TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 27/03/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N.
2261/23 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv.ti C. e A. Di Giorgio)
CONTRO
Controparte_1
[...]
(Avv.ti N. Rasoli e M. Fassi)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., l'art. 127 ter c.p.c., le note di trattazione scritta, le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Pt_1
conveniva in giudizio, dinanzi al
[...]
Tribunale di Bergamo in funzione di
Giudice del Lavoro, l
[...]
Controparte_1
per sentir accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura di reclutamento indetta con delibera n. 424 del 22.3.2023, nonché l'errata valutazione di inidoneità a ricoprire il profilo professionale di operatore tecnico addetto ad attività di carattere alberghiero,
l'illegittimità della delibera n. 801 del
24.5.2023 perché discriminatoria e per sentirla conseguentemente condannare al risarcimento del danno da perdita di chances, quantificato in via equitativa nelle retribuzioni perdute dalla data dell'eventuale assunzione a quella del reperimento di nuova occupazione.
La ricorrente, premesso di aver lavorato per l Controparte_1
dal 31.7.2019 al
[...]
31.7.2022 come operatore addetto ai servizi alberghieri e nell'affermare di non aver mai riportato feedback negativi, esponeva che l'Azienda ospedaliera, con delibera n. 424 del 22.3.2023, aveva indetto una procedura di reclutamento, tramite chiamata numerica presso il Centro per l'impiego, per l'assunzione di 2 operatori tecnici addetti ad attività di carattere alberghiero a tempo pieno ed indeterminato.
La , nel dare atto di essere stata Pt_1
segnalata dal centro per l'impiego della
Provincia di Bergamo e di essersi posizionata al primo posto della graduatoria, riferiva di aver sostenuto il colloquio in data 11.5.2023 all'esito del quale era stata ritenuta inidonea a ricoprire il ruolo.
La ricorrente contestava la legittimità della procedura sostenendo: di occupare la prima posizione con punteggio pari ad 81 punti e diritto di precedenza;
di vantare già esperienza consolidata come operatore tecnico addetto ad attività di carattere alberghiero;
di essere in possesso dei titoli di studio richiesti;
di convivere da sola con due figli non economicamente autosufficienti.
La affermava quindi il suo diritto Pt_1 al risarcimento del danno da perdita di chances. Rassegnava le sopra precisate conclusioni. L' Controparte_1
costituitasi in
[...]
giudizio contestava la fondatezza della pretesa.
La convenuta evidenziava la correttezza della procedura di reclutamento, contestando che la ricorrente, per il solo fatto di essere collocata al primo posto della graduatoria comunicata dal centro per l'impiego, vantasse un diritto soggettivo all'assunzione, essendo questa subordinata al positivo superamento del colloquio orale.
L' contestava pure che durante il CP_1 pregresso rapporto la avesse sempre Pt_1 riportato valutazioni positive, ricordando, tra l'altro, che nella valutazione annuale relativa al 2022
l'interessata era stata giudicata
“insufficiente”.
In ordine alla selezione, la convenuta evidenziava le criticità emerse durante la prova sostenuta, per come riscontrate dalla Commissione esaminatrice.
Infine, la resistente, nell'evidenziare la genericità delle deduzioni circa il carattere discriminatorio dell'esclusione dalla procedura, contestava la fondatezza della domanda risarcitoria. Concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente e testimonialmente, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
E' pacifico che la ricorrente abbia lavorato con rapporto a tempo determinato per l Controparte_1 dal 31.7.2019 al
[...]
31.7.2022 come operatore addetto ai servizi alberghieri.
Con deliberazione n. 424 del 22.03.2023
l' ha avviato una Parte_2
procedura di reclutamento di n. 2 operatori tecnici addetti ad attività di carattere alberghiero – Area del personale di supporto - ruolo tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, presso la
[...]
Controparte_2
(v. doc. 3 fasc. resistente).
Tale reclutamento, secondo quanto previsto espressamente dalla delibera di cui sopra, si sarebbe svolto tramite chiamata numerica da parte del Centro per l'Impiego, ai sensi dell'art. 16 L.
56/1987.
Inoltre, nella delibera n. 424 del
22.3.2023 venivano indicati i requisiti e le competenze richieste ai candidati, con la specificazione che il lavoratore, mediante un colloquio, avrebbe dovuto dimostrare di “saper svolgere alcune attività di carattere alberghiero quali gestione ristorazione, biancheria, cura degli ambienti, comfort delle persone assistite attraverso la collaborazione e la corretta esecuzione delle attività che gli vengono affidate dal Coordinatore
Infermieristico/Ostetrico, nonché il rispetto della normativa vigente” (v. doc.
3 fasc. resistente).
Il centro per l'impiego della Provincia di
Bergamo trasmetteva i nominativi dei soggetti titolari del diritto di precedenza di cui all'art. 24, comma 1,
d.lgs. 81/15 e la ricorrente, che risultava collocata al primo posto della graduatoria, l'11.5.2023 ha sostenuto il colloquio orale, all'esito del quale è stata giudicata inidonea a ricoprire il profilo professionale per la ricerca del quale era stata avviata la selezione (v. doc.
5-6 fasc. resistente). E' quindi opportuno ricordare che si verte in tema di procedura di avviamento alla selezione degli iscritti alle liste di collocamento ed a quelle di mobilità ai sensi dell'art. 16 l. 56/87 concernente l'assunzione, da parte di una pubblica amministrazione, di lavoratori da inquadrare nei livelli retributivi funzionali per i quali non è richiesto titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo.
Nella specie, gli iscritti alle liste vengono segnalati all'amministrazione richiedente per essere poi successivamente valutati nell'ambito di un colloquio, attraverso la sottoposizione di alcune domande elaborate da un'apposita commissione (v. in tal senso anche cass.
Civ. 7068/24).
E' stato ricordato che “il reclutamento mediante avviamento non può essere equiparato a quello effettuato per il tramite di concorso pubblico, trattandosi di una semplice chiamata su base numerica, secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste citate” (v. in tal senso anche cass. Civ. 7068/24).
Ciò, tuttavia, non significa che i candidati vantino un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione, dovendone in ogni caso esserne vagliate le competenze professionali da parte della commissione esaminatrice (v. in tal senso anche cass. Civ. 7068/24).
In proposito, la Suprema Corte ha infatti ricordato che “in caso di avviamento alla selezione degli iscritti alle liste di collocamento ed a quelle di mobilità ex art. 16 della legge n. 56 del 1987 e successive modificazioni, l'assunzione, da parte di una pubblica amministrazione, di lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo funzionali per i quali non è richiesto titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, è effettuata sulla base di selezioni cui gli iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità sono avviati numericamente secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste medesime, stipulate sulla base delle domande presentate dagli interessati al centro per l'impiego competente. Il successivo d.P.R. n. 487 del 1994 (“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”) ha stabilito che le amministrazioni e gli enti, entro dieci giorni dalla ricezione delle comunicazioni di avviamento, debbono convocare i candidati per sottoporli alle prove di idoneità, rispettivamente secondo l'ordine di avviamento e di graduatoria integrata, indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse. (…) Essa deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa
(Cass., Sez. L, n. 11906 del 12 maggio
2017) (v. in tal senso in motivazione cass. Civ. 7068/24).
Fatta questa premessa, la teste , _1 attualmente in pensione ma all'epoca dei fatti addetta alla gestione risorse umane e componente della commissione esaminatrice, ha riferito in ordine allo svolgimento del colloquio orale sostenuto dalla ricorrente (v. dep. ). _1
La teste ha precisato che vennero individuati tre quesiti uguali da sottoporre a tutti i candidati della giornata che, nella fattispecie, “erano tutte persone che avevano già avuto esperienza, quindi avevano avuto la priorità da parte dell'ufficio collocamento” per cui “sono stati posti loro quesiti che certamente avrebbero dovuto conoscere” (v. dep. . _1 La teste ha pure ricordato che in quel periodo l'azienda stava ancora lavorando molto sull'aspetto Covid, “per cui importantissima è stata la domanda sulle modalità di protezione del paziente e verso se stesso nei casi di eventuale esposizione a rischi biologici. Esisteva una procedura (che esiste tuttora) che declina le fasi della vestizione e svestizione dell'operatore che debba venire in contatto con pazienti conclamati infetti. Durante il colloquio è stato chiesto di spiegare questa procedura e quali fossero le fasi da attuare a garanzia della procedura stessa, tenendo conto che durante il periodo Covid tutte queste procedure erano state, non solo consegnate o comunicate ai dipendenti, ma anche oggetto di piccoli corsi” (v. dep.
). _1
In particolare, secondo il racconto della teste “si trattava sia della procedura di vestizione prima di entrare nella stanza del paziente, ma anche quella successiva di svestizione per evitare contaminazioni ed è su quella che abbiamo puntato in particolar modo, essendo quella più significativa. C'è una conseguenzialità nella svestizione proprio perché c'è il rischio di essere venuti a contatto con l'infezione, anche solo attraverso l'ambiente aereo, senza contatti.
L'operatore tecnico non ha un contatto diretto col paziente, però può entrare in contatto con le suppellettili” (v. dep.
). _1
La ha quindi riferito che “la _1
ricorrente non ha saputo esporre la conseguenzialità della procedura, ha confuso alcune fasi” e benchè la commissione, come di consueto, abbia tentato di aiutare la candidata cercando di trovare insieme la strada per arrivare alla risposta, “nel caso della ricorrente c'era proprio confusione nelle fasi”, per cui è stato ritenuto opportuno passare alla fase successiva (v. dep. , la _1
quale ha aggiunto che i passaggi della svestizione hanno una logica, se uno sa quali sono le modalità di trasmissione).
La domanda successiva è stata sul codice di comportamento aziendale, esistendo in azienda un documento che declina i diritti ed i doveri del dipendente e che viene consegnato anche al momento dell'assunzione.
La teste ha riferito che la commissione si aspettava che la ricorrente declinasse i doveri del dipendente, che erano stati chiesti espressamente e che sono “doveri concreti (timbratura, presenza in servizio, come portare la divisa, come segnalare le malattie)”, ma la Pt_1
“continuava a dire che occorreva essere gentili e corretti nei confronti degli altri ed anche incalzata con domande del tipo “ma lei giornalmente cosa deve fare?” si limitava a dire questa cosa” (v. dep.
). _1
Infine, venne posta una terza domanda sulla gestione del magazzino di reparto e delle scorte e su questa la ricorrente risultò sufficiente, mentre rispetto alle due precedenti è stata valutata insufficiente (v. dep. ). _1
Nella stessa giornata vennero esaminati l'altro candidato collocato utilmente in graduatoria ed il riservatario ed entrambi
“hanno saputo rispondere in maniera molto buona” (v. dep. . _1
Anche alla luce della disposizione della teste non v'è dubbio che la procedura si sia svolta correttamente, posto che a tutti i candidati sono state poste le stesse domande, concernenti aspetti pratici, peraltro di fondamentale importanza, che dovevano essere ben noti in virtù della pregressa esperienza lavorativa alle dipendenze dell'azienda ospedaliera. Non è dubitabile che i quesiti abbiano riguardato aspetti specificatamente attinenti alla mansione che avrebbe dovuto essere svolta, posto che la domanda sulla procedura da osservare per evitare contaminazioni (e quindi sull'uso dei DPI) attiene chiaramente alla cura degli ambienti ed al comfort delle persone assistite, oltre che dello stesso operatore.
Parimenti, la domanda sui doveri del dipendente concerne il rispetto della normativa vigente ed è ovvio che si tratta di aspetti pratici che debbono essere ben noti al pubblico dipendente.
Tuttavia, nonostante il tentativo di aiuto della commissione, la è risultata Pt_1
gravemente insufficiente nei primi due quesiti e correttamente è stata ritenuta inidonea all'assunzione.
A nulla rileva, infine, il fatto che nel verbale della commissione esaminatrice sia stata riportata una valutazione sintetica, poiché, come noto, è ciò che normalmente accade in simili situazioni ed è stato ormai ritenuto legittimo dalla giurisprudenza amministrativa.
In ogni caso, la teste escussa, come sopra evidenziato, ha dato vivida ed esaustiva contezza dell'esito farraginoso della prova sostenuta dalla . Pt_1
Peraltro, non risponde a verità quanto sostenuto dalla ricorrente circa il pregresso rapporto a tempo determinato, posto che la resistente ha documentato che nell'ultimo anno costei riportò una valutazione insufficiente, mentre nel 2021 ci sono state nei suoi confronti alcune segnalazioni, per cui non può certamente dirsi che il precedente rapporto di lavoro si fosse svolto brillantemente (v. doc. 9-
12 fasc. resistente).
Quanto, infine, alla dedotta discriminazione, è evidente dalla disamina del ricorso come nessuna circostanza sia stata concretamente allegata e solo nelle conclusioni dell'atto è stato paventato, nella completa assenza di allegazioni, il carattere discriminatorio della delibera di costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel profilo di operatore tecnico addetto alle attività di carattere alberghiero - area del personale di supporto - ruolo tecnico, con Parte_3
e Rivas Marisol.
[...]
In definitiva, per tutte le argomentazioni esposte, il ricorso va integralmente respinto, Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, viste le conclusioni delle parti, definitivamente pronunziando sulla causa n. 2261/23 r.g.:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.000,00 per compensi professionali, oltre Iva, c.p.a. e rimborso spese generali.
Bergamo, 27 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini