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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 30/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Clotilde Fierro PRESIDENTE
Dott. Piero Rocchetti CONSIGLIERE
Dott.ssa Silvia Casarino CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 409/2024 R.G.L. promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1
domiciliata in Torino presso lo studio del Prof. Avv. R. De Luca Tamajo e degli Avv.ti
F. Toffoletto, A. Ammirati, A. Pantò e E. Moro che la rappresentano e difendono per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Verzuolo (CN) presso lo studio Controparte_1 dell'Avv. C. Arnaudo che lo rappresenta e difende per procura in atti
APPELLATO
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 9.9.2024
Per l'appellato: come da memoria depositata il 17.1.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 114/2024 pubblicata il 12.3.2024 il Tribunale di Cuneo ha
Par condannato (per brevità anche soltanto “ ”) a pagare al ricorrente Parte_1
euro 2.450,86 a titolo di lavoro straordinario prestato per il c.d. Controparte_1
“tempo di consegne” (cinque minuti al giorno, essendo tenuto a presentarsi con detto anticipo rispetto l'inizio del turno per venire destinato dal capo reparto alla sua postazione e per ricevere dall'operaio del turno precedente lo scambio delle consegne)
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nel periodo settembre 2011-maggio 2021, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il Tribunale ha premesso che l'art. 82 del CCNL applicato al rapporto di lavoro prevede che ciascun lavoratore, all'inizio del turno, deve trovarsi già alla propria postazione di lavoro pronto ad iniziare la sua prestazione e, prima della fine del turno, non può abbandonarla, e che analoga disposizione è contenuta nel mansionario dell'“addetto isola produzione pastiglie freno a disco” (mansione a cui è addetto il ricorrente), e che il passaggio di consegne tra un turno e l'altro è connaturata alla natura e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa svolta presso la convenuta e all'esigenza di non interrompere il ciclo produttivo. Ha ritenuto la domanda fondata in base alle deposizioni di tutti i testi ( , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
) e all'ordine di servizio sub doc. 2 ricorrente, denominato “Comunicato n.
[...]
16/94” datato 23.11.1994, con il quale il datore di lavoro richiedeva a tutto il personale di “… trovarsi al posto di lavoro 5 minuti prima dell'inizio dell'orario”, ordine di servizio Testi riconosciuto dai testi e che hanno affermato che esso è stato affisso nella Tes_1
bacheca aziendale per qualche tempo ed era stato addirittura consegnato a qualche operaio all'atto dell'assunzione.
Il Tribunale ha ritenuto che il tempo impiegato per lo scambio delle consegne debba essere considerato quale orario di lavoro ai sensi dell'art. 1 d. lgs. 66/2003 in quanto strumentale allo svolgimento della prestazione lavorativa ed anzi necessario per essa e che detto tempo costituisca dunque attività eterodiretta dal datore di lavoro.
Secondo il Tribunale il tempo di consegne quantificato dalla parte ricorrente, pari a cinque minuti a turno, è congruo e ragionevole, oltre che conforme a quanto previsto dall'ordine di servizio del 23.11.1994; ha pertanto condannato la convenuta a pagare al ricorrente la somma indicata nel conteggio da quest'ultimo prodotto, soltanto genericamente contestato dalla convenuta.
2. Propone appello sostenendo che il Tribunale: Parte_1
1) abbia accolto erroneamente la domanda sulla base sia delle deposizioni rese dai testi attorei (a scapito immotivato di quelli aziendali), nonostante la loro inattendibilità per avere analoghe cause pendenti (in particolare il teste
[...]
, sia dei tabulati delle timbrature presenze, prodotti in misura del tutto Tes_5
Par parziale dal ricorrente, e nonostante la contestazione, da parte di , dell'esistenza di una presunta direttiva aziendale sull'obbligo di presentarsi sul posto di lavoro cinque minuti prima dell'inizio del turno;
ed abbia inoltre
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trascurato la circostanza che l'appellato era sempre destinato alla medesima postazione di lavoro fissa;
2) abbia fatto malgoverno delle fonti normative applicabili alla fattispecie, che non prevedono alcun obbligo nel senso rivendicato dal lavoratore ed escludono che l'eventuale anticipo temporale sull'ingresso in azienda (fisiologicamente necessario per indossare la divisa e per compiere il tragitto tra la bollatrice e il macchinario di adibizione) possa ritenersi tempo lavorativo retribuibile come straordinario;
3) abbia quantificato infondatamente il presunto credito dell'appellato mediante il semplice conteggio contabile da lui versato in atti, nonostante non fosse suffragato da alcun riscontro probatorio.
Resiste l'appellato, sostenendo l'infondatezza dell'impugnazione avversaria e chiedendone il rigetto, con integrale conferma della sentenza.
All'udienza del 30.1.2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
3. Il primo e il secondo motivo d'appello, da trattarsi congiuntamente, non possono essere accolti.
3.1. In primo luogo, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale non ha attribuito maggior attendibilità ai testi indicati dal lavoratore rispetto a quelli indicati
Par da , ma ha valutato le dichiarazioni degli uni e degli altri complessivamente, ritenendo che le circostanze di fatto rilevanti, pienamente confermate dai testi indicati dal lavoratore, non risultino smentite dai testi indicati dalla società.
Il collegio condivide questa valutazione dell'istruttoria orale.
I testi e (indicati dal lavoratore), dipendenti di Testimone_1 Testimone_2
Par
come operai rispettivamente, il primo, dal 2000 al 2005 e poi nuovamente dal 2009,
e, il secondo, dal 2004 o dal 2010 (in due diversi punti del verbale di escussione del
Testi teste sono indicate queste due date di decorrenza del suo rapporto di lavoro alle
Par dipendenze di , v. verbale udienza del 3.10.2023), hanno espressamente confermato che l'appellato è tenuto ad entrare almeno cinque minuti prima dell'orario di inizio turno per prendere le consegne dall'addetto del turno precedente: “Si arriva in fabbrica;
ci si cambia;
ci si reca in un luogo di ritrovo per lo smistamento;
il responsabile ci indica dove andare (la postazione di lavoro) e lì vengono prese le consegne dal collega del turno precedente. Abbiamo tutti ricevuto, dai rispettivi superiori, una precisa disposizione in tal senso” (v. teste;
“A inizio turno ci dobbiamo presentare al Tes_1
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supervisor che ci dice dove ci dobbiamo recare, qual è la nostra postazione di lavoro. Testi Raggiunta la postazione di lavoro c'è il passaggio di consegne” (v. teste .
Dalle deposizioni di entrambi detti testi emerge dunque la ragione della necessità di arrivare qualche minuto prima dell'inizio del turno: il supervisor indica al lavoratore la postazione di lavoro e lì il collega del turno precedente dà al lavoratore che entra nel turno successivo le indicazioni sul lavoro, lo informa di eventuali problemi e gli fornisce le “consegne”. Par Gli altri testi, indicati da , come si è accennato, non smentiscono la necessità di arrivare alla postazione qualche minuto prima dell'inizio del turno: il teste , Tes_3
Par dipendente di come impiegato da settembre 2007, ha dichiarato che l'appellato
“riceve le consegne da un supervisor che dà indicazioni sulla postazione di lavoro.
Sono io che preparo il foglio con l'indicazione delle postazioni di lavoro;
lo consegno al supervisor che poi va in produzione e dà le indicazioni ai lavoratori. Una volta giunto alla postazione di lavoro l'addetto trova il collega del turno precedente e immagino che, se necessario, ci sia uno scambio di consegne. … è addetto alle Controparte_1 presse, lavora sulle presse di produzione (il più delle volte all'isola n. 11 ma anche in altre isole, in base alle necessità)”. Par A sua volta il teste , dipendente da gennaio 2020, responsabile del Testimone_4 personale, ha dichiarato: “Può succedere che il ricorrente - e in generale i dipendenti
- ricevano le consegne dal supervisor. I supervisor non sono i responsabili gerarchici.
Danno indicazioni a inizio turno sulle postazioni di lavoro. La postazione di lavoro del ricorrente è normalmente l'isola n. 9 (o n. 11, non ricordo con precisione il numero). Il ricorrente ha una postazione fissa. L'ho visto sempre lì: una trentina di volte in quattro anni. Trattandosi di postazione fissa immagino che il passaggio informativo ad essa relativo da parte del supervisor non sia indispensabile. Giunto alla postazione di lavoro riceverà, credo, le consegne da chi lo ha preceduto. Questo, però, non avviene in maniera strutturata”; ha poi aggiunto: “Non mi risulta che il ricorrente sin dall'assunzione sia obbligato ad entrare prima dell'orario di inizio turno”, con la precisazione di non avere mai assistito ad un passaggio di consegne e: “ma immagino avvenga verbalmente fra chi inizia il turno e chi lo ha preceduto”. Par Quindi, in realtà, neppure i testi indicati da smentiscono la necessità di un passaggio di consegne tra il lavoratore che termina il turno e il lavoratore che entra nel turno successivo, e dunque non smentiscono il fatto che tra i due turni si realizzi,
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seppure per pochi minuti, una sovrapposizione proprio per questo scambio di informazioni relative al lavoro.
Testi Il teste che al momento della sua escussione aveva pendente davanti al Tribunale
Par di Cuneo una causa nei confronti di di oggetto identico a quella dell'attuale appellato, non è né incapace di testimoniare (a differenza di quanto eccepito dalla
Par difesa di nel corso dell'udienza del 3.10.2023) né inattendibile.
Sotto il profilo della capacità a testimoniare è sufficiente richiamare il costante orientamento di legittimità secondo cui “L'interesse che, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., determina l'incapacità a testimoniare è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati;
non rileva, quindi, l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui depone, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto, senza che assuma rilievo il fatto che quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui dev'essere resa la testimonianza;
né l'incapacità a testimoniare può sorgere in caso di riunione di cause connesse per identità di questioni, incidendo detta riunione solo sull'attendibilità delle deposizioni” (Cass. 26044/2023). Testi Il teste oltre che capace è anche attendibile in quanto le circostanze da lui riferite trovano riscontro nella deposizione del teste che (non avendo un contenzioso Tes_1
con ITT) non presenta alcun profilo di inattendibilità e, come scritto, anche nelle Par deposizioni dei testi indicati da , dalle quali emerge una breve sovrapposizione tra i due turni, necessaria per il passaggio delle consegne.
L'istruttoria orale ha pertanto confermato la necessità di un passaggio di consegne tra il lavoratore addetto ad un turno e quello addetto al turno successivo, da effettuare qualche minuto prima dell'inizio del turno.
3.2. Del resto, la stessa appellante ammette di avere “sempre richiesto ai propri dipendenti soltanto il rigoroso rispetto dell'orario di lavoro, all'evidenza di fondamentale importanza per un'azienda che lavora su ciclo produttivo continuativo e con turnazione oraria.
In caso di ritardo nell'inizio del turno, infatti, si rischierebbe lo stop della produzione, salvo che i lavoratori del turno precedente non accettino di prolungare la propria prestazione oltre la fine del turno (in attesa del subentro del collega del turno successivo)” (pag. 5 appello); affermazione che, invece di smentirlo, conferma e rende
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verosimile il fatto che, proprio per scongiurare l'arresto della produzione, ai lavoratori era stato ordinato di presentarsi con un anticipo di cinque minuti riservato al cambio delle consegne.
Testi 3.3. I testi e hanno inoltre riconosciuto l'ordine di servizio sub doc. 2 Tes_1 ricorrente, denominato “Comunicato n. 16/94” datato 23.11.1994 (intitolato “orario di inizio lavoro” e in cui è scritto: “si ribadisce che tutto il personale deve trovarsi al posto di lavoro 5 minuti prima dell'inizio dell'orario”). Entrambi i testi hanno dichiarato che Testi detto ordine di servizio era esposto nelle bacheche dei locali aziendali;
il teste ha aggiunto di averlo ricevuto insieme al contratto di assunzione.
È vero (come rilevato dall'appellante) che i testi e hanno dichiarato Tes_3 Tes_4
di non avere mai visto affisso in bacheca detto ordine di servizio e, peraltro in modo meno netto, che a loro “non risulta” che questa disposizione sia stata impartita ai dipendenti con le lettere di assunzione o con altri documenti. Tuttavia, secondo i testi
Testi e l'ordine di servizio era affisso nei locali aziendali dovendosi pertanto Tes_1
ricavare dalle loro deposizioni che ad oggi esso non sia più affisso (teste Tes_1
“Riconosco il documento;
era esposto in più punti dell'azienda, ad esempio all'ingresso Testi tra gli spogliatoi. Era plastificato e affisso ad una bacheca”; teste “Riconosco il documento;
è quello che ho ricevuto insieme al contratto di assunzione. Il documento era affisso all'ingresso dello stabilimento, dove ci sono le bacheche aziendali”). Testi Poiché i testi e hanno fatto riferimento all'affissione dell'ordine di servizio in Tes_1
passato e non anche attualmente, non vi è, pertanto, assoluta inconciliabilità con le Par testimonianze di e;
tra l'altro è dipendente di soltanto Tes_4 Tes_3 Tes_4 dal 2020, di talché può verosimilmente non essere a conoscenza dell'affissione dell'ordine di servizio nella bacheca negli anni passati;
, come osservato, Tes_3 ha dichiarato di non avere mai visto l'ordine di servizio e che non gli risulta esistere un simile ordine di servizio;
affermazioni che, a loro volta, non escludono che in passato l'ordine di servizio sia stato affisso in bacheca e/o consegnato ai dipendenti al momento dell'assunzione o in altre occasioni.
L'ordine di servizio è un ulteriore elemento di conferma delle testimonianze, di per sé
– come già osservato - univoche e concordi.
3.4. Accertato dunque che l'appellato, in moltissime giornate, si presentava sul posto di lavoro cinque minuti prima dell'inizio del proprio turno, il collegio condivide la conclusione del Tribunale circa la qualificazione di detto tempo, occorrente per il passaggio di consegne, come “orario di lavoro” ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), d.
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lgs. 66/2003 (“qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”).
Come si è osservato, il tempo di consegne è quello in cui, giunto alla postazione assegnata dal supervisor, il lavoratore che sta per terminare il proprio turno dà al lavoratore che deve iniziare il turno successivo le indicazioni relative al lavoro e lo informa di eventuali problemi: si tratta pertanto di attività prodromiche alla prestazione lavorativa strettamente intesa (l'attività produttiva assegnata al lavoratore) e necessarie rispetto ad essa, e, come tali, da ritenersi eterodirette, e non – a differenza di quanto sostenuto dall'appellante - mero atto di diligenza preparatoria, assai improbabilmente affidata all'assoluta discrezionalità del dipendente.
Quello di cinque minuti (calcolati in difetto) è il tempo presuntivamente minimo per l'operazione di avvicendamento nel turno;
detta quantificazione trova inoltre conferma nel tempo indicato dal datore di lavoro nel citato ordine di servizio del 23.11.1994, a dimostrazione del fatto che il datore di lavoro ha ritenuto congruo e necessario per lo scambio di consegne un periodo di cinque minuti.
4. È infondato, infine, anche il terzo motivo di gravame.
Non è vero che le dedotte lacune allegatorie e probatorie sul quantum del credito attoreo avevano fatto sì che la convenuta si trovasse “nell'impossibilità di potere contestare nel dettaglio i singoli importi rivendicati” (pag. 24 appello). Invero, parte ricorrente, nell'originario atto introduttivo del giudizio di primo grado, aveva precisato in proposito che “Il conteggio di 5 minuti al giorno di lavoro straordinario effettuato e non retribuito è stato calcolato per difetto, tenendo unicamente conto dei 5 minuti di lavoro prima dell' orario assegnato (richiesti anche con ordine scritto) ed ha portato al maturare di circa un'ora e mezza mensile di lavoro straordinario, come meglio dettagliato nel conteggio prodotto, conteggio che tiene conto dei turni effettivi, come desunti dai prospetti paga. Le differenze retributive maturate a tale titolo ammontano ad € 2.450,86 per il periodo settembre 2011- maggio 2021 (data in cui si fermano i conteggi) e tengono contro della maggiorazione prevista per lo svolgimento di lavoro straordinario, pari al 35% della retribuzione ordinaria (senza tenere conto che, spesso, tale straordinario viene e veniva svolto in turni notturni o festivi, per i quali avrebbe dovuto essere applicata una maggiorazione più alta), come previsto dall' art. 36 del
CCNL applicato” (pagg.
3-4 ricorso di primo grado). Par Nulla, dunque, impediva ad , che, perdipiù, disponeva dei tabulati delle timbrature presenze, di produrre, impregiudicate tutte le difese sull'an, un 'controconteggio'
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idoneo a evidenziare, sul diretto piano tecnico-contabile, le manchevolezze della quantificazione del credito avversario – sicché la relativa censura si rivela del tutto generica e, come tale, inaccoglibile.
5. Alla luce delle superiori osservazioni, che assorbono ogni altra doglianza ed escludono la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, l'appello dev'essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri vigenti, avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva svolta.
Al rigetto dell'appello consegue ex lege (art. 1, commi 17-18, l. 228/2012) la dichiarazione che sussistono i presupposti per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P . Q . M .
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello;
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado liquidate in euro
1.923,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione
Così deciso all'udienza del 30 gennaio 2025
LA CONSIGLIERA Est. LA PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia Casarino Dott.ssa Clotilde Fierro
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