CA
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/05/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 1205 del Ruolo generale dell'anno 2022, promossa da:
(o (C.F.: , Parte_1 Parte_2 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Margherita Faraglia (C.F.:
) e Michele Faraglia (C.F.: ) del Foro C.F._2 C.F._3
di ON, componenti dello Controparte_1
P.I: con sede in ON alla via Panfilo Serafini n. 4 e con indirizzo P.IVA_1 pec: come da mandato rilasciato in calce all'atto Email_1
di citazione in riassunzione, con dichiarazione di voler ricevere comunicazioni e notifiche all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato;
Appellante in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
Contro
(C.F. ), residente a [...], Controparte_2 C.F._4
Via Fiume n. 3, rappresentato e difeso per procura in calce dall'Avvocato Riccardo
Lopardi (C.F. , pec: C.F._5 , elettivamente domiciliato presso lo Email_2 studio dello stesso in L'Aquila, Via Beata Antonia n. 14, con dichiarazione di voler ricevere comunicazioni e notifiche all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato;
Appellato in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
OGGETTO: riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di cassazione con rinvio della sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 1767/2017, pubblicata il 2 ottobre
2019, di cui all'ordinanza della Suprema Corte n. 28391/2022, pubblicata in data 29 settembre 2022;
CONCLUSIONI:
Per l'appellante in riassunzione:
“Codesta Ecc.ma Corte di Appello, in sede di rinvio, in applicazione dei principi di diritto stabiliti dalla Suprema Corte, che, alla pagina 7 della Ordinanza n.
28391/2022, ha affermato, in particolare, quanto segue: “…il conferimento delle donazioni, finalizzato a ricostituire il patrimonio del de cuius non può comprendere ciò che, essendo stato realizzato dal donatario, non è mai appartenuto al donante”:
-accerti e dichiari anche che la odierna deducente è tenuta a Parte_1
conferire in collazione esclusivamente il terreno donatole dal genitore Sig.
[...]
avendo la stessa edificato la casa de qua in Introdacqua a spese sue e del Pt_3
marito, come si evince dalle numerose prove documentali e dalle prove orali raccolte in primo grado;
-condanni a rifondere al sottoscritto difensore antistatario Controparte_2
della odierna concludente le spese, indicate nella nota che si Parte_1
allega sub.10, del grado svoltosi dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione;
a rifondere al sottoscritto difensore antistatario CP_3 Controparte_2
della odierna concludente le spese tutte del presente giudizio di Parte_1 rinvio, tenendo conto anche di quelle della fase conclusasi con la sentenza cassata, come da nota che si allega sub. 11;
-emetta eventualmente ogni conseguente ed opportuno provvedimento perché il giudizio di divisione prosegua dinanzi al Tribunale di ON anche per la decisione sulla domanda risarcimento danni per la privazione del compossesso dell'appartamento familiare con accessori e pertinenze.
Con ogni riserva e salvezza”.
Per l'appellato in riassunzione:
“Si conclude perché l'appello della sia dichiarato inammissibile e/o sia CP_2 rigettato, affermandosi che è tenuta a conferire in collazione il valore dell'intera villa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di ogni stato e grado, fase
Cassazione inclusa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 5 maggio 2003, conveniva in giudizio Parte_1
la madre e il fratello per la divisione CP_4 Controparte_2 dell'eredità del padre deceduto ab intestato il 14 settembre 2001, e Parte_3
per vedersi accertare che oggetto del proprio obbligo di collazione ex art. 737 c.c. fosse esclusivamente il valore del terreno donatole nel 1979 dal defunto padre, terreno sul quale la stessa e il marito avevano edificato, a Parte_4
proprie spese, una casa.
1.1. In tale giudizio i convenuti facevano propria la domanda di divisione e chiedevano che la predetta casa costruita sul terreno donato dal de cuis venisse dichiarata parte integrante dell'asse paterno e, in subordine, che venisse conferito alla massa attiva ereditaria l'incremento del valore conseguito a seguito della realizzazione della casa.
1.2. Il Tribunale di ON, con sentenza non definitiva n. 47/2010, si pronunciava sulla consistenza dell'asse ereditario, dichiarando aperta la successione del de cuius e rinviando al prosieguo del giudizio la decisione sui reciproci obblighi di collazione.
Nel prosieguo del giudizio, in data 14 marzo 2010, veniva a mancare la convenuta
, di talché i figli e CP_4 Parte_1 Controparte_2 chiedevano che si procedesse a contestuale divisione del patrimonio della defunta madre, consistente nella quota di un terzo dell'asse paterno.
A seguito dell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di ON, con sentenza non definitiva n. 260/2012, depositata in data 30 maggio 2012, così si pronunciava: 1) dichiarava aperta la successione di come da CP_4
testamento pubblico del 2 maggio 2006 (verbale notarile del 26 marzo 2010) limitatamente alla quota che la de cuius aveva ereditato da defunto marito
[...]
2) disponeva la divisione della quota ereditaria di Pt_3 CP_4
derivante dalla successione di fra i figli sulla base del testamento Parte_3 sopra indicato;
3) dichiarava che l'abitazione sita in Introdacqua, iscritta al NCEU al foglio 16, par. 1033 sub. 4), rientrava nell'asse ereditario della successione del defunto 4) rimetteva con separata ordinanza la causa in istruttoria Parte_3
per la determinazione delle quote in relazione ai punti 2) e 3) del dispositivo;
5) rigettava la domanda di di riconoscimento di crediti ex art. Controparte_2
936 c.p.c. iure proprio; 6) dichiarava inammissibile la domanda proposta da
[...]
volta al riconoscimento di un credito ex art. 936 c.c. quale erede di CP_2
Giardino; 7) condannava a reintegrare CP_4 Controparte_2 Pt_1 nel compossesso dell'immobile sito a Introdacqua, iscritto al NCEU al
[...]
foglio 16, par. 1033, sub. 4), già di proprietà di nel quale la defunta Parte_3
era vissuta sino alla morte, consegnando alla predetta CP_4 Pt_1 la chiave della porta di accesso, autorizzando quest'ultima, in caso di
[...]
inadempimento, a sostituire la serratura.
In particolare, il giudice di primo grado evidenziava che, in relazione alla questione sulla necessità di ricomprendere nell'asse ereditario anche la casa costruita sul predetto terreno donato dal de cuius, era provato che al momento della donazione del terreno la stessa risultava edificata a spese di e del marito che già Parte_1
vivevano in essa, ma tale abitazione non era stata oggetto di donazione, né in forma diretta né in forma indiretta, così rimanendo la stessa nel patrimonio del de cuius.
Rispetto, invece, alla questione relativa all'accertamento del credito ex art. 936 c.c. per la costruzione dell'ultimo piano della casa paterna e di alcuni altri manufatti edificati sulla proprietà del defunto, il primo giudice osservava che, sulla base delle testimonianze raccolte, non vi era prova che tali opere erano state realizzate a spese di e con materiali di sua proprietà. Controparte_2
In ultimo, in merito all'incidente possessorio venutosi a creare a seguito del rifiuto di di consegnare le chiavi della casa nella quale era vissuta la Controparte_2
madre, defunta, , il Tribunale di ON confermava, come già CP_4 deciso con ordinanza collegiale del 9 agosto 2010, l'avvenuto spossessamento del bene in compossesso tra i chiamati all'eredità di e condannava, Parte_3
pertanto, a consegnare alla sorella la copia delle chiavi della Controparte_2
predetta casa.
Rinviava, poi, la determinazione sulle spese processuali in sede di pronuncia definitiva.
2. La soccombente proponeva appello, affidandolo a due motivi. Parte_1
2.1. In particolare, con il primo motivo, l'appellante deduceva che il primo giudice aveva errato nel ricomprendere nell'asse ereditario la villa costruita sul terreno donato dal defunto padre, ritenendola di proprietà di quest'ultimo in violazione delle norme in materia di accessione.
Rappresentava l'appellante che l'edificazione della suddetta casa, realizzata a spese della stessa sul terreno del padre prima della donazione, aveva Parte_1 comportato l'automatico acquisto della proprietà della costruzione in capo al padre, in quanto proprietario del fondo, il quale, sottolineava, non si era opposto a tale costruzione.
Deduceva, tuttavia, che il trasferimento in favore della donataria dell'intero complesso immobiliare composto di suolo e di fabbricato si era verificato con la donazione avvenuta tra padre e figlia nel 1979, nel cui rogito né era stata menzionata in alcun modo la già esistente costruzione, né era stata apposta alcuna riserva da parte del donante relativamente all'edificio.
Per tale ragione, pertanto, dalla corretta applicazione degli artt. 840, 934, 936 e 952
c.p.c. ne doveva discendere l'esclusione dalla collazione della casa edificata sul territorio donato dal padre, essendo il coerede donatario obbligato a conferire soltanto tutto ciò che gli è stato conferito dal de cuius in donazione, che, nel caso in esame, consisteva soltanto nel terreno sopramenzionato.
2.2. Con il secondo motivo, l'appellante eccepiva l'erroneità della sentenza impugna nella parte in cui il primo giudice non si era pronunciato in merito alla domanda di risarcimento dei danni dalla stessa subiti a seguito della lesione del possesso della casa nella quale viveva la defunta madre e nella parte in cui non CP_4 aveva provveduto a liquidare le spese relative all'incidente possessorio.
Nello specifico, argomentava che la decisione sui danni e sulle spese, non dovendo essere presa in conformità al contenuto della futura sentenza definitiva del petitorio, questa poteva essere adottata con una sentenza non definitiva, che, però, quanto al possessorio è una definitiva sui generis, ben potendo contenere la condanna al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese di lite, nel pieno rispetto dell'art. 91 c.p.c.
2.3. In secondo grado si costituiva in giudizio chiedendo la Controparte_2 dichiarazione di inammissibilità e/o infondatezza dell'appello principale e proponendo, appello incidentale per i motivi di seguito indicati.
2.3.1. Con il primo motivo di appello incidentale, l'appellante incidentale lamentava la violazione e la falsa applicazione dell'art. 936 c.c. e di ogni normativa in materia, con correlato vizio di motivazione per erronea ricostruzione del fatto.
In particolare, impugnava la parte della sentenza nella quale Controparte_2
il primo giudice aveva ritenuto non provata la sussistenza del credito ex art. 936 c.c. rispetto a lavori compiuti a sue spese relativi all'edificazione dell'ultimo piano della casa paterna e alla costruzione di taluni accessori sulla proprietà del defunto padre.
Secondo lo stesso, il primo giudice non avrebbe tenuto in considerazione le testimonianze rese dai testi e , i quali avevano Testimone_1 Testimone_2
affermato di aver lavorato sulle opere in esame e di essere stati pagati da
[...]
con suo denaro e non dall'impresa RI BR e AL. CP_2
Sulla base di tali pagamenti, pertanto, deduceva di vantare un diritto al rimborso delle relative somme a carico della massa ereditaria. 2.3.2. Con il secondo motivo di appello incidentale, eccepiva Controparte_2 la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 279 c.p.c. e il difetto di motivazione.
Con tale motivo, è stata impugnata la parte della sentenza nella quale il giudice di primo grado decideva il merito possessorio autonomamente e non con la decisione definitiva del processo.
Al riguardo, infatti, sottolineava che, ove il bene in contestazione non è assegnato in proprietà allo spogliato all'esito della divisione, il provvedimento interdittale di reintegra non potrebbe essere confermato, non potendosi pronunciare decisione possessoria di merito separatamente dal petitorio, dato che lo ius possessionis sarebbe definitivamente tutelato solo in caso di coincidenza con lo ius possidendi.
2.3.3. Con il terzo motivo di appello incidentale, in Controparte_2
relazione alla decisione possessoria, deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1141 e seguenti c.c. e art. 1146 c.c. con correlato difetto di motivazione.
Sotto tale profilo, l'appellante incidentale lamentava l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del primo giudice in merito allo spossessamento del bene in contestazione, dato che, invero, esercitava da sempre il possesso Controparte_2 dell'appartamento e delle sue pertinenze e che intendeva rispettare la volontà della madre tesa a non avere più rapporti con la controparte.
La madre, infatti, possedeva il bene in proprio e non quale legataria ex lege avendo dato luogo a interversione del possesso, possesso che era stato trasmesso al figlio a seguito dell'assegnazione dell'appartamento con testamento del 2 maggio 2006.
Inoltre, rappresentava che lo spoglio non si era realizzato a seguito dell'adozione della delibera condominiale con la quale il bene veniva attribuito in locazione allo stesso appellante incidentale.
2.3.4. Con il quarto motivo di appello incidentale, eccepiva l'omessa pronuncia, con violazione dell'art. 112 c.p.c., sulla domanda di condanna di al Parte_1 conferimento alla massa del valore locativo dell'immobile dalla stessa goduto e/o i frutti di tale bene oltre a interessi e rivalutazione monetaria. 2.3.5. Con il quinto motivo di gravame, l'appellante incidentale deduceva la violazione dell'art. 112 c.p.c. relativa all'omessa valutazione delle conclusioni rese fin dall'inizio in merito all'adozione di “ogni altro provvedimento necessario ed opportuno per l'integrale scioglimento della comunione inter partes”.
2.3.6. In ultimo, subordinatamente all'accoglimento dell'appello principale di liquidazione delle spese del possessorio, rappresentava che Controparte_2
la parte attrice era rimasta soccombente rispetto alla richiesta di liquidazione delle spese del possessorio, circostanza da tenere in considerazione in punto di liquidazione delle spese processuali.
2.4. Con sentenza n. 1767 del 2 ottobre 2017, la Corte di Appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava tenuta a Parte_1
conferire alla massa ereditaria il terreno iscritto al catasto del Comune di Introdacqua fog. 16 part. 1040 e il fabbricato su di esso insistente, distinto al catasto al fog. 16 part. 1150 sub 1, 2 e 3, confermando per il resto la sentenza impugnata e compensando le spese di giudizio.
A fondamento della decisione, il giudice di secondo grado, in sintesi, accoglieva il primo motivo di appello principale, trattato unitamente al quarto motivo di appello incidentale, e rigettava sia il secondo motivo dell'appello principale, esaminato congiuntamente con il secondo, terzo e sesto motivo dell'appello incidentale, sia il primo e il quinto motivo di appello incidentale.
In particolare, con riferimento a quanto rilevante in questa fase del giudizio, rispetto alla questione sull'attribuzione alla massa ereditaria dell'immobile costruito sopra il fondo donato dal defunto padre di il giudice di appello riteneva Parte_1 che “In sede di interrogatorio formale la sig.ra ha ammesso che Parte_1
lei e la sua famiglia vivevano nella villa di cui si controverte già da alcuni anni quando il padre le donò il terreno. Ne consegue che al momento della donazione la predetta villa, essendo stata realizzata sul terreno di proprietà del sig.
[...]
era di proprietà di quest'ultimo per acquisto a titolo originario, a sensi Pt_3 dell'art. 934 c.c. Nell'atto di donazione è espressamente dichiarato che il terreno
“viene donato nelle condizioni nelle quali attualmente si trova, con tutti i diritti, ragioni, accessioni, pertinenze, dipendenze e servitù inerenti”. La predetta villa risulta pertanto oggetto di donazione diretta del de cuius in favore della figlia
la quale è tenuta, ai sensi dell'art. 737 c.c., a conferire al Parte_1
coerede il predetto bene, secondo quanto richiesto dal sig. sin dalla CP_2 comparsa di costituzione nel giudizio di divisione. Non rileva ai fini dell'obbligo di collazione la deduzione della sig.ra secondo la quale la villa sarebbe stata CP_2 realizzata dal padre con soldi del marito, atteso che l'odierna appellante non ha proposto nel giudizio di divisione domanda di restituzione delle predette somme, ai sensi dell'art. 935 c.c., né tale rimborso può ritenersi implicitamente dovuto alla donataria ai sensi dell'art. 748 c.c., atteso che tale norma si riferisce soltanto alle migliorie apportate al bene ed alle spese sostenute successivamente alla donazione
(si veda in tale senso Cass. n. 24150 del 2015, in motivazione). Quanto alla richiesta del sig. di condanna della sorella al pagamento alla massa ereditaria dei CP_2 canoni di locazione corrispondenti all'occupazione del bene sin dal 1977, va osservato che, una volta stabilito che l'immobile fu oggetto di donazione alla sig.ra
ne consegue che la stessa ne ebbe legittimamente il godimento in qualità CP_2
di proprietaria, con obbligo di corrispondere i frutti alla massa unicamente dal momento dell'apertura della successione, ai sensi dell'art. 745 c.c. Peraltro la mancata pronuncia da parte del giudice di primo grado sulla predetta domanda dell'appellato non configura violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il giudice rimesso la causa sul ruolo con riferimento alla determinazione delle quote ereditarie in ragione della ricostituzione della massa e dei conseguenti obblighi di dare avere fra le parti. Risulta pertanto rimessa alla sentenza definitiva, all'esito della consulenza tecnica già disposta, la quantificazione delle somme dovute dalla sig.ra ai CP_2 sensi dell'art. 745 c.c., sopra citato”.
3. Avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 1767/2017, Pt_1
proponeva ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi:
[...]
a) Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., 737 primo comma, 748 primo comma, 934, 1253, 2033 e 2041 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c. Secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere oggetto di collazione, oltre al terreno, anche la sovrastante costruzione, in quanto l'edificazione del fabbricato (iniziato nel 1976, dichiarato abitabile nel 1981 e completato negli anni successivi) era stata voluta e finanziata esclusivamente dai coniugi
[...]
Parte_5
Inoltre, la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare che, proprio in forza dell'accessione, vantava un credito verso il padre ai sensi dell'art. Parte_1
936, secondo comma, c.c. Tale credito, tuttavia, con la donazione, si sarebbe estinto per confusione ex art. 1253 c.c., legittimando il suo diritto ex art. 748, secondo comma, c.c. di dedurre in sede di collazione in valore della costruzione per non violare la ratio della collazione e il principio generale che sta alla base dell'indebito arricchimento.
b) Violazione degli artt. 1988, 2733 e 2735 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c.
In particolare, deduceva che la Corte territoriale non aveva considerato la fattura n.
36/1999 relativa alla “costruzione nuova di civile abitazione” quale atto ricognitivo del rapporto di appalto sussistente tra il padre, quale appaltatore, e i predetti coniugi, quali committenti.
c) Violazione o falsa applicazione degli artt. 1168 e 2043 c.c., 704, primo comma, 91
e 112 c.p.c., 111, secondo comma, ult. Parte Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.
Secondo la ricorrente, la Corte territoriale non aveva tenuto conto del fatto che l'eventuale futura assegnazione ad della casa familiare dei Controparte_2
genitori in sede di divisione avrebbe avuto effetto soltanto ex nunc, senza alcuna retroattività e che la domanda risarcitoria da spoglio e quella di condanna al rimborso delle spese del giudizio possessorio non erano subordinate all'assegnazione in petitorio della casa familiare.
3.1. Avverso la medesima sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 1767/2017, proponeva ricorso incidentale condizionato affidandolo a un Controparte_2
unico motivo: Violazione e falsa applicazione dell'art. 934 c.c. nonché degli artt. 1346 e 1362 c.c
Subordinatamente all'accoglimento del motivo di ricorso per cassazione riguardante la collazione della villa abitata dalla sorella il controricorrente Parte_1
censurava la sentenza di appello nella parte in cui, facendo leva sulla formulazione letterale dell'atto di donazione del 1979, in forza del quale si dichiarava che il terreno veniva donato nelle condizioni “nelle quali attualmente si trova, con tutti i diritti, ragioni, accessioni e pertinenze”, la predetta villa era stata considerata oggetto di donazione diretta dal de cuius in favore della figlia.
3.2. Con ordinanza n. 28391, pubblicata in data 29 settembre 2022, la Suprema
Corte di Cassazione ha accolto soltanto il primo motivo di ricorso, cassando con rinvio alla Corte di Appello di L'Aquila, in diversa composizione, anche in punto di determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
In particolare, quanto al primo motivo, la Suprema Corte ha rilevato che “il motivo è fondato nei limiti di seguito indicati. Quanto all'oggetto dell'obbligo di collazione in capo a , la Corte di appello ha ritenuto che la casa costruita sul Parte_1
terreno donatole dal padre (essendo già realizzata – non è dato comprendere se solo in parte – prima dell'atto di liberalità) era di proprietà di quest'ultimo, per acquisto
a seguito di accessione e aveva quindi formato oggetto di donazione diretta in favore della figlia , essendo stato espressamente dichiarato che il terreno Parte_1
“viene donato nelle condizioni nelle quali attualmente si trova, con tutti i diritti, ragioni, accessioni, pertinenze, dipendenze, servitù inerenti”. Di conseguenza,
è stata dichiarata tenuta ai sensi dell'art. 737 c.c. a conferire al Parte_1
coerede la predetta casa. Lo stesso giudice ha tuttavia ritenuto irrilevante ai fini dell'obbligo di collazione la deduzione di secondo la quale la Parte_1 villa sarebbe stata realizzata dal padre con soldi propri e del marito, “atteso che
l'odierna appellante non ha proposto nel giudizio di divisione domanda di restituzione delle predette somme ai sensi dell'art. 935 c.c., né tale rimborso può ritenersi implicitamente dovuto alla donataria ai sensi dell'art. 748 c.c, atteso che tale norma si riferisce solo alle migliorie apportate al bene e dalle spese sostenute successivamente alla donazione”. Erra su questo punto della motivazione il giudice a quo. L'art. 748 c.c., dettato con riferimento alla collazione per imputazione dei beni immobili, si ricollega direttamente alla ratio dell'istituto: il conferimento delle donazioni, finalizzato a ricostituire il patrimonio del de cuius, non può comprendere ciò che, essendo stato realizzato dal donatario, non è mai appartenuto al donante, e, simmetricamente, deve comprendere ciò che il donatario ha deteriorato, per sua colpa. Ciò allo scopo di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento in senso relativo tra i coeredi e di evitare che i coeredi non donatari possano ricevere un'indebita locupletazione dalle opere eseguite a spese del donatario (o anche a spese di terzi: Cass. n. 4009/1981), ottenendo la collazione di beni di valore superiori a quelli donati, per effetto di sacrifici patrimoniali sopportati solo dal donatario (Cass. n. 29247/2020). Da ciò discende, sotto il profilo processuale, che il donatario il quale invochi a suo favore l'applicazione della regola indicata nell'art.
748, primo comma, c.c., non ha l'onere di proporre domanda riconvenzionale, potendo allegare il fatto a mezzo di semplice eccezione: non si determina infatti alcun ampliamento del contenuto del giudizio divisorio, atteso che il patrimonio del donante non può comprendere quanto realizzato sul bene dal donatario (il principio
è affermato da questa Corte non da ora: Cass. n. 2621/1974). Correttamente la ricorrente ritiene che non sussistevano a suo carico oneri specifici per dedurre il valore delle migliorie apportate sul terreno paterno e comunque che la sua domanda era contenuta nella conclusione già formulata in atto introduttivo, volta a limitare il suo obbligo di conferimento alla massa del “valore del terreno donatole nel 1979, sul quale la stessa, unitamente al marito (…) provvide ad edificare il fabbricato nel quale attualmente vive con la propria famiglia”. La ricorrente accusa la corte di merito abruzzese di avere “totalmente trascurato sia le domande delle parti sia
l'acceso dibattito svoltosi nei gradi di merito sulla individuazione dell'autore dell'iniziativa edilizia e dei conseguenti esborsi, nonché dell'oggetto dell'obbligo di collazione di sia le risultanze dell'istruttoria”. Posto che la Parte_1
domanda di divisione conteneva dunque anche la domanda di fare valere in detrazione il credito per migliorie, il giudice di appello non poteva arrestarsi a rilevare l'operatività del principio di accessione, che ha implicato il trasferimento alla di quanto, al momento della donazione, era già stato edificato sul CP_2 fondo, pena la violazione del disposto dell'art. 112 c.p.c. Il giudizio va pertanto deferito alla Corte di Appello di L'Aquila, che, in diversa composizione, dovrà riconsiderare il decisum della sentenza che si cassa, attenendosi ai principi di diritto ricordati e ai rilievi svolti”.
4. Il giudizio è stato tempestivamente riassunto dinanzi all'intestata Corte da Pt_1
originaria appellante principale, con richiesta di accoglimento delle
[...]
conclusioni già rassegnate nel giudizio precedente:
“Codesta Ecc.ma Corte di Appello, in sede di rinvio, in applicazione dei principi di diritto stabiliti dalla Suprema Corte, che, alla pagina 7 della Ordinanza n.
28391/2022, ha affermato, in particolare, quanto segue: “…il conferimento delle donazioni, finalizzato a ricostituire il patrimonio del de cuius non può comprendere ciò che, essendo stato realizzato dal donatario, non è mai appartenuto al donante”:
-accerti e dichiari anche che la odierna deducente è tenuta a Parte_1
conferire in collazione esclusivamente il terreno donatole dal genitore Sig.
[...]
avendo la stessa edificato la casa de qua in Introdacqua a spese sue e del Pt_3
marito, come si evince dalle numerose prove documentali e dalle prove orali raccolte in primo grado;
-condanni a rifondere al sottoscritto difensore antistatario Controparte_2
della odierna concludente le spese, indicate nella nota che si Parte_1
allega sub.10, del grado svoltosi dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione;
a rifondere al sottoscritto difensore antistatario CP_3 Controparte_2
della odierna concludente le spese tutte del presente giudizio di Parte_1
rinvio, tenendo conto anche di quelle della fase conclusasi con la sentenza cassata, come da nota che si allega sub. 11;
-emetta eventualmente ogni conseguente ed opportuno provvedimento perché il giudizio di divisione prosegua dinanzi al Tribunale di ON anche per la decisione sulla domanda risarcimento danni per la privazione del compossesso dell'appartamento familiare con accessori e pertinenze.
Con ogni riserva e salvezza”. 4.1. Si è costituito nel presente procedimento di rinvio Controparte_2
originario appellato e appellante incidentale, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità e/o il rigetto dell'appello in riassunzione, dovendosi la predetta villa in collazione, con vittoria delle spese di giudizio, incluse quelle del CP_5
giudizio di legittimità, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
4.3. All'udienza del 28 gennaio 2025, tenuta con le modalità della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta a decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., il primo ridotto a 20 giorni.
5. L'appello è fondato per i motivi di seguito indicati.
5.1. Preso atto della cassazione con rinvio operata dalla Suprema Corte di
Cassazione, si pone la questione di esaminare, nel merito, la domanda di detrazione del credito per migliorie vantato da erroneamente ritenuta dal Parte_1
giudice di secondo grado non contenuta nella domanda di divisione, in violazione, pertanto, dell'art. 112 c.p.c.
5.2. Preliminarmente è necessario rigettare l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellato in riassunzione riguardante la presenza dei Controparte_2 requisiti minimi per l'ammissibilità dell'appello.
Invero, dalla lettura dell'appello in riassunzione, risultano chiare le ragioni di fatto e di diritto che fondano il suddetto appello e sulle quali richiede che questa Corte si pronunci, domandando che, conformemente ai principi di diritti espressi dal giudice di legittimità con l'ordinanza di rinvio, sia oggetto di collazione unicamente il predetto terreno, non anche l'immobile sullo stesso edificato.
Parimenti infondata risulta poi essere l'eccezione di mancata riproposizione del motivo assorbito con l'ordinanza di rinvio riguardante il valore probatorio della fattura n. 29/1976 emessa dalla ditta in quanto è oggetto di Parte_3 riassunzione proprio la domanda relativa all'accertamento sulla provenienza delle spese che hanno coperto la realizzazione dell'immobile edificato sul terreno donato, per cui la questione è da ritenersi implicitamente riproposta, tanto è vero che le parti sul punto hanno ampiamente argomentato. 5.3. Fondato risulta essere il primo motivo di appello, riguardante l'erronea ricomprensione nell'asse ereditario della villa costruita sul terreno successivamente donato dal defunto padre nel 1979.
5.3.1. In primo luogo, è necessario precisare i termini del presente giudizio di riassunzione, posto il rinvio operato dal giudice di legittimità con la summenzionata ordinanza.
Con sentenza n. 1767/2017, il giudice di secondo grado ha accertato che la villa in oggetto è di proprietà esclusiva di in forza della donazione Parte_1
effettuata a suo favore dal de cuius, dato che il predetto terreno era stato donato allo stato dei fatti, compresi diritti, ragioni, accessioni, pertinenze, dipendenze e servitù inerenti.
Posta, quindi, la titolarità esclusiva di tale immobile in forza di donazione diretta, la
Corte di Appello di L'Aquila concludeva nel senso di ritenerla oggetto di collazione, ai sensi dell'art. 737 c.c., omettendo di pronunciarsi sull'eventuale sussistenza di un credito in favore di per le spese dedotte come sostenute per la Parte_1
costruzione della predetta villa e, quindi, sulla domanda di restituzione dello stesso credito, in quanto ritenuta non proposta né direttamente ai sensi dell'art. 935 c.c., né implicitamente ai sensi dell'art. 748 c.c., che, invero, si riferisce soltanto alle migliorie apportate al bene e alle spese sostenute successivamente alla donazione.
Ed è proprio su tale questione, ritenuta non proposta, che, invero, il giudice di legittimità ritiene che il giudice di secondo grado abbia omesso di pronunciarsi in violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto l'art. 748 c.c. non richiede la proposizione di apposita domanda riconvenzionale, potendo essere il fatto addotto a mezzo di semplice eccezione.
Ciò posto, è quindi necessario innanzitutto precisare che è divenuto definitivo l'accertamento compiuto dal secondo giudice in merito alla titolarità della villa in forza di donazione diretta da parte di in favore di Parte_3 Pt_1
residuando in capo a questo giudice l'accertamento sulla sussistenza o
[...]
meno di un diritto di credito in favore della donataria per le opere asseritamente compiute a sue spese sul terreno donato. 5.3.2. Sul punto, l'art. 748 c.c., al primo comma, dispone che “In tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione”.
Tale norma, pertanto, come evidenziato dallo stesso giudice di legittimità, si ricollega direttamente alla ratio dell'istituto della collazione, sia essa per imputazione o per natura, dovendo essere imputati all'asse ereditario soltanto i beni donati dal de cuius e non ciò che è stato realizzato dal donatario a sue spese, altrimenti verificandosi un indebito arricchimento da parte degli altri coeredi che si gioverebbero di migliorie non sopportate in alcun modo dal de cuius con il suo patrimonio, ma dal donatario con il proprio patrimonio.
Né sul punto assume valore dirimente, alla luce del principio di diritto cui questa
Corte deve attenersi, nella decisione della controversia, la circostanza che la miglioria “alias “ la realizzazione del fabbricato sia avventa prima o dopo la donazione, circostanza già oggetto di statuizione nella sentenza cassata per escludere l'applicabilità dell'art 748 c.c e valutata non rilevante, all'evidenza, dalla Cassazione nell'ordinanza di rinvio, che invece evidenzia come correttamente Parte_1 si sia doluta dell'omessa considerazione della sua richiesta di dedurre le migliorie apportate al terreno paterno donatole, pur essendo stata la stessa formulata.
Ciò posto, occorre ora accertare, nel merito, se l'appellante in riassunzione abbia assolto al proprio onere di provare in giudizio che ella (o chi per o con lei ) ha sostenuto le spese per la realizzazione della villa.
In sostanza, una volta accertato che la predetta villa è stata oggetto di donazione diretta e, quindi, suscettibile di collazione in virtù dell'art. 747 c.c., si pone ora la questione di verificare se il valore della predetta villa possa, invece, essere soggetto a detrazione qualora risulti che sia stata realizzata con proventi non derivanti dal patrimonio del de cuius.
Al riguardo, dall'esame della documentazione prodotta in atti, risulta che il suddetto immobile è stato realizzato proprio a spese dei coniugi . Parte_6
In particolare, risulta che la denuncia di inizio lavori del 21 maggio 1976 (si v. doc. all. n. 52 del fascicolo dell'appellante in riassunzione) è stata effettuata a nome di così come le fatture allegate (si v. doc. all. n. 29-45 fascicolo Parte_1
dell'appellante in riassunzione), molte delle quali aventi ad oggetto le spese di costruzione dell'immobile e di posa in opera di materiali da interni, sono tutte contabilizzate a nome di o . Parte_1 Parte_4
Infatti, a titolo esemplificativo, si noti che la ditta emetteva fattura Parte_3
n. 36 del 1976 (si v. doc. all. n. 29 del fascicolo dell'appellante in riassunzione), avente ad oggetto “acconto per costruzione nuova di civile abitazione”, e che, nelle bolle di accompagnamento, nella sezione “firma destinatario” è sempre presente la sottoscrizione del coniuge (si v. doc. all. nn. 33, 35, riferiti Parte_4
alla ditta Colavicenzo Virgilio s.p.a., 38, emessa dalla ditta F.lli Palumbo, con copia del relativo saldo effettuato da ). Parte_4
Occorre precisare che tale evidenza probatoria non è smentita dall'allegata dichiarazione (si v. doc. all. n. 20 del fascicolo dell'appellante in riassunzione) resa da all'Ufficio IVA in data 7 luglio 1980, con la quale la stessa ha Parte_1 affermato che “con licenza edilizia dell'anno 1975 suo padre, il costruttore edilizio di Introdacqua, ha costruito per la sottoscritta una casa in Parte_3
Introdacqua in assoluta economia impiegando operai della ditta e generalmente materiale nostro”.
In particolare, tale dichiarazione non assume valore confessorio ex art. 2732 c.c., dato che non ha affermato in modo chiaro e inequivoco il fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte della realizzazione del predetto immobile a spese del de cuis, potendosi soltanto evincere, come già risulta dalla documentazione sopra richiamata, che il padre aveva costruito la villa in oggetto in qualità di “costruttore edilizio”.
5.3.3. Per quanto riguarda, in ultimo, l'eccezione di prescrizione del credito di
[...]
, marito di nei confronti della massa Parte_4 Parte_1
ereditaria, essa deve essere rigettata, in quanto il giudice di legittimità ha ben chiarito la ratio sottesa all'art. 748 c.c., che è quella “di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento in senso relativo tra i coeredi e di evitare che i coeredi non donatari possano ricevere un'indebita locupletazione dalle opere eseguite a spese del donatario (o anche a spese di terzi: Cass. n. 4009/1981), ottenendo la collazione di beni di valore superiori a quelli donati, per effetto di sacrifici patrimoniali sopportati solo dal donatario (Cass. n. 29247/2020)” (cfr. ordinanza di rinvio in accoglimento del citato primo motivo).
Secondo la decisione della Suprema Corte n. 4009/1981, infatti, “in tema di collazione nella divisione ereditaria, l'art. 748 c. c., il quale prevede, in favore del donatario, la deduzione, oltre che delle spese straordinarie, delle migliorie, nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione, opera tanto con riguardo alle migliorie apportate direttamente dal donatario stesso, quanto con riguardo a quelle apportate da altri, e, quindi, anche dal donante, salva restando, in tale ultima ipotesi, l'eventuale ricorrenza di una successiva liberalità, suscettibile di distinta collazione nel concorso dei prescritti requisiti”.
Su tale base, pertanto, l'eccezione di è infondata, dovendo Controparte_2
procedersi alla deduzione dai beni da conferire in collazione tanto delle migliorie apportate dal donatario, tanto di quelle apportate da altri, pena la lesione del principio della par condicio tra coeredi, che si vedrebbero indebitamente avvantaggiati da migliorie non sostenute dal de cuius con il proprio patrimonio.
5.3.4. Per tutte tali ragioni, pertanto, dalla documentazione presente in atti risulta che l'appellante in riassunzione ha assolto all'onere della prova relativo alla realizzazione della propria casa a sue spese, dovendosi così procedere, in conformità ai principi di diritto precisati dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio, alla deduzione dall'asse ereditario dell'intero valore dell'immobile costruito dalla stessa
Parte_1
6. Le considerazioni sopra esposte rendono evidenza della fondatezza del gravame proposto, ritenuta assorbita ogni altra questione.
7. Le spese dei precedenti gradi di giudizio e del presente giudizio di rinvio, liquidate come in dispositivo ad esclusione delle spese del primo grado di giudizio trattandosi di sentenza non definitiva e, per quelli di appello, della fase di istruttoria non svoltasi, vanno poste a carico dell'appellato quale parte Controparte_2
soccombente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando,
1) accoglie l'appello principale in riassunzione;
2) per l'effetto, in riforma della sentenza non definitiva impugnata n. 260/2012, emessa dal Tribunale di ON in data 30 maggio 2012, dichiara (o Pt_1
tenuta a conferire alla massa ereditaria il solo valore del Parte_2 CP_2
terreno iscritto al catasto del Comune di Introdacqua al foglio 16, particella n. 1040, al momento dell'apertura della successione;
3) condanna l'appellato alla rifusione delle spese di lite nei Controparte_2 confronti dell'appellante da distrarsi in favore dei dichiarati Parte_1
difensori antistatari, che quantifica:
- quanto al procedimento del secondo grado in € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- quanto al procedimento di legittimità in € 5.513,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- quanto al presente procedimento di rinvio in € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 08.05.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Mariangela Fuina
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Del Bono