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Sentenza 23 febbraio 2024
Sentenza 23 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 23/02/2024, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 906/2023 R.G., vertente
TRA
n. ad ES (CH) il 13.1.1978, CF Parte_1
difesa dall'Avv. Angelo Manzi C.F._1
E
n. ad ES (CH) il 2.12.1973, CF Parte_2
, difeso dall'Avv. Angelo Manzi C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti si riportano all'accordo in ordine al ricorso depositato il
27.11.2023
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- vista la domanda di separazione personale avanzata dai coniugi;
- rilevato che i coniugi all'udienza del 22.2.2024, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle condizioni di cui al ricorso depositato il 27.11.2023, del seguente preciso tenore: autorizzare i coniugi a vivere separatamente con conseguente cessazione di nati dal matrimonio, e , saranno affidati Per_1 Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori e coabiteranno con la madre della casa coniugale.
La casa coniugale sita in Roccascalegna alla Via Neviera n. 29, di proprietà esclusiva del sig. , con le relative pertinenze, Parte_2 viene assegnata alla moglie la quale vi continuerà a vivere unitamente ai figli e . La moglie sopporterà tutte le spese relative alle utenze Per_1 Per_2 domestiche che resterranno intestate ad , facendosi Parte_2 carico di ritirare le bollette, pagarle e documentarne all'intestatario l'effettivo pagamento. Solo l'utenza elettrica sarà a carico di che Parte_2 si farà carico della spesa relativa, continuando nel contempo a percepire i rimborsi del GSE per l'energia elettrica in surplus prodotta dall'impianto fotovoltaico di sua proprietà. Tutte le spese di ordinaria amministrazione connesse all'immobile saranno a carico di , rimanendo a Parte_1 carico del sig. le sole spese straordinarie gravanti sulla Parte_2 proprietà.
Il sig. , che potrà asportare dall'abitazione solo i propri Parte_2 effetti personali, andrà ad abitare in Roccascalegna (CH) alla Via IV
Novembre n. 24, ed avrà diritto di vedere i figli quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici dei figli, anche nella casa coniugale, negli orari in cui la moglie non è presente in casa per lavoro o per altri motivi. Ognuno dei genitori provvederà a seguire i figli negli studi, nelle attività didattiche e sportive in cui sono impegnati. Ognuno dei genitori, seguendo il principio dell'alternanza, si recherà alle riunioni scolastiche ed ai colloqui con il personale docente. I genitori si impegnano ad intrattenere tra loro rapporti civili che consentano di dialogare costruttivamente in ordine alle esigenze, alle aspirazioni ed alle problematiche di vita dei figli, in modo da formarli seguendo un comune programma e progetto educativo, preventivamente concordato tra gli stessi. I ricorrenti non ritengono necessario proporre un regolamento minimo del diritto di visita, sia in considerazione dell'età dei figli (entrambi prossimi alla maggiore età), sia in ragione del fatto che il padre si è trasferito ad abitare nello stesso comune
(Roccascalegna) a brevissima distanza dalla casa coniugale (circa 200 metri) e dunque avrà la possibilità di vedere i figli e tenerli con sé quotidianamente, anche per il fatto che i genitori, entrambi operai in (ex Org_1 Org_2 lavorano a turni invertiti, per cui in assenza dell'una, l'altro si occuperà delle esigenze quotidiane dei figli.
porre a carico del sig. , a titolo di contributo per il Parte_2 mantenimento dei figli e un assegno mensile dell'importo Per_1 Per_2 di euro 400,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici come per Org_3 legge, che il sig. verserà alla moglie mediante bonifico Parte_2 bancario, sulle coordinate di cui questi è in possesso, a mese anticipato, entro il giorno 5 di ogni mese a far data dal mese successivo alla sentenza di omologa.
Le automobili di proprietà dei coniugi sono tre: Volkswagen LF targata
EM288WB, di proprietà di , resterà nella sua Parte_1 disponibilità ed ella si farà carico delle relative spese;
SA X IL targata
CW670KC di proprietà di , resterà nella sua disponibilità Parte_2 ed egli si farà carico delle relative spese;
Opel RS targata EL720LG di proprietà di , acquistata per i figli in previsione del Parte_2 conseguimento da parte loro della patente di guida, resterà nella disponibilità dei figli e del padre, e quest'ultimo si farà carico delle spese di bollo, assicurazione e manutenzione.
I risparmi accumulati dai genitori per garantire, almeno in parte, il corso degli studi per i figli, dell'importo circa 25.000 euro, restano nella disponibilità della moglie, sul suo conto corrente postale, ed ella li utilizzerà nell'interesse esclusivo dei figli.
Il sig. comparteciperà, nella misura del 50% alle spese Parte_2 straordinarie relative ai figli come da protocollo del CNF;
I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e che, pertanto, nessuna corresponsione alimentare né di mantenimento è dovuta dall'uno nei confronti dell'altra e pertanto, ad ogni effetto di legge, espressamente vi rinunciano.
I coniugi si danno atto che non ci sono beni in comune nè altri beni o somme di danaro, titoli o depositi di danaro per i quali si debba procedere a divisione, per cui dichiarano che non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 alle condizioni concordate e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Tornareccio (CH) (Anno 2004 n.
1 - Parte II – Serie B Ufficio 1).
Così deciso in Lanciano il 23.2.2024
Il Presidente Massimo Canosa