Decreto presidenziale 10 luglio 2023
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 28/01/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00288/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01373/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1373 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AN NO, LI LA IO, RI CO, AR AC, TA LI CI RA, TO PE ME, RA RN, RI TE IS TA LL, AN CA CE, CO RI EN, RA ZO, AN LL LO, AN TI, NT LV ST ST, AN NN RI, DI OL LL, AN GA RO, rappresentati e difesi dall’avvocato Antonio Saitta, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Comune di Tortorici, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato PE Caminiti, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di CA, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
nei confronti
CA MB LE, ET ET, SA RC IG, NT RI ON, DI LL, PE NN RI, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
degli atti indicati nel ricorso introduttivo e nei nove motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Tortorici e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 luglio 2024 la dott.ssa IS Consoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo gli interessati hanno impugnato: a) la delibera di Giunta del Comune di Tortorici n. 45 in data 30 maggio 2017 (“Ricognizione annuale eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”); b) la deliberazione di Giunta n. 53 del 22 giugno 2017 (“Rideterminazione dotazione organica - approvazione criteri selettivi e rilevazione esuberi - dichiarazione del fabbisogno del personale triennio 2017/2019 - individuazione del personale da porre in soprannumero e approvazione graduatoria”).
Nel ricorso si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) i ricorrenti sono dipendenti di ruolo del Comune di Tortorici, il quale è stato interessato dalla dichiarazione di dissesto ai sensi degli artt. 244 e 246 del decreto legislativo n. 267/2000, adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 47 in data 7 ottobre 2016; b) con l’impugnata deliberazione n. 45 in data 30 maggio 2017 la Giunta Municipale ha proceduto alla ricognizione delle eccedenze del personale, ai sensi dell’art. 259 del decreto legislativo n. 267/2000 e dell’art. 33 del decreto legislativo n. 165/2001, e con successiva deliberazione n. 53 in data 22 giugno 2017, pure impugnata, ha approvato una proposta di rideterminazione della dotazione organica del Comune, ridimensionata in quarantatré posti complessivi, con contestuale soppressione di quindici posti ritenuti “in eccedenza”, individuando quali destinatari dell’atto gli odierni ricorrenti; c) i provvedimenti di rideterminazione della dotazione organica e di ricognizione delle eccedenze di personale adottati dalla Giunta Municipale in conseguenza della dichiarazione di dissesto finanziario devono ancora essere approvati dalla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali istituita presso il Ministero dell’Interno (cfr. art. 259, comma 7, decreto legislativo n. 267/2000).
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) sussiste il vizio di incompetenza, in quanto l’art. 32 della legge n. 142/1990, come recepito dalla legge regionale n. 48 del 1991, attribuisce al Consiglio Comunale e non alla Giunta la competenza ad adottare gli atti in materia di “ disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni ”; b) inoltre, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 267/2000, il Consiglio Comunale è competente a fissare i criteri generali dell’ordinamento degli uffici e dei servizi e, solo nell’ambito di tali criteri generali, la Giunta è competente, a norma dell’art. 48 del menzionato decreto legislativo, ad adottare il relativo regolamento; c) la delibera di Giunta n. 45 del 30 maggio 2017, di ricognizione delle eccedenze del personale, è anche illegittima per mancanza di un valido parere di regolarità tecnica e contabile, poiché questo è stato reso da un soggetto che non poteva svolgere il relativo incarico ai sensi dell’art. 35 bis del decreto legislativo n. 165/2001; d) il parere di regolarità tecnica e contabile concernente la deliberazione di Giunta n. 53/2017, inoltre, è stato espresso dal Segretario Comunale e non da un dirigente, in violazione dell’art. 97 del decreto legislativo n. 267/2000; e) la deliberazione di Giunta n. 53/2017, la quale ha individuato i quindici dipendenti in soprannumero applicando i criteri di cui all’art. 5 della legge n. 223/1991, è illegittima, sia in quanto non è stata preceduta da un’effettiva concertazione in sede sindacale dei criteri di individuazione del personale in eccedenza, sia in quanto il menzionato art. 5 della legge n. 223/1991 - che, in mancanza di contrattazione collettiva, indica quali criteri seguire (carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico-produttive ed organizzative) ai fini dell’individuazione dei lavoratori da licenziare - non si applica ai rapporti di lavoro di pubblico impiego c.d. “contrattualizzato”; f) l’art. 33 del decreto legislativo n. 165/2001, nel testo novellato dall’art. 16, comma 1, della legge n. 183/2011, con decorrenza dall’1 gennaio 2012, invero, non rinvia più alle norme dettate in materia di licenziamenti collettivi per il settore privato; g) risultano violati l’art. 33 del decreto legislativo n. 165/2001 e l’art. 260 del decreto legislativo n. 267/2000, e l’Amministrazione, anziché prevedere direttamente “ la facoltà di recedere nei confronti dei dipendenti in esubero con la conseguente estinzione del rapporto di lavoro ”, avrebbe dovuto: - collocare a riposo il personale avente anzianità massima di servizio; - verificare la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell’ambito della stessa Amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre Amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell’ambito della Regione; - disporre l’eventuale collocamento in disponibilità del personale eccedentario per una durata massima di ventiquattro mesi; h) la rideterminazione della dotazione organica è avvenuta in maniera arbitraria e in mancanza di adeguata istruttoria, senza preventiva “ verifica degli effettivi fabbisogni ”, come richiesto dall’art. 6 del decreto legislativo n. 165/2001; i) in particolare, l’Amministrazione ha proceduto a stabilire le eccedenze del personale semplicemente individuando i dipendenti con minore anzianità di servizio in ciascuna delle fasce funzionali, senza alcuna verifica, attraverso i responsabili dei singoli settori dell’Ente, in ordine alla sussistenza di situazioni di esubero del personale e al fabbisogno dei singoli uffici; l) nella ricognizione delle eccedenze di personale, inoltre, l’Amministrazione non ha tenuto conto dei dipendenti prossimi al collocamento a riposo né di quelli in posizione di comando e/o mobilità presso altre Amministrazioni; m) il Comune ha, poi, omesso di valutare l’apporto alle attività istituzionali dell’Ente dei singoli dipendenti da collocare in esubero; n) risulta omessa la comunicazione di avvio del procedimento.
Con i primi motivi aggiunti di ricorso è stata impugnata la deliberazione di Giunta n. 88 in data 31 agosto 2017, recante modifica ed integrazione in autotutela, a seguito di provvedimento ministeriale n. 11603 del 7 agosto 2017, della delibera n. 53 in data 22 giugno 2017.
Nel ricorso si rappresenta, in punto di fatto, quanto segue: a) con provvedimento n. 11603 del 7 agosto 2017 il Ministero dell’Interno ha invitato l’Amministrazione ad adottare i necessari provvedimenti in sede di autotutela, rilevando le seguenti criticità: - i criteri di individuazione del personale in esubero non sono compatibili con il vigente testo dell’art. 33 del decreto legislativo n. 165/2001; - l’eccedenza, nell’ambito di una generale e necessaria riorganizzazione dell’Ente, deve essere individuata con riferimento alle posizioni lavorative, distinguendo oggettivamente le posizioni lavorative (profili professionali) essenziali e le posizioni lavorative delle quali l’Ente può fare a meno ed incidendo il meno possibile sui servizi istituzionali che devono essere garantiti; - la scelta dell’Amministrazione di mettere in disponibilità taluni dipendenti non appare compatibile con quella di mantenere i posti di dipendenti in comando, i quali non prestano servizio presso l’Ente; b) il Comune ha, quindi, adottato l’atto in questa sede impugnato, con il quale, di fatto obliterando i rilievi del Ministero dell’Interno, ha approvato la rideterminazione della dotazione organica per complessivi quaranta posti, individuando diciassette unità di personale “ in sovrannumero, da collocare in disponibilità ” (tutti ricorrenti con motivi aggiunti).
Con i motivi aggiunti, sostanzialmente, sono state reiterate le censure di cui al ricorso introduttivo.
Il Comune di Tortorici ha svolto, in sintesi, le seguenti difese ed eccezioni: a) il ricorso introduttivo è improcedibile quanto all’impugnazione della delibera n. 53 in data 22 giugno 2017, la quale è stata modificata e integrata in autotutela dalla deliberazione di Giunta n. 88 in data 31 agosto 2017; b) l’impugnazione della delibera n. 45 in data 30 maggio 2017 è inammissibile, posto che il provvedimento si limita a determinare il numero dei dipendenti che devono restare in dotazione dell’Ente; c) l’inammissibilità del gravame sussiste anche sotto un altro profilo, in quanto le deliberazioni del Comune in dissesto relative alla dotazione organica e all’assunzione del personale sono mere proposte alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali e non hanno efficacia giuridica sino alla loro approvazione; d) circa la competenza, all’organo esecutivo del Comune è attribuito dal decreto legislativo n. 267/2000 il potere di emanare tutti gli atti che non siano di competenza del Sindaco o non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e tanto l’atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale quanto l’atto di ricognizione delle eccedenze non rientrano nell’elencazione tassativa delle competenze consiliari; e) il parere di regolarità tecnica e contabile è stato validamente reso e non rileva la successiva sostituzione per incompatibilità del funzionario incaricato; f) va rilevato il difetto di procura alle liti in relazione ai motivi aggiunti, essendo stato impugnato un atto diverso da quello gravato con il ricorso introduttivo; g) i motivi aggiunti sono, inoltre, inammissibili in quanto proposti (anche) da soggetti che non avevano presentato il ricorso introduttivo; h) i motivi aggiunti sono, comunque, infondati, atteso che l’Amministrazione si è conformata a quanto indicato dal Ministero dell’Interno con la menzionata nota n. 11603/2017; i) in virtù di quanto disposto dall’art. 6, comma 8 bis della legge regionale n. 9/2015 (per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017), e dall’art. 1, comma 9 della legge regionale n. 27/2016 (per gli anni 2017, 2018 e 2019), sono a carico della Regione le risorse finanziarie necessarie per far fronte alla situazione di esubero del personale dipendente degli enti locali che abbiano dichiarato la condizione di dissesto, nelle more della ricollocazione dei lavoratori medesimi secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 11, del decreto-legge n. 95/2012, anche in considerazione dei pensionamenti che via via si susseguiranno; l) il costo del personale precario è, attualmente, a carico totale della Regione ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 27/2016, e, in ogni caso, il personale precario non rientra nella dotazione organica dell’Ente, in quanto non stabilizzato; m) l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento non costituisce causa di annullamento nelle ipotesi in cui, come nella specie, risulti dimostrato che il provvedimento non avrebbe avuto un contenuto diverso da quello concretamente adottato.
Con i secondi motivi aggiunti sono stati impugnati: a) la decisione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali n. 164 in data 24 ottobre 2017, con cui è stata approvata la rideterminazione della dotazione organica di cui alle deliberazioni n. 53 del 22 giugno 2017 e n. 88 del 31 agosto 2017; b) il decreto dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n. 310/S.2. in data 17 ottobre 2017, relativo al riparto dell’intervento finanziario di cui agli artt. 6, comma 8 bis , della legge regionale n. 9/2015, e 1, comma 9, della legge regionale n. 27/2016; c) la nota dell’Assessorato Regionale n. 18193 in data 13 novembre 2017; d) la deliberazione di Giunta Municipale n. 117 in data 8 novembre 2017, recante “ Approvazione, modifica ed integrazione schema ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per il triennio 2017-2019 – DUP 2017/2019 – e relativi allegati ”; e) la deliberazione di Giunta n. 131 in data 1 dicembre 2017 (“ Delibera di Giunta n. 88 del 31 agosto 2017… - Modifica allegato A ”); f) la deliberazione di Giunta n. 132 in data 1 dicembre 2017, avente ad oggetto il collocamento in disponibilità del personale in eccedenza a seguito di rideterminazione della dotazione organica e dell’approvazione dei criteri selettivi e rilevazione degli esuberi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 260, primo comma, del decreto legislativo n. 267/2000.
Nei motivi aggiunti si rappresenta, in punto di fatto, quanto segue: a) la Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali ha approvato i provvedimenti di rideterminazione della dotazione organica di cui alle deliberazioni di Giunta n. 53 del 22 giugno 2017 e n. 88 del 31 agosto 2017, trascurando i rilievi espressi nella nota ministeriale n. 11603/2017; b) con D.D.G. 17 ottobre 2017, n. 310, l’Assessorato Regionale ha erogato in favore del Comune un contributo di € 549.961,68 – per il triennio 2017/2019 – che vale a coprire solo in parte i costi del personale risultato in soprannumero all’esito del procedimento di rideterminazione della dotazione organica; c) con deliberazione di Giunta n. 132 in data 1 dicembre 2017 il Comune ha stabilito di “ dichiarare in eccedenza il personale in esubero non coperto dalle provvidenze per il triennio 2017/2019 di cui alla L.R. n. 9/2015 e L.R. n. 27/2016 ”, ossia nove (LL, NO, LA IO, TA LL, AC, GA RO, LL LO, ZO e ST ST) dei diciassette ricorrenti.
I motivi di ricorso sono, in sintesi, i seguenti: a) la Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali ha limitato il proprio esame alla verifica formale del rispetto del rapporto tra il numero di dipendenti e la popolazione residente del Comune, omettendo di effettuare il necessario vaglio di legittimità degli atti deliberativi; b) le risorse stanziate dalla Regione con D.D.G. n. 310/2017 risultano inadeguate a coprire il costo del personale di ruolo individuato in soprannumero in aggiunta alla pianta organica rideterminata (cfr. art. 6, comma 8 bis , legge regionale n. 9/2015); c) la deliberazione di Giunta n. 117/2017, di approvazione dello schema di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, risulta, quindi, affetta da illegittimità in via derivata; d) i pareri di regolarità tecnica e contabile a corredo della deliberazione di Giunta n. 117/2017 sono stati espressi dal Segretario comunale e non da un dirigente, in violazione degli artt. 97 e 107 del decreto legislativo n. 267/2000; e) poiché il contributo di cui all’art. 6, comma 8 bis , legge regionale n. 9/2015 viene erogato “ in ragione del costo di ogni dipendente che […] risulti in soprannumero ”, la somma stanziata avrebbe dovuto essere utilizzata per la prosecuzione del rapporto di lavoro di tutti i dipendenti di ruolo “in soprannumero” (e non delle sole sei unità previste dall’impugnata deliberazione di Giunta n. 132/2017), senza alcun collocamento in disponibilità, se non in conseguenza dell’esaurimento del capitolo di entrata straordinario di cui al citato art. 6, comma 8 bis ; f) i pareri di regolarità tecnica e contabile a corredo della deliberazione di Giunta n. 132/2017 sono illegittimi per le stesse ragioni sopra evidenziate con riferimento alla deliberazione di Giunta n. 117/2017; g) i provvedimenti in questa sede impugnati risultano, altresì, inficiati dai medesimi vizi già dedotti con il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti.
Il resistente Ministero dell’Interno, nel chiedere il rigetto dei secondi motivi aggiunti, ha dedotto quanto segue: a) la Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali, svolge sulle delibere degli Enti dissestati, relative alle dotazioni organiche e all’assunzione di personale, un controllo, sotto forma di approvazione, di tipo preventivo, verificandone la sostenibilità dal punto di vista finanziario, in vista dell’obiettivo di risanamento dell’Ente locale; b) il mancato raggiungimento di un accordo con le organizzazioni sindacali in sede di concertazione non è condizione ostativa per poter procedere ad un adeguamento del numero del personale entro i limiti di cui al D.M. 10 aprile 2017, il quale fissa il rapporto dipendenti-popolazione per gli enti in condizioni di dissesto (pari, per il Comune di Tortorici, a 1/159, con conseguente dotazione organica massima di quaranta posti a tempo pieno); c) invero, il comma 6 dell’art. 259 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede l’obbligo, per gli enti dissestati, di rideterminare la dotazione organica dichiarando eccedente il personale, comunque in servizio, in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti/popolazione di cui all’art. 263, comma 2, del medesimo decreto legislativo, fermo restando l’obbligo di accertare la compatibilità di bilancio; d) alla verifica di competenza della Commissione risulta estraneo il procedimento di messa in disponibilità avviato dall’Ente nonché le valutazioni in merito ai criteri adottati per l’individuazione degli esuberi; e) la Commissione ha approvato la rideterminazione della dotazione organica, tenuto conto che il Comune di Tortorici aveva, comunque, rispettato il suddetto rapporto dipendenti/popolazione nonché la compatibilità finanziaria, avendo ridotto la spesa teorica della dotazione organica rideterminata rispetto a quella della precedente dotazione; f) la nota ministeriale n. 11603/2017 costituisce un mero atto interlocutorio.
Il Comune, con memoria in data 15 febbraio 2018, richiamandosi anche alle precedenti difese, ha osservato, in particolare, che la delibera n. 132 in data 1 dicembre 2017 era stata revocata con delibera di Giunta n. 7 del 9 gennaio 2018, posto che con legge regionale n. 19/2017 la spesa per il personale in soprannumero era stata posta interamente a carico della Regione, venendo, quindi, meno l’interesse all’impugnazione.
Con terzi motivi aggiunti è stata impugnata, per le ragioni già fatte valere con i precedenti atti difensivi, la deliberazione di Giunta n. 7 in data 9 gennaio 2018 (“ Revoca delibera di G.M. n. 132 in data 1 dicembre 2017… per intervenuto soccorso normativo ex legge regionale n. 19/2017 ”), limitatamente alla parte in cui si dispone di “ confermare il personale in sovrannumero già individuato con la deliberazione di Giunta n. 88 in data 31 agosto 2017 e successiva delibera di rettifica n. 131 in data 1 dicembre 2017, come da «Allegato A» alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale ”, evidenziandosi che a seguito di tale provvedimento i ricorrenti continuavano ad essere individuati “in soprannumero” rispetto alla pianta organica rideterminata, anche se, per effetto dell’intervento economico della Regione, era venuto meno il loro collocamento “in disponibilità” (con la conseguenza che gli stessi potevano, almeno per i prossimi due anni, continuare a prestare servizio alle dipendenze del Comune di Tortorici).
Con quarti motivi aggiunti sono state impugnate: a) la deliberazione di Giunta n. 24 del 15 febbraio 2019 (“ Approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale 2018/2020 ”; b) la deliberazione di Giunta n. 45 del 25 marzo 2019, avente ad oggetto la “ Procedura di stabilizzazione del personale precario in servizio presso il Comune di Tortorici, mediante trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, in applicazione dell’art. 20, primo comma, del decreto legislativo n. 75/2017 e dell’art. 22 della legge regionale n. 1/2019 di cui all’allegato elenco contrattisti aventi diritto - atto di indirizzo ”.
Con i motivi aggiunti, oltre a richiamarsi le doglianze già esposte con i precedenti atti difensivi, si rappresenta, in punto di fatto e di diritto, quanto segue: a) con i provvedimenti impugnati il Comune di Tortorici, pur in presenza del divieto di cui all’art. 267 decreto legislativo n. 267/2000 (“ per la durata del risanamento, come definita dall’art. 265, la dotazione organica rideterminata ai sensi dell’art. 259 non può essere variata in aumento ”), ha stabilito di procedere alla stabilizzazione del personale precario in servizio, mediante trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, in applicazione dell’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017 e dell’articolo 22 della legge regionale n. 1/2019; b) il Comune ha posto alla base di tali atti la previsione del prossimo completo riassorbimento dei soprannumerari, la quale non trova però fondamento in atti concreti; c) nelle premesse della deliberazione di Giunta n. 24/2019 non viene richiamato alcun provvedimento di ricognizione annuale delle eccedenze del personale, in assenza del quale, tuttavia, le Amministrazioni “ non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere ” (art. 33 del decreto legislativo n. 165/2001); d) la determinazione di assumere, mediante trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato ad indeterminato, si pone in contrasto con le deliberazioni di Giunta n. 53 del 22 giugno 2017 e n. 88 del 31 agosto 2017 di rideterminazione della dotazione organica, che hanno previsto soltanto quaranta unità di personale; e) il Comune – il quale con deliberazione di Giunta n. 88/2017 si era impegnato a riassumere “ il personale dichiarato in sovrannumero […] in caso di collocamento a riposo di personale di ruolo ” – ad oggi ha omesso di riassumere il personale già di ruolo e in soprannumero nonostante i numerosi collocamenti a riposo; f) la deliberazione n. 24/2019 di programmazione del fabbisogno del personale nel triennio 2018/2020 non è stata preceduta dalla doverosa verifica – attraverso i responsabili dei singoli settori dell’Ente – dell’effettivo fabbisogno dei singoli uffici; g) la delibera di approvazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020 prevede un incremento di spesa per il personale, in violazione del precetto di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001 (“ ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all’articolo 6-ter, nell’ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione ”), e non indica – come richiesto dal comma 2 dell’art. 6 del medesimo decreto legislativo – “ le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali ”; h) inoltre, l’avvio delle procedure di stabilizzazione del personale precario è precluso per le Amministrazioni “ che per l’intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica ” (art. 20, comma 4, decreto legislativo n. 75/2017); i) peraltro, il D.M. n. 88944 del 10 luglio 2018, di approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, aveva fatto obbligo al Comune di Tortorici di: - non aumentare la dotazione organica rideterminata (cfr. art. 267 del decreto legislativo n. 267/2000) sino al 2022: - di sottoporre al controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali tutti gli atti relativi alla dotazione organica e alle assunzioni di personale (cfr. art. 243, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, a norma del quale “ Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria ”); - di provvedere alla “ ricollocazione nei ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità ” (cfr. art. 1, comma 424, legge di stabilità per il 2015).
Con atto depositato in data 27 maggio 2019 la ricorrente RN RA ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
Mediante quinti motivi aggiunti sono stati impugnati: a) la deliberazione di Giunta n. 130 in data 18 novembre 2019 (“ Approvazione piano del fabbisogno del personale triennio 2019/2020/2021 ”; b) la deliberazione di Giunta n. 140 del 27 dicembre 2019 (“ Prosecuzione dei contratti di lavoro a tempo determinato, periodo 1 gennaio 2020-31 dicembre 2020 ”).
I fatti esposti e i motivi di ricorso sono, in sintesi, i seguenti: a) con la prima delle delibere impugnate è stato approvato il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021 senza la previsione di nuove assunzioni, dando “ atto che nel corso dell’anno 2019 a seguito di intervenuti pensionamenti e «quota 100» si sono e si renderanno liberi nella dotazione organica n. 7 posti (non coincidenti con quelli in soprannumero), portando la stessa da n. 40 posti a n. 33 posti, tutti occupati da personale assunto con contratto a tempo indeterminato, fermo restando la presenza di n. 16 unità di personale in soprannumero, come sopra determinato, le quali si ridurrebbero a n. 9 unità, mediante la ricollocazione parziale del personale in situazione di soprannumero ”; b) con il secondo provvedimento impugnato la Giunta ha deliberato di “ confermare, senza soluzione di continuità, dal 01/01/2020 al 31/12/2020, con oneri a totale carico della Regione siciliana, la prosecuzione dei contratto di lavoro a tempo determinato e parziale” con cinquantotto lavoratori c.d. “precari” ”; c) i provvedimenti impugnati contrastano con la deliberazione di Giunta n. 88/2017, con la quale l’Amministrazione si era impegnata a riassumere “ il personale dichiarato in sovrannumero […] in caso di collocamento a riposo di personale di ruolo ”.
In data 29 febbraio 2020 il Ministero dell’Interno ha depositato memoria relativa ai quinti motivi aggiunti, eccependo in primo luogo la propria estraneità alla questione controversa e rilevando che la Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali aveva autorizzato la prosecuzione dei contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020 (di cui alla delibera di Giunta n. 140/2019), alla luce della previsione recata dall’art. 1, comma 2, della legge regionale n. 26/2019, con la quale sono state prorogate fino alla suddetta data le procedure per il superamento del precariato e tenuto conto, altresì, della nota n. 19021 del 16 dicembre 2019 con la quale il competente Assessorato Regionale ha attestato la copertura finanziaria nel rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 26 della legge regionale n. 8/2018.
Con sesti motivi aggiunti sono state impugnate: a) la deliberazione della Commissione Straordinaria del Comune n. 138 del 7 ottobre 2021 (“ Programmazione fabbisogno del personale anni 2021/2023 ”); b) la nota della Commissione Straordinaria n. 17209/2021 in data 29 ottobre 2021 (“ Problematiche relative al costo del personale precario in servizio presso il Comune di Tortorici ”); c) la nota della Commissione Straordinaria n. 17826/2021 in data 11 novembre 2021 (“ Problematiche connesse alla presenza di personale soprannumerario in forza presso il Comune di Tortorici ”).
I ricorrenti hanno esposto, in fatto e in diritto, quanto segue: a) con deliberazione della Giunta n. 117 del 12 agosto 2020, avente ad oggetto “ Ricognizione eccedenze di personale anno 2020 – art. 33 D. Lgs. 165/2001 ”, il Comune aveva dato atto di non avere personale in soprannumero rispetto alla dotazione organica né in eccedenza rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria (non sussistendo, pertanto, il vincolo per le nuove assunzioni previsto dall’art. 16 della legge n. 183/2011), atteso che: - a seguito dei pensionamenti avvenuti nel corso degli ultimi anni, la dotazione organica rideterminata con delibere di Giunta Municipale n. 53 e 88 del 2017 rispettava il parametro definito nel rapporto popolazione/dipendenti individuato dal DM. del 2017, pari a 1/159, presentando quattordici posti vacanti; - stante gli avvenuti pensionamenti, i dipendenti in esubero, in numero pari a quattordici, sarebbero potuti rientrare in dotazione organica, senza ingenerare ulteriori situazioni di esubero, previa programmazione del fabbisogno e autorizzazione da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali; b) sorprendentemente, la Commissione Straordinaria (con i poteri della Giunta) ha adottato la deliberazione impugnata (n. 138 del 7 ottobre 2021) in ordine alla programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023, senza, tuttavia, richiamare la predetta deliberazione della Giunta n. 117 del 12 agosto 2020, dando atto che l’Ente intendeva continuare a disporre di personale in soprannumero, pari a tredici unità, in virtù della copertura di spesa assicurata con legge regionale n. 9/2021 per gli anni 2021/2023, con fondi a totale carico del bilancio regionale; c) con l’impugnata deliberazione commissariale n. 138/2021, inoltre, l’Amministrazione comunale ha dato atto che “ la dotazione organica del Comune di Tortorici vigente è quella adottata con deliberazioni della Giunta Municipale nn. 53 e 88 del 2017 ”; d) nel piano di fabbisogno del personale approvato per il triennio 2021/2023 non sono state previste nuove assunzioni; e) i provvedimenti impugnati sono affetti da difetto di istruttoria e da vizio di contraddittorietà rispetto a quanto deliberato dalla Giunta con provvedimento n. 117/2020 in ordine all’avvenuto reintegro nella dotazione organica dei dipendenti soprannumerari in conseguenza dei numerosi pensionamenti registrati nel 2020, e, dunque, all’assenza di personale in soprannumero o eccedentario; f) i gravati provvedimenti, con i quali il Comune ha deliberato di continuare a disporre del personale in sovrannumero pur in presenza di ventuno posti vacanti e disponibili in pianta organica, contrastano, inoltre, con la deliberazione di Giunta n. 88/2017, con la quale l’Amministrazione si era impegnata a riassumere “ il personale dichiarato in sovrannumero […] in caso di collocamento a riposo di personale di ruolo ”; g) tale quadro è aggravato dal fatto che per le cinquantasei unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ( ex L.S.U.) in servizio presso il Comune solo una parte della spesa risulta finanziata a valere sul fondo straordinario istituito con legge regionale n. 5/2014, mentre la restante parte della spesa viene coperta con fondi di bilancio, in difformità alle previsioni normative di cui ai commi 10 e 11 dell’art. 3 della legge regionale n. 27/2016 per gli Enti in dissesto finanziario, per i quali la copertura dovrebbe essere integrale; h) i provvedimenti impugnati violano, inoltre, il già menzionato D.M. n. 88944 del 10 luglio 2018 di approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato dell’Ente.
Con settimi motivi aggiunti sono stati impugnati: a) la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 65 in data 24 marzo 2022 (“ Adesione all’accordo per la gestione associata della formazione di elenchi di idonei per le assunzioni di personale di cui all’art. 3-bis del decreto legge n. 80/2021 ”); b) il bando della selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei per l’assunzione a tempo indeterminato e determinato per diversi profili, ai sensi del citato art. 3 bis , pubblicato in data 12 aprile 2022; c) la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6666/2022 in data 20 aprile 2022 (“ Richiesta di parere in materia di gestione e costo del personale in sovrannumero in caso di dissesto finanziario ”) e il parere del Ministero dell’Interno in data 17 marzo 2020 ( recte , 2022), n. 8065, ivi richiamato e condiviso dal Dipartimento.
Con i motivi di ricorso si espone, in fatto e in diritto, quanto segue: a) il Comune di Tortorici ha deliberato di aderire all’accordo predisposto dall’A.S.M.E.L. (Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali) per la gestione associata della formazione di elenchi di idonei per le assunzioni di personale di cui all’articolo 3 bis del decreto-legge n. 80/2021 e detta associazione ha pubblicato un bando di selezione, in favore dei Comuni aderenti, per numerosi profili afferenti alle categorie C e D; b) con il parere n. 6666/2022 in data 20 aprile 2022 (che per completezza viene impugnato, benché avente natura endoprocedimentale) il Dipartimento della Funzione Pubblica, in riscontro all’istanza del Comune di Tortorici, ha espresso l’avviso che il riassorbimento del personale in eccedenza “ non possa che costituire nuova assunzione ”; c) gli atti impugnati sono illegittimi in quanto, in presenza di personale in soprannumero, l’Amministrazione era tenuta prioritariamente a provvedere al riassorbimento del personale soprannumerario, secondo quanto previsto dall’art. 2 del decreto-legge n. 95/2012, in luogo di determinarsi a ricoprire le posizioni vacanti nella propria dotazione organica con nuovo personale; d) l’avviso del Dipartimento della Funzione Pubblica si pone in contrasto con l’art. 33 del decreto legislativo n. 165/2001 e con la previsione del citato art. 2 del decreto-legge n. 95/2012, il quale indica quale obiettivo prioritario il riassorbimento delle posizioni soprannumerarie, senza considerare il riassorbimento stesso quale “nuova assunzione”, assoggettata ai vincoli di finanza pubblica e al blocco delle assunzioni; e) va considerato che il rapporto di servizio tra i ricorrenti e il Comune non è mai stato risolto ed è, tutt’ora, valido ed efficace (ciò che, peraltro, precluderebbe ai ricorrenti la partecipazione a nuove procedure assunzionali presso il Comune, per mansioni corrispondenti a quelle di attuale inquadramento), benché il relativo trattamento economico sia coperto mediante finanziamento regionale; f) risulta evidente la carenza di istruttoria, in quanto il contestato parere del Dipartimento della Funzione Pubblica muove dall’errato presupposto che l’organico comunale sia “ costituito da 17 dipendenti di ruolo e 13 unità in sovrannumero ”, non considerando quanto in precedentemente assunto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 117/2020.
Con memoria in data 9 giugno 2022 il Ministero dell’Interno ha chiesto il rigetto dei settimi motivi aggiunti, in particolare precisando quanto segue: a) il reinserimento in ruolo del personale in eccedenza non può che costituire nuova assunzione dal punto di vista finanziario; b) invero, le unità di personale dichiarate in soprannumero dal Comune di Tortorici già con delibera di Giunta n. 53 del 22 giugno 2017, modificata con deliberazione n. 88 del 31 agosto 2017 e successivamente rettificata con delibera n. 131 dell’1 dicembre 2017, risultano attualmente coperte con oneri a carico della Regione Siciliana, i quali sono esclusi dalla base di calcolo per determinare le facoltà assunzionali e non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui all’art. 33 del decreto legislativo n. 165/2001, così come previsto dall’art. 57, comma 3 septies , del decreto-legge n. 104/2020; - l’eventuale reinserimento di detto personale comporterebbe, per contro, il trasferimento del relativo onere retributivo a carico del bilancio comunale, incidendo sulla determinazione delle predette facoltà assunzionali.
Mediante ottavi motivi aggiunti è stata impugnata la deliberazione di Giunta n. 27 in data 31 gennaio 2023, con la quale il Comune ha proceduto alla rideterminazione della dotazione organica vigente in riduzione, prevedendo n. 35,31 posti, “ a seguito della dichiarazione di dissesto di cui alla delibera adottata dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 17 del 23 giugno 2022 […] nel rispetto del Decreto del Ministero dell’Interno del 18 novembre 2020 che individua il rapporto medio dipendenti/popolazione per gli Enti in dissesto valido per il triennio 2020/2022, che per il Comune di Tortorici e di 1/169 ”.
Con i predetti motivi aggiunti i ricorrenti hanno dedotto quanto segue: a) la deliberazione impugnata – pur a fronte di venti posti vacanti e disponibili in pianta organica – dà atto della collocazione in soprannumero dei ricorrenti (“ permangono ancora in esubero le medesime 12 unità di personale ”) e dell’impossibilità di un loro riassorbimento, in quanto “ allo stato attuale l’Ente è sprovvisto di capacità assunzionale alla luce delle disposizioni di cui al D.lgs. 34/2019 e al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro dell’Interno, decreto attuativo del 17 marzo 2020 ”; b) la deliberazione della Giunta è illegittima per incompetenza (cfr. art. 32 legge n. 142/1990, come recepito dalla legge regionale n. 48 del 1991); c) il provvedimento impugnato si pone in contrasto con l’art. 2 del decreto-legge n. 95/2012, il quale indica quale obiettivo prioritario il riassorbimento delle posizioni soprannumerarie, senza considerare il riassorbimento stesso quale “nuova assunzione”, ed è contraddittorio rispetto a quanto assunto dalla stessa Amministrazione con la più volte menzionata deliberazione di Giunta n. 117/2020 nonché contrastante con il citato D.M. n. 88944 del 10 luglio 2018 di approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, con il quale è stato posto in capo all’Ente l’obbligo di provvedere alla “ ricollocazione nei ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie del processi di mobilità ”.
Mediante noni motivi aggiunti sono state impugnate: a) la deliberazione di Giunta n. 62 in data 10 maggio 2023 (“ Ricognizione del personale e verifica di eventuali situazioni di esubero o eccedenze ex artt. 6 e 33 del decreto legislativo n. 165/2001. Anno 2023 ”; b) la deliberazione di Giunta n. 77 in data 18 maggio 2023 (“ Rideterminazione Dotazione Organica. Modifica ed integrazione delibera di G.M. n. 27 del 31 gennaio 2023 ”).
Con i motivi aggiunti i ricorrenti hanno esposto, in fatto e in diritto, quanto segue: a) a seguito dei chiarimenti richiesti con nota n. 4699 in data 10 febbraio 2023 dalla Direzione Centrale per le Autonomie Locali, la Giunta ha adottato la deliberazione n. 77 in data 18 maggio 2023, con la quale, ad integrazione della deliberazione n. 27 del 31 gennaio 2023 (la quale è stata riconfermata per le parti non modificate), ha dato atto che il numero dei posti della dotazione organica consentiti dal D.M. in data 18 novembre 2020 è di trentacinque (5.908/169) e che, tuttavia, sul piano della sostenibilità finanziaria, l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, già approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 18 in data 13 aprile 2023, consente una capacità di spesa del personale limitata alle unità attualmente in servizio, pari a tredici; b) quindi, con deliberazione di Giunta n. 62/2023, il Comune ha provveduto ad una nuova ricognizione del personale dipendente e delle situazioni di esubero, ai sensi degli artt. 6 e 33 del decreto legislativo n. 165/2001, osservando che: - “ non si rilevano eccedenze di personale al fine di attivare procedure di mobilità […] e che per il personale eccedentario attualmente in servizio pari a n. 12 è garantito il mantenimento in servizio la cui spesa è assicurata dalla L.R. n. 9/2021 e s.m.i. ”; - “ l’Ente ha personale in soprannumero, come da rideterminazione dotazione organica a seguito di deliberazione consiliare di dichiarazione di dissesto finanziario ex art. 246 TUEL, con oneri di spesa a carico Regionale ”; c) con deliberazione n. 33 del 29 giugno 2023 il Consiglio Comunale ha deliberato di annullare in autotutela la delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 17 in data 23 giugno 2022, recante la seconda dichiarazione di dissesto finanziario; d) la deliberazione adottata dalla Giunta n. 77 in data 18 maggio 2023 è viziata da incompetenza, perché la legge (cfr. art. 32 legge. n. 142/1990, come recepito dalla legge regionale n. 48/1991) attribuisce al Consiglio e non alla Giunta i poteri di organizzazione delle dotazioni organiche; e) la conferma della collocazione in soprannumero dei ricorrenti, nonostante vi siano ventidue posti vacanti e disponibili nella nuova dotazione organica rideterminata con la deliberazione n. 77/2023, risulta ispirata dagli indirizzi espressi dal Ministero dell’Interno e dal Dipartimento della Funzione Pubblica nella nota n. 6666/2022 in data 20 aprile 2022, e si pone in contrasto con la legge e con precedenti atti dell’Amministrazione comunale, secondo quanto dedotto dai ricorrenti con gli altri motivi aggiunti; f) nella deliberazione di Giunta n. 77/2023 vengono indicati ventidue posti “ vacanti e non occupabili per carenza sostenibilità finanziaria ” (su trentacinque posti complessivi in dotazione organica) ma non vengono indicati i “ posti soppressi, trasformati o istituiti ”; g) non si comprende, quindi, quale sarebbe la sorte dei ventidue posti vacanti e non occupabili per carenza sostenibilità finanziaria, ossia se gli stessi debbano considerarsi, o meno, soppressi, sì da portare la dotazione organica complessiva del Comune a tredici unità, ancorché ciò sarebbe in contrasto con la previsione del comma 2 dell’art. 263 del decreto legislativo n. 267/2000 in ordine al numero minimo di dipendenti (“ in ogni caso agli enti spetta un numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli enti di maggiore dimensione nella fascia demografica precedente ”), pari per il Comune di Tortorici a trentuno dipendenti; h) anche con gli ultimi provvedimenti impugnati la rideterminazione della dotazione organica è avvenuta in maniera arbitraria ed in mancanza di adeguata istruttoria, ossia senza alcuna preventiva “verifica degli effettivi fabbisogni”, in mancanza della previa adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale da parte del Comune e senza seguire le linee di indirizzo dettate con D.M. 8 maggio 2018 ai sensi dell’art. 6 ter del decreto legislativo n. 165/2001 (cfr., altresì, il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione commissariale n. 96 dell’8 luglio 2021, in forza del quale dotazione organica complessiva dell’ente è determinata sulla base della previa individuazione degli effettivi fabbisogni di professionalità).
Con memoria in data 21 luglio 2023 il Ministero dell’Interno ha chiesto il rigetto degli ottavi motivi aggiunti, richiamando il rapporto illustrativo della Direzione Centrale per le Autonomie n. 11273 in data 13 aprile 2023, versato in atti, nel quale si osserva quanto segue: a) il riassorbimento in dotazione organica del personale soprannumerario costituisce, dal punto di vista finanziario, una nuova assunzione e potrebbe essere possibile solo qualora l’ente disponesse della dovuta capacità assunzionale, determinata in conformità alla vigente normativa contenuta nell’art. 33 del decreto-legge n. 34/2019; b) nel caso di specie il costo delle unità di personale in soprannumero risulta, invece, coperto dal finanziamento regionale e come tale è da escludere dalla base di calcolo per la determinazione delle facoltà assunzionali, ai sensi del richiamato art. 33; c) l’eventuale riassorbimento di detto personale comporterebbe, quindi, il trasferimento del relativo onere a carico del bilancio comunale, incidendo sulla spesa di personale e conseguentemente sulla determinazione delle predette facoltà assunzionali e sulle risorse finanziarie.
I ricorrenti hanno depositato memoria conclusiva in data 8 giugno 2024, ribadendo le proprie difese ed osservando quanto segue in ordine alle eccezioni in rito del Comune di Tortorici: a) la delibera di Giunta n. 45 in data 30 maggio 2017 è stata impugnata, con il ricorso introduttivo, congiuntamente alla deliberazione di Giunta n. 53 del 22 giugno 2017, che indica nominativamente i ricorrenti e costituisce atto applicativo e consequenziale del precedente provvedimento; b) quanto all’intervenuto superamento della delibera n. 53 del 22 giugno 2017, l’interesse dei ricorrenti si appunta sull’impugnata delibera n. 88 del 31 agosto 2017; c) è intervenuta l’impugnazione della deliberazione n. 164 in data 24 ottobre 2017 della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (che ha approvato i provvedimenti di rideterminazione della dotazione organica di cui alle deliberazioni n. 53 del 22 giugno 2017 e n. 88 del 31 agosto 2017); d) la procura alle liti è stata conferita anche per la proposizione di motivi aggiunti; e) i motivi aggiunti sono muniti di autonoma procura alle liti per i ricorrenti aggiunti ed essi possono comunque valere come ricorso autonomo.
Il Comune di Tortorici ha ribadito le proprie difese con memoria in data 11 giugno 2024.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio rileva, preliminarmente, l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso proposto da RN RA, stante quanto dalla stessa dichiarato con atto in data 27 maggio 2019.
Vanno, poi, disattese le eccezioni in rito sollevate dal Comune resistente, in quanto: a) la procura alle liti si intende conferita anche per la proposizione di motivi aggiunti al ricorso, salvo che in essa sia diversamente disposto (art. 24 c.p.a.); b) valutate anche le esigenze di economia processuale, non sussistono ragioni ostative alla proposizione di motivi aggiunti da parte di ricorrenti i quali non abbiano proposto il ricorso introduttivo, atteso che l’atto andrebbe, comunque, considerato come autonomo ricorso, da riunirsi a quello originario per ragioni di connessione.
I provvedimenti impugnati sono stati adottati dal Comune intimato, in dissesto finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 259 (“ Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ”), commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 267/2000, a norma del quale “ L’ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all’art. 263, comma 2, fermo restando l’obbligo di accertare le compatibilità di bilancio. La spesa per il personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l’ultimo triennio antecedente l’anno cui l’ipotesi si riferisce. La rideterminazione della dotazione organica è sottoposta all’esame della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali per l’approvazione ”.
L’art. 263, comma 2, del menzionato decreto legislativo stabilisce, poi, che “ Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell’interno individua con proprio decreto la media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per comuni e province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizione di dissesto ai fini di cui all’art. 259, comma 6. In ogni caso agli enti spetta un numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli enti di maggiore dimensione della fascia demografica precedente ”.
Deve ritenersi che, da ultimo, l’adozione della delibera di Giunta Municipale n. 77/2023 (“ Rideterminazione Dotazione Organica. Modifica ed integrazione delibera di G.M. n. 27 del 31.01.2023 ”) e della deliberazione n. 62/2023 (“ Ricognizione del personale e verifica di eventuali situazioni di esubero o eccedenze ex art. 6 e 33 del D.Lgs. n. 165/2001. Anno 2023 ”), impugnate con i noni motivi aggiunti, determini l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei precedenti motivi aggiunti (fatto salvo quanto di seguito precisato), i quali riguardano analoghi provvedimenti adottati con riferimento a periodi pregressi e non più efficaci.
Tuttavia, conservano efficacia le deliberazioni di Giunta n. 53/2017 (impugnata con il ricorso originario) e n. 88/2017 (di cui ai primi motivi aggiunti) – quest’ultima integrata dalla deliberazione di Giunta n. 131 in data 1 dicembre 2017 (impugnata con i secondi motivi aggiunti), che ha rettificato l’allegato A recante la graduatoria dei dipendenti in esubero – nella parte in cui l’Amministrazione ha individuato nominativamente il personale eccedentario (identificando i ricorrenti quali destinatari della dichiarazione di esubero), atteso che, in ordine a tale ultimo aspetto, le citate deliberazioni non risultano superate dai provvedimenti successivamente assunti dall’Ente.
Va, altresì, dichiarata l’inammissibilità dei settimi motivi aggiunti, con i quali sono stati impugnati atti privi di immediata lesività per i ricorrenti (la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 65 in data 24 marzo 2022, di adesione all’accordo per la gestione associata della formazione di elenchi di idonei per le assunzioni di personale di cui all’art. 3 bis del decreto-legge n. 80/2021, e il bando della selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei per l’assunzione a tempo indeterminato e determinato per diversi profili, ai sensi del citato art. 3 bis , pubblicato all’A.S.M.E.L. - Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali) ovvero atti di natura consultiva ed endoprocedimentale (nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6666/2022 in data 20 aprile 2022 e parere del Ministero dell’Interno in data 17 marzo 2022).
Nel merito, il Collegio osserva quanto segue.
Sussiste il dedotto vizio di incompetenza della deliberazione della Giunta Municipale di rideterminazione della dotazione organica, in virtù di quanto stabilito dall’art. 32, comma 2, lett. c , della legge n. 142/1990, come recepito dalla legge regionale n. 48/1991, che attribuisce al Consiglio Comunale, e non alla Giunta, i poteri concernenti le dotazioni organiche ( “Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali (…):c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni ”).
Deve darsi atto che l’art. 32, comma 2, lett. c , della legge n. 142/1990 è stato abrogato dall’articolo 5, comma 6, della legge n. 127/1997, ma tale abrogazione non opera con riferimento all’ordinamento regionale, non essendo stata recepita dal legislatore, che con legge regionale n. 23/1998 (recante il “ recepimento nella Regione Siciliana di norme della legge 15 maggio 1997, n. 127 ”), all’art. 2, comma 3, si è limitato a stabilire che “ Nell’ordinamento della Regione siciliana, dei comuni, delle province e degli enti locali siciliani trovano immediata applicazione gli articoli 2; 3; 4; 5, comma 4; 6; 10; 12 e 17, commi 8, 9, 10, 24, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63 e 64 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni ”.
L’art. 259, comma 6, del decreto legislativo n. 267/2000, poi, non introduce alcuna deroga al riparto di competenze per l’ipotesi in cui l’ente versi in stato di dissesto finanziario.
Anche lo Statuto del Comune di Tortorici, secondo quanto indicato dalle parti, prevede (art. 12) che “ Il consiglio comunale definisce ed esprime gli indirizzi politico-amministrativi con l’adozione degli atti fondamentali individuati dall’art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come modificato dalla legge regionale n. 48/91, nonché dalle altre disposizioni normative di legge, secondo i principi affermati dal presente statuto… ”.
Pertanto, stante la competenza del Consiglio Comunale all’adozione delle piante organiche, deve ritenersi illegittima la deliberazione n. 77/2023 adottata dalla Giunta Municipale (“Rideterminazione Dotazione Organica. Modifica ed integrazione delibera di G.M. n. 27 del 31.01.2023”), che per l’effetto va annullata.
Quanto all’impugnazione della deliberazione di Giunta n. 62/2023 (“Ricognizione del personale e verifica di eventuali situazioni di esubero o eccedenze ex art. 6 e 33 del D.Lgs. n. 165/2001. Anno 2023”), viene in rilievo la questione del mancato riassorbimento del personale soprannumerario, a fronte di vacanze di posti in dotazione organica come rideterminata ai sensi e per gli effetti dell’art. 259, comma 6, decreto legislativo n. 267/2000, e se, in particolare, il riassorbimento del personale in esubero costituisca, dal punto di vista finanziario, una “nuova assunzione”, come sostenuto dai resistenti Ministero dell’Interno e Comune di Tortorici.
Preliminarmente, va rilevato che la deliberazione di Giunta n. 117 del 12 agosto 2020 (avente ad oggetto “Ricognizione eccedenze di personale anno 2020 – art. 33 D. Lgs. 165/2001”), con la quale il Comune aveva dato atto di non avere personale in soprannumero rispetto alla dotazione organica né in eccedenza rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, non può essere utilmente invocata a sostegno del dedotto vizio di eccesso di potere del provvedimento impugnato qui in esame, poiché detta deliberazione è stata privata di efficacia dall’Amministrazione con le successive determinazioni assunte.
L’analisi del quadro normativo di riferimento deve prendere le mosse dal citato art. 259 (“ Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ”), comma 6, del decreto legislativo n. 267/2000, a norma del quale “ L’ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all’art. 263, comma 2, fermo restando l’obbligo di accertare le compatibilità di bilancio. La spesa per il personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l’ultimo triennio antecedente l’anno cui l’ipotesi si riferisce ”.
La norma in esame, nel parametrare la dotazione organica dell’ente in dissesto finanziario al rapporto medio dipendenti-popolazione, pone un limite di spesa potenziale massima, il quale va coniugato con l’ulteriore vincolo, previsto dalla stessa norma, della “ compatibilità di bilancio ”.
In altri termini, la dotazione organica come determinata sulla base del rapporto medio dipendenti-popolazione è suscettibile di ulteriore riduzione in considerazione della sostenibilità finanziaria della spesa del personale in servizio, che incontra il limite della disponibilità di bilancio.
Ne deriva che, correttamente, l’Amministrazione ha inteso individuare come eccedentario il personale la cui spesa non trova copertura nel bilancio e, dunque, deve ritenersi non sostenibile sul piano finanziario.
Invero, anche l’art. 89, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000, nel far salve le disposizioni speciali concernenti gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, prevede in via generale che “ Gli enti locali, nel rispetto dei princìpi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti ”.
L’art. 33 del decreto legislativo n. 165/2001, inoltre, nel disciplinare il collocamento in mobilità del personale in esubero, contempla quale criterio per l’individuazione, in sede di ricognizione annuale, di situazioni di esubero non soltanto la soprannumerarietà rispetto alla dotazione organica complessiva ma anche l’eccedenza di personale in relazione ad esigenze funzionali o alla situazione finanziaria (cfr., altresì, l’art. 2, comma 14, del decreto-legge n. 95/2012, che fa riferimento all’“ eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell’amministrazione ”).
Sotto tale profilo, l’esistenza di posti vacanti nella dotazione organica determinata sulla base del rapporto medio dipendenti-popolazione di cui all’art. 263, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 non implica di per sé la possibilità di riassorbimento nella dotazione medesima del personale eccedente rispetto alla situazione finanziaria e alle disponibilità di bilancio dell’ente locale, posto che lo stesso art. 259, comma 6, del decreto legislativo n. 267/2000 fa salvo “ l’obbligo di accertare le compatibilità di bilancio ”.
Nel caso di specie, appare incontestato che la spesa del personale consentita dalla sostenibilità finanziaria sia inferiore a quella potenziale della dotazione organica come determinata sulla base del rapporto medio dipendenti-popolazione e che la capacità di bilancio del Comune non consenta, allo stato, la ricollocazione del personale dichiarato eccedentario (invero, detto presupposto di fatto, non smentito dai ricorrenti, risulta dalla deliberazione di Giunta n. 77/2023, nella quale si afferma che “ il numero dei posti della dotazione organica, consentiti dal D.M. del 18 novembre 2020, è di n. 35, ma che quelli consentiti dalla sostenibilità finanziaria ricavabili dall’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, già approvato dal Consiglio comunale con proprio atto n. 18 del 13/04/2023, consente una capacità di spesa del personale limitata alle unità attualmente in servizio pari a n. 13 ”).
Va precisato, in particolare, che, secondo quanto allegato dalle parti, l’intero costo del personale risultato in esubero a seguito della riduzione della dotazione organica a norma dell’art. 259, comma 6, del decreto legislativo n. 267/2000 ha trovato copertura nel contributo finanziario disposto dalla Regione in attuazione del comma 10 del medesimo art. 259 (cfr. gli artt. 6, comma 8 bis , della legge regionale n. 9/2015, che ha posto a carico del fondo di cui all’art. 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 il costo del personale dagli enti in dissesto finanziario interessato dalla riduzione, nonché, per il rifinanziamento del fondo per le medesime finalità in relazione alle annualità successive, gli artt. 3 della legge regionale n. 19/2017 e 33 della legge regionale n. 9/2021).
Tale costo ammesso a finanziamento regionale – in virtù di quanto disposto dall’art. 57, comma 3 septies , del decreto-legge n. 104/2020 (“ A decorrere dall’anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l’entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente ”) – è escluso dalla base di calcolo per la determinazione delle facoltà assunzionali dei Comuni, non rilevando ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui all’art. 33 del decreto legislativo n. 165/2001, che pone il vincolo di sostenibilità finanziaria alla spesa per il personale dipendente dei Comuni, attraverso la determinazione di un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilià stanziato in bilancio di previsione).
L’eventuale riassorbimento del personale in esubero, pertanto, comporterebbe il trasferimento del relativo onere retributivo a carico del bilancio del Comune di Tortorici e inciderebbe sulla determinazione delle facoltà dell’ente di assumere personale dipendente, come determinate a norma del citato art. 33 del decreto-legge n. 34/2019.
In tal senso, rileva, invero, quanto in punto di fatto accertato (e non contestato) con la deliberazione di Giunta n. 27 in data 31 gennaio 2023, nella quale il Comune ha dato atto della impossibilità del riassorbimento, essendo “ allo stato attuale… sprovvisto di capacità assunzionale alla luce delle disposizioni di cui al D.lgs. 34/2019 e al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro dell’Interno, decreto attuativo del 17 marzo 2020 ”.
Deve ritenersi, dunque, condivisibile, alla luce del quadro normativo di settore, l’avviso espresso dal Ministero dell’Interno e dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota n. 6666/2022 del 20 aprile 2022, in cui si afferma che, sul piano finanziario, “ il riassorbimento del personale in eccedenza non possa che costituire nuova assunzione ”.
La pretesa dei ricorrenti alla copertura dei posti vacanti nella dotazione organica consentita sulla base del rapporto medio dipendenti-popolazione non appare, in definitiva, meritevole di accoglimento, essendo preclusa, allo stato, dai limiti di bilancio e dall’assenza di capacità assunzionale del Comune ai sensi del richiamato decreto-legge n. 34/2019, in virtù di quanto specificamente previsto dall’art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001 (“ In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all’articolo 6-ter, nell’ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente ”).
Anche le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto in data 8 maggio 2018, attuativo dell’art. 6 ter del decreto legislativo n. 165/2001, stabiliscono che nell’ambito della dotazione organica quale “ indicatore di spesa potenziale massima, come declinato nell’ambito di una eventuale rimodulazione qualitativa e quantitativa della consistenza di organico, le amministrazioni… potranno coprire i posti vacanti nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, verificando l’esistenza di oneri connessi con l’eventuale acquisizione di personale in mobilità e fermi restando gli ulteriori vincoli di spesa dettati dall’ordinamento di settore con riferimento anche alla stipula di contratti a tempo determinato. Nell’ambito delle suddette facoltà di assunzione vanno ricomprese anche quelle previste da disposizioni speciali di legge provviste della relativa copertura finanziaria, nonché l’innalzamento delle facoltà derivante dall’applicazione dell’articolo 20, comma 3, del d.lgs. n. 75 del 2017. In questo senso, l’indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni ”.
Va, quindi, esaminata l’impugnazione della deliberazione n. 62/2023 (“Ricognizione del personale e verifica di eventuali situazioni di esubero o eccedenze ex art. 6 e 33 del D.Lgs. n. 165/2001. Anno 2023”) e delle presupposte deliberazioni di Giunta n. 53/2017 (impugnata con il ricorso originario) e n. 88/2017 (di cui ai primi motivi aggiunti), quest’ultima integrata dalla deliberazione di Giunta n. 131 in data 1 dicembre 2017 (impugnata con i secondi motivi aggiunti), nella parte in cui l’Amministrazione ha individuato nominativamente il personale eccedentario (identificando i ricorrenti quali destinatari della dichiarazione di esubero).
Il Collegio reputa, al riguardo, fondato il motivo di censura relativo ai criteri sulla base dei quali l’Amministrazione ha individuato nominativamente i dipendenti eccedentari, selezionando i ricorrenti quali dipendenti aventi il minor punteggio nella graduatoria stilata tenuto conto della anzianità di servizio, dei carichi di famiglia e delle esigenze tecnico-produttive.
In particolare, i ricorrenti sono risultati destinatari della dichiarazione di eccedenza di personale in quanto aventi minore anzianità di servizio, mentre a tutti i dipendenti risulta essere stato attribuito dall’Amministrazione il medesimo punteggio in relazione alle “esigenze tecnico-produttive”.
Il Comune (cfr. deliberazioni di Giunta n. 53 del 22 giugno 2017 e n. 88 del 31 agosto 2017), nell’ambito di ciascuna categoria di inquadramento, ha, in particolare, selezionato i lavoratori in eccedenza facendo dichiarata applicazione dei criteri previsti per i licenziamenti collettivi nel settore privato dall’art. 5, comma 1, della legge n. 223/1991. Nondimeno, quest’ultimo riferimento normativo non è più contenuto nell’art. 33 del decreto legislativo n. 165/2001 (nel testo modificato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, ratione temporis vigente), che, come detto, disciplina le eccedenze di personale e la mobilità collettiva nel settore pubblico.
Inoltre, in tale ultimo ambito, il quadro normativo consente di individuare come criterio preferenziale, piuttosto, la maggior anzianità contributiva (cfr. l’art. 2, comma 11, lett. e , del decreto-legge n. 95/2012, secondo il quale il personale non dirigenziale di cui alla lettera c è dichiarato in eccedenza “ in relazione alla maggiore anzianità contribuiva ”, nonché il successivo comma 14, a norma del quale “ Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell’amministrazione ”).
In ogni caso, le impugnate deliberazioni vanno ritenute illegittime per essere stata omessa la verifica in concreto delle figure professionali eccedentarie in relazione al funzionamento dell’ente e tenuto conto della posizione e delle mansioni dei singoli dipendenti, secondo canoni di buon andamento dell’apparato amministrativo, ai sensi dell’art. 97 Cost..
Invero, le già menzionate linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto in data 8 maggio 2018, attuativo dell’art. 6 ter del decreto legislativo n. 165/2001, prevedono che “ In sede di elaborazione dei piani i profili quantitativi e qualitativi devono… convivere ritenendo che, soprattutto in ragione dei vincoli finanziari esterni che incidono sulla quantificazione del fabbisogno, le scelte qualitative diventano determinanti al fine dell’ottimale utilizzo delle risorse tanto finanziarie quanto umane ”.
I provvedimenti impugnati risultano, quindi, viziati per difetto di istruttoria e di motivazione – avendo l’Amministrazione valutato in modo indistinto per tutti i dipendenti le supposte esigenze tecnico-produttive ed essendosi limitata ad una mera, generica, allegazione in ordine alla fungibilità delle posizioni lavorative interessate dalla riduzione della dotazione organica – e devono essere annullati in parte qua .
Non è, invece, fondato il motivo di ricorso relativo all’assenza di consultazione sindacale, in quanto, come ritenuto dalla giurisprudenza (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 25 febbraio 2020, n. 5046), in tema di collocamento in disponibilità nel settore pubblico, il procedimento di gestione dell’eccedenza del personale degli enti locali, conseguente allo stato di dissesto, è soggetto al regime speciale disciplinato dal decreto legislativo n. 267/2000, proprio del riassetto organizzativo attuato a fini di un risparmio di spesa, e ad esso non è applicabile l’incombente della preventiva consultazione sindacale di cui all’art. 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Va respinto, inoltre, il motivo di ricorso relativo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, venendo in rilievo atti generali e di programmazione di cui all’art. 13 della legge n. 241/1990, che esclude l’applicazione delle norme sulla partecipazione procedimentale all’attività amministrativa diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti tenuto conto della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di CA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, anche per motivi aggiunti, come in epigrafe proposto: 1) dichiara improcedibile il ricorso proposto da RN RA per carenza sopravvenuta di interesse; 2) annulla per incompetenza la deliberazione di Giunta Municipale n. 77/2023 (“Rideterminazione Dotazione Organica. Modifica ed integrazione delibera di G.M. n. 27 del 31.01.2023”); 3) accoglie, nei termini di cui in motivazione, l’impugnazione della deliberazione n. 62/2023 (“Ricognizione del personale e verifica di eventuali situazioni di esubero o eccedenze ex art. 6 e 33 del D.Lgs. n. 165/2001. Anno 2023”) e delle presupposte deliberazioni di Giunta n. 53/2017 e n. 88/2017 (quest’ultima integrata dalla deliberazione di Giunta n. 131 in data 1 dicembre 2017), nella parte in cui l’Amministrazione ha individuato nominativamente il personale eccedentario, (identificando i ricorrenti quali destinatari della dichiarazione di esubero), che, per l’effetto, annulla in parte qua ; 4) dichiara inammissibili i settimi motivi aggiunti di ricorso; 5) dichiara, nel resto, improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti; 6) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in CA nelle camere di consiglio dei giorni 11 luglio 2024, 3 ottobre 2024, 19 dicembre 2024, con l’intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Gustavo Giovanni RI Cumin, Consigliere
IS Consoli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IS Consoli | Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO