Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/03/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2850/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. OLIMPO ANNA, la quale la
[...]
rappresenta e difende in virtù di procura in atti e , elettivamente Parte_2
domiciliato presso lo studio degli avv.ti CHEF MARIA GIUSEPPINA e LANZETTA
ALESSANDRA i quali lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 28/11/2024, le parti hanno chiesto di regolamentare i rapporti genitoriali con riguardo ai figli minori (9/05/2011), Per_1 Per_2
(12/06/2013) e (23/04/2018) alle seguenti condizioni: Persona_3
1. I genitori vivranno separatamente, fermo l'obbligo di comunicarsi preventivamente eventuali cambi di residenza e/o di domicilio.
2. La casa familiare, sita in Caserta, alla via Petrarca n. 25, di proprietà della dr.ssa , viene Pt_1
assegnata alla stessa, che continuerà ad abitarla unitamente ai tre figli minori, mentre il dr.
ha già provveduto a lasciare la casa familiare. Parte_2
3. I figli minori , e , saranno affidati ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 Persona_3
secondo le modalità dell'affidamento condiviso ex Lege 54/2006 con residenza privilegiata presso l'abitazione materna, e le decisioni di maggiore interesse per i figli minori saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle
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4. Il dr. , in virtù dei principi dell'alternanza e della bigenitorialità, potrà vedere e tenere Parte_2
con sé i figli minori secondo le seguenti modalità, salvo diverso miglior accordo preventivamente concordato tra i genitori: a) A weekend alterni, dal venerdì alle ore 19.30 con prelievo presso l'abitazione materna e riaccompagnamento la domenica sera alle ore 21.30 nei periodi scolastici presso l'abitazione materna, ed alle ore 22.00 nei periodi non scolastici;
b) Infrasettimanalmente, nelle settimane in cui il dr. trascorre il weekend con i minori, il mercoledì con prelievo Parte_2
alle ore 7.30 a casa della madre per accompagnare a scuola i tre figli e riaccompagnamento presso l'abitazione materna alle ore 21.30 nei periodi scolastici presso l'abitazione materna, ed alle ore
22.00 nei periodi non scolastici;
c) Infrasettimanalmente, nelle settimane in cui il dr. non Parte_2 trascorre il weekend con i minori, il martedì con prelievo alle ore 20.15 presso l'abitazione materna, con pernottamento e riaccompagnamento il mercoledì alle ore 21.30 nei periodi scolastici presso l'abitazione materna, ed alle ore 22.00 nei periodi non scolastici;
d) Oltre ai suddetti incontri, il dr.
si recherà ogni martedì a prendere e a scuola riaccompagnandoli Parte_2 Per_2 Per_3 presso l'abitazione materna, e si recherà a prendere anche , adolescente, se quest'ultimo Per_1
lo vorrà, eventualmente concordandolo direttamente con lo stesso e, nel caso, anche passando unicamente a salutarlo se lo stesso non intende essere prelevato dal padre;
e) per quanto concerne le Festività Natalizie i figli minori resteranno, ad anni alterni, con un genitore dal 24 dicembre alle ore 9.00 al 30 dicembre alle ore 22.00 e con l'altro genitore dal 31 dicembre alle ore 9.00 al 6 gennaio alle ore 21.00, salvo diverso migliore accordo;
l'alternanza inizierà dal 24 dicembre 2024 con la madre, proseguendo come previsto;
f) Per quanto concerne le Festività Pasquali i figli minori resteranno, ad anni alterni, con un genitore dal sabato prima di Pasqua alla Domenica di Pasqua con pernottamento e dal Lunedì in Albis al martedì con pernottamento con l'altro, salvo diverso migliore accordo;
l'alternanza inizierà con Pasqua 2025 che i minori trascorreranno con il padre, proseguendo come previsto;
g) per quanto concerne le vacanze estive, i minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane consecutive nel mese di agosto, ad anni alterni dall' 1 al 16 agosto e dal 16 al 31 agosto, salvo diverso migliore accordo;
altresì, i genitori, compatibilmente con le loro esigenze lavorative, come da loro abitudine potranno trascorrere con i figli minori una settimana di vacanza nel mese di giugno o nel mese di luglio (ad es. la madre a giugno ed il padre a luglio o viceversa), da concordare entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
l'alternanza inizierà con le prime due settimane del mese di agosto 2025 che i figli minori trascorreranno con il padre;
h) i figli minori resteranno con la madre nel giorno del suo compleanno, onomastico e in occasione della festa della mamma, e con il padre nel giorno del suo compleanno, onomastico e in occasione della festa del papà, e ciò a prescindere dal calendario ordinario vigente;
i) in ordine ai compleanni dei minori,
2 i genitori li trascorreranno insieme e, in alternativa, qualora uno dei due dovesse essere indisponibile, divideranno a metà la giornata (es. i tre figli minori trascorreranno insieme pranzo con l'uno e cena con l'altro genitore, alternandosi di anno in anno); per quanto concerne gli onomastici dei figli minori e nei periodi natalizi ed estivi, saranno trascorsi con Per_1 Per_2 il genitore con cui si trovano secondo l'alternanza, mentre in ordine all'onomastico del figlio minore
, i genitori lo trascorreranno insieme e, in alternativa, qualora uno dei due dovesse essere Per_3
indisponibile, divideranno a metà la giornata (es. i tre figli minori trascorreranno insieme pranzo con l'uno e cena con l'altro genitore, alternandosi di anno in anno); j) in merito alle festività nazionali (8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre) saranno alternate e divise fra le parti;
l'alternanza inizierà con l' 8 dicembre 2024 che i figli minori trascorreranno con il padre.
5. A far data dal mese di novembre 2024, il dr. corrisponderà alla dr.ssa Parte_2
, a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli minori , Parte_1 Per_1 Per_2
e , la somma di complessivi €. 1.500,00 (millecinquecento/00), da rivalutarsi Persona_3
annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza di un anno dalla data di sottoscrizione del presente accordo;
tale assegno dovrà essere complessivamente versato, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla dr.ssa . Pt_1
6. Le parti dichiarano e si danno atto che, per ciò che concerne le spese straordinarie da sostenersi in favore della prole, da concordare e documentare sulla scorta del vigente protocollo del Tribunale di Santa Maria C.V., saranno così suddivise: a) Le spese sanitarie e scolastiche saranno sostenute al
50% tra i genitori, ritenendo già concordata la scuola privata “Bring” sita in Caserta frequentata dal minore che sarà pagata secondo le seguenti modalità: un genitore provvederà al Per_3 pagamento dell'iscrizione annuale e delle prima quattro rette mensili (da settembre a dicembre) e l'altro genitore provvederà al pagamento delle ulteriori cinque rate mensili (da gennaio a maggio), ad anni alterni, e ciascun genitore provvederà al ritiro delle relative fatture;
l'alternanza è iniziata con l'iscrizione e le prime quattro mensilità per l'anno scolastico 2024/2025, e proseguirà come previsto;
b) le spese sportive e le spese relative alle attività artistiche, ludiche e culturali che i tre figli minori svolgono durante l'anno quali attività extrascolastiche saranno sostenute al 100% dalla dr.ssa , mentre saranno al 50% tra i genitori eventuali costi relativi a campi scuola estivi o Pt_1
ad eventuali viaggi che i figli minori vorranno svolgere, sempre da concordare e documentare sulla scorta del Protocollo di Santa Maria C.V.
7. Le parti si autorizzano ora per allora al reciproco rinnovo e/o rilascio del passaporto e di ogni altro documento relativo alla prole e i relativi viaggi nazionali, nella comunità europee e internazionali.
8. Le parti convengono che le pattuizioni di cui al presente accordo hanno effetto dal mese di
3 novembre 2024.
9. Per quanto non previsto nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
Spese legali compensate.
Con note di trattazione scritta, depositate per l'udienza del 14/03/2025, parte ricorrente ha rappresentato che, in seguito alle reiterate condotte lesive tenute dal resistente nei confronti dei figli,
l'affido condiviso non è più rispondente all'interesse dei minori. In particolare, la ricorrente ha rilevato la pendenza nei confronti del resistente di un procedimento penale (per il quale quest'ultimo
è imputato per il reato di cui all'art. 572 c.p.) e per cui è stato disposto il rinvio a giudizio. Pertanto, parte ricorrente ha chiesto revocarsi l'accordo raggiunto con il resistente sull'affido condiviso dei figli, la limitazione della responsabilità genitoriale del padre, previa perizia psichiatrica dello stesso,
e la conferma dell'accordo quanto alle statuizioni di carattere economico.
Parte resistente ha impugnato e contestato quanto avverso dedotto, deducendo la responsabilità del mancato perfezionamento dell'accordo raggiunto in capo alla ricorrente.
Il P.M. esprimeva parere favorevole.
Ciò posto, dagli atti di causa, è emersa la pendenza di un procedimento penale a carico del resistente per il reato di cui all'art. 572 c.p. in danno della ricorrente, nell'ambito del quale il PM-SEDE ha formulato richiesta di rinvio a giudizio, sottoposta la vaglio del GIP.
Ciò posto, il Tribunale ritiene di non omologare gli accordi raggiunti dalle parti non sussistendo allo stato prova certa e tranquillizzante della corrispondenza degli stessi all'interesse dei figli minori.
Il Tribunale ritiene, nell'interesse dei minori, di disporre la trasmissione degli atti al PMM per le determinazioni di competenza.
Nulla per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e dispone la trasmissione degli atti al
PMM per le determinazioni di competenza.
Nulla per le spese.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 14/03/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanna D'Onofrio
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