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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 07/04/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 228 R.G. dell'anno 2022
TRA
, nata a [...] il [...], res.te in LF (RM) Via Bonizi n. 8, C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Roscioni (C.F.: C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Civitavecchia, C.F._2
Via San Francesco di Paola n.3, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
nata a [...] il [...] , C.F. e residente in Controparte_1 C.F._3
NA NO ,Via Cavalieri di Vittorio Veneto 14/ rappresentata e difesa dall'avv.
Giuseppa Pirrone (cf. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._4
studio in NA NO, Via Cavalieri di Vittorio Veneto 3, giusta procura in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTA
NONCHE'
, nata LF (Rm) il 16/04/1968 e residente in [...]di Roma CP_2
(Rm), c.f. , ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliata C.F._5 in Ladispoli (Rm) alla via delle Rose 32b, presso lo studio dell'avvocato Alessandra De Tollis del Foro di Civitavecchia (c.f. ), giusta procura C.F._6
CHIAMATA TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
OGGETTO: accertamento della qualità di erede
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la qualità di erede del SI. in capo alla SI.ra e conseguentemente CP_3 Parte_1 condannare la convenuta SI.ra alla restituzione dell'Appartamento in Controparte_1
NA NO (RM) già di proprietà del defunto, posto al piano primo, più mansarda con scala indipendente in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n.14/A, nonché delle somme prelevate dalla convenuta dalla Posta di LF e già appartenute al SI. , le CP_3 quali al momento del decesso ammontavano precisamente a complessive € 222.391,96 oltre interessi;
nonché alla restituzione in favore di essa erede di ogni altro bene o somma di denaro appartenuto in vita a ed eventualmente in possesso della convenuta;
il CP_3
tutto in quanto illegittimamente posseduto dalla convenuta senza alcun titolo. Oltre alla restituzione dei frutti ex art. 535 c.c. dal dì del decesso all'effettivo saldo. Con vittoria di spese legali oltre accessori di legge in favore del sottoscritto, procuratore antistatario.”
Per la convenuta:
“Voglia codesto Giudice disattesa ogni contraria istanza
In via principale nel merito rigettare le domande di parte attrice destituite di fondamento in fatto e in diritto, per le causali tutte esposte accertando e dichiarando nulli e/o annullabili e/o inefficaci i testamenti olografi
IN VIA RICONVENZIONALE NEL MERITO
1.in via principale accertare e dichiarare che i testamenti olografi a nome del sig.
[...]
entrambi datati 02.06.2019 pubblicato il 14.02.2020 con verbale del Dott. CP_3 [...]
Rep. Notarile . Rep. Notarile N. 12879 racc. N. 7486 e del testamento pubblicato Per_1
il 15.07.2020 rep..37941, non sono stati scritti di pugno dallo stesso e quindi non autentici e/o non autografi;
2) per l'effetto dichiarare la nullità e/o inesistenza dei suddetti testamenti per carenza di autografia e /o sottoscrizione;
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3)di conseguenza accertare e dichiarare la devoluzione per legge della successione del sig.
e per l'effetto la qualità di erede universale della sig.ra ; CP_3 Controparte_1
4) all'esito condannare l'attrice al rilascio immediato dell'immobile sito in LF Via Bonizi 8
,e di ogni altro bene ereditario, con conseguente restituzione dei frutti a lei pervenuti quale possessore in mala fede, o in subordine comunque quale possessore dei beni, con condanna al risarcimento dei danni per mancata disponibilità dei beni ereditari da liquidare nella misura di euro 500 mensili dalla data di occupazione al rilascio. In via subordinata, nella denegata ipotesi che i testamenti vengano riconosciuti validi, in ogni caso accertare e dichiarare la incompatibilità delle disposizioni testamentarie, per l'effetto dichiarare la loro inefficacia , con devoluzione ex lege dei beni ereditari e per l'effetto la qualità di erede legittima della sig.ra ; in via ulteriormente subordinata nel caso in cui Controparte_1
fossero ritenuti validi accertata la incompatibilità delle disposizioni dichiarare la devoluzione per legge delle somme di cui al libretto postale nominativo n. 16967536 di euro 122.954,40 nonchè delle somma di euro 99.437,56 di cui al deposito Parte_2
n. 02685846, per un totale di euro 222.391,96 tutti in Posta di LF a favore della si.ra
[...]
n.q. di erede legittima . Controparte_1
In estremo subordine nella denegata ipotesi in cui fossero ritenuti validi accertare e dichiarare dovute alla sig.ra le somme anticipate dalla sig.ra per le spese CP_1 CP_1
funerarie del fratello di euro 3792 e quelle per il rivestimento della tomba di euro 5.490 per la complessiva somma di euro 9.282 . In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CAP come per legge.
Per la chiamata:
“Piaccia a Codesto Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni diversa e contraria istanza:
1. in via principale, rigettare tutte le domande avanzate da parte attrice e da parte convenuta perché totalmente illegittime, nonché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi espressi nella comparsa di costituzione e in tutti gli altri scritti difensivi;
2. in via riconvenzionale: a) accertata e dichiarata, da un lato, la nullità, per mancanza di autenticità, del testamento olografo datato 2.06.2019 asseritamente attribuito al SI. e pubblicato il CP_3
15.07.2020 dal Notaio Dott. di Civitavecchia, nonché, dall'altro, Persona_1
l'autenticità del testamento olografo redatto e sottoscritto in data 2.06.2019 dal medesimo
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SI. e contenuto nella prima facciata del documento pubblicato dal Notaio CP_1 Per_1
il 14.02.2020, accertare e dichiarare la qualità di unica erede universale del SI. CP_3
in capo alla SI.ra con attribuzione alla stessa di tutti i conseguenti
[...] CP_2
diritti e poteri, escluso eventualmente il solo diritto di usufrutto sui beni immobili del defunto;
b) subordinatamente, nella malaugurata e non concessa ipotesi di accertamento e declaratoria della validità ed efficacia pure del testamento del SI. testa pubblicato il
15.07.2020, escludere ogni incompatibilità fra le disposizioni testamentarie ivi contenute e quelle contenute nel testamento pubblicato il 14.02.2020 e, per l'effetto, ricostruire la volontà del de cuius, attribuendo comunque la qualità di erede universale dello stesso alla SI.ra
con attribuzione alla stessa di tutti i conseguenti diritti e poteri, escluso CP_2
eventualmente il solo diritto di usufrutto sui beni immobili del defunto;
c) ancora in via subordinata, nella malaugurata e non creduta ipotesi di accertamento dell'insussistenza di disposizioni testamentarie relative ai beni mobili del de cuius con conseguente devoluzione per successione legittima degli stessi, accertare e dichiarare comunque la qualità di erede universale del SI. in capo alla SI.ra con attribuzione alla stessa di tutti i CP_1 CP_2
conseguenti diritti sui beni immobili, escluso eventualmente il solo diritto di usufrutto;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre Iva, CPA ed oneri di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa
Con atto di citazione regolarmente notificato, la SI.ra conveniva in giudizio Parte_1
e chiedeva l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, premettendo che Controparte_1
in data 26.11.2019 era deceduto, in Civitavecchia, il SI. (nato a [...] il CP_3
08.01.1943 ultima residenza ivi in Via Bonizi n.8), compagno convivente dell'attrice, e che lo stesso aveva lasciato due testamenti olografi, entrambi redatti in data 02.06.2019, con i quali nominava sua erede universale la compagna convivente Parte_1
Si costituiva chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa della sig.ra Controparte_1
con spostamento della prima udienza di comparizione onde consentire la CP_2
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citazione del terzo indicato nel rispetto dei termini di cui allart.163 bis c.p.c., chiedendo il rigetto della domanda e formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
Con provvedimento del 14 aprile 2022 veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande proposte dalle altre CP_2
parti e formulando le conclusioni sopra riportate.
Questo giudice disposta ed espletata una consulenza tecnica grafologica all'udienza del 12 dicembre 2024 tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Oggetto del giudizio
La parte attrice ha chiesto:
1) accertare e dichiarare la qualità di erede del SI. in capo alla SI.ra CP_3 [...]
in forza testamenti olografi a nome del sig. entrambi datati 02.06.2019 Pt_1 CP_3
pubblicato il 14.02.2020 con verbale del Dott. Rep. Notarile . Rep. Persona_1
Notarile N. 12879 racc. N. 7486 e del testamento pubblicato il 15.07.2020 rep..37941;
2) conseguentemente condannare la convenuta SI.ra alla restituzione Controparte_1 dell'appartamento in NA NO (RM) già di proprietà del defunto, posto al piano primo, più mansarda con scala indipendente in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n.14/A, nonché delle somme prelevate dalla convenuta dalla Posta di LF e già appartenute al SI.
, le quali al momento del decesso ammontavano precisamente a complessive € CP_3
222.391,96 oltre interessi;
nonché alla restituzione in favore di essa erede di ogni altro bene o somma di denaro appartenuto in vita a ed eventualmente in possesso della CP_3 convenuta;
oltre alla restituzione dei frutti ex art. 535 c.c. dal dì del decesso all'effettivo saldo.
La parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attrice e:
1) accertare e dichiarare nulli e/o annullabili e/o inefficaci i testamenti olografi e dichiarare la devoluzione per legge della successione del sig. e per l'effetto la qualità di CP_3
erede universale della sig.ra ; Controparte_1
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2) condannare l'attrice al rilascio immediato dell'immobile sito i LF Via Bonizi 8 ,e di ogni altro bene ereditario, con conseguente restituzione dei frutti a lei pervenuti quale possessore in mala fede, o in subordine comunque quale possessore dei beni, con condanna al risarcimento dei danni per mancata disponibilità dei beni ereditari da liquidare nella misura di euro 500 mensili dalla data di occupazione al rilascio;
3) nella ipotesi che i testamenti fossero riconosciuti validi, accertare e dichiarare la incompatibilità delle disposizioni testamentarie, per l'effetto dichiarare la loro inefficacia, con devoluzione ex lege dei beni ereditari e per l'effetto la qualità di erede legittima della sig.ra
; Controparte_1
4) nella stessa ipotesi, accertata la incompatibilità delle disposizioni dichiarare la devoluzione per legge delle somme di cui al libretto postale nominativo n. 16967536 di euro 122.954,40 nonchè delle somma di euro 99.437,56 di cui al deposito Parte_2
n. 02685846, per un totale di euro 222.391,96 tutti in Posta di LF a favore della si.ra
[...]
n.q. di erede legittima;
Controparte_1
5) nel caso di rigetto di tali domande accertare e dichiarare dovute alla sig.ra le somme CP_1
anticipate dalla sig.ra per le spese funerarie del fratello di euro 3792 e quelle per il CP_1
rivestimento della tomba di euro 5.490 per la complessiva somma di euro 9.282.
La parte chiamata ha chiesto rigettare tutte le domande avanzate da parte attrice e da parte convenuta e:
1) accertata e dichiarata la nullità dei testamenti olografi accertare e dichiarare la qualità di unica erede universale del SI. della SI.ra con attribuzione alla CP_3 CP_2
stessa di tutti i conseguenti diritti e poteri, escluso eventualmente il solo diritto di usufrutto sui beni immobili del defunto;
2) nel caso di accertamento e declaratoria della validità ed efficacia pure del testamento del
SI. pubblicato il 15.07.2020, escludere ogni incompatibilità fra le disposizioni CP_1
testamentarie ivi contenute e quelle contenute nel testamento pubblicato il 14.02.2020 e, per l'effetto, attribuire comunque la qualità di erede universale dello stesso alla SI.ra CP_2
con attribuzione alla stessa di tutti i conseguenti diritti e poteri, escluso eventualmente il solo diritto di usufrutto sui beni immobili del defunto;
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3) nella ipotesi di accertamento dell'insussistenza di disposizioni testamentarie relative ai beni mobili del de cuius con conseguente devoluzione per successione legittima degli stessi, accertare e dichiarare comunque la qualità di erede universale del SI. in capo alla CP_1
SI.ra con attribuzione alla stessa di tutti i conseguenti diritti sui beni immobili, CP_2
escluso eventualmente il solo diritto di usufrutto.
3. L'accertamento della autenticità dei due testamenti.
La prima questione da esaminare è costituita dall'accertamento della autenticità dei due testamenti olografi a nome del sig. entrambi datati 02.06.2019 pubblicato il CP_3
14.02.2020 con verbale del Dott. Rep. Notarile . Rep. Notarile N. 12879 Persona_1
racc. N. 7486 e del testamento pubblicato il 15.07.2020 rep..37941.
A tal fine è stata disposta ed espletata dalla dott.ssa una consulenza tecnica Persona_2
grafologica.
La consulenza grafologica, effettuata in corso di causa, è stata completa, esauriente ed esente da vizi logici e tecnici, e pertanto se ne deve richiamare e condividere il contenuto.
La consulente ha concluso che entrambe le schede testamentarie sono state vergate, interamente, da un'unica mano scrivente e, all'esito del confronto, tra i testamenti e le firme autografe del de cuius, che i testamenti olografi entrambi datati 02.06.2019 l'uno pubblicato il
14.02.2020 con verbale del Dott. Rep. 12879 racc. N. 7486 e l'altro Persona_1
pubblicato il 15.07.2020 rep. 37941, sono riferibili al SI. e sono certamente CP_3
autografi.
La consulente ha rilevato che tra i testamenti e le scritture di comparazione sono emerse numerose e rilevanti concordanze relative alle più importanti categorie grafologiche ed a particolari movimenti formativi di numerosi tracciati letterali.
In particolare la consulente ha rilevato che dall'analisi e confronto tra i testamenti in verifica e le firme di comparazione di sono emerse le seguenti comuni caratteristiche CP_3
grafomotorie:
- la descrizione oggettiva del tracciato grafico in verifica, mette in evidenza un movimento lento con frequenti incertezze, tremori, bottoni di sosta, segni di ritocco o correzione;
le firme in comparazione sono caratterizzate dalle medesime stentatezze e tremori;
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- relativamente all'indice di coesione, vale a dire al modo personale di collegare fra loro le lettere all'interno delle parole, si rilevano costanti stacchi di penna nei medesimi punti, in tutte le scritture autografe, altrettanti si rilevano nelle schede testamentarie;
- gli assi letterali sono pendenti a destra, in entrambe i gruppi a confronto;
- nelle firme apposte in calce ai testamenti in verifica, come nelle comparative, si rileva un tracciato disomogeneo rispetto al rigo di base, reale o presunto;
- l'ampio gesto finale slanciato verso destra, caratterizzante i testamenti in verifica, si nota anche nelle firme in comparazione;
- il tratto finale delle firme nei testamenti è caratterizzata da un piccolo uncino finale, rivolto verso il basso, medesima caratteristica si nota in alcune firme certamente autografe;
- in entrambi i gruppi a confronto si rileva la medesima modalità di vergare l'asola oblunga della “R”, talvolta aperta e con buona luce interna;
- in merito alla maiuscola del nome, si rileva un'ammaccatura alla base dell'asola, in entrambe i gruppi a confronto;
- l' apertura a sinistra dell'ovale della “o” nel cognome, nei testamenti , si rileva anche Per_3
nelle firme certamente autografe;
- in entrambi i gruppi a confronto si rileva la medesima modalità di vergare la consonante “t” sia quando iniziale del cognome, sia quando posta al centro di una locuzione;
- la “s” rigonfia rilevata nei testamenti in verifica è la stessa che troviamo nelle firme in comparazione;
- nei testamenti in verifica come altresì nelle firme in comparazione si rileva la medesima modalità di vergare la lettera “l”.
La consulente ha poi esaminato e confutato tutte le osservazione della CTU di parte convenuta precisando quanto segue:
- riguardo alla omessa “valutazione delle informazioni extragrafiche” la CTU ha richiamato le pagine 16 e 17 della relazione nelle quali pur prendendo atto dell'indurimento dei tratti grafici con angolosità accentuata, della riduzione del controllo sul movimento scrittorio, della riduzione della flessibilità e agilità, della comparsa di tremori, la dott.ssa ha Per_2 evidenziato che “nelle scritture in verifica rimane comunque integra l'ideazione dei grafemi e rimane integro il gesto grafico nella sua combinazione dinamica di segni”;
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- riguardo alla omissione della specificazione che lo strumento scrittorio utilizzato era diverso anche all'interno della stessa pagina: in parte di colore blu, con più varianti di blu all'interno dello stesso foglio ed in parte di colore rosso – le aggiunte interlinea, la CTU ha richiamato la relazione a pag. 6 ed a pag. 9 nelle quali si è dato atto di tale circostanza e si sono elencati i diversi colori di inchiostro utilizzato;
- le “significative divergenze” riscontrate dal CTP in realtà sono molto limitate e rientrano nell'ambito della naturale variabilità grafica del de cuius;
- la presenza di scritti interposti chiaramente riconducibili a diversa mano scrivente, è stata valutata dalla CTU e non è stata considerata decisiva in relazione alla autografia del testo e delle sottoscrizioni.
Quanto alla contestazione sollevata dalla parte convenuta e relativa alla mancata analisi pressoria deve osservarsi che le condizioni fisiche del de cuius, che tutte le parti definiscono precarie, le modalità oggettive di redazione del testamento su diversi fogli ed in un caso su un foglio già stampato e con la scritta rendono poco significativo il dato della “forza Per_4 premente diretta verso il foglio esercitata dallo scrivente attraverso il mezzo scrittorio” e portano ad escludere che nelle condizioni date la modalità di pressione, costituisca “carattere fortemente personalizzante la scrittura in quanto costituisce il riflesso “più autentico ed inimitabile della personalità”; infatti la pressione cambia a seconda del tipo di penna, della superficie di appoggio, o delle condizioni fisiche
Ritiene questo Giudice che la quantità degli elementi grafici comuni tra i testamenti e le scritture di comparazione e la scarsa significatività delle osservazioni critiche del CTP (che attengono a fattori che non incidono sulla autografia dei testamenti come il colore dell'inchiostro utilizzato o la presenza di scritti interposti nei fogli ma non mettono in discussione i molteplici elementi di identità rilevati dal CTU) portano a ritenere accertata l'autografia dei testamenti e l'identità grafica con le scritture di comparazione, riscontrabile, peraltro, anche ad un esame superficiale delle scritture in esame con quelle in comparazione.
4. La dedotta incompatibilità tra i testamenti datati 2 giugno 2019 e l'eccezione di nullità del secondo testamento.
La parte convenuta ha dedotto che essendo i due testamenti stati redatti in pari data senza alcuna indicazione dell'ora di redazione non è possibile privilegiare uno dei due ed essi “nel
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loro insieme non permettono di ricostruire quale sia stata l'effettiva ultima volontà del de cuius”.
La chiamata ha invece dedotto la nullità della seconda scheda testamentaria pubblicata dal notaio in data 15 luglio 2020 in quanto priva di sottoscrizione.
Quest'ultima eccezione è infondata in quanto dall'esame di questo secondo testamento emerge la sottoscrizione del de cuius dopo le parole “in fede” e la data. L'art. 602 c.c. non prescrive invece la sottoscrizione foglio per foglio come requisito di validità del testamento cosicché la mancanza di sottoscrizione nel primo dei due fogli è irrilevante. Peraltro nel foglio in cui vi è la sottoscrizione è espressamente qualificata come “erede Parte_1 universale”.
Dall'esame delle disposizioni testamentarie, pur confuse, emerge una volontà sufficientemente definita in quanto in un testamento, nel primo testo pubblicato dal notaio in data 14 febbraio 2020, si legge:
“Io sottoscritto, nato a [...] il giorno 08 gennaio 1943, ed ivi residente, CP_3
in Via Bonizi n.8, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, lascio i miei beni immobiliari alla mia compagna e moglie, Appartamento in NA NO (RM) al piano primo, più mansarda con scala indipendente di mq 1,50 in Via Cav. Vitt. Veneto n.14/A, al 1000x1000 di mia proprietà, poi appartamento in LF alla Via Bonizi n.8 piano primo interno n.5 al
1000x1000 di mia proprietà, più Bocches garage in LF Via Aldo Moro n.c. 3 di mq.30 al
1000x1000 di mia proprietà, più titoli di stato con deposito su libretto Postale nominativo in
Banco Posta di LF, tutti intestati a mio nome al 100x100, più il 50x100 della proprietà, lasciata dai miei Genitori deceduti entrambi, Magazzino in LF Via Ripa Bassa n.23 di mq.32, più appezzamento terreno agricolo in località Le Forche, Casale rurale fatiscente, non aggibile, di mq 28 esternamente, al 100x100 di proprietà privata, più appezzamento terreno Agricolo, di proprietà dell'ente Comunale di assistenza di LF, essendo affittuari di ettari 1.400 circa ma non dei (2) nomino erede universale, di tutti i miei beni, la SI.a CP_1
la mia accompagnatrice e moglie, vivendo insieme, ma una nata a [...] il Parte_1
29 maggio 1940, e una volta che la sig.a non è più in vita, tutta la mia eredità Pt_1
residente in LF presso la mia abitazione di Via passa in mano di mia Nipote CP_2
nata a [...] 16 aprile Bonizi n.8, così è stato il mio desiderio di lasciarle come unica
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ereditaria di tutti i miei beni immobigliari tutto quanto, per avermi aiutato a superare tutti i miei problemi di malattia”.
Nell'altro testamento olografo di pubblicato in data 15 luglio 2020 si legge: CP_3
“LF 02/06/2019 Testamento Olografo Io sottoscritto, , nato a [...]_3
provincia di RM il giorno 08 gennaio 1943, ed ivi residente, in Via Bonizi n.8, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, Rilascio il mio Testamento, dei miei beni immobigliari e titoli di stato con deposito, su libretto postale nominativo, in Banco Posta di LF piazza
Vittorio Veneto n.12 00059, tutti intestati a mio nome al 1000x1000, più il 50x100 della proprietà lasciatami dai miei genitori deceduti entrambi è rudere così si può chiamare ma non magazzino con la mia scrittura privata, e fatta di mio pugno erede universale la CP_4
SIA nata a [...] il [...] e residente in [...]presso la mia Parte_1
abbitazione di via Bonizi n.8 così è stato il mio Desiderio accompagnatrice essendo invalido civile al 100x100 con disabilità totale e permanente in fede, lì 02.06.2019 SI. CP_5 la mia proprietà sono due appartamenti, uno in LF alla Via Bonizi n.8 l'altro in
[...]
NA NO (RM) Via Cav. Vitt. Veneto n.14/A e Garace in Via Aldo Moro seminterrato di mq.30”. E, nella seconda facciata : “per informare da me, il SI. Notaio CP_5
SI. che la SI.A nata a [...] il [...] di fatto, CP_3 Parte_1
avendola nom. Erede venga in pieno possesso, avendola nominata come unica Erede
Universale, dopo la mia Morte, con apertura del Testamento, fatto e sottoscritto avanti al
Notaio in fede lì di mia mano 02/06/19 SI. ”. CP_3
Appare chiara l'intenzione di nominare l'attrice erede universale , dato che tale Parte_1
definizione viene ripetuta varie volte nei due testamenti.
Esaminando visivamente il primo testamento emerge che le vi è una continuità nelle frasi
“nomino erede universale, di tutti i miei beni, la SI.a la mia accompagnatrice e moglie,
nata a [...] il [...], residente in [...]presso la mia abitazione Parte_1
di Via Bonizi n.8, così è stato il mio desiderio di lasciarle come unica ereditaria di tutti i miei beni immobigliari tutto quanto, per avermi aiutato a superare tutti i miei problemi di malattia”, peraltro scritte con la penna blu rispetto alle frasi “una volta che la sig.a Pt_1
non è più in vita, tutta la mia eredità passa in mano di mia Nipote nata a [...]_2
16 aprile” redatta con la penna rossa negli interstizi.
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Essendo la disposizione coerente con quello che viene riportato anche nel secondo testamento non possono esservi dubbi sulla volontà di lasciare i suoi beni a , fino a che la Parte_1
stessa fosse restata in vita.
Resta da valutare il senso e gli effetti giuridici della frase con la quale si indica che alla morte della signora l'eredità si sarebbe dovuta devolvere a . Pt_1 CP_2
In astratto la devoluzione può essere interpretata come una sostituzione fedecommissaria
(istituto giuridico in base al quale chi fa testamento dispone l'obbligo - in capo all'erede o al legatario, di conservare i beni ricevuti in eredità e consegnarli alla sua morte ad altro soggetto da lui nominato), vietata nel nostro ordinamento come si evince dall'art. 692 comma 5 c.c. che ne prevede la nullità, non sanabile ex art. 590 c.c., con l'unica deroga del fedecommesso assistenziale o come una nomina di erede di con riserva di usufrutto a favore Persona_5
di . Parte_1
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 15 ottobre 2018 n. 25698; in precedenza Cass. 2 luglio 1991, n. 7267; Cass. 10 gennaio 1995, n. 243; Cass. 17 aprile 2001,
n. 5604, e Cass. 24 febbraio 2009, n. 4435) l'interpretazione di una disposizione testamentaria volta a determinare se il testatore abbia voluto disporre una sostituzione fedecommissaria o una costituzione testamentaria di usufrutto deve muovere dalla ricerca della effettiva volontà del "de cuius", attraverso l'analisi delle finalità che il testatore intendeva perseguire, oltre che mediante il contenuto testuale della scheda testamentaria;
ne consegue che la disposizione con la quale il "de cuius" lascia a persone diverse rispettivamente l'usufrutto e la nuda proprietà di uno stesso bene (o dell'intero complesso dei beni ereditari) non integra gli estremi della sostituzione fedecommissaria (ma quelli di una formale istituzione di erede) quando le disposizioni siano dirette e simultanee e non in ordine successivo, i chiamati non succedano l'uno all'altro, ma direttamente al testatore, e la consolidazione tra usufrutto e nuda proprietà costituisca un effetto non della successione, ma della "vis espansiva" della proprietà.
In motivazione il giudice di legittimità ha chiarito che la verifica della ricorrenza di una delle due ipotesi esige dall'interprete un'indagine condotta sull'intero contesto delle disposizioni dettate dal de cuius e che sul piano generale, la sostituzione fedecommissaria - che è, in generale, dichiarata nulla dall'art. 692, comma 5, c.c. (salvi i casi eccezionali di sua validità come previsti nei precedenti commi della stessa disposizione normativa, sostituiti per effetto della Legge di riforma del diritto di famiglia 19 maggio 1975, n. 151, art. 197) - contiene più
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istituzioni, di cui la posteriore deve avere effetto dopo la morte dell'istituito anteriormente, il quale ha, perciò, l'obbligo di conservare l'eredità onde poterla restituire, così come gli è pervenuta, all'erede sostituito.
Gli elementi che, dunque, la identificano sono tre:
1) occorre, anzitutto, una doppia vocazione testamentaria, nel senso, cioè, che deve contenere due o più disposizioni dei medesimi beni in proprietà a favore di due o più persone chiamate a succedere l'una dopo l'altra, di modo che al sostituito è devoluta l'eredità del testatore non già direttamente da costui, ma indirettamente a mezzo del chiamato anteriore, che è gravato dall'obbligo della restituzione, e al quale, pertanto, egli - quale erede successivo del testatore - non si sostituisce, come nella sostituzione ordinaria, ma sussegue;
2) è necessario, in secondo luogo, che il testatore abbia imposto al primo chiamato l'obbligo di conservare e restituire i beni formanti oggetto della disposizione, precisandosi che tale obbligo può risultare da un'espressa disposizione del testamento, o dal contesto di esso, ovvero desumersi dalla circostanza che la disposizione non può ricevere la sua esecuzione che mediante la conservazione e la restituzione dei beni, o anche desumersi dal divieto di alienarli;
3) infine, l'ultimo requisito si sostanzia nel c.d. "ordine successivo", il quale implica che l'istituito è tenuto a conservare i beni per tutta la vita, onde restituirli alla sua morte a titolo di successione al sostituito, che viene così a succedere indirettamente al testatore.
Nell'interpretazione della disposizione testamentaria, con riguardo alla previsione dell'attribuzione simultanea (ancorché separata), a distinti soggetti, della nuda proprietà e dell'usufrutto dei beni ereditari oppure di una sostituzione fedecommissaria, è decisivo il criterio secondo cui la sostituzione fedecommissaria non è ravvisabile quando, indipendentemente dalla terminologia usata, dalla struttura della disposizione emerga l'attribuzione ai chiamati in via successiva di due diritti diversi, rispettivamente di godimento
- eventualmente anche dell'intero compendio dei beni ereditari - al primo e di nuda proprietà dei beni relitti al secondo, giacché in tale ipotesi erede è soltanto il nudo proprietario, il quale può esercitare i relativi poteri fin dal momento dell'apertura della successione. Al contrario è ipotizzabile una istituzione con sostituzione fedecommissaria qualora il testatore abbia attribuito all'onorato dell'usufrutto diritti ed obblighi incompatibili con la qualità di
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usufruttuario e spettanti, invece, all'erede oppure abbia condizionato l'acquisto della qualità di erede del secondo alla sopravvivenza al primo.
Nell'interpretazione del testamento, il giudice deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente ed in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale "mortis causa", salvaguardando il rispetto, in materia, del principio di conservazione del testamento.
Nel caso in esame salvaguardando il principio di conservazione del testamento e guardando all'elemento letterale (nel quale vi è l'attribuzione della qualità di erede all'attrice, non vi è alcun riferimento alle categorie giuridiche dell'usufrutto e della nuda proprietà e l'attribuzione dei beni a è indicata come conseguenza del decesso della signora CP_2 Pt_1
(“una volta che la sig.a non è più in vita”) non può che escludersi la volontà del de Pt_1
cuius di attribuire la proprietà dei suoi beni a con il solo usufrutto a favore di CP_2
e ritenersi, quindi, che le disposizioni testamentarie debbano essere interpretate Parte_1
come volontà di istituire erede e di operare una sostituzione fidecommissoria a Parte_1
favore di . CP_2
Poiché quest'ultima è vietata dal disposto dell'art. 692 comma 5 c.c. la disposizione testamentaria deve ritenersi valida mentre disposizione a favore di deve essere CP_2
dichiarata nulla.
Di conseguenza devono accogliersi le domande formulate dalla parte attrice e deve dichiararsi che la SI.ra è erede del SI. e conseguentemente è divenuta Parte_1 CP_3
proprietaria dei beni ereditari descritti sommariamente in atti nonché titolare delle somme esistenti al momento del decesso sul libretto di risparmio del de cuius pari ad euro 122.954,40
e sul conto titoli pari ad euro 99.457,00 (cfr. allegato 5 all'atto di citazione).
In accoglimento della domanda attorea la convenuta è tenuta a restituire Controparte_1 all'attrice l'appartamento in NA NO (RM) già di proprietà del defunto, posto al piano primo, più mansarda con scala indipendente in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n.14/A,
- già Via IV Novembre n.
8 - in Catasto al F. 17 p.lla 264 sub.3, Cat A/4 Cl. 3 vani 3,5, nonché la differenza tra la somma complessiva di euro 222.411,4 esistente sul libretto di
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risparmio e sul conto titoli al momento del decesso e le somme attualmente depositate sul libretto e sul conto oltre interessi da ciascun prelievo.
La mancata articolazione di richieste istruttorie finalizzate a dare la prova dei frutti ricavati dall'immobile, della esistenza di altri beni rientranti nell'asse ereditario, della attuale situazione dei conti, preclude l'accoglimento delle domande relative e la precisa indicazione delle somme dovute dalla convenuta;
la mancata indicazione degli estremi identificativi dell'immobile di LF comporta che non può ordinarsi la trascrizione della presente sentenza
(peraltro nemmeno richiesta dalla parte attrice).
5. Domande riconvenzionali
In accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta deve condannarsi l'attrice al pagamento alla convenuta sig.ra le somme anticipate Controparte_1
dalla stessa per le spese funerarie del fratello di euro 3792 e quelle per il rivestimento della tomba di euro 5.490 per la complessiva somma di euro 9.282 oltre interessi legali dal pagamento in quanto le spese per le onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza dell'apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art. 752 c.c., sicché colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso da parte degli eredi.
Le altre domande riconvenzionali formulate dalla convenuta e dalla chiamata Controparte_1
devono essere rigettate in quanto sono legate alle questioni sopra esaminate in Parte_1
relazione alla interpretazione delle disposizioni testamentarie.
5. Spese
L'estrema complessità della controversia conseguente alla ambigua formulazione delle disposizioni testamentarie del sig. e l'oggettiva controvertibilità delle questioni CP_3
di fatto affrontate induce a compensare tra le parti le spese del giudizio comprensive di quelle di CTU.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n.
228 del 2022 ogni altra domanda respinta, così provvede:
- accoglie la domanda principale proposta dall'attrice che la SI.ra è unica Parte_1
erede del SI. CP_3
- condanna la convenuta SI.ra alla restituzione alla SI.ra Controparte_1 Parte_1 dell'appartamento sito in NA NO (RM) posto al piano primo, più mansarda con scala indipendente in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n.14/A - già Via IV Novembre n.
8 - in
Catasto al F. 17 p.lla 264 sub.3, Cat A/4 Cl. 3 vani 3,5 nonché della differenza tra la somma complessiva di euro 222.411,4 esistente sul libretto di risparmio e sul conto titoli al momento del decesso e le somme attualmente depositate sul libretto e sul conto oltre interessi legali da ciascun prelievo;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta SI.ra condanna la sig.ra l'attrice al pagamento alla convenuta sig.ra Controparte_1 Parte_1
la complessiva somma di euro 9.282 oltre interessi;
Controparte_1
- rigetta le altre domande riconvenzionali proposte dalle convenute;
- dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Civitavecchia 5 aprile 2025
Il Giudice
Francesco Vigorito
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 228 R.G. dell'anno 2022
TRA
, nata a [...] il [...], res.te in LF (RM) Via Bonizi n. 8, C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Roscioni (C.F.: C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Civitavecchia, C.F._2
Via San Francesco di Paola n.3, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
nata a [...] il [...] , C.F. e residente in Controparte_1 C.F._3
NA NO ,Via Cavalieri di Vittorio Veneto 14/ rappresentata e difesa dall'avv.
Giuseppa Pirrone (cf. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._4
studio in NA NO, Via Cavalieri di Vittorio Veneto 3, giusta procura in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTA
NONCHE'
, nata LF (Rm) il 16/04/1968 e residente in [...]di Roma CP_2
(Rm), c.f. , ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliata C.F._5 in Ladispoli (Rm) alla via delle Rose 32b, presso lo studio dell'avvocato Alessandra De Tollis del Foro di Civitavecchia (c.f. ), giusta procura C.F._6
CHIAMATA TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
OGGETTO: accertamento della qualità di erede
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la qualità di erede del SI. in capo alla SI.ra e conseguentemente CP_3 Parte_1 condannare la convenuta SI.ra alla restituzione dell'Appartamento in Controparte_1
NA NO (RM) già di proprietà del defunto, posto al piano primo, più mansarda con scala indipendente in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n.14/A, nonché delle somme prelevate dalla convenuta dalla Posta di LF e già appartenute al SI. , le CP_3 quali al momento del decesso ammontavano precisamente a complessive € 222.391,96 oltre interessi;
nonché alla restituzione in favore di essa erede di ogni altro bene o somma di denaro appartenuto in vita a ed eventualmente in possesso della convenuta;
il CP_3
tutto in quanto illegittimamente posseduto dalla convenuta senza alcun titolo. Oltre alla restituzione dei frutti ex art. 535 c.c. dal dì del decesso all'effettivo saldo. Con vittoria di spese legali oltre accessori di legge in favore del sottoscritto, procuratore antistatario.”
Per la convenuta:
“Voglia codesto Giudice disattesa ogni contraria istanza
In via principale nel merito rigettare le domande di parte attrice destituite di fondamento in fatto e in diritto, per le causali tutte esposte accertando e dichiarando nulli e/o annullabili e/o inefficaci i testamenti olografi
IN VIA RICONVENZIONALE NEL MERITO
1.in via principale accertare e dichiarare che i testamenti olografi a nome del sig.
[...]
entrambi datati 02.06.2019 pubblicato il 14.02.2020 con verbale del Dott. CP_3 [...]
Rep. Notarile . Rep. Notarile N. 12879 racc. N. 7486 e del testamento pubblicato Per_1
il 15.07.2020 rep..37941, non sono stati scritti di pugno dallo stesso e quindi non autentici e/o non autografi;
2) per l'effetto dichiarare la nullità e/o inesistenza dei suddetti testamenti per carenza di autografia e /o sottoscrizione;
2 di 16 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
3)di conseguenza accertare e dichiarare la devoluzione per legge della successione del sig.
e per l'effetto la qualità di erede universale della sig.ra ; CP_3 Controparte_1
4) all'esito condannare l'attrice al rilascio immediato dell'immobile sito in LF Via Bonizi 8
,e di ogni altro bene ereditario, con conseguente restituzione dei frutti a lei pervenuti quale possessore in mala fede, o in subordine comunque quale possessore dei beni, con condanna al risarcimento dei danni per mancata disponibilità dei beni ereditari da liquidare nella misura di euro 500 mensili dalla data di occupazione al rilascio. In via subordinata, nella denegata ipotesi che i testamenti vengano riconosciuti validi, in ogni caso accertare e dichiarare la incompatibilità delle disposizioni testamentarie, per l'effetto dichiarare la loro inefficacia , con devoluzione ex lege dei beni ereditari e per l'effetto la qualità di erede legittima della sig.ra ; in via ulteriormente subordinata nel caso in cui Controparte_1
fossero ritenuti validi accertata la incompatibilità delle disposizioni dichiarare la devoluzione per legge delle somme di cui al libretto postale nominativo n. 16967536 di euro 122.954,40 nonchè delle somma di euro 99.437,56 di cui al deposito Parte_2
n. 02685846, per un totale di euro 222.391,96 tutti in Posta di LF a favore della si.ra
[...]
n.q. di erede legittima . Controparte_1
In estremo subordine nella denegata ipotesi in cui fossero ritenuti validi accertare e dichiarare dovute alla sig.ra le somme anticipate dalla sig.ra per le spese CP_1 CP_1
funerarie del fratello di euro 3792 e quelle per il rivestimento della tomba di euro 5.490 per la complessiva somma di euro 9.282 . In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CAP come per legge.
Per la chiamata:
“Piaccia a Codesto Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni diversa e contraria istanza:
1. in via principale, rigettare tutte le domande avanzate da parte attrice e da parte convenuta perché totalmente illegittime, nonché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi espressi nella comparsa di costituzione e in tutti gli altri scritti difensivi;
2. in via riconvenzionale: a) accertata e dichiarata, da un lato, la nullità, per mancanza di autenticità, del testamento olografo datato 2.06.2019 asseritamente attribuito al SI. e pubblicato il CP_3
15.07.2020 dal Notaio Dott. di Civitavecchia, nonché, dall'altro, Persona_1
l'autenticità del testamento olografo redatto e sottoscritto in data 2.06.2019 dal medesimo
3 di 16 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SI. e contenuto nella prima facciata del documento pubblicato dal Notaio CP_1 Per_1
il 14.02.2020, accertare e dichiarare la qualità di unica erede universale del SI. CP_3
in capo alla SI.ra con attribuzione alla stessa di tutti i conseguenti
[...] CP_2
diritti e poteri, escluso eventualmente il solo diritto di usufrutto sui beni immobili del defunto;
b) subordinatamente, nella malaugurata e non concessa ipotesi di accertamento e declaratoria della validità ed efficacia pure del testamento del SI. testa pubblicato il
15.07.2020, escludere ogni incompatibilità fra le disposizioni testamentarie ivi contenute e quelle contenute nel testamento pubblicato il 14.02.2020 e, per l'effetto, ricostruire la volontà del de cuius, attribuendo comunque la qualità di erede universale dello stesso alla SI.ra
con attribuzione alla stessa di tutti i conseguenti diritti e poteri, escluso CP_2
eventualmente il solo diritto di usufrutto sui beni immobili del defunto;
c) ancora in via subordinata, nella malaugurata e non creduta ipotesi di accertamento dell'insussistenza di disposizioni testamentarie relative ai beni mobili del de cuius con conseguente devoluzione per successione legittima degli stessi, accertare e dichiarare comunque la qualità di erede universale del SI. in capo alla SI.ra con attribuzione alla stessa di tutti i CP_1 CP_2
conseguenti diritti sui beni immobili, escluso eventualmente il solo diritto di usufrutto;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre Iva, CPA ed oneri di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa
Con atto di citazione regolarmente notificato, la SI.ra conveniva in giudizio Parte_1
e chiedeva l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, premettendo che Controparte_1
in data 26.11.2019 era deceduto, in Civitavecchia, il SI. (nato a [...] il CP_3
08.01.1943 ultima residenza ivi in Via Bonizi n.8), compagno convivente dell'attrice, e che lo stesso aveva lasciato due testamenti olografi, entrambi redatti in data 02.06.2019, con i quali nominava sua erede universale la compagna convivente Parte_1
Si costituiva chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa della sig.ra Controparte_1
con spostamento della prima udienza di comparizione onde consentire la CP_2
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citazione del terzo indicato nel rispetto dei termini di cui allart.163 bis c.p.c., chiedendo il rigetto della domanda e formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
Con provvedimento del 14 aprile 2022 veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande proposte dalle altre CP_2
parti e formulando le conclusioni sopra riportate.
Questo giudice disposta ed espletata una consulenza tecnica grafologica all'udienza del 12 dicembre 2024 tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Oggetto del giudizio
La parte attrice ha chiesto:
1) accertare e dichiarare la qualità di erede del SI. in capo alla SI.ra CP_3 [...]
in forza testamenti olografi a nome del sig. entrambi datati 02.06.2019 Pt_1 CP_3
pubblicato il 14.02.2020 con verbale del Dott. Rep. Notarile . Rep. Persona_1
Notarile N. 12879 racc. N. 7486 e del testamento pubblicato il 15.07.2020 rep..37941;
2) conseguentemente condannare la convenuta SI.ra alla restituzione Controparte_1 dell'appartamento in NA NO (RM) già di proprietà del defunto, posto al piano primo, più mansarda con scala indipendente in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n.14/A, nonché delle somme prelevate dalla convenuta dalla Posta di LF e già appartenute al SI.
, le quali al momento del decesso ammontavano precisamente a complessive € CP_3
222.391,96 oltre interessi;
nonché alla restituzione in favore di essa erede di ogni altro bene o somma di denaro appartenuto in vita a ed eventualmente in possesso della CP_3 convenuta;
oltre alla restituzione dei frutti ex art. 535 c.c. dal dì del decesso all'effettivo saldo.
La parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attrice e:
1) accertare e dichiarare nulli e/o annullabili e/o inefficaci i testamenti olografi e dichiarare la devoluzione per legge della successione del sig. e per l'effetto la qualità di CP_3
erede universale della sig.ra ; Controparte_1
5 di 16 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
2) condannare l'attrice al rilascio immediato dell'immobile sito i LF Via Bonizi 8 ,e di ogni altro bene ereditario, con conseguente restituzione dei frutti a lei pervenuti quale possessore in mala fede, o in subordine comunque quale possessore dei beni, con condanna al risarcimento dei danni per mancata disponibilità dei beni ereditari da liquidare nella misura di euro 500 mensili dalla data di occupazione al rilascio;
3) nella ipotesi che i testamenti fossero riconosciuti validi, accertare e dichiarare la incompatibilità delle disposizioni testamentarie, per l'effetto dichiarare la loro inefficacia, con devoluzione ex lege dei beni ereditari e per l'effetto la qualità di erede legittima della sig.ra
; Controparte_1
4) nella stessa ipotesi, accertata la incompatibilità delle disposizioni dichiarare la devoluzione per legge delle somme di cui al libretto postale nominativo n. 16967536 di euro 122.954,40 nonchè delle somma di euro 99.437,56 di cui al deposito Parte_2
n. 02685846, per un totale di euro 222.391,96 tutti in Posta di LF a favore della si.ra
[...]
n.q. di erede legittima;
Controparte_1
5) nel caso di rigetto di tali domande accertare e dichiarare dovute alla sig.ra le somme CP_1
anticipate dalla sig.ra per le spese funerarie del fratello di euro 3792 e quelle per il CP_1
rivestimento della tomba di euro 5.490 per la complessiva somma di euro 9.282.
La parte chiamata ha chiesto rigettare tutte le domande avanzate da parte attrice e da parte convenuta e:
1) accertata e dichiarata la nullità dei testamenti olografi accertare e dichiarare la qualità di unica erede universale del SI. della SI.ra con attribuzione alla CP_3 CP_2
stessa di tutti i conseguenti diritti e poteri, escluso eventualmente il solo diritto di usufrutto sui beni immobili del defunto;
2) nel caso di accertamento e declaratoria della validità ed efficacia pure del testamento del
SI. pubblicato il 15.07.2020, escludere ogni incompatibilità fra le disposizioni CP_1
testamentarie ivi contenute e quelle contenute nel testamento pubblicato il 14.02.2020 e, per l'effetto, attribuire comunque la qualità di erede universale dello stesso alla SI.ra CP_2
con attribuzione alla stessa di tutti i conseguenti diritti e poteri, escluso eventualmente il solo diritto di usufrutto sui beni immobili del defunto;
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3) nella ipotesi di accertamento dell'insussistenza di disposizioni testamentarie relative ai beni mobili del de cuius con conseguente devoluzione per successione legittima degli stessi, accertare e dichiarare comunque la qualità di erede universale del SI. in capo alla CP_1
SI.ra con attribuzione alla stessa di tutti i conseguenti diritti sui beni immobili, CP_2
escluso eventualmente il solo diritto di usufrutto.
3. L'accertamento della autenticità dei due testamenti.
La prima questione da esaminare è costituita dall'accertamento della autenticità dei due testamenti olografi a nome del sig. entrambi datati 02.06.2019 pubblicato il CP_3
14.02.2020 con verbale del Dott. Rep. Notarile . Rep. Notarile N. 12879 Persona_1
racc. N. 7486 e del testamento pubblicato il 15.07.2020 rep..37941.
A tal fine è stata disposta ed espletata dalla dott.ssa una consulenza tecnica Persona_2
grafologica.
La consulenza grafologica, effettuata in corso di causa, è stata completa, esauriente ed esente da vizi logici e tecnici, e pertanto se ne deve richiamare e condividere il contenuto.
La consulente ha concluso che entrambe le schede testamentarie sono state vergate, interamente, da un'unica mano scrivente e, all'esito del confronto, tra i testamenti e le firme autografe del de cuius, che i testamenti olografi entrambi datati 02.06.2019 l'uno pubblicato il
14.02.2020 con verbale del Dott. Rep. 12879 racc. N. 7486 e l'altro Persona_1
pubblicato il 15.07.2020 rep. 37941, sono riferibili al SI. e sono certamente CP_3
autografi.
La consulente ha rilevato che tra i testamenti e le scritture di comparazione sono emerse numerose e rilevanti concordanze relative alle più importanti categorie grafologiche ed a particolari movimenti formativi di numerosi tracciati letterali.
In particolare la consulente ha rilevato che dall'analisi e confronto tra i testamenti in verifica e le firme di comparazione di sono emerse le seguenti comuni caratteristiche CP_3
grafomotorie:
- la descrizione oggettiva del tracciato grafico in verifica, mette in evidenza un movimento lento con frequenti incertezze, tremori, bottoni di sosta, segni di ritocco o correzione;
le firme in comparazione sono caratterizzate dalle medesime stentatezze e tremori;
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- relativamente all'indice di coesione, vale a dire al modo personale di collegare fra loro le lettere all'interno delle parole, si rilevano costanti stacchi di penna nei medesimi punti, in tutte le scritture autografe, altrettanti si rilevano nelle schede testamentarie;
- gli assi letterali sono pendenti a destra, in entrambe i gruppi a confronto;
- nelle firme apposte in calce ai testamenti in verifica, come nelle comparative, si rileva un tracciato disomogeneo rispetto al rigo di base, reale o presunto;
- l'ampio gesto finale slanciato verso destra, caratterizzante i testamenti in verifica, si nota anche nelle firme in comparazione;
- il tratto finale delle firme nei testamenti è caratterizzata da un piccolo uncino finale, rivolto verso il basso, medesima caratteristica si nota in alcune firme certamente autografe;
- in entrambi i gruppi a confronto si rileva la medesima modalità di vergare l'asola oblunga della “R”, talvolta aperta e con buona luce interna;
- in merito alla maiuscola del nome, si rileva un'ammaccatura alla base dell'asola, in entrambe i gruppi a confronto;
- l' apertura a sinistra dell'ovale della “o” nel cognome, nei testamenti , si rileva anche Per_3
nelle firme certamente autografe;
- in entrambi i gruppi a confronto si rileva la medesima modalità di vergare la consonante “t” sia quando iniziale del cognome, sia quando posta al centro di una locuzione;
- la “s” rigonfia rilevata nei testamenti in verifica è la stessa che troviamo nelle firme in comparazione;
- nei testamenti in verifica come altresì nelle firme in comparazione si rileva la medesima modalità di vergare la lettera “l”.
La consulente ha poi esaminato e confutato tutte le osservazione della CTU di parte convenuta precisando quanto segue:
- riguardo alla omessa “valutazione delle informazioni extragrafiche” la CTU ha richiamato le pagine 16 e 17 della relazione nelle quali pur prendendo atto dell'indurimento dei tratti grafici con angolosità accentuata, della riduzione del controllo sul movimento scrittorio, della riduzione della flessibilità e agilità, della comparsa di tremori, la dott.ssa ha Per_2 evidenziato che “nelle scritture in verifica rimane comunque integra l'ideazione dei grafemi e rimane integro il gesto grafico nella sua combinazione dinamica di segni”;
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- riguardo alla omissione della specificazione che lo strumento scrittorio utilizzato era diverso anche all'interno della stessa pagina: in parte di colore blu, con più varianti di blu all'interno dello stesso foglio ed in parte di colore rosso – le aggiunte interlinea, la CTU ha richiamato la relazione a pag. 6 ed a pag. 9 nelle quali si è dato atto di tale circostanza e si sono elencati i diversi colori di inchiostro utilizzato;
- le “significative divergenze” riscontrate dal CTP in realtà sono molto limitate e rientrano nell'ambito della naturale variabilità grafica del de cuius;
- la presenza di scritti interposti chiaramente riconducibili a diversa mano scrivente, è stata valutata dalla CTU e non è stata considerata decisiva in relazione alla autografia del testo e delle sottoscrizioni.
Quanto alla contestazione sollevata dalla parte convenuta e relativa alla mancata analisi pressoria deve osservarsi che le condizioni fisiche del de cuius, che tutte le parti definiscono precarie, le modalità oggettive di redazione del testamento su diversi fogli ed in un caso su un foglio già stampato e con la scritta rendono poco significativo il dato della “forza Per_4 premente diretta verso il foglio esercitata dallo scrivente attraverso il mezzo scrittorio” e portano ad escludere che nelle condizioni date la modalità di pressione, costituisca “carattere fortemente personalizzante la scrittura in quanto costituisce il riflesso “più autentico ed inimitabile della personalità”; infatti la pressione cambia a seconda del tipo di penna, della superficie di appoggio, o delle condizioni fisiche
Ritiene questo Giudice che la quantità degli elementi grafici comuni tra i testamenti e le scritture di comparazione e la scarsa significatività delle osservazioni critiche del CTP (che attengono a fattori che non incidono sulla autografia dei testamenti come il colore dell'inchiostro utilizzato o la presenza di scritti interposti nei fogli ma non mettono in discussione i molteplici elementi di identità rilevati dal CTU) portano a ritenere accertata l'autografia dei testamenti e l'identità grafica con le scritture di comparazione, riscontrabile, peraltro, anche ad un esame superficiale delle scritture in esame con quelle in comparazione.
4. La dedotta incompatibilità tra i testamenti datati 2 giugno 2019 e l'eccezione di nullità del secondo testamento.
La parte convenuta ha dedotto che essendo i due testamenti stati redatti in pari data senza alcuna indicazione dell'ora di redazione non è possibile privilegiare uno dei due ed essi “nel
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loro insieme non permettono di ricostruire quale sia stata l'effettiva ultima volontà del de cuius”.
La chiamata ha invece dedotto la nullità della seconda scheda testamentaria pubblicata dal notaio in data 15 luglio 2020 in quanto priva di sottoscrizione.
Quest'ultima eccezione è infondata in quanto dall'esame di questo secondo testamento emerge la sottoscrizione del de cuius dopo le parole “in fede” e la data. L'art. 602 c.c. non prescrive invece la sottoscrizione foglio per foglio come requisito di validità del testamento cosicché la mancanza di sottoscrizione nel primo dei due fogli è irrilevante. Peraltro nel foglio in cui vi è la sottoscrizione è espressamente qualificata come “erede Parte_1 universale”.
Dall'esame delle disposizioni testamentarie, pur confuse, emerge una volontà sufficientemente definita in quanto in un testamento, nel primo testo pubblicato dal notaio in data 14 febbraio 2020, si legge:
“Io sottoscritto, nato a [...] il giorno 08 gennaio 1943, ed ivi residente, CP_3
in Via Bonizi n.8, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, lascio i miei beni immobiliari alla mia compagna e moglie, Appartamento in NA NO (RM) al piano primo, più mansarda con scala indipendente di mq 1,50 in Via Cav. Vitt. Veneto n.14/A, al 1000x1000 di mia proprietà, poi appartamento in LF alla Via Bonizi n.8 piano primo interno n.5 al
1000x1000 di mia proprietà, più Bocches garage in LF Via Aldo Moro n.c. 3 di mq.30 al
1000x1000 di mia proprietà, più titoli di stato con deposito su libretto Postale nominativo in
Banco Posta di LF, tutti intestati a mio nome al 100x100, più il 50x100 della proprietà, lasciata dai miei Genitori deceduti entrambi, Magazzino in LF Via Ripa Bassa n.23 di mq.32, più appezzamento terreno agricolo in località Le Forche, Casale rurale fatiscente, non aggibile, di mq 28 esternamente, al 100x100 di proprietà privata, più appezzamento terreno Agricolo, di proprietà dell'ente Comunale di assistenza di LF, essendo affittuari di ettari 1.400 circa ma non dei (2) nomino erede universale, di tutti i miei beni, la SI.a CP_1
la mia accompagnatrice e moglie, vivendo insieme, ma una nata a [...] il Parte_1
29 maggio 1940, e una volta che la sig.a non è più in vita, tutta la mia eredità Pt_1
residente in LF presso la mia abitazione di Via passa in mano di mia Nipote CP_2
nata a [...] 16 aprile Bonizi n.8, così è stato il mio desiderio di lasciarle come unica
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ereditaria di tutti i miei beni immobigliari tutto quanto, per avermi aiutato a superare tutti i miei problemi di malattia”.
Nell'altro testamento olografo di pubblicato in data 15 luglio 2020 si legge: CP_3
“LF 02/06/2019 Testamento Olografo Io sottoscritto, , nato a [...]_3
provincia di RM il giorno 08 gennaio 1943, ed ivi residente, in Via Bonizi n.8, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, Rilascio il mio Testamento, dei miei beni immobigliari e titoli di stato con deposito, su libretto postale nominativo, in Banco Posta di LF piazza
Vittorio Veneto n.12 00059, tutti intestati a mio nome al 1000x1000, più il 50x100 della proprietà lasciatami dai miei genitori deceduti entrambi è rudere così si può chiamare ma non magazzino con la mia scrittura privata, e fatta di mio pugno erede universale la CP_4
SIA nata a [...] il [...] e residente in [...]presso la mia Parte_1
abbitazione di via Bonizi n.8 così è stato il mio Desiderio accompagnatrice essendo invalido civile al 100x100 con disabilità totale e permanente in fede, lì 02.06.2019 SI. CP_5 la mia proprietà sono due appartamenti, uno in LF alla Via Bonizi n.8 l'altro in
[...]
NA NO (RM) Via Cav. Vitt. Veneto n.14/A e Garace in Via Aldo Moro seminterrato di mq.30”. E, nella seconda facciata : “per informare da me, il SI. Notaio CP_5
SI. che la SI.A nata a [...] il [...] di fatto, CP_3 Parte_1
avendola nom. Erede venga in pieno possesso, avendola nominata come unica Erede
Universale, dopo la mia Morte, con apertura del Testamento, fatto e sottoscritto avanti al
Notaio in fede lì di mia mano 02/06/19 SI. ”. CP_3
Appare chiara l'intenzione di nominare l'attrice erede universale , dato che tale Parte_1
definizione viene ripetuta varie volte nei due testamenti.
Esaminando visivamente il primo testamento emerge che le vi è una continuità nelle frasi
“nomino erede universale, di tutti i miei beni, la SI.a la mia accompagnatrice e moglie,
nata a [...] il [...], residente in [...]presso la mia abitazione Parte_1
di Via Bonizi n.8, così è stato il mio desiderio di lasciarle come unica ereditaria di tutti i miei beni immobigliari tutto quanto, per avermi aiutato a superare tutti i miei problemi di malattia”, peraltro scritte con la penna blu rispetto alle frasi “una volta che la sig.a Pt_1
non è più in vita, tutta la mia eredità passa in mano di mia Nipote nata a [...]_2
16 aprile” redatta con la penna rossa negli interstizi.
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Essendo la disposizione coerente con quello che viene riportato anche nel secondo testamento non possono esservi dubbi sulla volontà di lasciare i suoi beni a , fino a che la Parte_1
stessa fosse restata in vita.
Resta da valutare il senso e gli effetti giuridici della frase con la quale si indica che alla morte della signora l'eredità si sarebbe dovuta devolvere a . Pt_1 CP_2
In astratto la devoluzione può essere interpretata come una sostituzione fedecommissaria
(istituto giuridico in base al quale chi fa testamento dispone l'obbligo - in capo all'erede o al legatario, di conservare i beni ricevuti in eredità e consegnarli alla sua morte ad altro soggetto da lui nominato), vietata nel nostro ordinamento come si evince dall'art. 692 comma 5 c.c. che ne prevede la nullità, non sanabile ex art. 590 c.c., con l'unica deroga del fedecommesso assistenziale o come una nomina di erede di con riserva di usufrutto a favore Persona_5
di . Parte_1
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 15 ottobre 2018 n. 25698; in precedenza Cass. 2 luglio 1991, n. 7267; Cass. 10 gennaio 1995, n. 243; Cass. 17 aprile 2001,
n. 5604, e Cass. 24 febbraio 2009, n. 4435) l'interpretazione di una disposizione testamentaria volta a determinare se il testatore abbia voluto disporre una sostituzione fedecommissaria o una costituzione testamentaria di usufrutto deve muovere dalla ricerca della effettiva volontà del "de cuius", attraverso l'analisi delle finalità che il testatore intendeva perseguire, oltre che mediante il contenuto testuale della scheda testamentaria;
ne consegue che la disposizione con la quale il "de cuius" lascia a persone diverse rispettivamente l'usufrutto e la nuda proprietà di uno stesso bene (o dell'intero complesso dei beni ereditari) non integra gli estremi della sostituzione fedecommissaria (ma quelli di una formale istituzione di erede) quando le disposizioni siano dirette e simultanee e non in ordine successivo, i chiamati non succedano l'uno all'altro, ma direttamente al testatore, e la consolidazione tra usufrutto e nuda proprietà costituisca un effetto non della successione, ma della "vis espansiva" della proprietà.
In motivazione il giudice di legittimità ha chiarito che la verifica della ricorrenza di una delle due ipotesi esige dall'interprete un'indagine condotta sull'intero contesto delle disposizioni dettate dal de cuius e che sul piano generale, la sostituzione fedecommissaria - che è, in generale, dichiarata nulla dall'art. 692, comma 5, c.c. (salvi i casi eccezionali di sua validità come previsti nei precedenti commi della stessa disposizione normativa, sostituiti per effetto della Legge di riforma del diritto di famiglia 19 maggio 1975, n. 151, art. 197) - contiene più
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istituzioni, di cui la posteriore deve avere effetto dopo la morte dell'istituito anteriormente, il quale ha, perciò, l'obbligo di conservare l'eredità onde poterla restituire, così come gli è pervenuta, all'erede sostituito.
Gli elementi che, dunque, la identificano sono tre:
1) occorre, anzitutto, una doppia vocazione testamentaria, nel senso, cioè, che deve contenere due o più disposizioni dei medesimi beni in proprietà a favore di due o più persone chiamate a succedere l'una dopo l'altra, di modo che al sostituito è devoluta l'eredità del testatore non già direttamente da costui, ma indirettamente a mezzo del chiamato anteriore, che è gravato dall'obbligo della restituzione, e al quale, pertanto, egli - quale erede successivo del testatore - non si sostituisce, come nella sostituzione ordinaria, ma sussegue;
2) è necessario, in secondo luogo, che il testatore abbia imposto al primo chiamato l'obbligo di conservare e restituire i beni formanti oggetto della disposizione, precisandosi che tale obbligo può risultare da un'espressa disposizione del testamento, o dal contesto di esso, ovvero desumersi dalla circostanza che la disposizione non può ricevere la sua esecuzione che mediante la conservazione e la restituzione dei beni, o anche desumersi dal divieto di alienarli;
3) infine, l'ultimo requisito si sostanzia nel c.d. "ordine successivo", il quale implica che l'istituito è tenuto a conservare i beni per tutta la vita, onde restituirli alla sua morte a titolo di successione al sostituito, che viene così a succedere indirettamente al testatore.
Nell'interpretazione della disposizione testamentaria, con riguardo alla previsione dell'attribuzione simultanea (ancorché separata), a distinti soggetti, della nuda proprietà e dell'usufrutto dei beni ereditari oppure di una sostituzione fedecommissaria, è decisivo il criterio secondo cui la sostituzione fedecommissaria non è ravvisabile quando, indipendentemente dalla terminologia usata, dalla struttura della disposizione emerga l'attribuzione ai chiamati in via successiva di due diritti diversi, rispettivamente di godimento
- eventualmente anche dell'intero compendio dei beni ereditari - al primo e di nuda proprietà dei beni relitti al secondo, giacché in tale ipotesi erede è soltanto il nudo proprietario, il quale può esercitare i relativi poteri fin dal momento dell'apertura della successione. Al contrario è ipotizzabile una istituzione con sostituzione fedecommissaria qualora il testatore abbia attribuito all'onorato dell'usufrutto diritti ed obblighi incompatibili con la qualità di
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usufruttuario e spettanti, invece, all'erede oppure abbia condizionato l'acquisto della qualità di erede del secondo alla sopravvivenza al primo.
Nell'interpretazione del testamento, il giudice deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente ed in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale "mortis causa", salvaguardando il rispetto, in materia, del principio di conservazione del testamento.
Nel caso in esame salvaguardando il principio di conservazione del testamento e guardando all'elemento letterale (nel quale vi è l'attribuzione della qualità di erede all'attrice, non vi è alcun riferimento alle categorie giuridiche dell'usufrutto e della nuda proprietà e l'attribuzione dei beni a è indicata come conseguenza del decesso della signora CP_2 Pt_1
(“una volta che la sig.a non è più in vita”) non può che escludersi la volontà del de Pt_1
cuius di attribuire la proprietà dei suoi beni a con il solo usufrutto a favore di CP_2
e ritenersi, quindi, che le disposizioni testamentarie debbano essere interpretate Parte_1
come volontà di istituire erede e di operare una sostituzione fidecommissoria a Parte_1
favore di . CP_2
Poiché quest'ultima è vietata dal disposto dell'art. 692 comma 5 c.c. la disposizione testamentaria deve ritenersi valida mentre disposizione a favore di deve essere CP_2
dichiarata nulla.
Di conseguenza devono accogliersi le domande formulate dalla parte attrice e deve dichiararsi che la SI.ra è erede del SI. e conseguentemente è divenuta Parte_1 CP_3
proprietaria dei beni ereditari descritti sommariamente in atti nonché titolare delle somme esistenti al momento del decesso sul libretto di risparmio del de cuius pari ad euro 122.954,40
e sul conto titoli pari ad euro 99.457,00 (cfr. allegato 5 all'atto di citazione).
In accoglimento della domanda attorea la convenuta è tenuta a restituire Controparte_1 all'attrice l'appartamento in NA NO (RM) già di proprietà del defunto, posto al piano primo, più mansarda con scala indipendente in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n.14/A,
- già Via IV Novembre n.
8 - in Catasto al F. 17 p.lla 264 sub.3, Cat A/4 Cl. 3 vani 3,5, nonché la differenza tra la somma complessiva di euro 222.411,4 esistente sul libretto di
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risparmio e sul conto titoli al momento del decesso e le somme attualmente depositate sul libretto e sul conto oltre interessi da ciascun prelievo.
La mancata articolazione di richieste istruttorie finalizzate a dare la prova dei frutti ricavati dall'immobile, della esistenza di altri beni rientranti nell'asse ereditario, della attuale situazione dei conti, preclude l'accoglimento delle domande relative e la precisa indicazione delle somme dovute dalla convenuta;
la mancata indicazione degli estremi identificativi dell'immobile di LF comporta che non può ordinarsi la trascrizione della presente sentenza
(peraltro nemmeno richiesta dalla parte attrice).
5. Domande riconvenzionali
In accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta deve condannarsi l'attrice al pagamento alla convenuta sig.ra le somme anticipate Controparte_1
dalla stessa per le spese funerarie del fratello di euro 3792 e quelle per il rivestimento della tomba di euro 5.490 per la complessiva somma di euro 9.282 oltre interessi legali dal pagamento in quanto le spese per le onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza dell'apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art. 752 c.c., sicché colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso da parte degli eredi.
Le altre domande riconvenzionali formulate dalla convenuta e dalla chiamata Controparte_1
devono essere rigettate in quanto sono legate alle questioni sopra esaminate in Parte_1
relazione alla interpretazione delle disposizioni testamentarie.
5. Spese
L'estrema complessità della controversia conseguente alla ambigua formulazione delle disposizioni testamentarie del sig. e l'oggettiva controvertibilità delle questioni CP_3
di fatto affrontate induce a compensare tra le parti le spese del giudizio comprensive di quelle di CTU.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n.
228 del 2022 ogni altra domanda respinta, così provvede:
- accoglie la domanda principale proposta dall'attrice che la SI.ra è unica Parte_1
erede del SI. CP_3
- condanna la convenuta SI.ra alla restituzione alla SI.ra Controparte_1 Parte_1 dell'appartamento sito in NA NO (RM) posto al piano primo, più mansarda con scala indipendente in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n.14/A - già Via IV Novembre n.
8 - in
Catasto al F. 17 p.lla 264 sub.3, Cat A/4 Cl. 3 vani 3,5 nonché della differenza tra la somma complessiva di euro 222.411,4 esistente sul libretto di risparmio e sul conto titoli al momento del decesso e le somme attualmente depositate sul libretto e sul conto oltre interessi legali da ciascun prelievo;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta SI.ra condanna la sig.ra l'attrice al pagamento alla convenuta sig.ra Controparte_1 Parte_1
la complessiva somma di euro 9.282 oltre interessi;
Controparte_1
- rigetta le altre domande riconvenzionali proposte dalle convenute;
- dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Civitavecchia 5 aprile 2025
Il Giudice
Francesco Vigorito
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