Art. 3.
I mutilati ed invalidi civili, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, sono ammessi a fruire delle provvidenze intese all'orientamento, alla qualificazione, alla riqualificazione professionale di cui ai successivi commi, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che vi provvede con le disponibilita' della gestione speciale istituita ai sensi del successivo articolo 12, in seno al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all' articolo 62 e seguenti della legge 29 aprile 1949, n. 264 .
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina la percentuale dei posti da riservare ai mutilati ed invalidi civili nei corsi di addestramento professionale promossi o autorizzati ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264 , e successive modificazioni.
I mutilati ed invalidi civili affetti da minorazioni che impediscano loro di frequentare i corsi normali di addestramento sono avviati a corsi all'uopo promossi od autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero della sanita'.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della sanita', puo' inoltre promuovere o autorizzare l'istituzione di centri sperimentali e di appositi centri di formazione professionale per mutilati ed invalidi civili.
L'autorizzazione relativa alla istituzione dei corsi e dei centri previsti dai due precedenti commi puo' essere concessa, previo riconoscimento di particolare qualificazione nel settore della riabilitazione degli invalidi, ad enti e istituzioni, nonche' all'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili.
I mutilati ed invalidi civili, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, sono ammessi a fruire delle provvidenze intese all'orientamento, alla qualificazione, alla riqualificazione professionale di cui ai successivi commi, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che vi provvede con le disponibilita' della gestione speciale istituita ai sensi del successivo articolo 12, in seno al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all' articolo 62 e seguenti della legge 29 aprile 1949, n. 264 .
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina la percentuale dei posti da riservare ai mutilati ed invalidi civili nei corsi di addestramento professionale promossi o autorizzati ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264 , e successive modificazioni.
I mutilati ed invalidi civili affetti da minorazioni che impediscano loro di frequentare i corsi normali di addestramento sono avviati a corsi all'uopo promossi od autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero della sanita'.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della sanita', puo' inoltre promuovere o autorizzare l'istituzione di centri sperimentali e di appositi centri di formazione professionale per mutilati ed invalidi civili.
L'autorizzazione relativa alla istituzione dei corsi e dei centri previsti dai due precedenti commi puo' essere concessa, previo riconoscimento di particolare qualificazione nel settore della riabilitazione degli invalidi, ad enti e istituzioni, nonche' all'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili.