Sentenza 21 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2001, n. 2504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2504 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
o E t , N t O l I i i Z c A r R i T n S o I d G C E . R e 0 25 0 4 /0 1 A Q REPUBBLICA ITALIANA i D l E l T IN NOME DEL POPOLO ITANIANO o N E S B E LA CORTE Oggetto Impugnazione sentenza SEZIONE TERZA CIVILE conciliatore per pagamento somma Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13831/98 - Presidente Dott. Giovanni Elio LONGO Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Cron.5173 Dott. Francesco SABATINI Consigliere PURCARO Rel. Consigliere Rep. Dott. Italo Ud. 19/10/00 SEGRETO Consigliere Dott. Antonio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ALESSANDRINO CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA Richiesta copia studio VIA DEI GRACCHI 128, presso lo studio dell'avvocato dal Sig. -SOLE-240 per diritti L. 300s "-21 FEB. 2001 CARLO PIETROLUCCI, che lo difende anche disgiuntamente IL CANCELLIERE all'avvocato DIEGO GIORGETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
CANCELLERIA
contro
AN AN;
intimata avverso la sentenza n. 10/97 del Giudice conciliatore di MONZA, emessa il 02/07/97 e depositata il 04/09/97 2000 (R.G. 987/94); 1653 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/00 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'inammisibilità del ricorso ed in subordine per il rigetto. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 14 novem- bre 1994, NN NZ convenne in giudizio, davanti al giudice conciliatore di Monza, Claudio RI, chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 583.920, oltre accessori, a titolo di risarcimento danni subiti da essa istante per il danneggiamento del- l'inferriata delimitante il proprio terrazzo, danneg- giamento conseguente dallo stillicidio di acqua prove- niente dall'impianto di irrigazione automatico posto dal convenuto sul sovrastante terrazzo di sua proprie- tà. Costituitosi il contraddittorio, il giudice adito, sentenza depositata in data 4 settembre 1997, ac- con colse la domanda, condannando il convenuto al pagamento della somma richiesta, oltre interessi e spese del giu- dizio. Rilevò, in parte motiva, il giudice conciliatore che dalle prove testimoniali acquisite, oltre che dalla 2 C. t. u. espletata, erano risultati provati sia le con- dizioni di notevole degrado interessanti la ringhiera del terrazzo di proprietà dell'attrice, sia la prove- nienza del dedotto stillicidio dal terrazzo del conve- nuto. Per la cassazione della suindicata sentenza ha pro- posto ricorso Claudio RI, sulla base di un solo motivo. 1 L'intimata non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con l'unico motivo, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art.2055 C.C., in relazione al- l'art. 360 n.3 e 5 c. p. c., assume il ricorrente che la sentenza impugnata aveva accolto la domanda proposta dall'attrice, facendo espresso riferimento alla regola- mentazione prevista dal disposto dell'art.2055 C.C., che è applicabile, peraltro, ove si accerti che il dan- no subito dal danneggiato sia attribuibile a più perso- caso di ne per effetto di un unico fatto. Orbene, nel specie, pur dando per pacifica la ricorrenza di un uni- co fatto dannoso, difettava, peraltro, la certezza del- la ricorrenza di un concorso di più responsabilità con efficacia causale rispetto al fatto stesso e, tra esse, di una addebitabile ad esso ricorrente. La censura è inammissibile. Invero, con riguardo 3 A alla pronuncia del conciliatore secondo equità, doven- dosi considerare tale sia quella che abbia espressamen- te applicato una regola di equità, ovvero una norma di legge riconosciuta corrispondente all'equità, sia quel- la che abbia applicato il diritto scritto senza nulla dire in ordine all'equità, (con implicito giudizio cir- ca la sua conformità' all'equità) -1 il ricorso per cassazione ai sensi dell'art.360 n. 3 c. p. c., può es- sere proposto soltanto per denunziare la violazione di norme e principi di rango costituzionale ovvero la vio- lazione dei principi regolatori della materia (in rela- zione al rapporto dedotto in causa); mentre non può in- vestire la regola equitativa applicata, neppure sotto il profilo dell'inosservanza di una norma di legge esplicitamente o implicitamente ritenuta conforme al- l'equità, posto che il giudizio di equità è per sua natura di merito e, perciò, non è sindacabile per vizi in iudicando (ex plurimis, S.U. 91/06794, nonché Cass.97/07778, 99/02937). Orbene, nell'esaminato motivo di ricorso non si rinviene alcuna specifica censura basata sulla viola- zione di definiti principi costituzionali o di princi- pi regolatori delle materie invocate o di principi ge- nerali dell'ordinamento, per cui il motivo medesimo de- ve ritenersi inammissibile. А Non senza considerare che, comunque, la ricostru- zione degli elementi probatori e la relativa valutazio- ne rientrano entrambe nei compiti del giudice di merito e sono insindacabili in cassazione, se immuni da vizi di motivazione rilevabili in sede di legittimità. - primo comma del codice di rito, infatti, L'art.116 sancendo la fine del sistema fondato sulla predetermi- nazione legale dell'efficacia della prova, salvo speci- fiche ipotesi di prova legale, consacra il principio del libero convincimento del giudice, per cui lo stesso deve valutare le prove medesime secondo il suo libero apprezzamento. Tale principio è ancor più valido e pre- gnante nell'ambito del giudizio che si svolge davanti al giudice conciliatore, nel quale quest'ultimo è le- gittimato ad operare una valutazione equitativa delle prove, come tale di per se insindacabile in sede di le- gittimità. In definitiva, il ricorso deve essere respinto. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione dell'intimata in questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 19 ottobre 2000. relatore ed ки C1 IL CANC Concetta Artynendola estensore Il Presidente Depositata in Cancelleria 21 FEB. 2801 Oggi, IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola E N IO Z A R T IS G E R A D E T N E S E