TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/04/2025, n. 5102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5102 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
❖➢ in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro all'udienza del 3 aprile 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 50883 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, viale Europa n. 190, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia D'Alessio in virtù di procura generale alle liti per atto notaio di Roma registrato il 4.5.2022, rep. 55418, racc. n. 16104 in atti in Per_1
copia
APPELLANTE
E in persona del procuratore dott. Vittorio Controparte_1
Pascoli, elettivamente domiciliata in Roma, al viale di Villa Massimo n. 24 presso lo studio dell'avv. Fabio Fava che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di pace
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: “… - in via preliminare accertare e dichiarare la prescrizione del diritto azionato da;
- In via principale, Controparte_1 nel merito, accertare e dichiarare la correttezza dell'operato di Controparte_2
1
[...] e rigettare integralmente le domande avverse, formulate nei confronti di
[...]
siccome infondate in fatto e diritto, condannando Parte_1 [...]
alla restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione CP_3
impugnata anche a titolo di risarcimento del danno per il mancato assolvimento dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c.; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma della decisione impugnata riconoscere ex art. 1227, c.c., ogni responsabilità in capo all' odierna appellata nella causazione dell'evento e tenere indenne da qualsiasi pretesa Parte_1
risarcitoria; - Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “… accertare In via preliminare, accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'art. 342, 1 comma c.p.c., nonché accertare e dichiarare manifestamente infondato
l'appello ex adverso proposto conseguentemente pronunciando ordinanza ex art. 348 bis/ter c.p.c.. Nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della suddetta eccezione preliminare, respingere il gravame perché infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni illustrate in narrativa, con conseguente conferma dei capi della sentenza di primo grado non oggetto di specifica impugnazione. Con vittoria di compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con atto di citazione notificato il 15 luglio 2022, la soc. Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace di Roma n.
[...]
2 A sostegno del gravame l'appellante ha lamentato che il giudice di prime cure aveva erroneamente disatteso la tempestiva eccezione di intervenuta prescrizione da essa sollevata in primo grado e le contestazioni formulate rispetto alla documentazione depositata dalla parte attrice al fine di dimostrare l'interruzione del termine prescrizionale.
A dire della la prescrizione decennale del diritto Parte_1
vantato dalla controparte con riferimento agli assegni di cui trattasi era ampiamente maturata in quanto dalla non era pervenuta Controparte_1
alcuna lettera di diffida o comunque interruttiva del termine prescrizionale, non potendo considerarsi tali le due raccomandate inviate nel 2007 e nel 2012 dalla compagnia assicuratrice, sia perché mancanti del riferimento alla negoziazione degli assegni per cui è causa, sia perché non accompagnate dalla prova della loro avvenuta ricezione.
La ha anche dedotto che il giudice di prime cure Parte_1 aveva accertato la propria responsabilità risarcitoria sulla base di un'erronea valutazione della documentazione versata in atti e aveva erroneamente rigettato l'eccezione relativa al concorso colposo dell'appellata determinato da una sua condotta negligente, consistita nel non aver inviato il titolo con posta assicurata e nel non aver vigilato sull'iter della spedizione.
La costituitasi in giudizio, ha dedotto Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello per genericità delle censure mosse alla sentenza impugnata, dal momento che l'atto di citazione introduttivo del giudizio di secondo grado è pienamente conforme alle prescrizioni dell'art. 342, comma 2, c.p.c., stante la puntualità delle doglianze come già descritte in narrativa.
Venendo al merito, l'appello deve essere accolto, essendo fondata la preliminare eccezione di prescrizione tempestivamente e ritualmente sollevata dalla società postale nel giudizio di primo grado.
3 Il preteso diritto alla restituzione della somma di €1.259,42 è sorto al momento in cui gli assegni sono stati negoziati in favore dei soggetti asseritamente non legittimati, cioè, come si può desumere dalla data delle denunce prodotte in primo grado (v. docc.
7-9 fascicolo attoreo di primo grado), in epoca non successiva all'ottobre 2006. A tale evento è seguito l'invio di due lettere di diffida di pagamento da parte della Controparte_1
nei confronti della rispettivamente nelle date del
[...] Parte_1
13 aprile 2007 e del 3 aprile 2012, col fine di costituire in mora l'odierna appellante e produrre l'interruzione del termine prescrizionale così come sancito dall'art. 2943, comma 4, c.c.
Ai sensi dell'art. 2945 c.c., per effetto dell'interruzione inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione: tuttavia, ai fini del perfezionamento dell'effetto interruttivo è necessario che l'atto di messa in mora sia portato a conoscenza del debitore, con la conseguenza che è sul creditore che incombe l'onere di provare il predetto evento.
Prima di passare all'esame dell'eccezione, va precisato che nel caso che ci occupa viene in rilievo solo l'atto interruttivo del 2012 e non anche quello del
2007, poiché il giudizio di primo grado è stato introdotto nel 2020, quindi successivamente allo spirare del termine di prescrizione decennale iniziato a decorrere nel 2007 a seguito dell'invio e della ricezione del primo atto interruttivo.
Ebbene, la lettera di messa in mora del 3 aprile 2012 (v. doc. 13 del fascicolo di primo grado della reca una generica Controparte_1
richiesta di rimborso dell'importo di €4.176.078,23 in relazione ad un'asserita negoziazione fraudolenta di non meglio precisati assegni. Come correttamente rilevato dall'appellante, manca, dunque, l'esatta individuazione del fatto generatore del diritto di credito fatto qui valere in giudizio. Tale omissione impedisce di assegnare alla lettera il valore di atto interruttivo della prescrizione degli specifici crediti di cui si controverte.
4 L'appellata sostiene tuttavia che la lettera di diffida del 2012 sarebbe stata accompagnata da un dettagliato elenco degli assegni negoziati in modo illecito, tra i quali figurerebbero anche i tre assegni di cui trattasi.
A questo riguardo è noto l'orientamento giurisprudenziale secondo cui ai fini dell'interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all'avviso di ricevimento ex adverso della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto (cfr. Cass.,
22.5.2015, n. 10630).
Non può peraltro dubitarsi che la prova contraria a carico del destinatario che intenda contestare la corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta in giudizio e la lettera da lui ricevuta può concretarsi anche in una prova presuntiva.
Orbene, nel caso di specie sussistono alcuni elementi indiziari, significativi e univoci nella loro valenza probatoria, che consentono di superare la presunzione poc'anzi menzionata. In particolare deve considerarsi che: a) la lettera di messa in mora del 3 aprile 2012 non fa alcun riferimento ad eventuali allegati documentali, sicché appare poco verosimile che, unitamente a detta lettera, fosse accluso l'elenco dettagliato degli assegni illecitamente negoziati;
b) il mancato richiamo ad un documento allegato è ancor più significativo se si considera che, invece, la precedente lettera di diffida del 13 aprile 2007 recava un espresso riferimento ad un allegato elenco degli assegni contestati (“Da un recente controllo è emerso che gli assegni elencati nell'allegato riepilogo…”), segno che, laddove la compagnia ha voluto spedire un elenco degli assegni controversi unitamente alla diffida, ne ha fatto espressa menzione nella lettera stessa;
c) né il foglio che contiene la lettera né i molti fogli di cui si compone l'elenco recano il numero progressivo
5 di pagina, circostanza che fa presumere che oggetto di spedizione sia stato il solo foglio contenente la (generica) dichiarazione di messa in mora.
Le circostanze testé esposte inducono allora a ritenere che ciò che è stato effettivamente ricevuto dalla società postale nell'aprile 2012 sia il solo foglio di cui consta la lettera di messa in mora.
Né potrebbe sostenersi che la lettera del 3 aprile 2012, lamentando la negoziazione fraudolenta di molti assegni, intendesse implicitamente riferirsi agli stessi assegni indicati nell'elenco allegato alla precedente missiva del 13 aprile 2007: ad una tale conclusione osta il fatto che la somma di cui si chiede il risarcimento nelle due lettere è differente (€3.979.944,72 nella prima lettera ed €4.176.078,23 nella seconda) e tale differenza rende plausibile che le due diffide si riferissero a vicende diverse (o comunque non completamente coincidenti).
Pertanto, potendosi considerare superata la presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta dall'appellata e la missiva ricevuta dalla controparte, e dovendosi ritenere eccessivamente generica la pretesa creditoria espressa nella lettera del 2012, deve ritenersi fondata l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto vantato dalla compagnia assicuratrice, prescrizione che, al più tardi, è maturata nel 2017, ovverosia tre anni prima dell'introduzione del giudizio di primo grado avvenuta nel 2020.
L'appello va quindi accolto, con conseguente rigetto della domanda attorea formulata in primo grado.
Va tuttavia precisato che l'ulteriore domanda dell'appellante, diretta alla condanna della controparte alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza impugnata, non può essere accolta, non essendovi prova che la società appellante abbia pagato alcunché.
Le spese dei due gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza prevalente.
P . Q . M .
6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in totale riforma della sentenza del giudice di pace di Roma n. 855 del 18 gennaio 2022, così provvede:
1. - rigetta la domanda proposta dalla soc. Controparte_1
2. - condanna la soc. al pagamento, in favore della soc. Controparte_1
delle spese dei due gradi di giudizio che liquida in Parte_1
complessivi €1.675,00# (€675,00 quanto al primo grado ed €1.000,00 quanto al secondo grado) per compensi professionali ed €147,00# per esborsi, oltre oneri di legge.
Roma, 3 aprile 2025
Il Giudice
Luigi D'Alessandro
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
855 del 18 gennaio 2022 con la quale, in accoglimento della domanda formulata in primo grado dalla era stata condannata al Controparte_1 pagamento della somma di €1.259,42, oltre rivalutazione e interessi legali, quale risarcimento del danno conseguente al pagamento da parte di essa società postale, in favore di soggetti non legittimati, di tre assegni bancari non trasferibili emessi su richiesta della compagnia assicuratrice dalla
[...] in favore di , e . CP_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7