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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/12/2024, n. 6060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6060 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 18136/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Daniela Culotta GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18136/2022 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
(C.F. , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. CARUSO GIUSEPPE ROBERTO, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato in [...] l'[...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. SIMONETTA VITTORIA, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
disporre l'affido esclusivo dei figli minore alla madre;
il padre potrà vedere i figli una volta a settimana ed a weekend alternati, mediante visita pagina 1 di 8 presso l'abitazione materna, previo accordo con il coniuge;
porre a carico del sig.
[...]
l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma mensile Controparte_2
complessiva di € 500,000 per entrambi i figli (v. verbale di udienza del 28.5.2024), oltre agli arretrati per euro 700,00 a decorrere dal mese di aprile 2022, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, quale contributo al mantenimento, oltre al 50% delle spese scolastiche, ricreative, sportive e quelle mediche, debitamente documentate”.
Per parte resistente
“Affidare i figli minori in forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza presso la madre e possibilità per il padre di vederli e tenerli con sé un pomeriggio a settimana – da concordare tra i genitori in base agli impegni lavorativi di entrambi- dall'uscita di scuola con pernotto e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo e a fine settimana alternati dal sabato- con orario da concordare- sino alla domenica sera. Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli per un periodo di due settimane dando comunicazione alla madre di detto periodo entro il 30 maggio.
Per le vacanze natalizie e pasquali, i minori trascorreranno ad anni alterni con un genitore il giorno della vigilia e con l'altro il giorno di Natale e così per il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo. Porre a carico del sig. assegno periodico mensile di € 200 (€ 100 per ciascun figlio) per il Parte_2
mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN e sportive e ricreative per le quali si richiama il protocollo del Tribunale di Torino. In via Istruttoria: ammettere le istanze istruttorie che ci si riserva di dedurre negli assegnandi termini di legge . Con vittoria di spese ed onorari del giudizio”
Per il P.M.
Accogliersi la domanda proposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio in Egitto il 15/09/2013.
Dal matrimonio sono nati i figli: in data 30.07.2016 e in data Persona_1 Persona_2
07.10.2018.
Con ricorso depositato il 04/10/2022 ha chiesto a questo Tribunale Parte_1
di pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità di carattere e del comportamento del coniuge.
pagina 2 di 8 Ha chiesto altresì disporsi l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, con diritto di visita del padre per un giorno a settimana, nonché a weekend alternati, presso l'abitazione materna, nonché la corresponsione di un contributo al mantenimento in favore dei minori pari a € 700,00, ridotto a €
500,00 in sede di precisazione delle conclusioni.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda Controparte_1
di separazione ma chiedendo pronunciarsi l'affidamento condiviso dei minori, con collocazione e residenza presso la madre, diritto di visita del padre per un pomeriggio a settimana, con pernottamento sino al giorno successivo, e weekend alternati, contributo al mantenimento complessivamente pari a € 200,00.
In data 17.1.2023, avanti al Presidente del Tribunale, è stato inutilmente esperito il tentativo di conciliazione ed il Presidente, con ordinanza del 23.1.2023, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha disposto il passaggio alla fase istruttoria, stabilendo l'affidamento dei minori a entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, nonché prevedendo un assegno di € 350,00 al mese a favore della prole, oltre 50% delle spese straordinarie.
Avanti al G.I. nominato, le parti si sono costituite e hanno integrato le proprie difese.
Senza necessità di esperire attività istruttoria se non con l'acquisizione delle relazioni dei Servizi territoriali, all'udienza del 28.5.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente ritiene il Collegio che non debba farsi luogo ad ulteriore attività istruttoria, risultando acquisiti agli atti elementi sufficienti per poter addivenire alla decisione nel merito delle domande proposte.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
pagina 3 di 8 Sull'affidamento dei minori
Deve essere confermato l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza anagrafica presso la madre, non essendo emerse ragioni di pregiudizio per gli stessi che consentano di derogare all'assetto dell'affidamento condiviso previsto dalla l.n. 54/06 e praticato dalle parti sin dall'epoca della pronuncia presidenziale ed essendo, inoltre, tale regime di affido maggiormente rispondente alle esigenze di stabilità, di crescita e di accudimento dei minori.
Per escludere l'affidamento condiviso occorre, invero, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (Cass. 18.6.2008 n. 16593; conforme Cass. 17.12.2009 n.
26587), tenuto peraltro conto che “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore" (cfr. Cass.
2.12.2010 n. 24526, conf. Cass. civ. Sez. I
Sent., 06/03/2019, n. 6535).
Nel caso di specie, dalla disamina delle relazioni dei servizi territoriali, non emergono indicatori di inadeguatezza genitoriale in capo al sig. tali da escluderlo, o da limitarlo, dalla CP_1
concertazione nell'assunzione delle scelte per la crescita e l'educazione dei figli, i quali – peraltro- mostrano un sincero affetto nei confronti dello stesso.
Occorre osservare come i genitori abbiano – a discapito dei minori- un atteggiamento fortemente conflittuale fra loro (accusandosi reciprocamente di assumere comportamenti ostacolanti nei confronti dell'altro) e, talvolta, un contegno non collaborativo rispetto agli interventi proposti dai servizi territoriali. In particolare, la ricorrente, pur essendo il genitore di riferimento principale per i minori, ha difficoltà a mettere in pratica le indicazioni educative ricevute e mostra un atteggiamento polemico nei confronti degli operatori, pretendendo interventi di tipo assistenziale. Il convenuto, sebbene più favorevole agli interventi proposti, ha mostrato una ridotta disponibilità agli incontri calendarizzati e, in generale, pur avendo un rapporto affettivo con i figli, non garantisce una continuità di presenza con gli stessi. Entrambi i genitori tendono a coinvolgere i minori nel conflitto, generando comportamenti di confusione e di sofferenza nei figli (v. NPI del 17.5.2024). Pur riscontrandosi un sincero investimento affettivo ed emotivo nei confronti dei minori, entrambe le parti presentano aspetti di fragilità in relazione al rapporto con i figli e di difficoltà nelle competenze pagina 4 di 8 genitoriali con riferimento, in particolare, al dialogo con gli stessi (“La signora non pare Pt_1
abituata a dialogare in maniera chiara con i figli e ad accompagnarli attraverso le esperienze dando un senso condivisibile per loro […]. Si è osservata la sua difficoltà a filtrare le comunicazioni negative relative al padre davanti a loro”, “Egli ha mostrato diverse difficoltà nell'interazione con i bambini rispetto al riuscire a dialogare con loro e a cogliere le loro domande e riflessioni riguardo la separazione, ha fatto dei commenti negativi rispetto alla madre e ha posto delle domande tendenzialmente indagatorie sulla giornata dei bimbi per poi commentare in modo negativo, senza cogliere il loro imbarazzo”, v. relazione N.P.I. dell'8.9.2023).
Per le ragioni sopra esposte, al fine di individuare soluzioni concrete e il più possibile condivise nell'interesse dei figli nonché di fornire un fattivo supporto alla genitorialità delle parti, è necessario disporre la prosecuzione dell'educativa già in corso, sia nel contesto paterno che materno, nonché della presa in carico del nucleo e dei minori da parte dei Servizi Sociali e di NPI/Psicologia, rinnovando alle parti l'invito a intraprendere un percorso di mediazione, in relazione al quale entrambe hanno prestato il proprio consenso (relazione Servizi Sociali del 17.5.2024).
Si raccomanda, dunque, ai genitori di collaborare agli interventi che verranno indicati dai Servizi
Sociali e di NPI/Psicologia, invitando questi ultimi a segnalare alla Procura presso il Tribunale dei
Minorenni eventuali inottemperanze ai provvedimenti indicati per le valutazioni di competenza.
Sull'assegnazione della casa familiare.
Nessuna delle parti ha formulato domanda di assegnazione della casa coniugale, nulla dovendosi disporre al riguardo, essendo peraltro emerso che entrambe le parti si sono, da tempo, allontanate dalla ex abitazione familiare.
Sulle modalità di visita del genitore non collocatario.
Per quanto concerne la frequentazione padre-figli, va disposto che il sig. possa incontrare e CP_1
tenere con sé i minori secondo accordi tra i genitori, da stabilirsi in ragione delle loro esigenze di lavoro e comunque tenendo prioritariamente conto degli interessi dei figli, individuando il Tribunale come adeguate, per il caso di mancato accordo tra le parti, le modalità e i tempi specificati in dispositivo, i quali consentono ai minori di mantenere e consolidare un rapporto significativo e costante anche con il genitore non collocatario, in attuazione del diritto alla bigenitorialità.
Tenuto conto della discontinuità che ha caratterizzato le visite padre-minori a far data, quantomeno, dall'ordinanza presidenziale, nonché della condizione abitativa di parte convenuta (gli operatori dei servizi non hanno ancora potuto effettuare la visita domiciliare, in ragione degli impedimenti opposti pagina 5 di 8 dal sig. ), ritiene dunque il Collegio che possa essere disposta la calendarizzazione degli CP_1
incontri padre-figli di cui in dispositivo, con incarico al Servizio Sociale di continuare a sostenere la situazione familiare e con facoltà di introdurre il pernottamento presso la casa paterna nella giornata del sabato (a weekend alternati), in settimana nonché per alcuni giorni consecutivi nel corso delle festività e delle vacanze estive, valutato il benessere dei minori e l'idoneità della condizione abitativa del padre ad accogliere gli stessi.
Sul contributo al mantenimento dei minori
Deve essere confermato l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento dei figli, versando in favore della madre collocataria la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre al
50% delle spese straordinarie, in lieve aumento rispetto a quanto previsto nel provvedimento presidenziale, tenuto conto delle aumentate esigenze dei figli medesimi e della ridotta contribuzione diretta da parte del convenuto, stante il regime di visita disposto.
Va, in ogni caso, rilevato come la situazione reddituale, abitativa e finanziaria del sig. non CP_1
sia sensibilmente mutata rispetto alla fase presidenziale: egli, a quanto consta, continua a svolgere lavori saltuari e stagionali, percependo importi variabili. In particolare, dalla disamina del CU 2024, si evince la sussistenza di redditi da lavoro dipendente, con contratto a tempo determinato, per €
6.512,28, ovvero € 5.411,06 decurtata l'imposta netta (dal CU 2022 emergevano redditi pari a €
7.554,00). Ancora, dalla disamina delle movimentazioni del conto corrente, emerge come il sig.
oltre a percepire il 50% dell'assegno unico, effettui costanti versamenti in denaro, più CP_1
volte nel corso del mese, di importi variabili, anche complessivamente pari a € 1.000,00 (v. estratto conto corrente gennaio 2024, di parte resistente). Egli ha dichiarato di sostenere spese abitative per €
450-500,00, documentate dalla produzione del contratto di locazione e dai bonifici disposti dal proprio conto corrente in relazione ai mesi di gennaio-marzo 2024.
Sostanzialmente identica, rispetto all'ordinanza presidenziale, risulta essere la situazione reddituale della ricorrente, assunta con contratto a tempo indeterminato presso la Gruppo Area S.R.L., con stipendio pari a € 1.100,00 mensili, oltre all'assegno unico, e canone di locazione mensile di € 286,64, oltre alle spese.
L'odierna ricorrente si occupa, in via pressoché esclusiva, dell'accudimento materiale diretto della prole.
Quanto alla domanda, proposta dalla ricorrente, di pagamento delle somme arretrate per il contributo al mantenimento dei minori (a decorrere dall'aprile 2022), si rileva come la stessa sia da pagina 6 di 8 considerarsi inammissibile ai sensi dell'art. 40, comma 3, c.p.c., trattandosi di domanda che esula dalla materia dedotta nel presente giudizio;
invero, le uniche domande, di contenuto patrimoniale, ammissibili nel giudizio di separazione sono quelle strettamente attinenti all'oggetto del giudizio
(domanda di contributo al mantenimento dei figli e domanda di contributo al mantenimento formulata da un coniuge nei confronti dell'altro), in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole.
Spese di lite
Le spese vengono compensate nella misura dei 2/3, dovendosi porre la restante parte (1/3) a carico della ricorrente, stante la soccombenza reciproca sul regime di visita e sul contributo al mantenimento dei minori, risultando, per contro, la ricorrente soccombente sulla domanda di affido.
Le spese vengono liquidate come segue sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M.
Giustizia n. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11-09-2007, n.
19014, conf. Cass. civ. Sez. III, 12-01-2011, n. 536, Cass. civ. Sez. III, 12-06-2015, n. 12227), della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo:
• fase di studio € 875,00
• fase introduttiva € 740,00
• fase istruttoria € 1.200,00
• fase decisoria € 1.700,00
E dunque in totale € 4.515,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.;
[...] Controparte_1
Affida i figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso
, con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle Parte_1
questioni di ordinaria amministrazione;
Dispone che possa vedere e tenere con sé i figli minori Controparte_1
secondo accordi fra i genitori e, in difetto di accordi, tenuto prioritariamente conto delle esigenze di studio e di svago degli stessi e lavorative dei genitori, con le seguenti modalità:
pagina 7 di 8 - per un pomeriggio alla settimana (in caso di disaccordo il mercoledì), dall'uscita di scuola sino alle ore 19:00, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
- durante i fine settimana alternati, o il sabato o la domenica, dalle ore 10 sino alle 19 quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- ad anni alterni, la giornata di Natale, Santo Stefano, Capodanno, l'Epifania, Pasqua, Pasquetta
e le altre festività, nonché i compleanni dei figli;
- una settimana, anche non consecutiva, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
Autorizza il Servizio Sociale ad introdurre il pernottamento dei minori presso la casa paterna, inizialmente, nella giornata del sabato (a weekend alternati) e, in seguito, per alcuni giorni consecutivi nel corso delle festività e delle vacanze estive, valutata l'idoneità della condizione abitativa del padre ad accogliere i minori, nonché il benessere psico-fisico degli stessi;
Dispone che corrisponda a a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, assegno di euro 400,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”;
Dispone la prosecuzione degli interventi di sostegno e monitoraggio da parte dei Servizi Sociali e di
Psicologia dell'Età Evolutiva territorialmente competenti, fino a quando ritenuto opportuno e necessario, nell'interesse dei minori;
Dichiara compensate fra le parti le spese di lite nella misura di due terzi (2/3);
Dichiara tenuta e condanna a rifondere a Parte_1 [...]
la restante parte delle spese di lite, nella misura di un terzo (1/3), che liquida Controparte_1
in complessivi € 1.505,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da corrispondersi in favore dell'Erario.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 29/11/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Daniela Culotta GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18136/2022 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
(C.F. , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. CARUSO GIUSEPPE ROBERTO, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato in [...] l'[...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. SIMONETTA VITTORIA, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
disporre l'affido esclusivo dei figli minore alla madre;
il padre potrà vedere i figli una volta a settimana ed a weekend alternati, mediante visita pagina 1 di 8 presso l'abitazione materna, previo accordo con il coniuge;
porre a carico del sig.
[...]
l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma mensile Controparte_2
complessiva di € 500,000 per entrambi i figli (v. verbale di udienza del 28.5.2024), oltre agli arretrati per euro 700,00 a decorrere dal mese di aprile 2022, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, quale contributo al mantenimento, oltre al 50% delle spese scolastiche, ricreative, sportive e quelle mediche, debitamente documentate”.
Per parte resistente
“Affidare i figli minori in forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza presso la madre e possibilità per il padre di vederli e tenerli con sé un pomeriggio a settimana – da concordare tra i genitori in base agli impegni lavorativi di entrambi- dall'uscita di scuola con pernotto e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo e a fine settimana alternati dal sabato- con orario da concordare- sino alla domenica sera. Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli per un periodo di due settimane dando comunicazione alla madre di detto periodo entro il 30 maggio.
Per le vacanze natalizie e pasquali, i minori trascorreranno ad anni alterni con un genitore il giorno della vigilia e con l'altro il giorno di Natale e così per il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo. Porre a carico del sig. assegno periodico mensile di € 200 (€ 100 per ciascun figlio) per il Parte_2
mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN e sportive e ricreative per le quali si richiama il protocollo del Tribunale di Torino. In via Istruttoria: ammettere le istanze istruttorie che ci si riserva di dedurre negli assegnandi termini di legge . Con vittoria di spese ed onorari del giudizio”
Per il P.M.
Accogliersi la domanda proposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio in Egitto il 15/09/2013.
Dal matrimonio sono nati i figli: in data 30.07.2016 e in data Persona_1 Persona_2
07.10.2018.
Con ricorso depositato il 04/10/2022 ha chiesto a questo Tribunale Parte_1
di pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità di carattere e del comportamento del coniuge.
pagina 2 di 8 Ha chiesto altresì disporsi l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, con diritto di visita del padre per un giorno a settimana, nonché a weekend alternati, presso l'abitazione materna, nonché la corresponsione di un contributo al mantenimento in favore dei minori pari a € 700,00, ridotto a €
500,00 in sede di precisazione delle conclusioni.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda Controparte_1
di separazione ma chiedendo pronunciarsi l'affidamento condiviso dei minori, con collocazione e residenza presso la madre, diritto di visita del padre per un pomeriggio a settimana, con pernottamento sino al giorno successivo, e weekend alternati, contributo al mantenimento complessivamente pari a € 200,00.
In data 17.1.2023, avanti al Presidente del Tribunale, è stato inutilmente esperito il tentativo di conciliazione ed il Presidente, con ordinanza del 23.1.2023, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha disposto il passaggio alla fase istruttoria, stabilendo l'affidamento dei minori a entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, nonché prevedendo un assegno di € 350,00 al mese a favore della prole, oltre 50% delle spese straordinarie.
Avanti al G.I. nominato, le parti si sono costituite e hanno integrato le proprie difese.
Senza necessità di esperire attività istruttoria se non con l'acquisizione delle relazioni dei Servizi territoriali, all'udienza del 28.5.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente ritiene il Collegio che non debba farsi luogo ad ulteriore attività istruttoria, risultando acquisiti agli atti elementi sufficienti per poter addivenire alla decisione nel merito delle domande proposte.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
pagina 3 di 8 Sull'affidamento dei minori
Deve essere confermato l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza anagrafica presso la madre, non essendo emerse ragioni di pregiudizio per gli stessi che consentano di derogare all'assetto dell'affidamento condiviso previsto dalla l.n. 54/06 e praticato dalle parti sin dall'epoca della pronuncia presidenziale ed essendo, inoltre, tale regime di affido maggiormente rispondente alle esigenze di stabilità, di crescita e di accudimento dei minori.
Per escludere l'affidamento condiviso occorre, invero, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (Cass. 18.6.2008 n. 16593; conforme Cass. 17.12.2009 n.
26587), tenuto peraltro conto che “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore" (cfr. Cass.
2.12.2010 n. 24526, conf. Cass. civ. Sez. I
Sent., 06/03/2019, n. 6535).
Nel caso di specie, dalla disamina delle relazioni dei servizi territoriali, non emergono indicatori di inadeguatezza genitoriale in capo al sig. tali da escluderlo, o da limitarlo, dalla CP_1
concertazione nell'assunzione delle scelte per la crescita e l'educazione dei figli, i quali – peraltro- mostrano un sincero affetto nei confronti dello stesso.
Occorre osservare come i genitori abbiano – a discapito dei minori- un atteggiamento fortemente conflittuale fra loro (accusandosi reciprocamente di assumere comportamenti ostacolanti nei confronti dell'altro) e, talvolta, un contegno non collaborativo rispetto agli interventi proposti dai servizi territoriali. In particolare, la ricorrente, pur essendo il genitore di riferimento principale per i minori, ha difficoltà a mettere in pratica le indicazioni educative ricevute e mostra un atteggiamento polemico nei confronti degli operatori, pretendendo interventi di tipo assistenziale. Il convenuto, sebbene più favorevole agli interventi proposti, ha mostrato una ridotta disponibilità agli incontri calendarizzati e, in generale, pur avendo un rapporto affettivo con i figli, non garantisce una continuità di presenza con gli stessi. Entrambi i genitori tendono a coinvolgere i minori nel conflitto, generando comportamenti di confusione e di sofferenza nei figli (v. NPI del 17.5.2024). Pur riscontrandosi un sincero investimento affettivo ed emotivo nei confronti dei minori, entrambe le parti presentano aspetti di fragilità in relazione al rapporto con i figli e di difficoltà nelle competenze pagina 4 di 8 genitoriali con riferimento, in particolare, al dialogo con gli stessi (“La signora non pare Pt_1
abituata a dialogare in maniera chiara con i figli e ad accompagnarli attraverso le esperienze dando un senso condivisibile per loro […]. Si è osservata la sua difficoltà a filtrare le comunicazioni negative relative al padre davanti a loro”, “Egli ha mostrato diverse difficoltà nell'interazione con i bambini rispetto al riuscire a dialogare con loro e a cogliere le loro domande e riflessioni riguardo la separazione, ha fatto dei commenti negativi rispetto alla madre e ha posto delle domande tendenzialmente indagatorie sulla giornata dei bimbi per poi commentare in modo negativo, senza cogliere il loro imbarazzo”, v. relazione N.P.I. dell'8.9.2023).
Per le ragioni sopra esposte, al fine di individuare soluzioni concrete e il più possibile condivise nell'interesse dei figli nonché di fornire un fattivo supporto alla genitorialità delle parti, è necessario disporre la prosecuzione dell'educativa già in corso, sia nel contesto paterno che materno, nonché della presa in carico del nucleo e dei minori da parte dei Servizi Sociali e di NPI/Psicologia, rinnovando alle parti l'invito a intraprendere un percorso di mediazione, in relazione al quale entrambe hanno prestato il proprio consenso (relazione Servizi Sociali del 17.5.2024).
Si raccomanda, dunque, ai genitori di collaborare agli interventi che verranno indicati dai Servizi
Sociali e di NPI/Psicologia, invitando questi ultimi a segnalare alla Procura presso il Tribunale dei
Minorenni eventuali inottemperanze ai provvedimenti indicati per le valutazioni di competenza.
Sull'assegnazione della casa familiare.
Nessuna delle parti ha formulato domanda di assegnazione della casa coniugale, nulla dovendosi disporre al riguardo, essendo peraltro emerso che entrambe le parti si sono, da tempo, allontanate dalla ex abitazione familiare.
Sulle modalità di visita del genitore non collocatario.
Per quanto concerne la frequentazione padre-figli, va disposto che il sig. possa incontrare e CP_1
tenere con sé i minori secondo accordi tra i genitori, da stabilirsi in ragione delle loro esigenze di lavoro e comunque tenendo prioritariamente conto degli interessi dei figli, individuando il Tribunale come adeguate, per il caso di mancato accordo tra le parti, le modalità e i tempi specificati in dispositivo, i quali consentono ai minori di mantenere e consolidare un rapporto significativo e costante anche con il genitore non collocatario, in attuazione del diritto alla bigenitorialità.
Tenuto conto della discontinuità che ha caratterizzato le visite padre-minori a far data, quantomeno, dall'ordinanza presidenziale, nonché della condizione abitativa di parte convenuta (gli operatori dei servizi non hanno ancora potuto effettuare la visita domiciliare, in ragione degli impedimenti opposti pagina 5 di 8 dal sig. ), ritiene dunque il Collegio che possa essere disposta la calendarizzazione degli CP_1
incontri padre-figli di cui in dispositivo, con incarico al Servizio Sociale di continuare a sostenere la situazione familiare e con facoltà di introdurre il pernottamento presso la casa paterna nella giornata del sabato (a weekend alternati), in settimana nonché per alcuni giorni consecutivi nel corso delle festività e delle vacanze estive, valutato il benessere dei minori e l'idoneità della condizione abitativa del padre ad accogliere gli stessi.
Sul contributo al mantenimento dei minori
Deve essere confermato l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento dei figli, versando in favore della madre collocataria la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre al
50% delle spese straordinarie, in lieve aumento rispetto a quanto previsto nel provvedimento presidenziale, tenuto conto delle aumentate esigenze dei figli medesimi e della ridotta contribuzione diretta da parte del convenuto, stante il regime di visita disposto.
Va, in ogni caso, rilevato come la situazione reddituale, abitativa e finanziaria del sig. non CP_1
sia sensibilmente mutata rispetto alla fase presidenziale: egli, a quanto consta, continua a svolgere lavori saltuari e stagionali, percependo importi variabili. In particolare, dalla disamina del CU 2024, si evince la sussistenza di redditi da lavoro dipendente, con contratto a tempo determinato, per €
6.512,28, ovvero € 5.411,06 decurtata l'imposta netta (dal CU 2022 emergevano redditi pari a €
7.554,00). Ancora, dalla disamina delle movimentazioni del conto corrente, emerge come il sig.
oltre a percepire il 50% dell'assegno unico, effettui costanti versamenti in denaro, più CP_1
volte nel corso del mese, di importi variabili, anche complessivamente pari a € 1.000,00 (v. estratto conto corrente gennaio 2024, di parte resistente). Egli ha dichiarato di sostenere spese abitative per €
450-500,00, documentate dalla produzione del contratto di locazione e dai bonifici disposti dal proprio conto corrente in relazione ai mesi di gennaio-marzo 2024.
Sostanzialmente identica, rispetto all'ordinanza presidenziale, risulta essere la situazione reddituale della ricorrente, assunta con contratto a tempo indeterminato presso la Gruppo Area S.R.L., con stipendio pari a € 1.100,00 mensili, oltre all'assegno unico, e canone di locazione mensile di € 286,64, oltre alle spese.
L'odierna ricorrente si occupa, in via pressoché esclusiva, dell'accudimento materiale diretto della prole.
Quanto alla domanda, proposta dalla ricorrente, di pagamento delle somme arretrate per il contributo al mantenimento dei minori (a decorrere dall'aprile 2022), si rileva come la stessa sia da pagina 6 di 8 considerarsi inammissibile ai sensi dell'art. 40, comma 3, c.p.c., trattandosi di domanda che esula dalla materia dedotta nel presente giudizio;
invero, le uniche domande, di contenuto patrimoniale, ammissibili nel giudizio di separazione sono quelle strettamente attinenti all'oggetto del giudizio
(domanda di contributo al mantenimento dei figli e domanda di contributo al mantenimento formulata da un coniuge nei confronti dell'altro), in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole.
Spese di lite
Le spese vengono compensate nella misura dei 2/3, dovendosi porre la restante parte (1/3) a carico della ricorrente, stante la soccombenza reciproca sul regime di visita e sul contributo al mantenimento dei minori, risultando, per contro, la ricorrente soccombente sulla domanda di affido.
Le spese vengono liquidate come segue sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M.
Giustizia n. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11-09-2007, n.
19014, conf. Cass. civ. Sez. III, 12-01-2011, n. 536, Cass. civ. Sez. III, 12-06-2015, n. 12227), della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo:
• fase di studio € 875,00
• fase introduttiva € 740,00
• fase istruttoria € 1.200,00
• fase decisoria € 1.700,00
E dunque in totale € 4.515,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.;
[...] Controparte_1
Affida i figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso
, con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle Parte_1
questioni di ordinaria amministrazione;
Dispone che possa vedere e tenere con sé i figli minori Controparte_1
secondo accordi fra i genitori e, in difetto di accordi, tenuto prioritariamente conto delle esigenze di studio e di svago degli stessi e lavorative dei genitori, con le seguenti modalità:
pagina 7 di 8 - per un pomeriggio alla settimana (in caso di disaccordo il mercoledì), dall'uscita di scuola sino alle ore 19:00, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
- durante i fine settimana alternati, o il sabato o la domenica, dalle ore 10 sino alle 19 quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- ad anni alterni, la giornata di Natale, Santo Stefano, Capodanno, l'Epifania, Pasqua, Pasquetta
e le altre festività, nonché i compleanni dei figli;
- una settimana, anche non consecutiva, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
Autorizza il Servizio Sociale ad introdurre il pernottamento dei minori presso la casa paterna, inizialmente, nella giornata del sabato (a weekend alternati) e, in seguito, per alcuni giorni consecutivi nel corso delle festività e delle vacanze estive, valutata l'idoneità della condizione abitativa del padre ad accogliere i minori, nonché il benessere psico-fisico degli stessi;
Dispone che corrisponda a a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, assegno di euro 400,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”;
Dispone la prosecuzione degli interventi di sostegno e monitoraggio da parte dei Servizi Sociali e di
Psicologia dell'Età Evolutiva territorialmente competenti, fino a quando ritenuto opportuno e necessario, nell'interesse dei minori;
Dichiara compensate fra le parti le spese di lite nella misura di due terzi (2/3);
Dichiara tenuta e condanna a rifondere a Parte_1 [...]
la restante parte delle spese di lite, nella misura di un terzo (1/3), che liquida Controparte_1
in complessivi € 1.505,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da corrispondersi in favore dell'Erario.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 29/11/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
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