Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 22/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
Nr. R. G. 4436/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
In composizione collegiale nelle persone di
Dott.ssa Loredana Giglio Presidente rel.
Dott. Luca Marzullo Giudice
Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
Visti gli artt. 19 ter D.lvo 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. 4436/2023 promosso da
nato AN DD (Pakistan), in data 1.01.1989, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Parte_1 Lombardi Baiardini ed elettivamente domiciliato studio del difensore in Perugia, via Campo di Marte 6/d
RICORRENTE
Nei confronti di
, in persona del p.t. con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che lo difende e Controparte_1 CP_2 rappresenta
RESISTENTE
Oggetto : impugnazione avverso decreto di diniego di permesso di soggiorno per protezione speciale
SINTETICA ESPOSIZIONE IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, proveniente dal Pakistan, in Italia dal 15.10.2015, ha presentato domanda per il riconoscimento della protezione internazionale, rigettata dalla Commissione territoriale per la protezione internazionale di Firenze, sezione di Perugia, con provvedimento del 25.05.2016. Il
Tribunale di Perugia con provvedimento del 22.6.2017 ha rigettato il ricorso proposto avverso il provvedimento di diniego con pronuncia confermata dalla Corte d'Appello di Perugia divenuta definitiva. In data 5.08.2022 il ricorrente ha presentato domanda diretta al rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co.
1.2 del D.lvo 286/98. A sostegno della domanda ha allegato istanza di emersione presentata ai sensi dell'art. 103 co.1 d.l. 19.05.2020 n.34 alla quale ha fatto seguito provvedimento di rigetto notificato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Perugia al ricorrente in data 2.07.2021 impugnato avanti al TAR in procedimento a tutt'oggi pendente. La Commissione Territoriale per la protezione internazionale di Firenze, sezione di
Perugia, ha espresso, con provvedimento del 30.03.2023, parere negativo al rilascio del titolo di soggiorno. Ha ritenuto che dalla documentazione allegata all'istanza non sono emersi indici sintomatici di effettiva integrazione sociale e lavorativa avendo il ricorrente documentato rapporti di lavoro a tempo determinato per lo più di carattere stagionale e senza allegazioni rilevanti quanto alla pagina 1 di 4
Accolta la sospensiva nel relativo procedimento incidentale è stato instaurato il giudizio di merito. Il
non si è costituito in giudizio neanche in tale fase. Controparte_1 La causa è stata istruita in via documentale e all'esito la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità della domanda svolta nei confronti della Questura di Perugia, atteso il suo difetto di capacità processuale. Deve infatti osservarsi che la Questura di Perugia è una mera articolazione periferica del , unico organo legittimato a Controparte_1 rappresentare l'amministrazione di cui costituisce l'organo apicale.
3. Alla controversia in esame è applicabile “ ratione temporis” il DL 130/2020 che ha (aveva, essendo stato poi emanato il D.L. nr. 20/2023 e relativa legge di conversione ) introdotto all'art. 19, comma 1.1, T.U.I. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Il Tribunale, come già espresso in altri precedenti di merito, ritiene che vi sia continuità normativa tra la protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, t.u.i. nel testo vigente sino al 22.10.2018) e la protezione speciale, di cui all'art. 19 comma 1.2, come introdotto dal DL 130/20, conv. in L. 173/20. I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla giurisprudenza di legittimità e di merito prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo costituzionale (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). In particolare, con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, si osserva che , secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il pagina 2 di 4 respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla
Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla Carta Europea. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733). Entrambe le forme di protezione – umanitaria e speciale – richiedono l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero. Entrambe, inoltre, fondano il giudizio di accertamento sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, dunque, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel paese di origine. Come prima, quindi, anche tuttora si deve pervenire alla conclusione per cui non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020 cit.), al fine di accertare se lo straniero sia a tal punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socioeconomico e su quello personale) e radicato nel territorio nazionale, che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali.
Applicando tali principi al caso in esame si osserva che il ricorrente a fondamento della domanda di concessione di permesso di soggiorno per ragioni di protezione speciale ha allegato documentazione
(Comunicazione obbligatoria Unilav presso gli enti previdenziali e buste paga) dalla quale emerge lo svolgimento di attività lavorativa quale operaio, inserviente in cucina, presso Umi di Wang
Yongkee, (Str. Trasimeno Ovest, 159/Z/17, Perugia), con contratto a tempo determinato e parziale, con data di assunzione del 22.06.2022 proroga sino al 31.05.2024. Ha allegato, inoltre, documentazione attestante lo svolgimento, in precedenza, dal 2018 di attività lavorativa parte della quale “ in nero” che lo ha anche visto vittima di sfruttamento lavorativa come emerge dagli atti depositati (cfr. decreto fissazione udienza n. 3316/2022 R.G. GIP e n. 798/2022 R.G. N.R.).
Emerge, inoltre, dalla documentazione depositata in giudizio che il ricorrente, privo di scolarizzazione, è anche affetto da un grave deficit cognitivo e, tuttavia, ha sempre tenuto un comportamento corretto, rivolgendosi alla per essere orientato e senza chiedere Controparte_3 aiuti economici, provvedendo in autonomia a suo sostentamento ( cfr. relazione del
[...]
all. 15 ricorso introduttivo). Tali elementi sono sintomatici di un progressivo processo di CP_3 integrazione sociale e lavorativa nel paese di accoglienza. Deve, inoltre, osservarsi che la circostanza che il ricorrente sia stato vittima di sfruttamento lavorativo evidenzia anche una particolare condizioni di vulnerabilità che assume specifica rilevanza ai fini della concessione della protezione invocata ( cfr. sul punto Cass. Civ. 17204/2021 RG).
Il rimpatrio verso il paese di origine, lasciato da 10 anni , priverebbe il ricorrente della possibilità di proseguire nell'integrazione lavorativa e sociale esponendolo ad un contesto ambientale dal quale è ormai sradicato da anni con lesione della sua vita privata.
Si ritiene conclusivamente che sussistono i presupposti per la concessione della protezione speciale.
pagina 3 di 4 Le spese di lite considerata la natura della controversia, possono essere dichiarate integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede :
1) Dichiara la sussistenza, in favore del ricorrente, dei presupposti per la concessione in suo favore di permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi degli artt. 5 co.6° , 19 co.1.1 terza e quarta parte D.lvo 285/98 e 32 co.3° D.lvo 25/2008, come modificati dal DL 130/2020, applicabile ai sensi dell'art. 15 alla presente controversia e dispone la trasmissione al Questore di Perugia per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
2) Dichiara compensate le spese di lite
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 15.1.2025 Il Presidente
Loredana Giglio
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