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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/01/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11505/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.10.2024 da
1) Parte_1
Nato a Rho (MI)
Cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Andrea Cecinelli presso il quale ha eletto domicilio telematico pec: Email_1
e
2) Parte_2
Nata a Rho (MI)
Cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Andrea Cecinelli presso il quale ha eletto domicilio telematico pec: Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Lainate (MI) il 18/12/2004
(Atto n. 31, Parte 1 – Anno 2004)
In comunione legale.
pagina 1 di 5 con i seguenti figli:
- C.F. , nata in [...] il [...], Italiana Persona_1 C.F._3
- C.F. , nata in [...] il [...], Italiano Persona_2 C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15 ottobre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1)I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2)Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi autosufficienti economicamente;
3)La casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sita nel Comune di Sedriano (MI) alla Via
Botticelli n. 2, è assegnata alla sig.ra con quanto in essa contenuto. Pt_2
Il marito se ne allontanerà, asportando con sé i propri beni e oggetti personali, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di udienza;
4) Le figlie e collocate prevalentemente presso la madre, sono affidate Per_1 Persona_2
congiuntamente ad entrambi i genitori con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale delle figlie minori saranno assunte da entrambi i genitori - in accordo tra loro - tenendo conto delle loro inclinazioni, capacità ed aspirazioni. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità potrà essere esercitata separatamente;
5) Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie quando vorrà, compatibilmente con le esigenze delle figlie minori e previa comunicazione ed accordo con la madre.
Quale regime minimo di frequentazione le parti stabiliscono che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie:
- due pomeriggi a settimana a decorrere indicativamente dall'uscita di scuola e fino alle ore 20:00 del giorno stesso;
- a week end alternati a decorrere indicativamente dalle ore 9:00 del sabato e fino alle ore 20:00 della domenica;
- per 15 giorni durante il periodo estivo, da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
pagina 2 di 5 - per 7 giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, in modo da comprendere una volta il giorno di Natale e la successiva il giorno di Capodanno;
- per 3 giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, in modo da comprendere una volta il giorno di Pasqua e la successiva il lunedì dell'Angelo. In caso di disaccordo dei genitori, le parti si riportano integralmente al Piano Genitoriale, che costituisce parte integrante del presente ricorso;
6) Considerate le rispettive capacità economiche delle parti, il sig. a titolo di Parte_1
concorso al mantenimento delle figlie minori, corrisponderà, entro il giorno 15 di ogni mese, alla sig.ra quale contributo al mantenimento delle figlie minori e Parte_2 Per_1
l'assegno mensile di € 150,00 (centocinquanta/00), per ciascuna figlia, per una Persona_2 somma complessiva di € 300,00 (trecento/00) mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra ben noto al sig. con decorrenza dalla data dell'udienza Pt_2 Per_2
presidenziale e rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT costo della vita;
7) Le spese straordinarie per le figlie minori, purché previamente concordate, saranno a carico del padre e della madre nella misura del 50% ciascuno. Le spese straordinarie vengono individuate secondo quanto previsto nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di Milano:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
pagina 3 di 5 - Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
8) I coniugi convengono che l'assegno unico INPS per le figlie a carico verrà percepito dalla madre e dal padre nella misura del 50% ciascuno;
9) I sig.ri e convengono nel suddividere nella misura del 50% ciascuno il ricavato Per_2 Pt_2
derivante dalla futura vendita della casa coniugale, sita nel Comune di Sedriano (MI) alla Via Botticelli
n. 2;
10) Le parti si danno sin d'ora il consenso reciproco per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti e/o dei passaporti delle figlie minori;
11) I sig.ri e dichiarano, a titolo di definizione dei Parte_1 Parte_2
rapporti patrimoniali tra loro, di aver regolato ogni altro rapporto e di non avere più nulla da chiedere e/o domandare e/o rivendicare a qualsiasi titolo e/o motivazione l'uno dell'altro e viceversa;
12) I sig.ri e dichiarano altresì di rinunciare Parte_1 Parte_2 all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione in ragione dell'art. 329 c.p.c.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di pagina 4 di 5 non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c. hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio a Lainate (MI) il 18/12/2004
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di procedura
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lainate (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, l'11.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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