TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 22/05/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 672/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 672/2025 promossa da:
, c.f. , con l'Avv. Nicoletta Parte_1 C.F._1
Ughi;
e
, c.f. , con l'Avv. Nicoletta Ughi;
Controparte_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 25.02.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno il 18.01.2014 e che dalla loro unione è nata la figlia a Livorno il 12.02.2014. Persona_1
Con provvedimento in data 13/03/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 15.05.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Presidente Relatore, in data 15.05.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e , ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno
[...] Controparte_1 di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 18.01.2014 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 6 P. 1 anno 2014.
DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
3) Il Sig. si obbliga a cedere e trasferire, a titolo gratuito, entro 30 giorni Controparte_1 dalla omologa della separazione alla Sig.ra che si impegna ed Parte_1 obbliga ad accettarla ed acquistarla, la quota del 50% indiviso del veicolo Renault Twingo Tg. DJ960TH;
4) La figlia minore viene affidata a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Per_1 decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggior interesse per la figlia minore e relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
5) avrà residenza presso la casa familiare sita in Livorno, Via Lussemburgo, 19, Per_1 assegnata al padre Sig. che ne è proprietario. Controparte_1
6) Fermo restando la collocazione e la residenza presso il padre, la madre potrà tenere con sé la minore quando lo vorrà, previa accordi col padre, e secondo il seguente calendario: nei giorni di lunedì, martedì e venerdì dalle ore 14:30 alle 18:30; a fine settimana alterni col padre, dal sabato all'uscita da scuola sino alla domenica sera;
eventuali diverse disposizioni saranno decise da entrambi i coniugi di comune accordo secondo le loro reciproche esigenze e salvo diverse esigenze e/o necessità del figlio che verranno prontamente comunicate reciprocamente fra i coniugi;
7) la figlia sarà mantenuta in via diretta dai genitori per il tempo in cui ciascuno la terrà con sé; stante la prevalente collocazione presso il padre egli beneficerà del 100% dell'assegno unico;
8) trascorrerà le festività natalizie e pasquali ad anni alterni con ciascun genitore;
in Per_1 caso di impossibilità sopravvenute per i genitori di poter attenersi a tali disposizioni, gli stessi si daranno reciproca comunicazione con preavviso di due settimane. Per ciò che concerne le vacanze estive la Sig.ra avrà la possibilità di trascorrere con la Parte_1 figlia due settimane delle vacanze estive previste, da comunicare al padre entro il 31 maggio di ogni anno;
nel caso in cui si dovessero presentare esigenze diverse sia per il figlio che per i coniugi, queste saranno tempestivamente e reciprocamente comunicate;
9) Il Sig. , genitore collocatario, anticiperà le spese straordinarie e le terrà Controparte_1
a proprio carico nella misura del 50 %, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
− spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
In relazione alle spese extra da concordare, il genitore, a fronte della formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo email, sms ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
10) I ricorrenti prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 21.05.2025
Il Presidente Relatore
dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 672/2025 promossa da:
, c.f. , con l'Avv. Nicoletta Parte_1 C.F._1
Ughi;
e
, c.f. , con l'Avv. Nicoletta Ughi;
Controparte_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 25.02.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno il 18.01.2014 e che dalla loro unione è nata la figlia a Livorno il 12.02.2014. Persona_1
Con provvedimento in data 13/03/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 15.05.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Presidente Relatore, in data 15.05.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e , ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno
[...] Controparte_1 di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 18.01.2014 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 6 P. 1 anno 2014.
DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
3) Il Sig. si obbliga a cedere e trasferire, a titolo gratuito, entro 30 giorni Controparte_1 dalla omologa della separazione alla Sig.ra che si impegna ed Parte_1 obbliga ad accettarla ed acquistarla, la quota del 50% indiviso del veicolo Renault Twingo Tg. DJ960TH;
4) La figlia minore viene affidata a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Per_1 decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggior interesse per la figlia minore e relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
5) avrà residenza presso la casa familiare sita in Livorno, Via Lussemburgo, 19, Per_1 assegnata al padre Sig. che ne è proprietario. Controparte_1
6) Fermo restando la collocazione e la residenza presso il padre, la madre potrà tenere con sé la minore quando lo vorrà, previa accordi col padre, e secondo il seguente calendario: nei giorni di lunedì, martedì e venerdì dalle ore 14:30 alle 18:30; a fine settimana alterni col padre, dal sabato all'uscita da scuola sino alla domenica sera;
eventuali diverse disposizioni saranno decise da entrambi i coniugi di comune accordo secondo le loro reciproche esigenze e salvo diverse esigenze e/o necessità del figlio che verranno prontamente comunicate reciprocamente fra i coniugi;
7) la figlia sarà mantenuta in via diretta dai genitori per il tempo in cui ciascuno la terrà con sé; stante la prevalente collocazione presso il padre egli beneficerà del 100% dell'assegno unico;
8) trascorrerà le festività natalizie e pasquali ad anni alterni con ciascun genitore;
in Per_1 caso di impossibilità sopravvenute per i genitori di poter attenersi a tali disposizioni, gli stessi si daranno reciproca comunicazione con preavviso di due settimane. Per ciò che concerne le vacanze estive la Sig.ra avrà la possibilità di trascorrere con la Parte_1 figlia due settimane delle vacanze estive previste, da comunicare al padre entro il 31 maggio di ogni anno;
nel caso in cui si dovessero presentare esigenze diverse sia per il figlio che per i coniugi, queste saranno tempestivamente e reciprocamente comunicate;
9) Il Sig. , genitore collocatario, anticiperà le spese straordinarie e le terrà Controparte_1
a proprio carico nella misura del 50 %, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
− spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
In relazione alle spese extra da concordare, il genitore, a fronte della formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo email, sms ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
10) I ricorrenti prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 21.05.2025
Il Presidente Relatore
dott. Azzurra Fodra