Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 09/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI Tribunale Ordinario di Avezzano
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo Valenza ha pronunciato iato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 300/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to alla Via G. Parte_1 C.F._1
Carducci, 30/B 67100 L'Aquila ITALIA presso lo studio dell'Avv. COSTANTINI MASSIMO (c.f.:
dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di C.F._2
citazione
- ATTORE/RICE
E
NON SOLO (c.f.: ), Controparte_1 C.F._3
elett.te dom.to alla VIA M.P. BAGNOLI N.155 AVEZZANO presso lo studio dell'Avv. SANITÀ
LUCA (c.f.: dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine della C.F._4
comparsa di costituzione e risposta/
- CONVENUTO/A
OGGETTO:
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor proponeva opposizione Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 655/21 emesso in data ad istanza della Controparte_2 per un importo di €. 37.830,00 oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio.
[...]
L'opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “nel merito, per tutte le ragioni esposte in narrativa, accertati i fatti così come dedotti in narrativa, accertare e dichiarare che i beni oggetto della fornitura recata a fondamento del ricorso in monitorio da cui è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 655/2021, 1482/2021 R.G., siano gravati da gravi vizi di funzionamento, estetici e
[...]
, p.i. , avente sede legale Controparte_3 P.IVA_1 in Via Roma n. 180 Capistrello (AQ), in persona del legale rappresentante p.t., e, per l'effetto, revocare e dichiarare nullo, annullato e inefficace il decreto di ingiunzione di pagamento distinto al n. 655/2021, emesso nell'ambito del procedimento distinto al n. 1482/2021 R.G. dal Tribunale di
Avezzano, sezione civile, Dottor Mario Cervellino in data 23.12.2021, provvisoriamente esecutivo, notificato all'odierno opponente in data 14.01.2022 e contenente l'ingiunzione, nei confronti dell'odierno opponente, al pagamento della cospicua somma di €. 37.830,00, oltre interessi ex D.L.
231/2002, oltre alle spese e competenze della procedura monitoria liquidate, segnatamente € 286,00 per esborsi, €. 1.305,00 per competenze professionali oltre spese forfettarie, IVA e C.P.A., come per legge, dichiarando non dovuta qualsiasi ulteriore importo successivo e spesa occorrenda;
- condannare controparte al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio”.
Radicato il giudizio si costituiva in giudizio l'opposta la quale impugnava e contestava tutto quanto ex adverso dedotto insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di
Avezzano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: -in via preliminare, confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 655/2021 (RG n. 1482/2021) emesso dal Tribunale ordinario di Avezzano (giudice dr. Cervellino) in data 23/12/2021, in quanto l'opposizione non risulta fondata su prova scritta o di pronta soluzione per i suesposti motivi nonché per aver l'opponente riconosciuto il debito;
-nel merito: dichiarare inammissibile ed infondata la spiegata opposizione, per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
-ancora nel merito: dichiarare nulla la spiegata opposizione per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il d.i. opposto;
3 Sulla rilevabilità d'ufficio della responsabilità ex art. 96 c.p.c.cfr. Cass.,III, sent. n. 297/2007; conf. Cass., II^, n.7620/2013 condannare per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. l'opponente al risarcimento del danno subito dall'opposta per la temerarietà dell'opposizione, da valutarsi in via equitativa e rilevabile anche d'ufficio4 . Con condanna, in ogni caso, dell'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di opposizione, ivi compresi i diritti e gli onorari di causa, oltre alle spese generalià”.
In particolare, in via preliminare, l'opposta eccepiva la nullità del ricorso in opposizione per assenza dei requisiti previsti dall'art. 164 c.p.c..
Concessi i termini ex art. 183 e rigettate le richieste istruttorie formulate la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Indi la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 10
c.p.c. L'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione per mancanza dell'avviso ex art. 163 n. 7
c.p.c. è infondata.
L'art. 164 c.p.c. stabilisce che l'atto di citazione è nullo “ se manca l'avvertimento previso dal n. 7 dell'art. 163 c.p.c. (l'indicazione dell'udienza e l'avviso al convenuto di costituirsi entro 20 giorni prima dell'udienza indicata)
Nell'atto introduttivo del presente giudizio è indicata la data dell'udienza di citazione ed inoltre nello stesso si legge: “con espresso invito a costituirsi in giudizio nei modi e nelle forme di legge…., “si invita il convenuto a costituirsi in giudizio ai sensi e nelle forme di legge, con espresso avviso che, in difetto, si procederà in sua dichiarata contumacia”.
Dunque in realtà l'avviso previsto dall'art. 163 n. 7 c.p.c. non è assente ma piuttosto è incompleto e pertanto non si rientra nell'ipotesi di nullità previste dall'art. 164 c.p.c.
In ogni caso comunque, essendosi l'opposto costituito in giudizio, l'asserita nullità si sarebbe comunque sanata ai sensi dello stesso art. 164 c.p.c.
Nel merito non è contestato sia che l'opponente ha acquistato presso la società opposta mobilio per l'arredo costituito da cucina, tavolo vortice con piano arabescato con sei sedie, un tavolo allungabile, una base laminato rustico e frontali laminato cemento, una madia quadra, un tavolo da salotto due tavolinetti, un appendiabiti, quattro sedie in ecopelle, un divano ad angolo, due camere complete, un divano letto matrimoniale, due cassettiere sia che lo stesso opponente consegnava n. 3 assegni per il pagamento del mobilio rimasti insoluti.
L'opponente ha dedotto in primo luogo che “molti elementi di questa fornitura hanno presentato sin dall'inizio della posa in opera una significativa serie di difetti, vizi, importanti disfunzioni, tali da pregiudicare completamente la funzionalità di una buona parte del mobilio, vizi che sono stati immediatamente contestati dall'odierno opponente nel corso di comunicazioni formali ed informali che ovviamente il ricorrente si è guardato bene dal produrre….ad esempio nella malformazione di alcune porte, nella rottura grave di due mobili, nel malfunzionamento di diversi sportelli, nella presenza di screpolature e gravi difetti di verniciatura, tutti i vizi perfettamente denunciati e tuttavia mai riparati dalla società, sebbene i mobili fossero ovviamente in regime di garanzia”.
Precisa altresì l'opponente che, proprio per la presenza di tali vizi, aveva bloccato il pagamento degli assegni consegnati all'opposta.
In primo luogo occorre rilevare che l'opponente non ha neppure esattamente ed in modo specifico indicato i vizi dei mobili consegnati dall'opposta (“ ad esempio….”) e non inoltre fornito alcuna prova della presenza degli stessi chiedendo in via istruttoria soltanto l'ammissione sul punto di una
CTU. La Corte di Cassazione ha chiarito che “La CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 06/12/2019, n. 31886). Sicché, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, la quale, ove ricorrente, non integra gli estremi di una istanza istruttoria, non essendo la CTU qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia al fine di motivare il non accoglimento della richiesta (Cass. 24/09/2010, n.20227; Cass. 19/07/2013,
n.17693; Cass. 01/10/2019 n. 24487)” (Cass. 19631/2020).
In applicazione di detti principi non è stata pertanto ammessa la CTU richiesta dall'opponente ed in difetto di elementi di prova dell'esistenza dei vizi lamentati l'opposizione sul punto è infondata e va pertanto respinta.
Per quanto riguarda invece i richiamati assegni è stato lo stesso opponente, nei messaggi scambiati con l'opposta a riconoscere che il mancato pagamento è stato provocato da problemi dalla Banca e dalla documentazione in atti inviata dall'Istituto di Credito risulta che l'opposto non poteva emettere assegni.
L'opponente ha inoltre dedotto quale ulteriore motivo di opposizione la presenza di una differenza tra la somma indicata in fattura (corrispettivo €. 31.080,00) e quel risultante dal 30.000,00 risultante dal preventivo accettato dall'opponente.
L'opposta non contesta tale circostanza precisando che tale differenza è dovuta a costi sostenuti a seguito del mancato pagamento degli assegni bancari esteri.
Se è vero che nella fattura viene indicato soltanto quale corrispettivo del mobilio un importo complessivo di €. 31.080,00 (quindi superiore a quello indicato in preventivo) e di tali costi non è stata fornita idonea prova da parte opposta deve però rilevarsi che lo stesso opponente, prima dell'odierno giudizio non ha mai contestato gli importi della fattura ed anzi, come risulta dai messaggi whatsapp in atti, il ricorrente ha sostanzialmente riconosciuto di dovere le somme fatturate, formulando soltanto una proposta di rientro rimasta poi inadempiuta.
In realtà occorre rilevare in generale che l'opposto ha contestato il credito dell'opponente soltanto dopo la notifica del decreto ingiuntivo. Per tutti i susestesi motivi l'opposizione proposta dal signor deve essere Parte_2
integralmente rigettata.
Non può essere invece accolta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione ( Cass. Sezioni Unite 9912/2018).
Nel caso di specie non risulta provata la malafede o la colpa grave dell'opponente né comunque il danno patito dall'opposta.
Per tale ragione non sussistono né i presupposti per la responsabilità ex art. 96 comma 1 c.p.c. né quelli per quella ex art. 96 c.p.c. comma 3.
Per quanto attiene alle spese di lite occorre rilevare che la Corte di Cassazione ha precisato che stante la natura accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c., “il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, nè in primo grado nè in appello, sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (Cass., Sez. VI-3, 12 aprile 2017, n.
9532)”(Cass.22951/2019).
Pertanto le spese di lite seguono la soccombenza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione proposta dal signor avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
655/21 notificato in data 14.1.2022; condanna il signor al pagamento in favore della Parte_2 [...] in persona del legale rappresentante pro – tempore delle Controparte_3
spese di lite liquidate in complessivi e. 4.000,00, oltre rimborso spese forfettario, CPA ed IVA come per legge.
Avezzano 9.1.2025
Il GOT
Dott. Massimo Valenza