Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 16/06/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 924/2024 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 924/2024 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
19/11/2024
TRA
, (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Silvia Santoni, giusta procura agli atti, presso il cui studio sito in Grosseto, Viale
Ombrone, n. 36, risulta elettivamente domiciliata;
- ATTRICE
E
, (c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Massimo Pallini, dall'Avv. Giuseppe Alessio D'Onofrio e dall'Avv. Francesco
Elia, giusta procura agli atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei primi sito in
Roma, Via Pietro Cossa, n. 41;
- CONVENUTO
Oggetto: Responsabilità professionale.
Conclusioni: all'udienza dell'11/06/2025, come in atti riportate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva in giudizio nei Parte_1 confronti dell' in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al fine di ottenere il risarcimento dei danni consistenti nell'impossibilità di accedere a dei bandi INPS.
Parte attrice esponeva in fatto:
-di essere stata dipendente pubblica con mansioni di infermiera e di aver presentato nel
2023 domanda di prepensionamento, avvalendosi del Patronato CP_1
-di aver cessato il proprio rapporto di lavoro nel settembre del 2023, in conseguenza dell'accoglimento della propria domanda;
-di aver successivamente fatto domanda a dei bandi di welfare INPS;
-di aver scoperto di non potervi aderire, stante la mancata adesione, in sede di presentazione della domanda di prepensionamento, al Fondo Credito;
-il Patronato non aveva informato la stessa della possibilità di aderire o meno al CP_1
Fondo Credito.
Per tutte queste ragioni parte attrice formulava le seguenti conclusioni: “-accogliere la domanda e per l'effetto condannare il convenuto, al pagamento di €25.000,00 o comunque nella somma maggiore o minore che riterrà di giustizia, oltre interessi dal giorno dell'evento ad oggi;
− condannare i convenuti al pagamento delle spese di giudizio comprese IVA e CPA. Nonché ai costi e spese del procedimento di mediazione”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta, l'
[...]
chiedendo il rigetto della domanda formulata da Controparte_1
parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Parte convenuta esponeva in fatto che:
-l'operatore del Patronato sig. che aveva istruito la domanda di CP_1 Persona_1 prepensionamento dell'attrice, informava la stessa della possibilità di aderire al Fondo
Credito, la quale decideva di non avvalersene.
Per queste ragioni parte convenuta formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito: nel merito
1. in via principale dichiarare inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, e per l'effetto, rigettare, per i motivi dianzi esposti, le domande proposte dalla sig.ra Parte_1
2. con vittoria di compenso professionale, spese, oltre accessori di legge, con distrazione”.
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All'udienza del 19.11.2024 le parti si riportavano ai propri atti introduttivi ed alle memorie depositate.
All'udienza dell'11.06.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., veniva espletata la discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c..
La domanda proposta dall'attrice deve essere rigettata, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Parte attrice intende far valere la responsabilità del convenuto per avere lo stesso omesso di informarla, al momento della presentazione della domanda di prepensionamento, della possibilità di aderire al Fondo Credito, circostanza che le avrebbe impedito di partecipare a dei bandi welfare INPS.
Orbene, la domanda è completamente priva di allegazione dei fatti costitutivi che dovrebbero fondarla, oltre che di riscontro probatorio.
Com'è noto, il processo civile è connotato dal principio dispositivo (art. 115 c.p.c.), in base al quale al potere di porre la domanda si aggiunge l'onere per l'attore di fornire le prova dei fatti che giustificano le ragioni della domanda, così come il convenuto ha l'onere dell'eccezione.
Il giudice, infatti, deve decidere sulla base delle allegazioni delle parti. Queste ultime esercitano il potere di allegazione negli atti introduttivi del giudizio, i quali hanno proprio la funzione di introdurre nel processo i fatti costitutivi delle rispettive pretese. Ad esempio, non è sufficiente che una determinata circostanza sia acquisita al processo tramite la produzione di un documento ad opera di una parte, poiché è necessario che la parte interessata a far valere la circostanza, ne faccia oggetto della propria tesi difensiva, ossia provveda ad allegarla (Cass. Civ., del 20.10.2005, n. 20265).
Pertanto, all'onere di allegazione segue l'onere della prova, quindi la parte che allega il fatto deve poi provarlo.
Nel caso di specie, parte attrice ha disatteso il proprio onere di allegazione e di prova, rispetto ai fatti costitutivi posti a fondamento della propria domanda di condanna al risarcimento dei danni nei confronti di parte convenuta.
Ed infatti, sostiene che l'operatore del Patronato non l'avrebbe Parte_1 CP_1
informata in merito alla possibilità di aderire al Fondo Credito, al momento della cura della pratica di prepensionamento, circostanza che le avrebbe impedito di partecipare a dei bandi welfare INPS.
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Prescindendo dall'accertamento della condotta tenuta dall'operatore del Patronato CP_1
la causa può essere decisa sulla base di una questione del tutto assorbente.
L'attrice, infatti, allega di aver fatto domanda per dei bandi di welfare INPS e che in quella circostanza scopriva di non potervi partecipare, stante la mancata adesione al
Fondo Credito.
Orbene, la circostanza della presentazione di domanda a dei bandi INPS e la conseguente non ammissione, in virtù della mancata adesione al Fondo Credito, è rimasta del tutto sfornita di prova. si è limitata a produrre degli esempi di bandi ai quali la stessa avrebbe Parte_1
potuto partecipare, senza però dimostrare di aver presentato la relativa domanda, conseguentemente rigettata.
Né tantomeno, come correttamente assume parte convenuta, parte attrice ha allegato e provato di aver avuto accesso ad altre forme di assistenza, eventualmente meno vantaggiose, in modo tale da quantificare il danno conseguenza.
Dunque, non è assolutamente chiaro come l'attrice abbia proceduto alla quantificazione dei danni, indicandoli genericamente in € 25.000,00, non essendo emersa la prova della loro esistenza. Ed infatti, anche i capitoli di prova articolati dalla stessa non erano volti a dimostrare la sussistenza dei pregiudizi lamentati, ciò comportando anche la natura del tutto esplorativa di un'eventuale CTU.
Per l'accoglimento di una domanda di risarcimento dei danni è necessario che l'attore dimostri, sia pure in via presuntiva, l'esistenza e l'ammontare del pregiudizio da esso patito, poiché il risarcimento del danno ha funzione riparatoria, ristoratrice e, dunque, laddove non vi sia la prova del danno-conseguenza, cioè delle conseguenze pregiudizievoli patite da chi si assume danneggiato a causa dell'altrui condotta "non iure"
e "contra ius" non può trovare ingresso alcuna tutela risarcitoria. Altrimenti opinando, infatti, si finirebbe per risarcire il mero danno-evento, cioè il danno "in re ipsa", legittimando una funzione punitiva e sanzionatoria del risarcimento del danno, che è sì ammessa, ma solo nei casi in cui il Giudice sia a ciò abilitato dalla legge (Tribunale
Salerno, n. 719/2020; “In caso di azione risarcitoria, il danno (patrimoniale e non patrimoniale) non può essere mai identificato in re ipsa ed il pregiudizio risarcibile è sempre danno-conseguenza (in altri termini un evento pregiudizievole non può costituire di per sé un danno risarcibile). E la conseguenza pregiudizievole, come tale, deve essere
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allegata e provata, almeno per presunzioni (le quali, si noti, non possono comunque supplire alla carenza di allegazione, per essere mera tecnica di accertamento). Né potrebbe ricorrersi ad una determinazione equitativa poiché l'operazione di liquidazione ex art. 1226 c.c. costituisce una mera tecnica di quantificazione del danno che, come tale, postula necessariamente il raggiungimento della prova circa l'an del pregiudizio in liquidazione e non può colmare né il difetto di prova né, a monte, la carenza di allegazione”(ex multis Corte appello Torino, n. 242/2022).
Per tutte queste ragioni la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Ogni altra questione ed eccezione proposta dalle parti si intende assorbita.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 a € 26.00,00), delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale), del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte attrice, così provvede:
a) Rigetta la domanda proposta da Parte_1
b) Condanna l'attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite che si liquidano in € 2.547,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Grosseto il 16.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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