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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/03/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 5988 dell'anno 2023
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Roberto Di Pierro, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
[...] dall'avv. Patrizia De Chirico, in virtù di procure generali alle liti;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 3/03/2025. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.08.2023 , deducendo di aver subito un Parte_1 infortunio lavorativo e di essere stato indennizzato dall' , che aveva riconosciuto in suo favore CP_1 un'invalidità del 7%, chiedeva il riconoscimento di un danno biologico complessivo pari al 12%, con conseguente condanna dell'Istituto assicurativo all'erogazione in suo favore della complessiva somma di € 9.307,05 a titolo di differenza per il danno biologico permanente subito.
A tal fine, a sostegno della propria domanda, il ricorrente, dopo aver premesso di essere dipendente dell'azienda agricola denominata Soc. Agr. CURCI S.L.A.M S.S con mansione di bracciante agricolo, deduceva: che il giorno 11.04.2021 durante lo svolgimento della propria attività lavorativa subiva un infortunio in un vigneto, inceppando in un tratto dissestato e cadendo rovinosamente al suolo;
che a seguito del descritto evento subiva gravi lesioni e veniva, pertanto, trasportato dapprima presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Corato e, una volta posta
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diagnosi di “frattura biossea 1/3 distale gamba destra”, veniva trasferito presso l'Ospedale Di
Venere di Bari ove veniva effettuato intervento chirurgico di riduzione e stabilizzazione con fissatore esterno ibrido con presa di calcagno e sul I° metatarso, per poi, successivamente, essere dimesso in data 17.04.2021 con indicazione della terapia farmacologica da seguire e prescrizione del divieto assoluto di carico sull'arto operato;
che il datore di lavoro provvedeva a denunciare regolarmente l'infortunio subito all' a cui faceva seguito l'apertura della posizione CP_1
amministrativa presso il predetto Ente avente n. 516958203 del 11.04.2021; che in data 26.05.2021 effettuava visita specialistica di controllo presso la Struttura Complessa di Ortopedia e
Traumatologia dell'Ospedale Di Venere di Bari, ove, a seguito di RX della gamba destra, veniva accertata la fase di consolidamento della frattura subita e consigliato ulteriore divieto di carico con prosecuzione della terapia farmacologica già somministrata;
che successivamente, dopo aver effettuato ulteriori visite specialistiche di controllo veniva di nuovo ricoverato presso la Struttura
Complessa di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale Di Venere di Bari;
che si sottoponeva ad ulteriori esami diagnostici a cui seguiva visita specialistica presso il medico-legale dr. Per_1
, il quale si esprimeva nei termini di seguito fedelmente trascritti: “allo stato attuale
[...]
l'esame obiettivo evidenzia discreta ipotrofia muscolare con presenza di esiti cicatriziali da pregressa applicazione di fissatore esterno. Plus bimalleolare con deficit di ½ della motilità della caviglia. Deambulazione claudicante con impossibilità all'accosciamento completo. Tale quadro clinico trova equa valutazione nella misura del 12 (dodici)%”; che con provvedimento del
30.06.2022 l' pur riconoscendo la sussistenza dell'infortunio denunciato e non CP_1
contestando il nesso di causalità, liquidava – in via definitiva – il valore capitale del danno biologico permanente corrispondente al 7%, con conseguente risarcimento dell'importo di €
5.349,74 in suo favore;
che in data 30.09.2022, avverso il suddetto provvedimento del CP_1
30.06.2022, presentava opposizione al fine di ottenere il riconoscimento del 12% del danno biologico permanente indicata dal C.T.P. dr. ; che in data 07.06.2023 veniva Persona_1 convocato per l'espletamento della visita Collegiale presso l'I.N.A.I L. –ove, tuttavia, le parti in contradditorio tra loro non giungevano ad una bonaria risoluzione della controversia;
che il suddetto esito veniva confermato con nota del 11.06.2023 adducendo la seguente motivazione: “la CP_1 menomazione dell'integrità psico fisica è stata confermata nella misura percentuale comunicata. Il presente provvedimento viene emesso a seguito di Collegiale Medica”; che in ragione di quanto sopra, richiamando la valutazione medico legale operata dal dott. secondo cui il danno Per_1
biologico permanente da lui patito risulta quantificabile nella misura percentuale del 12%, anziché come valutato dall'Ente resistente nella minore percentuale del 7%, il provvedimento adottato dall'Istituto è illegittimo.
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Per tutte queste ragioni adiva in giudizio l' dinanzi al Tribunale di Trani Sezione Lavoro al fine CP_1
di ottenere il riconoscimento del danno biologico complessivo del 12% con conseguente condanna dell' alla liquidazione della relativa prestazione ex lege prevista, oltre interessi legali;
il tutto CP_1
con vittoria di spese da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Costituendosi in giudizio, l' eccepiva l'infondatezza della domanda, ribadendo la correttezza CP_1 della valutazione dell'inabilità operata dall'Istituto e stabilita nella misura del 7%.
La causa veniva istruita a mezzo CTU medico-legale.
*****
La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.
Incontestato l'infortunio sul lavoro subito dal ricorrente in data 11.04.2021, al fine di verificare la correttezza della quantificazione operata dall' nella misura del 7% - oggetto di contestazione CP_1
ad opera del lavoratore nel libello introduttivo- nel corso del giudizio è stata espletata CTU medico- legale a mezzo del dott. Dott. , le cui conclusioni sono poste a base della presente Persona_2
decisione, perché esenti da vizi logici e contraddizioni.
Il CTU ha così concluso: “Il signor in data 11.4.2021, durante Parte_1
l'espletamento della propria attività lavorativa, riportava la frattura biossea del 1/3 distale della gamba destra;
2) in accordo con quanto già riconosciuto dall' , è ravvisabile nesso di CP_1 causalità tra l'evento descritto e la lesione riportata;
3) la suddetta lesione ha causato l'instaurarsi di postumi a carattere permanente;
avendo a mente le indicazioni del DM del 12.7.2000, gli stessi potranno essere stimati nella misura del 10% della totale”(cfr. CTU in atti, a cui si rinvia e che non
è stata specificatamente contestata dalle parti).
In definitiva, alla luce della CTU espletata, la domanda deve essere parzialmente accolta e per l'effetto l' deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente di un indennizzo CP_1
corrispondente ad un grado di invalidità del 10% (detratto quanto già corrisposto sulla base del 7% accertato in via amministrativa), oltre accessori come per legge.
Le spese processuali, comprese le spese di CTU, seguono la soccombenza e sono integralmente poste a carico dell' , nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i CP_1 in base all'effettivo valore della domanda accolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato
01.08.2023 da nei confronti dell' , rigettata ogni diversa istanza, così Parte_1 CP_1
provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore CP_1
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del ricorrente di un indennizzo corrispondente ad un grado di invalidità del 10% (detratto quanto già corrisposto sulla base del 7% accertato in via amministrativa), oltre accessori come per legge;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali della parte ricorrente, che liquida in CP_1 favore del procuratore dichiaratosi antistatario in € 2.697,00 per compensi, oltre RSG, CAP
e IVA come per legge;
3) pone le spese relative alle espletate CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani in data 3 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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