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Sentenza 30 maggio 2024
Sentenza 30 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 30/05/2024, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composto dai signori Magistrati: dott. Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Alessandra Frasca Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 308/2024 V.G, avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa congiuntamente
DA
, nato a [...], in data [...], (C.F. Parte_1
e , nata a [...] C.F._1 Parte_2
(CT), in data 19.9.1977, (C.F. , rappresentati e C.F._2 difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria Francesca Assennato (pec:
, presso il cui studio, sito in Email_1
Caltanissetta, Via Malta n. 10, sono elettivamente domiciliati.
Conclusioni delle parti: entrambe le parti hanno chiesto l'accoglimento della domanda congiunta.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo e Parte_1 Parte_2 Pt_2
hanno esposto: di avere contratto matrimonio in Caltanissetta (CL),
[...] in data 8.9.2006, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto
Comune dell'anno 2006, parte II, Serie A, n. 237, volume 1; che dal matrimonio erano nate le due figlie il 7.9.2008 e Persona_1 Per_2
il 31.1.2013; che con decreto del 18.1.2022, pubblicato il 15.2.2022,
[...]
n. 1017/2022, il Tribunale di Caltanissetta aveva omologato la separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso e confermate con la dichiarazione di cui al verbale di udienza.
Sul rilievo in ordine al decorso del termine di legge ed alla mancata ricostituzione del rapporto coniugale, le parti hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10.4.2024 le parti hanno insistito nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod. perché si faccia luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo stato accertato che i coniugi, dopo essersi definitivamente separati - separazione che si è protratta per il termine di legge a far tempo dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione - non si sono più riconciliati.
Quanto sopra è sufficiente per l'accoglimento della domanda, essendo evidente, in base alle allegazioni dei coniugi ed alla loro mancata riconciliazione, che non può più ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto conforme all'interesse delle figlie minori e non contrario all'ordinamento.
Nessuna statuizione va adottata sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caltanissetta (CL), in data
8.9.2006 da e , trascritto nei Parte_1 Parte_2 registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2006, parte II,
Serie A, n. 237, volume 1, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
Nulla sulle spese. Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Caltanissetta (CL) di procedere all'annotazione della presente sentenza, allorché diventerà esecutiva.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione unica civile del
Tribunale di Caltanissetta in data 24.5.2024.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Gabriella Canto
Alessandra Frasca