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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai sig.ri Magistrati:
1.dott. Mariavittoria Papa Presidente
2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
3.dott. Chiara Di Benedetto Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 2 aprile
2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.2598/2024 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Massimo Di Celmo, presso il cui studio Parte_1
elett.te domicilia in Napoli, via Mario Morgantini n.3.
appellante
E
in persona del legale rapp.te p.t, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Marco Marazza e Domenido De Feo, con cui elett.te domicilia in Messina, viale
Piemonte n.30, presso lo studio dell'avv. Annalaura Muscolino.
appellata
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 2/10/2024,
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, in Pt_1
funzione di giudice del lavoro, n. 732 del 15/4/2024, che aveva rigettato la sua domanda del seguente tenore:
“1) accerti e dichiari l'illegittimità dei provvedimenti adottati dalla (già CP_2
) con i quali venivano assorbite le somme corrisposte a titolo di Controparte_1
aumento sovraminimo individuale ad personam nonché quelle assorbite a titolo di ERS per i motivi tutti rappresentati in ricorso e per l'effetto ripristini le voci della retribuzione illegittimamente revocate, restituendo gli importi trattenuti e pagando quelli dovuti dal momento dell'abolizione all'effettivo ripristino;
2) accerti e dichiari il superminimo individuale riconosciuto al ricorrente un diritto quesito del lavoratore per
l'avvenuta rinuncia della 3)accerti e dichiari il diritto del sig. CP_2 Parte_1
a vedersi riconoscere tutte le somme dovute a titolo di superminimo contrattualmente previsto a livello individuale, nella misura sopra indicata, anche per il periodo decorrente dal febbraio 2018 (dal quale non è più stato corrisposto dalla resistente ai dipendenti), nonché la corresponsione del superminimo individuale nella misura quantificata in ricorso o comunque di quella anche maggiore che si renderà necessaria anche a seguito della CTU contabile che si renderà necessaria, nel caso, disporre;
4) per l'effetto condanni al pagamento in favore del ricorrente di tutte le CP_2
somme spettanti a titolo di “superminimo individuale” ed “ERS” nella misura quantificata in ricorso o comunque di quella anche maggiore che si renderà necessaria anche a seguito della CTU contabile che si renderà necessaria, nel caso, disporre;
5) il tutto con vittoria di spese e compensi con attribuzione al procuratore antistatario.”
2. L'appellante ha lamentato l'erroneità dell'interpretazione sostenuta con la gravata sentenza evidenziando che, pur essendo assolutamente consolidato il principio della assorbibilità del superminimo, la giurisprudenza di legittimità aveva individuato ipotesi in cui la regola generale non poteva essere applicata. Nel caso di specie, il comportamento concludente della parte datoriale che per oltre tredici anni non aveva assorbito il superminimo in occasione dei miglioramenti retributivi previsti dal c.c.n.l., consentiva di ritenere derogata la regola della assorbibilità per volontà delle parti ed introdotto un uso aziendale.
La società appellata, dunque, non poteva, unilateralmente, ripristinare l'assorbimento, né una previsione in tal senso era stata inserita in occasione dei rinnovi del c.c.n.l..
3.Pertanto l'appellante ha concluso in tali termini:
“
1.in via principale, accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accerti e dichiari l'illegittimità dei provvedimenti adottati dalla
(già con i quali venivano assorbite le somme CP_2 Controparte_1
corrisposte a titolo di “aumento sovraminimo individuale” e per l'effetto ripristini le voci della retribuzione illegittimamente revocate, restituendo gli importi trattenuti e pagando quelli dovuti dal momento dell'abolizione all'effettivo ripristino.
2. accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accerti e dichiari il superminimo individuale riconosciuto all'appellante un diritto quesito per l'avvenuta rinuncia della;
CP_2
3.accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accerti e dichiari il diritto dell'appellante a vedersi riconoscere tutte le somme dovute a titolo di superminimo contrattualmente previsto a livello individuale, nella misura sopra indicata, anche per il periodo decorrente dal febbraio 2018 (dal quale non è più stato corrisposto dalla resistente ai dipendenti) nonchè la corresponsione del superminimo individuale;
4.il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorario del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario”.
4.Ricostituito il contraddittorio, l'appellata ha dedotto l'impossibilità di configurare una Cont condotta concludente di essa poiché il mancato riassorbimento era riferibile ad altri datori di lavoro. Ha evidenziato, altresì, che il riassorbimento dei superminimi era da ascrivere alla congiuntura economica negativa, che aveva richiesto anche la attivazione di percorsi di gestione degli esuberi e della così detta solidarietà difensiva.
Ha allegato, infine, che, anche a volersi aderire alla tesi della formazione di un uso aziendale per effetto della condotta di non assorbimento, non poteva ritenersi che l'uso medesimo avesse carattere perpetuo.
Legittimamente, dunque, essa società aveva esercitato il diritto di recesso, né potevano condividersi le deduzioni del ricorrente in tema di diritti quesiti.
Ha concluso, pertanto, per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del grado.
5.All'odierna udienza, su richiesta dei procuratori delle parti, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
6.L'appello proposto è fondato e va accolto, adeguandosi il Collegio a precedente pronuncia di questa stessa Corte ( sentenza n. 1534/2023).
7.Premesso che, in punto di fatto, è pacifico che il rapporto di lavoro dell'odierno appellante è proseguito senza soluzione di continuità pur in presenza di plurime modifiche della persona giuridica - datore di lavoro e che il a far tempo dal 1993, Pt_1
ha percepito emolumenti ad personam diversamente denominati - aumento di merito, superminimo ad personam - che mai sono stati assorbiti dagli aumenti di retribuzione attribuiti dal c.c.n.l. ovvero per effetto di progressione di carriera, la odierna controversia si incentra sulla qualificazione della condotta datoriale consistita, appunto, nel non procedere al riassorbimento dei superminimi.
8.Secondo la interpretazione sostenuta dal lavoratore si avrebbe riguardo ad una condotta concludente tale da consentire di ritenere superato il principio dell'assorbimento del super minimo sostituito da un uso aziendale che esclude l'assorbimento medesimo.
9.Sostiene la gravata sentenza, con una ricostruzione ritenuta corretta dalla parte oggi appellata, che la condotta datoriale deve considerarsi neutra e priva di ogni significato poiché il datore si è limitato a non esercitare una facoltà senza mai porre in essere un comportamento positivo ulteriore rispetto alla mera inazione e senza in alcun modo comunicare o manifestare agli interessati la propria volontà di rinunziare alla facoltà di assorbimento.
10.Orbene, la giurisprudenza della Corte di legittimità afferma, da tempi ormai risalenti, che i comportamenti tenuti in fatto dal datore di lavoro con apprezzabile continuità o reiterazione nei confronti dell'intero personale, o di settori più o meno ampi dello stesso, sortisce l'effetto di modificare stabilmente la regolamentazione dei rapporti di lavoro della generalità degli appartenenti alla categoria favorita dall'uso aziendale, compresi coloro che ne entrano a far parte in un tempo successivo (cfr.: Cass., sez. un.,
3134/94, Cass. 2217/95, Cass., sez. un., 3101/95, Cass. 900/96, 8027/96 Cass. 2000
1773 e, e, da ulitmo, n. 31204 del 02/11/2021).
Gli indirizzi espressi in tema di uso o prassi aziendale hanno precisato con sufficiente grado di certezza che la modifica migliorativa stabile trova la sua origine soltanto in un comportamento spontaneo dell'imprenditore, che attribuisca ai dipendenti senza esservi obbligato, un trattamento economico o normativo non previsto né dal contratto individuale né dal contratto collettivo.
In particolare, il requisito della spontaneità sussiste a prescindere dall'atteggiamento psicologico o dall'intento del datore di lavoro riferiti a ciascuno degli atti di cui la prassi si compone, essendo sufficiente accertare l'inesistenza oggettiva di un obbligo (reale o putativo che sia), e ciò alla stregua delle precisazioni contenute soprattutto nella sentenza delle sezioni unite n. 3134 del 1994.
Il predetto comportamento spontaneo, infine, non deve essere isolato, poiché è certo che se il datore di lavoro erogasse per una sola volta a tutti i suoi dipendenti un beneficio non previsto dal contratto individuale o collettivo, nessun diritto potrebbe sorgere alla reiterazione del beneficio al verificarsi della medesima situazione. È la ripetizione del comportamento per un certo periodo di tempo a rendere il beneficio
"usuale", facendo nascere l'obbligo di compensare con esso il lavoro svolto in una determinata azienda.
Pertanto, appare delineata nettamente la distinzione tra uso aziendale e patto negoziale modificativo, ancorché stipulato mediante comportamenti concludenti o secondo lo schema previsto dall'art. 1333 c.c.
Del resto, sembra evidente che se una determinata attribuzione patrimoniale dipendesse da un accordo stipulato con ciascuno dei lavoratori interessati, la corresponsione di tale trattamento, anche se generalizzato, non farebbe sorgere un uso aziendale, in quanto il comportamento del datore di lavoro costituirebbe adempimento di un obbligo contrattuale, assunto solo nei confronti di quei lavoratori (pochi o molti che siano) che tale patto abbiano stipulato.
Gli effetti obbligatori derivanti dall'uso in assenza di un intento negoziale escludono altresì che la fattispecie possa coincidere con il contratto collettivo aziendale, sebbene sia ammissibile stipularlo mediante comportamenti concludenti ove l'interlocutore sia un agente sindacale (cfr. Cass., sez. un., 3318/95, in tema di libertà di forma nella conclusione di accordi collettivi).
La giurisprudenza della Corte, quindi, attribuisce rilievo giuridico autonomo alla reiterazione del comportamento datoriale favorevole e certamente ad un simile risultato
è pervenuta sulla spinta dell'esigenza di attribuire rilevanza al profilo di necessaria e strutturale coesione dei rapporti di lavoro all'interno dell'azienda, nonché di premiare l'affidamento che i dipendenti fanno sulla reiterazione dei comportamenti abituali del datore di lavoro per il futuro e nei confronti di chiunque venga a versare nelle medesime condizioni.
Le considerazioni fin qui espresse non appaiono in alcun modo influenzate dalla natura omissiva ovvero commissiva del comportamento reiterato poiché quel che rileva è
l'attribuzione generalizzata e spontanea del beneficio che, nel caso di specie, è costituito dalla permanenza del superminimo, per circa tredici anni ed a fronte di due modifiche del contratto collettivo applicato e dei rinnovi della parte economica intervenuti nel 2003, 2005, 2007, 2009 e 2013.
11.L'odierna appellata, che non contesta in fatto la fattispecie come ricostruita dal Pt_1
deduce che le condotte fin qui descritte sono state poste in essere da soggetti giuridici diversi da essa deducente e, dunque, non possono costituire fonte di un obbligo per il datore di lavoro subentrante.
12.Il rilievo non può essere condiviso.
La dottrina e la giurisprudenza, infatti, escludono unanimemente che l'uso aziendale possa essere ricondotto alle normali categorie civilistiche ed alla prospettiva puramente negoziale e individuale dovendosi desumere la natura e gli effetti di questa particolare fonte di regolazione dei rapporti di lavoro dai principi propri dell'ordinamento del lavoro.
Sono sufficienti alcune osservazioni essenziali: la specificità del contratto di lavoro subordinato consiste nel suo effetto tipico di inserimento di una persona fisica nell'organizzazione creata e gestita dal soggetto che assume l'iniziativa economica (art. 41 Cost.), inserimento che si concreta nell'obbligo di prestare attività lavorativa nell'interesse dell'organizzazione stessa, osservando le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro o dai collaboratori di questo
(art. 2094 e 2104 c.c.).
Pur senza accedere, perciò, alle suggestioni delle impostazioni teoriche che riconoscono all'impresa una dimensione strutturalmente comunitaria o istituzionale, risulta nondimeno evidente la necessaria coesione dei rapporti di lavoro all'interno dell'azienda determinata dall'identità dell'organizzazione e dai suoi profili dinamici. Ciò si riverbera immediatamente sul piano delle fonti di regolamentazione dei rapporti di lavoro: il ruolo del contratto individuale è praticamente ridotto quasi esclusivamente alla costituzione del vincolo, vincolo che determina la produzione degli effetti stabiliti, ai sensi dell'art. 1374 c.c., da fonti eteronome.
Tali fonti, a parte gli usi (normativi), sono tutte riconducibili alla legge, direttamente o indirettamente.
Caduto l'ordinamento corporativo ed il conseguente sistema dei contratti collettivi come fonti normative in senso proprio, è stata la giurisprudenza a riconoscere che tra "le conseguenze che ne derivano secondo legge" (dalla conclusione di un contratto di lavoro), alla stregua dell'espressione adoperata dall'art. 1374 c.c., vi è l'assoggettamento del rapporto alle fonti sociali - definite tali perché non sono espressione di funzione pubblica ma neppure realizzano meri interessi individuali - costituite in primo luogo da tipi contrattuali (contratti e accordi collettivi nazionali e aziendali) interamente delineati, negli elementi, disciplina ed effetti, dalla stessa giurisprudenza, che, soprattutto, dopo alcune iniziali incertezze, li ha ascritti alla categoria delle fonti eteronome di regolazione del rapporto di lavoro, assimilandoli nell'efficacia sostanzialmente alla legge in quanto, al pari della legge, operano dall'esterno dettando
"norme".
Orbene, è tra le fonti sociali che deve essere inserito, altresì, l'uso aziendale, quale fatto- fonte rientrante tra i casi, numerosi, in cui la legge considera irrilevante la volontà dell'autore di un comportamento, poiché non ammette, comunque, l'autore a provare l'inesistenza nel caso concreto di un intento negoziale (cfr., ad esempio, gli art. 481,
487, 485, 1237, 1399, 1597, 1823, 2097 c.c.), e costituente, quindi, fonte di obbligazione e di regolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro ai sensi degli art. 1374 e 1173 c.c. Il trattamento di miglior favore della collettività dei dipendenti, infatti, al pari del regolamento d'impresa, costituisce anch'esso espressione del potere di iniziativa economica del datore di lavoro, attuato con atti volontari che rappresentano una fonte di obbligazione quando integrano la fattispecie di uso aziendale, che si risolve in un nuovo assetto di regolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro. La natura di fonte sociale, e quindi collettiva, dell'uso aziendale, desunta dai principi generali dell'ordinamento dei rapporti di lavoro, comporta da un lato la rilevanza soggettiva della sola qualità di datore di lavoro e, dall'altro, che l'uso sia liberamente modificabile da altre fonti sovraordinate di carattere collettivo (i contratti nazionali e aziendali) anche in peius.
13.Nel caso di specie, tuttavia, non è intervenuta alcuna pattuizione poiché la datrice di lavoro si è limitata ad un mero inadempimento degli obblighi assunti senza formulare alcuna proposta od intavolare alcuna trattativa, anche individuale, con i beneficiari del trattamento.
14.Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte oggi appellata, ad avviso di questa
Corte, neppure può configurarsi un rituale recesso dall'accordo.
La giurisprudenza in tema di recedibilità dal contratto collettivo privo di un termine di durata, infatti, seppure esclude vincoli di forma (cfr. Cass. n. 3542 dell'11.2.2021) per l'esercizio del potere risolutorio, fa riferimento ad una condotta concludente che non può equivalere al mero inadempimento.
In altri termini, se è vero che nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nella esecuzione del contratto ...il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato ( così Cass. sez. lav.,
17/09/2019, n.23105 invocata dalla appellata), è altrettanto vero che è contraria proprio ai detti principi la condotta inadempiente della parte obbligata al rispetto del vincolo contrattuale.
15.Da ultimo, ma non per importanza, deve evidenziarsi che l'odierna appellata non ha invocato l'estinzione del diritto alla conservazione del superminimo per effetto della sostituzione ex art. 2112 cod. civ. della contrattazione aziendale di essa cessionaria a quella delle cedenti e che, pertanto, neppure sotto il detto profilo può ritenersi superato l'uso aziendale introdotto dalla condotta concludente posta in essere dalle danti causa Cont della . 16.Il pertanto, aveva diritto a conservare, in occasione della attribuzione dei nuovi Pt_1
parametri retribuitivi introdotti dal c.c.n.l., il superminimo nella misura Cont precedentemente percepita e la deve essere condannata alla restituzione di quanto detratto, a titolo di riassorbimento, dal febbraio 2018, oltre rivalutazione secondo indici
ISTAT ed interessi al saggio legale sulle somme via via rivalutate dalla maturazione al soddisfo ed in tal senso va riformata l'impugnata sentenza.
17.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in base al valore indeterminabile della controversia ed ai sensi del DM n. 147/2022, come in dispositivo, con attribuzione.
PQM
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata dichiara non assorbibile il superminimo individuale riconosciuto a e, Parte_1
per l'effetto, dichiara il diritto dello stesso a percepire la detta voce retributiva nella misura corrisposta nel gennaio 2018; 2) condanna la alla restituzione, in CP_2
favore dell'appellante, delle somme detratte dal febbraio 2018 dalla medesima voce retributiva, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi al saggio legale sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
3) condanna, inoltre, la al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, CP_2
che liquida per il giudizio di primo grado in euro 2.108,00 e per il giudizio di appello in euro 1.983,00 , oltre su tali importi spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione all'avv. Massimo di Celmo antistatario.
Così deciso in Napoli il giorno 2 aprile 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai sig.ri Magistrati:
1.dott. Mariavittoria Papa Presidente
2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
3.dott. Chiara Di Benedetto Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 2 aprile
2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.2598/2024 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Massimo Di Celmo, presso il cui studio Parte_1
elett.te domicilia in Napoli, via Mario Morgantini n.3.
appellante
E
in persona del legale rapp.te p.t, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Marco Marazza e Domenido De Feo, con cui elett.te domicilia in Messina, viale
Piemonte n.30, presso lo studio dell'avv. Annalaura Muscolino.
appellata
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 2/10/2024,
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, in Pt_1
funzione di giudice del lavoro, n. 732 del 15/4/2024, che aveva rigettato la sua domanda del seguente tenore:
“1) accerti e dichiari l'illegittimità dei provvedimenti adottati dalla (già CP_2
) con i quali venivano assorbite le somme corrisposte a titolo di Controparte_1
aumento sovraminimo individuale ad personam nonché quelle assorbite a titolo di ERS per i motivi tutti rappresentati in ricorso e per l'effetto ripristini le voci della retribuzione illegittimamente revocate, restituendo gli importi trattenuti e pagando quelli dovuti dal momento dell'abolizione all'effettivo ripristino;
2) accerti e dichiari il superminimo individuale riconosciuto al ricorrente un diritto quesito del lavoratore per
l'avvenuta rinuncia della 3)accerti e dichiari il diritto del sig. CP_2 Parte_1
a vedersi riconoscere tutte le somme dovute a titolo di superminimo contrattualmente previsto a livello individuale, nella misura sopra indicata, anche per il periodo decorrente dal febbraio 2018 (dal quale non è più stato corrisposto dalla resistente ai dipendenti), nonché la corresponsione del superminimo individuale nella misura quantificata in ricorso o comunque di quella anche maggiore che si renderà necessaria anche a seguito della CTU contabile che si renderà necessaria, nel caso, disporre;
4) per l'effetto condanni al pagamento in favore del ricorrente di tutte le CP_2
somme spettanti a titolo di “superminimo individuale” ed “ERS” nella misura quantificata in ricorso o comunque di quella anche maggiore che si renderà necessaria anche a seguito della CTU contabile che si renderà necessaria, nel caso, disporre;
5) il tutto con vittoria di spese e compensi con attribuzione al procuratore antistatario.”
2. L'appellante ha lamentato l'erroneità dell'interpretazione sostenuta con la gravata sentenza evidenziando che, pur essendo assolutamente consolidato il principio della assorbibilità del superminimo, la giurisprudenza di legittimità aveva individuato ipotesi in cui la regola generale non poteva essere applicata. Nel caso di specie, il comportamento concludente della parte datoriale che per oltre tredici anni non aveva assorbito il superminimo in occasione dei miglioramenti retributivi previsti dal c.c.n.l., consentiva di ritenere derogata la regola della assorbibilità per volontà delle parti ed introdotto un uso aziendale.
La società appellata, dunque, non poteva, unilateralmente, ripristinare l'assorbimento, né una previsione in tal senso era stata inserita in occasione dei rinnovi del c.c.n.l..
3.Pertanto l'appellante ha concluso in tali termini:
“
1.in via principale, accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accerti e dichiari l'illegittimità dei provvedimenti adottati dalla
(già con i quali venivano assorbite le somme CP_2 Controparte_1
corrisposte a titolo di “aumento sovraminimo individuale” e per l'effetto ripristini le voci della retribuzione illegittimamente revocate, restituendo gli importi trattenuti e pagando quelli dovuti dal momento dell'abolizione all'effettivo ripristino.
2. accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accerti e dichiari il superminimo individuale riconosciuto all'appellante un diritto quesito per l'avvenuta rinuncia della;
CP_2
3.accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accerti e dichiari il diritto dell'appellante a vedersi riconoscere tutte le somme dovute a titolo di superminimo contrattualmente previsto a livello individuale, nella misura sopra indicata, anche per il periodo decorrente dal febbraio 2018 (dal quale non è più stato corrisposto dalla resistente ai dipendenti) nonchè la corresponsione del superminimo individuale;
4.il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorario del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario”.
4.Ricostituito il contraddittorio, l'appellata ha dedotto l'impossibilità di configurare una Cont condotta concludente di essa poiché il mancato riassorbimento era riferibile ad altri datori di lavoro. Ha evidenziato, altresì, che il riassorbimento dei superminimi era da ascrivere alla congiuntura economica negativa, che aveva richiesto anche la attivazione di percorsi di gestione degli esuberi e della così detta solidarietà difensiva.
Ha allegato, infine, che, anche a volersi aderire alla tesi della formazione di un uso aziendale per effetto della condotta di non assorbimento, non poteva ritenersi che l'uso medesimo avesse carattere perpetuo.
Legittimamente, dunque, essa società aveva esercitato il diritto di recesso, né potevano condividersi le deduzioni del ricorrente in tema di diritti quesiti.
Ha concluso, pertanto, per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del grado.
5.All'odierna udienza, su richiesta dei procuratori delle parti, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
6.L'appello proposto è fondato e va accolto, adeguandosi il Collegio a precedente pronuncia di questa stessa Corte ( sentenza n. 1534/2023).
7.Premesso che, in punto di fatto, è pacifico che il rapporto di lavoro dell'odierno appellante è proseguito senza soluzione di continuità pur in presenza di plurime modifiche della persona giuridica - datore di lavoro e che il a far tempo dal 1993, Pt_1
ha percepito emolumenti ad personam diversamente denominati - aumento di merito, superminimo ad personam - che mai sono stati assorbiti dagli aumenti di retribuzione attribuiti dal c.c.n.l. ovvero per effetto di progressione di carriera, la odierna controversia si incentra sulla qualificazione della condotta datoriale consistita, appunto, nel non procedere al riassorbimento dei superminimi.
8.Secondo la interpretazione sostenuta dal lavoratore si avrebbe riguardo ad una condotta concludente tale da consentire di ritenere superato il principio dell'assorbimento del super minimo sostituito da un uso aziendale che esclude l'assorbimento medesimo.
9.Sostiene la gravata sentenza, con una ricostruzione ritenuta corretta dalla parte oggi appellata, che la condotta datoriale deve considerarsi neutra e priva di ogni significato poiché il datore si è limitato a non esercitare una facoltà senza mai porre in essere un comportamento positivo ulteriore rispetto alla mera inazione e senza in alcun modo comunicare o manifestare agli interessati la propria volontà di rinunziare alla facoltà di assorbimento.
10.Orbene, la giurisprudenza della Corte di legittimità afferma, da tempi ormai risalenti, che i comportamenti tenuti in fatto dal datore di lavoro con apprezzabile continuità o reiterazione nei confronti dell'intero personale, o di settori più o meno ampi dello stesso, sortisce l'effetto di modificare stabilmente la regolamentazione dei rapporti di lavoro della generalità degli appartenenti alla categoria favorita dall'uso aziendale, compresi coloro che ne entrano a far parte in un tempo successivo (cfr.: Cass., sez. un.,
3134/94, Cass. 2217/95, Cass., sez. un., 3101/95, Cass. 900/96, 8027/96 Cass. 2000
1773 e, e, da ulitmo, n. 31204 del 02/11/2021).
Gli indirizzi espressi in tema di uso o prassi aziendale hanno precisato con sufficiente grado di certezza che la modifica migliorativa stabile trova la sua origine soltanto in un comportamento spontaneo dell'imprenditore, che attribuisca ai dipendenti senza esservi obbligato, un trattamento economico o normativo non previsto né dal contratto individuale né dal contratto collettivo.
In particolare, il requisito della spontaneità sussiste a prescindere dall'atteggiamento psicologico o dall'intento del datore di lavoro riferiti a ciascuno degli atti di cui la prassi si compone, essendo sufficiente accertare l'inesistenza oggettiva di un obbligo (reale o putativo che sia), e ciò alla stregua delle precisazioni contenute soprattutto nella sentenza delle sezioni unite n. 3134 del 1994.
Il predetto comportamento spontaneo, infine, non deve essere isolato, poiché è certo che se il datore di lavoro erogasse per una sola volta a tutti i suoi dipendenti un beneficio non previsto dal contratto individuale o collettivo, nessun diritto potrebbe sorgere alla reiterazione del beneficio al verificarsi della medesima situazione. È la ripetizione del comportamento per un certo periodo di tempo a rendere il beneficio
"usuale", facendo nascere l'obbligo di compensare con esso il lavoro svolto in una determinata azienda.
Pertanto, appare delineata nettamente la distinzione tra uso aziendale e patto negoziale modificativo, ancorché stipulato mediante comportamenti concludenti o secondo lo schema previsto dall'art. 1333 c.c.
Del resto, sembra evidente che se una determinata attribuzione patrimoniale dipendesse da un accordo stipulato con ciascuno dei lavoratori interessati, la corresponsione di tale trattamento, anche se generalizzato, non farebbe sorgere un uso aziendale, in quanto il comportamento del datore di lavoro costituirebbe adempimento di un obbligo contrattuale, assunto solo nei confronti di quei lavoratori (pochi o molti che siano) che tale patto abbiano stipulato.
Gli effetti obbligatori derivanti dall'uso in assenza di un intento negoziale escludono altresì che la fattispecie possa coincidere con il contratto collettivo aziendale, sebbene sia ammissibile stipularlo mediante comportamenti concludenti ove l'interlocutore sia un agente sindacale (cfr. Cass., sez. un., 3318/95, in tema di libertà di forma nella conclusione di accordi collettivi).
La giurisprudenza della Corte, quindi, attribuisce rilievo giuridico autonomo alla reiterazione del comportamento datoriale favorevole e certamente ad un simile risultato
è pervenuta sulla spinta dell'esigenza di attribuire rilevanza al profilo di necessaria e strutturale coesione dei rapporti di lavoro all'interno dell'azienda, nonché di premiare l'affidamento che i dipendenti fanno sulla reiterazione dei comportamenti abituali del datore di lavoro per il futuro e nei confronti di chiunque venga a versare nelle medesime condizioni.
Le considerazioni fin qui espresse non appaiono in alcun modo influenzate dalla natura omissiva ovvero commissiva del comportamento reiterato poiché quel che rileva è
l'attribuzione generalizzata e spontanea del beneficio che, nel caso di specie, è costituito dalla permanenza del superminimo, per circa tredici anni ed a fronte di due modifiche del contratto collettivo applicato e dei rinnovi della parte economica intervenuti nel 2003, 2005, 2007, 2009 e 2013.
11.L'odierna appellata, che non contesta in fatto la fattispecie come ricostruita dal Pt_1
deduce che le condotte fin qui descritte sono state poste in essere da soggetti giuridici diversi da essa deducente e, dunque, non possono costituire fonte di un obbligo per il datore di lavoro subentrante.
12.Il rilievo non può essere condiviso.
La dottrina e la giurisprudenza, infatti, escludono unanimemente che l'uso aziendale possa essere ricondotto alle normali categorie civilistiche ed alla prospettiva puramente negoziale e individuale dovendosi desumere la natura e gli effetti di questa particolare fonte di regolazione dei rapporti di lavoro dai principi propri dell'ordinamento del lavoro.
Sono sufficienti alcune osservazioni essenziali: la specificità del contratto di lavoro subordinato consiste nel suo effetto tipico di inserimento di una persona fisica nell'organizzazione creata e gestita dal soggetto che assume l'iniziativa economica (art. 41 Cost.), inserimento che si concreta nell'obbligo di prestare attività lavorativa nell'interesse dell'organizzazione stessa, osservando le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro o dai collaboratori di questo
(art. 2094 e 2104 c.c.).
Pur senza accedere, perciò, alle suggestioni delle impostazioni teoriche che riconoscono all'impresa una dimensione strutturalmente comunitaria o istituzionale, risulta nondimeno evidente la necessaria coesione dei rapporti di lavoro all'interno dell'azienda determinata dall'identità dell'organizzazione e dai suoi profili dinamici. Ciò si riverbera immediatamente sul piano delle fonti di regolamentazione dei rapporti di lavoro: il ruolo del contratto individuale è praticamente ridotto quasi esclusivamente alla costituzione del vincolo, vincolo che determina la produzione degli effetti stabiliti, ai sensi dell'art. 1374 c.c., da fonti eteronome.
Tali fonti, a parte gli usi (normativi), sono tutte riconducibili alla legge, direttamente o indirettamente.
Caduto l'ordinamento corporativo ed il conseguente sistema dei contratti collettivi come fonti normative in senso proprio, è stata la giurisprudenza a riconoscere che tra "le conseguenze che ne derivano secondo legge" (dalla conclusione di un contratto di lavoro), alla stregua dell'espressione adoperata dall'art. 1374 c.c., vi è l'assoggettamento del rapporto alle fonti sociali - definite tali perché non sono espressione di funzione pubblica ma neppure realizzano meri interessi individuali - costituite in primo luogo da tipi contrattuali (contratti e accordi collettivi nazionali e aziendali) interamente delineati, negli elementi, disciplina ed effetti, dalla stessa giurisprudenza, che, soprattutto, dopo alcune iniziali incertezze, li ha ascritti alla categoria delle fonti eteronome di regolazione del rapporto di lavoro, assimilandoli nell'efficacia sostanzialmente alla legge in quanto, al pari della legge, operano dall'esterno dettando
"norme".
Orbene, è tra le fonti sociali che deve essere inserito, altresì, l'uso aziendale, quale fatto- fonte rientrante tra i casi, numerosi, in cui la legge considera irrilevante la volontà dell'autore di un comportamento, poiché non ammette, comunque, l'autore a provare l'inesistenza nel caso concreto di un intento negoziale (cfr., ad esempio, gli art. 481,
487, 485, 1237, 1399, 1597, 1823, 2097 c.c.), e costituente, quindi, fonte di obbligazione e di regolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro ai sensi degli art. 1374 e 1173 c.c. Il trattamento di miglior favore della collettività dei dipendenti, infatti, al pari del regolamento d'impresa, costituisce anch'esso espressione del potere di iniziativa economica del datore di lavoro, attuato con atti volontari che rappresentano una fonte di obbligazione quando integrano la fattispecie di uso aziendale, che si risolve in un nuovo assetto di regolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro. La natura di fonte sociale, e quindi collettiva, dell'uso aziendale, desunta dai principi generali dell'ordinamento dei rapporti di lavoro, comporta da un lato la rilevanza soggettiva della sola qualità di datore di lavoro e, dall'altro, che l'uso sia liberamente modificabile da altre fonti sovraordinate di carattere collettivo (i contratti nazionali e aziendali) anche in peius.
13.Nel caso di specie, tuttavia, non è intervenuta alcuna pattuizione poiché la datrice di lavoro si è limitata ad un mero inadempimento degli obblighi assunti senza formulare alcuna proposta od intavolare alcuna trattativa, anche individuale, con i beneficiari del trattamento.
14.Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte oggi appellata, ad avviso di questa
Corte, neppure può configurarsi un rituale recesso dall'accordo.
La giurisprudenza in tema di recedibilità dal contratto collettivo privo di un termine di durata, infatti, seppure esclude vincoli di forma (cfr. Cass. n. 3542 dell'11.2.2021) per l'esercizio del potere risolutorio, fa riferimento ad una condotta concludente che non può equivalere al mero inadempimento.
In altri termini, se è vero che nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nella esecuzione del contratto ...il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato ( così Cass. sez. lav.,
17/09/2019, n.23105 invocata dalla appellata), è altrettanto vero che è contraria proprio ai detti principi la condotta inadempiente della parte obbligata al rispetto del vincolo contrattuale.
15.Da ultimo, ma non per importanza, deve evidenziarsi che l'odierna appellata non ha invocato l'estinzione del diritto alla conservazione del superminimo per effetto della sostituzione ex art. 2112 cod. civ. della contrattazione aziendale di essa cessionaria a quella delle cedenti e che, pertanto, neppure sotto il detto profilo può ritenersi superato l'uso aziendale introdotto dalla condotta concludente posta in essere dalle danti causa Cont della . 16.Il pertanto, aveva diritto a conservare, in occasione della attribuzione dei nuovi Pt_1
parametri retribuitivi introdotti dal c.c.n.l., il superminimo nella misura Cont precedentemente percepita e la deve essere condannata alla restituzione di quanto detratto, a titolo di riassorbimento, dal febbraio 2018, oltre rivalutazione secondo indici
ISTAT ed interessi al saggio legale sulle somme via via rivalutate dalla maturazione al soddisfo ed in tal senso va riformata l'impugnata sentenza.
17.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in base al valore indeterminabile della controversia ed ai sensi del DM n. 147/2022, come in dispositivo, con attribuzione.
PQM
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata dichiara non assorbibile il superminimo individuale riconosciuto a e, Parte_1
per l'effetto, dichiara il diritto dello stesso a percepire la detta voce retributiva nella misura corrisposta nel gennaio 2018; 2) condanna la alla restituzione, in CP_2
favore dell'appellante, delle somme detratte dal febbraio 2018 dalla medesima voce retributiva, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi al saggio legale sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
3) condanna, inoltre, la al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, CP_2
che liquida per il giudizio di primo grado in euro 2.108,00 e per il giudizio di appello in euro 1.983,00 , oltre su tali importi spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione all'avv. Massimo di Celmo antistatario.
Così deciso in Napoli il giorno 2 aprile 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente