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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/12/2025, n. 2936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2936 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. EA Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 03.12.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c nella causa iscritta al n.1076/2025 R.G.
tra
nata il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Loredana Carrozzini come da procura Parte_1 speciale a margine del ricorso
RICORRENTE
ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dall'Avv. Marcello Raho come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
Oggetto: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.01.2025 la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del proprio diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge n.118/71; che la CTU aveva sortito esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente. Ciò premesso, contestava le conclusioni rassegnate dal CTU e chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto a percepire le prestazioni previdenziali in oggetto, con condanna dell' al pagamento degli importi conseguentemente dovuti sin CP_1 dal tempo di proposizione della domanda amministrativa.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la inammissibilità della domanda e, nel merito, la fondatezza CP_1 della domanda di cui ne chiedeva il rigetto.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * * L'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità,
1 nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Venendo al merito, il ricorso è infondato e va rigettato.
La concessione dell'assegno mensile di assistenza presuppone la sussistenza di una percentuale di invalidità pari almeno al 74% ex art.13 legge n.118/71 secondo cui al comma 1 «Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile di euro … per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità CP_1 previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12 …».
Nel caso di specie, disposta CTU medico-legale, il dott. ha accertato che le patologie da cui è Persona_1 affetta parte istante (SPONDILOARTROSI INIZIALE IN ESTI DI FRATTURA DEL MALLEO
PERONEALE 7009 21-30 ASMA BRNCHIALE ALLERGICO 6003 21-30 CISTOCELE 6203 10-20) determinano a carico della stessa una invalidità pari al 50%, ampiamente inferiore al 74% e dunque, insufficiente a consentire l'accesso al beneficio richiesto (cfr. la relazione di consulenza tecnica espletata nella prima fase del procedimento per accertamento tecnico preventivo, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, parte ricorrente si è limitata a contestare genericamente le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio ritenendole non rispondenti alla
2 reale gravità della condizione dell'odierna parte convenuta. Viene in evidenza tuttavia una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal consulente, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti sulla scorta dei quali dubitare della relativa correttezza e rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Pertanto, le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili in presenza della dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att.
c.p.c.
Le spese della CTU espletata nel procedimento per ATP, già liquidate con separato decreto, restano poste definitivamente a carico dell' CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Lecce, 03.12.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to EA Basta)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. EA Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 03.12.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c nella causa iscritta al n.1076/2025 R.G.
tra
nata il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Loredana Carrozzini come da procura Parte_1 speciale a margine del ricorso
RICORRENTE
ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dall'Avv. Marcello Raho come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
Oggetto: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.01.2025 la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del proprio diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge n.118/71; che la CTU aveva sortito esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente. Ciò premesso, contestava le conclusioni rassegnate dal CTU e chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto a percepire le prestazioni previdenziali in oggetto, con condanna dell' al pagamento degli importi conseguentemente dovuti sin CP_1 dal tempo di proposizione della domanda amministrativa.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la inammissibilità della domanda e, nel merito, la fondatezza CP_1 della domanda di cui ne chiedeva il rigetto.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * * L'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità,
1 nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Venendo al merito, il ricorso è infondato e va rigettato.
La concessione dell'assegno mensile di assistenza presuppone la sussistenza di una percentuale di invalidità pari almeno al 74% ex art.13 legge n.118/71 secondo cui al comma 1 «Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile di euro … per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità CP_1 previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12 …».
Nel caso di specie, disposta CTU medico-legale, il dott. ha accertato che le patologie da cui è Persona_1 affetta parte istante (SPONDILOARTROSI INIZIALE IN ESTI DI FRATTURA DEL MALLEO
PERONEALE 7009 21-30 ASMA BRNCHIALE ALLERGICO 6003 21-30 CISTOCELE 6203 10-20) determinano a carico della stessa una invalidità pari al 50%, ampiamente inferiore al 74% e dunque, insufficiente a consentire l'accesso al beneficio richiesto (cfr. la relazione di consulenza tecnica espletata nella prima fase del procedimento per accertamento tecnico preventivo, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, parte ricorrente si è limitata a contestare genericamente le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio ritenendole non rispondenti alla
2 reale gravità della condizione dell'odierna parte convenuta. Viene in evidenza tuttavia una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal consulente, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti sulla scorta dei quali dubitare della relativa correttezza e rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Pertanto, le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili in presenza della dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att.
c.p.c.
Le spese della CTU espletata nel procedimento per ATP, già liquidate con separato decreto, restano poste definitivamente a carico dell' CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Lecce, 03.12.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to EA Basta)
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