Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 25/03/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
n. 5753/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, nella persona della Giudice Maria
Antonia Maiolino, nella causa civile n. 5753/2024 RG ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), con l'avv. RUOCCO ANDREA Parte_1 C.F._1
- attore -
E
), con l'avv. MANNOCCHI Controparte_1 P.IVA_1
MASSIMO, con domicilio in Lungotevere Arnaldo da Brescia 9 00196 Roma
- convenuta -
Conclusioni
Per il ricorrente : Parte_1
“a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 cc.
b) In via subordinata, accertare e dare atto dell'illegittima applicazione dello ius variandi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi
BOT ex art. 117, comma 7, TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 cc.
c) In via ulteriormente subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma
3°, c.c.
d) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Per la resistente Controparte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettate eventuali richieste di conversione del rito o di concessione di termini istruttori:
◘ In via preliminare: rigettare tutte le domande avversarie in ragione delle eccepite carenze e contraddizioni assertive, oltre che per carenza d'interesse ad agire in ragione dell'estinzione del rapporto;
◘ In via principale di merito: respingere in quanto infondate in fatto e in diritto tutte le domande formulate da parte ricorrente o dal suo legale nei confronti di
[...]
Controparte_2
Con vittoria di spese e compenso di causa”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. si è rivolto al Tribunale di Padova Parte_1
chiedendo di accertare la nullità, totale ovvero parziale, del contratto di finanziamento revolving stipulato con (da ora in avanti, per brevità, solo Controparte_1
Contr
), nonchè il proprio diritto a restituire le somme ricevute in prestito al tasso d'interesse legale di cui all'art. 117/VII TUB ovvero di cui all'art. 1284/III c.c.
Contr
2. Più specificamente, il ricorrente ha dedotto di aver stipulato con in data 28.12.2004 un contratto di finanziamento per l'acquisto di un'auto (doc. n. 1 attoreo): riferisce il signor che con lo stesso contratto sarebbe stata concessa una linea di credito con carta cd. Pt_1
revolving, rientrante nel campo di applicazione del credito al consumo e documentata dall'estratto conto relativo al rapporto (doc. n. 2 attoreo).
3. Si duole del fatto che il documento contrattuale non riporti la clausola di determinazione degli interessi né il TAEG, con conseguente mancata stipulazione per iscritto in violazione della previsione di cui all'art. 117 TUB;
si duole altresì dell'esercizio illegittimo dello jus variandi da parte dell'istituto di credito, in assenza delle condizioni (preavviso e giustificazione) di cui all'art. 118 TUB.
4. Sotto altro profilo, denuncia che il contratto di finanziamento sarebbe stato illegittimamente collocato tramite un venditore di auto, in violazione quindi delle norme pubblicistiche di settore sul collocamento e la distribuzione di prodotti finanziari: gli intermediari devono infatti avvalersi degli agenti in attività finanziaria (d. lgs n. 374/1999): la conseguenza sarebbe la nullità del contratto.
5. Infine, contesta la nullità del contratto avente ad oggetto la linea di credito con carta, in quanto carente di forma scritta.
2 Contr
6. Si è costituita in giudizio denunciando la contraddittorietà delle doglianze attoree e contestandone comunque l'infondatezza.
7. All'udienza del 30.01.2025 parte attrice ha precisato a verbale “che le domande in via principale sono di declaratoria di nullità della clausola di interessi per il credito di finanziamento c.d. finalizzato e di nullità del contratto per difetto di forma scritta ed in subordine per mancata conclusione con soggetto autorizzato per il credito revolving”, salvo poi precisare nelle note 24.02.2025 che “la domanda del ricorrente ha ad oggetto la declaratoria di nullità del contratto di carta revolving e del relativo TAEG per manca di forma scritta e non, invece, del contratto di finanziamento finalizzato per il quale il TAN ed il
TAEG sono palesemente indicati”.
8. Con provvedimento 25.02.2025 la causa è stata trattenuta per la decisione sulla base di un corredo istruttorio meramente documentale, all'esito del deposito delle note ex art. 127ter
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e lo svolgimento di brevi difese finali.
***
9. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito evidenziate.
10. Preme in primo luogo definire il tema decisorio, considerato l'equivoco generato dalle difese di parte attrice: va in particolare individuato il petitum con riferimento al contratto relativo alla linea di credito con carta, atteso che la questione risulta dirimente ai fini della decisione.
11. Ebbene, ai punti e), f), g) ed h) del proprio atto introduttivo il ricorrente si duole della modalità di conclusione del contratto relativo alla linea di credito, sia per la mancata pattuizione delle condizioni economiche, sia per la sua conclusione a mezzo di soggetto non qualificabile quale intermediario finanziario, sia per la mancata conclusione del contratto con forma scritta. Conclude quindi al punto i) dell'atto introduttivo: “L'istante ha diritto ed interesse alla declaratoria di nullità parziale o totale del contratto di finanziamento di carta revolving, con ogni conseguenza di legge”. Cosicché le conclusioni del medesimo ricorso vanno senz'altro riferite a quello che viene testualmente definito come contratto di
“finanziamento revolving”.
12. Ciò premesso, la precisazione riportata a verbale dell'udienza del 30.01.2025 è stata allora chiaramente un errore, che non poteva del resto estendere le domande attoree ad un contratto
(ovvero il finanziamento nella forma di credito al consumo finalizzato) che non era stato oggetto di censura nell'atto introduttivo.
13. Venendo quindi al merito della controversia, ritiene il Tribunale sia fondata la doglianza di nullità del contratto di finanziamento nella forma della linea di credito con carta per mancata conclusione dello stesso in forma scritta. Per i contratti di credito sottoscritti dal consumatore
3 l'art. 125bis, secondo comma, che richiama l'art. 117, primo terzo comma, TUB, prescrive infatti la forma scritta a pena di nullità.
14. Poiché la Giurisprudenza è da tempo consolidata nell'affermare che “per i contratti per i quali è prevista la forma scritta "ad substantiam", la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura” (Cass. n. 1452/2019), la questione della sussistenza o meno della prova scritta della conclusione del contratto di finanziamento riferito dal consumatore andrebbe esaminata anche in via officiosa: cosicché la domanda di invalidità del contratto, pur formulata in via subordinata dall'attore, va esaminata come prima questione.
15. Il signor ha infatti dedotto di avere concluso due contratti, il finanziamento Pt_1
finalizzato ed il credito revolving: che nella deduzione attorea gli stessi siano riuniti in uno stesso documento (doc. n. 1 attoreo) nulla toglie al fatto che si discuta di due distinti contratti, che giuridicamente vanno trattati in via autonoma. Ed infatti le censure attoree – si ribadisce – non attengono al credito finalizzato, ma al finanziamento revolving (come spiegato al punto n.
11).
16. La convenuta, in sede di costituzione, ha così dedotto sul punto: “in realtà controparte, omette di riferire che i contratti conclusi sono due, un finanziamento per l'acquisto di un bene del fornitore nel quale è prevista anche la possibilità di concessione della carta, e il successivo contratto di concessione della carta (non prodotto)”. Non vi è quindi Contr contestazione in ordine al fatto che il signor abbia concluso con un contratto di Pt_1
credito utilizzabile a mezzo carta: la convenuta nega però che lo stesso sia stato concluso contestualmente al credito finalizzato.
17. Ebbene, effettivamente il contratto disponibile agli atti (citato doc. n. 1 attoreo) prevede tra le condizioni generali che la Società “potrà concedere” al cliente una linea di credito consegnandogli una carta (sezione B): quindi il documento firmato dal signor presso Pt_1
non contempla la conclusione del contratto di credito a mezzo carta, ma solo la CP_4
facoltà di successiva conclusione di detto contratto. Tanto è vero che il documento non riporta poi alcuna firma del consumatore nella pagina che menziona la linea di credito, ma solo nel fronte, che attiene esclusivamente al finanziamento finalizzato.
18. Il panorama documentale disponibile, quindi, non contempla il contratto scritto avente ad oggetto il finanziamento revolving, avendo la banca convenuta confermato la sua conclusione, ma avendo omesso di depositare il relativo supporto documentale.
19. Sennonché, nel momento in cui il consumatore deduce che il contratto di finanziamento revolving, che documenta con la produzione dell'estratto conto e che è ammesso anche dalla
4 convenuta, non è stato concluso con forma scritta, l'onere di dimostrare di avere rispettato i requisiti di forma ad substantiam grava sull'istituto di credito.
20. Al contrario, la convenuta deduce: “Fatto negativo, che l'attore deve provare, è sia la mancanza del contratto scritto sia la mancanza nel contratto scritto della pattuizione del tasso d'interesse o della clausola dello ius variandi (…) Sul punto, si ribadisce in via di principio che la mancata stipulazione in forma scritta deve essere provata dal ricorrente, tramite il fatto positivo contrario, ossia una stipulazione solamente verbale”.
21. La difesa non è condivisibile.
22. Nel momento in cui il contraente deduce il mancato rispetto della forma scritta, l'onere della prova di avere rispettato il requisito di forma grava sulla parte che ne afferma il rispetto. In caso contrario, proprio dal principio giurisprudenziale già riportato, per cui “Per i contratti per i quali è prevista la forma scritta "ad substantiam", la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura” (Cass. n. 1452/2019), discende che se il contratto scritto manca dal corredo documentale di causa, non può che concludersi nel senso che il contratto non è stato concluso per iscritto, non essendovene prova, ed è quindi invalido. Contr
23. ha infine sostenuto l'inammissibilità della domanda di nullità proposta in quanto il contratto in discussione si sarebbe già estinto a seguito del recesso comunicato dall'istituto di credito a dicembre 2024. Sennonché, a parte l'infondatezza della censura, giacché è difficile affermare che il consumatore sia privo di interesse a far valere la nullità della pattuizione che, registrando ancora un debito nei suoi riguardi, non ha esaurito i propri effetti, appare dirimente la considerazione che detto recesso non è stato dimostrato dalla convenuta.
24. Deve pertanto concludersi nel senso della nullità per difetto di forma scritta ad substantiam
Contr del contratto di credito con carta revolving concluso tra ed il signor di cui Pt_1 all'estratto conto relativo alla posizione n. 2576469.
25. Ne discende l'accertamento dell'obbligo del ricorrente di restituire le somme ricevute in prestito gravate dal mero tasso legale ai sensi dell'art. 1284, primo comma, c.c.
Le spese di lite
26. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico della convenuta nella misura indicata in dispositivo, liquidata alla luce del DM n. 55/2014 e successive modificazioni, in relazione ai giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile e complessità bassa. I compensi vanno liquidati per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria e al minimo tabellare, atteso che dopo la prima udienza non vi è stata altra attività processuale, in considerazione della speditezza dell'iter decisionale e del fatto
5 che le difese dell'attore hanno complicato l'individuazione della materia controversa. Nulla spetta invece per la fase di trattazione, vista l'assenza di attività istruttoria e in ragione della natura meramente documentale della causa.
27. Dall'art. 282 c.p.c. discende la provvisoria esecutività della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (r.g. n. 5753/2024), disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara la nullità del contratto di finanziamento revolving di cui all'estratto conto relativo alla posizione n. 2576469;
- accerta l'obbligo di di restituire le somme ricevute in forza del contratto di Parte_1
finanziamento revolving con interessi al tasso legale di cui all'art. 1284/I c.c.;
- condanna la resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, liquidate in € 3.000 per compensi, oltre ad € 545 per anticipazioni, al 15% dei compensi per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Padova, 25/03/2025
La Giudice
Maria Antonia Maiolino
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