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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/03/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 415/2024 promossa da:
, nato ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Di Modica come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...]., C.F.: rapp.to e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Massimo Vitale, come da procura in atti.
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza di Giudice di pace
Con decreto del 28.02.2025, emesso ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello avverso la sentenza Parte_1
50/2024 emessa dal Giudice di Pace di Siracusa depositata in data 15.01.2024 e notificata a mezzo pec in data 16.01.2024, con la quale era stata accolta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
176/2018 con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di € 2.656,25, oltre gli interessi legali dall'avvenuto pagamento sino alla data del saldo effettivo, per forniture di energia elettrica correlate ad un contratto stipulato dallo stesso con , riguardo ad un pozzo Pt_1 CP_2
trivellato di cui egli era proprietario per 2/3, e il invece per 1/3, quote con cui ripartivano sia CP_1
la quota fissa che il consumo effettivo.
A sostegno della propria pretesa esponeva che cessato il contratto era stata inviata da in data CP_2
13.12.2017 lettera riepilogativa del conguaglio con cui lo diffidava al pagamento della somma di euro 6.821,68 in forza di una fattura a conguaglio pervenuta da relativa agli anni 2015/2017 CP_2
che il nonostante vari solleciti non aveva provveduto a pagare quanto dovuto. CP_1
Lamentava l'appellante la erroneità della sentenza di primo grado in quanto era addivenuta all'accoglimento della opposizione, revocando l'opposto decreto, ritenendo erroneamente corrisposta l'intera somma oggetto del decreto ingiuntivo , peraltro con motivazione contraddittoria.
Chiedeva quindi in riforma della appellata sentenza, il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto con condanna alle spese dei due gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 3 maggio 2025 si costituiva contestando Controparte_1 in fatto e in diritto quanto sostenuto dall'appellante e chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 30.05.2024 le parti chiedevano che la causa venisse rinviata per la decisione e concessi dal giudice i termini di cui all'art. 189 c.p.c. veniva rimessa in decisione all'udienza del
25.02.25 .
*******
L'appello deve essere accolto per le ragioni di seguito espresse.
Con un motivo di appello sostanzialmente unico si duole l'appellante della erroneità della sentenza di primo grado che peraltro con motivazione contradditoria è addivenuta all'accoglimento della opposizione ritenendo erroneamente avvenuto il pagamento di quanto richiesto dall'ingiunzione.
La censura è fondata .
Invero il giudice è addivenuto alla decisione svolgendo una motivazione contraddittoria in quanto dopo aver dichiarato che “le prove documentali prodotte in atti hanno dimostrato che l'opponente ha corrisposto l'intera somma intimatagli a mezzo del decreto ingiuntivo …” di seguito ha ritenuto che “..il credito ingiunto dall'opposto è stato parzialmente estinto dall'opponente come dimostrano sia le prove documentali che l'attività istruttoria espletata..”
A fronte di ciò va rilevato che invece, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, dalle acquisizioni istruttorie, e in particolare dalla documentazione versata in atti dall'opponente, non è emerso alcun elemento, il cui onere incombeva su parte debitrice fornire, idoneo a ritenere la estinzione della pretesa creditoria azionata, sì da motivare la revoca dell'opposto monitorio.
Vale ai fini della decisione solo richiamare il consolidato indirizzo del Supremo Collegio, (così per tutte Cass. Sez. Un. Civ. 30.10.2001, n. 13533) in materia di inadempimento, secondo cui grava sull'opposta – attrice in senso sostanziale - l'onere di provare il titolo ( la pretesa creditoria) fatta valere mediante il decreto opposto allegando l'inadempimento di controparte, mentre spetta sull'opposto ( debitore ingiunto) la prova dell'esatto adempimento o di altre circostanze idonee a paralizzare la pretesa creditoria azionata mediante l'opposto decreto la domanda contrapposta
Nel caso di specie, l'odierno appellante ha dato tempestivamente ampia prova dell'esistenza del proprio credito, per come si evince dalla lettera di richiesta di conguaglio dell' del 13.12.2017, CP_2 dalle fatture trasmesse all' volte al ricalcolo di quanto dovuto sulla base di quanto già versato, CP_2 dell'avvenuto pagamento ad della somma richiesta per intero. CP_2
Emerge altresì in maniera evidente dall'analisi dei bonifici effettuati dal al , essendovi CP_1 Pt_1 apposta espressamente la dicitura “ salvo conguaglio” che si trattava di pagamenti che non estinguevano in via integrale le spettanze correlate alla cessata utenza di , codice Persona_1
cliente 647208135.
Si aggiunga poi che i bonifici fanno riferimento a periodi diversi, rispetto a quelli richiesti dalla società di energia elettrica nella lettera inerente ai conguagli del 13.12.201 laddove l'importo correlato al conguaglio il cui pagamento è stato richiesto con il monitorio opposto riguarda l'arco temporale che va dal mese di dicembre 2016 a quello di ottobre 2017.
Di contro i versamenti effettuati dal e dallo stesso prodotti si riferiscono ai mesi di maggio – CP_1
agosto 2016 e ad un generico acconto per un periodo indeterminato del 2017 e si rivelano del tutto inidonei a dimostrare l'estinzione da parte dell'ingiunto della pretesa creditoria azionata mediante il decreto opposto , che lo stesso peraltro non aveva mai contestato nell'an, assumendo solo il CP_1
proprio avvenuto adempimento.
A fronte di ciò e in particolare della esaustività delle prove documentali fornite dall'opposto creditore in ordine all'esistenza del credito del cui inadempimento lo stesso si duole e della evidente insufficienza probatoria della documentazione versata in atti dal , quale debitore -opposto a CP_1 sostegno dell'adempimento, deve ritenersi che abbia del tutto errato il primo giudice a ritenere provato l'assunto di parte opponente ( pagamento della pretesa azionata ) addivenendo quindi erroneamente alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Va quindi accolto l' appello da e in riforma della appellata decisione va rigettata la Parte_1
opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 176/2018, dichiarandolo Controparte_1 esecutivo ai sensi dell'art. 653 cpc.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'appellato e possono liquidarsi per entrambi i gradi ai sensi del DM. 55/2014 e successive modifiche come da dispositivo che segue.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 415/2024 r.g. in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 50/2024 del giudice di pace di Parte_1
Siracusa, nei confronti di , in riforma della sentenza appellata, dispone come segue: Controparte_1
- rigetta la opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 176/2018, che dichiara esecutivo;
- condanna il al rimborso in favore dell'appellante delle spese processuali di entrambi i gradi CP_1 che si liquidano nella somma di € 1.700,00 per il presente grado e nella somma di € 800,00 per il giudizio di primo grado, oltre, su ciascun detto importo, al rimborso spese generali del 15% oltre ad
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Siracusa, 28 marzo 2025 Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 415/2024 promossa da:
, nato ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Di Modica come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...]., C.F.: rapp.to e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Massimo Vitale, come da procura in atti.
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza di Giudice di pace
Con decreto del 28.02.2025, emesso ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello avverso la sentenza Parte_1
50/2024 emessa dal Giudice di Pace di Siracusa depositata in data 15.01.2024 e notificata a mezzo pec in data 16.01.2024, con la quale era stata accolta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
176/2018 con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di € 2.656,25, oltre gli interessi legali dall'avvenuto pagamento sino alla data del saldo effettivo, per forniture di energia elettrica correlate ad un contratto stipulato dallo stesso con , riguardo ad un pozzo Pt_1 CP_2
trivellato di cui egli era proprietario per 2/3, e il invece per 1/3, quote con cui ripartivano sia CP_1
la quota fissa che il consumo effettivo.
A sostegno della propria pretesa esponeva che cessato il contratto era stata inviata da in data CP_2
13.12.2017 lettera riepilogativa del conguaglio con cui lo diffidava al pagamento della somma di euro 6.821,68 in forza di una fattura a conguaglio pervenuta da relativa agli anni 2015/2017 CP_2
che il nonostante vari solleciti non aveva provveduto a pagare quanto dovuto. CP_1
Lamentava l'appellante la erroneità della sentenza di primo grado in quanto era addivenuta all'accoglimento della opposizione, revocando l'opposto decreto, ritenendo erroneamente corrisposta l'intera somma oggetto del decreto ingiuntivo , peraltro con motivazione contraddittoria.
Chiedeva quindi in riforma della appellata sentenza, il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto con condanna alle spese dei due gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 3 maggio 2025 si costituiva contestando Controparte_1 in fatto e in diritto quanto sostenuto dall'appellante e chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 30.05.2024 le parti chiedevano che la causa venisse rinviata per la decisione e concessi dal giudice i termini di cui all'art. 189 c.p.c. veniva rimessa in decisione all'udienza del
25.02.25 .
*******
L'appello deve essere accolto per le ragioni di seguito espresse.
Con un motivo di appello sostanzialmente unico si duole l'appellante della erroneità della sentenza di primo grado che peraltro con motivazione contradditoria è addivenuta all'accoglimento della opposizione ritenendo erroneamente avvenuto il pagamento di quanto richiesto dall'ingiunzione.
La censura è fondata .
Invero il giudice è addivenuto alla decisione svolgendo una motivazione contraddittoria in quanto dopo aver dichiarato che “le prove documentali prodotte in atti hanno dimostrato che l'opponente ha corrisposto l'intera somma intimatagli a mezzo del decreto ingiuntivo …” di seguito ha ritenuto che “..il credito ingiunto dall'opposto è stato parzialmente estinto dall'opponente come dimostrano sia le prove documentali che l'attività istruttoria espletata..”
A fronte di ciò va rilevato che invece, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, dalle acquisizioni istruttorie, e in particolare dalla documentazione versata in atti dall'opponente, non è emerso alcun elemento, il cui onere incombeva su parte debitrice fornire, idoneo a ritenere la estinzione della pretesa creditoria azionata, sì da motivare la revoca dell'opposto monitorio.
Vale ai fini della decisione solo richiamare il consolidato indirizzo del Supremo Collegio, (così per tutte Cass. Sez. Un. Civ. 30.10.2001, n. 13533) in materia di inadempimento, secondo cui grava sull'opposta – attrice in senso sostanziale - l'onere di provare il titolo ( la pretesa creditoria) fatta valere mediante il decreto opposto allegando l'inadempimento di controparte, mentre spetta sull'opposto ( debitore ingiunto) la prova dell'esatto adempimento o di altre circostanze idonee a paralizzare la pretesa creditoria azionata mediante l'opposto decreto la domanda contrapposta
Nel caso di specie, l'odierno appellante ha dato tempestivamente ampia prova dell'esistenza del proprio credito, per come si evince dalla lettera di richiesta di conguaglio dell' del 13.12.2017, CP_2 dalle fatture trasmesse all' volte al ricalcolo di quanto dovuto sulla base di quanto già versato, CP_2 dell'avvenuto pagamento ad della somma richiesta per intero. CP_2
Emerge altresì in maniera evidente dall'analisi dei bonifici effettuati dal al , essendovi CP_1 Pt_1 apposta espressamente la dicitura “ salvo conguaglio” che si trattava di pagamenti che non estinguevano in via integrale le spettanze correlate alla cessata utenza di , codice Persona_1
cliente 647208135.
Si aggiunga poi che i bonifici fanno riferimento a periodi diversi, rispetto a quelli richiesti dalla società di energia elettrica nella lettera inerente ai conguagli del 13.12.201 laddove l'importo correlato al conguaglio il cui pagamento è stato richiesto con il monitorio opposto riguarda l'arco temporale che va dal mese di dicembre 2016 a quello di ottobre 2017.
Di contro i versamenti effettuati dal e dallo stesso prodotti si riferiscono ai mesi di maggio – CP_1
agosto 2016 e ad un generico acconto per un periodo indeterminato del 2017 e si rivelano del tutto inidonei a dimostrare l'estinzione da parte dell'ingiunto della pretesa creditoria azionata mediante il decreto opposto , che lo stesso peraltro non aveva mai contestato nell'an, assumendo solo il CP_1
proprio avvenuto adempimento.
A fronte di ciò e in particolare della esaustività delle prove documentali fornite dall'opposto creditore in ordine all'esistenza del credito del cui inadempimento lo stesso si duole e della evidente insufficienza probatoria della documentazione versata in atti dal , quale debitore -opposto a CP_1 sostegno dell'adempimento, deve ritenersi che abbia del tutto errato il primo giudice a ritenere provato l'assunto di parte opponente ( pagamento della pretesa azionata ) addivenendo quindi erroneamente alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Va quindi accolto l' appello da e in riforma della appellata decisione va rigettata la Parte_1
opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 176/2018, dichiarandolo Controparte_1 esecutivo ai sensi dell'art. 653 cpc.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'appellato e possono liquidarsi per entrambi i gradi ai sensi del DM. 55/2014 e successive modifiche come da dispositivo che segue.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 415/2024 r.g. in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 50/2024 del giudice di pace di Parte_1
Siracusa, nei confronti di , in riforma della sentenza appellata, dispone come segue: Controparte_1
- rigetta la opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 176/2018, che dichiara esecutivo;
- condanna il al rimborso in favore dell'appellante delle spese processuali di entrambi i gradi CP_1 che si liquidano nella somma di € 1.700,00 per il presente grado e nella somma di € 800,00 per il giudizio di primo grado, oltre, su ciascun detto importo, al rimborso spese generali del 15% oltre ad
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Siracusa, 28 marzo 2025 Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore