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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 15/10/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1294/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1294/2024
avente ad oggetto: Divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio promossa da
(CF. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. Nadia Ianes ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 convenuto
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza di data 19 giugno 2025.
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “C O N C L U S I O N I 1) Affidare in via esclusiva le figlie e alla madre con collocazione principale Persona_1 Per_2 presso la medesima, mentre è nel frattempo divenuto maggiorenne ma non è Persona_3
1 ancora economicamente autosufficente;
2) Disporre che il padre provveda al Persona_4 mantenimento dei tre figli mediante versamento alla ricorrente dell'importo di Euro 250,00 mensili per ciascun figlio, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e fino a che non saranno economicamente autosufficienti. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo, a partire dal mese di maggio 2024; 3) Obbligare il sig. a rimborsare alla moglie il 50% delle spese mediche e specialistiche non Persona_4 coperte dal Servizio Sanitario, spese scolastiche, ludico-ricreative, sportive e le altre necessarie ed opportune per i figli come da protocollo CNF dd. 29.11.2017; 4) Disporre che gli assegni familiari, sussidi statali, provinciali e quanto altro per i tre figli vengano – in via diretta o indiretta – percepiti esclusivamente e direttamente al 100% dalla madre senza alcuna pretesa da parte del padre;
5) Disporre che la sig.ra possa, senza Parte_1 alcuna opposizione del padre portare le due figlie minorenni all'estero; 6) Persona_4
Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, con passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. In ogni caso: Con condanna alle spese legali oltre accessori di legge.”
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio in Marocco in data 2 agosto 2003 – con atto trascritto nel registro degli atti di Matrimonio del Comune di San Michele all'Adige, parte II, serie C
n. 9 anno 2016 – e dalla loro unione sono nati i figli (in data 3 ottobre 2005), Persona_3
(in data 7 maggio 2009) e (in data 16 novembre 2010). Persona_1 Per_2
Con ricorso depositato in data 28 maggio 2024, la ricorrente ha chiesto Parte_1 dichiararsi lo scioglimento del matrimonio celebrato con il sig. dando atto che CP_1 tra le parti è intervenuta separazione consensuale, omologata come da decreto di questo
Tribunale di data 13 dicembre 2022. La ricorrente ha rappresentato che in sede di separazione i figli sono stati affidati in via esclusiva alla madre, con collocazione presso la stessa e assegnazione a costei della casa familiare, ed è stato posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario dei figli la somma mensile di euro 100,00 ciascuno, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
2 La sig.ra ha, quindi, dedotto che dal momento della separazione i coniugi non si Parte_1 sono più riconciliati, rappresentando al contempo che i figli vedono saltuariamente il padre, senza mai pernottare da lui, e che il sig. non sta più pagando il mantenimento per il Per_4
Per_ figlio e non versa neppure l'adeguamento Istat.
La ricorrente ha, dunque, chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “1) Affidare in via esclusiva le figlie e alla madre con collocazione principale Persona_1 Per_2 presso la medesima;
2) Disporre che il padre provveda al mantenimento dei Persona_4 tre figli mediante versamento alla ricorrente dell'importo di Euro 250,00 mensili per ciascun figlio, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e fino a che non saranno economicamente autosufficienti. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo, a partire dal mese di maggio 2024; 3) Obbligare il sig. Per_4
a rimborsare alla moglie il 50% delle spese mediche e specialistiche non coperte dal
[...]
Servizio Sanitario, spese scolastiche, ludico-ricreative, sportive e le altre necessarie ed opportune per i figli come da protocollo CNF dd. 29.11.2017; 4) Disporre che gli assegni familiari, sussidi statali, provinciali e quanto altro per i tre figli vengano – in via diretta o indiretta – percepiti esclusivamente e direttamente al 100% dalla madre senza alcuna pretesa da parte del padre;
5) Disporre che la sig.ra possa, senza alcuna Parte_1 opposizione del padre portare le due figlie minorenni all'estero; 6) Ordinare Persona_4 alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, con passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. In ogni caso: Con condanna alle spese legali oltre accessori di legge.”.
Radicatosi il contraddittorio, la parte convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata la sua contumacia con ordinanza resa a verbale dell'udienza del 10 ottobre 2024.
Con la medesima ordinanza sono state confermate, ex art. 473bis.22 c.p.c., le condizioni della separazione ad eccezione della condizione n. 4 relativa al mantenimento ordinario dei figli, ponendosi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, con decorrenza dal mese Persona_4 di ottobre 2024, alla sig.ra a titolo di mantenimento ordinario di ciascun Parte_1 figlio, la somma mensile di euro 200,00 per ciascuno (600,00 euro complessivi), entro il giorno 10 di ciascun mese.
3 La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, acquisizione di informazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate e Agenzia del Lavoro e mediante l'ascolto delle minori e Per_1 Per_2
All'esito dell'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art. 473bis.28
c.p.c. con ordinanza di data 19 giugno 2025.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n. 2, lett.
b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da oltre sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale trasformata in consensuale (omologata con decreto di questo Tribunale di data 13 dicembre 2022) e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Passando alle ulteriori domande, ritiene il Collegio che vada in questa sede disposto l'affidamento delle figlie minori e in via cd. super esclusiva alla madre, con Per_1 Per_2 collocazione presso la stessa.
A tal fine, giova premettere che, per espressa previsione normativa (art. 337ter, co. 2 c.c.),
l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti, risulti contrario all'interesse dei minori stante l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale, che implicano un dovere di cura e attenzione, morale e materiale, nei confronti dei figli (“il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”, art. 337quater, co. 1 c.c.).
Il punto di riferimento che deve guidare il Giudice nella scelta del regime di affidamento deve essere, come ricordato a più riprese dalla Corte di Cassazione, quello del superiore interesse del minore “stante il suo diritto preminente ad una crescita sana ed equilibrata”
(cfr. Cass. 21916/2019), evidenziandosi, altresì, che “Il diritto del minore alla bigenitorialità
- alla cui realizzazione è tenuto il giudice del merito chiamato ad adottare i provvedimenti necessari in punto di affidamento e di modalità di frequentazione da parte del genitore non affidatario (art. 337-ter c.c., commi 1 e 2) - rappresenta il fine ultimo di ogni disciplina che, comunque ispirata al rispetto di una crescita equilibrata ed armonica del figlio, può
4 comportare del principio la concreta non applicazione là dove nella formale sua attuazione, alle condizioni date, esso risulti di impedimento alla realizzazione dell'indicato equilibrio.”
(cfr. Cass. 13454/2021).
Nel caso che occupa, ritiene il Collegio che dall'istruttoria condotta sia emerso che il padre da anni serba nei confronti delle figlie un perdurante e complessivo atteggiamento di disinteresse, specie sul piano morale e affettivo, non essendo presente nelle loro vite – se non per sporadici incontri – e non partecipando in alcun modo alle scelte che riguardano le minori né interessandosene. A tal fine, risulta di particolare rilievo quanto dichiarato in sede di ascolto dalle minori, le quali hanno entrambe raccontato di vedere solo ogni tanto il papà e che lui non si preoccupa dei loro bisogni, di cui si occupa integralmente la madre. In particolare, la figlia ha raccontato che “Con la mia mamma mi trovo bene, ci segue Per_1 in tutto. Io mio papà non l'ho visto per diversi anni, dopo un percorso con un'educatrice ho ricominciato a vederlo anche se ci sono periodi lunghi, come quest'estate, in cui non ci vediamo e siamo io e mia sorella a scrivergli. Magari lui ci scrive una volta per chiederci come stiamo e basta (…) Mia mamma si occupa di tutto, mio papà non si preoccupa neanche di chiedere se c'è bisogno di qualcosa” (cfr. verbale udienza del 11 marzo 2025). Allo stesso modo, la figlia ha raccontato che “Mia mamma si occupa di noi. Mio papà lo vedo Per_2 qualche volta, ma non si interessa di noi e dei nostri bisogni, è mia mamma ad occuparsene.
Mio papà è andato via di casa quando avevo 8 anni ed è sparito dalla mia vita per due anni.
Poi è tornato ma io ho voluto prendere le distanze perché sono cresciuta senza padre e non lo consideravo tale. Ho ricominciato a vederlo grazie agli assistenti sociali, dopo un anno ho iniziato a vederlo da sola senza gli assistenti sociali;
ora ci sentiamo ogni tanto. Ci vediamo circa dieci volte in un anno, può capitare di vederlo quattro volte in un mese e poi non vederlo per tre mesi. (…) é io e mio padre non abbiamo un vero rapporto padre-figlia, ci chiediamo solo come stiamo e parliamo di cose superficiali. Lui non sa le mie cose personali a differenza di mia mamma, mio papà non sa neanche quando sono nata. Della mia idea di cambiare scuola non ne parlo con mio papà e non me lo chiederebbe neanche.
Con mia mamma invece ne parlo” (cfr. verbale udienza del 11 marzo 2025).
Da quanto sopra, emerge la concreta incapacità paterna di assumere in modo pieno e consapevole il ruolo di genitore, circostanza ulteriormente corroborata dal contegno processuale serbato dal convenuto nel presente procedimento.
5 In ragione di ciò, va ritenuto che l'affido condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori sia contrario al loro preminente interesse, dovendosi, pertanto, disporre l'affido di Per_1
e in via cd. super esclusiva alla madre, nei cui confronti può essere formulata una Per_2 prognosi positiva, essendo la figura di riferimento per le figlie e occupandosi di tutte le loro esigenze. Va, dunque, rimessa alla madre anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per le figlie (istruzione, salute, educazione, residenza abituale) ed ella sarà l'unica referente titolata ad interloquire con la P.A. per qualsiasi esigenza burocratica in nome e per delle minori, e ciò al fine di evitare che tali decisioni restino paralizzate o comunque rallentate in ragione del distacco paterno.
Quanto alle visite tra il padre e le figlie, tenuto conto dell'età delle minori e considerato quanto dalle stesse raccontato in sede di ascolto, va disposto che papà e figlie possano vedersi secondo liberi accordi, come di fatto avviene già da tempo.
Quanto alle questioni di natura economica, giova premettere che l'obbligo di mantenere i figli da parte dei genitori ha rilievo costituzionale (ai sensi dell'art. 30, co.1 Cost. “E' dovere
e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”) ed è, altresì, annoverato nel codice civile non solo quale dovere dei genitori nei confronti dei figli (ai sensi dell'art. 147 c.c. “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi
l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (…)”) ma anche espressamente quale diritto del figlio (ai sensi dell'art. 315bis c.c. “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori (…)”). Ne discende che i genitori, anche ove privi di una continuativa fonte di reddito, hanno il dovere di attivarsi nella ricerca di un impiego adeguato a sopperire ai bisogni materiali dei figli, non dovendo la loro condizione lavorativa
(in linea di principio) pregiudicare la prole.
Nel caso che occupa, ritiene il Collegio di porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere, Per_ a titolo di mantenimento ordinario dei figli (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente), e la somma mensile di euro 250,00 (750,00 euro Per_1 Per_2 complessivi). Tale somma è da ritenersi congrua considerato, da un lato, che dalle informazioni raccolte nel corso dell'istruttoria è emerso che il padre è occupato con contratto di lavoro a tempo indeterminato e che, per l'anno di imposta 2023, ha percepito un reddito complessivo di euro 31.232,54 (cfr. informazioni Agenzia del Lavoro e Agenzia delle
Entrate); dall'altro lato, che è la madre di fatto ad occuparsi integralmente di tutti i bisogni
6 dei figli, evidenziandosi al contempo che, data l'età dei ragazzi, le loro esigenze di mantenimento sono aumentate rispetto all'epoca della separazione. Va, inoltre, tenuto conto che il padre possiede capacità lavorativa specifica, elemento da valorizzarsi nella quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, atteso che i genitori hanno il dovere di adoperarsi al fine di reperire adeguate occupazioni che consentano il mantenimento della prole.
Alla luce di una valutazione complessiva di quanto sopra, ritiene il Collegio congruo porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento ordinario dei figli la somma mensile di euro 250,00 per ciascuno, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (valori medi ridotti per le quattro fasi, tenuto conto della natura dell'attività svolta nonché considerato che il convenuto, restando contumace, non ha svolto attività difensiva, così non aggravando la trattazione del procedimento). Considerato che la parte ricorrente è stata ammessa al
Patrocinio Statale, va disposto il pagamento in favore dello Stato (senza dimezzamento della somma, in conformità a quanto affermato da Cass. 22017/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1 in Marocco in data 2 agosto 2003, con atto trascritto nel registro degli atti di
[...]
Matrimonio del Comune di San Michele all'Adige, parte II, serie C n. 9 anno 2016;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) affida le figlie minori (in data 7 maggio 2009) e (in data Persona_1 Per_2
16 novembre 2010) in via cd. super esclusiva alla madre, con collocazione presso di lei, alla quale va rimessa anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per le figlie (istruzione, salute, educazione, residenza abituale) ed ella sarà l'unica referente titolata ad interloquire con la P.A. per qualsiasi esigenza burocratica in nome e per conto delle minori;
4) dispone che le visite tra il papà e le figlie potranno avvenire secondo liberi accordi;
7 5) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra CP_1 Parte_1
a titolo di mantenimento ordinario dei figli , e
[...] Persona_3 Persona_1 Per_2
entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di euro 250,00 al mese per ciascun
[...] figlio (750,00 euro complessivi), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del CNF;
6) condanna il convenuto a rimborsare alla ricorrente le spese di lite liquidate nella somma complessiva di euro 3.809,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in data 10 ottobre 2025 dal Tribunale di Trento.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1294/2024
avente ad oggetto: Divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio promossa da
(CF. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. Nadia Ianes ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 convenuto
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza di data 19 giugno 2025.
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “C O N C L U S I O N I 1) Affidare in via esclusiva le figlie e alla madre con collocazione principale Persona_1 Per_2 presso la medesima, mentre è nel frattempo divenuto maggiorenne ma non è Persona_3
1 ancora economicamente autosufficente;
2) Disporre che il padre provveda al Persona_4 mantenimento dei tre figli mediante versamento alla ricorrente dell'importo di Euro 250,00 mensili per ciascun figlio, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e fino a che non saranno economicamente autosufficienti. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo, a partire dal mese di maggio 2024; 3) Obbligare il sig. a rimborsare alla moglie il 50% delle spese mediche e specialistiche non Persona_4 coperte dal Servizio Sanitario, spese scolastiche, ludico-ricreative, sportive e le altre necessarie ed opportune per i figli come da protocollo CNF dd. 29.11.2017; 4) Disporre che gli assegni familiari, sussidi statali, provinciali e quanto altro per i tre figli vengano – in via diretta o indiretta – percepiti esclusivamente e direttamente al 100% dalla madre senza alcuna pretesa da parte del padre;
5) Disporre che la sig.ra possa, senza Parte_1 alcuna opposizione del padre portare le due figlie minorenni all'estero; 6) Persona_4
Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, con passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. In ogni caso: Con condanna alle spese legali oltre accessori di legge.”
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio in Marocco in data 2 agosto 2003 – con atto trascritto nel registro degli atti di Matrimonio del Comune di San Michele all'Adige, parte II, serie C
n. 9 anno 2016 – e dalla loro unione sono nati i figli (in data 3 ottobre 2005), Persona_3
(in data 7 maggio 2009) e (in data 16 novembre 2010). Persona_1 Per_2
Con ricorso depositato in data 28 maggio 2024, la ricorrente ha chiesto Parte_1 dichiararsi lo scioglimento del matrimonio celebrato con il sig. dando atto che CP_1 tra le parti è intervenuta separazione consensuale, omologata come da decreto di questo
Tribunale di data 13 dicembre 2022. La ricorrente ha rappresentato che in sede di separazione i figli sono stati affidati in via esclusiva alla madre, con collocazione presso la stessa e assegnazione a costei della casa familiare, ed è stato posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario dei figli la somma mensile di euro 100,00 ciascuno, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
2 La sig.ra ha, quindi, dedotto che dal momento della separazione i coniugi non si Parte_1 sono più riconciliati, rappresentando al contempo che i figli vedono saltuariamente il padre, senza mai pernottare da lui, e che il sig. non sta più pagando il mantenimento per il Per_4
Per_ figlio e non versa neppure l'adeguamento Istat.
La ricorrente ha, dunque, chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “1) Affidare in via esclusiva le figlie e alla madre con collocazione principale Persona_1 Per_2 presso la medesima;
2) Disporre che il padre provveda al mantenimento dei Persona_4 tre figli mediante versamento alla ricorrente dell'importo di Euro 250,00 mensili per ciascun figlio, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e fino a che non saranno economicamente autosufficienti. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo, a partire dal mese di maggio 2024; 3) Obbligare il sig. Per_4
a rimborsare alla moglie il 50% delle spese mediche e specialistiche non coperte dal
[...]
Servizio Sanitario, spese scolastiche, ludico-ricreative, sportive e le altre necessarie ed opportune per i figli come da protocollo CNF dd. 29.11.2017; 4) Disporre che gli assegni familiari, sussidi statali, provinciali e quanto altro per i tre figli vengano – in via diretta o indiretta – percepiti esclusivamente e direttamente al 100% dalla madre senza alcuna pretesa da parte del padre;
5) Disporre che la sig.ra possa, senza alcuna Parte_1 opposizione del padre portare le due figlie minorenni all'estero; 6) Ordinare Persona_4 alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, con passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. In ogni caso: Con condanna alle spese legali oltre accessori di legge.”.
Radicatosi il contraddittorio, la parte convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata la sua contumacia con ordinanza resa a verbale dell'udienza del 10 ottobre 2024.
Con la medesima ordinanza sono state confermate, ex art. 473bis.22 c.p.c., le condizioni della separazione ad eccezione della condizione n. 4 relativa al mantenimento ordinario dei figli, ponendosi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, con decorrenza dal mese Persona_4 di ottobre 2024, alla sig.ra a titolo di mantenimento ordinario di ciascun Parte_1 figlio, la somma mensile di euro 200,00 per ciascuno (600,00 euro complessivi), entro il giorno 10 di ciascun mese.
3 La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, acquisizione di informazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate e Agenzia del Lavoro e mediante l'ascolto delle minori e Per_1 Per_2
All'esito dell'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art. 473bis.28
c.p.c. con ordinanza di data 19 giugno 2025.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n. 2, lett.
b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da oltre sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale trasformata in consensuale (omologata con decreto di questo Tribunale di data 13 dicembre 2022) e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Passando alle ulteriori domande, ritiene il Collegio che vada in questa sede disposto l'affidamento delle figlie minori e in via cd. super esclusiva alla madre, con Per_1 Per_2 collocazione presso la stessa.
A tal fine, giova premettere che, per espressa previsione normativa (art. 337ter, co. 2 c.c.),
l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti, risulti contrario all'interesse dei minori stante l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale, che implicano un dovere di cura e attenzione, morale e materiale, nei confronti dei figli (“il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”, art. 337quater, co. 1 c.c.).
Il punto di riferimento che deve guidare il Giudice nella scelta del regime di affidamento deve essere, come ricordato a più riprese dalla Corte di Cassazione, quello del superiore interesse del minore “stante il suo diritto preminente ad una crescita sana ed equilibrata”
(cfr. Cass. 21916/2019), evidenziandosi, altresì, che “Il diritto del minore alla bigenitorialità
- alla cui realizzazione è tenuto il giudice del merito chiamato ad adottare i provvedimenti necessari in punto di affidamento e di modalità di frequentazione da parte del genitore non affidatario (art. 337-ter c.c., commi 1 e 2) - rappresenta il fine ultimo di ogni disciplina che, comunque ispirata al rispetto di una crescita equilibrata ed armonica del figlio, può
4 comportare del principio la concreta non applicazione là dove nella formale sua attuazione, alle condizioni date, esso risulti di impedimento alla realizzazione dell'indicato equilibrio.”
(cfr. Cass. 13454/2021).
Nel caso che occupa, ritiene il Collegio che dall'istruttoria condotta sia emerso che il padre da anni serba nei confronti delle figlie un perdurante e complessivo atteggiamento di disinteresse, specie sul piano morale e affettivo, non essendo presente nelle loro vite – se non per sporadici incontri – e non partecipando in alcun modo alle scelte che riguardano le minori né interessandosene. A tal fine, risulta di particolare rilievo quanto dichiarato in sede di ascolto dalle minori, le quali hanno entrambe raccontato di vedere solo ogni tanto il papà e che lui non si preoccupa dei loro bisogni, di cui si occupa integralmente la madre. In particolare, la figlia ha raccontato che “Con la mia mamma mi trovo bene, ci segue Per_1 in tutto. Io mio papà non l'ho visto per diversi anni, dopo un percorso con un'educatrice ho ricominciato a vederlo anche se ci sono periodi lunghi, come quest'estate, in cui non ci vediamo e siamo io e mia sorella a scrivergli. Magari lui ci scrive una volta per chiederci come stiamo e basta (…) Mia mamma si occupa di tutto, mio papà non si preoccupa neanche di chiedere se c'è bisogno di qualcosa” (cfr. verbale udienza del 11 marzo 2025). Allo stesso modo, la figlia ha raccontato che “Mia mamma si occupa di noi. Mio papà lo vedo Per_2 qualche volta, ma non si interessa di noi e dei nostri bisogni, è mia mamma ad occuparsene.
Mio papà è andato via di casa quando avevo 8 anni ed è sparito dalla mia vita per due anni.
Poi è tornato ma io ho voluto prendere le distanze perché sono cresciuta senza padre e non lo consideravo tale. Ho ricominciato a vederlo grazie agli assistenti sociali, dopo un anno ho iniziato a vederlo da sola senza gli assistenti sociali;
ora ci sentiamo ogni tanto. Ci vediamo circa dieci volte in un anno, può capitare di vederlo quattro volte in un mese e poi non vederlo per tre mesi. (…) é io e mio padre non abbiamo un vero rapporto padre-figlia, ci chiediamo solo come stiamo e parliamo di cose superficiali. Lui non sa le mie cose personali a differenza di mia mamma, mio papà non sa neanche quando sono nata. Della mia idea di cambiare scuola non ne parlo con mio papà e non me lo chiederebbe neanche.
Con mia mamma invece ne parlo” (cfr. verbale udienza del 11 marzo 2025).
Da quanto sopra, emerge la concreta incapacità paterna di assumere in modo pieno e consapevole il ruolo di genitore, circostanza ulteriormente corroborata dal contegno processuale serbato dal convenuto nel presente procedimento.
5 In ragione di ciò, va ritenuto che l'affido condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori sia contrario al loro preminente interesse, dovendosi, pertanto, disporre l'affido di Per_1
e in via cd. super esclusiva alla madre, nei cui confronti può essere formulata una Per_2 prognosi positiva, essendo la figura di riferimento per le figlie e occupandosi di tutte le loro esigenze. Va, dunque, rimessa alla madre anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per le figlie (istruzione, salute, educazione, residenza abituale) ed ella sarà l'unica referente titolata ad interloquire con la P.A. per qualsiasi esigenza burocratica in nome e per delle minori, e ciò al fine di evitare che tali decisioni restino paralizzate o comunque rallentate in ragione del distacco paterno.
Quanto alle visite tra il padre e le figlie, tenuto conto dell'età delle minori e considerato quanto dalle stesse raccontato in sede di ascolto, va disposto che papà e figlie possano vedersi secondo liberi accordi, come di fatto avviene già da tempo.
Quanto alle questioni di natura economica, giova premettere che l'obbligo di mantenere i figli da parte dei genitori ha rilievo costituzionale (ai sensi dell'art. 30, co.1 Cost. “E' dovere
e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”) ed è, altresì, annoverato nel codice civile non solo quale dovere dei genitori nei confronti dei figli (ai sensi dell'art. 147 c.c. “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi
l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (…)”) ma anche espressamente quale diritto del figlio (ai sensi dell'art. 315bis c.c. “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori (…)”). Ne discende che i genitori, anche ove privi di una continuativa fonte di reddito, hanno il dovere di attivarsi nella ricerca di un impiego adeguato a sopperire ai bisogni materiali dei figli, non dovendo la loro condizione lavorativa
(in linea di principio) pregiudicare la prole.
Nel caso che occupa, ritiene il Collegio di porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere, Per_ a titolo di mantenimento ordinario dei figli (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente), e la somma mensile di euro 250,00 (750,00 euro Per_1 Per_2 complessivi). Tale somma è da ritenersi congrua considerato, da un lato, che dalle informazioni raccolte nel corso dell'istruttoria è emerso che il padre è occupato con contratto di lavoro a tempo indeterminato e che, per l'anno di imposta 2023, ha percepito un reddito complessivo di euro 31.232,54 (cfr. informazioni Agenzia del Lavoro e Agenzia delle
Entrate); dall'altro lato, che è la madre di fatto ad occuparsi integralmente di tutti i bisogni
6 dei figli, evidenziandosi al contempo che, data l'età dei ragazzi, le loro esigenze di mantenimento sono aumentate rispetto all'epoca della separazione. Va, inoltre, tenuto conto che il padre possiede capacità lavorativa specifica, elemento da valorizzarsi nella quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, atteso che i genitori hanno il dovere di adoperarsi al fine di reperire adeguate occupazioni che consentano il mantenimento della prole.
Alla luce di una valutazione complessiva di quanto sopra, ritiene il Collegio congruo porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento ordinario dei figli la somma mensile di euro 250,00 per ciascuno, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (valori medi ridotti per le quattro fasi, tenuto conto della natura dell'attività svolta nonché considerato che il convenuto, restando contumace, non ha svolto attività difensiva, così non aggravando la trattazione del procedimento). Considerato che la parte ricorrente è stata ammessa al
Patrocinio Statale, va disposto il pagamento in favore dello Stato (senza dimezzamento della somma, in conformità a quanto affermato da Cass. 22017/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1 in Marocco in data 2 agosto 2003, con atto trascritto nel registro degli atti di
[...]
Matrimonio del Comune di San Michele all'Adige, parte II, serie C n. 9 anno 2016;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) affida le figlie minori (in data 7 maggio 2009) e (in data Persona_1 Per_2
16 novembre 2010) in via cd. super esclusiva alla madre, con collocazione presso di lei, alla quale va rimessa anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per le figlie (istruzione, salute, educazione, residenza abituale) ed ella sarà l'unica referente titolata ad interloquire con la P.A. per qualsiasi esigenza burocratica in nome e per conto delle minori;
4) dispone che le visite tra il papà e le figlie potranno avvenire secondo liberi accordi;
7 5) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra CP_1 Parte_1
a titolo di mantenimento ordinario dei figli , e
[...] Persona_3 Persona_1 Per_2
entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di euro 250,00 al mese per ciascun
[...] figlio (750,00 euro complessivi), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del CNF;
6) condanna il convenuto a rimborsare alla ricorrente le spese di lite liquidate nella somma complessiva di euro 3.809,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in data 10 ottobre 2025 dal Tribunale di Trento.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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