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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 18/12/2024, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
RG 2234 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei signori:
Dott. Stefano Scati Presidente Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. PIEROTTI ALESSANDRO CP_1
RICORRENTE
con il patrocinio dell'Avv. TOMASI MARCO CP_2
RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni:
1) pronunciare ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3, comma 3 lett. B) della legge 898/70, e successive modifiche, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Comacchio il 15/10/2011 Comacchio il 13/10/2001 tra il signor e la signora trascritto negli atti di matrimonio CP_1 CP_2 del Comune di Comacchio al N. 25 P. 1 Anno 2011 e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Comacchio di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 e successive modifiche.
2) confermare l'affidamento condiviso, dei minori e a favore di Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e con assegnazione alla ricorrente della casa familiare sita in Lagosanto FE, alla via Trattati di Roma n. 7, affinché quest'ultima vi risieda con i figli minori. 3) accordare al padre il diritto di tenere i figli con sé con le modalità più opportune, ovvero: a) a settimane alterne dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica alle 22,00, quando li accompagnerà a casa della madre (o dalla mattina del venerdì alle
10,00, nei periodi di vacanze scolastiche, allorché li andrà a prendere a casa della madre, fino alla domenica alle 22,00); b) ogni settimana, nella giornata del martedì, all'uscita da scuola (o dalla mattina alle 10,00 nei periodi di vacanze scolastiche, allorché li andrà a prendere a casa della madre) fino alle ore 22,00, quando li riaccompagnerà a casa dalla madre. c) per sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando il periodo 24.12/31.12 e 31.12/6.01 con la madre d) durante le vacanze di pagina 1 di 3 Pasqua per 3 giorni consecutivi nei quali saranno compresi ad anni alterni la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; e) Durante le vacanze estive i bambini staranno con ciascun genitore per due settimane anche non consecutive (da concordare entro il 30 aprile). In caso di disaccordo, negli anni pari deciderà padre e negli anni dispari deciderà la madre. f) I Sigg. e si impegnano a rivedere CP_1 CP_2 di comune accordo gli orari in conseguenza dei rispettivi impegni di lavoro. 4) PORRE a carico del Sig. : 1) un assegno mensile di € 200,00 quale CP_1 contributo al mantenimento del figlio Tra le spese in oggetto vanno incluse Per_1 quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie dì vita del minore (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 2) un assegno mensile di € 200,00 quale contributo al mantenimento del figlio . Tra Per_2 le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie dì vita del minore (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 3) L'assegno di mantenimento a beneficio dei figli e verrà versato nella misura di € 250,00 per ciascun figlio a decorrere Per_1 Per_2 dal mese di luglio 2025, ovvero dalla data in cui verrà venduto l'immobile posto in
Lagosanto Vita Trattati di Roma n. 7 e tali assegni dovranno esser corrisposti entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione automatica annuale secondo gli indici
ISTAT come per legge. Il pagamento del contributo al mantenimento dei minori avverrà mediante bonifico bancario. 4) la Sig.ra rinuncia al proprio CP_2 contributo al mantenimento
5) il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra il 50% CP_1 CP_2 delle spese straordinarie dalla stessa sostenuta per i propri figli, e secondo il
Protocollo del Tribunale di Ferrara. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. 6) In deroga a quanto previsto dall'art. 6, comma 4, d.lgs. n. 230/21, disporre che l'assegno unico venga assegnato interamente (100%) alla madre, quale genitore collocatario. 7) spese di lite compensate.
Conclusioni del PM: visto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.10.2023 il sig. chiedeva che fosse CP_1 dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
. CP_2
Precisava che dall'unione erano nati i figli minorenni e e che i Per_1 Per_2 rapporti tra i coniugi si erano andati progressivamente deteriorando fino al venir meno dell'unione materiale e spirituale. In data 21.12.2021 era stata emessa la sentenza n. 1030/2020 con la quale era stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Poiché non era possibile ricostituire il rapporto coniugale, chiedeva -fra l'altro- la revoca dell'obbligo di contributo al mantenimento dei figli minorenni e dell' assegnazione della casa coniugale.
Si costituiva controparte e aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestando le altre domande. All'udienza di comparizione i coniugi raggiungevano un accordo e formulavano pagina 2 di 3 domande congiunte.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio civile per cui deve essere pronunciato la scioglimento del matrimonio.
Nel merito, le domande sono fondate.
Dalla documentazione prodotta risulta essere ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n.° 2 lettera b) l. 898/70, così come modificato dalla l. 55/2015. Il lungo intervallo di tempo trascorso dalla separazione, che si presume ininterrotta, e la condizione di indipendenza raggiunta dai coniugi fanno ritenere impossibile la ricostituzione tra i coniugi di una comunione di vita spirituale e materiale.
Le condizioni concordate sono legittime ed idonee a salvaguardare gli interessi materiali e morali della prole.
Come da accordi, si dispone la compensazione delle spese di giudizio
P.Q.M.
il Tribunale di Ferrara dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da
[...]
e in Comacchio in data 15/10/2011 e trascritto nel CP_1 CP_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Comacchio al N. 25 P. 1 Anno 2011, alle condizioni concordate dalle parti. Spese compensate
Ordina all' Ufficiale dello Stato Civile di Comacchio di procedere all' annotazione della sentenza.
Ferrara, 17.12.2024
L'estensore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei signori:
Dott. Stefano Scati Presidente Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. PIEROTTI ALESSANDRO CP_1
RICORRENTE
con il patrocinio dell'Avv. TOMASI MARCO CP_2
RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni:
1) pronunciare ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3, comma 3 lett. B) della legge 898/70, e successive modifiche, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Comacchio il 15/10/2011 Comacchio il 13/10/2001 tra il signor e la signora trascritto negli atti di matrimonio CP_1 CP_2 del Comune di Comacchio al N. 25 P. 1 Anno 2011 e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Comacchio di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 e successive modifiche.
2) confermare l'affidamento condiviso, dei minori e a favore di Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e con assegnazione alla ricorrente della casa familiare sita in Lagosanto FE, alla via Trattati di Roma n. 7, affinché quest'ultima vi risieda con i figli minori. 3) accordare al padre il diritto di tenere i figli con sé con le modalità più opportune, ovvero: a) a settimane alterne dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica alle 22,00, quando li accompagnerà a casa della madre (o dalla mattina del venerdì alle
10,00, nei periodi di vacanze scolastiche, allorché li andrà a prendere a casa della madre, fino alla domenica alle 22,00); b) ogni settimana, nella giornata del martedì, all'uscita da scuola (o dalla mattina alle 10,00 nei periodi di vacanze scolastiche, allorché li andrà a prendere a casa della madre) fino alle ore 22,00, quando li riaccompagnerà a casa dalla madre. c) per sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando il periodo 24.12/31.12 e 31.12/6.01 con la madre d) durante le vacanze di pagina 1 di 3 Pasqua per 3 giorni consecutivi nei quali saranno compresi ad anni alterni la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; e) Durante le vacanze estive i bambini staranno con ciascun genitore per due settimane anche non consecutive (da concordare entro il 30 aprile). In caso di disaccordo, negli anni pari deciderà padre e negli anni dispari deciderà la madre. f) I Sigg. e si impegnano a rivedere CP_1 CP_2 di comune accordo gli orari in conseguenza dei rispettivi impegni di lavoro. 4) PORRE a carico del Sig. : 1) un assegno mensile di € 200,00 quale CP_1 contributo al mantenimento del figlio Tra le spese in oggetto vanno incluse Per_1 quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie dì vita del minore (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 2) un assegno mensile di € 200,00 quale contributo al mantenimento del figlio . Tra Per_2 le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie dì vita del minore (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 3) L'assegno di mantenimento a beneficio dei figli e verrà versato nella misura di € 250,00 per ciascun figlio a decorrere Per_1 Per_2 dal mese di luglio 2025, ovvero dalla data in cui verrà venduto l'immobile posto in
Lagosanto Vita Trattati di Roma n. 7 e tali assegni dovranno esser corrisposti entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione automatica annuale secondo gli indici
ISTAT come per legge. Il pagamento del contributo al mantenimento dei minori avverrà mediante bonifico bancario. 4) la Sig.ra rinuncia al proprio CP_2 contributo al mantenimento
5) il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra il 50% CP_1 CP_2 delle spese straordinarie dalla stessa sostenuta per i propri figli, e secondo il
Protocollo del Tribunale di Ferrara. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. 6) In deroga a quanto previsto dall'art. 6, comma 4, d.lgs. n. 230/21, disporre che l'assegno unico venga assegnato interamente (100%) alla madre, quale genitore collocatario. 7) spese di lite compensate.
Conclusioni del PM: visto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.10.2023 il sig. chiedeva che fosse CP_1 dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
. CP_2
Precisava che dall'unione erano nati i figli minorenni e e che i Per_1 Per_2 rapporti tra i coniugi si erano andati progressivamente deteriorando fino al venir meno dell'unione materiale e spirituale. In data 21.12.2021 era stata emessa la sentenza n. 1030/2020 con la quale era stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Poiché non era possibile ricostituire il rapporto coniugale, chiedeva -fra l'altro- la revoca dell'obbligo di contributo al mantenimento dei figli minorenni e dell' assegnazione della casa coniugale.
Si costituiva controparte e aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestando le altre domande. All'udienza di comparizione i coniugi raggiungevano un accordo e formulavano pagina 2 di 3 domande congiunte.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio civile per cui deve essere pronunciato la scioglimento del matrimonio.
Nel merito, le domande sono fondate.
Dalla documentazione prodotta risulta essere ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n.° 2 lettera b) l. 898/70, così come modificato dalla l. 55/2015. Il lungo intervallo di tempo trascorso dalla separazione, che si presume ininterrotta, e la condizione di indipendenza raggiunta dai coniugi fanno ritenere impossibile la ricostituzione tra i coniugi di una comunione di vita spirituale e materiale.
Le condizioni concordate sono legittime ed idonee a salvaguardare gli interessi materiali e morali della prole.
Come da accordi, si dispone la compensazione delle spese di giudizio
P.Q.M.
il Tribunale di Ferrara dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da
[...]
e in Comacchio in data 15/10/2011 e trascritto nel CP_1 CP_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Comacchio al N. 25 P. 1 Anno 2011, alle condizioni concordate dalle parti. Spese compensate
Ordina all' Ufficiale dello Stato Civile di Comacchio di procedere all' annotazione della sentenza.
Ferrara, 17.12.2024
L'estensore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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