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16 luglio 2016
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2 ottobre 2021
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28 maggio 2026
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Art. 1053. Formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali 1. Il 15 settembre di ogni anno, il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, con apposite determinazioni, indica per ciascuna Forza armata ((e per il Corpo unico della Sanita' militare)) , per ciascun grado e ruolo, gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi: ((138)) a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, hanno raggiunto tutte le condizioni prescritte dall'articolo 1093;
b) gli ufficiali gia' giudicati idonei e non iscritti in quadro;
c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perche' sono venute a cessare le cause che ne avevano determinato la sospensione della valutazione o della promozione.
1-bis. A decorrere dal 31 ottobre 2017, i contrammiragli del corpo del genio della Marina sono inclusi in un'aliquota unica di valutazione indipendentemente dalla specialita' di provenienza, con l'ordine di iscrizione derivante dall'anzianita' relativa definita a tal fine sulla base dell'applicazione dei seguenti criteri in ordine successivo:
a) a parita' di anzianita' assoluta, l'ordine di precedenza e' determinato dalla maggiore eta' anagrafica;
b) a parita' di eta' si raffrontano in successione le anzianita' assolute nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parita' di anzianita';
c) se si riscontra parita' anche nell'anzianita' assoluta di nomina, e' considerato piu' anziano colui che ha maggior servizio effettivo.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2014, N. 8 .
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2014, N. 8 .
4. Il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare con proprie determinazioni indica, altresi', gli ufficiali che non possono essere valutati per l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni prescritte dagli articoli 1093 e 1096. Essi sono poi inclusi nella prima determinazione annuale dell'aliquota successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni.
--------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
b) gli ufficiali gia' giudicati idonei e non iscritti in quadro;
c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perche' sono venute a cessare le cause che ne avevano determinato la sospensione della valutazione o della promozione.
1-bis. A decorrere dal 31 ottobre 2017, i contrammiragli del corpo del genio della Marina sono inclusi in un'aliquota unica di valutazione indipendentemente dalla specialita' di provenienza, con l'ordine di iscrizione derivante dall'anzianita' relativa definita a tal fine sulla base dell'applicazione dei seguenti criteri in ordine successivo:
a) a parita' di anzianita' assoluta, l'ordine di precedenza e' determinato dalla maggiore eta' anagrafica;
b) a parita' di eta' si raffrontano in successione le anzianita' assolute nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parita' di anzianita';
c) se si riscontra parita' anche nell'anzianita' assoluta di nomina, e' considerato piu' anziano colui che ha maggior servizio effettivo.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2014, N. 8 .
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2014, N. 8 .
4. Il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare con proprie determinazioni indica, altresi', gli ufficiali che non possono essere valutati per l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni prescritte dagli articoli 1093 e 1096. Essi sono poi inclusi nella prima determinazione annuale dell'aliquota successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni.
--------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Giurisprudenza • 83
- 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 12/08/2025, n. 7038Provvedimento: […] N. 244/2012 (LEGGE DELEGA) » e di « VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1053, 1064 E 1071 DEL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE (D.LGS. […]Leggi di più...
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