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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 01/07/2025, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 105/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MASSARA ICONIO Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA Controparte_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20 gennaio 2018, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 4392000170000076655600, notificato in data 21 dicembre 2017, emesso dall' e fondato sull'accertamento fiscale n. CP_1
TD9010200883/2016 dell'Agenzia delle Entrate, relativo all'anno d'imposta 2012, notificato al contribuente il 23 dicembre 2016.
2. A fondamento dell'opposizione, il ricorrente deduceva di aver impugnato il suddetto avviso di accertamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Vibo
1 Valentia, che in data 17 novembre 2017, con ordinanza collegiale n. 863/2017, disponeva la sospensione dell'atto impugnato. Successivamente, l'
[...]
, con provvedimento in autotutela notificato il 22 Controparte_2 dicembre 2017, annullava integralmente l'avviso di accertamento n.
TD9010200883/2016.
3. L' si costituiva in giudizio, sostenendo che il proprio avviso di addebito era CP_1 legittimo, poiché fondato non solo sull'accertamento TD9010200883/2016, ma anche su un distinto accertamento TD9010201009/2016, anch'esso relativo al medesimo anno d'imposta.
4. Nel corso del giudizio, parte ricorrente ha depositato copia della sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di che ha dichiarato l'estinzione CP_1 del processo per cessata materia del contendere in relazione all'avviso n.
TD9010200883/2016 e, altresì, la sentenza con la quale è stato accolto il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TD9010201009/2016, con conseguente annullamento dell'atto impositivo.
5. Alla luce della documentazione prodotta, risulta pacificamente accertato che entrambi gli avvisi di accertamento – sui quali si fondava l'avviso di addebito impugnato – sono stati annullati: il primo in via di autotutela, il secondo con sentenza di accoglimento della Commissione Tributaria.
6. Ne consegue che l'avviso di addebito oggetto di opposizione è privo del CP_1 presupposto giustificativo, atteso che lo stesso trae origine da accertamenti fiscali definitivamente venuti meno. In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “L'avviso di addebito emesso dall' ai sensi dell'art. 30 CP_1 del D.l. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010, ha efficacia di titolo esecutivo solo se il credito contributivo si fonda su una base certa, liquida ed esigibile, dovendo essere dichiarato nullo o inefficace se il presupposto fiscale che lo fonda sia stato annullato”
(Cass. civ., sez. lav., 10 giugno 2021, n. 16388; Cass. civ., sez. lav., 28 novembre
2019, n. 31188). Inoltre, la Corte ha più volte chiarito che: “L'annullamento dell'accertamento fiscale, dal quale l' abbia derivato l'avviso di addebito, CP_1 comporta l'illegittimità dell'atto previdenziale, atteso che la pretesa contributiva non può sopravvivere alla caducazione del titolo impositivo su cui si fonda” (Cass. civ., sez. lav., 23 febbraio 2018, n. 4459).
2 7. Pertanto, l'avviso di addebito opposto deve essere annullato per insussistenza del credito contributivo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da parte ricorrente avverso l'avviso di addebito n. 4392000170000076655600, CP_1
- Accoglie il ricorso per l'effetto, annulla l'avviso di addebito impugnato;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € CP_1
1.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, 09/07/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 105/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MASSARA ICONIO Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA Controparte_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20 gennaio 2018, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 4392000170000076655600, notificato in data 21 dicembre 2017, emesso dall' e fondato sull'accertamento fiscale n. CP_1
TD9010200883/2016 dell'Agenzia delle Entrate, relativo all'anno d'imposta 2012, notificato al contribuente il 23 dicembre 2016.
2. A fondamento dell'opposizione, il ricorrente deduceva di aver impugnato il suddetto avviso di accertamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Vibo
1 Valentia, che in data 17 novembre 2017, con ordinanza collegiale n. 863/2017, disponeva la sospensione dell'atto impugnato. Successivamente, l'
[...]
, con provvedimento in autotutela notificato il 22 Controparte_2 dicembre 2017, annullava integralmente l'avviso di accertamento n.
TD9010200883/2016.
3. L' si costituiva in giudizio, sostenendo che il proprio avviso di addebito era CP_1 legittimo, poiché fondato non solo sull'accertamento TD9010200883/2016, ma anche su un distinto accertamento TD9010201009/2016, anch'esso relativo al medesimo anno d'imposta.
4. Nel corso del giudizio, parte ricorrente ha depositato copia della sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di che ha dichiarato l'estinzione CP_1 del processo per cessata materia del contendere in relazione all'avviso n.
TD9010200883/2016 e, altresì, la sentenza con la quale è stato accolto il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TD9010201009/2016, con conseguente annullamento dell'atto impositivo.
5. Alla luce della documentazione prodotta, risulta pacificamente accertato che entrambi gli avvisi di accertamento – sui quali si fondava l'avviso di addebito impugnato – sono stati annullati: il primo in via di autotutela, il secondo con sentenza di accoglimento della Commissione Tributaria.
6. Ne consegue che l'avviso di addebito oggetto di opposizione è privo del CP_1 presupposto giustificativo, atteso che lo stesso trae origine da accertamenti fiscali definitivamente venuti meno. In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “L'avviso di addebito emesso dall' ai sensi dell'art. 30 CP_1 del D.l. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010, ha efficacia di titolo esecutivo solo se il credito contributivo si fonda su una base certa, liquida ed esigibile, dovendo essere dichiarato nullo o inefficace se il presupposto fiscale che lo fonda sia stato annullato”
(Cass. civ., sez. lav., 10 giugno 2021, n. 16388; Cass. civ., sez. lav., 28 novembre
2019, n. 31188). Inoltre, la Corte ha più volte chiarito che: “L'annullamento dell'accertamento fiscale, dal quale l' abbia derivato l'avviso di addebito, CP_1 comporta l'illegittimità dell'atto previdenziale, atteso che la pretesa contributiva non può sopravvivere alla caducazione del titolo impositivo su cui si fonda” (Cass. civ., sez. lav., 23 febbraio 2018, n. 4459).
2 7. Pertanto, l'avviso di addebito opposto deve essere annullato per insussistenza del credito contributivo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da parte ricorrente avverso l'avviso di addebito n. 4392000170000076655600, CP_1
- Accoglie il ricorso per l'effetto, annulla l'avviso di addebito impugnato;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € CP_1
1.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, 09/07/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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