Versione
11 aprile 1957
11 aprile 1957
Art. 1.
A decorrere dal corrente esercizio e' stanziato un contributo annuo di 15.000.000 di lire per la Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna.
A decorrere dal corrente esercizio e' stanziato un contributo annuo di 15.000.000 di lire per la Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna.