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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/05/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 637/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 22 aprile 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(C.F. ), in persona della sua procuratrice dott.ssa Parte_1 P.IVA_1
Daniela Boni;
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Civello
appellante
contro
(P.IVA Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_2 Parte_2
nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. ;
[...] CodiceFiscale_1 [...] nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. ); Parte_3 CodiceFiscale_2
nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_4 C.F._3
); nata a [...] il [...] (Cod. Fisc.
[...] Controparte_1 [...]
), sia in proprio che in qualità di eredi del sig. , nato a C.F._4 Controparte_1
Basciano il 27/3/1932 e deceduto il 15/12/2006; rappresentati e difesi dall'Avv.
Giuseppe Viggiani
appellati
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 78/2024 del Tribunale di Teramo, pubblicata il 01 febbraio 2024.
Conclusioni dell'appellante, in atto di citazione e non modificate:
“Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza, anche di carattere istruttorio, che venissero formulate dalle appellate, così giudicare
- in riforma della sentenza del Tribunale di Teramo n.78 in data 31/1-1/2/2024, non notificata: in via principale:
- assolvere con ogni miglior formula quale incorporante il Parte_1
dalle domande formulate nei confronti di quest'ultimo Controparte_2
dalle parti appellate;
- per l'effetto condannare le appellate, in solido fra loro, o in subordine pro quota, a restituire a la somma di Euro 122.590,36 (composta da: Euro Parte_1
94.465,12 per saldo a preteso credito di parte mutuataria al 17/9/2005; euro 27.375,24 per interessi legali sulla somma anzidetta per il periodo 17/9/2005-18/3/2024; Euro
750,00 per rimborso spese al CTU) che la stessa ha corrisposto in Parte_1
forza della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, il tutto oltre agli interessi legali sulla somma anzidetta, dal 24/4/2024 data dell'eseguito pagamento e fino al soddisfo;
pag. 2/20 - dichiarare tenuto, e condannare, l'avv. Giuseppe Viggiani, difensore di "parte
[...]
", distrattario delle spese e compensi del giudizio di primo grado, a restituire a CP_1
le somme che quest'ultima, a quel titolo, gli ha pagato con bonifici in Parte_1
date 6-8/5/2024 e 8-10/7/2024: e così condannarlo a restituire a la Parte_1
somma di Euro 11.074,42 (8.855,53 + 2.218,89) oltre interessi legali su 8.855,53 dall'8/5/2024 al soddisfo e su 2.218,89 dal 10/7/2024 al soddisfo;
- condannare le appellate, in solido fra loro o in subordine pro quota, a rifondere
delle seguenti ulteriori somme già pagate dal Parte_1 Controparte_2
e/o da quale incorporante del primo:
[...] Parte_1
- Euro 9.456,01 versata in favore del CTU dott. e dell'Erario a titolo di saldo Per_1
compensi relativi alla prima relazione peritale, oltre interessi legali dal 25/6/2015 al soddisfo;
- Euro 317,20 versata in favore del CTU dott. e dell'Erario a titolo di fondo spese Per_1
relativo alla integrazione peritale, oltre interessi legali dal 24/1/2023 al soddisfo;
- Euro 2.263,34 versata in favore del CTU dott. e dell'Erario a titolo di saldo Per_1
compensi relativi alla integrazione peritale, oltre interessi legali dal 26/2/2024 al soddisfo;
- Euro 3.851,00 pagata all'Erario a titolo di imposta di registro della sentenza di primo grado, oltre agli interessi legali dal 10/4/2024 al soddisfo;
- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
In subordine, nel caso cioè di accoglimento della sola censura relativa alla violazione dell'art.1194 cod.civ.:
- accertare che il saldo del rapporto di finanziamento per cui è causa ammontava al
17/9/2005 al minor importo di Euro 13.160,39 a credito della parte finanziata;
- accertare che in data 24/4/2024 ha già corrisposto alle appellate Parte_1
detto importo di Euro 13.160,39 nonché i relativi interessi legali dal 17/9/2005 al
pag. 3/20 24/4/2024 ammontanti ad Euro 3.847,12, e ciò infra il versamento del maggior importo di Euro 122.590,36 effettuato appunto il 24/4/2024;
- disporre l'integrale compensazione delle spese relative al giudizio di primo grado e porre le spese di CTU e di registrazione della sentenza di primo grado per metà a carico delle appellate e per metà a carico di;
Parte_1
- per l'effetto condannare le appellate, in solido fra loro o in subordine pro quota, a restituire a la somma di (Euro 122.590,36 – 13.160,39 - 3.847,12 =) Parte_1
Euro 105.582,85 oltre agli interessi legali sulla somma anzidetta, dal 24/4/2024 fino al soddisfo;
- dichiarare tenuto, e condannare, l'avv. Giuseppe Viggiani, difensore di "parte
[...]
", distrattario delle spese e compensi del giudizio di primo grado, a restituire a CP_1
le somme che quest'ultima, a quel titolo, gli ha pagato con bonifici in Parte_1
date 6-8/5/2024 e 8-10/7/2024: e così condannarlo a restituire a la Parte_1
somma di Euro 11.074,42 (8.855,53 + 2.218,89) oltre interessi legali su 8.855,53 dall'8/5/2024 al soddisfo e su 2.218,89 dal 10/7/2024 al soddisfo;
- condannare le appellate, in solido fra loro o in subordine pro quota, a rifondere a
la metà delle somme corrisposte dalla banca a titolo di compensi al Parte_1
CTU e a titolo di imposta di registro della sentenza di primo grado (9.456,01 + 317,20
+ 2.263,34 + 3.851,00 = 15.887,55 : 2 = 7.943,77), somme meglio individuate al paragrafo n.11 dell'atto di appello, il tutto oltre interessi legali da calcolarsi sui singoli importi dovuti, dalle rispettive date di pagamento fino al soddisfo;
- con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio;
- in ogni caso, in via istruttoria, disporre che il CTU (a) fornisca chiarimenti all'obiezione svolta secondo cui, dalla documentazione proveniente dal Ministero, risulta che i mandati di pagamento figurano disposti a favore di banche diverse dal
; (b) ricalcoli il saldo debitore al 30/12/1994 nonché il successivo Controparte_2
saldo dal 30/12/1994 al 17/9/2005 applicando gli interessi contrattuali "pieni" del
13,49% relativamente ai periodi per i quali manca la prova dell'avvenuta
pag. 4/20 corresponsione dei "contributi statali per interessi"; e (c) esegua i conteggi nel rispetto della norma prevista dall'art. 1194 cod.civ.”.
Conclusioni degli appellati, in comparsa di costituzione e non modificate:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, respinta ogni contraria istanza e conclusione:
a) rigettare l'appello proposto e previa integrale conferma dell'impugnata sentenza, condannare parte appellante, in persona del suo legale rappresentante p. t. alla refusione delle spese e dei compensi di lite;
b) dichiarare, comunque, improcedibile ed illegittimo la richiesta di condanna dell'Avv.
Giuseppe Viggiani alla restituzione delle somme ad esso versate a titolo di spese legale sia per aver, rivendicato una somma maggiore di quelle effettivamente erogate alla data di notifica dell'atto di appello (09.07.2024) e sia per aver chiesto la condanna di quest'ultimo senza evocarlo in via diretta in giudizio;
c) Il tutto sempre con condanna di parte appellante, in persona del suo legale rappresentante p.t. alla refusione delle spese e dei compensi di lite”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 78/2024 pubblicata in data 1.02.2024 il
Tribunale di Teramo, decidendo in ordine alla domanda proposta da
[...]
, e da Parte_5 [...]
, , Parte_2 Parte_3 Parte_6 Controparte_1
(costoro in qualità di eredi del sig. ) nei confronti di Controparte_1 [...]
volta alla rideterminazione dell'effettivo debito derivante da un Controparte_2
finanziamento di Lire 800.000.000 (pari ad € 413.165,52) concesso per la realizzazione di un nuovo impianto produttivo, accertava che il saldo del contratto di finanziamento concluso in data 22.02.1989, al 17.9.2005 era pari ad € 94.465,12 a credito della parte mutuataria e, per essa, degli attori e, per l'effetto, condannava la convenuta al pagamento della somma di € 94.465,12, oltre interessi legali dal 17.09.2005 al saldo in pag. 5/20 favore degli attori, rigettava tutte le restanti domande, condannava la convenuta a rifondere agli attori le spese di lite, ponendo le spese della Ctu definitivamente a carico della convenuta.
1.1 A fondamento della domanda, gli attori rappresentavano che con contratto del
22.02.1989 il ente di diritto pubblico (cui era succeduto il Controparte_3
aveva concesso ed erogato al , titolare Controparte_2 Controparte_1
dell'omonima ditta individuale svolgente attività di allevamento avicolo, un finanziamento di lire 800.000.000 (pari ad € 413.165,52), assistito da contributo statale in conto interessi, in forza della Legge n. 64/1986 e successive modifiche, il cui rimborso doveva avvenire mediante rate semestrali di capitale e interessi indicate nell'allegato piano di ammortamento;
il finanziamento era destinato alla realizzazione di un nuovo impianto produttivo, e a garanzia del rimborso era stata iscritta ipoteca e annotato privilegio su beni immobili, macchinari, attrezzature di proprietà del mutuatario, al decesso del quale erano succedute esse attrici, le quali avevano proseguito l'attività del loro congiunto creando fra di esse una società di fatto, poi regolarizzata nella società in nome collettivo.
Esponevano che il rapporto presentava un andamento irregolare e che la parte mutuataria, con lettere del 13.12.2002 e 24.02.2003, aveva proposto un piano di rientro in forza del quale, a fronte di un residuo credito quantificato in € 688.981,23 al
30.06.2002, avrebbe pagato a stralcio la somma capitale di € 580.000,00 mediante la rateazione ivi prevista, maggiorata di interessi da calcolarsi ai vari tassi pure previsti, e che dopo avere rimborsato in forza di detto accordo la somma di € 567.800,00, e quando il residuo debito in forza dell'accordo medesimo ammontava, per capitale e interessi, ad € 27.955,22, si erano avveduti che i conteggi elaborati dalla parte creditrice erano errati, che essa mutuataria aveva pagato somme in eccesso e che la creditrice aveva incamerato somme ulteriori rispetto a quelle concordate, deducendo in particolare che il debito al 31.03.2002 non ammontava ad € 685.765,53, come comunicato dalla pag. 6/20 parte creditrice, bensì a soli € 527.537,00 sicché, avendo già versato in via transattiva €
567.800,00, avrebbero pagato in eccesso € 40.263,00.
Argomentavano, inoltre, che la creditrice, prima della stipula dell'accordo transattivo, non aveva contabilizzato a credito della mutuataria i contributi in conto interessi ricevuti dallo Stato per il tramite del Ministero delle Attività Produttive, cui andavano aggiunti ulteriori € 57.685,00 ricevuti dopo la stipula dell'accordo transattivo, che la differenza tra i conteggi del debito residuo era dovuta all'anatocismo praticato dalla banca e al superamento dei "tassi soglia" di cui alla legge 108/96, ed inoltre che la banca non aveva provveduto a cancellare l'ipoteca ed il privilegio che garantivano il credito, per cui la mutuataria aveva subito danni sia di natura patrimoniale sia di natura morale.
1.2 Si costituiva in giudizio la convenuta contestando la Controparte_2
fondatezza delle avverse deduzioni ed argomentazioni e chiedendo il rigetto della domanda.
1.3 Acquisite le produzioni documentali veniva espletata una prima Ctu contabile e, a seguito della mancata accettazione di parte attorea di una proposta conciliativa (che prevedeva la corresponsione in favore delle attrici della somma di € 50.000,00, a tacitazione di ogni loro avversaria pretesa nonché la corresponsione dell'ulteriore somma di € 7.000,00 a titolo di spese di lite e la integrale compensazione delle spese di
CTU), veniva espletata una ulteriore indagine peritale integrativa, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Il primo giudice accoglieva parzialmente la domanda.
2.1 In particolare, dopo aver qualificato il negozio concluso dalle parti a seguito di proposta avanzata dagli attori con missiva del 13.12.2002 e accettazione resa dalla convenuta con lettera del 24.02.2003 quale atto transattivo a carattere non novativo, alla luce della sussistenza dei presupposti rappresentati dallo stato di incertezza soggettiva e dalle reciproche concessioni, rilevava che la richiamata transazione, nonostante le plurime dilazioni di pagamento richieste, non era stata onorata dalla parte mutuataria e, dunque, poteva reputarsi raggiunta la prova dell'inadempimento di quest'ultima alle obbligazioni assunte con la transazione, nonché della sua gravità ex art. 1455 c.c., da cui pag. 7/20 discendeva ex art. 1976 c.c. la risoluzione dell'atto transattivo e la reviviscenza della situazione giuridica preesistente.
Evidenziava, dunque, che, al fine di accertare l'esatto saldo del rapporto bancario, era stata disposta una prima CTU contabile ed una seconda integrativa nelle quali l'ausiliario del giudice, dopo aver correttamente applicato il tasso d'interesse agevolato del 4,85% nominale annuo posticipato da corrispondere semestralmente, ex L. n.
64/1986 (art. 4 contratto di finanziamento) e non quello del 13,49% invocato dalla mutuante (atteso che quest'ultimo tasso sarebbe stato applicato solo ove non fosse stato erogato, per causa non imputabile al mutuatario, il contributo in conto interessi di cui alla L. n. 64 del 1986, nel caso di specie integralmente versato in favore della mutuante da parte del Ministero delle Attività Produttive), non solo in corso di rapporto e prima del passaggio a sofferenza della posizione del mutuatario (31.12.1994), ma anche successivamente al passaggio in sofferenza della posizione del mutuatario (30.12.1994), ossia nel periodo ricompreso tra il passaggio a sofferenza e la stipula della transazione
(24.02.2003) e nel periodo di “vigenza” della transazione fino al 17.09.2005 (data dell'ultimo pagamento eseguito dal mutuatario), in quanto alcuna previsione di interessi
“in deroga” era stata prevista nel contratto per l'ipotesi di passaggio in sofferenza del mutuatario, nonché successivamente alla stipula della transazione fino al 17.09.2005
(stante la risoluzione della transazione operante ex tunc e la conseguente riespansione selle condizioni contrattuali originariamente previste), aveva accertato una determinazione di un saldo a credito del mutuatario pari a € 94.465,12 al 17.09.2005, di cui andava disposto il pagamento a carico della mutuante/convenuta, oltre interessi legali dal 17.09.2005 sino al saldo, esclusa la richiesta rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.
Rigettava, invece, le doglianze sollevate dagli attori in ordine alla pretesa usurarietà dei tassi d'interesse applicati al rapporto e all'anatocismo rilevando la genericità delle relative deduzioni e allegazioni, mentre in ordine alla domanda di cancellazione dell'ipoteca e del privilegio sui beni mobili, osservava che gli attori, in sede di precisazione delle conclusioni, avevano dato atto dell'avvenuta cancellazione in data
29.03.2012, di fatto rinunciando alla stessa.
pag. 8/20 Da ultimo, rigettava la domanda inerente alla richiesta risarcitoria conseguente al ritardo dell'avvenuta cancellazione, rilevando che alla mancata cancellazione dell'ipoteca e del privilegio non consegue in via automatica il diritto dell'originario debitore al risarcimento del danno per il pregiudizio asseritamente economico sofferto in quanto, avuto riguardo al quantum debeatur, la fattispecie illecita non si differenzia dalle altre e, dunque, richiede la rigorosa prova del danno concretamente sofferto, del tutto mancante nel caso di specie.
3. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello Parte_1
quale incorporante in virtù di atto a rogito notaio
[...] Controparte_2
di Milano rep.15286 racc.8188 del 30/10/2019, per i motivi di seguito Persona_2
indicati.
3.1 “Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto
"integralmente versati" i contributi della Stato a titolo interessi. In particolare, erronea statuizione del Tribunale laddove ha ritenuto "generiche" le osservazioni critiche mosse dalla alle deduzioni del CTU”. CP_4
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha contestato l'erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto le censure sollevate in merito all'efficacia probatoria della documentazione ministeriale reperita dal CTU generiche e prive di qualsivoglia riscontro oggettivo, deducendo, in particolare, che negli scritti difensivi del era stato evidenziato come con la nuova documentazione Controparte_2
ministeriale il CTU fosse riuscito a superare solo una delle doglianze della CP_4
ovvero quella secondo cui il doc. 60 non fosse di certa provenienza del Ministero, e come invece il CTU non fosse riuscito a superare le ulteriori censure della CP_4
inerenti alla mancata prova che i mandati di pagamento fossero stati effettivamente eseguiti e alla circostanza per cui i destinatari di quei mandati di pagamento fossero banche diverse dal . Ha inoltre sostenuto che le contestazioni Controparte_2
sollevate al riguardo si fondano su documentazione contabile assistita da una presunzione di attendibilità che il Tribunale aveva omesso di considerare e che pag. 9/20 nemmeno la documentazione reperita dal CTU presso il Ministero dell'Impresa e del
Made in Italy era in grado di superare.
3.2 “Violazione dell'art. 116 c.p.c.”.
Con il secondo motivo di gravame ha censurato la decisione lamentando che il primo giudice, nel valutare la documentazione di provenienza ministeriale, sarebbe incorso nella violazione del disposto dell'art. 116 c.p.c., nella parte in cui impone la valutazione delle prove secondo un "prudente apprezzamento". Nello specifico, ha rappresentato che erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto effettivamente pagati al tutti i contributi dello Stato in conto interessi, quando, invece, Controparte_2
dalla medesima documentazione risulterebbero meri mandati di pagamento, e oltretutto in favore di banche diverse dal , e che la gravata decisione, nel Controparte_2
ritenere, in forza della documentazione di provenienza ministeriale reperita dal CTU, i contributi dello Stato in conto interessi integralmente versati in favore del CP_2
, non risulterebbe coerente con quanto emerge dalla documentazione medesima.
[...]
3.3 “Le conseguenze dello (erroneamente ritenuto) integrale pagamento dei contributi dello Stato in conto interessi”.
Al riguardo, ha eccepito che il Tribunale, sull'erroneo rilievo secondo cui i contributi dello Stato in conto interessi sarebbero stati integralmente pagati, avrebbe impropriamente ritenuto corretta l'applicazione dell'interesse debitore "agevolato" del
4,85% alla data del passaggio a sofferenza e anche nel periodo successivo al passaggio a sofferenza e fino alla stipula dell'accordo transattivo, quantificando il saldo finale alla data del 17.09.2005 (data dell'ultimo pagamento di parte mutuataria) in € 94.465,12 a credito della parte finanziata, evidenziando che l'applicazione del tasso agevolato era prevista in contratto per i soli periodi e/o per le sole quote di finanziamento per i quali il
Ministero delle Attività Produttive, quale ente erogatore dei "contributi in conto interessi", avesse regolarmente concesso, erogato, e corrisposto i contributi medesimi, mentre il giudice avrebbe dovuto rilevare che tanto il saldo debitore alla data del passaggio a sofferenza, quanto l'andamento del rapporto nel periodo successivo al passaggio a sofferenza e fino alla data 17.09.2005 dell'ultimo pagamento, andavano pag. 10/20 calcolati sulla base del tasso d'interessi pattuito contrattualmente nella misura piena del
13,49%, il tutto come evidenziato anche dalla consulenza tecnica di parte convenuta, odierna appellante.
3.4 “Erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione del secondo cui il CTU avrebbe violato il disposto di cui all'art. 1194 CP_2
comma 2 c.c. in tema di imputazione dei pagamenti”.
Sul punto, ha contestato la decisione per aver rigettato l'eccepita violazione dell'art. 1194 comma 2 c.c. limitandosi a richiamare quanto il CTU aveva replicato all'eccezione/osservazione in esame, senza però minimamente considerare le ulteriori critiche sollevate successivamente, rilevando di aver evidenziato, in fase di critica alla integrazione peritale, come dalla ricostruzione del saldo al 17.09.2005 elaborata dal
CTU emergesse che gli accrediti ivi risultanti fossero stati imputati prima al capitale e poi agli interessi, così contravvenendo al disposto dell'art. 1194 comma 2 c.c. Ha censurato l'omessa considerazione della circostanza che gli interessi debitori avessero continuato a maturare anche dopo il passaggio a sofferenza e che gli accrediti annotati dal CTU risultavano dallo stesso utilizzati dapprima per pagare il capitale e solo dopo per pagare gli interessi, contravvenendo così al disposto dell'art.1194 c.c.
3.5 Impugnazione del capo di sentenza relativo alle spese di lite.
Sotto tale aspetto, secondo l'appellante, la riforma della sentenza di primo grado e quindi l'accoglimento delle domande proposte comporterebbe necessariamente una nuova valutazione del principio della soccombenza, con condanna di parti appellate alle spese di lite e di Ctu. In subordine, ha chiesto la riforma del capo relativo alle spese di lite anche in caso di accoglimento della sola censura relativa alla violazione dell'art. 1194 c.c., evidenziando che in tale ipotesi le avverse pretese verrebbero di fatto quasi integralmente azzerate.
3.6 Istanze istruttorie.
L'appellante ha, inoltre, riproposto le richieste istruttorie avanzate in primo grado dal
, chiedendo a tal fine che il CTU: fornisca chiarimenti Controparte_2
pag. 11/20 all'obiezione secondo cui, dalla documentazione proveniente dal Ministero risulterebbe che i mandati di pagamento siano stati disposti a favore di banche diverse dal
; ricalcoli il saldo debitore al 30.12.1994 nonché il successivo Controparte_2
saldo dal 30.12.1994 al 17.09.2005 applicando gli interessi contrattuali "pieni" del
13,49% relativamente ai periodi per i quali manca la prova dell'avvenuta corresponsione dei "contributi statali per interessi"; esegua i conteggi nel rispetto della norma prevista dall'art. 1194 c.c.
3.7 Da ultimo, ha chiesto la restituzione delle somme corrisposte in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.
4. Si sono costituiti in giudizio gli appellati
[...]
, , Parte_5 Parte_2 Parte_3
, ed contestando le avverse pretese e
[...] Parte_4 Controparte_1 deduzioni e chiedendo il rigetto dell'appello con conferma dell'impugnata sentenza, con condanna di parte appellante alla refusione delle spese e dei compensi di lite.
Hanno inoltre eccepito l'improcedibilità e illegittimità della richiesta di condanna dell'Avv. Giuseppe Viggiani alla restituzione delle somme ad esso versate a titolo di spese legale sia per aver rivendicato una somma maggiore di quelle effettivamente erogate alla data di notifica dell'atto di appello (09.07.2024) e sia per aver chiesto la condanna di quest'ultimo senza evocarlo in via diretta in giudizio.
5. Motivi della decisione. L'appello è infondato per i motivi di seguito indicati.
5.1 I primi tre motivi di doglianza, che meritano di essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati e devono essere rigettati.
Parte appellante assume l'erroneità della gravata decisione per aver ritenuto generiche e prive di riscontro oggettivo le contestazioni sollevate in merito alla documentazione probatoria allegata da parti appellate e acquisita dal CTU, eccependo di conseguenza la violazione dell'art. 116 c.p.c. e l'erronea applicazione del tasso d'interesse agevolato del 4,85% nominale annuo in luogo di quello del 13,49% previsto in caso di mancata erogazione dei contributi.
pag. 12/20 Giova premettere, in punto di fatto, che con contratto del 22.02.1989 l'ente di diritto pubblico (cui successivamente succedeva Controparte_3 [...]
concedeva ed erogava al , titolare della omonima Controparte_2 Controparte_1
TA individuale, un finanziamento di Lire 800.000.000 (pari ad € 413.165,52) finalizzato alla realizzazione di un nuovo impianto produttivo, con contestuale iscrizione, a garanzia di detto rimborso, di ipoteca e annotazione di privilegio sui beni immobili, macchinari e attrezzatura di proprietà di parte mutuataria, finanziamento assistito da un contributo statale in conto interessi ai sensi della Legge n. 64/1986, con rimborso tramite rate semestrali di capitale ed interessi come da relativo piano di ammortamento, con la conseguenza che gli interessi di ogni rata venivano in parte pagati dall'azienda ed in parte corrisposti sotto forma di contributo concesso dal
Ministero delle Attività Produttive. Il pagamento delle rate di competenza dell'azienda mutuataria risultava regolare solo relativamente alla prima, mentre la seconda e la terza rata venivano saldate in ritardo (con relativa applicazione del tasso moratorio) e quelle successive non saldate.
A seguito del passaggio in sofferenza del credito, avvenuto in data 30.12.1994, veniva formalizzato, su proposta di parte mutuataria, un piano di rientro, formalmente accettato da parte mutuante in data 24.02.2005, consistente nel pagamento, a saldo e stralcio, della somma pari ad € 580.000,00 mediante versamenti rateizzati maggiorati di interessi. Successivamente, seguivano ulteriori richieste di dilazioni e/o proroghe di pagamento di parte mutuataria accettate da parte mutuante, fino alla comunicazione del
13.06.2006 con la quale la notiziava la banca di essere creditrice Parte_7 dell'importo di € 65.760,89, versato in favore della mutuante dal Ministero delle
Attività Produttive quali contributi ex L. 64/1986 e non decurtati dal debito residuo, comunicazione cui rispondeva la banca evidenziando che dalle proprie evidenze contabili risultava accantonata la somma di € 49.609,11 con valuta 19.02.2004, relativa a contributi ex L. n. 64/1986, per le rate scadute dal 31.12.1996 al 31.12.1998 e dichiarava la controparte decaduta dall'agevolazione concessa, stante l'intervenuta scadenza del termine previsto nell'ultima proposta di dilazione (30.04.2006), con conseguente risoluzione del contratto di transazione concluso in data 24.02.2003 per pag. 13/20 inadempimento della parte mutuataria e reviviscenza dell'originario rapporto contrattuale.
Così ricostruita la procedura contrattualizzata e normativamente prevista, al fine di valutare l'effettivo saldo del rapporto bancario, nell'ambito del giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Teramo è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio risultante dall'elaborato peritale depositato in data 19.03.2015 e dall'elaborato peritale integrativo depositato in data 14.06.2023, le cui risultanze peritali la Corte ritiene di condividere in quanto immuni da vizi nonché affidabili e coerenti rispetto alla documentazione emersa e ai quesiti sottoposti, all'esito della quale l'ausiliario del giudice, previa applicazione del tasso d'interesse agevolato previsto in contratto e imputazione al debito dei contributi in conto interessi versati dall' , Controparte_5
accertava un saldo a credito del mutuatario pari a € 94.465,12 alla data del 17.09.2005.
Ciò premesso, la Corte reputa non condivisibili le doglianze sollevate dall'appellante in ordine alla documentazione in atti attestante l'avvenuta erogazione del contributo previsto dalla legge n. 64/1986, in ordine alla quale assume, nello specifico, la non corretta valutazione operata dal primo giudice e dal Ctu, deducendo la mancata erogazione integrale del contributo previsto ed anche l'erogazione a banche diverse da
. CP_2
Ed invero, giova premettere che dalla disamina del contratto di finanziamento del
22.02.1989 si evince chiaramente che “il tasso di interesse viene fissato nella misura agevolata del 4,85% nominale annuo posticipato da corrispondere semestralmente, come previsto dall'art. 9 della legge 1/3/1986 n. 64 e successive modificazioni ed integrazioni” (art. 4); nel successivo art. 5 si prevede, inoltre, che “qualora entro centottanta giorni dalla stipula del presente contratto di finanziamento, l'Ente
Agevolatore non emani il decreto di concessione del contributo in conto interessi, la
TA si obbliga a rimborsare il finanziamento al tasso del 13,49%” e che “Qualora per cause imputabili alla TA o a terzi, il contributo in questione, pur concesso, non verga erogato o venga revocato, la TA si impegna a rimborsare il finanziamento mediante rate semestrali costanti dalla data dei singoli prelievi o di quella di decorrenza della
pag. 14/20 revoca, al tasso del 13,90% effettivo annuo posticipato”….”Nel caso che il contributo venga revocato solo su parte del finanziamento o venga corrisposto per una durata inferiore a quella effettiva dell'operazione, la TA si obbliga a rimborsare il prestito con nuovi piani di ammortamento, uno per la quota capitale o per il periodo escluso dal beneficio, con decorrenza dalla data di cessazione del contributo e alle condizioni o modalità stabilite dal 3' comma del presente articolo, l'altro per la quota agevolata alle condizioni e modalità stabilite dall'art. 4”.
Orbene, nel caso in esame, dalle evidenze documentali e dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, si evince chiaramente la correttezza della metodologia di calcolo elaborata dal Ctu sulla base del tasso contrattuale agevolato del
4,85%.
Ed invero, il Ctu Dott. previamente autorizzato ad acquisire la Persona_3
documentazione inerente ai contributi concessi in conto interessi dal Ministero delle
Attività Produttive, come da ordinanza del 29.05.2014, provvedeva ad inoltrare al
Ministero in questione richiesta di accesso agli atti in data 26.01.2023, cui seguiva l'invio dei documenti da parte del Ministero in data 09.03.2023; tale documentazione, peraltro perfettamente corrispondente a quella prodotta in primo grado dagli attori come doc. n. 60, come precisato dallo stesso ausiliario all'esito della richiesta integrazione peritale depositata in data 14.06.2023, dimostra l'integrale erogazione in favore della banca mutuante, da parte del Ministero delle Attività Produttive, del contributo in questione, anche alla luce della “chiara indicazione delle liquidazioni”, con conseguente giusta applicazione del tasso agevolato. Ed infatti, l'applicazione del tasso del 13,49%, come da art. 5 del contratto, sarebbe stato possibile solo in caso di mancata emanazione del decreto di concessione del contributo o in caso di mancata erogazione o revoca del medesimo (è in atti, come doc.
7-8 del fascicolo di primo grado di parte attorea, il decreto n. 128856 di concessione in via definitiva del contributo da parte del
Ministero delle Attività Produttive del 20.11.2003), mentre l'applicazione del tasso del
13,90% sarebbe stata possibile solo in caso di revoca su parte del finanziamento o di erogazione per una durata inferiore a quella effettiva, comunque per cause imputabili alla TA o a terzi (circostanza non dedotta né provata né desumibile dagli atti di causa).
pag. 15/20 Pertanto il Ctu, nell'elaborato integrativo in risposta alle osservazioni dei Ctp, afferma testualmente che “Di conseguenza, sulla base dei principi computazionali individuati nei quesiti formulati e accolti, nella quale si invitava il sottoscritto ad acquisire la documentazione contabile dal Ministero delle Attività Produttive e, accertato
l'erogazione totale dei contributi sulla base delle liquidazioni registrate sul portale
SINIT del Ministero, lo scrivente CTU conferma la metodologia adottata per la quantificazione del debito e il risultato prodotto nell'elaborato peritale provvisorio…
Vista la consegna della documentazione contabile da parte del Ministero e la chiara indicazione delle liquidazioni, lo scrivente CTU ritiene che i contributi siano stati totalmente erogati….Lo scrivente CTU ha accertato che i contributi in conto interessi sono stati tutti versati”.
Privo di pregio appare essere quanto sostenuto dall'appallante secondo cui
“dall'avversario doc. 60 nemmeno risultasse quale sarebbe stato il soggetto destinatario dei pagamenti, leggendosi, sempre per ognuno degli importi ivi annotati, alla voce "sigla banca", talvolta la sigla "BN", talvolta la sigla "BCI", e talvolta la sigla "BI" (cfr. la nostra prima comparsa conclusionale, pag. 22); e aveva evidenziato come anche dalla nuova documentazione di provenienza ministeriale i mandati di pagamento figurassero disposti a favore di Banche diverse dal ”, Controparte_2
atteso che, come correttamente dedotto da parti appellate, dalla disamina e dal confronto tra il doc. n. 60 e l'estratto conto prodotto dall'appellante come doc. n. 13 (nel quale la stessa mutuataria accerta i versamenti ricevuti), si evince chiaramente come anche i versamenti recanti sigle non riferibili al siano stati in realtà effettivamente CP_2 incamerati e conteggiati nel relativo estratto conto, con la conseguenza che l'asserita mancata corrispondenza della sigla indicativa della banca risulta pacificamente superata dalla corrispondenza tra gli importi versati e quelli riconosciuti come ricevuti. Né parte appellante ha allegato e/o prodotto idonea documentazione contabile comprovante l'asserita mancata erogazione e/o effettivo incameramento del contributo in questione.
Ne deriva che il rilievo di lacune e criticità mosso dall'appellante nei confronti della consulenza tecnica d'ufficio non ha alcuna rispondenza nelle risultanze processuali atteso che, da un lato, il primo giudice ha ritenuto di dover esprimere,
pag. 16/20 discrezionalmente, un giudizio di piena condivisione in merito alle conclusioni cui era prevenuta la CTU e, dall'altro, lo stesso CTU ha ritenuto di dover ribadire le sue conclusioni anche dopo aver valutato le osservazioni dei consulenti di parte, che non hanno comportano modifiche all'elaborato peritale in quanto non suffragate adeguatamente da documentazione in atti tale da scalfire le conclusioni raggiunte.
Le considerazioni che precedono consentono alla Corte di disattendere anche l'eccepita violazione dell'art. 116 c.p.c., con la quale l'appellante ha dedotto l'erronea valutazione sugli elementi probatori acquisiti, unitamente all'omessa valutazione della documentazione prodotta.
Ed invero, la valutazione delle prove raccolte e degli elementi istruttori costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili. Rimane, pertanto, estranea a tale vizio qualsiasi censura volta a criticare il
"convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all'esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova (Cass. n. 1234/2019; Cass. n. 11176/2017). Nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove
(salvo che non abbiano natura di prova legale), del resto, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati. (Cass. n. 11176/2017). Spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, fra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (cfr., ex pluribus, Cass. n. 828 e n. 2272 del 2007).
pag. 17/20 Nel caso di specie, alcuna doglianza può essere mossa all'impugnata sentenza in ordine alla valutazione delle prove documentali e agli esiti istruttori, atteso che il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ha accolto la domanda attorea proprio sulla base della valutazione del materiale probatorio versato in atti, evidenziando di contro carenze probatorie in relazione all'asserita mancata erogazione integrale del contributo.
5.2 Parimenti infondato risulta essere il quarto motivo di gravame inerente alla dedotta violazione dell'art. 1194 comma 2 c.c. in tema di imputazione dei pagamenti.
Assume l'appellante che gli accrediti risultanti dalla ricostruzione del saldo al
17.09.2005 elaborata dal CTU sarebbero stati erroneamente imputati prima al capitale e poi agli interessi, così contravvenendo al disposto dell'art. 1194 comma 2 c.c. e che il
Tribunale, a confutazione di tale contestazione, si sarebbe limitato a richiamare quanto il CTU aveva replicato all'osservazione formulata.
L'assunto non può essere condiviso in quanto, come correttamente chiarito dal CTU nel proprio elaborato peritale ed anche in quello integrativo, a seguito delle osservazioni e chiarimenti avanzati da parte convenuta proprio in ordine all'eccepita illegittima imputazione dei pagamenti ai sensi dell'art. 1194 c.c., “i flussi finanziari successivi al passaggio a sofferenza relativi ai contributi in conto interessi, coprono completamente il debito per interessi, corrispettivi e moratori, fotografati al momento del passaggio a sofferenza. Di conseguenza, i flussi derivanti dall'accordo raggiunto sono andati a copertura della sola linea capitale”. Ed invero, giova inoltre rammentare il consolidato principio, di recente riaffermato dalla S.C., secondo il quale “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal
pag. 18/20 consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (cfr. Cass. Sez. III, sent. n. 6297 del 09.03.2025; negli stessi termini Cass. Sez. II, ord. n. 10747 del
17.04.2019).
Ne discende l'infondatezza della doglianza sollevata al riguardo.
5.3 Il rigetto integrale dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza comportano, evidentemente, l'infondatezza dell'ultimo motivo di appello relativo all'asserita violazione degli art. 91 c.p.c. in merito alle spese di lite di primo grado e a quelle di Ctu.
5.4 Le considerazioni su esposte, unitamente alla documentazione in atti, inducono, inoltre, la Corte a disattendere le richieste istruttorie formulate in primo grado e riproposte dall'appellante in tale fase di merito, con particolare riferimento alla richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali, nonché a rigettare la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in forza della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
6. Conclusivamente, per i motivi sopra illustrati, assorbita ogni altra questione, l'appello proposto deve essere rigettato.
7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo con esclusione della fase di trattazione- istruttoria, non svoltasi, vanno poste a carico dell'appellante alla Parte_1
luce della sua soccombenza.
8. Rinviene, altresì, applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Teramo, pubblicata in data 01 febbraio 2024, nei confronti di Parte_5
pag. 19/20 , , , ed Pt_5 Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_1
ogni altra istanza disattesa, così provvede:
[...]
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore delle appellate Parte_1
Parte_5
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_6 CP_1
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €
[...]
9.991,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) dichiara l'appellante tenuto al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 26 maggio 2025
La Consigliera est.
Francesca Coccoli
La Presidente
Barbara Del Bono
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