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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/05/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 21479/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21479/2024
V.G. instaurato da
(c.f ), con l'avv. DAVIDE BOTTARELLI e l'avv. Parte_1 C.F._1
PIERGIORGIO BOTTARELLI
e
(c.f ), con l'avv. DAVIDE BOTTARELLI e l'avv. Parte_2 C.F._2
PIERGIORGIO BOTTARELLI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) Data la concreta situazione (padre tuttora residente all'estero), confermare l'affidamento dei figli minori - e - in via esclusiva alla madre, con la quale Per_1 Persona_2 Persona_3
continueranno ad abitare nella casa coniugale, con diritto/dovere del padre di vederli quando lo desidera, previo preavviso e compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi, e di tenerli con sé nel periodo estivo, quantomeno per giorni 30, con facoltà anche di condurli all'estero.
2) La casa familiare, sita in Prevalle (BS), via Bonsignori n. 119, rimane assegnata alla moglie.
1 3) Il sig. verserà alla moglie, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento dei figli, fino a quando non avranno raggiunto l'indipendenza economica, la somma Per mensile di € 500,00 (di cui € 100,00 per , € 200 per e € 200 per , da rivalutarsi Per_2 Per_3
annualmente secondo gli Indici ISTAT, oltre al 50% delle spese documentate di carattere straordinario, conformemente al protocollo d'intesa 14/7/2016, intercorso tra Tribunale di Brescia e
Ordine degli Avvocati di Brescia, di cui i coniugi hanno preso visione.
4) Con riferimento alle mensilità del contributo precedentemente maturate in conseguenza dell'ordinanza 22/3/2022, le parti concordemente confermano quanto stabilito in sede di separazione.
Pertanto, il restante ammontare, detratto quanto a oggi già corrisposto, continuerà a essere versato da a mediante versamenti mensili di € 500,00 ciascuno, da sommare al Parte_1 Parte_2
contributo mensile maturando, sino a esaurimento della somma.
5) Dato atto che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e che gli stessi hanno definito ogni loro pendenza economica e patrimoniale, nessun assegno di mantenimento reciproco viene stabilito a loro carico e nulla viene fra loro stabilito sotto il profilo economico e patrimoniale.
6) I coniugi si danno reciproco e preventivo assenso al rilascio e al rinnovo di documenti d'identità e di documenti validi per l'espatrio, al rilascio e al rinnovo di passaporto, alla iscrizione dei minori sui passaporti e all'eventuale espatrio.
7) Dato atto che la sig.ra ex art. 5, comma 2, L. n. 898/1970, perde il cognome assunto Parte_3
a seguito del matrimonio, la stessa è autorizzata a cessare ogni uso del cognome del marito ( ) Pt_3
e a utilizzare esclusivamente il proprio cognome di nascita ( ), adeguando a tale circostanza Per_4
ogni connessa situazione, anche anagrafico-amministrativa e, comunque, documentale.
→ Ordinare all'Ufficiale dello Stato civile competente l'annotazione della sentenza.
→ Compensare interamente ogni spesa e compenso di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 08/12/2005 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Prevalle (atto n. 7, parte II, serie C).
Con sentenza n. 3355/2023 del 21.12.2023 il Tribunale di Brescia pronunciava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
E' decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
2 Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/parti ammessa al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
dichiara lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 22/05/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21479/2024
V.G. instaurato da
(c.f ), con l'avv. DAVIDE BOTTARELLI e l'avv. Parte_1 C.F._1
PIERGIORGIO BOTTARELLI
e
(c.f ), con l'avv. DAVIDE BOTTARELLI e l'avv. Parte_2 C.F._2
PIERGIORGIO BOTTARELLI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) Data la concreta situazione (padre tuttora residente all'estero), confermare l'affidamento dei figli minori - e - in via esclusiva alla madre, con la quale Per_1 Persona_2 Persona_3
continueranno ad abitare nella casa coniugale, con diritto/dovere del padre di vederli quando lo desidera, previo preavviso e compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi, e di tenerli con sé nel periodo estivo, quantomeno per giorni 30, con facoltà anche di condurli all'estero.
2) La casa familiare, sita in Prevalle (BS), via Bonsignori n. 119, rimane assegnata alla moglie.
1 3) Il sig. verserà alla moglie, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento dei figli, fino a quando non avranno raggiunto l'indipendenza economica, la somma Per mensile di € 500,00 (di cui € 100,00 per , € 200 per e € 200 per , da rivalutarsi Per_2 Per_3
annualmente secondo gli Indici ISTAT, oltre al 50% delle spese documentate di carattere straordinario, conformemente al protocollo d'intesa 14/7/2016, intercorso tra Tribunale di Brescia e
Ordine degli Avvocati di Brescia, di cui i coniugi hanno preso visione.
4) Con riferimento alle mensilità del contributo precedentemente maturate in conseguenza dell'ordinanza 22/3/2022, le parti concordemente confermano quanto stabilito in sede di separazione.
Pertanto, il restante ammontare, detratto quanto a oggi già corrisposto, continuerà a essere versato da a mediante versamenti mensili di € 500,00 ciascuno, da sommare al Parte_1 Parte_2
contributo mensile maturando, sino a esaurimento della somma.
5) Dato atto che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e che gli stessi hanno definito ogni loro pendenza economica e patrimoniale, nessun assegno di mantenimento reciproco viene stabilito a loro carico e nulla viene fra loro stabilito sotto il profilo economico e patrimoniale.
6) I coniugi si danno reciproco e preventivo assenso al rilascio e al rinnovo di documenti d'identità e di documenti validi per l'espatrio, al rilascio e al rinnovo di passaporto, alla iscrizione dei minori sui passaporti e all'eventuale espatrio.
7) Dato atto che la sig.ra ex art. 5, comma 2, L. n. 898/1970, perde il cognome assunto Parte_3
a seguito del matrimonio, la stessa è autorizzata a cessare ogni uso del cognome del marito ( ) Pt_3
e a utilizzare esclusivamente il proprio cognome di nascita ( ), adeguando a tale circostanza Per_4
ogni connessa situazione, anche anagrafico-amministrativa e, comunque, documentale.
→ Ordinare all'Ufficiale dello Stato civile competente l'annotazione della sentenza.
→ Compensare interamente ogni spesa e compenso di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 08/12/2005 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Prevalle (atto n. 7, parte II, serie C).
Con sentenza n. 3355/2023 del 21.12.2023 il Tribunale di Brescia pronunciava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
E' decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
2 Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/parti ammessa al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
dichiara lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 22/05/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
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