Articolo 1 della Legge 11 aprile 1957, n. 258
Articolo 2
Versione
18 maggio 1957
Art. 1.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali possono deliberare di estendere ai loro dipendenti le disposizioni della legge 27 febbraio 1955, n. 53 , le quali nei confronti dei dipendenti degli Enti stessi, vengono integrate e modificate da quelle contenute nella presente legge.
I dipendenti di detti Enti per essere ammessi a fruire dei benefici derivanti dall'esodo volontario dovranno presentare domanda di cessazione dal servizio nel termine di sei mesi dall'approvazione delle deliberazioni di cui al primo comma.
Le Amministrazioni delibereranno su tali domande entro tre mesi dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente, con le modalita' e i limiti previsti dall' art. 6 della legge 27 febbraio 1955, n. 53 .
Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano anche quando gli Enti locali abbiano gia' adottato deliberazioni ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 27 febbraio 1955, n. 53 , e non si avvalgono ulteriormente della facolta' prevista dal primo comma del presente articolo. Nei casi in cui la deliberazione sia stata gia' approvata alla data di entrata in vigore della presente legge il termine previsto dal secondo comma decorre, pero' dalla data predetta.
Entrata in vigore il 18 maggio 1957