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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 16/04/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2844/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3 – CONTENZIOSO CONTRATTUALE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice unico dott. Claudio Di
Giacinto ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 2844/2022 R.G.A.C.C. vertente tra le seguenti parti
(già Parte_1 [...]
, (P. Iva ), in persona del rappresentante Parte_2 P.IVA_1
legale pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dagli Avv.ti Francesco Scarongella e Michele
Vito Biasi, giusta procura allegata su foglio separato e trasmessa nel fascicolo telematico
- OPPONENTE contro
(C.F. e P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv.to
Domenico Garofalo, giusta procura conferita a margine del ricorso monitorio notificato
- OPPOSTA
Avente ad oggetto: altri contratti atipici
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi, richiamati in sede di udienza di precisazione delle conclusioni del 23.3.2025-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 8.6.2022 la Parte_3
ha convenuto in giudizio dinanzi a codesto Tribunale il Controparte_1
, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 568/2022, emesso da codesto Tribunale,
[...] con il quale, su ricorso dell'opposta, le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 8.403,00, oltre interessi e spese di lite, a titolo di corrispettivo dovuto per l'espletamento dei servizi di vigilanza dei fondi rustici e di radio allarme, effettuati dal in favore della consorziata CP_1
ingiunta, nelle annualità dal 2011 al 2022, giusta contratti sottoscritti in data 01.12.2008 e in data
09.10.2009.
Ha dedotto ed eccepito, in sintesi, la società attrice, a fondamento della propria opposizione: 1) l'assenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato in via monitoria, atteso che: i) il rapporto tra le parti sarebbe cessato “al termine del 2010”, giusta recesso comunicato dalla consorziata, pur avendone smarrito senza sua colpa la documentazione probatoria della relativa comunicazione;
ii) mancherebbe la delibera di determinazione del contributo consortile annualmente dovuto, necessaria per la quantificazione delle somme richiedibili ai soci, ai sensi degli artt. 14 e 15 dello statuto;
2) che la pretesa sarebbe prescritta “ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c.”; 3) che in ogni caso il rapporto con il non sarebbe potuto proseguire CP_1
oltre l'anno 2014 in mancanza di un nuovo formale atto di adesione, essendo assente una clausola di automatico rinnovo oltre il secondo triennio ai sensi dell'art. 11 dello statuto;
4) che, infine, mancherebbe la prova dell'espletamento dei servizi di vigilanza e radio allarme sui fondi dell'odierna opponente ed anzi vi sarebbero elementi a riprova che, “quantomeno a partire dell'anno 2010…nessuna attività è stata mai svolta in favore dell'odierna opponente”, mentre in precedenza la stessa era stata effettuata in via sporadica e saltuaria, e il sistema di allarme era stato disattivato, a causa dei malfunzionamenti;
tanto che dall'anno 2014 il servizio di vigilanza e radiocollegamento era stato affidato ad altri istituti.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “
1. per i motivi esposti ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente atto, revocare o comunque dichiarare inefficace il decreto n. 568/2022 reso su istanza del dal Tribunale di Trani, in persona del Giudice Controparte_1
dott.ssa Moscatelli, in data 26 aprile 2022, pubblicato in pari data, notificato in data 29 aprile
2022, con il quale è stato ingiunto alla di pagare Parte_2 la somma di €.8.403,00 oltre interessi come da domanda, con aggiunta delle spese del presente procedimento, liquidate a norma dal D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 in complessivi €.685,50, di cui
€.45,50 per esborsi ed € 540,00 per compensi (cui aggiungere il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2 D.M. n. 55 del 2014), oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge.
2. in ogni caso, condannare il , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori ai sensi dell'art. 93 c.p.c., i quali si dichiarano antistatari”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24.10.2022 si è costituita in giudizio l'opposto, invocando il rigetto dell'avversa opposizione e deducendo, in sintesi: i) che non vi sarebbe prova scritta del recesso e che esso, ai sensi dell'art. 11 del vecchio statuto, avrebbe dovuto essere motivato ed autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, non potendo essere dimostrato per testimoni;
ii) che il aveva inviato all'opponente una lettera di messa in mora del 5.5.2017 CP_1 con la quale aveva richiesto il saldo della morosità maturata fino all'anno 2017, nonché ulteriori sollecito del 16.02.2022, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
iii) che il rapporto era rinnovabile di triennio in triennio, come confermato dagli atti di adesione e di radio allarme nonché dagli statuti successivi;
iv) che in subordine, solo il rapporto associativo potrebbe considerarsi concluso alla scadenza del secondo triennio (09.10.2015), mentre sarebbe pacifico il rinnovo continuativo del servizio di radio allarme, con conseguente spettanza, in ogni caso, della somma complessiva di €. 5.180,20, così determinata: - €. 3.328,00 a titolo di quota associativa e servizio di radio allarme fino al 09.10.2015; - €. 1.852,20 a titolo di servizio di radio allarme reso ininterrottamente dal 09.10.2015; v) che il avrebbe svolto sempre in maniera puntuale il CP_1
compito di vigilanza dei fondi di proprietà dell'opponente, mentre sarebbe irrilevante la stipula di contratti con altri istituti di vigilanza, potendo il servizio esser reso da più Istituti;
vi) che i contributi dovuti dai soci sono determinati dal Consiglio, senza alcuna necessità di una deliberazione, in virtù di una serie di elementi indicati nell'art. 16 del nuovo statuto e che ricalcano fedelmente i criteri presenti nel vecchio statuto;
sicché la somma dovuta risulterebbe dal conteggio contenuto nelle allegate Cartelle, con conseguente infondatezza dell'eccezione di illiquidità.
Ha concluso, dunque, richiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1) In via preliminare, accertare che la spiegata opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione e, per l'effetto, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 568/2022; 2) Nel merito: in via principale, accertare l'inadempimento della società opponente e l'infondatezza delle avverse eccezioni (recesso nel 2010, prescrizione, assenza del servizio, non liquidità del credito), e per l'effetto, condannare la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento immediato
[...]
della somma complessiva €.8.403,00 oltre interessi moratori, confermando quindi integralmente il
d.i. opposto;
3) Nel merito: in subordine, in caso di mancato accoglimento delle conclusioni del punto che precede e di accertamento della fine del rapporto associativo a far data dal 09.10.2015, condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al pagamento immediato della somma complessiva €. 5.180,20 oltre interessi moratori, così come determinata al punto II); 4) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del deducente procuratore che si dichiara antistatario”.
Istruita la causa a mezzo di prove precostituite, all'udienza del 7.3.2024, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 190 c.p.c.
-----------
L'opposizione è fondata solo in parte e deve essere accolta, nei limiti e per le ragioni di seguito specificate.
1. In primo luogo (ed in forza del principio della “ragione più liquida”: v. Cassazione civile, sez. II , 09/01/2024 , n. 693) deve essere accolto il motivo di opposizione relativo alla cessazione del rapporto per effetto della naturale scadenza, all'esito del secondo triennio.
Al riguardo, sia sufficiente richiamare il contenuto testuale dell'art. 11 dello statuto all'epoca applicabile (riprodotto pedissequamente anche negli atti di adesione del 1.12.2008 e del
9.10.2009 intercorsi tra le parti): “Il socio sottoscriverà un atto formale di adesione al , CP_1 che lo vincola per un periodo di tre anni a far tempo dalla data dell'atto di adesione e che contiene tutti gli elementi utili ad individuare i beni vigilati. Tale impegno resta automaticamente confermato per il successivo triennio salvo che, almeno tre mesi prima della scadenza, il Socio notifichi al
Presidente del Consorzio la dichiarazione di recesso nei modi di legge. Qualora, durante il triennio, il Socio per motivi validi e giustificati, non possa più far parte del , può produrre istanza CP_1 di recesso, diretta al Presidente del Consorzio, indicandone espressamente i motivi. L'eventuale accoglimento è a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione”.
La norma, del chiaro tenore letterale, delimita il vincolo al primo triennio, con automatico rinnovo (solo) per “il successivo” triennio, salvo recesso (rectius: disdetta), da inviarsi tre mesi prima della scadenza. Alcun riferimento è fatto ai trienni successivi, né nello statuto né negli atti di adesione.
Il fatto che la successiva modifica statutaria (del 2014) abbia espressamente previsto il rinnovo “di triennio in triennio”, del resto, costituisce ulteriore elemento che consente di corroborare la suesposta interpretazione letterale, essendo occorsa una modifica statutaria rispetto ad una previsione che, evidentemente, in precedenza era orientata in senso diverso. Del resto, trattandosi di clausole inserite in moduli di adesione predisposti da uno dei contraenti (e, nello specifico, dal ), vi è anche che esse s'interpretano, nel dubbio, a favore CP_1
dell'altro contraente (v. l'art. 1370 cod. civ.).
Ne deriva, in definitiva, che essendo le adesioni oggetto di causa intervenute il 1.12.2008 e il 9.10.2009, il rapporto deve ritenersi scaduto rispettivamente il 1.12.2014 e il 9.10.2015.
Ne deriva che per il periodo 2016-2022 il contributo è senz'altro non dovuto.
2. In relazione, viceversa, al periodo 2011-2015 (quest'ultimo da ritenersi incluso, stante il disposto dell'art. 12 dello statuto, che onera il socio al pagamento annuale anche in caso di recesso in corso d'anno), occorre anzitutto escludere che l'opponente abbia dato prova del recesso (rectius: disdetta) dal rapporto, nel termine di tre mesi antecedenti alla scadenza del primo trimestre. Al riguardo, infatti, l'opponente non ha offerto alcuna prova scritta nè del recesso in sé (da ritenersi assoggettato a forma scritta, in quanto relativo a contratto soggetto alla medesima forma) né della relativa comunicazione (con conseguente difetto di prova della relativa efficacia, trattandosi di atto recettizio: cfr. l'art. 1334-1373 cod. civ.). Né, al riguardo, avrebbe potuto operare la prova orale, in ragione dei limiti di prova di cui agli artt. 2721 e ss. cod. civ., e non avendo la parte allegato specifiche ragioni incolpevoli in forza delle quali avrebbe perduto il documento.
3. Quanto all'eccezione di prescrizione, la stessa può essere accolta soltanto in parte.
Ed infatti, devono essere superate le censure rivolte avverso la notifica della messa in mora effettuata dall'opposta a mezzo di posta privata in data 10.5.2017, e ciò in quanto: i) in primo luogo, il riferimento alla L. 4 agosto 2017, n. 124 deve ritenersi improprio o irrilevante, atteso che la relativa liberalizzazione, peraltro già avviata con il d.lgs 58/2011, ha avuto riguardo ai servizi di notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del Codice della strada, non rientrando in tale categoria un atto di messa in mora, quale mero atto di diritto sostanziale;
ii) in ogni caso,
l'opponente si è limitato a contestare “il difetto di prova” della notifica, effettuando censure formalistiche, ma non disconoscendo specificamente di aver ricevuto l'atto medesimo;
iii) infine, trattandosi, come detto, di atto unilaterale recettizio, ai fini della prova della ricezione è sufficiente che il notificante, in applicazione della presunzione dell'art. 1335 cod. civ. richiamato, dimostri la data di pervenimento dell'avviso all'indirizzo del destinatario, salva la possibilità per questi di provare di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia: prova, quest'ultima, che, nel caso di specie non è stata data e nemmeno allegata, a fronte della compiuta giacenza attestata dallo spedizioniere privato. Ne deriva, dunque, che in ragione dell'atto interruttivo, devono ritenersi non prescritte tutte le somme spettanti al 10.5.2012 (quinquennio antecedente al 10.5.2017, ex art. 2948, n. 4, cod. civ.):
e dunque, con riguardo al rapporto per cui è causa, quelle relative all'annualità associativa 2012,
2013, 2014 e al servizio di allarme per gli anni 2012, 2013, 2015 e 2015.
Risultano, viceversa, prescritte, le somme relative all'annualità 2011.
4. Con riguardo, dunque, alle sole somme anzidette, il credito dell'opposta deve ritenersi acclarato.
Il , infatti, ha dato prova del titolo alla base dell'invocata pretesa creditoria (id CP_1
est: richieste di adesione al e al servizio “radioallarme”, in atti) ed ha allegato l'avverso CP_1
inadempimento, mentre l'opponente, quale convenuto in senso sostanziale, non ha dimostrato di aver adempiuto o di non aver potuto adempiere per causa non imputabile.
Né valga quanto eccepito dall'opponente in ordine al difetto di prova di esecuzione della prestazione da parte dell'opposta, atteso che, da un lato, parte delle somme richieste risultano connesse alla qualità di consorziato e come tali dovute (v. gli artt. 10, 12 e 14 Statuto) che, dall'altro, alcun elemento è emerso in merito alla presunta riconsegna del sistema di radioallarme.
Allo stesso modo devono respingersi le censure relative all'illiquidità del credito, atteso che lo stesso risulta determinato dall'opposta in aderenza ai criteri statuiti dallo Statuto (cfr, in particolare, gli artt. 14-17, sulle modalità di determinazione della quota sociale da parte del C.d.A. e la produzione, da parte dell'opposta, degli estratti di “ruolo” relativi alle singole annualità) e che l'opponente, dal canto suo, non ha mosso specifiche e concrete contestazioni al criterio di calcolo predetto.
Le somme dovute, dunque, devono essere così rideterminate: quota associativa + servizio di radio allarme: - anno 2012: 627,47; - anno 2013: 644,41; - anno 2014: 644,41; servizio di radio allarme anno 2015: 264,00. Totale: 2.180,29.
Su tali somme sono dovuti gli interessi di mora, al saggio legale, dalla messa in mora del maggio 2017 e sino al soddisfo.
5. Le spese seguono la soccombenza dell'opponente, sia pure nei limiti del credito accertato in corso di causa, e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri indicati nel
D.M. n.55/2014 (come modificato dal DM n. 147/2022), in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da 1.100,00 ad euro 5.200,00, stante il quantum effettivamente riconosciuto), con l'applicazione dei valori medi indicati nell'allegata tabella per le fasi di studio e introduttiva e di quelli medi ridotti del 50% per le fasi istruttoria e decisoria, in ragione dell'attività difensiva concretamente prestata, dell'assenza della fase di assunzione delle prove e della non complessità delle questioni giuridiche trattate, ex art. art. 4 D.M. cit.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Tani, definitivamente pronunciando in ordine all'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da (Già Parte_1 [...]
, nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. Parte_2
2844/2022, coì provvede:
1. accoglie parzialmente l'opposizione per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 568/2022 emesso da codesto Tribunale.
2. pronunciando nel merito secondo le regole della cognizione ordinaria sulla domanda formulata dal , accertato il credito dello stesso e Controparte_1 Controparte_1
l'inadempimento dell'opponente, per quanto indicato in parte motiva, condanna la
[...]
a corrispondere in favore dell'opposta la somma di euro 2.180,29, oltre Parte_1
interessi al saggio legale con la decorrenza indicata in motivazione.
3. Condanna la a corrispondere in favore Parte_1 dell'opposta le spese di lite, che si liquidano in € 1.702,00 per compenso professionale al difensore, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CNPA ove dovuti come per legge.
Così deciso in Trani, il 16 aprile 2025
Il Giudice Unico
Dott. Claudio Di Giacinto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3 – CONTENZIOSO CONTRATTUALE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice unico dott. Claudio Di
Giacinto ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 2844/2022 R.G.A.C.C. vertente tra le seguenti parti
(già Parte_1 [...]
, (P. Iva ), in persona del rappresentante Parte_2 P.IVA_1
legale pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dagli Avv.ti Francesco Scarongella e Michele
Vito Biasi, giusta procura allegata su foglio separato e trasmessa nel fascicolo telematico
- OPPONENTE contro
(C.F. e P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv.to
Domenico Garofalo, giusta procura conferita a margine del ricorso monitorio notificato
- OPPOSTA
Avente ad oggetto: altri contratti atipici
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi, richiamati in sede di udienza di precisazione delle conclusioni del 23.3.2025-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 8.6.2022 la Parte_3
ha convenuto in giudizio dinanzi a codesto Tribunale il Controparte_1
, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 568/2022, emesso da codesto Tribunale,
[...] con il quale, su ricorso dell'opposta, le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 8.403,00, oltre interessi e spese di lite, a titolo di corrispettivo dovuto per l'espletamento dei servizi di vigilanza dei fondi rustici e di radio allarme, effettuati dal in favore della consorziata CP_1
ingiunta, nelle annualità dal 2011 al 2022, giusta contratti sottoscritti in data 01.12.2008 e in data
09.10.2009.
Ha dedotto ed eccepito, in sintesi, la società attrice, a fondamento della propria opposizione: 1) l'assenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato in via monitoria, atteso che: i) il rapporto tra le parti sarebbe cessato “al termine del 2010”, giusta recesso comunicato dalla consorziata, pur avendone smarrito senza sua colpa la documentazione probatoria della relativa comunicazione;
ii) mancherebbe la delibera di determinazione del contributo consortile annualmente dovuto, necessaria per la quantificazione delle somme richiedibili ai soci, ai sensi degli artt. 14 e 15 dello statuto;
2) che la pretesa sarebbe prescritta “ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c.”; 3) che in ogni caso il rapporto con il non sarebbe potuto proseguire CP_1
oltre l'anno 2014 in mancanza di un nuovo formale atto di adesione, essendo assente una clausola di automatico rinnovo oltre il secondo triennio ai sensi dell'art. 11 dello statuto;
4) che, infine, mancherebbe la prova dell'espletamento dei servizi di vigilanza e radio allarme sui fondi dell'odierna opponente ed anzi vi sarebbero elementi a riprova che, “quantomeno a partire dell'anno 2010…nessuna attività è stata mai svolta in favore dell'odierna opponente”, mentre in precedenza la stessa era stata effettuata in via sporadica e saltuaria, e il sistema di allarme era stato disattivato, a causa dei malfunzionamenti;
tanto che dall'anno 2014 il servizio di vigilanza e radiocollegamento era stato affidato ad altri istituti.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “
1. per i motivi esposti ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente atto, revocare o comunque dichiarare inefficace il decreto n. 568/2022 reso su istanza del dal Tribunale di Trani, in persona del Giudice Controparte_1
dott.ssa Moscatelli, in data 26 aprile 2022, pubblicato in pari data, notificato in data 29 aprile
2022, con il quale è stato ingiunto alla di pagare Parte_2 la somma di €.8.403,00 oltre interessi come da domanda, con aggiunta delle spese del presente procedimento, liquidate a norma dal D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 in complessivi €.685,50, di cui
€.45,50 per esborsi ed € 540,00 per compensi (cui aggiungere il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2 D.M. n. 55 del 2014), oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge.
2. in ogni caso, condannare il , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori ai sensi dell'art. 93 c.p.c., i quali si dichiarano antistatari”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24.10.2022 si è costituita in giudizio l'opposto, invocando il rigetto dell'avversa opposizione e deducendo, in sintesi: i) che non vi sarebbe prova scritta del recesso e che esso, ai sensi dell'art. 11 del vecchio statuto, avrebbe dovuto essere motivato ed autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, non potendo essere dimostrato per testimoni;
ii) che il aveva inviato all'opponente una lettera di messa in mora del 5.5.2017 CP_1 con la quale aveva richiesto il saldo della morosità maturata fino all'anno 2017, nonché ulteriori sollecito del 16.02.2022, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
iii) che il rapporto era rinnovabile di triennio in triennio, come confermato dagli atti di adesione e di radio allarme nonché dagli statuti successivi;
iv) che in subordine, solo il rapporto associativo potrebbe considerarsi concluso alla scadenza del secondo triennio (09.10.2015), mentre sarebbe pacifico il rinnovo continuativo del servizio di radio allarme, con conseguente spettanza, in ogni caso, della somma complessiva di €. 5.180,20, così determinata: - €. 3.328,00 a titolo di quota associativa e servizio di radio allarme fino al 09.10.2015; - €. 1.852,20 a titolo di servizio di radio allarme reso ininterrottamente dal 09.10.2015; v) che il avrebbe svolto sempre in maniera puntuale il CP_1
compito di vigilanza dei fondi di proprietà dell'opponente, mentre sarebbe irrilevante la stipula di contratti con altri istituti di vigilanza, potendo il servizio esser reso da più Istituti;
vi) che i contributi dovuti dai soci sono determinati dal Consiglio, senza alcuna necessità di una deliberazione, in virtù di una serie di elementi indicati nell'art. 16 del nuovo statuto e che ricalcano fedelmente i criteri presenti nel vecchio statuto;
sicché la somma dovuta risulterebbe dal conteggio contenuto nelle allegate Cartelle, con conseguente infondatezza dell'eccezione di illiquidità.
Ha concluso, dunque, richiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1) In via preliminare, accertare che la spiegata opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione e, per l'effetto, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 568/2022; 2) Nel merito: in via principale, accertare l'inadempimento della società opponente e l'infondatezza delle avverse eccezioni (recesso nel 2010, prescrizione, assenza del servizio, non liquidità del credito), e per l'effetto, condannare la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento immediato
[...]
della somma complessiva €.8.403,00 oltre interessi moratori, confermando quindi integralmente il
d.i. opposto;
3) Nel merito: in subordine, in caso di mancato accoglimento delle conclusioni del punto che precede e di accertamento della fine del rapporto associativo a far data dal 09.10.2015, condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al pagamento immediato della somma complessiva €. 5.180,20 oltre interessi moratori, così come determinata al punto II); 4) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del deducente procuratore che si dichiara antistatario”.
Istruita la causa a mezzo di prove precostituite, all'udienza del 7.3.2024, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 190 c.p.c.
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L'opposizione è fondata solo in parte e deve essere accolta, nei limiti e per le ragioni di seguito specificate.
1. In primo luogo (ed in forza del principio della “ragione più liquida”: v. Cassazione civile, sez. II , 09/01/2024 , n. 693) deve essere accolto il motivo di opposizione relativo alla cessazione del rapporto per effetto della naturale scadenza, all'esito del secondo triennio.
Al riguardo, sia sufficiente richiamare il contenuto testuale dell'art. 11 dello statuto all'epoca applicabile (riprodotto pedissequamente anche negli atti di adesione del 1.12.2008 e del
9.10.2009 intercorsi tra le parti): “Il socio sottoscriverà un atto formale di adesione al , CP_1 che lo vincola per un periodo di tre anni a far tempo dalla data dell'atto di adesione e che contiene tutti gli elementi utili ad individuare i beni vigilati. Tale impegno resta automaticamente confermato per il successivo triennio salvo che, almeno tre mesi prima della scadenza, il Socio notifichi al
Presidente del Consorzio la dichiarazione di recesso nei modi di legge. Qualora, durante il triennio, il Socio per motivi validi e giustificati, non possa più far parte del , può produrre istanza CP_1 di recesso, diretta al Presidente del Consorzio, indicandone espressamente i motivi. L'eventuale accoglimento è a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione”.
La norma, del chiaro tenore letterale, delimita il vincolo al primo triennio, con automatico rinnovo (solo) per “il successivo” triennio, salvo recesso (rectius: disdetta), da inviarsi tre mesi prima della scadenza. Alcun riferimento è fatto ai trienni successivi, né nello statuto né negli atti di adesione.
Il fatto che la successiva modifica statutaria (del 2014) abbia espressamente previsto il rinnovo “di triennio in triennio”, del resto, costituisce ulteriore elemento che consente di corroborare la suesposta interpretazione letterale, essendo occorsa una modifica statutaria rispetto ad una previsione che, evidentemente, in precedenza era orientata in senso diverso. Del resto, trattandosi di clausole inserite in moduli di adesione predisposti da uno dei contraenti (e, nello specifico, dal ), vi è anche che esse s'interpretano, nel dubbio, a favore CP_1
dell'altro contraente (v. l'art. 1370 cod. civ.).
Ne deriva, in definitiva, che essendo le adesioni oggetto di causa intervenute il 1.12.2008 e il 9.10.2009, il rapporto deve ritenersi scaduto rispettivamente il 1.12.2014 e il 9.10.2015.
Ne deriva che per il periodo 2016-2022 il contributo è senz'altro non dovuto.
2. In relazione, viceversa, al periodo 2011-2015 (quest'ultimo da ritenersi incluso, stante il disposto dell'art. 12 dello statuto, che onera il socio al pagamento annuale anche in caso di recesso in corso d'anno), occorre anzitutto escludere che l'opponente abbia dato prova del recesso (rectius: disdetta) dal rapporto, nel termine di tre mesi antecedenti alla scadenza del primo trimestre. Al riguardo, infatti, l'opponente non ha offerto alcuna prova scritta nè del recesso in sé (da ritenersi assoggettato a forma scritta, in quanto relativo a contratto soggetto alla medesima forma) né della relativa comunicazione (con conseguente difetto di prova della relativa efficacia, trattandosi di atto recettizio: cfr. l'art. 1334-1373 cod. civ.). Né, al riguardo, avrebbe potuto operare la prova orale, in ragione dei limiti di prova di cui agli artt. 2721 e ss. cod. civ., e non avendo la parte allegato specifiche ragioni incolpevoli in forza delle quali avrebbe perduto il documento.
3. Quanto all'eccezione di prescrizione, la stessa può essere accolta soltanto in parte.
Ed infatti, devono essere superate le censure rivolte avverso la notifica della messa in mora effettuata dall'opposta a mezzo di posta privata in data 10.5.2017, e ciò in quanto: i) in primo luogo, il riferimento alla L. 4 agosto 2017, n. 124 deve ritenersi improprio o irrilevante, atteso che la relativa liberalizzazione, peraltro già avviata con il d.lgs 58/2011, ha avuto riguardo ai servizi di notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del Codice della strada, non rientrando in tale categoria un atto di messa in mora, quale mero atto di diritto sostanziale;
ii) in ogni caso,
l'opponente si è limitato a contestare “il difetto di prova” della notifica, effettuando censure formalistiche, ma non disconoscendo specificamente di aver ricevuto l'atto medesimo;
iii) infine, trattandosi, come detto, di atto unilaterale recettizio, ai fini della prova della ricezione è sufficiente che il notificante, in applicazione della presunzione dell'art. 1335 cod. civ. richiamato, dimostri la data di pervenimento dell'avviso all'indirizzo del destinatario, salva la possibilità per questi di provare di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia: prova, quest'ultima, che, nel caso di specie non è stata data e nemmeno allegata, a fronte della compiuta giacenza attestata dallo spedizioniere privato. Ne deriva, dunque, che in ragione dell'atto interruttivo, devono ritenersi non prescritte tutte le somme spettanti al 10.5.2012 (quinquennio antecedente al 10.5.2017, ex art. 2948, n. 4, cod. civ.):
e dunque, con riguardo al rapporto per cui è causa, quelle relative all'annualità associativa 2012,
2013, 2014 e al servizio di allarme per gli anni 2012, 2013, 2015 e 2015.
Risultano, viceversa, prescritte, le somme relative all'annualità 2011.
4. Con riguardo, dunque, alle sole somme anzidette, il credito dell'opposta deve ritenersi acclarato.
Il , infatti, ha dato prova del titolo alla base dell'invocata pretesa creditoria (id CP_1
est: richieste di adesione al e al servizio “radioallarme”, in atti) ed ha allegato l'avverso CP_1
inadempimento, mentre l'opponente, quale convenuto in senso sostanziale, non ha dimostrato di aver adempiuto o di non aver potuto adempiere per causa non imputabile.
Né valga quanto eccepito dall'opponente in ordine al difetto di prova di esecuzione della prestazione da parte dell'opposta, atteso che, da un lato, parte delle somme richieste risultano connesse alla qualità di consorziato e come tali dovute (v. gli artt. 10, 12 e 14 Statuto) che, dall'altro, alcun elemento è emerso in merito alla presunta riconsegna del sistema di radioallarme.
Allo stesso modo devono respingersi le censure relative all'illiquidità del credito, atteso che lo stesso risulta determinato dall'opposta in aderenza ai criteri statuiti dallo Statuto (cfr, in particolare, gli artt. 14-17, sulle modalità di determinazione della quota sociale da parte del C.d.A. e la produzione, da parte dell'opposta, degli estratti di “ruolo” relativi alle singole annualità) e che l'opponente, dal canto suo, non ha mosso specifiche e concrete contestazioni al criterio di calcolo predetto.
Le somme dovute, dunque, devono essere così rideterminate: quota associativa + servizio di radio allarme: - anno 2012: 627,47; - anno 2013: 644,41; - anno 2014: 644,41; servizio di radio allarme anno 2015: 264,00. Totale: 2.180,29.
Su tali somme sono dovuti gli interessi di mora, al saggio legale, dalla messa in mora del maggio 2017 e sino al soddisfo.
5. Le spese seguono la soccombenza dell'opponente, sia pure nei limiti del credito accertato in corso di causa, e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri indicati nel
D.M. n.55/2014 (come modificato dal DM n. 147/2022), in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da 1.100,00 ad euro 5.200,00, stante il quantum effettivamente riconosciuto), con l'applicazione dei valori medi indicati nell'allegata tabella per le fasi di studio e introduttiva e di quelli medi ridotti del 50% per le fasi istruttoria e decisoria, in ragione dell'attività difensiva concretamente prestata, dell'assenza della fase di assunzione delle prove e della non complessità delle questioni giuridiche trattate, ex art. art. 4 D.M. cit.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Tani, definitivamente pronunciando in ordine all'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da (Già Parte_1 [...]
, nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. Parte_2
2844/2022, coì provvede:
1. accoglie parzialmente l'opposizione per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 568/2022 emesso da codesto Tribunale.
2. pronunciando nel merito secondo le regole della cognizione ordinaria sulla domanda formulata dal , accertato il credito dello stesso e Controparte_1 Controparte_1
l'inadempimento dell'opponente, per quanto indicato in parte motiva, condanna la
[...]
a corrispondere in favore dell'opposta la somma di euro 2.180,29, oltre Parte_1
interessi al saggio legale con la decorrenza indicata in motivazione.
3. Condanna la a corrispondere in favore Parte_1 dell'opposta le spese di lite, che si liquidano in € 1.702,00 per compenso professionale al difensore, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CNPA ove dovuti come per legge.
Così deciso in Trani, il 16 aprile 2025
Il Giudice Unico
Dott. Claudio Di Giacinto