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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/07/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6788/2024 r.g. Prev., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Carmine De Parte_1
Rosa;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Susanna Serrelli;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.12.2024, ai sensi dell'art. 445bis, 6° comma,
c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. -con cui aveva agito per vedersi riconoscere il requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento e vedersi riconosciuto lo stato di persona affetta da disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 -
a seguito di domanda amministrativa del 25.7.2023- ha tempestivamente proposto il giudizio di merito, rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o, comunque, da data successiva, stante l'aggravamento delle condizioni.
Costituendosi in giudizio, il convenuto ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione e, comunque, di rigettare il ricorso.
Ritenuto che le censure sollevate dalla parte ricorrente sono state specificamente prospettate e pertanto l'ammissibilità della opposizione, in data 17.04.2025 si è proceduto a conferire nuovamente incarico allo stesso CTU già nominato in sede di ATP al fine di valutare eventuale aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente, e in data odierna, atteso il deposito della Consulenza, la causa è stata decisa con sentenza a seguito di deposito di note scritte, disposte, ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza del 4.7.2025.
Il CTU, con supplemento di perizia, ha confermato il giudizio espresso in fase di
ATP fornendo congrue e motivate argomentazioni idonee a superare le censure proposte con atto di opposizione e ad escludere, in base all'esame della nuova documentazione medica prodotta, e precedentemente non vagliata, un aggravamento delle condizioni di salute incidente sul complessivo quadro patologico della ricorrente.
Il CTU ha esaminato sia la documentazione precedente, sia quella formatasi successivamente al precedente esame e cioè: Visita Neurologica privata del
27.11.2024 e Visita Fisiatrica ASL del 5.2.2025.
In relazione alla prima, ha osservato che essa nulla di nuovo aggiunge alle
“obiettività” ed alle “conclusioni diagnostiche” già formulate dallo stesso specialista in analoga certificazione del 17.5.2024 già fatta oggetto di valutazione nella relazione di prima istanza.
In ordine alla seconda, ha osservato che essa non consente una diversa valutazione in quanto in parte contiene dati anamnestici relativi a dipendenza da terzi per il compimento di atti della vita quotidiana, e in parte obiettivi, ma riguardanti la descrizione della mobilità “attiva”.
Ha così concluso che le certificazioni ulteriori, esaminate congiuntamente a quelle già in atti ed all'esito dell'esame condotto sull'istante in data 2.9.2024, non hanno consentito di modificare la diagnosi già precedentemente espressa ed ha pertanto escluso che sia stato raggiunto il requisito medico legale per accedere alle richieste prestazioni (Indennità di accompagnamento e riconoscimento dello Status di persona affetta da grave disabilità).
Pertanto, il Consulente ha espresso la seguente diagnosi: “Vasculopatia cerebrale cronica con lieve declino cognitivo Sindrome depressiva reattiva. Ipertensione arteriosa II stadio
OMS. Artrosi poli distrettuale con impegno funzionale di grado moderato. Visus motu manu
OS in esiti di OBV. (Visus corretto in OD 10/10). Diabete mellito tipo 2 in trattamento dietetico;
Gozzo multi nodulare normo funzionante;
Allegata incontinenza urinaria”
I chiarimenti forniti dal CTU nel supplemento di perizia, non specificamente contestati, risultano congruamente motivati, immuni da vizi e fondati sulla documentazione in atti, per cui vanno condivisi.
Va, pertanto, dichiarato che non sussistono le condizioni sanitarie legittimanti il diritto di parte ricorrente a beneficiare dell'indennità di accompagnamento e dello stato di persona affetta da disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato (ex art. 3 co.3 L.104/1992).
Rispetto alle valutazioni medico legali del CTU, le censure mosse da parte attrice, nell'odierno atto di opposizione, non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass., n.
11054/2003; Cass, n. 7341/2004, Cass. 3519/2001), sicché non si sono ravvisati i presupposti per la sua rinnovazione, trattandosi di mero “dissenso diagnostico”
(Cass, n. 2151/2004, Cass. 7273/2011).
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Avendo prodotto in giudizio valida dichiarazione di esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione - rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
- pone a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Salerno, 4 luglio 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6788/2024 r.g. Prev., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Carmine De Parte_1
Rosa;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Susanna Serrelli;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.12.2024, ai sensi dell'art. 445bis, 6° comma,
c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. -con cui aveva agito per vedersi riconoscere il requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento e vedersi riconosciuto lo stato di persona affetta da disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 -
a seguito di domanda amministrativa del 25.7.2023- ha tempestivamente proposto il giudizio di merito, rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o, comunque, da data successiva, stante l'aggravamento delle condizioni.
Costituendosi in giudizio, il convenuto ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione e, comunque, di rigettare il ricorso.
Ritenuto che le censure sollevate dalla parte ricorrente sono state specificamente prospettate e pertanto l'ammissibilità della opposizione, in data 17.04.2025 si è proceduto a conferire nuovamente incarico allo stesso CTU già nominato in sede di ATP al fine di valutare eventuale aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente, e in data odierna, atteso il deposito della Consulenza, la causa è stata decisa con sentenza a seguito di deposito di note scritte, disposte, ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza del 4.7.2025.
Il CTU, con supplemento di perizia, ha confermato il giudizio espresso in fase di
ATP fornendo congrue e motivate argomentazioni idonee a superare le censure proposte con atto di opposizione e ad escludere, in base all'esame della nuova documentazione medica prodotta, e precedentemente non vagliata, un aggravamento delle condizioni di salute incidente sul complessivo quadro patologico della ricorrente.
Il CTU ha esaminato sia la documentazione precedente, sia quella formatasi successivamente al precedente esame e cioè: Visita Neurologica privata del
27.11.2024 e Visita Fisiatrica ASL del 5.2.2025.
In relazione alla prima, ha osservato che essa nulla di nuovo aggiunge alle
“obiettività” ed alle “conclusioni diagnostiche” già formulate dallo stesso specialista in analoga certificazione del 17.5.2024 già fatta oggetto di valutazione nella relazione di prima istanza.
In ordine alla seconda, ha osservato che essa non consente una diversa valutazione in quanto in parte contiene dati anamnestici relativi a dipendenza da terzi per il compimento di atti della vita quotidiana, e in parte obiettivi, ma riguardanti la descrizione della mobilità “attiva”.
Ha così concluso che le certificazioni ulteriori, esaminate congiuntamente a quelle già in atti ed all'esito dell'esame condotto sull'istante in data 2.9.2024, non hanno consentito di modificare la diagnosi già precedentemente espressa ed ha pertanto escluso che sia stato raggiunto il requisito medico legale per accedere alle richieste prestazioni (Indennità di accompagnamento e riconoscimento dello Status di persona affetta da grave disabilità).
Pertanto, il Consulente ha espresso la seguente diagnosi: “Vasculopatia cerebrale cronica con lieve declino cognitivo Sindrome depressiva reattiva. Ipertensione arteriosa II stadio
OMS. Artrosi poli distrettuale con impegno funzionale di grado moderato. Visus motu manu
OS in esiti di OBV. (Visus corretto in OD 10/10). Diabete mellito tipo 2 in trattamento dietetico;
Gozzo multi nodulare normo funzionante;
Allegata incontinenza urinaria”
I chiarimenti forniti dal CTU nel supplemento di perizia, non specificamente contestati, risultano congruamente motivati, immuni da vizi e fondati sulla documentazione in atti, per cui vanno condivisi.
Va, pertanto, dichiarato che non sussistono le condizioni sanitarie legittimanti il diritto di parte ricorrente a beneficiare dell'indennità di accompagnamento e dello stato di persona affetta da disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato (ex art. 3 co.3 L.104/1992).
Rispetto alle valutazioni medico legali del CTU, le censure mosse da parte attrice, nell'odierno atto di opposizione, non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass., n.
11054/2003; Cass, n. 7341/2004, Cass. 3519/2001), sicché non si sono ravvisati i presupposti per la sua rinnovazione, trattandosi di mero “dissenso diagnostico”
(Cass, n. 2151/2004, Cass. 7273/2011).
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Avendo prodotto in giudizio valida dichiarazione di esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione - rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
- pone a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Salerno, 4 luglio 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca D'Antonio