obblighi di mantenimento sulla base di quanto sotto precisato:
1- la figlia minore sarà affidata alle cure di entrambi i genitori – Per_1 affidamento condiviso – con residenza prevalente e anagrafica presso la madre;
2- il signor , CP_1
compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della bambina nonché le proprie esigenze di lavoro, potrà vedere la figlia a week-end alterni, dal venerdì ore 19:00 alla domenica ore 19:00, oltre che una/due volte a settimana da concordarsi preventivamente con la madre nel rispetto degli impegni della figlia;
3- per quanto attiene le vacanze natalizie trascorrerà alternativamente Per_1
il periodo che va dal 24/12 al 31/12 e dal 31/12 al 6/1 con l'uno e con l'altro genitore: Natale 2024 con la madre;
si precisa che il genitore che trascorrerà con il secondo periodo, avrà diritto Per_1
a vedere e tenere con sé la figlia minore o la Vigilia di Natale o il Giorno di Natale.
4- per quanto attiene alle vacanze pasquali, dall'inizio del congedo scolastico sino al giorno di Pasqua con un genitore e dal Lunedì dell'Angelo al termine del congedo scolastico con l'altro genitore, ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il relativo periodo collegato;
5- per quanto attiene alle festività che cadono nel week end, la bambina le trascorrerà con il genitore di spettanza;
i giorni di festività che cadranno in settimana ed i compleanni verranno concordati di volta in volta fra i genitori;
festa della mamma con la mamma, festa del papa con il papà;
6- per quanto attiene alle vacanze estive, la figlia trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive, da concordarsi preventivamente tra i genitori in ordine al periodo ed alla destinazione entro il 30/04 di ogni anno;
la prima settimana di settembre antecedente all'inizio di scuola, la trascorrerà con la madre;
7- nei mesi di giugno e luglio frequenterà il centro estivo ed il costo sarà ripartito al 50% tra i Per_1
genitori;
8- si rimanda al piano genitoriale allegato per quanto concerne l'istruzione, vacanze, sport, attività extrascolastiche, comunicazione con la figlia e comunicazione con i genitori nonché per quanto attiene alla cura della minore;
9- il signor verserà mensilmente entro il 5 di ogni CP_1
mese mediante bonifico bancario la somma di euro 400,00 a titolo di mantenimento oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute, individuate come da Protocollo del Tribunale di
Alessandria; 10- l'assegno unico verrà percepito interamente dalla signora 11- il signor Pt_1
si impegna a far pervenire ogni anno alla Manente la documentazione necessaria ai fini CP_1
ISEE”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 11 luglio 2024, le parti hanno chiesto la regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli, rappresentando di aver intrattenuto una relazione more uxorio a decorrere dall'anno
2016. Dall'unione nasceva la figlia in Asti (AT), in data 17 dicembre 2019. Per_1
I ricorrenti esponevano di aver stabilito la residenza famigliare in NA (AT), Via Roma n.
17, presso un immobile di proprietà della signora e che, a causa di contrasti e divergenze Pt_1
insanabili, le parti ponevano fine al rapporto di convivenza ed il signor si trasferiva ad Asti a CP_1 far data dal settembre 2023; pertanto i ricorrenti pervenivano alla decisione di regolare i loro rapporti nell'interesse della figlia minore alle condizioni in epigrafe indicate. Le condizioni previste dalle parti appaiono nell'interesse della figlia minore, pertanto possono venire recepite.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa:
affida la figlia minore alle cure di entrambi i genitori con residenza prevalente e anagrafica Per_1
presso la madre;
dispone che il signor , compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della bambina CP_1
nonché le proprie esigenze di lavoro, possa vedere la figlia a week-end alterni, dal venerdì ore
19:00 alla domenica ore 19:00, oltre che una/due volte a settimana da concordarsi preventivamente con la madre nel rispetto degli impegni della figlia;
dispone che, per quanto attiene le vacanze natalizie, trascorrerà alternativamente il periodo Per_1 che va dal 24/12 al 31/12 e dal 31/12 al 6/1 con l'uno e con l'altro genitore: Natale 2024 con la madre;
si precisa che il genitore che trascorrerà con il secondo periodo, avrà diritto a Per_1
vedere e tenere con sé la figlia minore o la Vigilia di Natale o il Giorno di Natale;
per quanto attiene alle vacanze pasquali, dall'inizio del congedo scolastico sino al giorno di Pasqua con un genitore e dal Lunedì dell'Angelo al termine del congedo scolastico con l'altro genitore, ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il relativo periodo collegato;
per quanto attiene alle festività che cadono nel week end, la bambina le trascorrerà con il genitore di spettanza;
i giorni di festività che cadranno in settimana ed i compleanni verranno concordati di volta in volta fra i genitori;
festa della mamma con la mamma, festa del papa con il papà; per quanto attiene alle vacanze estive, la figlia trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive, da concordarsi preventivamente tra i genitori in ordine al periodo ed alla destinazione entro il 30/04 di ogni anno;
la prima settimana di settembre antecedente all'inizio di scuola, la trascorrerà con la madre;
nei mesi di giugno e luglio frequenterà il centro estivo ed il costo sarà ripartito Per_1
al 50% tra i genitori;
dà atto che si rimanderà al piano genitoriale allegato per quanto concerne l'istruzione, vacanze, sport, attività extrascolastiche, comunicazione con la figlia e comunicazione con i genitori nonché per quanto attiene alla cura della minore;
dispone che il signor versi mensilmente a entro il 5 di ogni mese mediante CP_1 Parte_1 bonifico bancario la somma di € 400,00 a titolo di mantenimento della figlia minore oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute, individuate e regolate come da Protocollo del Tribunale di Alessandria;
prende atto che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla signora Pt_1
prende atto che il signor si impegnerà a far pervenire ogni anno alla Sig.ra la CP_1 Pt_1
documentazione necessaria ai fini ISEE.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 13 novembre 2024
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Giuseppe Bersani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1557/2024, in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
CARPIGNANO IRENE
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. CARPIGNANO IRENE
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] Voglia l'Onorevole Tribunale di Alessandria disciplinare le modalità di affidamento della figlia minore, i rapporti con ciascun genitore e i correlati obblighi di mantenimento sulla base di quanto sotto precisato:
1- la figlia minore sarà affidata alle cure di entrambi i genitori – Per_1 affidamento condiviso – con residenza prevalente e anagrafica presso la madre;
2- il signor , CP_1
compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della bambina nonché le proprie esigenze di lavoro, potrà vedere la figlia a week-end alterni, dal venerdì ore 19:00 alla domenica ore 19:00, oltre che una/due volte a settimana da concordarsi preventivamente con la madre nel rispetto degli impegni della figlia;
3- per quanto attiene le vacanze natalizie trascorrerà alternativamente Per_1
il periodo che va dal 24/12 al 31/12 e dal 31/12 al 6/1 con l'uno e con l'altro genitore: Natale 2024 con la madre;
si precisa che il genitore che trascorrerà con il secondo periodo, avrà diritto Per_1
a vedere e tenere con sé la figlia minore o la Vigilia di Natale o il Giorno di Natale.
4- per quanto attiene alle vacanze pasquali, dall'inizio del congedo scolastico sino al giorno di Pasqua con un genitore e dal Lunedì dell'Angelo al termine del congedo scolastico con l'altro genitore, ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il relativo periodo collegato;
5- per quanto attiene alle festività che cadono nel week end, la bambina le trascorrerà con il genitore di spettanza;
i giorni di festività che cadranno in settimana ed i compleanni verranno concordati di volta in volta fra i genitori;
festa della mamma con la mamma, festa del papa con il papà;
6- per quanto attiene alle vacanze estive, la figlia trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive, da concordarsi preventivamente tra i genitori in ordine al periodo ed alla destinazione entro il 30/04 di ogni anno;
la prima settimana di settembre antecedente all'inizio di scuola, la trascorrerà con la madre;
7- nei mesi di giugno e luglio frequenterà il centro estivo ed il costo sarà ripartito al 50% tra i Per_1
genitori;
8- si rimanda al piano genitoriale allegato per quanto concerne l'istruzione, vacanze, sport, attività extrascolastiche, comunicazione con la figlia e comunicazione con i genitori nonché per quanto attiene alla cura della minore;
9- il signor verserà mensilmente entro il 5 di ogni CP_1
mese mediante bonifico bancario la somma di euro 400,00 a titolo di mantenimento oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute, individuate come da Protocollo del Tribunale di
Alessandria; 10- l'assegno unico verrà percepito interamente dalla signora 11- il signor Pt_1
si impegna a far pervenire ogni anno alla Manente la documentazione necessaria ai fini CP_1
ISEE”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 11 luglio 2024, le parti hanno chiesto la regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli, rappresentando di aver intrattenuto una relazione more uxorio a decorrere dall'anno
2016. Dall'unione nasceva la figlia in Asti (AT), in data 17 dicembre 2019. Per_1
I ricorrenti esponevano di aver stabilito la residenza famigliare in NA (AT), Via Roma n.
17, presso un immobile di proprietà della signora e che, a causa di contrasti e divergenze Pt_1
insanabili, le parti ponevano fine al rapporto di convivenza ed il signor si trasferiva ad Asti a CP_1 far data dal settembre 2023; pertanto i ricorrenti pervenivano alla decisione di regolare i loro rapporti nell'interesse della figlia minore alle condizioni in epigrafe indicate. Le condizioni previste dalle parti appaiono nell'interesse della figlia minore, pertanto possono venire recepite.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa:
affida la figlia minore alle cure di entrambi i genitori con residenza prevalente e anagrafica Per_1
presso la madre;
dispone che il signor , compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della bambina CP_1
nonché le proprie esigenze di lavoro, possa vedere la figlia a week-end alterni, dal venerdì ore
19:00 alla domenica ore 19:00, oltre che una/due volte a settimana da concordarsi preventivamente con la madre nel rispetto degli impegni della figlia;
dispone che, per quanto attiene le vacanze natalizie, trascorrerà alternativamente il periodo Per_1 che va dal 24/12 al 31/12 e dal 31/12 al 6/1 con l'uno e con l'altro genitore: Natale 2024 con la madre;
si precisa che il genitore che trascorrerà con il secondo periodo, avrà diritto a Per_1
vedere e tenere con sé la figlia minore o la Vigilia di Natale o il Giorno di Natale;
per quanto attiene alle vacanze pasquali, dall'inizio del congedo scolastico sino al giorno di Pasqua con un genitore e dal Lunedì dell'Angelo al termine del congedo scolastico con l'altro genitore, ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il relativo periodo collegato;
per quanto attiene alle festività che cadono nel week end, la bambina le trascorrerà con il genitore di spettanza;
i giorni di festività che cadranno in settimana ed i compleanni verranno concordati di volta in volta fra i genitori;
festa della mamma con la mamma, festa del papa con il papà; per quanto attiene alle vacanze estive, la figlia trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive, da concordarsi preventivamente tra i genitori in ordine al periodo ed alla destinazione entro il 30/04 di ogni anno;
la prima settimana di settembre antecedente all'inizio di scuola, la trascorrerà con la madre;
nei mesi di giugno e luglio frequenterà il centro estivo ed il costo sarà ripartito Per_1
al 50% tra i genitori;
dà atto che si rimanderà al piano genitoriale allegato per quanto concerne l'istruzione, vacanze, sport, attività extrascolastiche, comunicazione con la figlia e comunicazione con i genitori nonché per quanto attiene alla cura della minore;
dispone che il signor versi mensilmente a entro il 5 di ogni mese mediante CP_1 Parte_1 bonifico bancario la somma di € 400,00 a titolo di mantenimento della figlia minore oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute, individuate e regolate come da Protocollo del Tribunale di Alessandria;
prende atto che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla signora Pt_1
prende atto che il signor si impegnerà a far pervenire ogni anno alla Sig.ra la CP_1 Pt_1
documentazione necessaria ai fini ISEE.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 13 novembre 2024
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Giuseppe Bersani