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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/11/2025, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 915/2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo riportato da epigrafe e promossa
D A
, rapp. e dif. in virtù di mandato in atti dall'avv. Parte_1
DO OR.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del p.t., dom. ope legis Controparte_1 CP_2
presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Salerno al C.so Vittorio
Emanuele 58, rappresentato e difeso ex art. 417 bis da propri funzionari.
RESISTENTE
OGGETTO: Personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato – Ricostruzione di carriera con i servizi pre-ruolo svolti con contratti a termine - Art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 - Contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE –
Disapplicazione del diritto interno - Verifica in concreto - Condizioni -
Conseguenze - Riconoscimento anzianità pregressa – Criteri – Eccezione di prescrizione.
&&&
Acquisita documentazione, all'odierna udienza, previa discussione orale, la causa è stata decisa con sentenza contestuale di cui è stata data lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
E' ormai consolidato l'orientamento della Corte di legittimità secondo cui, in merito al riconoscimento dei servizi preruolo prestati dal personale docente preliminarmente assunto con contratti a tempo determinato e, poi, definitivamente immesso nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato. Il giudice di merito, pertanto, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, deve comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, però, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489
(180 giorni di servizio equivalenti ad un anno scolastico), e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato (Cass.
n. 31149 del 28/11/2019; Cass. n. 3474 del 12/2/2020).
Alla luce dei suddetti principi di diritto, costituenti ormai ius receptum dalla
Corte regolatrice, la domanda non può che essere ritenuta fondata, avendo la ricorrente documentato analiticamente i servizi preruolo svolti, con indicazione specifica dei giorni effettivamente lavorati nei vari contratti a termine succedutisi negli anni. Risulta quindi documentato che la ricorrente ha avuto un riconoscimento parziale dell'anzianità di servizio nei soli limiti dettati dall'art. 489 citato, mentre ulteriori anni di servizio non di ruolo le sono stati riconosciuti ai soli fini economici e quindi non sono stati immediatamente valutati anche ai fini della corretta sua collocazione negli scaglioni stipendiali corrispondenti alla complessiva anzianità di servizio raggiunta.
Complessivamente la ricorrente ha, pertanto, diritto al complessivo riconoscimento, ai fini dell'anzianità di servizio, di anni 8, mesi 0 e gg. 0, sia ai fini giuridici che economici, dovendosi in tal senso adeguare anche il calcolo della progressione di carriera. Da tanto consegue il diritto della ricorrente anche ad ottenere le corrispondenti differenze stipendiali nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale retroagente dalla data del deposito del presente ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'intero periodo di servizio preruolo prestato in misura complessiva di anni 8, mesi 0 e gg. 0, sia ai fini economici che giuridici;
ordina al convenuto di rimodulare in tal senso la progressione di carriera CP_1
della ricorrente e lo condanna al pagamento delle conseguenti differenze stipendiali nei limiti della prescrizione quinquennale, retroagente dalla data di deposito del presente ricorso, nonché al pagamento delle spese di lite determinate in € 1.800,00, oltre accessori come per legge, con attribuzione ai costituiti procuratori dichiaratisi anticipatari.
Nocera Inferiore, li 13/11/2025
IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo riportato da epigrafe e promossa
D A
, rapp. e dif. in virtù di mandato in atti dall'avv. Parte_1
DO OR.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del p.t., dom. ope legis Controparte_1 CP_2
presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Salerno al C.so Vittorio
Emanuele 58, rappresentato e difeso ex art. 417 bis da propri funzionari.
RESISTENTE
OGGETTO: Personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato – Ricostruzione di carriera con i servizi pre-ruolo svolti con contratti a termine - Art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 - Contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE –
Disapplicazione del diritto interno - Verifica in concreto - Condizioni -
Conseguenze - Riconoscimento anzianità pregressa – Criteri – Eccezione di prescrizione.
&&&
Acquisita documentazione, all'odierna udienza, previa discussione orale, la causa è stata decisa con sentenza contestuale di cui è stata data lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
E' ormai consolidato l'orientamento della Corte di legittimità secondo cui, in merito al riconoscimento dei servizi preruolo prestati dal personale docente preliminarmente assunto con contratti a tempo determinato e, poi, definitivamente immesso nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato. Il giudice di merito, pertanto, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, deve comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, però, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489
(180 giorni di servizio equivalenti ad un anno scolastico), e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato (Cass.
n. 31149 del 28/11/2019; Cass. n. 3474 del 12/2/2020).
Alla luce dei suddetti principi di diritto, costituenti ormai ius receptum dalla
Corte regolatrice, la domanda non può che essere ritenuta fondata, avendo la ricorrente documentato analiticamente i servizi preruolo svolti, con indicazione specifica dei giorni effettivamente lavorati nei vari contratti a termine succedutisi negli anni. Risulta quindi documentato che la ricorrente ha avuto un riconoscimento parziale dell'anzianità di servizio nei soli limiti dettati dall'art. 489 citato, mentre ulteriori anni di servizio non di ruolo le sono stati riconosciuti ai soli fini economici e quindi non sono stati immediatamente valutati anche ai fini della corretta sua collocazione negli scaglioni stipendiali corrispondenti alla complessiva anzianità di servizio raggiunta.
Complessivamente la ricorrente ha, pertanto, diritto al complessivo riconoscimento, ai fini dell'anzianità di servizio, di anni 8, mesi 0 e gg. 0, sia ai fini giuridici che economici, dovendosi in tal senso adeguare anche il calcolo della progressione di carriera. Da tanto consegue il diritto della ricorrente anche ad ottenere le corrispondenti differenze stipendiali nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale retroagente dalla data del deposito del presente ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'intero periodo di servizio preruolo prestato in misura complessiva di anni 8, mesi 0 e gg. 0, sia ai fini economici che giuridici;
ordina al convenuto di rimodulare in tal senso la progressione di carriera CP_1
della ricorrente e lo condanna al pagamento delle conseguenti differenze stipendiali nei limiti della prescrizione quinquennale, retroagente dalla data di deposito del presente ricorso, nonché al pagamento delle spese di lite determinate in € 1.800,00, oltre accessori come per legge, con attribuzione ai costituiti procuratori dichiaratisi anticipatari.
Nocera Inferiore, li 13/11/2025
IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)