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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 19/03/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2319/2023
Oggi 19/03/2025 alle ore 10.05 innanzi alla dott.ssa Cristina Nicolo', sono comparsi:
- Per parte attrice l'avv. Bianca Brosio in sostituzione dell'avv. Fabio Tavarelli;
- Per parte convenuta l'avv. Giacomo De Cesaris;
l'avv. Brosio, richiamando il proprio atto introduttivo, precisa che la cliente non intende accollarsi i costi ipotizzati dal Ctu da sostenersi per disporre la divisione del caseificio in funzione della quota pignorata ai danni del sig. Ciò premesso insiste nella vendita Persona_1 dell'intero per consentire di far valere il proprio credito sulla parte del ricavato corrispondente alla quota di proprietà del debitore esecutato. L'avv. De Cesaris si riporta alla propria comparsa di costituzione ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice
A questo punto, visto 281 sexies cpc invita le parti a discutere oralmente la causa;
le parti si riportano alle rispettive conclusioni insistendo nell'accoglimento.
Dopo breve discussione orale, all'esito della camera di consiglio, preso atto dell'allontanamento delle parti, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott.ssa Cristina Nicolo' REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, all'udienza del 19/03/2025 ha pronunciato ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2319/2023, promossa da:
(C.F. ), con la mandataria in persona del Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
procuratore, elettivamente domiciliata in Grosseto, Via Cesare Battisti n. 85, presso lo studio dell'Avv. IO AR che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di intervento in surroga del 14/04/2023 nella procedura esecutiva n. 156/2018;
ATTORE
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Trento n. Persona_1 C.F._1
86, presso lo studio dell'avv. GIACOMO DE CESARIS che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Nonché
; CP_1
: CP_2
Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: divisione endo-esecutiva (procedura esecutiva n. 156/2018 R.G.EI.)
Conclusioni: come da antescritto verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, con la mandataria Parte_1 Pt_2
creditore procedente nella procedura esecutiva RG. EI. n. 156/2018, proponeva domanda di
[...]
divisione endo-esecutiva dei seguenti beni immobili:
- bene sito nel Comune di Grosseto e censito al Catasto Terreni di detto comune, al foglio 15,
particella 593, classe 2, 00 are 79 ca, Terreno ad uso Orto, R.D. euro 1,53, R.A. euro 0,94,
pignorato nella detta procedura per la quota di 1/2 del diritto di proprietà di;
Persona_1
- bene sito nel Comune di Grosseto e censito al Catasto Terreni di detto comune, al foglio 15,
particella 596, classe 2, 00 are 06 ca, Terreno ad uso Orto, R.D. euro 0,12, R.A. euro 0,07,
pignorato nella detta procedura per la quota di 1/2 del diritto di proprietà di;
Persona_1
- bene sito nel Comune di Grosseto e censito al Catasto Terreni di detto comune, al foglio 15,
particella 597, classe 2, 00 are 06 ca, Terreno ad uso Orto, R.D. euro 0,12, R.A. euro 0,07,
pignorato nella detta procedura per la quota di 1/2 del diritto di proprietà di;
Persona_1
- bene sito nel comune di Grosseto, fraz. Braccagni, Via Nicola Fabrizi, piano T, e censito al
Catasto Fabbricati di detto comune, al foglio 15, particella 110, subalterno 14, zona censuaria
2, Cat. C/2, Classe 4, consistenza 33 mq, Superficie 36 mq, R.C. 71,58, pignorato nella detta procedura per la quota di 1/2 del diritto di proprietà di;
Persona_1
- bene sito nel comune di Grosseto, fraz. Braccagni, Via Nicola Fabrizi, piano T, e censito al
Catasto Fabbricati di detto comune, al foglio 15, particella 110, subalterno 15, zona censuaria
2, Cat. C/2, Classe 4, consistenza 61mq, Superficie 65 mq, R.C. 132,32, pignorato nella detta procedura per la quota di 1/2 del diritto di proprietà di;
Persona_1
- bene sito nel comune di Grosseto, fraz. Braccagni, Via Nicola Fabrizi n. 24, piano T, e censito al Catasto dei Fabbricati di detto Comune, al foglio 15, particella 89, subalterno 1 e subalterno
2 graffato, zona censuaria 2, Cat. D/1, R.C. euro 3.305,32, pignorato nella detta procedura per la quota di 1/2 del diritto di proprietà di . Persona_1
Parte attrice chiedeva, dunque, disporsi lo scioglimento della comunione del compendio staggito e la vendita dell'intero con assegnazione al creditore del ricavato della quota di proprietà di
[...]
. Per_1
Nessuno si costituiva per i comproprietari. Con decreto del 7.5.2024 emesso ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c. veniva dichiarata la contumacia di
, , e . Persona_1 CP_1 CP_2 Controparte_4
Si costituiva in data 5.6.2024 , comproprietario esecutato, chiedendo in via preliminare Persona_1
dichiararsi l'improcedibilità dell'esecuzione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e nel merito non si opponeva alla divisione degli immobili in oggetto.
All'udienza del 10.7.2024, acquisito l'elaborato peritale e alla presenza del CTU officiato nella procedura esecutiva, le parti si riportavano ai rispettivi scritti e, rigettata l'eccezione di improcedibilità formulata dalla parte convenuta, la causa, mutato il rito, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c.
La causa all'esito della discussione orale ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., precisate le conclusioni, viene oggi in decisione.
******
Occorre preliminarmente rilevare che il presente provvedimento ha la forma di sentenza, alla luce di quanto disposto dall'articolo 785 c.p.c., stante la contumacia della comproprietaria esecutata e delle comproprietarie non esecutate che sebbene ritualmente citate non si sono costituite nel presente giudizio.
Sempre in via preliminare occorre rilevare che l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria è stata rigettata con provvedimento del
10.7.2024 che non è stato oggetto di specifica impugnazione.
Nel merito la domanda di divisione giudiziale può essere accolta nei termini che seguono.
Giova premettere che la titolarità del diritto di proprietà sugli immobili pignorati in capo al comproprietario esecutato e ai comproprietari non esecutati e Persona_1 CP_1 CP_2
risulta dalla documentazione depositata dal creditore procedente odierno attore nella procedura esecutiva n. 156/2018 R.G.EI., nonché dalla documentazione integrativa depositata nel presente giudizio.
In particolare, deve rilevarsi che i bene identificati al NCEU del Comune di Grosseto al foglio 15,
particella 110, subalterno 14, zona censuaria 2, Cat. C/2, Classe 4, consistenza 33 mq, Superficie 36
mq, R.C. 71,58, e al foglio 15, particella 110, subalterno 15, zona censuaria 2, Cat. C/2, Classe 4,
consistenza 61mq, Superficie 65 mq, R.C. 132,32, sono pervenuti: - a e con atto di compravendita trascritto il 6.7.1966 da potere di Parte_3 Persona_1
; Parte_4
- a e per la quota di ¼ ciascuno per successione in morte di CP_1 CP_2 [...]
e successiva trascrizione dell'accettazione dell'eredità. Pt_3
I beni identificati al NCT del Comune di Grosseto al foglio 15, particella 593, classe 2, 00 are 79 ca,
Terreno ad uso Orto, R.D. euro 1,53, R.A. euro 0,94, al foglio 15, particella 596, classe 2, 00 are 06 ca,
Terreno ad uso Orto, R.D. euro 0,12, R.A. euro 0,07, al foglio 15, particella 597, classe 2, 00 are 06 ca,
Terreno ad uso Orto, R.D. euro 0,12, R.A. euro 0,07 e al foglio 15, particella 89, subalterno 1 e subalterno 2 graffato, zona censuaria 2, Cat. D/1, R.C. euro 3.305,32 sono pervenuti:
- a e con atto di compravendita trascritto l'1.3.1966 da potere di Parte_3 Persona_1
; Parte_4
- a e per la quota di ¼ ciascuno per successione in morte di CP_1 CP_2 [...]
e successiva trascrizione dell'accettazione dell'eredità. Pt_3
Ciò detto, occorre, dunque, procedere alla valutazione in ordine all'opportunità di provvedere alla separabilità in natura dei beni in comproprietà ex art. 600 c.p.c.
Invero, ai sensi dell'art. 720 c.p.c., norma applicabile anche in sede di divisione endo-esecutiva,
occorre procedere alla vendita dell'intero solo qualora il compendio risulti non comodamente divisibile, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, ovvero qualora i comproprietari non provvedendo a fare precipua istanza di assegnazione della quota di proprietà del comproprietario non esecutato.
In particolare, solo all'esito della verifica della non divisibilità del compendio potrà valutarsi preliminarmente l'eventuale istanza di assegnazione del comproprietario e solo successivamente la vendita dell'intero, ipotesi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, costituisce l'estrema ratio
(cfr. Cass. Sent. n. 1423/2000 e n. 11641/2010).
Nel caso di specie, il CTU, officiato in sede esecutiva, ha evidenziato all'udienza del 10.7.2024,
richiamando la propria relazione integrativa depositata nel presente giudizio, che in “relazione alla
divisibilità del caseificio, in funzione della quota pignorata (1/2 della proprietà), lo scrivente ritiene che lo
stesso sia divisibile tramite un progetto di frazionamento immobiliare, con impiego di opere murarie ed
impiantistiche. L'onere della divisione risulta rilevante in relazione alla procedura. Su tale profilo specifica che gli eventuali costi da sostenere (costi tecnici, costi oneri comunali, costi impiantistici e costi opere murarie per
rispondere ai requisiti di partizione tra unità immobiliari) ammonterebbero a circa 50.000/60.000 €”.
Al riguardo, deve rilevarsi che per “comoda” separabilità in natura del compendio staggito deve intendersi l'ipotesi “in cui i beni non siano divisibili in natura ovvero gli stessi, pur risultando il
frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano comodamente divisibili e,
pertanto, non siano realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non
compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo,
ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in
proporzione al valore dell'intero” (cfr. da ultimo Cass. n. 21612/2021).
Ebbene, alla luce dei costi individuati dall'esperto stimatore all'udienza del 10.7.2024 (€
50.000,00/60.000,00), deve escludersi nel caso di specie la sussistenza dei presupposti per una
“comoda divisibilità” del compendio.
Esclusa la divisibilità in natura del compendio staggito, deve rilevarsi che alcuna istanza di attribuzione dell'intero immobile indivisibile alla quota di uno o più condividenti, con addebito dell'eccedenza in valore, è stata avanzata dai comproprietari non esecutati rimasti contumaci nel presente giudizio.
In conclusione, esclusa la comoda separabilità in natura e in assenza di precipua istanza di attribuzione da parte dei comproprietari non esecutati, previo scioglimento della comunione, deve accogliersi la domanda avanzata da parte attrice di divisione tramite vendita dell'intero compendio oggetto di domanda, come da separata ordinanza.
Quanto al profilo delle spese processuali da sostenere per le operazioni di vendita le stesse verranno liquidate "a carico della massa".
Quanto alle spese di lite del presente giudizio deve rilevarsi che secondo recentissimo arresto della
Suprema Corte, il creditore procedente non è un condividente e non vi è dubbio che egli abbia diritto al rimborso delle relative spese affrontate per il miglior esito della procedura esecutiva e nell'interesse comune del ceto creditorio, tra le quali vanno ricondotte, pertanto, anche le spese del giudizio divisionale, essendo quest'ultimo strumentale alla realizzazione coattiva del credito insoddisfatto. In particolare, nei rapporti tra creditore e debitore esecutato si configura una vera e propria soccombenza a carico di quest'ultimo in forza del principio di causalità - a tenore del quale la parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi - con la conseguenza pratica che il procedente avrà diritto a vedersi rifondere integralmente dal condividente esecutato le spese di lite sopportate per la divisione (cfr. Cass. n. 2787/2023).
Le spese, dunque, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto soccombente
[...]
, come liquidate in dispositivo ex DM 55/2014, considerando le complessive difese, la Per_1
diminuzione per la non complessità della fase istruttoria e la natura della questione di diritto trattata.
Diversamente quanto alla posizione dei comproprietari non esecutate in ragione della posizione di terzietà rispetto all'esecuzione forzata avviata nei confronti dell'altro comproprietario, si ritiene di dover compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione monocratica non definitivamente pronunciando così provvede:
a) dichiara sciolta la comunione del compendio immobiliare oggetto di causa esistente tra
[...]
, e dei seguenti beni immobili: Per_1 CP_1 CP_2
- bene sito nel Comune di Grosseto e censito al Catasto Terreni di detto comune, al foglio 15,
particella 593, classe 2, 00 are 79 ca, Terreno ad uso Orto, R.D. euro 1,53, R.A. euro 0,94,
pignorato nella detta procedura per la quota di 1/2 del diritto di proprietà di;
Persona_1
- bene sito nel Comune di Grosseto e censito al Catasto Terreni di detto comune, al foglio 15,
particella 596, classe 2, 00 are 06 ca, Terreno ad uso Orto, R.D. euro 0,12, R.A. euro 0,07,
pignorato nella detta procedura per la quota di 1/2 del diritto di proprietà di;
Persona_1
- bene sito nel Comune di Grosseto e censito al Catasto Terreni di detto comune, al foglio 15,
particella 597, classe 2, 00 are 06 ca, Terreno ad uso Orto, R.D. euro 0,12, R.A. euro 0,07,
pignorato nella detta procedura per la quota di 1/2 del diritto di proprietà di;
Persona_1
- bene sito nel comune di Grosseto, fraz. Braccagni, Via Nicola Fabrizi, piano T, e censito al
Catasto Fabbricati di detto comune, al foglio 15, particella 110, subalterno 14, zona censuaria
2, Cat. C/2, Classe 4, consistenza 33 mq, Superficie 36 mq, R.C. 71,58, pignorato nella detta procedura per la quota di 1/2 del diritto di proprietà di;
Persona_1
- bene sito nel comune di Grosseto, fraz. Braccagni, Via Nicola Fabrizi, piano T, e censito al
Catasto Fabbricati di detto comune, al foglio 15, particella 110, subalterno 15, zona censuaria 2, Cat. C/2, Classe 4, consistenza 61mq, Superficie 65 mq, R.C. 132,32, pignorato nella detta procedura per la quota di 1/2 del diritto di proprietà di;
Persona_1
- bene sito nel comune di Grosseto, fraz. Braccagni, Via Nicola Fabrizi n. 24, piano T, e censito al Catasto dei Fabbricati di detto Comune, al foglio 15, particella 89, subalterno 1 e subalterno
2 graffato, zona censuaria 2, Cat. D/1, R.C. euro 3.305,32, pignorato nella detta procedura per la quota di 1/2 del diritto di proprietà di . Persona_1
b) dichiara gli immobili non comodamente divisibile;
c) dispone procedersi alla vendita dei beni coma da separata ordinanza, verificato il passaggio in giudicato della sentenza di divisione;
d) dichiara che la presente sentenza è soggetta a trascrizione ai sensi dell'art. 2646 c.c. e art. 6
comma 2 d.lgs. 347/1990;
e) condanna alla refusione delle spese di lite in favore con Persona_1 Parte_1
la mandataria che liquida in euro 7.000,00 per compensi oltre spese generali, Parte_2
Iva e cpa come per legge;
f) compensa integralmente le spese di lite con e . CP_1 CP_2
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Grosseto, lì 19/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Cristina Nicolò R.G. n. 2319/2023
TRIBUNALE DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Cristina Nicolo',
vista la sentenza non definitiva emessa in data odierna con la quale, previo scioglimento della comunione tra i comproprietari relativamente agli immobili identificati al NCT del Comune di
Grosseto al foglio 15, particella 593, particella 596 e particella 597 e al NCEU di detto Comune al foglio 15, particella 110, subalterno 14 e subalterno 15, nonché al foglio 15, particella 89, subalterno
1 e subalterno 2 graffato, è stata disposta la vendita dell'intero compendio;
rilevato che occorre rimettere la causa sul ruolo al fine di procedere con le operazioni di vendita all'esito del passaggio in giudicato della sentenza emessa;
ritenuto, quindi, doversi disporre in merito alla prosecuzione della causa con fissazione di udienza ai fini dei provvedimenti sulla vendita del compendio oggetto della presente divisione;
P.Q.M.
rinvia la causa all'udienza del 3.12.2025 ore 10.00, disponendo che il custode e l'esperto stimatore già officiati nella procedura esecutiva n. 156/2018 R.G.EI. compaiano all'udienza, come sopra fissata, per le verifiche finalizzate all'emissione dell'ordinanza di vendita;
invita parte attrice a depositare nell'imminenza dell'udienza l'attestazione circa l'eventuale passaggio in giudicato della sentenza.
Si comunichi.
Grosseto, 19.3.2025
Il giudice dott.ssa Cristina Nicolo'
Oggi 19/03/2025 alle ore 10.05 innanzi alla dott.ssa Cristina Nicolo', sono comparsi:
- Per parte attrice l'avv. Bianca Brosio in sostituzione dell'avv. Fabio Tavarelli;
- Per parte convenuta l'avv. Giacomo De Cesaris;
l'avv. Brosio, richiamando il proprio atto introduttivo, precisa che la cliente non intende accollarsi i costi ipotizzati dal Ctu da sostenersi per disporre la divisione del caseificio in funzione della quota pignorata ai danni del sig. Ciò premesso insiste nella vendita Persona_1 dell'intero per consentire di far valere il proprio credito sulla parte del ricavato corrispondente alla quota di proprietà del debitore esecutato. L'avv. De Cesaris si riporta alla propria comparsa di costituzione ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice
A questo punto, visto 281 sexies cpc invita le parti a discutere oralmente la causa;
le parti si riportano alle rispettive conclusioni insistendo nell'accoglimento.
Dopo breve discussione orale, all'esito della camera di consiglio, preso atto dell'allontanamento delle parti, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott.ssa Cristina Nicolo' REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, all'udienza del 19/03/2025 ha pronunciato ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2319/2023, promossa da:
(C.F. ), con la mandataria in persona del Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
procuratore, elettivamente domiciliata in Grosseto, Via Cesare Battisti n. 85, presso lo studio dell'Avv. IO AR che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di intervento in surroga del 14/04/2023 nella procedura esecutiva n. 156/2018;
ATTORE
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Trento n. Persona_1 C.F._1
86, presso lo studio dell'avv. GIACOMO DE CESARIS che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Nonché
; CP_1
: CP_2
Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: divisione endo-esecutiva (procedura esecutiva n. 156/2018 R.G.EI.)
Conclusioni: come da antescritto verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, con la mandataria Parte_1 Pt_2
creditore procedente nella procedura esecutiva RG. EI. n. 156/2018, proponeva domanda di
[...]
divisione endo-esecutiva dei seguenti beni immobili:
- bene sito nel Comune di Grosseto e censito al Catasto Terreni di detto comune, al foglio 15,
particella 593, classe 2, 00 are 79 ca, Terreno ad uso Orto, R.D. euro 1,53, R.A. euro 0,94,
pignorato nella detta procedura per la quota di 1/2 del diritto di proprietà di;
Persona_1
- bene sito nel Comune di Grosseto e censito al Catasto Terreni di detto comune, al foglio 15,
particella 596, classe 2, 00 are 06 ca, Terreno ad uso Orto, R.D. euro 0,12, R.A. euro 0,07,
pignorato nella detta procedura per la quota di 1/2 del diritto di proprietà di;
Persona_1
- bene sito nel Comune di Grosseto e censito al Catasto Terreni di detto comune, al foglio 15,
particella 597, classe 2, 00 are 06 ca, Terreno ad uso Orto, R.D. euro 0,12, R.A. euro 0,07,
pignorato nella detta procedura per la quota di 1/2 del diritto di proprietà di;
Persona_1
- bene sito nel comune di Grosseto, fraz. Braccagni, Via Nicola Fabrizi, piano T, e censito al
Catasto Fabbricati di detto comune, al foglio 15, particella 110, subalterno 14, zona censuaria
2, Cat. C/2, Classe 4, consistenza 33 mq, Superficie 36 mq, R.C. 71,58, pignorato nella detta procedura per la quota di 1/2 del diritto di proprietà di;
Persona_1
- bene sito nel comune di Grosseto, fraz. Braccagni, Via Nicola Fabrizi, piano T, e censito al
Catasto Fabbricati di detto comune, al foglio 15, particella 110, subalterno 15, zona censuaria
2, Cat. C/2, Classe 4, consistenza 61mq, Superficie 65 mq, R.C. 132,32, pignorato nella detta procedura per la quota di 1/2 del diritto di proprietà di;
Persona_1
- bene sito nel comune di Grosseto, fraz. Braccagni, Via Nicola Fabrizi n. 24, piano T, e censito al Catasto dei Fabbricati di detto Comune, al foglio 15, particella 89, subalterno 1 e subalterno
2 graffato, zona censuaria 2, Cat. D/1, R.C. euro 3.305,32, pignorato nella detta procedura per la quota di 1/2 del diritto di proprietà di . Persona_1
Parte attrice chiedeva, dunque, disporsi lo scioglimento della comunione del compendio staggito e la vendita dell'intero con assegnazione al creditore del ricavato della quota di proprietà di
[...]
. Per_1
Nessuno si costituiva per i comproprietari. Con decreto del 7.5.2024 emesso ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c. veniva dichiarata la contumacia di
, , e . Persona_1 CP_1 CP_2 Controparte_4
Si costituiva in data 5.6.2024 , comproprietario esecutato, chiedendo in via preliminare Persona_1
dichiararsi l'improcedibilità dell'esecuzione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e nel merito non si opponeva alla divisione degli immobili in oggetto.
All'udienza del 10.7.2024, acquisito l'elaborato peritale e alla presenza del CTU officiato nella procedura esecutiva, le parti si riportavano ai rispettivi scritti e, rigettata l'eccezione di improcedibilità formulata dalla parte convenuta, la causa, mutato il rito, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c.
La causa all'esito della discussione orale ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., precisate le conclusioni, viene oggi in decisione.
******
Occorre preliminarmente rilevare che il presente provvedimento ha la forma di sentenza, alla luce di quanto disposto dall'articolo 785 c.p.c., stante la contumacia della comproprietaria esecutata e delle comproprietarie non esecutate che sebbene ritualmente citate non si sono costituite nel presente giudizio.
Sempre in via preliminare occorre rilevare che l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria è stata rigettata con provvedimento del
10.7.2024 che non è stato oggetto di specifica impugnazione.
Nel merito la domanda di divisione giudiziale può essere accolta nei termini che seguono.
Giova premettere che la titolarità del diritto di proprietà sugli immobili pignorati in capo al comproprietario esecutato e ai comproprietari non esecutati e Persona_1 CP_1 CP_2
risulta dalla documentazione depositata dal creditore procedente odierno attore nella procedura esecutiva n. 156/2018 R.G.EI., nonché dalla documentazione integrativa depositata nel presente giudizio.
In particolare, deve rilevarsi che i bene identificati al NCEU del Comune di Grosseto al foglio 15,
particella 110, subalterno 14, zona censuaria 2, Cat. C/2, Classe 4, consistenza 33 mq, Superficie 36
mq, R.C. 71,58, e al foglio 15, particella 110, subalterno 15, zona censuaria 2, Cat. C/2, Classe 4,
consistenza 61mq, Superficie 65 mq, R.C. 132,32, sono pervenuti: - a e con atto di compravendita trascritto il 6.7.1966 da potere di Parte_3 Persona_1
; Parte_4
- a e per la quota di ¼ ciascuno per successione in morte di CP_1 CP_2 [...]
e successiva trascrizione dell'accettazione dell'eredità. Pt_3
I beni identificati al NCT del Comune di Grosseto al foglio 15, particella 593, classe 2, 00 are 79 ca,
Terreno ad uso Orto, R.D. euro 1,53, R.A. euro 0,94, al foglio 15, particella 596, classe 2, 00 are 06 ca,
Terreno ad uso Orto, R.D. euro 0,12, R.A. euro 0,07, al foglio 15, particella 597, classe 2, 00 are 06 ca,
Terreno ad uso Orto, R.D. euro 0,12, R.A. euro 0,07 e al foglio 15, particella 89, subalterno 1 e subalterno 2 graffato, zona censuaria 2, Cat. D/1, R.C. euro 3.305,32 sono pervenuti:
- a e con atto di compravendita trascritto l'1.3.1966 da potere di Parte_3 Persona_1
; Parte_4
- a e per la quota di ¼ ciascuno per successione in morte di CP_1 CP_2 [...]
e successiva trascrizione dell'accettazione dell'eredità. Pt_3
Ciò detto, occorre, dunque, procedere alla valutazione in ordine all'opportunità di provvedere alla separabilità in natura dei beni in comproprietà ex art. 600 c.p.c.
Invero, ai sensi dell'art. 720 c.p.c., norma applicabile anche in sede di divisione endo-esecutiva,
occorre procedere alla vendita dell'intero solo qualora il compendio risulti non comodamente divisibile, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, ovvero qualora i comproprietari non provvedendo a fare precipua istanza di assegnazione della quota di proprietà del comproprietario non esecutato.
In particolare, solo all'esito della verifica della non divisibilità del compendio potrà valutarsi preliminarmente l'eventuale istanza di assegnazione del comproprietario e solo successivamente la vendita dell'intero, ipotesi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, costituisce l'estrema ratio
(cfr. Cass. Sent. n. 1423/2000 e n. 11641/2010).
Nel caso di specie, il CTU, officiato in sede esecutiva, ha evidenziato all'udienza del 10.7.2024,
richiamando la propria relazione integrativa depositata nel presente giudizio, che in “relazione alla
divisibilità del caseificio, in funzione della quota pignorata (1/2 della proprietà), lo scrivente ritiene che lo
stesso sia divisibile tramite un progetto di frazionamento immobiliare, con impiego di opere murarie ed
impiantistiche. L'onere della divisione risulta rilevante in relazione alla procedura. Su tale profilo specifica che gli eventuali costi da sostenere (costi tecnici, costi oneri comunali, costi impiantistici e costi opere murarie per
rispondere ai requisiti di partizione tra unità immobiliari) ammonterebbero a circa 50.000/60.000 €”.
Al riguardo, deve rilevarsi che per “comoda” separabilità in natura del compendio staggito deve intendersi l'ipotesi “in cui i beni non siano divisibili in natura ovvero gli stessi, pur risultando il
frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano comodamente divisibili e,
pertanto, non siano realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non
compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo,
ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in
proporzione al valore dell'intero” (cfr. da ultimo Cass. n. 21612/2021).
Ebbene, alla luce dei costi individuati dall'esperto stimatore all'udienza del 10.7.2024 (€
50.000,00/60.000,00), deve escludersi nel caso di specie la sussistenza dei presupposti per una
“comoda divisibilità” del compendio.
Esclusa la divisibilità in natura del compendio staggito, deve rilevarsi che alcuna istanza di attribuzione dell'intero immobile indivisibile alla quota di uno o più condividenti, con addebito dell'eccedenza in valore, è stata avanzata dai comproprietari non esecutati rimasti contumaci nel presente giudizio.
In conclusione, esclusa la comoda separabilità in natura e in assenza di precipua istanza di attribuzione da parte dei comproprietari non esecutati, previo scioglimento della comunione, deve accogliersi la domanda avanzata da parte attrice di divisione tramite vendita dell'intero compendio oggetto di domanda, come da separata ordinanza.
Quanto al profilo delle spese processuali da sostenere per le operazioni di vendita le stesse verranno liquidate "a carico della massa".
Quanto alle spese di lite del presente giudizio deve rilevarsi che secondo recentissimo arresto della
Suprema Corte, il creditore procedente non è un condividente e non vi è dubbio che egli abbia diritto al rimborso delle relative spese affrontate per il miglior esito della procedura esecutiva e nell'interesse comune del ceto creditorio, tra le quali vanno ricondotte, pertanto, anche le spese del giudizio divisionale, essendo quest'ultimo strumentale alla realizzazione coattiva del credito insoddisfatto. In particolare, nei rapporti tra creditore e debitore esecutato si configura una vera e propria soccombenza a carico di quest'ultimo in forza del principio di causalità - a tenore del quale la parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi - con la conseguenza pratica che il procedente avrà diritto a vedersi rifondere integralmente dal condividente esecutato le spese di lite sopportate per la divisione (cfr. Cass. n. 2787/2023).
Le spese, dunque, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto soccombente
[...]
, come liquidate in dispositivo ex DM 55/2014, considerando le complessive difese, la Per_1
diminuzione per la non complessità della fase istruttoria e la natura della questione di diritto trattata.
Diversamente quanto alla posizione dei comproprietari non esecutate in ragione della posizione di terzietà rispetto all'esecuzione forzata avviata nei confronti dell'altro comproprietario, si ritiene di dover compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione monocratica non definitivamente pronunciando così provvede:
a) dichiara sciolta la comunione del compendio immobiliare oggetto di causa esistente tra
[...]
, e dei seguenti beni immobili: Per_1 CP_1 CP_2
- bene sito nel Comune di Grosseto e censito al Catasto Terreni di detto comune, al foglio 15,
particella 593, classe 2, 00 are 79 ca, Terreno ad uso Orto, R.D. euro 1,53, R.A. euro 0,94,
pignorato nella detta procedura per la quota di 1/2 del diritto di proprietà di;
Persona_1
- bene sito nel Comune di Grosseto e censito al Catasto Terreni di detto comune, al foglio 15,
particella 596, classe 2, 00 are 06 ca, Terreno ad uso Orto, R.D. euro 0,12, R.A. euro 0,07,
pignorato nella detta procedura per la quota di 1/2 del diritto di proprietà di;
Persona_1
- bene sito nel Comune di Grosseto e censito al Catasto Terreni di detto comune, al foglio 15,
particella 597, classe 2, 00 are 06 ca, Terreno ad uso Orto, R.D. euro 0,12, R.A. euro 0,07,
pignorato nella detta procedura per la quota di 1/2 del diritto di proprietà di;
Persona_1
- bene sito nel comune di Grosseto, fraz. Braccagni, Via Nicola Fabrizi, piano T, e censito al
Catasto Fabbricati di detto comune, al foglio 15, particella 110, subalterno 14, zona censuaria
2, Cat. C/2, Classe 4, consistenza 33 mq, Superficie 36 mq, R.C. 71,58, pignorato nella detta procedura per la quota di 1/2 del diritto di proprietà di;
Persona_1
- bene sito nel comune di Grosseto, fraz. Braccagni, Via Nicola Fabrizi, piano T, e censito al
Catasto Fabbricati di detto comune, al foglio 15, particella 110, subalterno 15, zona censuaria 2, Cat. C/2, Classe 4, consistenza 61mq, Superficie 65 mq, R.C. 132,32, pignorato nella detta procedura per la quota di 1/2 del diritto di proprietà di;
Persona_1
- bene sito nel comune di Grosseto, fraz. Braccagni, Via Nicola Fabrizi n. 24, piano T, e censito al Catasto dei Fabbricati di detto Comune, al foglio 15, particella 89, subalterno 1 e subalterno
2 graffato, zona censuaria 2, Cat. D/1, R.C. euro 3.305,32, pignorato nella detta procedura per la quota di 1/2 del diritto di proprietà di . Persona_1
b) dichiara gli immobili non comodamente divisibile;
c) dispone procedersi alla vendita dei beni coma da separata ordinanza, verificato il passaggio in giudicato della sentenza di divisione;
d) dichiara che la presente sentenza è soggetta a trascrizione ai sensi dell'art. 2646 c.c. e art. 6
comma 2 d.lgs. 347/1990;
e) condanna alla refusione delle spese di lite in favore con Persona_1 Parte_1
la mandataria che liquida in euro 7.000,00 per compensi oltre spese generali, Parte_2
Iva e cpa come per legge;
f) compensa integralmente le spese di lite con e . CP_1 CP_2
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Grosseto, lì 19/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Cristina Nicolò R.G. n. 2319/2023
TRIBUNALE DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Cristina Nicolo',
vista la sentenza non definitiva emessa in data odierna con la quale, previo scioglimento della comunione tra i comproprietari relativamente agli immobili identificati al NCT del Comune di
Grosseto al foglio 15, particella 593, particella 596 e particella 597 e al NCEU di detto Comune al foglio 15, particella 110, subalterno 14 e subalterno 15, nonché al foglio 15, particella 89, subalterno
1 e subalterno 2 graffato, è stata disposta la vendita dell'intero compendio;
rilevato che occorre rimettere la causa sul ruolo al fine di procedere con le operazioni di vendita all'esito del passaggio in giudicato della sentenza emessa;
ritenuto, quindi, doversi disporre in merito alla prosecuzione della causa con fissazione di udienza ai fini dei provvedimenti sulla vendita del compendio oggetto della presente divisione;
P.Q.M.
rinvia la causa all'udienza del 3.12.2025 ore 10.00, disponendo che il custode e l'esperto stimatore già officiati nella procedura esecutiva n. 156/2018 R.G.EI. compaiano all'udienza, come sopra fissata, per le verifiche finalizzate all'emissione dell'ordinanza di vendita;
invita parte attrice a depositare nell'imminenza dell'udienza l'attestazione circa l'eventuale passaggio in giudicato della sentenza.
Si comunichi.
Grosseto, 19.3.2025
Il giudice dott.ssa Cristina Nicolo'