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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 03/03/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3828/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3828/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BENVENUTI ALESSANDRA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BENVENUTI ALESSANDRA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TANZINI CP_1 C.F._2
FRANCESCO elettivamente domiciliato in VIA 185 REGGIMENTO ARTIGLIERIA
FOLGORE 2 57128 LIVORNO presso il difensore avv. TANZINI FRANCESCO
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio per sentire Parte_1 CP_1 di del matrimonio da loro c 04.
Parte ricorrente ha inoltre domandato quanto segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di
pagina 1 di 6 Livorno, ai sensi della Legge 898/1970 e successive modificazioni, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e a Rosignano Marittimo Parte_1 CP_1 il giorno 08.05.2004, (atto n. 27, n seguenti condizioni: 1) affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente della stessa presso il padre e fac di decidere autonomamente quando Per_1 incontrare e stare con la madre;
2) assegnazione d one coniugale posta in Livorno Via Luigi Cherubini 26 - censita al CF del Comune di Livorno con Foglio 21, part. 3108, sub 4, cat. A/2, cl.3, vani 5,5, rendita catastale Euro 823,75, quanto all'appartamento e Foglio 21, part. 3108, sub 615, cat. C/6 cl. 7, mq. 9, rendita catastale Euro 36,26, quanto all'autorimessa (che è e resterà in comproprietà tra i coniugi e appartiene quanto al 65 % al Sig. e quanto al 35% alla Sig.ra -, con tutti i mobili e gli arredi che la Pt_1 CP_1 compongono (che resteranno in comproprietà dei coniugi), al Sig. affinché lo Parte_1 stesso vi risieda con la figlia e il figlio , fino di e, Per_1 Per_2 comunque, fino alla completa za econom trambi i ragazzi;
3) mante to diretto della figlia minore e del figlio , finché non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti, da parte del genitore con il quale i figli decideranno di volta in volta di stare;
4) spese straordinarie necessarie, previamente concordate, sia per la minore , che per il Per_1 figlio , fino alla completa indipendenza economica di entrambi, a genitori al Per_2
50 lare come già in sentenza di separazione. Con vittoria di spese di giudizio”.
.
Parte convenuta non si è opposta alla pronuncia di divorzio, ma in ordine ai provvedimenti accessori ha chiesto: “1) Affidamento congiunto della figlia minore Per_1
2) Collocazione prevalente dei figli presso l'abitazione coniugale di via Cherubini
[...]
Livorno; 3) Assegnazione provvisoria della abitazione coniugale alla coniuge resistente;
4) Obbligo del ricorrente a contribuire al mantenimento ordinario dei figli nella misura di Euro 200,00 mensili fino al raggiungimento della completa indipendenza economica;
5) Ripartizione delle spese straordinarie dei figli al 50% fino al raggiungimento della piena indipendenza economica”.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento considerato che, dal comportamento di entrambe le parti, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti comprovanti la dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Le parti si sono infatti separate nel 2019 e, da allora, vivono in abitazioni separate e conducono vite autonome.
3. Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori, in primo pagina 2 di 6 luogo, va rilevato che entrambi i figli della coppia, e sono Per_2 Per_1 maggiorenni, precisamente lo è divenuta nel corso d sso. Per_1
Pertanto, non vi è più necessità di prevedere sulle domande relative all'affidamento dei figli.
4. Ciò posto, va deciso in ordine alla assegnazione della casa familiare.
In via generale, va ricordato che la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. ( cfr. Cass. n. 3015 del 2018).
Nel nostro caso, i figli della coppia, con la separazione erano stati collocati presso la madre a cui era stata assegnata la casa familiare.
Ad oggi la situazione è mutata.
Ed infatti, , maggiorenne, ma ancora studente universitario, è sempre Per_2 rimasto a v la casa familiare con la madre, ma ha confermato in udienza, sentito come teste, di voler continuare a vivere nella stessa abitazione, in quanto la sente come casa sua, e di avere un buon rapporto con entrambi, tanto da essere intenzionato a rimanere nella casa familiare, anche in caso di assegnazione della stessa al padre.
, invece, maggiorenne e iscritta all'ultimo anno delle superiori, in più Per_1 ioni è entrata in conflitto con la figura materna, tanto da trasferirsi dal padre per poi cambiare idea;
la ragazza ha attraversato, quando ancora era minore, un difficile periodo di disagio psicologico, caratterizzato dalla presenza di un serio disturbo alimentare, e, in tale fase, è stata molto sostenuta dalla padre, tanto da riconoscere allo stesso una parte di merito rispetto al miglioramento della sua condizione psico emotiva ( cfr. verbale ascolto minore del 19.7.23); ora la ragazza, dopo l'ennesimo momento di tensione con la madre, si è definitivamente trasferita dal padre con cui intende vivere.
Nel caso in esame, pertanto, la casa familiare va assegnata al in quanto Pt_1 tale assegnazione permetterà ad di rientrare a casa sua, di riavvicinarsi al Per_1
pagina 3 di 6 fratello maggiore e di avere adeguati spazi propri, che, invece, nella casa del padre non può godere perché troppo piccola, come è emerso in occasione del suo ascolto.
Tale decisione è conforme anche all'interesse di , il quale, come detto, è Per_2 favorevole a vivere nella casa familiare anche se al padre, con il quale il ragazzo ha riferito di avere un buon rapporto.
Peraltro, le parti, nel corso del processo, hanno più volte tentato di definire il giudizio, provvedendo alla vendita della casa familiare, la cui rata del mutuo grava su entrambi al 50%; ed infatti, tale esborso costituisce per il un serio Pt_1 ostacolo a reperire una abitazione più grande e più confacente enze dei figli rispetto a quella attuale, per cui lo stesso ad oggi paga € 700 al mese.
Quindi, appare nell'interesse di entrambi i ragazzi, che nelle more della individuazione di un acquirente per la casa familiare, entrambi possano contare sulle comodità e sugli spazi presenti nella abitazione di famiglia e poter vivere nuovamente insieme.
4. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
Nel caso in esame, le parti hanno redditi analoghi, pari a circa € 1800 al mese, per quattordici mensilità, ed entrambe pagano la rata del mutuo della casa familiare al 50% ciascuno, di cui in atti, però, non risulta l'esatto importo.
I figli della coppia entrambi sono studenti e, anche se svolgono lavori per mantenersi agli studi, non sono economicamente autosufficienti.
pagina 4 di 6 Va stabilito pertanto, che finché non sarà data attuazione al provvedimento di assegnazione della casa familiare al le parti provvederanno ciascuno al Pt_1 mantenimento diretto, il ricorrente, la resistente, di . Per_1 Per_2
Non appena sarà data attuazione al provvedimento e il si trasferirà a Pt_1 vivere nella casa familiare e vivrà con entrambi i figli, la vrà versare la CP_1 medesima somma complessiva di € 200 al mese, per il imento dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie. Tale importo, sicuramente esiguo, appare comunque congruo se si tiene conto del fatto che la dovrà trovarsi altra CP_1 abitazione e continuerà a pagare la metà della rata del che entrambi i figli della coppia svolgono dei lavoretti per mantenersi agli studi.
6. Le spese di lite, stante l'esito del giudizio, vanno compensate per 1/3, stante la natura della causa e il comportamento altalenante avuto da nel decidere Per_1 dove vivere, e poste per la restante a carico della CP_1
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe e celebrato in data Parte_1 CP_1
08/05/2004 in ROSIGNANO MARITTIMO, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 27 parte 2 serie C anno 2004; con ordine all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al 2° comma di detto articolo.
CONDIZIONI
1. Revoca l'assegnazione della casa familiare meglio identificata nelle conclusioni del ricorrente in favore della CP_1
2. Assegna la casa familiare al Pt_1
3. Dispone che, finché non sarà data attuazione al provvedimento di assegnazione della casa familiare al le parti provvederanno Pt_1 ciascuno al mantenimento diretto, il ricorrente, di , la resistente, di Per_1
; non appena sarà data attuazione al provve to e il si Per_2 Pt_1
à a vivere nella casa familiare e vivrà con entrambi i figl CP_1 dovrà versare la medesima somma complessiva di € 200 al mese, mantenimento dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie;
pagina 5 di 6 4. compensa per 1/3 le spese di lite che liquida per complessivi € 6164,00 oltre accessori, e pone i residui due terzi a carico della CP_1
Livorno, 3 marzo 2025
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3828/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BENVENUTI ALESSANDRA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BENVENUTI ALESSANDRA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TANZINI CP_1 C.F._2
FRANCESCO elettivamente domiciliato in VIA 185 REGGIMENTO ARTIGLIERIA
FOLGORE 2 57128 LIVORNO presso il difensore avv. TANZINI FRANCESCO
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio per sentire Parte_1 CP_1 di del matrimonio da loro c 04.
Parte ricorrente ha inoltre domandato quanto segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di
pagina 1 di 6 Livorno, ai sensi della Legge 898/1970 e successive modificazioni, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e a Rosignano Marittimo Parte_1 CP_1 il giorno 08.05.2004, (atto n. 27, n seguenti condizioni: 1) affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente della stessa presso il padre e fac di decidere autonomamente quando Per_1 incontrare e stare con la madre;
2) assegnazione d one coniugale posta in Livorno Via Luigi Cherubini 26 - censita al CF del Comune di Livorno con Foglio 21, part. 3108, sub 4, cat. A/2, cl.3, vani 5,5, rendita catastale Euro 823,75, quanto all'appartamento e Foglio 21, part. 3108, sub 615, cat. C/6 cl. 7, mq. 9, rendita catastale Euro 36,26, quanto all'autorimessa (che è e resterà in comproprietà tra i coniugi e appartiene quanto al 65 % al Sig. e quanto al 35% alla Sig.ra -, con tutti i mobili e gli arredi che la Pt_1 CP_1 compongono (che resteranno in comproprietà dei coniugi), al Sig. affinché lo Parte_1 stesso vi risieda con la figlia e il figlio , fino di e, Per_1 Per_2 comunque, fino alla completa za econom trambi i ragazzi;
3) mante to diretto della figlia minore e del figlio , finché non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti, da parte del genitore con il quale i figli decideranno di volta in volta di stare;
4) spese straordinarie necessarie, previamente concordate, sia per la minore , che per il Per_1 figlio , fino alla completa indipendenza economica di entrambi, a genitori al Per_2
50 lare come già in sentenza di separazione. Con vittoria di spese di giudizio”.
.
Parte convenuta non si è opposta alla pronuncia di divorzio, ma in ordine ai provvedimenti accessori ha chiesto: “1) Affidamento congiunto della figlia minore Per_1
2) Collocazione prevalente dei figli presso l'abitazione coniugale di via Cherubini
[...]
Livorno; 3) Assegnazione provvisoria della abitazione coniugale alla coniuge resistente;
4) Obbligo del ricorrente a contribuire al mantenimento ordinario dei figli nella misura di Euro 200,00 mensili fino al raggiungimento della completa indipendenza economica;
5) Ripartizione delle spese straordinarie dei figli al 50% fino al raggiungimento della piena indipendenza economica”.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento considerato che, dal comportamento di entrambe le parti, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti comprovanti la dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Le parti si sono infatti separate nel 2019 e, da allora, vivono in abitazioni separate e conducono vite autonome.
3. Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori, in primo pagina 2 di 6 luogo, va rilevato che entrambi i figli della coppia, e sono Per_2 Per_1 maggiorenni, precisamente lo è divenuta nel corso d sso. Per_1
Pertanto, non vi è più necessità di prevedere sulle domande relative all'affidamento dei figli.
4. Ciò posto, va deciso in ordine alla assegnazione della casa familiare.
In via generale, va ricordato che la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. ( cfr. Cass. n. 3015 del 2018).
Nel nostro caso, i figli della coppia, con la separazione erano stati collocati presso la madre a cui era stata assegnata la casa familiare.
Ad oggi la situazione è mutata.
Ed infatti, , maggiorenne, ma ancora studente universitario, è sempre Per_2 rimasto a v la casa familiare con la madre, ma ha confermato in udienza, sentito come teste, di voler continuare a vivere nella stessa abitazione, in quanto la sente come casa sua, e di avere un buon rapporto con entrambi, tanto da essere intenzionato a rimanere nella casa familiare, anche in caso di assegnazione della stessa al padre.
, invece, maggiorenne e iscritta all'ultimo anno delle superiori, in più Per_1 ioni è entrata in conflitto con la figura materna, tanto da trasferirsi dal padre per poi cambiare idea;
la ragazza ha attraversato, quando ancora era minore, un difficile periodo di disagio psicologico, caratterizzato dalla presenza di un serio disturbo alimentare, e, in tale fase, è stata molto sostenuta dalla padre, tanto da riconoscere allo stesso una parte di merito rispetto al miglioramento della sua condizione psico emotiva ( cfr. verbale ascolto minore del 19.7.23); ora la ragazza, dopo l'ennesimo momento di tensione con la madre, si è definitivamente trasferita dal padre con cui intende vivere.
Nel caso in esame, pertanto, la casa familiare va assegnata al in quanto Pt_1 tale assegnazione permetterà ad di rientrare a casa sua, di riavvicinarsi al Per_1
pagina 3 di 6 fratello maggiore e di avere adeguati spazi propri, che, invece, nella casa del padre non può godere perché troppo piccola, come è emerso in occasione del suo ascolto.
Tale decisione è conforme anche all'interesse di , il quale, come detto, è Per_2 favorevole a vivere nella casa familiare anche se al padre, con il quale il ragazzo ha riferito di avere un buon rapporto.
Peraltro, le parti, nel corso del processo, hanno più volte tentato di definire il giudizio, provvedendo alla vendita della casa familiare, la cui rata del mutuo grava su entrambi al 50%; ed infatti, tale esborso costituisce per il un serio Pt_1 ostacolo a reperire una abitazione più grande e più confacente enze dei figli rispetto a quella attuale, per cui lo stesso ad oggi paga € 700 al mese.
Quindi, appare nell'interesse di entrambi i ragazzi, che nelle more della individuazione di un acquirente per la casa familiare, entrambi possano contare sulle comodità e sugli spazi presenti nella abitazione di famiglia e poter vivere nuovamente insieme.
4. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
Nel caso in esame, le parti hanno redditi analoghi, pari a circa € 1800 al mese, per quattordici mensilità, ed entrambe pagano la rata del mutuo della casa familiare al 50% ciascuno, di cui in atti, però, non risulta l'esatto importo.
I figli della coppia entrambi sono studenti e, anche se svolgono lavori per mantenersi agli studi, non sono economicamente autosufficienti.
pagina 4 di 6 Va stabilito pertanto, che finché non sarà data attuazione al provvedimento di assegnazione della casa familiare al le parti provvederanno ciascuno al Pt_1 mantenimento diretto, il ricorrente, la resistente, di . Per_1 Per_2
Non appena sarà data attuazione al provvedimento e il si trasferirà a Pt_1 vivere nella casa familiare e vivrà con entrambi i figli, la vrà versare la CP_1 medesima somma complessiva di € 200 al mese, per il imento dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie. Tale importo, sicuramente esiguo, appare comunque congruo se si tiene conto del fatto che la dovrà trovarsi altra CP_1 abitazione e continuerà a pagare la metà della rata del che entrambi i figli della coppia svolgono dei lavoretti per mantenersi agli studi.
6. Le spese di lite, stante l'esito del giudizio, vanno compensate per 1/3, stante la natura della causa e il comportamento altalenante avuto da nel decidere Per_1 dove vivere, e poste per la restante a carico della CP_1
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe e celebrato in data Parte_1 CP_1
08/05/2004 in ROSIGNANO MARITTIMO, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 27 parte 2 serie C anno 2004; con ordine all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al 2° comma di detto articolo.
CONDIZIONI
1. Revoca l'assegnazione della casa familiare meglio identificata nelle conclusioni del ricorrente in favore della CP_1
2. Assegna la casa familiare al Pt_1
3. Dispone che, finché non sarà data attuazione al provvedimento di assegnazione della casa familiare al le parti provvederanno Pt_1 ciascuno al mantenimento diretto, il ricorrente, di , la resistente, di Per_1
; non appena sarà data attuazione al provve to e il si Per_2 Pt_1
à a vivere nella casa familiare e vivrà con entrambi i figl CP_1 dovrà versare la medesima somma complessiva di € 200 al mese, mantenimento dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie;
pagina 5 di 6 4. compensa per 1/3 le spese di lite che liquida per complessivi € 6164,00 oltre accessori, e pone i residui due terzi a carico della CP_1
Livorno, 3 marzo 2025
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
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