Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Addì _____________ Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. iscritta al n° 10216/2024 R.G.L., promossa
D A ______________________
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_1
Walter Gulotta. Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
[...]
[...]
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dal funzionario, dott.ssa Il Cancelliere Per_1
Palpacelli.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 31/03/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
In accoglimento del ricorso,
1
Compensa di un terzo le spese di lite e condanna l' alla rifusione dei CP_1
restanti due terzi, che liquida in complessivi € 850,00 oltre spese generali, Iva e C.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Antonio Walter
Gulotta, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3/07/2024, la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' e, avendo premesso di avere presentato in data CP_1
4/04/2023 domanda amministrativa volta ad ottenere il riconoscimento dello stato invalidante utile ai fini dell'iscrizione alle liste di collocamento mirato ex art. 8 della
L. n. 68/99, lamentava che, nonostante il decorso del termine previsto ex lege per la conclusione del procedimento amministrativo, non era stata convocata a visita medica e, pertanto, chiedeva dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione di una invalidità almeno pari al 46% ai fini dell'iscrizione alle liste di collocamento mirato, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
eccependo la connessione fra il presente giudizio e quello portante il r.g.n.
10215/2024, in seno al quale la ricorrente aveva chiesto accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per fruire dell'assegno mensile di invalidità; chiedeva pertanto di disporre la riunione dei detti procedimenti o, in subordine, di sospendere il presente giudizio in attesa del deposito della ctu espletata nel giudizio connesso.
Con ordinanza del 20/03/2025, veniva disposta ex art. 421 c.p.c. l'acquisizione d'ufficio della consulenza tecnica espletata dal ctu Dott. Persona_2
nominato nel giudizio fra le stesse parti portante r.g.n. 10215/2025.
2 La causa, istruita mediante il richiamo della detta consulenza tecnica, è stata decisa.
Il ricorso va accolto.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio nominato nel procedimento r.g.n.
10215/2024, dott. sulla base degli accertamenti espletati, ha Persona_2
affermato: “Per tutto quanto sopra esposto ed in base alle considerazioni testè espresse, si è del parere che presenti una invalidità con riduzione della capacità lavorativa Parte_1
quantificabile ad oggi, nella misura del 67 %”. Tale valutazione, permette, dunque di ritenere sussistente in capo alla ricorrente il requisito sanitario richiesto dalla legge per ottenere l'iscrizione alle liste di collocamento mirato ex art. 8 della L. n. 68/99, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa (cfr. relazione ctu nel giudizio r.g.n. 10215/2024).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Può, dunque, concludersi che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dall'art. 8 della L. n. 68/99 ai fini dell'iscrizione alle liste di collocamento mirato, a decorrere dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Quanto alle spese di lite, avuto riguardo al complessivo atteggiarsi della vicenda processuale (due giudizi originatisi dalla medesima domanda amministrativa, instaurati con ricorsi depositati a breve distanza e non riuniti per diversità di rito), ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare di un terzo le spese di lite, mentre l' in ragione della soccombenza, va condannato al pagamento della CP_1
restante parte, liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (indeterminabile - complessità bassa) e con distrazione in favore dell'avv. Antonio Walter Gulotta, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
3 Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 1/04/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
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