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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/09/2025, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Monza - 1^ Sezione civile - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A (ex art. 281 sexies, comma 1, c.p.c.) nella causa N. 4583/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 con i proc. dom. Avv.ti Walter BORGONOVO ed Elisa BORGONOVO, Via Italia, n. 50, Monza
- parte attrice in opposizione - contro
(C.F. - P. Iva: ), Controparte_1 P.IVA_1 con i proc. dom. Avv.ti Matteo DI PUMPO e Andrea Ioana RUS, Via Maurizio Bufalini, n. 43, Roma
- parte convenuta opposta -
Alla volta della discussione ex art. 281 sexies c.p.c. le difese delle parti hanno concluso come in atti a PCT.
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione 2.7.2024, in pari data iscritto a ruolo, ha proposto Parte_1 opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 1514/2024 (n. 2838/24 R.G.), emesso dal Tribunale di Monza il 14-15.5.2025 a favore di (nel Controparte_1 prosieguo, per brevità, ), per la somma di € 12.155,00 oltre interessi e spese CP_1 della procedura monitoria. A sostegno dell'opposizione, parte odierna attrice ha rappresentato di aver affidato alla società convenuta opposta un primo incarico per uno studio sulla fattibilità preliminare per la fruizione del c.d. “superbonus 110%”, regolarmente portato a termine da entrambe le parti, a cui ha fatto seguito un secondo contratto denominato “conferimento di incarico tecnico ecobonus 110%”; ha specificato che il prezzo richiesto dall'odierna convenuta – dovuto se l'incarico fosse stato correttamente adempiuto da (5% dell'importo dei lavori), CP_1 dato contestato – non corrisponde a quello prospettato, dovendo piuttosto essere basato sul solo computo metrico estimativo di cui al doc. 8 (che prevede un costo totale dei lavori pari ad € 230.620,07, per un compenso di € 11.531,00) e, perciò, non sulla c.d. valutazione tecnico economica preliminare (doc. 11); ha rappresentato, inoltre, di non aver mai ricevuto la fattura oggetto del d.i. opposto, senza che neppure il ricorso monitorio sia stato preceduto dalla liquidazione della parcella da parte del Consiglio dell'Ordine; ha evidenziato, ancora, che non tutte le prestazioni previste dal contratto sono state adempiute dalla controparte e da ciò la perdita del diritto ad usufruire dell'agevolazione fiscale. Il sig. così, eccepita pure la nullità della procura alle liti relativa all'azione monitoria Pt_1
(perché rilasciata da uno solo degli amministratori di , laddove il conferimento CP_1 di essa integra atto di straordinaria amministrazione, per cui è prevista firma congiunta di entrambi gli amministratori),ha contestato il credito azionato ex adverso, con richiesta di revoca del d.i., nonché di condanna della controparte a restituire l'acconto ricevuto (€ 3.806,40) e a risarcire il danno collegato alla perdita del beneficio fiscale (€ 279.688,00); il tutto, vinte le spese di lite.
Si è costituita in giudizio parte convenuta opposta, rappresentando che il contratto risulta ancora in essere, non avendo parte attrice chiesto né il recesso né la risoluzione;
che il sig. era edotto della richiesta di pagamento dell'importo azionato in via monitoria;
che la Pt_1 somma del 5% va calcolato in base alla valutazione economica allegata al computo metrico, con aggiunta di IVA e CPA, risultando così dovuto l'importo dovuto di complessivi €20.251,82 (15.961,40 +22% +4%), detratto l'acconto percepito (€ 3.806,40), per un saldo pari alla somma ingiunta. Quanto al lavoro svolto ha affermato che, in esecuzione al contratto, con riferimento alla SCIA n. 140/2021, ha emesso la fattura n. 59 del 30.3.2022 per la somma di CP_1
€ 3.806,40, espletando l'incarico di cui al contratto e, in particolare, di aver predisposto tre Quadri di progetto con il riepilogo delle spese e degli interventi resi necessari dalle richieste di modifica avanzate dall'attore (All. sub lett. M, N, O); circa, poi, le prestazioni in tesi mancanti, ha fatto presente come non fosse necessario predisporre la relazione paesaggistica, non essendo l'immobile dell'attore soggetto a vincolo paesaggistico;
mentre il capitolato speciale e la progettazione integrale non sono stati redatti perché dipendenti dalla pratica relativa alla cessione del credito o allo sconto in fattura (non espleta) e la cui redazione avrebbe potuto avvenire solo a seguito della scelta da parte del sig. dell'impresa alla quale affidare Pt_1
i lavori / le opere di esecuzione di cui al computo metrico. La società opposta, quindi, ha contestato la sussistenza dell'inadempimento lamentato da controparte;
evidenziando, altresì, come non sia necessario il parere dell'associazione professionale (visto che – abolite le tariffe professionali – la parcella è “concordata tra le parti in regime di libera concorrenza”) e, quanto all'eccezione relativa alla procura, contestando la fondatezza dell'eccezione de qua, versandosi in ipotesi di atto di ordinaria amministrazione.
Assegnato il giudizio ad un primo giudice (dott. Alessandro ROSSATO); respinta l'istanza di attribuzione dell'esecutività e rigettate le istanze istruttorie delle parti, con fissazione della udienza dell'11.9.2025 per la rimessione della causa in decisione (cfr. ordinanza 29.1.2025); riassegnata la causa allo scrivente;
revocata l'udienza dell'11.9.2025 e fissata data per l'assunzione in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. al 18.9.2025 (cfr. ordinanza 28.3.2025); il 18.9.2025, il procedimento – previa assegnazione di termine per il deposito di note conclusive autorizzate e su conclusioni rassegnate come in atti a PCT – è quindi deciso con sentenza ex art. 281 sexies, comma 1, c.p.c..
************** Si premette che: i) difese,
eccezioni ed argomentazioni delle parti saranno esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione di questa sentenza, applicato il principio
“della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 11458 dell'11.5.2018; nonché Cass., Sez. V, Ord. n. 363 del 9.1.2019); ii) le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione sono esclusivamente quelle allegate (e contestate) entro il termine fissato dalla legge processuale per la maturazione in capo alle parti delle preclusioni assertive aventi ad oggetto gli elementi costitutivi delle pretese azionate in causa e delle eccezioni ivi fatte valere;
inammissibili – perché tardive – deduzioni successive al termine de quo (circa il fatto che le norme che prevedono preclusioni assertive e probatorie sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene: cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7270 del 18.3.2008 e Cass., Sez. 3, Ord. n. 16800 del 26.6.2018); senza che neppure rilevi il fatto che le circostanze non allegate in modo specifico siano, in tesi, evincibili dai documenti già prodotti (quanto al rapporto tra deduzione e produzione documentale, cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7115 del 21.3.2013; cfr. altresì, Cass., Sez. 3, Ord. n. 30607 del 27.11.2018, nonché Cass., Sez. 3, Ord. n. 11103 del 10.6.2020).
L'opposizione proposta dal sig. è fondata e, pertanto, va accolta, con conseguente Pt_1 revoca del decreto ingiuntivo impugnato e ciò per le ragioni di seguito esposte.
Posto che – come evidenziato pure dal precedente assegnatario (cfr. ordinanza 29.1.2015 cit.) – non è stata fornita la prova dell'esistenza della fattura n. 2, in relazione alla quale il credito è stata azionato in sede monitoria, essendo stata riversata agli atti di causa la sola c.d. copia di cortesia, va comunque evidenziato come, nel presente giudizio, non sia oggetto di contestazione l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti in causa. Infatti, il sig. non ha negato di aver sottoscritto il contratto redatto dalla Pt_1 CP_1 per il conferimento d'incarico tecnico per la progettazione dei lavori per l'efficientamento energetico dell'immobile già oggetto dello studio di fattibilità, avendo piuttosto eccepito l'inadempimento imputabile a controparte. Nel contratto è riportato l'elenco delle prestazioni previste, come di seguito trascritte:
- Redazione di tutte le relazioni, planimetrie ed elaborati grafici;
- Diagnosi Energetica in caso di generatori di calore > 100KW;
- Eventuale redazione della relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004);
- Redazione della relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.);
- Redazione della relazione generale e specialistica, degli elaborati grafici, e formalizzazione dei calcoli esecutivi;
- Definizione di eventuali particolari costruttivi e decorativi;
- Stesura del computo metrico estimativo, comprensivo di quadro economico, elenco prezzi ed eventuale analisi;
- Stesura del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e del relativo schema di contratto;
- Realizzazione della progettazione integrale e coordinata, con relativa integrazione delle prestazioni specialistiche. Dall'esame della documentazione riversata agli atti del giudizio da entrambe le parti risulta che non è stata effettuata la redazione della relazione generale e specialistica, degli elaborati grafici, con formalizzazione dei calcoli esecutivi, la stesura del capitolato speciale descrittivo e prestazionale e del relativo schema di contratto, nonché la realizzazione della progettazione integrale e coordinata, con relativa integrazione delle prestazioni specialistiche (queste ultime due attività – tra l'altro – per pacifica ammissione di parte convenuta opposta). Inoltre, parte odierna attrice ha lamentato altresì che non sono stati effettuati i sopralluoghi per consentire l'esatta misurazione dell'immobile. Al riguardo, parte convenuta opposta ha replicato che i rilevamenti de quibus erano già stati effettuati in adempimento del contratto precedentemente intercorso tra le parti relativo allo stesso immobile di proprietà del sig. tuttavia, anche il dato de quo difetta di prova (con Pt_1 relativo onere a carico di , parte quest'ultima – debitrice della prestazione dedotta CP_1 in contratto – che avrebbe dovuto dimostrare di aver effettuato tutte le attività funzionali al corretto e completo adempimento del contratto). Neppure è stata fornita dimostrazione (sul piano della stessa deduzione, con conseguente inammissibilità della CTU, non disposta già dal precedente assegnatario) dell'esattezza della documentazione tecnica prodotta dalla parte opposta (profilo anch'esso contestato dal sig. sotto l'aspetto dell'inadempimento) e sono agli atti di causa dati documentali (cfr. e- Pt_1 mail 9.6.2022, doc. n. 7) che confermano le difficoltà incontrate dal geometra incaricato dall'odierno attore nel contattare (aspetto che ha inciso sulla tempistica di CP_1 esecuzione delle prestazioni delle varie professionalità coinvolte nel progetto, profilo questo di obiettivo rilievo nell'ambito di programmati lavori relativi al c.d. “superbonus 110%”, essendo misura che – è noto – ha subito numerosi interventi legislativi di riforma/ridimensionamento e la cui concreta operatività dipendeva dal fatto se, ad una certa data, il beneficio fosse già stato accolto e/o dallo stato di avanzamento dei lavori). Posto che il pagamento del credito azionato in via monitoria è stato richiesto in quanto “quanto prodotto ed oggetto di mandato tecnico è stato completato” (cfr. doc. 9 fasc. , dato, Pt_1 come visto, non debitamente provata da , pur considerando che l'obbligazione CP_1 facente capo a quest'ultima era sì finalizzata al conseguimento del beneficio fiscale, senza che però tale risultato potesse dirsi garantito da medesima, va evidenziato che CP_1 la parte odierna convenuta (attrice in senso sostanziale) non ha fornito la prova di aver reso in modo completo una prestazione capace – su di un piano puramente astratto – di permettere la presentazione di pratica eco-bonus 110%, ovvero di escludere che nel caso di specie sussistessero i presupposti per ottenere detto beneficio;
da ciò, il rigetto della domanda avente ad oggetto la richiesta di pagamento del saldo del compenso pattuito. Ciò non toglie che – ed il dato si ricava anche dalle allegazioni del sig. – in parte Pt_1
ha reso la propria prestazione;
quindi, la domanda azionata dall'odierno attore, CP_1 diretta ad ottenere la restituzione della somma di € 3.806,40 già corrisposta, è anch'essa da respingere;
d'altro canto, fermo quanto ora esposto, di per sé sufficiente alla volta del rigetto, la pretesa de qua avrebbe richiesto la domanda di risoluzione del contratto, domanda che il sig. non ha azionato. Pt_1
Parimenti da respingere è la pretesa di risarcimento danni invocata dal sig. Pt_1
Al riguardo, è sufficiente osservare come la parte odierna attrice non abbia fornito alcun concreto elemento atto a dimostrare che, se avesse correttamente eseguito la CP_1 propria prestazione, gli interventi sull'immobile avrebbero potuto effettivamente giovarsi del bonus 110%; prova questa – con relativo onere (anche di deduzione specifica dei presupposti di fatto) – dalla quale non si può prescindere, condizionando essa la stessa esistenza di danno risarcibile, con conseguente inutilità pure del richiamo all'art.1226 c.c. (norma che rileva in punto di liquidazione del danno, ferma la necessità di dimostrare l'esistenza di esso). Ancora, fermo il richiamo al principio della “ragione più liquida”, per mera completezza di motivazione e stante anche il rilievo che parte odierna attrice ha ritenuto di dover attribuire all'eccezione relativa alla (invocata) nullità della procura alle liti, il giudicante osserva che trattasi di eccezione infondata. Infatti, tenuto conto anche dell'importo di cui all'azione monitoria (invero obiettivamente esiguo) e considerato che il credito – pur se rivelatosi infondato per le ragioni sopra esposte – si inseriva in un rapporto negoziale pacificamente instaurato tra le parti, il conferimento della procura alle liti alla volta della richiesta dell'emissione del decreto ingiuntivo qui opposto per il pagamento del saldo non merita di essere qualificato in termini di atto di straordinaria amministrazione.
Infine, va valutata l'istanza di cancellazione delle frasi offensive / richiesta risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., avanzata dalla difesa di parte convenuta opposta. L'art. 89 c.p.c. è relativo ad espressioni sconvenienti od offensive. Un'espressione è qualificabile come offensiva quando non abbia alcuna relazione con l'esercizio della difesa, ovvero nel caso in cui sia eccedente rispetto alle esigenze difensive (da valutarsi a prescindere dalla fondatezza delle tesi sostenute) e collegabile al mero intento di offendere la controparte (cfr. Cass., Sez. 1, Sent. n. 2188 del 22.2.1992 e Cass. Sez. Un., Sent. n. 2579 del 25.3.1988). Il concetto di sconvenienza esprime una capacità lesiva di grado minore, inerente al contrasto delle espressioni con le esigenze dell'ambiente processuale e della funzione difensiva nei cui ambito sono formulate. La Corte di legittimità ha altresì precisato che “la cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, prevista dall'art. 89 cod. proc. civ. …. va esclusa allorquando le espressioni in parola non siano dettate da un passionale e scomposto intento dispregiativo e non rivelino perciò un intento offensivo nei confronti della controparte (o dell'ufficio), ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento dell'avversario, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni” (Cass., Sez. 3, Sent. n. 10288 del 5.5.2009). In base ai concetti, alle nozioni ed ai principi che precedono, la richiesta ex art. 89 c.p.c. è da respingere. Infatti, negli scritti di parte attrice opponente non si rinviene nulla di sconveniente od offensivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 c.p.c., dal momento che, da un lato, è da escludere che vi siano espressioni scollegate con l'esercizio del diritto di difesa e/o che abbiano il mero intento di offendere la controparte e, d'altro lato, neppure ivi si riscontra “sconvenienza” nel senso sopra chiarito. Va da sé che, respinta l'istanza di cancellazione per difetto di “espressioni sconvenienti od offensive”, del pari è da respingere la richiesta di attribuzione di somma a titolo di risarcimento danni ex art. 89, comma 2, c.p.c..
************** Quanto alla disciplina delle spese di lite del giudizio di opposizione, stante la revoca del d.i., da un lato, e l'integrale rigetto altresì delle domande promosse in via riconvenzionale dal sig. dall'altro, si registra qui una situazione di reciproca soccombenza, tale da integrare Pt_1 il presupposto previsto dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per dichiarare l'integrale compensazione delle spese de quibus.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo impugnato;
- rigetta ogni domanda proposta da una parte nei confronti dell'altra;
- rigetta l'istanza ex art. 89 c.p.c. avanzata da parte convenuta opposta;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Sentenza esecutiva.
Monza, 18 settembre 2025 il Giudice Nicola GRECO